XIII
natura composita ovvero può avere sia rilevanza interna in riferimento all’emanazione di
regolamenti di autorganizzazione e funzionamento che hanno la propria giustificazione
nello scopo di sottolineare l’indipendenza delle autorità stesse dal Governo, e sia rilevanza
esterna nel senso che vengono emanati atti contenenti precetti in grado di incidere sul
tessuto normativo dell’ordinamento giuridico,ovvero caratterizzati dai requisiti tipici di un
atto normativo: generalità, astrattezza, innovatività.
L’ampiezza dei poteri normativi riconosciuti alla CONSOB trova il suo fondamento
nella incompletezza della legge del 1974 istitutiva dell’autorità stessa che le ha permesso di
disciplinare ambiti non regolati o addirittura non previsti affatto dalla legge. Ne consegue
come la Consob, differentemente dalle altre AAI, sia titolare di un potere regolamentare di
tipo indipendente tanto che i regolamenti emanati vengono qualificati come Regolamenti di
autonomia e lo stesso nomen iuris regolamento non deve trarre in inganno in quanto i
regolamenti della Consob non sono fonti secondarie bensì primarie o meglio sub- primarie
naturalmente non come le leggi perché non possono modificare norme imperative di legge
ma possono modificare norme dispositive e sviluppare autonomamente materie aventi
dignità legislativa che non siano state già trattate dalla legge. Ed inoltre si tratta di atti
normativi caratterizzati,in rapporto con le altre fonti diverse dalla legge, solo da profili di
competenza tipico dei regolamenti attuativi delle direttive comunitarie, e cd
gerarchicamente atipici, in quanto l’esclusività della competenza elimina ogni rapporto di
gerarchia.
Contrariamente alla Consob, l’Agcm è titolare di deboli poteri di rulemaking,
probabilmente appannati dalle maggiori funzioni di aggiudicazione che delineano le
funzioni della Agcm come sostanzialmente giurisdizionali. Tuttavia effettivi poteri di
XIV
rulemaking ad efficacia esterna e, non meramente interna, sono riscontrabili a norma del
solo art, 4 L. 287/ 90, legge istitutiva dell’autorità
rubricato: “deroga al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza” in
base al quale viene sancito che l’Agcm possa autorizzare, con proprio provvedimento e per
un periodo limitato, intese vietate a norma dell’art 2 l. 287/90 purchè tali intese apportino
miglioramenti alle condizioni di offerta del mercato, apportino un sostanziale beneficio per i
consumatori e che non venga pregiudicata la corretta concorrenzialità sul piano
internazionale. Il target di questi regolamenti di autorizzazione è da considerarsi lo stesso
della legge indipendentemente dal nomen iuris in quanto presentano i caratteri tipici dell’
atto normativo generalità astrattezza e innovatività.
L’ aspetto più critico dell’ammissibilità di un potere regolamentare in capo alle AAI
è costituito dalla mancanza di una legittimazione politico –rappresentativa delle stesse A in
quanto essendo indipendenti dal Governo derogano dal disposto di cui all’art. 95 Cost. il
che apre un vuoto di legittimazione, ovvero si pone la questione dell’individuazione di un
titolo legittimante ovvero di un titolo ad hoc abilitante le AAI a creare il diritto oggettivo.
Certamente questa norma , questo titolo ad hoc non è contenuto nella nostra costituzione.
