LE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL DIRITTO INTERNO A QUELLO COMUNITARIO
2
operazioni, le misure agevolative presentano notevoli difficoltà riguardo alla loro
valutazione in termini di previsione di spesa.
Altre due discipline intersecano la materia delle agevolazioni: il diritto
costituzionale ed il diritto amministrativo. Il primo trova diretta incidenza sia con
il principio di uguaglianza che con il principio costituzionale della capacità
contributiva ex art. 53 Cost., secondo l’affermazione comune che l’ingresso di
aspetti extrafiscali nella normativa tributaria vera e propria trovi legittimazione
nel suddetto principio. Il secondo perché i procedimenti amministrativi
riconducono le proprie problematiche proprio alle misure agevolative.
Inoltre, nello studio delle agevolazioni fiscali non ci si può limitare all’esame del
diritto positivo, in quanto è necessario inserire le singole norme agevolative in un
contesto generale, volto ad indagare la funzione economica o sociale che il
legislatore ha inteso perseguire. Quindi la normativa fiscale, soprattutto di rango
costituzionale, impone di verificare il fondamento funzionale o giuridico di
qualunque trattamento agevolativo che si ponga come deroga ai principi di
generalità e progressività dell’imposizione. Ciò richiede nell’analisi dei predetti
trattamenti che sia preventivamente individuato il valore o la funzione extrafiscale
che il legislatore ha inteso perseguire, al fine di valutare la congruità e la
legittimità rispetto all’ordinamento giuridico.
In base al censimento del 2001
3
, limitatamente ai soli incentivi statali, si rilevano
ben 95 norme premiali che si differenziano tra loro sia per le finalità perseguite
che per le diverse modalità di concessione e fruizione dei benefici. Questi ultimi,
infatti, concessi o da concedere in base alle condizioni fissate dalle singole
discipline di riferimento, possono assumere forme diversissime: passiamo dalla
riduzione di oneri finanziari su prestiti alla materiale erogazione di denaro;
dall’esonero totale o parziale di un tributo, o di più tributi, alla riduzione
dell’imponibile o dell’imposta; dall’assoggettamento ad aliquote di favore al
3
Il censimento del 2001 rileva – tra norme nazionali e regionali in vigore – un totale di 235
disposti legislativi. La riforma annunciata del Documento di Programmazione Economico-
Finanziaria (DPEF) per gli anni 2005-2008, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2004
rileva, invece, 179 leggi regionali attive e 67 leggi agevolative nazionali (di cui 52 operative)
senza considerare in tale novero le misure cofinanziate dai fondi strutturali nelle aree
sottoutilizzate e i settori di agricolture, pesca e trasporti.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL DIRITTO INTERNO A QUELLO COMUNITARIO
3
rinvio temporale della tassazione; infine trovano applicazione anche dei regimi
fiscali sostitutivi di favore.
Le agevolazioni fiscali, quindi, sono costituite da strumenti di matrice tributaria
aventi una natura negativa e positiva.. La natura negativa si individua nel senso
che non sono volte ad apportare dei flussi monetari nelle casse delle imprese
beneficiarie; mentre la natura positiva si individua nel senso che “alleviano gli
oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa”
4
. Di conseguenza, le
agevolazioni avvantaggiano i beneficiari nei confronti di quelle imprese
concorrenti che non usufruiscono delle stesse misure.
Proprio su tale fenomeno il legislatore comunitario pone la propria attenzione per
evitare che gli strumenti agevolativi possano falsare la concorrenza producendo
effetti discorsivi sugli scambi commerciali ed economici che intercorrono tra gli
Stati membri.
Al fine di un’attenta analisi del fenomeno agevolativo, è opportuno chiarire cosa
si intende, da un punto di vista terminologico, per agevolazione fiscale.
1.2. Concetto e classificazione delle agevolazioni fiscali.
All’interno della disciplina dei tributi si distinguono norme di segno positive, o
additive (ad esempio, le norme sui componenti positivi del reddito) e norme di
segno negativo, o sottrattive (riguardanti i costi, le deduzioni dall’imponibile, le
detrazioni dall’imposta, le esenzioni, ecc.).
Proprio all’interno delle discipline sottrattive distinguiamo le norme che
costituiscono le agevolazioni da quelle che concorrono al trattamento ordinario
5
.
