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INTRODUZIONE
L’elaborato tratta il tema dei Decreti del Presidente del Consiglio (DPCM), un tema molto
dibattuto nell’ultimo periodo perché essi hanno avuto un enorme utilizzo durante la
gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la quale ha modificato, purtroppo, le vite
di tutti inaspettatamente.
A partire dall’inverno 2020, sono cominciati ad essere accertati in Italia i primi casi di
Covid-19, una patologia infettiva causata dal virus SARS-CoV-2, i cui primi casi furono
accertati in Cina nell’autunno 2019. Il virus, estremamente contagioso, si è diffuso
rapidamente nella popolazione, causando, solo nel 2020, più di 73000 decessi. Al fine di
abbattere il numero di contagi, decessi, ed ospedalizzazioni, in rapidissima crescita già a
partire dalla fine del mese di febbraio, il Governo ha emanato un gran numero di DPCM
contenenti misure severamente restrittive per la popolazione. Il grande numero, unito alla
severità delle misure imposte dagli stessi, ha in seguito posto la questione della loro
legittimità e persino il timore del loro abuso, sino ad arrivare alla questione della natura
degli stessi.
Nel primo capitolo viene ricapitolato il sistema delle fonti del diritto: vengono descritte
le fonti tradizionali e come queste sono state utilizzate durante la pandemia. Inoltre, si
esamina il ruolo del Presidente del Consiglio durante l’emergenza sanitaria e come i suoi
poteri siano stati esercitati.
Successivamente, nel capitolo 2, l’attenzione è posta sui DPCM prima e durante la
pandemia. Vengono esaminati alcuni di questi atti adottati prima dell’emergenza, i modi
di emanazione e le forme di pubblicità: mentre per i DPCM utilizzati nella pandemia si
cerca di capire in che modo questi siano stati utilizzati e perché abbiano suscitato così
tante contestazioni.
Nel terzo ed ultimo capitolo ci si concentra sulle visuali della dottrina, ossia sulle
opinioni, favorevoli o contrarie, riguardanti l’utilizzo e la natura dei DPCM. Infine, si
analizza la sentenza n. 198/2021 della Corte costituzionale, la quale ha cercato di porre
un punto definitivo sulla questione della natura e dell’utilizzo di dei DPCM, pur con
alcune critiche da parte della dottrina.
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CAPITOLO 1
1. Il sistema tradizionale delle fonti del diritto
1.1 Il sistema
Si definiscono “fonti del diritto” quegli atti e fatti che l’ordinamento giuridico
riconosce idonei a produrre norme giuridiche. Si possono individuare le fonti di
produzione, cioè le fonti che producono diritto (es. le leggi) e le fonti di cognizione,
le quali sono documenti che rendono conoscibile la norma, prodotta dalle fonti di
produzione (es. Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione delle leggi prima dell’entrata
in vigore).
Le fonti di produzione si distinguono tra fonti-atto e fonti-fatto, le prime sono le
norme giuridiche scritte, espressioni di volontà, emanate da organi che detengono il
potere riconosciuto dall’ordinamento giuridico; un esempio, di fonte atto è la legge
ordinaria.
Per quanto riguarda le fonti-fatto conosciute come i fatti e i comportamenti tenuti, la
più famosa è la consuetudine. A loro volta le fonti di produzione si distinguono in
fonti esterne, ossia le direttive e regolamenti emanate da organi esterni allo Stato
(quindi dall’Unione Europea) e le fonti interne, cioè quegli atti emanati dagli organi
interni dello Stato italiano.
Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 contiene le disposizioni sulla legge in
generale, dette anche Preleggi, che negli articoli 1-9 delineano le fonti del diritto, le
quali vengono disposte gerarchicamente, in ordine decrescente, e sono: la legge, i
regolamenti, le norme corporative e gli usi. Essendo le Preleggi entrate in vigore nel
1942, si tratta di una visione incompleta, dovuta al fatto che non si è preso in
considerazione l’avvento della Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948,
l’adesione alla Comunità Europea poi successivamente all’Unione Europea e poi le
nuove fonti legislative autonome Regionali.
