Introduzione
La realtà delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in Italia è un
fenomeno molto rilevante, in continua evoluzione e soprattutto di notevole interesse
sociale.
Lo sport è oramai considerato da tutti uno strumento di aggregazione sociale che
permette di contribuire al benessere, non solo fisico, ma soprattutto mentale di ogni
persona.
Il presente elaborato incomincia dal comprendere come venga valorizzato e
sostenuto lo sport nel testo costituzionale e nelle altre disposizioni del nostro
ordinamento, ponendo particolare attenzione allo sport dilettantistico e alle forme
giuridiche attraverso le quali esso può essere svolto, ossia le associazioni,
riconosciute e non, e le società di capitali, quali le s.p.a., s.r.l., nonché le
cooperative.
A seguito di un’analisi civilistica delle forme giuridiche attraverso le quali viene
svolta l’attività sportiva dilettantistica, si prosegue individuando le disposizioni
tributarie e le principali forme di finanziamento che caratterizzano gli enti sportivi
dilettantistici.
A tal proposito, sono previste molteplici disposizioni di favore dettate dal
legislatore, le quali sono dirette a dare certezza alle modalità di svolgimento delle
attività sportive.
La recente riforma del Terzo settore ha coinvolto l’attività sportiva dilettantistica
con il d.lgs 117/2017 relativo al codice del Terzo settore e il d.lgs 112/2017 inerente
l’impresa sociale.
In particolare, attraverso la disamina delle su esposte disposizioni, si cerca di capire
se, per le associazioni e per le società sportive dilettantistiche, la possibilità di
entrare a far parte del mondo del Terzo settore, rappresenti o meno una conveniente
e vantaggiosa scelta da compiere.
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3
CAPITOLO I
LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE:
PROFILI CIVILISTICI
SOMMARIO: 1.1 - Il diritto allo sport; 1.2 - L’ordinamento sportivo italiano; 1.3
- La distinzione tra l’attività sportiva dilettantistica e professionistica; 1.4 - Le
associazioni riconosciute e non riconosciute; 1.5 - Il riconoscimento ai fini sportivi
da parte del C.O.N.I.; 1.6 - Le società sportive dilettantistiche (SSD); 1.7 - La
trasformazione di associazioni sportive dilettantistiche in società sportive
dilettantistiche
1.1 Il diritto allo sport
Il fenomeno sportivo gode indubbiamente di una grande rilevanza sociale,
rilevanza che, soprattutto negli ultimi anni, ha ottenuto un progressivo
riconoscimento anche a livello europeo
1
.
Ciò premesso, da un’angolazione giuridica, sembrerebbe che lo sport,
considerato nella sua dimensione più genuina, ossia scissa da interessi di carattere
economico
2
, abbia un’importanza secondaria.
1
Sul progressivo riconoscimento, a livello europeo, dell’importanza sociale dello sport, cfr:
Dichiarazione n. 29 sullo sport allegata al Trattato di Amsterdam del 1997 (il cui articolo 29 prevede
che “…la conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso
assume nel forgiare l’identità e nel ravvicinare le persone. La conferenza invita pertanto gli organi
dell’Unione europea a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni
importanti che riguardino lo sport. In quest’ottica, un’attenzione particolare dovrebbe essere
riservata alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico…”); Dichiarazione di Nizza del
2000 “sulle caratteristiche specifiche dello sport e sulla sua funzione sociale” (in cui si precisa che
“…lo sport è un’attività umana che si forma sui valori sociali, educativi e culturali essenziali”, ed
ancora “…la comunità deve tenere conto… delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport,
che ne costituiscono la specificità, al fine di rispettare e di promuovere l’etica e la solidarietà
necessaria a preservare il ruolo sociale…”).
