2
modo che siano percorsi i binari di un’etica ed efficiente gestione
sociale.
La predeterminazione di conseguenze variamente afflittive
ha la finalità di indurre gli attori a conformarsi al modello di
comportamento richiesto e di improntare la propria condotta ai
principi di legge.
L’esigenza di postulare un rigoroso adeguamento discende
dalla molteplicità di effetti che l’attività di impresa irradia sia a
livello endosocietario, sia all’esterno, nei confronti di un
pluralismo di interessi di differente natura.
L’eterogeneità delle istanze coinvolte - quali quelle dei
risparmiatori, dei soci di controllo, dei creditori sociali, dei soci
di minoranza, degli investitori e segnatamente del mercato - è
carattere indefettibile del sistema in analisi, ed impone la ricerca
di un punto di equilibrio. L’incipit di questo millennio è stato
caratterizzato dal succedersi di eclatanti scandali nel mondo
dell’impresa e della finanza: iniziati nel 2000 negli Stati Uniti
con il caso Enron, e passando nei due anni successivi attraverso
gli scandali WorldCom, Vivendi, Ahold, si è arrivati ai clamorosi
eventi italiani della Cirio e della Parmalat con evidenti
contraccolpi che hanno investito migliaia di soggetti, in massima
parte azionisti e obbligazionisti
1
. Da ciò scaturisce la necessità di
prevedere idonei strumenti normativi, diretti a contenere le
potenzialità “centrifughe” dell’esercizio societario e a limitarne
le derivazioni negative.
1
In argomento v. V. BUONOCORE, Etica degli affari e impresa etica, in Giur. Comm. 2004,
I, pag. 181 e ss.
3
La responsabilità degli organi societari corrisponde ad uno
degli strumenti di cui il legislatore si avvale per circoscrivere le
ripercussioni che in misura più o meno marcata possono avere
origine dal negligente agire di coloro che dell’impresa tengono le
redini.
1.2 La riforma del diritto delle società e la responsabilità degli
organi societari.
Il 1° gennaio 2004 sono entrate in vigore le nuove norme
di disciplina del diritto societario. I d.lgs. nn. 5 e 6 del 2003
hanno provveduto ad una riforma, rispettivamente, in senso
processuale e sostanziale della materia
2
. Come Autorevolmente
sostenuto: "il legislatore ha tentato di trovare un punto di
equilibrio tra un’istanza di “liberalizzazione”, da più parti
avanzata e il mantenimento, o anche il rafforzamento, di regole
inderogabili a tutela di interessi terzi, dei creditori, del mercato,
degli azionisti esterni"
3
. È proprio in questa “doppia anima” che
si coglie la natura dell’intervento riformatore, mosso, da un lato,
dall’esigenza di attribuire maggiore spazio di autonomia
all’iniziativa sociale e teso, dall’altro, a garantire una protezione
2
Sul punto v. F. GALGANO, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell’economia, Padova, 2003; G. NICCOLINI e A. STAGNO D’ALCONTRES, Società di
capitali, Commentario, Napoli, 2004, II,; G. LO CASCIO, La riforma del diritto societario,
Milano, 2003; V. BUONOCORE, La riforma del diritto societario, Torino, 2003; G. RAGUSA
MAGGIORE, Trattato delle società, Padova, 2003, II; A. GRAZIANI, G. MINERVINI,
U.BELVISO, Manuale di diritto commerciale, Padova, 2004.
3
P.MONTALENTI, La riforma del diritto societario: prime valutazioni prospettiche, in
Società, 2005, pag.16
4
forte ed imperativa di coloro che all’impresa affidano i propri
denari e, più in generale, dell’ordine pubblico economico
4
.
"Il successo dell’impresa, la sua capacità di conservazione e
di espansione dipende dal massimo livello di soddisfazione di
interessi antitetici riferibili a soggetti che alternativamente, od
addirittura contemporaneamente, possono essere parte
dell’organizzazione, utenti dei suoi “servizi” o “fattori della loro
produzione”. Alla ricerca dell’ottimizzazione, del modello od
aggregazione vincente, sembra muoversi tutto il dibattito
riconducibile all’insieme elastico e storicamente relativo della
corporate governance e, forse non è un caso, che un invito alla
“conciliazione di opposti” sia contenuta anche nei principi redatti
dall’O.C.S.E. nel 1999"
5
.