Anzi, indubbiamente dall’impianto costituzionale appare agevole dedurre come il livello
primario delle fonti sia chiuso ma sia aperto e quindi non impenetrabile il livello secondario
cosicchè il legislatore primario possa modificare anche con regolamento l’ordinamento
giuridico. A ciò si aggiunga inoltre come il pluralismo istituzionale, la frammentazione del
sistema delle fonti, la progressiva perdita di centralità della legge, abbiano indotto il
legislatore ad approfittare dei margini di elasticità lasciati aperti dalla costituzione
lasciando spazio a valutazioni discrezionali e competenze tecniche. La legittimazione poi
del potere regolamentare è arrivata, poi, a livello giurisprudenziale, con la sentenza 11603/
XV
05 del C. S. secondo la quale la tradizionale impostazione secondo la quale il potere
normativo può essere attribuito solo a soggetti dotati di rappresentatività è stato superato
dall’ordinamento a partire dagli anni ‘90 per effetto della globalizzazione dell’economia nel
mercato e per l’emersione di nuove categorie di interessi che necessitano di forme di
tutela che l’apparato amministrativo tradizionale non è in grado di offrire, in quanto la
natura specifica delle problematiche sollevate dagli interessi emergenti richiede livelli di
preparazione e tecnicismo elevati. Di qui la necessaria introduzione nell’ordinamento di
organi ad hoc quali le AAI.La dottrina invece dal canto suo ha individuato il fondamento del
potere regolamentare delle A nella partecipazione dei destinatari ai processi decisionali
attraverso procedimenti di consultazione pubblica,inteso come strumento di partecipazione
dei soggetti interessati sostitutivo della dialettica propria delle strutture rappresentative.
Ed è questa una prassi assolutamente eccentrica rispetto alla disciplina della partecipazione
agli atti normativi di cui all’art. 13 l. 241/ 90 secondo il quale le disposizioni in materia di
partecipazione non si applicano nei confronti dell’attività normativa diretta alla
emanazione di atti normativi, amministrativi, generali, di programmazione. che tra l’altro le
norme comunitarie hanno sovvertito.
Democratizzazione e apertura verso l’esterno dei procedimenti decisionali delle
AAI.
L’obiettivo di questa apertura verso l’esterno dei procedimenti decisionali delle AAI
è quello di superare la tradizionale asimmetria informativa tra decisore pubblico e
destinatari delle decisioni e colmare quindi il deficit di legalità sostanziale con garanzie
procedurali rafforzate.
Nel terzo capitolo si tratterà delle funzioni paragiurisdizionali delle Autorità.
XVI
Le AAI sono titolari di funzioni di tipo para- giurisdizionali o cmq non diverse da
quelle proprie dell’Autorità giudiziaria funzione che si pone quale elemento fondante di una
forma nuova di potere di carattere alternativo e concorrente al concetto di giurisdizione e
antitetico rispetto ai criteri generali in cui opera la P.A.
Le Autorità amministrative indipendenti nell’esercizio delle proprie funzioni,
perseguono fini ( la difesa o la realizzazione della concorrenza,la garanzia della libertà
personale …) che si pongono quale chiave di lettura per dirimere la vexata quaestio del
controllo giudiziario del loro operato.
“Poiché le autorità indipendenti vanno considerate come aventi natura
amministrativa (essendo stata esclusa la possibilità di riconoscere natura giurisdizionale o
para-giurisdizionale a tali Autorità), l'attribuzione alle stesse di funzioni "contenziose",
comportanti un potere decisorio su diritti soggettivi, basato cioè sulla identificazione di
posizioni giuridiche tutelate e non di valutazioni semplicemente discrezionali circa la
sussistenza di un interesse pubblico, non elimina la necessaria soggezione di ogni atto delle
Autorità ad un controllo giudiziario. Le Autorità indipendenti scontano un difetto di
legittimazione rappresentativa che deve essere bilanciato, inevitabilmente, con meccanismi
che fungano da contrappeso procedimentale e di sindacato giurisdizionale volti a
garantirne l’ accountability.
L’individuazione del giudice competente costituisce una fase prodromica
all’approfondimento delle problematiche inerenti ai profili che attengono al sindacato
giurisdizionale sulle valutazioni della Autorità, ai fini di effettuare un’indagine penetrante e
puntuale sulla correttezza del loro operato. La cognizione delle controversie deve essere
affidata al giudice tecnicamente meglio equipaggiato nel settore della materia in cui opera
una data autorità. Considerato il carattere prevalentemente, quando non esclusivamente,
XVII
amministrativo dei compiti affidati alla maggior parte delle Autorità indipendenti, è
possibile ritenere che il giudice naturale delle azioni relative ad atti delle autorità stesse sia
il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. Il predicato della esclusività della
giurisdizione deve essere inteso, non tanto nel senso che la cognizione affidata al giudice si
estenda oltre che alle posizioni di interesse legittimo, ai diritti soggettivi, ma nel senso di
una giurisdizione che non ammette riparto e che per tale ragione è affidata dalla legge ad
un solo giudice.
