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l�agevolazione Visco, � stata introdotta in seguito ad emendamenti
parlamentari volti ad ampliare i profili soggettivi delle agevolazioni,
ed ha spesso reso ancora pi� complicata, per tali soggetti,
l�applicazione delle stesse.
Nel primo capitolo saranno messe a confronto la Tremonti e la
Visco, quali principali forme agevolative fiscali di ieri e di oggi, aventi
entrambe il requisito della temporaneit�. In particolare sar�
approfondito l�esame sulla Visco alla fine di metterne in luce le
incongruenze e le difficolt� applicative, soprattutto con riguardo al
fine della creazione di nuovi investimenti che essa si propone di
incentivare. L�esame dell�agevolazione Visco sar� inoltre effettuato
rapportandola alla Tremonti, alla fine di evidenziare, dall�analisi delle
due discipline, se e in che misura sono mutati gli obbiettivi di fondo
che hanno portato alla loro introduzione, ed inoltre se, come detto,
la Visco pare un evoluzione della Tremonti.
Nel secondo capitolo sar� svolta una breve analisi sul sistema
fiscale italiano, in particolare sar� confrontata la situazione ante
introduzione della Dit con il sistema che si viene a creare in seguito
all intervento volto a eliminare la sotto-capitalizzazione delle
imprese. Si cercher� di capire se la Dit raggiunge realmente gli
obiettivi per cui � stata introdotta. Si tratter� poi brevemente dei
sistemi fiscali degli altri principali paesi, in particolare per ci� che
riguarda la presenza di sistemi fiscali a doppia tassazione, come
quello che si viene a creare nel nostro paese. Si cercher� di capire
se tali sistemi sono analoghi, nei fini e nelle applicazioni, con il
sistema Dit italiano, oppure se vi si distaccano, e quali sono le
motivazioni. In particolare saranno esaminati sommariamente i
sistemi fiscali dei paesi nordici, precursori in termini di Dual Income
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Tax, nonch� del Regno Unito e degli Stati Uniti. In questo senso
saranno esposti alcuni schemi esemplificativi.
Successivamente sar� esaminata specificamente la disciplina della
Dit. In particolare, oltre che la descrizione della normativa al
riguardo, sar� visto se e in che misura le difficolt� interpretative
nonch� le carenze normative ne inficeranno in qualche misura gli
obiettivi. Si vedr� che, molto spesso, le lacune del legislatore e
dall�amministrazione finanziaria, hanno spesso vanificato le
intenzioni che l�hanno accompagnata. Infatti la Dit, pur se lodevole
sotto l�aspetto teorico e previsionale, in realt� � affetta da notevoli
difficolt� applicative tali da far si che, a volte, i benefici in termini di
minori imposte per l�impresa paiano controbilanciati in senso
negativo dalle difficolt� interpretative ed applicative. Sar� visto,
anche con casi pratici, in che modo avviene la determinazione
dell�imponibile agevolato e della relativa imposta. Una parte sar�
riservata alla modificazione del regime del credito d�imposta sui
dividendi che vede l�attribuzione in due distinti canestri: una parte
nel cosiddetto basket A, contenente il credito d�imposta pieno, l�altra
parte nel basket B, contenente il credito d�imposta limitato. Tale
differenziazione presenta notevoli complicazioni, ed inoltre non
raggiunge appieno il suo scopo, per cui sarebbe necessario un
intervento al riguardo. Il core di questo lavoro sar� poi l�analisi degli
effetti della Dit, ed in particolare in che modo � possibile per
l�impresa massimizzarne il beneficio. Tale analisi sar� svolta anche
affiancando alla Dit gli effetti dell�Irap, che � pressoch� contestuale.
Dall�analisi della disciplina antielusiva si cercher� di capire in che
misura il timore di aggiramenti della norma ha portato a limitarne i
7
contenuti. Si vedr� poi se sono stati adeguatamente limitati tutti i
comportamenti potenzialmente elusivi al riguardo.
Nella seconda parte del capitolo si tratter� del potenziamento della
Dit, con l�introduzione della Superdit e, cos� come � stato fatto
precedentemente, se ne analizzeranno gli effetti e si vedr� come
massimizzarli in termini di riduzione del carico fiscale complessivo.