Con l’intervento della Costituzione i centri di produzione del diritto oggettivo si sono
ampliati. A tal proposito possiamo citare alcune norme e fonti aventi forza superiore
alla legge, quali, ad esempio, oltre alle norme contenute nella Costituzione, le leggi
7
di revisione e le altre leggi costituzionali. Un’altra conseguenza importante
dell’entrata in vigore della stessa è la previsione della potestà legislativa delle
Regioni.
Considerata la portata delle fonti, è necessario determinare i criteri per classificare le
fonti e per risolvere l'antinomia tra di esse, in modo che si possa identificare con
certezza la legge da applicare. Il primo criterio è cronologico, che si applica per le
fonti dello stesso livello di competenza e per sanare l’antinomia: la legge più recente
si sostituisce a quella precedente abrogandola “vale l’antico principio lex posterior
derogat priori”
1
. Le forma di abrogazione può essere: espressa, tacita o implicita (per
incompatibilità).
Il secondo criterio è di classificazione: le fonti vengono identificate in base ai gradi
in modo che una fonte di ordine superiore determini la validità delle fonti inferiori e
viceversa. Questo criterio si applica nei rapporti tra norme aventi la stessa
competenza, in quanto sono poste su livelli diversi della gerarchia normativa.
Il terzo criterio è quello di competenza, necessario in quanto in alcune fonti le
relazioni non possono essere risolte gerarchicamente o cronologicamente. Può
applicarsi nei rapporti tra legge ordinaria o atti aventi forza di legge, oppure può
operare anche nei rapporti tra lo Stato e le regioni. I rapporti tra Stato e Regioni
possono configurarsi attraverso i tre casi previsti dall’art. 117 Cost.: diritto esclusivo
dello Stato, poteri concorrenti, poteri residuali.
Infine, la Costituzione (art. 25) prevede che le riserve di legge prevedono che una
determinata materia sia disciplinate da disposizioni legislative primarie. Esistono tre
tipi di riserve di legge: riserva di legge assoluta, riserva di legge relativa e riserva di
legge rinforzata/costituzionale.
Il sistema delle fonti italiano è disposto in forma gerarchica e piramidale, cioè hanno
importanza diversa a seconda della fonte da cui provengo. La Costituzione
rappresenta il vertice della gerarchica ed è composta da 139 articoli e da 18
1
V. Onida, M. Gorlero Pedrazza, Fonti del diritto compendio di diritto costituzionale, Giuffrè Editore,
Milano, 2014, pag. 31
8
disposizioni transitorie. I primi 12 articoli espongono i “Principi Fondamentali”, i
quali definiscono i valori fondamentali di Libertà, Uguaglianza, Solidarietà e
stabiliscono i criteri di ordine generale. La nostra Costituzione è rigida, ossia è
modificabile con procedimento aggravato, e lunga, in quanto, oltre a definire le
funzioni degli organi e i rapporti tra i vari poteri dello Stato, regola anche i rapporti
tra Stato e cittadini. Le sue principali fonti sono: leggi costituzionali, leggi di revisione
costituzionali e leggi costituzionali di adozione degli statuti delle Regioni speciali.
Un punto rilevante a livello emergenziale è che nella Costituzione non viene
disciplinata la predetta situazione, ma questo non significa che essa non abbia tenuto
presente la circostanza in cui il Paese si possa trovare in una situazione di emergenza.
Infatti, “con riferimento a fattispecie specifiche, solo negli artt. 77, 78, 120 e 126, i
quali contemplano la decretazione d’urgenza, la dichiarazione dello stato di guerra,
il potere sostitutivo del Governo nei confronti delle Regioni e degli enti locali in caso
di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica e, infine, lo scioglimento
del Consiglio regionale per ragioni di sicurezza nazionale.