Giudice naturale delle azioni relative ad atti delle autorità indipendenti è, quindi, il
giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva Il quale in tema di estensione del
sindacato sugli atti delle autorità di regolazione , a fronte di una evoluzione a livello
giurisprudenziale (con sentenze C.S. 2004, fino ad arrivare alla sentenza 515/ 2007, si è
passati da un regime di sindacato debole che non consente un potere sostitutivo del
giudice tale da sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile o il proprio modello
logico di attuazione del concetto indeterminato all’operato dell’ autorità ad un regime i
sindacato forte per cui il giudice può sindacare senza alcun limite tutte le valutazioni
tecniche, il sindacato è pieno e particolarmente penetrante e si estende sino al controllo
dell’analisi economica o di altro tipo compiuta dall’Autorità, potendo il giudice
amministrativo sia rivalutare le scelte tecniche compiute da questa sia applicare la corretta
interpretazione dei concetti giuridici indeterminati alla fattispecie concreta in esame”. A ciò
si aggiunga come La L. 205/ 2000, novellando il previgente D. lgs. 80/1998, ha stabilito che
nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo possa
anche essere disposta l’assunzione di mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile.
L’ampliamento dei poteri istruttori in capo al giudice amministrativo assume particolare
rilievo avuto riguardo alla possibilità di disporre la consulenza tecnica d’ufficio ( CTU) anche
XVIII
nei giudizi di legittimità. Nei giudizi aventi ad oggetto atti delle Autorità indipendenti il
ricorso alla C.T. U. esige, tuttavia, una particolare cautela, in quanto, mentre il C. T. U. è, in
linea generale, concepito quale ausiliario del giudicante, ove occorra utilizzare nozioni
tecniche o scientifiche di cui non si è in possesso, nel caso delle Amministrazioni
indipendenti l’atto impugnato è adottato da un organismo altamente specializzato, le cui
decisioni sono caratterizzate da un elevato grado di expertise.
Nel quarto capitolo si è analizzato il problema dell’eventuale legittimazione dell AAi
ad essere parte dei conflitti di attribuzione.
4
CAPITOLO PRIMO
LE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE
INDIPENDENTI
SOMMARIO: 1. Le Autorità amministrative indipendenti: nozione e caratteristiche
generali. - 2. I modelli di riferimento: l‘esperienza statunitense delle Regulation. – 3.
La traslazione del modello in Europa. – 4. Le Autorità indipendenti in Italia. – 5.
Amministrazioni non ―indipendenti. – 6. L‘eterogeneità della categoria : tentativi di una
reductio ad unum – 7. Impostazione delle problematiche di costituzionalità: premesse. – 8.
Autorità di garanzia e Autorità di regolazione : funzioni vincolate e funzioni libere da
parametri legislativi. – 9. Le Autorità e la Costituzione : la ricerca di una legittimazione
costituzionale. – 10 . La natura giuridica
1. Le Autorità Amministrative Indipendenti: nozione e caratteristiche generali
Le Autorità amministrative indipendenti1 rappresentano un istituto del tutto
estraneo alla tradizione amministrativa dell‘Europa continentale.
1
Il termine viene qui utilizzato per indicare quelle autorità che, pur diversificate tra di loro
sotto il profilo organizzativo e funzionale, presentano la caratteristica comune di esercitare funzioni
amministrative, normative e ―paragiurisdizionali‖ in posizione di autonomia rispetto agli indirizzi del
Governo. Sulle varie questioni sottese alla qualificazione delle figure in questione come autorità o
amministrazioni indipendenti si rinvia alle considerazioni di M. PASSARO, Autorità o
amministrazioni indipendenti? L’ambito semantico e l’identità concettuale, in Autorità indipendenti e
principi costituzionali. Atti del Convegno di Sorrento 30 maggio 1997, Padova, 1999, 187 ss., il quale
ritiene opportuno utilizzare per esse il termine di amministrazioni, perché in linea con il carattere
intrinsecamente amministrativo della loro attività. A chi scrive sembra, peraltro, preferibile parlare più
genericamente di autorità indipendenti, trattandosi di organi che, pur esercitando poteri
amministrativi, mal si prestano ad essere inquadrati negli schemi del potere esecutivo. Come ha
giustamente osservato E. CHELI, Le autorità amministrative indipendenti e le prospettive di una loro
riforma, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentar,Quaderno n. 13, Torino, 2003,p.78, il
termine ―autorità amministrative indipendenti‖ esprime un ossimoro, dal momento che ―la qualità
naturale dei soggetti investiti di poteri amministrativi è quella di dipendere dal potere politico dei
5
Esse costituiscono un peculiare modello di organizzazione amministrativa che
si caratterizza per la sottrazione all‘indirizzo politico governativo,2 per un alto grado
di competenza tecnica e per lo svolgimento di una funzione tutoria di interessi
costituzionali.