La connotazione in termini più rigorosi di talune
disposizioni, come la normativa in merito al conflitto di interessi
degli amministratori, l’aumento dello standard di responsabilità
dei medesimi, l’estensione a tutte le società di capitali dell’azione
di responsabilità esercitata dalla minoranza, prima circoscritta
alle sole società quotate, la innovata configurazione dei revisori
contabili, riflette la necessità di dare una risposta a quelle carenze
che il sistema aveva evidenziato e che gli scandali finanziari
avevano posto in luce
6
.
4
Si vedano in argomento P. MONTALENTI, in Relazione al Convegno "Impresa ed Etica",
Unione Industriale, Torino, 25 maggio 2004 e, ex multis, F. BONELLI, Responsabilità degli
amministratori di s.p.a., in Giur. comm., suppl. al n. 3/2004, I, pag. 620 e s.s.
5
G.ROMAGNOLI, Corporate Governance, Shareholders e Stakeholders; interessi e valori
reputazionali, in Giur. Comm. 2002, I, pag. 350.
6
A. MAGNOLI, La riforma del diritto societario in particolare sull’amministrazione delle
società per azioni, in Il diritto dell’economia, 2005, I, pag. 105 e ss.
5
Il Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003 ha approvato
su proposta del Ministro della Giustizia Castelli i due decreti
legislativi di attuazione della legge delega 3 ottobre 2001 n. 366.
L’attuale riforma del diritto societario raccoglie in sé il
risultato di anni di dibattiti a livello internazionale e a livello
interno sui sistemi di proprietà e controllo nell’ambito di una
prospettiva di chiarificazione ed ammodernamento di
un’architettura societaria per alcuni aspetti obsoleta e per altri
dilaniata da irrisolti dubbi interpretativi. "Le diverse proposte
prendevano, ed ancora oggi prendono, il largo “salpando” dalle
insufficienze o dall’inadeguatezza del sistema normativo di
riferimento, ora suggerendo dei correttivi ora prescindendone del
tutto, mirando tramite forme d’autodisciplina, al raggiungimento
dell’adeguamento delle condotte alle esigenze che l’esperienza
faceva emergere"
7
. È la necessità di voltar pagina rispetto al
passato a guidare l’operato del legislatore con lo scopo di
favorire la competitività delle imprese attraverso modelli più
flessibili e capaci di adattarsi alle rinnovate esigenze di mercato
8
.
7
Cit. G.ROMAGNOLI, Corporate Governance, Shareholders e Stakeholders; interessi e
valori reputazionali, in Giur comm., 2002, I, pag. 350.
8
A livello comunitario v. Comunicazione della Commissione - Messa in atto del quadro di
azione per i servizi finanziari: piano d’azione, COM (1999) 232 dell’11 maggio 1999;
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - La strategia
dell’UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire, COM (2000) 359 del 13
giugno 2000; Comunicazione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un
contributo allo sviluppo sostenibile, COM (2002) 347 del 2 luglio 2002. Nel medesimo
senso v. , G. FERRARINI, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo del 21 maggio 2003 – Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo
societario nell’Unione europea. Un piano per progredire, in Riv. delle soc., 2004, pag. 569,
per il quale: "per una società industriale moderna, dinamica ed interconnessa, l’esistenza di
un quadro dinamico e flessibile in materia di diritto delle società e di governo societario è
essenziale: essenziale per milioni di investitori, essenziale per dare maggiore spessore al
mercato interno e per costruire un mercato europeo dei capitali veramente integrato ed
essenziale per massimizzare i benefici dell’allargamento per tutti gli Stati membri, futuri ed
6
La legge Draghi del 1998, i lavori della Commissione
Mirone e poi della Commissione Vietti, la legge delega del 2001,
i decreti legislativi delegati e gli ultimi d.lgs. 6 febbraio 2004 n.
37 e d.lgs. 28 dicembre 2004 n. 310 recanti le modifiche e le
integrazioni dei decreti legislativi 17 gennaio 2003 n. 5/6, e ai
T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, segnano le
principali tappe di un percorso volto al rinnovo della materia
iniziato nel 1942 con il codice civile.
Oggi per la disciplina sostanziale il decreto di riferimento è
il n. 6 del 2003. Con questo provvedimento si è attuata una
riforma organica alla struttura delle società di capitali e delle
società cooperative.