Il termine “agevolazione”, quindi, è un termine generico, adoperato per indicare
qualsiasi modalità con cui, in deroga a quanto previsto in via ordinaria, viene
posta una disciplina favorevole al contribuente.
Sin dalle prime e più elementari notazioni sulle agevolazioni fiscali risalendo poi
all’art 9 della Legge n. 825/1971, emergono le fondamentali caratteristiche
4
Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 23 febbraio 191, causa C-30/59.
5
FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, op. cit., 20 ss..
LE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL DIRITTO INTERNO A QUELLO COMUNITARIO
4
comuni a tutte le agevolazioni fiscali: a) nascono da disposizioni aventi carattere
derogatorio, rispetto alla generale disciplina dei singoli tributi, perché dettate da
esigenze e finalità (solitamente dette di natura “extrafiscale”) esterne ed estranee
alla struttura dei prelievi; b) danno luogo a vantaggi fiscali astrattamente
censurabili dal punto di vista del principio dell’imposizione secondo la capacità
contributiva individuale
6
.
Dello stesso tenore era anche il successivo art. 17 della legge 29 dicembre 1990,
n. 408, che delegava al Governo (delega peraltro non attuata) di riesaminare la
materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi fiscali sostitutivi aventi
carattere agevolativo, disponendo che essi potevano essere mantenuti solo a
condizione di rispondere a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici
obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi
della Comunità Economica Europea, costituendo deroga ai principi di generalità,
uniformità e progressività dell’imposizione.
La medesima nozione di agevolazione fiscale doveva infine considerarsi sottesa
anche alle disposizioni contenute nella legge delega n. 80 del 7 aprile 2003, per la
riforma del sistema fiscale statale (delega anch’essa non attuata per la parte qui di
interesse
7
) che prevedevano l’introduzione di un sistema agevolativo permanente,
la cui entità doveva essere stabilita annualmente sulla base del finanziamento
disposto in legge finanziaria, teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante
sulle società.
La dottrina
8
, inoltre, ha anche cercato di dare una definizione tecnica del termine
“agevolazione”, il quale non ha una propria fisionomia nel dato normativo.
6
L’art. 9 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, è stato attuato dal d.P.R. 29 settembre 1973, n.
601, contenente appunto la disciplina delle agevolazioni tributarie. Tale decreto ripartì
sistematicamente le agevolazioni tributarie in agevolazione di carattere soggettivo, in agevolazione
di carattere territoriale, in agevolazioni per determinati atti, operazioni o beni tassativamente
indicati, disponendo l’abrogazione di tutte le agevolazioni preesistenti non espressamente previste
dal medesimo d.P.R. n. 601 del 1973.
7
Come è noto della c.d. riforma Tremonti è stato attuato solo il primo “modulo” recante la riforma
dell’imposizione societaria, attraverso l’introduzione dell’IRES in sostituzione dell’IRPEG. Per
quanto qui interessa, deve peraltro osservarsi che una parziale attuazione della delega relativa al
“sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società
che sostengono spese per l’innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione” è stata realizzata
con il decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003.
8
FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, op. cit., 30 ss.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL DIRITTO INTERNO A QUELLO COMUNITARIO
5
Una parte della dottrina ha individuato, valorizzando il dato strutturale,
un’agevolazione in senso proprio sulla base del concorso di tre elementi,
riuscendo a fornire una base di discussione precisa e sistematica
9
.
L’altra parte della dottrina
10
, al contrario, ha valorizzato il profilo funzionale,
sostenendo la necessità di limitare la qualifica di agevolazione a tutti quei casi in
cui viene introdotta una cosiddetta “spesa fiscale”.
Il concetto di spesa fiscale
11
si basa sulla constatazione che l’imposta sul reddito è
composta da due parti: la prima comprende le disposizioni strutturali che
consentono la tassazione dei redditi delle persone fisiche o giuridiche; la seconda
parte risponde ad un sistema di spese fiscali, ovvero di programmi di ausilio
finanziario realizzati attraverso trattamenti tributari preferenziali piuttosto che
attraverso spese pubbliche dirette. La prima parte, quindi, è costituita dalle
disposizioni che determinano la struttura dell’imposta, la seconda invece da
disposizioni che sono deviazioni alla struttura normale dell’imposta, volte a
favorire i soggetti destinatari. Questo secondo sistema è intrecciato al primo, in
quanto fornisce un vasto numero di sovvenzioni utilizzando i meccanismi
dell’imposizione diretta come modo per l’erogazione della spesa.
