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CAPITOLO 1
LA VIGENTE NORMATIVA DELLE OPERAZIONI
CON L ESTERO
1.1 IL POSIZIONAMENTO INTERNAZIONALE DELL ECONOMIA ITALIANA
E L OPERATIVITA CON L ESTERO DELLE BCC-CR
Per lo svolgimento della trattazione ci si Ł avvalsi in particolare della bibliografia seguente:
1-Barbara Novaretti et al.2007 Le imprese e la spe cializzazione produttiva dell Italia. Dal
macrodeclino alla microcrescita? , Rapporto FRDB.
2- Recenti contributi sia teorici (Melitz, 2003; Helpman, Melitz e Yeaple, 2004) sia
empirici (Wagner, 2007).
Il processo di progressiva integrazione economica su scala europea e internazionale
coinvolge non piø solamente le grandi imprese multinazionali ma, in maniera ormai
sistematica, anche le imprese di piccole e medie dimensioni (PMI). Il futuro di una
economia aperta ed esportatrice come quella italiana, Ł quindi legato alla capacit di gestire
con successo questo processo di internazionalizzazione di importanti settori del tessuto
produttivo nazionale in cui le PMI sono parte preponderante.
L import/export Ł una realt che coinvolge in modo predominante la piccola e media
impresa:
• 60% dell esportazione del Made in Italy viene svo lto da aziende con
meno di 10 dipendenti;
• 32% da aziende con meno di 50 addetti;
• 6% da aziende di medie dimensioni fino a 250 addetti;
• 2% dalla grande azienda; [1]
Negli ultimi anni si Ł sviluppato un acceso dibattito sulle caratteristiche del modello
produttivo dell Italia. Spesso sono state criticate la peculiare specializzazione settoriale,
ancora sensibilmente incentrata su prodotti tradizionali esposti alla concorrenza dei Paesi
in via di sviluppo, e soprattutto la ridotta dimensione media di impresa, che limiterebbe le
capacit di innovazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo.
La maggiore complessit dell attivit internazional e degli ultimi anni ha generato un
incremento dei costi fissi dell internazionalizzazione e potrebbe essere un problema per le
ridotte dimensioni delle imprese, che se da un lato conferiscono maggiore flessibilit al
sistema produttivo italiano, dall altro limitano l efficienza, rendono piø difficile lo
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[1]Dati ISTAT 2006
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sviluppo di prodotti e tecniche innovative e condizionano le modalit di
internazionalizzazione e la loro capacit di compet ere sui mercati internazionali.
L internazionalizzazione produttiva pu portare div ersi vantaggi alle PMI in termini di
competitivit in ragione di un piø efficiente utili zzo delle risorse e una maggiore prossimit
con i mercati finali. Tuttavia la crescita multinazionale richiede ampie disponibilit
finanziarie, strutture organizzative articolate e competenze manageriali complesse,
dotazioni non sempre in linea con la struttura delle PMI.
In questo quadro non si pu sottovalutare il possib ile ruolo che il Credito Cooperativo, in
quanto istituzione con una vocazione intrinseca al rapporto con le PMI, pu svolgere per
agevolare e sostenere il processo di internazionalizzazione delle PMI. Questa sfida non Ł
semplice e richiede, oltre a competenze e risorse, l entrata su terreni concorrenziali
generalmente poco presidiati dalle banche locali. D altra parte devono essere pienamente
valutati i possibili rischi legati ad un progressivo allontanamento del segmento piø
dinamico, e con maggiori probabilit di crescita, d elle PMI: riduzione delle potenzialit di
sviluppo commerciale, selezione di clientela meno innovativa, riduzione del ruolo
propulsivo del Credito Cooperativo nelle economie locali, irrigidimento nelle attivit di
servizio piø tradizionali.
1.2 IL PRINCIPIO DELLE LIBERTA VALUTARIE E L UIF
Il 1 Luglio 1987 entra in vigore l Atto Unico, fir mato in Lussemburgo nel febbraio del
1986, che sancisce la costituzione di uno spazio senza frontiere nel cui ambito devono
essere garantite la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali.
Con il Testo Unico Valutario (Dpr n.148 del 1988) si apre una prima fase di
liberalizzazione con la quale viene affermata la libert delle relazioni economiche e
finanziarie con l estero (art.5). In forza di tale decreto, i residenti possono importare ed
esportare merci e/o servizi liberamente, acquistare immobili e/o titoli all estero, ottenere
valuta estera per turismo senza limiti.
La seconda fase di liberalizzazione valutaria viene completata con l entrata in vigore del
DM 27 aprile 1990; diventa quindi possibile detenere conti in valuta presso banche italiane
o estere, detenere banconote estere senza limitazioni, pagare in valuta estera altri residenti.