L‘erompere delle autorità indipendenti3 negli ordinamenti dell‘Europa
continentale ha rappresentato l‘affermazione di un nuovo ruolo dello Stato, il quale,
dismessi i panni del pianificatore e del proprietario gestore nella vita economica
dello Stato, indossa quelli di arbitro‖4. Una trasformazione del genere ―richiede
apparati pubblici con un profilo più tecnico rispetto alle strutture ministeriali
tradizionali e con una indipendenza maggiore sia dal potere politico sia dalle imprese
controllate‖5.
Governi‖ ed occorre quindi, per forza di cose, privilegiare uno dei due aggettivi che si legano al
sostantivo ―autorità‖.
2
Le nuove entità sono caratterizzate da una indipendenza dal Governo, quindi dal potere
politico, prima riservato solo ad organi giurisdizionali o ad organizzazioni differenziate non adibite a
funzioni amministrative ( si considerino la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato) in CARINGELLA,
Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2006, p. 624.
3
Secondo la fortunata terminologia utilizzata da A. PREDIERI, L’erompere delle autorità
amministrative indipendenti, Firenze, Passigli Editore ,1997.
4
I principi di divieto di discriminazione in base alla nazionalità, quello della libera
concorrenza e soprattutto di divieto di aiuti allo Stato alle imprese impediscono allo Stato di inserirsi
nell‘assetto e nel funzionamento del mercato di ostacolare gli scambi e di abusare di posizioni
dominanti.
Lo stato regolatore stabilisce le regole e fa giocare gli altri. Lo Stato di un tempo, tanto per fare un
esempio, aveva una sua religione, verso la quale cercava di orientare i cittadini. Oggi, nel mondo
occidentale, vale il principio del lasciar fare, assicurando tuttavia, il rispetto della tolleranza, e lo
stesso può dirsi di ogni settore di azione, quale quello mercantile. Il fenomeno del sorgere delle
autorità indipendenti è dovuto proprio alla opportunità di creare, su modelli stranieri, nuove entità
amministrative che regolino il gioco, libere da legami politici che ne possano condizionare l‘operato.
Si parla di amministrazioni, rectius, autorità indipendenti ad alto tasso di imparzialità e soggette
soltanto alla legge.
5
Per questa trasformazione ―istituzionale‖ di cui costituisce manifestazione il proliferare
delle Autorità Indipendenti, S. CASSESE, Dalle regole del gioco al gioco con le regole, in Mercato
concorrenza regole ,Bologna, Il Mulino, 2002, 265 ss.
6
In questo contesto, ― una nebulosa voglia di neutralizzazione‖
dell‘ intervento pubblico diretto in economia 6 e l‘emersione di categorie di interessi,
costituzionalmente garantiti e rispetto ai quali gli apparati tradizionali si sono
mostrati impreparati,7 hanno concorso alla venuta alla luce della costellazione delle
Autorità Amministrative Indipendenti 8 quali organismi di garanzia e di regolazione
e ―muniti di una peculiare posizione di terzietà, imparzialità, neutralità,
d‘indifferenza verso gli interessi stessi‖.
I fattori all‘origine sono molteplici. In primo luogo l‘affermazione di diritti
sociali nuovi e la conseguente moltiplicazione degli interessi che lo Stato deve
tutelare.9 Sono interessi di diretta emanazione di istanze espresse dalla società, di
fronte ai quali il legislatore è spesso impreparato. Si evince, pertanto, come, tali
interessi proliferino in un ambito dominato dal vuoto legislativo caratterizzato da
testi legislativi inadeguati.
