1.2(segue) inizio del dibattito riformistico.
Il dibattito inizia nel 1956,con l’apparizione del primo numero della
Rivista delle società, che si apre con due contributi, uno di Ascarelli e
uno di Ferri che rappresentano il manifesto programmatico delle
aspirazioni riformatrici della cultura giuridica italiana.
Il contributo di Ferri appare come il primo tentativo di individuazione
degli assi intorno a cui far ruotare un intervento legislativo che potesse
adeguare la disciplina della spa ai mutamenti intervenuti nella loro
struttura e nel loro funzionamento.
1
Da un lato c’è l’azionista che si disinteressa,negli organismi sociali di
maggior peso, della gestione della società; dall’altro le classi
lavoratrici inseriscono nell’organizzazione societaria i loro interessi e
rivendicano il diritto di partecipare alla gestione dell’impresa nella
quale prestano la loro attività.
Ma queste due opposte tendenze investono un solo problema:quello
del rapporto tra potere di gestione e responsabilità; tra i due termini di
questo rapporto c’è una precisa corrispondenza: l’iniziativa è
proporzionata alla responsabilità e questa a quella. Ma in realtà
capitalisti e lavoratori nella pratica non possono interferire nella
1
De Acutis: Le azioni di risparmio, Milano 1981.
2
gestione e controllarla, poiché la gestione delle grandi società è
dominio esclusivo dei tecnici.
Il vero problema non è allora risolvere un conflitto tra capitale e
lavoro, ma tutelare l’azionista.
Secondo una prima tendenza la sproporzione tra potere e
responsabilità dovrebbe essere colmata facendo assumere all’azionista
imprenditore una responsabilità illimitata per le operazioni inerenti
alla gestione sociale.
Una seconda tendenza attribuirebbe,invece,al socio maggiori poteri e
restringerebbe il campo della discrezionalità degli amministratori. Ma
una terza tendenza porta a predisporre particolari organi di controllo
pubblicistico della gestione sociale.
2
La tendenza migliore appare quella di rafforzare la posizione
dell’azionista attribuendo maggiori poteri di controllo e riconoscendo
nuovi diritti individuali che funzionino come limite al potere
discrezionale degli amministratori.
1.3(segue) il contributo di Ascarelli.
Ma è Ascarelli che per primo afferma la necessità della riforma e tenta
2
Ferri: Potere e responsabilità nell’evoluzione della società per azioni in Riv.soc. 1956.
3
di tradurre in progetto le sue idee.
Tre sono i problemi intorno a cui ruota la disciplina delle società per
azioni:
1)la tutela dei creditori sociali in relazione all’autonomia del
patrimonio sociale.
2)la tutela dei creditori del socio e la tutela del fisco,e in particolare il
problema dell’uso indiretto della società per conseguire finalità
diverse, a volte lecite a volte riconducibili ad un’alterazione dell’onere
fiscale.
3)il terzo problema è quello della disciplina interna della società ,che
da un lato comporta la prevalenza della maggioranza, e dall’altro una
serie di limiti a questi poteri.
La maggioranza assembleare non corrisponde più alla maggioranza
del capitale sociale, e ciò per progressivo disinteresse e assenteismo
degli azionisti.
3
L’esigenza di tutela del risparmio è strumentale allo scopo di
disciplinare il potere interno della spa in una realtà caratterizzata dalla
dissociazione tra controllo e proprietà della ricchezza e da un controllo
di minoranza.
4
3
Ascarelli: I problemi delle società anonime per azioni in Riv.soc. 1956.
4
De Acutis: Op. cit.
4
La riforma della società è finalizzata alla lotta contro i monopoli e
mira ad evitare la degenerazione di questo strumento giuridico in
strumento di prepoteri che poi si rifletterebbero sullo stesso flusso del
risparmio azionario.
5
1.4 Istituzione della commissione Santoro-Passarelli.
Nel 1959 viene istituita presso il ministero dell’industria e commercio
una commissione presieduta da Santoro-Passarelli, con il compito di
indicare le linee della futura riforma. E’ nell’ambito di tale
commissione che si attua il vero e proprio scontro che ha
accompagnato l’evolversi del dibattito sulla riforma in Italia.
Il terreno del confronto è quello delle tutela dell’azionista
risparmiatore in una situazione caratterizzata dalla sua crescente
alienazione dalla dialettica assembleare.