2
Invero, una riflessione circa la corretta qualificazione giuridica dell’interesse a svolgere
attività sportiva, a prescindere dalle implicazioni economiche dello stesso, risulta auspicabile,
laddove si consideri che la dimensione economica del mondo sportivo parrebbe costituire, secondo
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Pertanto, non si potrebbe parlare di diritto allo sport, né qualificare come
fondamentale il diritto dell’individuo diretto a svolgere tale attività sportiva.
La Costituzione, infatti, ad una prima analisi non sembrerebbe riconoscere lo
sport quale diritto primario dell’individuo. Ciò trova conferma nell’assenza di una
norma di ordine testuale, in quanto manca all’interno della Carta fondamentale una
disposizione che si riferisca espressamente al diritto allo sport
3
.
Potrebbe apparire arduo ricondurre l’esigenza di praticare attività sportiva
all’interno dell’art. 2 Costituzione, il quale riconosce i diritti inviolabili dell’uomo,
come singolo o nelle formazioni sociali, giacché lo sport, inteso come mero
esercizio fisico, originariamente non è stato ritenuto idoneo a costituire l’oggetto di
un diritto inviolabile
4
.
Sotto il profilo meramente letterale, non sembrerebbe individuabile alcuna
disposizione della Carta fondamentale volta al riconoscimento del diritto allo sport.
Si osserva a tal proposito che la Costituente, ha ritenuto opportuno non occuparsi
direttamente di sport, ma lasciare che esso trovasse la sua disciplina normativa
mediante il rinvio ad altri diritti della Carta costituzionale
5
.
In particolare, lo sport risulta intrinsecamente connesso con alcuni diritti
inviolabili, quali: il diritto al raggiungimento o miglioramento del benessere
psicofisico (art. 32 Costituzione)
6
; il diritto di svolgere la propria personalità
autorevole dottrina, “la patologia dello sport”; dato che “non c’è dubbio, infatti, che la dimensione
economica sia nulla più che una antinomia rispetto alla essenziale spiritualità dello sport; quasi si
direbbe una intrusione…un fatto inquinante…rispetto a valori condivisi”, cfr. P. GROSSI, Sui
rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, in D. amm., 2012, I-II, p. 3 e ss..
3
T. P. LIONTI, Il diritto allo sport: tra esigenza socialmente rilevante e interesse
fondamentale della persona, in D. amm., 2012, III , p. 425.
4
In tale senso cfr. il Tribunale di Pescara, ordinanza del 14 dicembre 2001, Federazione
Italiana Nuoto c. G. Heranandez Paz (in cui il Tribunale precisa che lo sport “…non forma oggetto
di alcuna delle libertà fondamentali…perché né l’art. 2 Costituzione né ulteriori fonti normative di
diritto internazionale… annoverano l’interesse a far pratica sportiva e ad impiegare in tal modo il
proprio tempo libero tra le libertà fondamentali dell’individuo…” ).
5
L’unico intervento in tema di sport che è possibile rinvenire nei lavori dell’Assemblea
costituente è stato fatto dal deputato Giuliano Pajetta (fratello di Giancarlo) nella giornata del 19
aprile 1947 nel corso della discussione relativa all’art. 31 della Costituzione. È sintomatico, al
riguardo, come nell’intervento operato l’On. Pajetta si preoccupi di riferirsi allo sport
esclusivamente in funzione di tutela della salute dell’infanzia, prendendo le distanze dall’aspetto
marziale di esso. Sul punto di veda: P. SANDULLI, Costituzione e sport, in R. d. sport., 2014, p. 1.
6
L’art. 32 Costituzione recita che: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può
5
mediante lo sviluppo delle relazioni sociali e il conseguimento dei risultati sportivi
(art. 2 Costituzione)
7
; la libertà di associazione sportiva (art. 18 Costituzione)
8
; il
diritto di non subire discriminazioni ingiustificate, principalmente di ordine etnico
e raziale (art. 3 Costituzione)
9
.