Nell�ultimo capitolo si confronteranno La Dit con l�agevolazione
Visco, sia per ci� che riguarda l�eventuale concorrenza tra le due
agevolazioni, sia per metterne in luce le eventuali diverse finalit� e
modalit� applicative. In particolare si vedr� se e in che modo �
possibile ottenere una maggiore profittabilit� fiscale dalla
combinazione delle due discipline attualmente in vigore,
evidenziando in che modo congiuntamente riescano a favorire la
capitalizzazione delle imprese.
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I LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE: COME
VALUTARNE IN CONCRETO IL SUCCESSO
La produzione di leggi di sostegno alle attivit� produttive ha
raggiunto un corpo normativo d�impressionanti dimensioni,
soprattutto se consideriamo nella categoria delle leggi agevolative di
natura fiscale anche quelle il cui ambito d�applicazione � limitato a
specifiche aree del nostro territorio, ovvero a ristrette categorie di
soggetti destinatari. Da un esame pi� approfondito della materia in
questione emerge chiaramente che solo una minima parte di questi
provvedimenti agevolativi fiscali � stato o sar� in grado di incidere in
maniera importante sull�economia italiana in generale. Questo
perch� solo la legge Tremonti ieri e l�agevolazione Visco oggi hanno
un ambito applicativo di reale portata. L�agevolazione Dit, di cui mi
occuper� in modo particolare in questo lavoro, per il solo fatto
d�essere illimitata nel tempo produce effetti ancora maggiori,
creando un vero e proprio regime fiscale alternativo, almeno nelle
intenzioni.
Ma queste leggi funzionano realmente? Hanno cio� raggiunto gli
scopi e gli obiettivi per i quali sono state emanate con un rilevante
impegno di risorse pubbliche?
Proprio in questa parte del lavoro intendo definire i criteri in base ai
quali si possa affermare che una legge agevolativa fiscale ha avuto
successo, cos� da poter determinare, contestualmente all�esame
delle singole agevolazioni, se il �vantaggio� per il contribuente, in
termini di minor imposta, sia realmente superiore agli �svantaggi�
determinabili nelle singole fattispecie, ravvisabili in una difficolt�
9
interpretativa ed applicativa delle norme al riguardo, nonch� in un
eccessivo onere di carattere burocratico che potrebbero portare il
contribuente stesso a rinunciare al regime fiscale agevolativo, con la
conseguenza che l�agevolazione stessa, seppur di contenuti senza
dubbio meritori, sarebbe destinata ad un sicuro fallimento.
L�idea che sta alla base alle leggi aventi natura d�agevolazione
fiscale � senza dubbio quella di rimuovere tutti quegli ostacoli alla
realizzazione o all'ampliamento di progetti d�investimento, che
porterebbero, in prima battuta, benefici all�impresa medesima ma
ovviamente, in seconda battuta, alla collettivit� in termini
d�occupazione o d�aumento della competitivit�. E� senza dubbio
evidente che, nel caso Dit, la logica � quindi quella di rendere
fiscalmente pi� allettante l�investimento di capitale proprio,
soprattutto perch� vi era l�ostacolo del maggior costo di questo
rispetto al capitale di debito. D�altra parte presupposto altrettanto
importante per una norma agevolativa fiscale, � la convinzione, da
parte del legislatore, che le imprese abbiano al loro interno la
capacit� di porre in essere tutti quei comportamenti necessari alla
fruizione dell�agevolazione. Mi pare evidente che la ratio
dell�agevolazione Dit risieda proprio nella convinzione da parte del
legislatore che le imprese italiane siano dotate di capacit� di crescita
interna, nonch� di un�ambizione imprenditoriale in tal senso. Proprio
in tal senso si � ritenuto che la Dit avrebbe fatto presa all�interno
delle imprese. A tal fine sar� particolarmente interessante
esaminare come e in quale arco temporale sar� possibile
massimizzare i benefici della Dit. D�altra parte per� il legislatore, con
l�introduzione di un regime fiscale agevolato caratterizzato da limiti e
vincoli molto stretti, rischia di agevolare solo le imprese pi� forti,
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perch� sono le sole in grado di restare entro le condizioni
indispensabili previste. Si finirebbe con l�agevolare, quindi, solo le
imprese che meno necessitano dell�agevolazione, a discapito delle
altre. Se questa visone poteva essere forse condivisibile per la
Tremonti e soprattutto per la Visco, anche se, come vedremo, con
riferimento a quest�ultima, gli interventi nella Finanziaria 2001 lo
hanno escluso, per ci� che riguarda la Dit mi pare che si possa del
tutto escludere. E� chiara la volont� del legislatore di rivolgersi a
�tutti� e non solo a chi � gi� pi� forte, soprattutto nelle modifiche al
regime Dit nella finanziaria 2001 di cui parler� in seguito. La Dit ha
notevoli lacune e soprattutto grandi ostacoli in termini di carenza
legislativa ma senza dubbio non questo.