Schematicamente le principali innovazioni sono orientate a:
semplificare la procedura di costituzione delle S.P.A., limitando
la rilevanza dei vizi; innovare le regole in tema di conferimenti,
concedendo maggiore libertà; ampliare lo spettro degli strumenti
finanziari; riconoscere legittimità ai patti parasociali;
razionalizzare i poteri dell’assemblea; introdurre il nuovo istituto
del patrimonio destinato ad uno specifico affare; offrire modelli
opzionali di governance, disegnando diversi tipi di gestione
sociale; aumentare le cause di recesso, facilitando l’exit del socio,
in una prospettiva antitetica rispetto al passato, volta a garantire il
continuum dell’impresa; accelerare e chiarire le fasi di
attuali. Un miglioramento del diritto delle società e delle pratiche di governo societario
nell’Unione europea permetterà di rafforzare l’economia reale: un approccio efficace in
questo campo contribuirà a promuovere l’efficienza e la competitività delle imprese
europee a livello mondiale. Società ben gestite, con pratiche comprovate di buon governo
societario…Un approccio efficace permetterà di rafforzare i diritti degli azionisti e la
protezione dei terzi. In particolare, esso contribuirà a ripristinare la fiducia degli investitori
europei dopo la recente ondata di scandali che hanno coinvolto i dirigenti di talune società".
7
scioglimento e di liquidazione; facilitare la trasformazione, la
fusione e la scissione delle società; ristrutturare integralmente
l’ossatura organizzativa della S.R.L., tale da assimilarla ad un
paradigma qualificabile in termini di società di persone a
responsabilità limitata; favorire la competitività delle società
cooperative, ampliando gli spazi di autonomia statutaria e la
valorizzazione del carattere imprenditoriale.
Queste le modifiche di ordine generale dirette ad
accentuare la negozialità dello strumento societario e a risaltarne
il carattere dispositivo.
Con riferimento specifico alla corporate governance, al
fine di tracciare sinteticamente una compiuta analisi della
tematica della responsabilità, occorre a fortiori partire dalla
disciplina codicistica che disegna la nuova figura della
compagine sociale.
L’organizzazione interna è la “spina dorsale” di ogni
società per la ragione che la società vive ed agisce attraverso i
propri organi. Quella della società per azioni resta ancora fondata
sulla tripartizione di competenze tra assemblea, amministratori e
sindaci, anche se di ognuno viene modificato l’assetto. La ratio
ispiratrice è rivolta a rendere più netta la divisione tra potere di
indirizzo dell’impresa sociale, che è funzione assegnata
all’assemblea, e potere di gestione, del quale sono investiti
esclusivamente gli amministratori: tanto si desume dal 1° comma
art. 2380 bis e dall’art. 2364 n. 5 che ribadiscono il principio di
divisione dei poteri della struttura societaria.
8
In quest’ottica la conformazione dell’organo
amministrativo si arricchisce, attraverso il trapianto, con alcuni
adattamenti, di due sistemi (monistico e dualistico) di
derivazione britannica l’uno e tedesca l’altro, a cui si affianca il
consueto modello latino in veste ammodernata
9
. Questa triplice
gamma di modelli, la cui elezione è rimessa alla discrezione
statutaria, non risulta foriera di critiche di chi, re melius
perpensa, vede in essa più un’operazione di facciata che una
reale innovazione
10
.
Nel sistema tradizionale, la cui normazione relativa appare
assai più preponderante rispetto agli altri, troviamo ora
un’esaltazione del momento gestionale, contenuta nell’art. 2380
bis c.c. che reca: "la gestione spetta esclusivamente agli
amministratori" e altresì nell’art. 2364 c.c. primo comma. Questa
disposizione, oltre a circoscrivere l’area di competenza
assembleare alla funzione di indirizzo della politica societaria,
all’approvazione del bilancio e alla revoca ad libitum
dell’amministratore, espande corrispettivamente l’area delle
mansioni amministrative
11
. A fronte di tale ampliamento farà
riscontro un innalzamento del livello di responsabilità a cui tali
soggetti saranno sottoposti.
9
In argomento v., amplius, P.MONTALENTI, L’amministrazione sociale dal testo unico alla
riforma del diritto societario, in Giur. comm., 2003, I, pag. 422 e dello stesso Autore,
Corporate Governance, consiglio di amministrazione, sistemi di controllo interno: spunti di
riflessione, in Riv.delle soc., 2002, I, pag. 803 e ss.
10
Sul punto v. V. BUONOCORE, Commento breve al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.