La teoria della spesa fiscale «considera queste disposizioni di favore composte di
due pagamenti: il versamento fiscale che il contribuente avrebbe dovuto effettuare
in assenza della disposizione speciale e la spesa, corrispondente a questo
versamento, che lo Stato dovrebbe erogare come finanziamento diretto a favore
della persona beneficiaria della disposizione speciale. L’esenzione, la deduzione o
le altre forme che possono veicolare trattamenti di favore sono così viste come la
combinazione, da un lato, di un pagamento figurativo dell’imposta ordinaria da
parte del contribuente e, dall’altro, di un’erogazione di spesa da parte dello Stato a
9
FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, op. cit., 32 ss., il quale, dopo un’attenta disamina della
dottrina spagnola e di quella tedesca, individua, gli elementi caratterizzanti delle agevolazioni: il
carattere derogatorio, la produzione di effetti favorevoli per alcune fattispecie, la dipendenza da un
principio proprio in funzione promozionale.
10
LA ROSA S., Le agevolazioni tributarie, Padova, 1994, 411 ss., il cui percorso evolutivo,
caratterizzato dalla ricerca rigorosa di un tratto distintivo delle agevolazioni che consenta di
enuclearne un regime giuridico differenziato, anche in ordine alle forme di tutela, ai fini di
un’identità funzionale con le sovvenzioni erogate al di fuori dei meccanismi tributari e quindi un
una più incisiva tutela dell’imparzialità, del controllo e della trasparenza.
11
FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, op. cit., 73 ss..
LE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL DIRITTO INTERNO A QUELLO COMUNITARIO
6
favore dello stesso contribuente, corrispondente all’ammontare della riduzione
derivante dalla disposizione speciale di favore»
12
.
Per cui bisognerà determinare se “il dato meramente quantitativo, ovvero la
riduzione del prelievo a carico di un soggetto, sia il riflesso del perseguimento di
finalità incentivanti o meno, ben potendo tale riduzione operare in altre
circostanze che differenziano la posizione del soggetto medesimo rispetto a quella
di altri contribuenti e, in specie, determina un’attenuazione della capacità
contributiva dello stesso”
13
.
Si deve considerare infatti, che in genere nessun tributo è mai neutrale, e presenta
sempre profili di deliberata incidenza sulle scelte dei membri della collettività e di
conseguente promozione o sanzione delle relative attività. Quindi, il compito
dell’interprete sarà appunto quello di verificare se tali caratteri si presentano
intrinseci, e quindi coerenti, rispetto al criterio di concorso prescelto dal
legislatore, ovvero siano estrinseci e derogatori ad esso.
Per quanto concerne l’aspetto classificatorio, la nozione di agevolazione fiscale
può assumere diverse forme, tra le quali: esenzione fiscale, detrazione e
deduzione, sgravio d’imposta, regimi fiscali sostitutivi, condono fiscale, Iva
negativa e credito d’imposta.
a) Esenzione fiscale. Si ha esenzione fiscale
14
quando una norma di natura
“speciale” sottrae all’imposizione situazioni e soggetti che, altrimenti,
ricadrebbero nell’ambito della previsione della norma impositiva; quando, cioè,
ad una norma impositiva generale si contrappone una norma particolare, la quale
esclude l’applicazione del tributo a situazioni comprese nella fattispecie della
norma generale
15
.
Su queste basi si distingue l’esenzione dalle detrazioni, osservando che queste
ultime attengono alla determinazione della base imponibile e quindi si riflettono
12
FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, op. cit., 75 e 76.
13
RUSSO P., Le agevolazioni e le esenzioni fiscali alla luce dei principi comunitari in materia di
aiuti di Stato: i poteri del giudice nazionale, in Rassegna Tributaria 1-bis/2003, 241.
14
D’AMATI N., Agevolazioni ed esenzioni tributarie, Torino, 1980, 153 ss.
15
BERLIRI A., Principi di diritto tributario, Milano, 1957, 220.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL DIRITTO INTERNO A QUELLO COMUNITARIO
7
sul quantum della prestazione tributaria, mentre l’esenzione esclude addirittura
l’an del debito d’imposta
16
.