2
”
Per quanto riguarda l’emergenza da Covid-19, la questione riguarda la disciplina
emergenziale cioè: se bisogna trovare la legittimazione nella Costituzione ovvero in
altre fonti. A tal riguardo ci sono due posizioni differenti della dottrina. Una parte
sostiene che: “il fondamento della legislazione di emergenza starebbe fuori dalla
Costituzione nella quale non troverebbe un convincente orientamento, mentre la
“grande norma” legittimante sarebbe da individuare nella necessità emergenziale e
nei principi “primum vivere” e “salus rei publicae”, che porrebbero l’esigenza di
interventi derogatori e sospensivi anche delle disposizioni costituzionali.”
3
.
L’altra parte della dottrina “ha invece sostenuto che il fondamento può essere trovato
nella Costituzione, la quale offre tutte le garanzie e gli strumenti per gestire la fase
dell’emergenza, senza dover parlare di una sospensione dei diritti costituzionali. Il
principio “salus rei publicae” è infatti ritenuto positivizzato in specifici principi
2
D. Amoroso, M Pappone, La Corte costituzionale sul rapporto tra le fonti primarie e secondarie nel
contesto dell’emergenza pandemica da Covid-19, in Iusinitinere.it, pubblicato il 18/03/2022, aggiornato il
27/05/2022
3
R. Romboli, L’incidenza della pandemia da Coronavirus nel sistema costituzionale italiano, in Consulta
Online, fascicolo 3,2020, Pag.517 https://www.movimentoeuropeo.it/images/Documenti/romboli6.pdf
9
costituzionali: quali quelli della unità ed indivisibilità della repubblica, del ripudio
della guerra, della tutela della salute pubblica e della sicurezza, delle fonti
emergenziali e dei principi supremi sottratti alla revisione costituzione artt. 5, 7, 10,
11, 32, 77, 87, 120, 139), nonché nel sistema delle fonti e dei controlli sulle stesse da
questa delineato.”
4
. La Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, ha
sostenuto la prima tesi, affermando: “Anche nel tempo presente, dunque, ancora una
volta, la Carta costituzionale così com’è – con il suo equilibrato complesso di
principi, poteri, limiti e garanzie; diritti, doveri e responsabilità – a offrire a tutte le
istituzioni e a tutti i cittadini la bussola che consente di navigare «per l’alto mare
aperto» dell’emergenza e del dopo emergenza che ci attende.”
5
Perciò, la Costituzione non prevede delle leggi speciali per disciplinare lo stato di
emergenza, e questo per evitare il ripetersi di eventi già avvenuti in passato, quando
il Governo era riuscito ad incentrare tutti i poteri su di esso per poi arrivare ad una
dittatura. Quindi essa mette a disposizione, con principi base, degli strumenti
normativi per fronteggiare queste situazioni, come ad esempio la leale collaborazione
fra le istituzioni per garantire la solidità istituzionale tra i cittadini (art.2 Cost.).
Un altro organo che si occupa di situazioni di emergenza è la Protezione civile “si
intende l’insieme degli interventi predisposti preventivamente per affrontare varie
ipotesi di rischio grave per la popolazione”
6
. Nel codice di Protezione civile è
previsto (art.7, lett. C) “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi
di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro
intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate
con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di
tempo ai sensi dell’articolo 24.” Perciò, la Protezione civile, attraverso le proprie
ordinanze, giustificate dal fatto della necessità di intervenire rapidamente, e la
4
Ibidem, R. Romboli, L’incidenza della pandemia da Coronavirus nel sistema costituzionale italiano, in
Consulta Online, fascicolo 3,2020, Pag.518
5
Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, nella relazione dell’attività’ della corte
costituzionale nel 2019, tenuta il 28/04/2020, Palazzo della Consulta.