6 indicante la "riforma organica della disciplina delle società di capitale e società
cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001 n. 366", in Giur. comm., II, pag. 1 e
ss.
11
In riferimento ai rapporti di competenza fra assemblea e organo amministrativo v., ex
aliis, V. CALANDRA BUONAURA, I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del
diritto societario, in Giur. Comm., 2003, I, pag. 535 e ss.
9
L’art. 2381 c.c. precisa le competenze del presidente del
consiglio di amministrazione e soprattutto disciplina gli organi
delegati, con notevoli implicazioni sulla differente responsabilità
a cui, a norma dell’art. 2392 c.c., gli organi delegati e non
delegati saranno sottoposti. A carico dei primi si sostanzia un
aggravamento della responsabilità, di contro nei confronti dei
secondi se ne profila un’attenuazione, mediante l’eliminazione
dell’obbligo di vigilanza generico, sostituito da una
responsabilità specifica sulla base delle informazioni ricevute
12
.
Deinde, pur mantenendo ferma la configurazione di una
responsabilità solidale, "evita sue indebite estensioni che,
soprattutto nell’esperienza delle azioni esperite da procedure
concorsuali, finiva per trasformarla in una responsabilità
sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più
consapevoli dall’accettare o mantenere incarichi in società o in
situazioni in cui il rischio di una procedura concorsuale le
esponeva a responsabilità praticamente inevitabili"
13
.
L’ultimo comma dell’art. 2381 afferma, inoltre, che: "gli
amministratori devono agire in modo informato", sancendo un
12
In argomento, ex aliis, si veda F. BONELLI, L’amministrazione delle s.p.a. nella riforma,
in Giur. Comm., 2003, I, pag. 700, in cui l’Autore precisa che "le più importanti novità
introdotte dalla riforma sono le seguenti: si sono per la prima volta disciplinati quali sono,
salvo diverse previsioni dello statuto, i compiti del presidente del consiglio di
amministrazione, prevedendosi che esso non ha funzione gestionale, ma quella di far
funzionare in modo efficiente il consiglio di amministrazione…Questa modifica tende ad
evitare confusioni di ruoli e conflittualità tra presidente e consigliere delegato, stabilendo
quali sono i compiti del presidente con una regola allineata ai più accreditati e recenti
standards di corporate governance…Uno dei punti più importanti della riforma, che
rappresenta una vera rivoluzione rispetto al silenzio dell’attuale codice è costituito dalla
precisa indicazione dei poteri-doveri degli organi delegati, consigliere delegato e comitato
esecutivo rispetto agli altri componenti del consiglio".
13
Relazione al d. lgs 6 del 2003, § 6. III. 2, il passo riportato evidenzia come, soprattutto
nell’ambito della giurisprudenza fallimentare, la responsabilità degli amministratori avesse
spesso finito col diventare una responsabilità sostanzialmente “oggettiva”.
10
obbligo di informazione più specifico rispetto a prima, in
un’ottica di maggiore trasparenza dell’agire gestorio.
A ciò si aggiunga l’abolizione della correlazione tra poteri
di rappresentanza degli amministratori ed oggetto sociale: questo
non costituisce più il limite ai poteri di gestione, ma gli
amministratori muniti del potere rappresentativo possono
compiere tutti gli atti che essi ritengono opportuni, salvo,
ovviamente, la responsabilità nei confronti della società.
Di forte peso si presentano le modifiche introdotte in tema
di conflitto di interessi dell’amministratore con la società presso
cui esercita il proprio munus, la riforma ha inteso aggravarne il
tenore sia a livello preventivo, richiedendo l’art. 2391 che essi
diano: "notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi,
abbia in una determinata operazione della società, precisandone
la natura, i termini, l’origine e la portata"; sia a livello
sanzionatorio, come indicato dal 4° e 5° comma dell’articolo.
14
La disciplina della responsabilità verso la società di cui
all’art. 2392 vede innanzitutto eliminato il riferimento alla
diligenza del mandatario sostituito dalla "diligenza richiesta dalla
natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze" con
interpolazioni di rilievo sulla qualitas della responsabilità anche
qui, non più oggettiva, ma professionale e qualificata
15
.
14
Cfr. F. BONELLI, La responsabilità degli amministratori di s.p.a., in Giur. Comm. in
suppl. al n. 3/04, pag. 620.