L’esenzione si distingue, invece, dallo sgravio fiscale in quanto la prima discende
direttamente dalla legge, mentre il secondo è effetto di provvedimenti
amministrativi che, in casi e per motivi particolari, si sovrappongono alle norme
impositive, eliminando, in tutto o in parte, le conseguenze giuridiche delle
fattispecie d’imposta
17
. Inoltre, l’esenzione discende da una atto normativo che
nella gerarchia delle fonti del diritto si trova allo stesso grado della norma
impositiva cui deroga, mentre lo sgravio fiscale è il frutto di deroghe alle norme
impositive dipendenti da norme di grado inferiore, emesse nell’esercizio di poteri
normativi costituiti dalla legge tributaria.
Si distinguono, inoltre, le esenzioni vere e proprie dalle mere esclusioni d’imposta
(o esenzioni improprie). Le prime si hanno nei casi in cui il sorgere
dell’obbligazione tributaria è escluso per situazioni nelle quali si verifica il
fenomeno economico colpito dalla norma impositiva; le seconde, invece, si
riferiscono a situazioni sostanzialmente estranee alla norma impositiva, o per
l’assenza di quel fenomeno, o perché esso è già colpito da altro tributo, avente
funzioni sostitutive di quello dal quale è concessa l’esenzione
18
.
b) Detrazione e deduzione. Solitamente si afferma che le detrazioni e le deduzioni
andrebbero distinte dalle esenzioni, in quanto misure aventi come conseguenza
una mera riduzione quantitativa del debito d’imposta, e non la totale esclusione
dell’an del medesimo.
Sul piano effettuale, tuttavia, detrazioni/deduzioni ed esenzioni (o esclusioni) non
operano diversamente.
Infatti, in alcuni casi la legge concede delle riduzioni di imposte ai contribuenti
che hanno sostenute spese di particolare rilevanza sociale. Tra queste, ad esempio,
16
BERLIRI A., Principi di diritto tributario, op. cit., 251.
17
POMINI R., Note sull’attività discrezionale della pubblica amministrazione in materia
tributaria, Milano, 1962, 227 ss.
18
GIANNINI A.D., Istituzioni di Diritto Tributario, Milano, 1960, pag. 93 ss.; GALLO F.,
Esenzioni ed esclusioni tributarie. Conseguenze per l’imposta complementare e per l’imposta sulle
società, Torino, 1962, 539 ss.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL DIRITTO INTERNO A QUELLO COMUNITARIO
8
le spese per motivi di salute, le spese per gli interessi sul mutuo dell’abitazione o
per gli studi dei figli.
A seconda dei casi, queste spese possono essere fatte valere in due modi diversi
nella dichiarazione dei redditi: possono essere "dedotte" dal reddito oppure
possono dare diritto (per una data percentuale del loro ammontare) a una
detrazione di imposta.
Una spesa "deducibile" consente di ridurre il reddito imponibile, con un beneficio
pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente
19
. Una spesa "detraibile", al
contrario, consente sempre un risparmio del 19%, a prescindere dall'entità del
reddito.
Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute
nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se si riferiscono ad
altri anni (criterio “di cassa”).
Nel caso di importi consistenti che scadono tra dicembre e gennaio (ad esempio,
mutui fondiari la cui rata scade il 31/12 o all’ 1/1) è conveniente provvedere al
saldo entro il 31 dicembre, in modo da poter applicare la detrazione nella
dichiarazione che verrà presentata l’anno successivo.
Le spese, inoltre, devono essere sostenute dal dichiarante, nel suo interesse. Per le
spese mediche, le spese relative ad assicurazioni e contributi volontari, nonché
quelle di frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria, la detrazione è
concessa anche quando la spesa è sostenuta nell'interesse di familiari fiscalmente
a carico.
Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è
intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese
devono essere suddivise al 50 per cento tra i due genitori. Nel caso in cui i
genitori intendono ripartire la spesa in misura diversa dal 50 per cento devono
annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.
Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo
19
Ad esempio, con un reddito di 40 milioni, una spesa deducibile di 3 milioni permette un
risparmio di 1.032.000 lire (per il 2000 pari al 34,4%, l'aliquota dello scaglione che va da 30 a 60
milioni comprensiva dell'addizionale regionale); se il contribuente dichiara 160 milioni (aliquota
del 46,4%) il risparmio sale a 1.392.000.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL DIRITTO INTERNO A QUELLO COMUNITARIO
9
può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della
detrazione.