Nelle valutazioni pi� generali il primo criterio per definire il successo
di una legge � la risposta in termini di concreto utilizzo del regime
fiscale alternativo. Il reale funzionamento di una legge sarebbe da
verificare rapportando il numero di imprese che hanno usufruito del
regime agevolativo Dit rispetto a quelle che hanno usufruito di quello
ordinario. Ci� non mi pare per� applicabile al caso in oggetto,
proprio perch� non definirei l�agevolazione Dit come un regime
fiscale alternativo rispetto alla tassazione IRPEG, ma anzi proprio
nel fatto di �ridurre� la tassazione IRPEG piuttosto che �sostituire� la
tassazione IRPEG sta la novit� e l�importanza della norma. Per le
societ� di capitali non � quindi necessario manifestare la volont� di
avvalersi di tale agevolazione, proprio perch� la Dit si rivolge a tutti
e la sua indicazione, come vedremo, avverr� in una specifica
sezione del modello unico creata all�uopo, senza bisogno di moduli
aggiuntivi.
11
Per valutare il successo della Dit, quindi, parrebbe ovviamente
sufficiente evidenziare le maggiori o minori entrate IRPEG per lo
stato.
Ritengo che non si possa imputare alle agevolazioni in esame la
mancanza di carattere incentivante dell�attivit� delle imprese, ma
senza dubbio il nodo su cui intervenire � l�insufficiente informazione
sulle opportunit� offerte da un lato e la difficile interpretazione di
molti aspetti della norma dall�altro, che si traduce quindi in alcuni
casi in una rinuncia alle agevolazioni non per mancanza di volont�
ma per paura di cadere in situazioni di punibilit� fiscale.
Da un primo esame del corpo normativo nel suo complesso, in
particolare in quello Dit, sono evidenziabili alcuni aspetti che fanno
venire meno il carattere agevolativo fiscale e su cui parrebbe
opportuno un intervento:
1) Il meccanismo applicativo appare troppo complesso e, se da un
lato favorisce comunque la capitalizzazione delle imprese,
dall�altro non pare certo in linea con i propositi di semplificazione
dell�impianto fiscale.
2) In determinate fattispecie, quali la disciplina degli ammortamenti
anticipati ovvero la rinuncia al credito dei soci, la norma �
penalizzante per il contribuente e in particolare si pone in netto
contrasto con la sua finalit� e la sua ratio.
3) Sono penalizzate tutte quelle aziende che hanno gi� raggiunto un
equilibrio patrimoniale, che non avrebbero quindi alcune ragione
economica nel capitalizzarsi ulteriormente, e di conseguenza
quelle che hanno scarso valore aggiunto.
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4) Il beneficio Dit massimo si otterrebbe in tempi molto lunghi. In
verit� il legislatore � gi� intervenuto in tal senso nella Finanziaria
2001, eliminando il vincolo della tassazione complessiva al 27%,
come vedremo pi� dettagliatamente.
5) L�introduzione di numerosi �paletti� antielusione, che trovano la
loro ragione in un eccessivo timore di comportamenti volti a
�aggirare� la norma, ai fini di moltiplicare il beneficio Dit, porter� a
numerosi contenziosi con l�Amministrazione finanziaria.