6
SIRIANNI, Nuove tendenze legislative in materia di amministrazioni indipendenti, in Nomos,
1993, 75.
7
Cfr. PREDIERI A., L'erompere delle autorità amministrative indipendenti, Firenze, Passigli
editore, 1997, p. 40, sostiene che ―le Autorità amministrative indipendenti sono l'effetto di una crisi di
rappresentanza, acuita dalla crisi del sistema italiano dei partiti, che porta alla richiesta di risposta
tecnica e indipendente, non politica, alle domande della società, che è la stessa che accresce la forza
dei giudici rendendoli, come le Autorità amministrative indipendenti, contropoteri del Governo e dei
circuiti rappresentativi, tanto di quello elettorale quanto di quello degli interessi‖.
8
Le Autorità amministrative indipendenti sono state definite come le antesignane di una
nuova concezione dell‘amministrazione in N. LONGOBARDI , Le Autorità Amministrative Indipendenti,
laboratori di un nuovo diritto amministrativo, in Ius 3/1998, p. 685 ss.
Sul punto v. anche C. FRANCHINI, Le Autorità indipendenti come figure organizzative nuove,
in I garanti delle regole, S. CASSESE, C. FRANCHINI, Bologna, Il mulino, 1996,p 69 ss, secondo il
quale Le amministrazioni indipendenti potrebbero inquadrarsi nell‘ambito delle figure organizzative
nuove, laddove la loro funzione e la loro attività, lungi dall‘esaurirsi nella gestione organizzativa , si
orienti al perseguimento di finalità non altrimenti realizzabili dall‘ amministrazione tradizionale.
9
Bobbio ha definito questa, con limpida percezione del reale, "l'età dei diritti": ogni giorno
sempre nuovi diritti nascono ed esigono riconoscimento e tutela. In quest'ottica, lo Stato assume un
nuovo ruolo ed è chiamato a riconoscere, regolare, garantire delle situazioni intervenendo dentro i
processi sociali attraverso strumenti che siano indipendenti dai poteri originari e costitutivi della
statualità, vale a dire il Governo e il Parlamento.
7
L‘amministrazione, nella sua accezione classica, dal canto suo, si è mostrata
incapace di assicurare una tutela efficace verso gli interessi emergenti ed ha
trasformato il proprio intervento in un sinonimo di squilibrio e di spreco.
In altri termini, lo Stato e gli altri organismi pubblici esistenti appaiono poco
adatti a garantire valide forme di tutela e controllo, sia perché curano interessi
potenzialmente confliggenti con quelli da tutelare in via particolare, sia perché
esposti a diverse pressioni alle quali i settori sensibles dovrebbero essere sottratti.
Secondo fattore si considera la forza crescente del mercato e la presa di
coscienza che il mercato non è un regime di anarchia ma un regime di regole.10 Si
ravvisava l‘esigenza di intervenire nei settori della vita economica con strumenti
offerti, pur sempre, dai settori pubblici ma al fine di garantire il libero svolgimento
delle attività economiche, ed impedire l‘emergere di ― posizioni dominanti ‖.
Obiettivi questi che un regime di regolamentazione delle attività economiche di
stampo meramente privatistico non varrebbe a realizzare efficacemente, tenuto anche
conto delle crescenti possibilità di espansione offerte alla grande impresa dalle
sempre più perfezionate tecniche organizzative e operative di cui dispone.
Ulteriore fattore è la tecnicità del compito. Le autorità di controllo operano in
campi in cui la natura specifica delle problematiche ( di telecomunicazione, di
concorrenza, di finanza) richiede livelli di preparazione e tecnicismo che il
funzionario ministeriale ―generalista‖ normalmente non possiede. Infine, rileva il
bisogno di sottrarre la funzione di controllo all‘interferenza politica.
10
PADOA- SCHIOPPA : ―La riforma delle Autorità indipendenti ‖ – Intervento del Ministro
dell‘Economia e delle Finanze - 19 Febbraio 2007, p.4.