La detrazione è riconosciuta, di regola, solo per le spese effettivamente rimaste a
carico del contribuente. Gli eventuali rimborsi ricevuti da Enti previdenziali o
assistenziali (ad es., i rimborsi della ASL o dei fondi assistenziali aziendali) vanno
quindi tolti dalle spese mediche (solo nel caso, però, in cui l'ente che effettua il
rimborso ha ricevuto dal contribuente contributi che non hanno concorso alla
formazione del reddito). La detrazione spetta invece per le somme rimborsate
dalle assicurazioni, nel caso in cui il premio pagato non fruisce del beneficio
fiscale (es., assicurazioni malattia).
c) Sgravio d’imposta. Lo sgravio d’imposta di differenzia dalle altre agevolazioni
fiscali in quanto non discende direttamente dalla legge, ma da provvedimenti
emessi dall’Amministrazione nell’esercizio di un potere conferitole
dall’ordinamento giuridico
20
.
L’espressione “sgravio” d’imposta ricorre in materia di imposte dirette, con
riferimento ai casi in cui, ad opera della stessa Amministrazione finanziaria,
vengono posti nel nulla, in tutto o in parte, debiti d’imposta già scritti a ruolo. Lo
sgravio, infatti, viene concesso al contribuente a seguito dell’annullamento della
cartella esattoriale, il quale può avvenire sia per autotutela che a seguito di
decisione della Commissione tributaria.
L’annullamento della cartella esattoriale per autotutela si ha quando il
contribuente, che ritiene infondato l’addebito riportato nella cartella esattoriale,
presenta le sue contestazioni all’Ufficio che ha formato il ruolo chiedendo
l’annullamento della cartella esattoriale stessa.
Se l’ufficio riscontra che l’atto è effettivamente illegittimo, sarà tenuto ad
annullarlo in base alle norme sull’autotutela
21
e a concedere lo “sgravio”,
togliendo efficacia alla cartella esattoriale e interrompendo le procedure di
riscossione.
Bisogna precisare, inoltre, che qualora l’istanza del contribuente sia stata prodotta
mentre ancora non sono scaduti i termini per presentare ricorso avverso il
20
Cfr. Art. 34 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269.
21
Cfr. Art. 2 quater del D.L. n. 564 del 1994; Decreto Ministeriale n. 37 del 1997.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL DIRITTO INTERNO A QUELLO COMUNITARIO
10
pagamento della cartella esattoriale, l’ufficio competente ha l’obbligo di
comunicare al contribuente gli eventuali provvedimenti di annullamento, totale o
parziale, del ruolo prima della scadenza dei suddetti termini, in modo da evitare
l’eventuale instaurarsi del procedimento contenzioso su motivi di illegittimità
della cartella esattoriale, che la stessa Amministrazione riconosce fondati
22
.
Infine, se il provvedimento di autotutela comporta l’annullamento parziale della
iscrizione a ruolo, l’ufficio competente deve comunicare tempestivamente anche
l’ammontare delle maggiori imposte che restano dovute (cioè maggiori rispetto a
quanto dichiarato ma minori in relazione all’atto annullato), nonché delle
connesse sanzioni.
L’ipotesi di annullamento della cartella esattoriale a seguito di decisione della
Commissione tributaria, invece, si verifica quando una cartella di pagamento è
stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria e il contribuente ha
diritto di ottenere l’annullamento della cartella esattoriale (sgravio della cartella
esattoriale) entro 90 giorni dalla notifica della decisione
23
.
Contestualmente all’annullamento della cartella esattoriale (sgravio della cartella
esattoriale) l'ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo
eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione. Il rimborso viene
riscosso presso il concessionario.
Se lo sgravio non viene disposto tempestivamente dall'ufficio che vi sarebbe
tenuto, le norme del contenzioso tributario offrono al contribuente uno strumento
efficace per costringere l'Amministrazione a dare esecuzione alla decisione della
Commissione tributaria, attraverso il "giudizio di ottemperanza".