15
Sulla responsabilità degli amministratori di società di capitali si vedano, in luogo di altri,
R. WEIGMANN, Responsabilità e potere legittimo degli amministratori, Torino, 1974; M.
FRANZONI, La responsabilità degli amministratori, in Trattato di diritto commerciale e di
diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, Padova, 1994.
11
Infine l’introduzione dell’azione sociale di responsabilità
esercitata dai soci di cui all’art. 2393 bis. Quest’azione si innesta
in un discorso di tutela delle minoranze societarie che aveva
preso corpo nel 1998 con la legge Draghi in riferimento alle
società quotate, e che oggi viene estesa a tutti i tipi di società.
Sull’effettiva capacità di protezione degli interessi delle
minoranze che con la presente norma si è voluto perseguire sono
stati sollevati molti dubbi
16
.
Con riferimento al controllo
17
, la sostanziale novità
dell’intervento riformatore si appunta nella distinzione tra
controllo sulla gestione e controllo contabile, prerogative prima
attratte alla competenza del solo collegio sindacale. Viene di
conseguenza a delinearsi uno schema che, mutuato da quello
previsto per le società quotate dal d. lgs. n. 58 del 1998, affida il
controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società
iscritta nell’apposito registro istituito presso il Ministero di
Giustizia, e il controllo sulla gestione all’organo sindacale,
esautorandolo di contro di una delle sue più caratterizzanti
attribuzioni.
16
In argomento v. F. DI SABATO, Riflessioni sparse sulla riforma del diritto societario, in
Giur, comm., 2004, I, pag. 670 e ss.
17
Così amplius v. in luogo di altri P. MONTALENTI, La società quotata, in Trattato di
diritto commerciale a cura di G. Cottino, Padova, 2004, vol. IV, pag. 228, il quale ricorda
che: "il sistema di controllo interno, reso dunque funzione di impresa necessaria in ragione
della crescente complessità organizzativa tende ad espandere l’area dei poteri – doveri degli
amministratori di vigilanza, controllo e verifica ed è, di conseguenza, funzionale alla
creazione di un assetto più equilibrato e identificabile del binomio potere / responsabilità
degli amministratori. È mirato, in definitiva , garantire il rispetto delle regole sia legislative
(si pensi alla normativa contabile, alla disciplina sulla sicurezza del lavoro, alla legislazione
sulla privacy) sia private (si pensi ai codici etici) e il perseguimento degli obiettivi di
efficienza e di efficacia compendiati, oggi, nella formula dello shareholder value".
12
L’inderogabilità di tale schema risulta però confinata alle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e per
quelle tenute alla redazione del bilancio consolidato a norma
dell’art. 2409 bis, laddove invece queste connotazioni non
vengano a sussistere permane la facoltà di conservazione del
precedente regime.
Il collegio sindacale vede sensibilmente alterata la
configurazione dei doveri a cui i sindaci sono tenuti e dei poteri
loro attribuiti. L’art. 2403 non fa più menzione ad un generico
controllo sull’amministrazione, ma impone loro di vigilare "sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla società", articolandone più
dettagliatamente la funzione. Di pari rilievo si pone il contenuto
dell’art. 2403 bis, che, nel descrivere i poteri dell’organo, reca
una più composita formulazione. In tema di responsabilità l’art.
2407 presenta una struttura sostanzialmente immutata, eccezion
fatta per i riferimenti alla diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico, che, sulla scia di un percorso già tracciato per gli
amministratori, viene a sostituire la diligenza del mandatario, e il
richiamo alla professionalità, elemento, questo, di indefettibile
continenza con la carica sindacale
18
.
Va evidenziato come il legislatore, pur al cospetto di un
quadro di doveri sindacali significativamente modificato, non
abbia avvertito l’esigenza di rivedere contestualmente l’impianto
18
In argomento v. V. CALANDRA BUONAURA, I modelli di amministrazione e controllo
nella riforma del diritto societario, in Giur. comm., 2003, I, pag. 235 e ss.
13
del secondo comma dell’art. 2407 c.c., in particolare non è stata
ritoccata né la disciplina della responsabilità esclusiva per
violazione dell’obbligo di verità e segretezza, né la disciplina
della responsabilità concorrente con gli amministratori per culpa
in vigilando.
Oggetto, invece, di intervento legislativo è il terzo comma
in cui figura un ampliamento delle azioni esperibili nei confronti
del collegio sindacale atteso che l’art. 2407 ultimo comma non si
limita al richiamo dei soli artt. 2393 e 2394, ma sancisce
l’applicazione contro i sindaci di tutte le azioni di responsabilità
disposte per gli amministratori.