La ricezione di tutte le in formazioni necessarie non solo per la compilazione della bilancia
dei pagamenti, ma anche per controllare le movimentazioni di capitali, al fine
dell antiricilaggio e del monitoraggio fiscale spetta alla Banca d Italia ed in particolare
all Unit di Informazione Finanziaria (UIF).
L’ UIF rappresenta la Financial Intelligence Unit italiana, ovvero la struttura nazionale
incaricata di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
La UIF Ł stata istituita presso la Banca d’Italia il 1 gennaio 2008, ai sensi del decreto
legislativo n. 231 del 2007 il quale, emanato in attuazione della Terza Direttiva
antiriciclaggio, ha soppresso l’Ufficio Italiano dei Cambi, presso cui la Financial
Intelligence Unit era precedentemente collocata. La UIF esercita le proprie funzioni in
autonomia e indipendenza, avvalendosi di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e
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di beni strumentali della Banca d’Italia. L’organiz azione e il funzionamento della UIF
sono disciplinate con regolamento della Banca d’Italia.
Per prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, la UIF analizza
le operazioni sospette segnalate dagli intermediari finanziari e da altri soggetti a ci
obbligati, nonchØ ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del
terrorismo. A tal fine essa acquisisce ulteriori dati dagli intermediari finanziari e dagli altri
soggetti; si avvale del contributo delle autorit d i vigilanza; coopera con le autorit e le
forze di polizia competenti.
La UIF inoltre:
• svolge analisi e studi dei flussi finanziari, nonchØ analisi statistiche dei dati aggregati
trasmessi su base mensile dai soggetti obbligati;
• collabora con le competenti autorit per l’emanazione della normativa secondaria,
predispone indicatori di anomalia ed elabora schemi e modelli di comportamento
anomalo sotto il profilo finanziario;
• svolge funzioni di controllo, anche ispettivo, come pure di avvio dei procedimenti
sanzionatori nelle materie di propria competenza;
• coopera con le altre Autorit nazionali impegnate n el contrasto al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo e con analoghe FIU estere;
• partecipa ai lavori di vari organismi internazionali (GAFI, Gruppo Egmont) e
comunitari (’Piattaforma’ delle FIU comunitarie, Comitato per la Prevenzione del
Riciclaggio e del Finanziamento del Terrorismo).
Il riciclaggio Ł il fenomeno con il quale avviene la reintroduzione del denaro proveniente
da reati nell’economia legale, al fine di dissimularne o occultarne l’origine illecita. Il
riciclaggio danneggia l’economia legale in quanto altera le normali condizioni
concorrenziali dei mercati e costituisce un pericolo per l’efficienza e la stabilit del sistema
finanziario.
La prevenzione del riciclaggio ha un ruolo strategico per l’azione di repressione di
fenomeni criminali ed Ł basata sui seguenti obblighi:
• "adeguata verifica" della clientela;
• registrazione e conservazione dei dati relativi ai rapporti continuativi e alle operazioni;
• adozione di adeguate procedure organizzative e misure di controllo interno;
• segnalazione di operazioni sospette.
La disciplina antiriciclaggio stabilisce l’obbligo di collaborare con la UIF a carico degli
intermediari finanziari e di altri soggetti che svolgono attivit ritenute "particolarmente
suscettibili di utilizzazione a scopo di riciclaggio"
Ulteriore strumento di prevenzione del riciclaggio Ł rappresentato dalla previsione di
norme che pongono limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore.
L’art. 49 del decreto legislativo 231 del 2007, vieta anche il trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro
o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore
dell’operazione, anche frazionata, e’ complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il
divieto non Ł assoluto ma si traduce in un obbligo di "canalizzazione" delle operazioni:
queste possono infatti essere effettuate per il tramite di banche, istituti di moneta
elettronica o uffici postali.
In materia di assegni, sempre l’art. 49 stabilisce che gli assegni bancari e postali sono
rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilit .
Il cliente potr richiedere il rilascio di moduli d i assegni bancari e
ma, comunque, gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500
euro dovranno recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilit
Nel nuovo contesto di liberalizzazione valutaria, assume un ruolo importante
l informazione statistica.
L UIF, dunque, acquisisce ai soli scopi conoscitivi e statistici, informazioni e dati relativi
alle operazioni con l estero, operazioni valutarie, operazioni in cambi, po
residenti. Le segnalazioni, caratterizzate da contenuti ed obiettivi diversi
costituiscono un sistema integrato che assicura un esauriente conoscenza
l estero.
Fig.1.2 Segnalazioni obbligatorie che v
4-Segnalazioni
Antiriciclaggio
5-D.L.125
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postali in forma libera,
.
engono periodicamente inviate all UIF
UIF
Banca
d'Italia
1-Matrice
Valutaria
2-C.V.S.
3-
Monitoraggio
Fiscale
ste in essere dai
(fig.1.2),
dei rapporti con