Questo strumento è però attivabile solo nei confronti delle sentenze divenute
definitive sia perché, finché non sono definitive, possono essere appellate, e sia
perchè, per definizione, se non sono definitive non possono essere sentenze
esecutive. Se la decisione che il contribuente intende far eseguire non è definitiva
può comunque sollecitare l’ufficio invocando l’applicazione della legge n. 241 del
1990.
E’ consigliabile, inoltre, che il contribuente, in attesa dello sgravio, chieda la
sospensione della riscossione. Anche se la sospensione potrebbe essere concessa,
22
GIANNINI A.D., Istituzioni di diritto tributario, op. cit., 121.
23
TESAURO F., Profili sistematici del processo tributario, Padova, 1980, 109 ss..
LE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL DIRITTO INTERNO A QUELLO COMUNITARIO
11
a stretto rigore, solo fino alla sentenza della commissione tributaria provinciale,
molti Uffici sono propensi ad accordarla fino allo sgravio proprio per evitare che i
contribuenti che hanno ottenuto l'accoglimento del ricorso si trovino a subire gli
effetti negativi dei ritardi dell'amministrazione.
Infine, dopo la scadenza del termine entro il quale dovevano essere adempiuti da
parte dell’Ufficio gli obblighi imposti da una sentenza divenuta definitiva (o, in
mancanza del termine, dopo 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale
giudiziario), il contribuente può presentare un ricorso (c.d. ricorso per
l’ottemperanza) per chiedere che venga data esecuzione alla sentenza, a meno che
l’obbligo derivante dalla sentenza non si sia estinto
24
.
Il ricorso per l’ottemperanza va indirizzato al Presidente della Commissione
tributaria che ha emesso la sentenza passata in giudicato e va depositato presso la
segreteria della stessa Commissione tributaria.
La Commissione tributaria può anche delegare un proprio componente o nominare
un Commissario speciale (Commissario “ad acta”) perché provveda direttamente
all’esecuzione.
d) Regimi fiscali sostitutivi. Il legislatore può stabilire, con una norma derogatoria,
che talune categorie di fatti siano sottratti dall’applicazione di un’imposta, ad essa
applicabile, e siano assoggettate ad altro speciale regime
25
.
Si ha, in tal caso, una fattispecie sostitutiva, o “regime fiscale sostitutivo”.
L’inclusione delle imposte sostitutive nel novero delle figure tributarie
agevolative appare giustificato per il fine perseguito dall’agevolazione e per
motivi di tecnica impositiva.
Gli scopi dell’agevolazione (e, quindi, per motivi extrafiscali), consistono
nell’alleggerimento del complessivo carico fiscale che generalmente determinano,
dovuto alla minor incidenza del tributo sostitutivo sulla fattispecie soggetta
rispetto a quella del o dei tributi sostituiti.
24
In questi casi è prevista la prescrizione decennale.
25
ANTONINI E., I regimi fiscali sostitutivi, Milano, 1969, 65 ss; POLANO M., Spunti teorici e
prospettive in tema di regimi fiscali sostitutivi, in Dir. Prat. Trib, 1972, I, 253 ss.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL DIRITTO INTERNO A QUELLO COMUNITARIO
12
I motivi di tecnica impositiva, invece, consistono nella semplificazione del
meccanismo impositivo (dal punto di vista dell’accertamento e della riscossione)
nonché nel perseguimento della sua efficienza
26
.
Sotto il profilo morfologico, la legislazione tributaria presenta delle modalità di
surrogazione attuate sia mediante tributi specifici, i quali sono istituiti con quella
funzione tipica, sia attraverso tributi preesistenti cui si assegna una ulteriore
finalità sostitutiva. Si può affermare che nel primo caso la sostituzione è svolta da
imposte uniche, nel secondo da imposte nominate
27
.
Sul piano delle proposizioni normative, invece, il tratto caratteristico dell’imposta
sostitutiva è quello di innovare in ordine alle fattispecie imponibili. Ciò può
essere dimostrato sotto un duplice profilo: da un lato, la sostituzione può
comportare che fattispecie (redditi o determinati atti e operazioni) altrimenti
assoggettati ad imposta siano considerate dalla legge unitariamente, formando il
presupposto di una propria e peculiare imposta; dall’altro lato, la sostituzione può
comportare che la legge consideri determinate fattispecie imponibili (che
normalmente consisterebbero in uno stato di fatto che si prolunga nel tempo) nella
loro analiticità, come determinati avvenimenti istantanei, sottoponendoli ad una
diversa tassazione. Da ciò si deduce che, tecnicamente, si può parlare di
surrogazione (relativamente all’oggetto imponibile) avvertendo che la situazione
di fatto, oggetto dell’imposta sostitutiva, può consistere sia in un singolo
avvenimento cui si ricollegano distinti obblighi formali e sostanziali (fattispecie
istantanea) sia in uno stato di fatto, costituito da un complesso di fattispecie
considerate unitariamente, che si prolunga nel tempo durante il quale si rendono
attuali gli obblighi formali e sostanziali (fattispecie periodiche)
28
.