Va altresì evidenziata la modifica attuata sull’art. 2409, nel
procedimento di denunzia al tribunale è stata concessa
legittimazione attiva anche al collegio sindacale. Il vecchio art.
2409 presupponeva il "sospetto di gravi irregolarità da parte di
amministratori e sindaci". La locuzione “e” faceva ritenere che
non potesse andare disgiunta l’irregolarità dei primi da quella dei
secondi, con la presente formulazione si è, invece, inteso
assegnare al collegio sindacale un potere di reazione molto più
forte rispetto al passato.
I revisori contabili hanno trovato compiuta disciplina con la
riforma del diritto societario. Prima di questa il referente
normativo era ricompreso tra gli artt. 155 e 165 t.u.f.
19
, dettato in
ordine alle società quotate, ora è stato inserito un apposito
paragrafo rubricato “del controllo contabile” direttamente nel
19
Sul punto, amplius, v. P. MONTALENTI, La società quotata, in Trattato di diritto
commerciale a cura di G. Cottino, Padova, 2003, vol. IV.
14
codice. L’art. 2409 sexies c.c. definisce la responsabilità a cui i
soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti,
precisando in primis l’applicazione nei loro confronti dell’art.
2407 c.c. disposto per i sindaci. Da qui deriva dunque che sindaci
e revisori contabili sono entrambi tenuti ad adempiere ai propri
doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura
dell’incarico e sono altresì responsabili della verità delle loro
attestazioni. Dal richiamo all’art. 2407 c.c. consegue l’ulteriore
previsione, al pari dei sindaci, della responsabilità concorrente e
dunque solidale con quella degli amministratori per i fatti e le
omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe
prodotto se essi avessero controllato in conformità dei propri
obblighi. Responsabilità che, a norma dell’art. 2409 sexies
secondo comma, è non solo solidale, ma anche illimitata nel caso
di società di revisione per i soggetti che hanno effettuato il
controllo contabile.
I liquidatori vedono sensibilmente modificata la propria
disciplina a partire dalla collocazione (ora disposta dagli art.
2487 e s.s.) all’interno del codice. In secondo luogo viene
ritoccata la formulazione dell’art. 2489 c.c. rubricato "Poteri,
obblighi e responsabilità dei liquidatori". Quest’ultimo nel
chiarire l’ambito dei poteri loro attribuiti durante la liquidazione
della società non riferisce più agli “atti necessari alla
liquidazione”, ma agli “atti utili” alla medesima, utilizzando una
locuzione di portata più ampia. Tra le competenze di cui i
liquidatori sono titolari si annovera l’obbligo, loro imposto, nel
15
caso in cui il procedimento di liquidazione si protragga per oltre
un anno, di redigere il bilancio e di sottoporlo all’approvazione
dell’assemblea.
Con riguardo ai doveri a cui i liquidatori sono tenuti
nell’espletamento del loro incarico ricorre nuovamente il
richiamo alla “professionalità e diligenza richieste dalla natura
dell’incarico”, in linea con quanto stabilito ai fini
dell’adempimento per gli altri organi societari. Il secondo comma
dell’art. 2489 stabilisce poi che: "la loro responsabilità per i
danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata
secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori",
da cui ben si comprende l’implicito riferimento agli articoli 2392
e ss.
L’istituto che probabilmente è stato più inciso
dall’intervento riformatore appare la società a responsabilità
limitata, la cui disciplina è contenuta nel Capo VII del Titolo V
agli articoli 2462 a 2483
20
. Nella Relazione di accompagnamento
al decreto n. 6 si legge: "la riforma si muove nella direzione di
una integrale revisione di tale modello societario nell’intento di
offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da
una significativa ed accentuata elasticità….che, imperniato
fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e
dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze
20
In argomento in luogo di altri v. V. SALAFIA, Il nuovo modello di società a responsabilità
limitata, in Società., 2002, I, pag. 1 e ss.; G. ZANARONE, Introduzione alla nuova società a
responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, pag. 58 e ss.; V. BUONOCORE, La società a
responsabilità limitata, in La riforma del diritto societario a cura di V. Buonocore, Torino,
2003, pag. 136 e ss.; F. GALGANO, Il nuovo diritto societario, in Trattato di diritto
commerciale e diritto pubblico dell’economia diretto da F. Galgano, Padova, 2003, pag.
473 e ss.