Certo � che pare difficile a chiunque distinguere la crescita delle
entrate Irpeg dovute all�applicazione della Dit, dalla crescita che
comunque si sarebbe avuta in assenza della norma, magari dovuta
ad altre cause non di natura fiscale. Non sarebbe inoltre possibile
distinguere tutte quelle imprese che hanno avuto un apporto di
capitale proprio a seguito della Dit da quelle che lo avrebbero
comunque avuto. Ma questi domande sono destinate a restare
senza risposta.
13
Capitolo 1
I REGIMI FISCALI AGEVOLATI
L�analisi dei regimi fiscali agevolati, aventi il carattere delle
temporaneit�, non pu� che prendere spunto dall�analisi della cd.
Legge Tremonti, in particolare per ci� che riguarda la detassazione
del reddito d�impresa reinvestito, al fine di operare un raffronto nei
contenuti e sull�impatto sulla fiscalit� delle imprese con la cosiddetta
agevolazione Visco che, come vedremo, presenta molte analogie,
tantoch� ne pare la naturale continuazione, seppur in termini diversi.
Sar� poi importante, dopo aver visto come la legge Tremonti � stata
sostituita dalla Visco, quale norma agevolativa fiscale non a regime,
osservare nello specifico quali effetti ha l�agevolazione Visco
sull�economia imprenditoriale, anche alla luce della sua estensione
al 2001 e, soprattutto, dopo aver visto pi� nel dettaglio la Dit,
evidenziare come l�effetto combinato di questa con la Visco possa
sensibilmente ridurre il carico fiscale. E� preminente per� ora trattare
se, e in che misura, la Visco costituisca una continuazione della
Tremonti. Per fare ci� mi pare opportuno almeno accennare
all�agevolazione Tremonti nei suoi contenuti, per poi fare un analisi
approfondita della Visco ancora in vigore, cos� da permetterne il
confronto.
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1.1 L�agevolazione Tremonti
L�analisi della legge Tremonti dell�08/08/94, riguarder�
primariamente l�art.3 riguardante la detassazione del reddito
d�impresa reinvestito, perch� � l�ambito che rientra nell�oggetto di
questo lavoro ed inoltre presenta molte analogie con la legge Visco,
come vedremo in seguito.
In concreto, l�agevolazione prevedeva l�esclusione dalla imposizione
del 50% del volume degli investimenti realizzati nel periodo in corso
al 12/06/94 e successivo, in eccedenza rispetto alla media degli
investimenti dei cinque periodi d�imposta precedenti. Per i soggetti il
cui esercizio coincide con l�anno solare quindi, erano da raffrontare
gli investimenti del �94 e �95 con quelli del quinquennio dall�89 al 93,
al fine di determinare eventuali maggiori investimenti. Gli
investimenti sopra indicati andavano calcolati al netto delle cessioni
di beni strumentali avvenute nello stesso periodo. Per evitare poi le
semplici sostituzioni di beni, gli investimenti del biennio oggetto di
agevolazione erano calcolati al netto del valore dei beni utilizzati dai
soci dell�impresa o da loro familiari. Inoltre, se i beni oggetto di
investimento erano ceduti entro il secondo periodo d�imposta
successivo al periodo agevolato, allora il reddito era rideterminato,
non considerando tali investimenti tra quelli meritevoli di
agevolazione, e il minor beneficio costituiva sopravvenienza attiva
del periodo d�imposta in cui detti beni sono ceduti. Si trattava della
principale norma antielusiva dell�agevolazione. Dall�agevolazione
erano escluse le banche e le imprese assicurative. Era in ogni
15
modo previsto che anche le imprese costituitesi successivamente al
quinto periodo d�imposta antecedente al 12/06/94 potessero fruire
dell�agevolazione. In questo caso gli investimenti del biennio
venivano raffrontati con la media degli investimenti degli esercizi
precedenti, quanti essi siano. Ovviamente se l�impresa si fosse
costituita nel corso dell�esercizio �94
1
, avrebbe fruito
dell�agevolazione solo per l�esercizio 95, dovendo rapportare gli
investimenti di quest�ultimo esercizio rispetto al precedente.