La surrogazione che incide sul piano oggettivo comporta di conseguenza delle
innovazioni sotto il profilo degli effetti impositivi. A tal proposito, le risoluzioni
legislative possono consistere o nella sostituzione di più rapporti giuridici con un
26
INGROSSO M., Annotazioni sulle imposte sostitutive, Dir. Prat. Trib., 1983, I, 441; ANTONINI
E., I regimi fiscali sostitutivi, op. cit., 5.
27
ANTONINI E., I regimi fiscali sostitutivi, op. cit., 3 ss; POLANO M., Spunti teorici e
prospettive in tema di regimi fiscali sostitutivi, op. cit., 255 ss.
28
ANTONINI E., I regimi fiscali sostitutivi, op. cit., 15 ss; DE MITA E., Principi di diritto
tributario, op. cit., 650.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL DIRITTO INTERNO A QUELLO COMUNITARIO
13
unico rapporto giuridico tributario – senza che tra i rapporti surrogati e quello
surrogante vi sia alcun nesso derivativo, come nel caso della fattispecie periodica
– ovvero nell’apportare variazioni ad alcuni elementi dell’unico rapporto
giuridico, ad esempio, mutando la base imponibile, l’aliquota, i termini e le
modalità della dichiarazione, ecc. (come nel caso della fattispecie istantanea)
29
.
Sotto il profilo formale, inoltre, l’atto normativo con cui si esprime l’imposta
sostitutiva ha natura derogante. L’imposta sostitutiva, infatti, adotta una nuova
imposizione rispetto al normale regime fiscale attraverso una norma che, proprio
per tale motivo, può essere qualificata “eccezionale” o “speciale”.
Tuttavia, nonostante l’imposta sostitutiva deroghi ai normali schemi di
imposizione, questi ultimi devono essere necessariamente conformi al dettato
costituzionale. Ciò non comporta che il legislatore tributario, nel determinare
l’imposizione sostitutiva, non tiene conto di tali principi costituzionali; né, per
converso, è possibile escludere le ipotesi nelle quali un’imposta sostitutiva,
derogando al normale regime d’imposizione, ponga in essere una disciplina che
contrasti le norme costituzionali.
Il problema che si è avuto per molti anni, quindi, è stato quello di capire se la
deroga della norma sostitutiva si estendesse anche nei confronti delle disposizioni
della Costituzione, tanto da contrastare gli stessi principi costituzionali. La
risposta a tal proposito è stata sicuramente negativa, in quanto la “forza di deroga”
di un’imposta sostitutiva non si evidenzia né sotto il profilo dei fini, né dei mezzi
dell’imposizione. Ossia: non si evidenzia rispetto alla varietà dei mezzi di
intervento che la Costituzione comporta in funzione della complessità dei fini,
perché la norma di imposizione sostitutiva certamente non è estranea ai suddetti
mezzi. Né si evidenzia rispetto ai fini, perché le norme sostitutive non collidono
con tutte le altre norme tributarie, partecipando alla realizzazione degli stessi fini
da queste ultime perseguite.
Il discorso appena fatto relativo al divieto, per il legislatore dell’imposta
sostitutiva, di derogare a norme costituzionali può essere fatto valere anche
riguardo al rispetto dei principi di uguaglianza e capacità contributiva.
29
ANTONINI E., I regimi fiscali sostitutivi, op. cit., 4.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL DIRITTO INTERNO A QUELLO COMUNITARIO
14
Sicuramente ogni ipotesi di regime fiscale sostitutivo comporta una deviazione
rispetto ai principi di uguaglianza, progressività dell’imposta e capacità
contributiva; tuttavia, un’imposta sostitutiva non pone in essere, in quanto tale,
una disciplina contrastante con le norme costituzionali. Anzi, essa rappresenta un
“congegno normativo” che consente di stabilire o ristabilire l’eguaglianza o la
capacità contributiva in relazione a situazioni particolari.