Da un lato c’è chi ritiene che la soluzione starebbe in una serie di
modifiche che rendano possibile un’effettiva partecipazione degli
azionisti alla vita sociale.
Dall’altro lato c’è invece chi,ritenendo tale fenomeno irreversibile
invita il legislatore a emanare norme che si adattino a questa
5
Ascarelli: Op. cit.
5
situazione, cercando di eliminare le conseguenze pregiudizievoli per
gli interessi dei risparmiatori.
Di qui la proposta di istituzionalizzare in due diverse categorie di titoli
la diversità tra le posizioni degli azionisti imprenditori e degli azionisti
risparmiatori. E’ quest’ultima l’esigenza destinata ad imporsi: la stessa
commissione Santoro-Passarelli comincia a delineare i connotati di
una nuova categoria di azioni, per ora denominate <<azioni senza
voto>>.
6
1.5 Sviluppo del dibattito.
A ridosso dei lavori della Commissione Santoro-Passarelli il dibattito
continua a svilupparsi attraverso alcuni contributi di Ferri, Oppo e
Auletta, tra gli altri. Ferri ribadisce il frazionamento del gruppo
azionario: da un lato ci sono i c.d. azionisti imprenditori, che vogliono
realizzare un guadagno attraverso l’esercizio dell’impresa e ciò che
conta per loro sono i poteri sociali;dall’altro lato i c.d. piccoli azionisti
o azionisti di risparmio che vogliono attuare un proficuo investimento
dei loro risparmi e ciò che conta per loro sono i diritti patrimoniali.
6
Bione: Le azioni di risparmio tra mito e realtà in Giur. Comm. 1975,I
6
Questa duplicità di posizioni indubbiamente modifica le basi
giuridiche della disciplina della spa e non è sfuggita ai compilatori del
codice, che hanno previsto la categoria delle azioni a voto limitato.
7
Le prospettive di riforma devono cristallizzare tale
diversità, distinguendo queste due categorie di azionisti e attribuendo
solo ad una di esse i poteri di amministrazione.
Ferri individua anche alcune caratteristiche di quella che dovrebbe
essere la disciplina delle azioni di risparmio: nominatività dei titoli;
rafforzamento dei diritti individuali degli azionisti risparmiatori ;una
più rigida disciplina del diritto di opzione che è,in definitiva,il mezzo
attraverso il quale si realizza l’utile dell’azionista risparmiatore.
1.6. (segue) le prospettive di riforma di Giorgio Oppo.
Da questo contributo di Ferri prende spunto Giorgio Oppo, che si
preoccupa ,di fronte ad una proposta che rompe la corrispondenza tra
titolarità e responsabilità da un lato e potere di determinazione e
controllo dall’altro: questa innovazione sembra sovvertire la struttura
giuridica delle spa.
Gli azionisti <<risparmiatori>> non avrebbero poteri di autotutela e di
7
Ferri: La tutela dell’azionista in una prospettiva di riforma in Riv. soc. 1961.
7
determinazione e neanche quel potere di controllo che compete
all’associato in partecipazione. Praticamente essi non avrebbero
<<diritti>>(sociali) neanche patrimoniali, perché non è diritto quello
che non ha potere di autotutela.
8
Poiché gli azionisti risparmiatori si sono ridotti in pratica ad azionisti
senza potere, non resta che prendere atto di questa realtà e
legalizzarla; tuttavia non sembra che il legislatore debba
necessariamente consacrarla sopprimendo lo strumento di tutela
dell’azionista, senza neanche prevedere il ricorso ad altri mezzi
di tutela.
Ci sono alcune perplessità anche sotto il profilo della legittimità
costituzionale: se si istituisse una distinzione degli azionisti in
risparmiatori e imprenditori per assegnare le azioni dell’uno o
dell’altro tipo, allora risulterebbe violato il principio di uguaglianza.
Bisognerebbe adottare un criterio proporzionale di conversione.
Un’ultima osservazione riguarda le possibili ripercussioni sul mercato
azionario: le azioni di risparmio risulterebbero deprezzate; si avrebbe
una riduzione della circolazione delle azioni di pieno diritto e ci
sarebbe un minor incentivo all’acquisto per le categorie che non
8
Oppo: Prospettive di riforma e tutela della società per azioni in Riv.soc. 1961.
8
abbiano intento di risparmio.
9
1.7 (segue) Giuseppe Auletta e la tutela dei soci esclusi dal
comando.