Il 2� comma indicava chiaramente che per investimenti dovevano
intendersi impianti di nuova costituzione, sia realizzati in economia,
sia da altre imprese, purch� in quest�ultimo caso il bene non sia
stato utilizzato nel processo produttivo dell�impresa venditrice.
Rientravano nella fattispecie agevolativa anche il completamento di
opere che erano terminate entro il 2� periodo d�imposta agevolato
2
,
quando tali opere, all�entrata in vigore della norma il 12/06/94,
risultavano sospese. E� importante segnalare che in questo caso il
beneficio si esplicava totalmente solo nell�esercizio di
completamento dell�opera, perci� si aveva beneficio per l�impresa
solo nel caso in cui l�opera si completatava entro il 2� periodo
d�imposta agevolato. Nel caso di realizzazione di nuovi impianti,
invece, il bene poteva anche non essere completato, ed in questo
caso la valutazione dell�investimento era fatta a costi specifici per
ogni esercizio agevolato. Ci� valeva anche nel caso in cui
l�investimento fosse iniziato antecedentemente al 1� periodo
d�imposta agevolato, purch� ovviamente fosse proseguito almeno in
questo esercizio. Nell�ambito di investimenti agevolabili rientravano
1
Per semplicit� si assume il periodo d�imposta coincidente con l�anno solare
2
Anno 95 nel caso di periodo d�imposta coincidente con l�anno solare
16
anche i beni in leasing, purch� aventi il carattere della strumentalit�
all�esercizio dell�impresa. Doveva trattarsi sempre di beni
ammortizzabili.
La legge Tremonti inoltre introduceva una riduzione dell�imposta
Irpeg per tre periodi d�imposta, dal 36% allora in vigore al 20%. Era
possibile avvalersi di questa riduzione nel �94 o nel �95. Nel primo
caso l�ultimo periodo ad aliquota Irpeg 20% sarebbe stato il �96, nel
secondo caso il �97. Elementi necessari per fruire della riduzione
dell�aliquota erano:
• Patrimonio netto non superiore a 500 miliardi
• Incremento a pagamento del patrimonio netto almeno del 15%
• Le azioni predette siano date in offerta (OPS O OPV)
• La societ� sia ammessa alla quotazione
Il limite di 500 miliardi del patrimonio netto era inteso post
ricapitalizzazione. Ante capitalizzazione corrispondeva a circa 435
miliardi. Tale limite, in particolare, doveva essere soddisfatto all�atto
dell�ammissione al beneficio, a nulla valendo ulteriori successive
vicende. E� infine importante affermare che l�ammissione alla
quotazione doveva riguardare necessariamente il mercato italiano,
comprendente la borsa valori ed il mercato ristretto, a nulla valendo
la quotazione presso qualsivoglia mercato estero.
Vista a grandi termini la disciplina dell�agevolazione Tremonti � ora
opportuno descrivere pi� dettagliatamente l�agevolazione Visco,
cos� poi da poter evidenziare l�effetto cumulativo di quest�ultima con
la Dit.
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1.2 L�agevolazione Visco
L�agevolazione Visco, disciplinata dall�art.2 della L. 13/05/99, s�ispira
alle disposizioni della detassazione Tremonti prima descritta,
nonch� in parte alle disposizioni concernenti la Dual Income Tax,
avente quest�ultima carattere permanente. A ben vedere la ratio
stessa della Visco sta nell�accelerazione della crescita patrimoniale
favorendo �gli investimenti in impianti e macchinari
3
�. Senza dubbio
per� L�agevolazione Visco attuale si presenta con caratteristiche
proprie che la distinguono dalle altre due citate disposizioni
agevolative. Scopo di questa sezione � dare un�individuazione della
disciplina dell�agevolazione Visco, evidenziandone in particolare,
cos� come sar� fatto anche per la Dit, le difficolt� applicative. Sar�
poi utile raffrontarla con la detassazione Tremonti, cos� da
evidenziarne elementi di continuit� e di distacco, ed inoltre
assumer� poi rilevanza l�esame della concorrenza delle
agevolazioni Visco e Dit, cos� da individuare se, e in che misura, si
pu� ridurre il carico fiscale complessivo.
3
Pattosociale per lo sviluppo e l�occupazione, del 23/12/98