Ecco, pertanto, che lo sport trova tutela nelle disposizioni appena citate sotto
un duplice profilo: come pratica sportiva, e quindi quale esplicazione di un diritto
inviolabile dell’uomo, sia a livello individuale che in formazioni caratterizzate da
una pluralità di soggetti; come associazionismo sportivo, inteso come libera e
volontaria associazione di più individui che intendono svolgere, in forma associata,
organizzata e tendenzialmente stabile, attività sportiva.
Il fenomeno sportivo, peraltro, si caratterizza per un evidente fine di tutela
della salute psicofisica dell’individuo, esplicitamente riconosciuto a livello
legislativo nel momento in cui si è considerata l’attività sportiva un elemento
essenziale della formazione fisica e morale dell’individuo, nonché parte integrante
dell’educazione e della cultura nazionale
10
, in funzione della promozione della
salute individuale e collettiva
11
.
Si può ritenere che, tali diritti fondamentali connessi alla pratica dello sport,
sono tali da qualificare lo stesso come situazione giuridica soggettiva
fondamentale
12
.
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
7
L’art. 2 Costituzione afferma che: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
8
L’art. 18 Costituzione prevede che: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare”
9
L’art. 3 Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”
10
Cfr. art. 2 dello Statuto del Coni.
11
Cfr. art. 1 della l. 14 dicembre 2000 n. 376, secondo il quale: “ L’attività sportiva è diretta
alla promozione della salute individuale e collettiva…”
12
T. P. LIONTI, Il diritto allo sport: tra esigenza socialmente rilevante e interesse
fondamentale della persona, in D. amm., 2012, III, p. 429.
6
Per quanto concerne l’ambito internazionale, l’esistenza del diritto allo sport,
ha trovato il suo primo fondamento nella Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo del 1948
13
.
Nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo il richiamo al diritto allo
sport è indiretto e sottinteso, infatti, il primo esplicito riferimento si trova nella
Carta internazionale dello Sport e dell’Educazione Fisica dell’UNESCO del 1978
in cui all’art. 1 si dispone che: “Ogni essere umano ha il diritto fondamentale
all’educazione fisica, all’attività fisica e allo sport, senza discriminazione sulla
base di origine etnica, genere, orientamento sessuale, lingua, religione,
opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, economica
qualsiasi altra base”
14
.
In ambito europeo, invece, nella Carta europea dello sport
15
viene offerta una
definizione, secondo la quale si può considerare sport: “qualsiasi forma di attività
fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo,
l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle
relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.
La prima iniziativa globale sullo sport, è stata presentata dalla Commissione
europea nel luglio del 2007, la quale ha posto le basi del diritto allo sport con il
Libro bianco
16
.
Esso è uno dei più importanti contributi sulla tematica inerente allo sport e
sul ruolo che lo stesso assume nella vita quotidiana dei cittadini dell’Unione
europea.
I temi trattati sono essenzialmente tre: il “ruolo sociale dello sport”, ossia
l’importanza che lo sport riveste in quanto fenomeno sociale; la “dimensione
13
In particolare, all’art. 24 sul diritto al riposo e allo svago, all’art. 25 sul diritto alla salute e
al benessere, all’art. 26 sul diritto all’istruzione e all’art. 27 sul diritto a prendere parte liberamente
alla vita culturale della comunità della Dichiarazione, adottata a New York il 10.12.1948
dall’Assemblea Generale dell’ONU con la Risoluzione 217 A (III).
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Sul punto si veda A. DE FUSCO, La partita dell’integrazione delle seconde generazioni
dell’immigrazione: l’effettività del diritto allo sport per i minori di origine straniera dalla legge n.
12/2016 ad oggi, in Federalismi.it, 2019, IV, p. 10 e ss..
15
Approvata dal Consiglio d’Europa, in occasione della 7° Conferenza dei Ministri europei
responsabili dello sport a Rodi, il 13- 15 maggio 1992.
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Emanato dalla Commissione Europea l’11 luglio 2007 ed accolto favorevolmente dal
Parlamento europeo con la Risoluzione dell’8 maggio 2008, 2007/2261.