Interessante è anche la relazione di Giuseppe Auletta, tenuta il 10
Dicembre 1960 all’XI Convegno nazionale di studio dell’Unione dei
Giuristi Cattolici.
Esigenza principale all’interno delle società è difendere i soci esclusi
dal comando.
Se la disciplina dei rapporti tra i gruppi di comando e soci esclusi dal
comando stesso, venisse affidata all’autonomia contrattuale,quella
adottata sarebbe favorevole ai gruppi di comando.
10
A ben riflettere se l’assenteismo degli azionisti esclusi dal comando è
legato alla loro stessa volontà ,allora il problema è inesistente,perché è
inutile cercare di difendere chi non vuole essere difeso o cercare di
incrementare i poteri degli azionisti che poi di quei poteri non si
servirebbero. Non è possibile interessare gli azionisti alla vita della
società e consentire loro di seguire la vita sociale,senza partecipare
alle assemblee della società stessa.
9
Oppo: Op. cit.
10
Auletta: L’ordinamento della società per azioni in Riv. soc. 1961.
9
Ma non può esserci un vero interesse a partecipare ad assemblee nelle
quali si presentano bilanci con dati così ridotti da non permettere
giudizi o valutazioni.
L’assenteismo degli azionisti viene favorito da una determinata
disciplina del rapporto sociale e da un determinato modo di esercizio
del potere da parte dei gruppi di comando, quindi una modifica di tale
disciplina potrebbe portare ad una diminuzione dell’assenteismo.
La tutela dei soci risparmiatori dipende dalla costruzione di adeguati
contrappesi al potere dei gruppi di controllo, cioè di limiti che
facciano diventare effettivamente marginali i casi di abuso di potere; e
tale tutela è anche nell’interesse dell’estensione dell’azione delle
grandi società e dei gruppi di controllo.
11
Ma secondo un’altra valutazione,che raccoglie maggiori consensi in
dottrina, l’assenteismo irreversibile dovrebbe condurre a differenziare
giuridicamente le due categorie di azionisti:i risparmiatori da un lato e
gli imprenditori dall’altro.
Creazione di azioni senza diritto di voto e instaurazione di un
efficiente controllo sulle società sono i due momenti essenziali della
riforma: il controllo stesso sarebbe giustificato solo dalla sottrazione
11
Auletta: Op. cit.
10
di poteri ad una parte degli azionisti e dalla necessità di tutelare gli
stessi, che non possono più farlo da soli.
1.8 Il progetto De Gregorio
Questi due elementi interdipendenti tra loro- azioni di risparmio e
controllo pubblico - rimarranno i cardini di tutti i successivi progetti di
riforma, fino alla l.216: li ritroviamo nelle conclusioni della
maggioranza della Commissione Santoro-Passarelli e nel programma
governativo del 1963 che quelle conclusioni recepisce.
Ma è sicuramente il progetto finale De Gregorio che segna il
coronamento dello sforzo maggiore e più complesso realizzato dopo
l’entrata in vigore del Codice Civile del 1942,per modificare la
disciplina societaria.
12
Le norme formulate modificano o si aggiungono alla disciplina
codicistica, che non viene abrogata.
Lo sforzo maggiore tende a moralizzare e risanare la società di
capitali, dandogli un’impostazione più razionale e impedendo gli
abusi, ma si cerca anche di vitalizzarla e ammodernarla, accordando
una maggior tutela alle minoranze.
13
12
De Acutis: Le azioni di risparmio, Milano 1981.
13
Ferrara: Sguardo generale alla riforma delle società di capitali in Riv. soc. 1966.
11
L’innovazione di maggior rilievo riguarda la disciplina delle società
ammesse alla quotazione di borsa, che si ricollega alla esigenza di
tutela del pubblico risparmio.
Proprio per queste società è stata creata una nuova figura di
azioni, privilegiate nella ripartizione degli utili e in ordine al rimborso
del capitale, e prive del diritto di voto: le azioni di risparmio.
Esse dovrebbero soddisfare in modo più radicale le stesse esigenze
soddisfatte dalle azioni a voto limitato e soprattutto le esigenze di quei
soci che investono i loro risparmi nella società senza interessarsi delle
vicende della società stessa.