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/1_relazione.pdf
6
S. Lieto, L’impatto dell’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19 sul sistema delle fonti tra
livello statale, regionale e locale, in Osservatorio sulle fonti, fasc. 2/2022, pag.707
10
contingibilità, ha contribuito a gestire questa situazione pandemica. Tali ordinanze
possono derogare la legge vigente.
1.2 Fonti esterne
La Costituzione fa riferimento a quegli ordinamenti internazionali adeguandosi e
imponendosi un limite alla sovranità come all’art.10 Cost. “L’ordinamento giuridico
italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.”
7
. Ciò avviene mediante una forma di autoregolamentazione, ossia le
norme internazionali prodotte da fonte internazionale vengono poste tramite un rinvio
formale.
Per fonti esterne si intendono trattati, convenzioni e accordi (art.117, comma 1, Cost.),
l'adeguamento al nostro ordinamento delle fonti internazionali di origine pattizia deve
avvenire tramite legge statale ordinaria di esecuzione, specificando il contenuto
prescritto dalla fonte pattuita. Questo significa che si può optare per una norma
contenente la clausola di esecuzione a cui è allegato il testo di inziale della fonte
pattizia e opera con un riferimento fisso a regole specifiche stabilite dalla fonte.
Oltre agli ordinamenti internazionali, il nostro ordinamento può relazionarsi con gli
ordinamenti dei singoli Stati, infatti lo Stato italiano determina l'estensione della
propria giurisdizione, ma al contempo si limita a stabilire criteri per determinare la
legge applicabile alla sua disciplina materiale, in riferimento alle norme stabilite da
fonti giuridiche esterne. Le norme dell'ordinamento italiano di diritto internazionale
privato, che istituiscono le regole di produzione, sono determinanti per l’introduzione
di fonti esterne all'ordinamento italiano.
Le fonti europee dovrebbero essere considerate come un intermezzo tra fonti esterne
e interne, perché, anche se concernono al sistema esterno, incidono direttamente sulle
fonti interne e sullo stesso principio di competenza dell’ordinamento italiano, a causa
della separazione di coordinamento tra i due sistemi.
7
Art.10, comma 1, Costituzione
11
Le fonti comunitarie designano una categoria di fonti interne perché, a seguito
dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2009, “L'Unione si fonda sul presente
trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati
"i trattati"). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e
succede alla Comunità europea.”
8
, e il Trattato istitutivo delle Comunità europee è
stato denominato Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (T.FUE).
L’art. 11 Cost. prevede la limitazione della sovranità su base di uguaglianza con gli
Stati, conferendo tutela costituzionale alle norme di attuazione dei Trattati della
Comunità Europea e dell’Unione europea e, in caso contrario, all'art. 117, c.1, Cost.,
come modificato dalla L. Cost. 3/2001, che delinea esplicitamente il rispetto delle
leggi statali e regionali per i vincoli derivanti dal sistema comunitario. Infatti, le leggi
di attuazione sopradette istituiscono l’ordinamento comunitario perché derivano
dall’insieme degli ordinamenti degli Stati-membri.
“L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007
a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.”
9
quindi, la Carta di Nizza
ha lo stesso rango delle leggi di esecuzione dei trattati europei. Gli atti normativi
destinati a disciplinare in modo vincolante le materie di competenza europea sono:
regolamenti, le decisioni e le direttive.
“Il regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”
10
, invece per quanto
riguarda la decisione “è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa
designati”
11
. La direttiva europea “La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta
per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli
organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.”
12
, stabilisce quindi regole di finalità
che sono vincolanti solo per gli Stati membri, che applicheranno tali regole con le
proprie leggi. Le c.d. direttive self-executing non necessitano di mediazione
8
Art. 1.2.b, 2007/C 306/01 – Trattato di Lisbona
9
Art. 6, c.1, T. UE – Trattato di Lisbona
10
Art. 288, c. 2, T. FUE
11
Art. 288, c. 4, T. FUE
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Art. 288, c. 3, T. FUE – Trattato di Lisbona