Tuttavia esse di riflesso rafforzano il gruppo di comando che ha
interesse a tenere solo il quantitativo di azioni ordinarie che gli
assicurano il controllo della società, convertendo le altre in azioni di
risparmio, conseguendo così i benefici fiscali relativi.
14
Ma c’è anche un altro aspetto della disciplina che richiede dei
miglioramenti: il vantaggio economico rappresentato dal privilegio è
un compenso all’esclusione rimane anche quando il privilegio in
concreto non si attua.Una soluzione allora potrebbe essere nel
consentire la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie
14
Ferrara: Op. cit.
12
quando per due o tre esercizi le azioni di risparmio non ricevono un
utile pari al privilegio.
Si avvicina a questa soluzione quella prospettata dal Cnel nel suo
Parere sul progetto: invece che di conversione si parla di attribuzione
del diritto di voto quando per tre esercizi successivi non sia attribuito
agli azionisti di risparmio il dividendo privilegiato. In questo modo la
tutela opererebbe preventivamente e sarebbe sicuramente più efficace.
Nel complesso la disciplina delle azioni di risparmio è degna di essere
accolta, in quanto finalizzata a una più sciolta funzionalità delle
assemblee e ad una più spiccata propensione di un certo tipo di
risparmiatori.
15
Non mancano prese di posizione diverse nei confronti di questo nuovo
tipo di azioni: esse contribuiscono a contrarre l’autotutela
dell’azionista.
Il legislatore, in astratto, può assumere tre diverse posizioni, di fronte
all’assenteismo degli azionisti risparmiatori: di rassegnata
constatazione, di incoraggiamento e stimolo di una presenza attiva
dell’azionista e di incoraggiamento all’assenteismo.
Quest’ultima, certamente non è la soluzione migliore e comunque i
15
Parere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro in Riv. soc. 1966.
13
redattori del progetto hanno voluto manifestare un’opinione opposta.
Ma l’aspetto meno accettabile del progetto è nell’incoraggiamento
all’abbandono del voto e nella condanna irreversibile alla privazione
del voto.
Tutto ciò non è spiegabile come tutela dell’azionista di risparmio,ma
si risolve in tutela e rafforzamento del gruppo di comando.
16
1.9 D.L. 95/1974 :vicende e retroscena.
Il progetto De Gregorio non giunge alla discussione parlamentare:con
il suo accantonamento viene definitivamente sconfitto il movimento
riformatore.
Il legislatore interrompe il suo sonno solo nel 1974 con il d.l.95 che
rappresenta il passo decisivo per la svolta che conduce,in sede di
conversione del decreto stesso, alla c.d. <<miniriforma>> del 1974. In
realtà la l.216 non si limita a convertire le disposizioni del d.l.95,ma
disciplina ex novo numerose materie per nulla considerate dal decreto.
Il d.l.95 prevede la introduzione della cedolare secca,la possibilità
concessa ai titolari di partecipazioni azionarie di richiedere,all’atto
della riscossione degli utili, di assolvere alle imposte sul reddito
16
Oppo: La tutela dell’azionista nel progetto di riforma in Riv. soc. 1966.
14
mediante ritenuta del 30% dell’utile riscosso.
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Il decreto istituisce la Commissione nazionale per le società e la
borsa, disciplina gli incroci azionari, le società e gli enti finanziari,le
offerte al pubblico di sottoscrizione o acquisto dei titoli azionari, le
partecipazioni azionarie di amministratori, sindaci e direttori generali.
Nessuna parola sulle azioni di risparmio o su altri grossi temi,come la
rappresentanza dei soci nelle assemblee sociali, o la assemblea di terza
convocazione.
18
La proposta di introdurre le azioni di risparmio emerge dai lavori del
comitato ristretto nominato dalla Commissione Finanze e Tesoro nella
riunione del 14 Maggio 1974. Esse sono frutto delle pressioni dei
gruppi di controllo che in questo modo si assicurano uno strumento
per ottenere nuovo capitale di rischio, escluso dalla gestione
dell’impresa sociale, e minore tassazione del reddito d’impresa.
Negli anni successivi al 1974 il dibattito sulla riforma della spa lungi
dal riprendere quota sembra arenarsi definitivamente, mostrando così
di condividere le principali novità introdotte,in particolare le azioni di
risparmio senza porsi mai nell’ottica di una revisione complessiva
17
Belviso: Il significato delle azioni di risparmio in Giur. Comm. 1976,I.
18
Belviso: Op. cit.
15