Come sappiamo, il principio dell’ eguaglianza di trattamento
30
statuisce il divieto
per il legislatore di trattare in modo diverso situazioni uguali (simili), ma la
discriminazione è legittima quando discende dalla valutazione ragionevole delle
situazioni. Inoltre, il principio di capacità contributiva
31
opera come limite al
potere di imposizione, nel senso che rappresenta l’elemento necessario e
sufficiente affinché il soggetto passivo sia considerato idoneo alla contribuzione;
lo stesso principio di capacità contributiva rappresenta anche il requisito di
rispondenza tecnologica, ossia di corrispondenza della legge tributaria al giudizio
del legislatore sulla capacità contributiva
32
.
Nella realtà si verificano ipotesi in cui l’imposizione sostitutiva adotta soluzioni
normative che derogano agli articoli 3 e 53 Cost., poiché attuano una disparità di
trattamento a favore di determinate categorie di soggetti o attività ovvero poiché
valutano come sussistente nei confronti di determinati soggetti passivi una minore
capacità contributiva, lasciando così nel loro patrimonio una maggiore
disponibilità finanziaria. Tale prelievo sostitutivo non deve necessariamente
violare i principi costituzionali. Bisogna considerare, infatti, che la potestà
legislativa è attività di esecuzione della Costituzione e quindi il legislatore deve
adottare le soluzioni più appropriate e adeguate alla realizzazione degli interessi o
valori posti dalle disposizioni costituzionali. Per cui le deroghe ai principi
costituzionali sono ammissibili in quanto corrispondono a interessi tutelati dalla
Costituzione
33
.
30
Per un’analisi approfondita si rinvia al paragrafo 1.2. del presente elaborato.
31
L’argomento sarà trattato in modo più approfondito al paragrafo 1.3. del presente elaborato.
32
MOSCHETTI F., (voce) Capacità contributiva, in Enc. Dir. App., Milano,2001, 11.
33
ANTONINI E., I regimi fiscali sostitutivi, op. cit., 18 ss; POLANO M., Spunti teorici e
prospettive in tema di regimi fiscali sostitutivi, op. cit., 280 ss; DE MITA E., Principi di diritto
tributario, op. cit., 651.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL DIRITTO INTERNO A QUELLO COMUNITARIO
15
L’imposta sostitutiva, infatti, in quanto atto normativo derogante, deve essere
dotata di ragionevolezza, principio di supporto che considera la normazione stessa
conforme a interessi o valori costituzionalmente apprezzabili. In questo modo, il
legislatore considera, nel suo giudizio di adozione dell’imposta sostitutiva ispirato
ai valori costituzionali, la rapidità di esazione o lo scopo di incentivazione come
prevalenti e quindi meritevoli di tutela, con la conseguenza che i valori generali
costituzionali restano sicuramente “misconosciuti”, ma non danneggiati.
e) Condono fiscale. I condoni fiscali rappresentano le misure che si propongono di
facilitare la definizione delle controversie
34
e, più in generale, delle pendenze
tributarie
35
. In questi casi non si è in presenza di vere deroghe ai fondamentali
principi della legalità e dell’indisponibilità dei tributi, ma di norme limitative dei
normali poteri di accertamento e controllo delle violazioni fiscali; tali norme,
inoltre, vengono ricondotte all’area delle agevolazioni fiscali (lato sensu intesa)
per la loro indiretta incidenza (in senso favorevole ai contribuenti) sugli importi
dei tributi dovuti
36
.
E’ utile soffermarsi sulle radicali differenze ontologiche che corrono tra il modello
del “condono” tradizionale rispetto al modello di “condono” racchiuso nei testi
concernenti “norme per agevolare la sistemazione delle pendenze tributarie”.
Quanto al primo caso, il condono c.d. tradizionale costituiva un esclusivo
esercizio di clemenza; infatti, quasi sempre era subordinato al previo
adempimento delle prestazioni (formali e sostanziali) omesse dal beneficiario.
Viceversa, il proprium del condono del secondo tipo, risiede nella estinzione di
sanzioni per diretto effetto di talune fattispecie, giudicate vantaggiose dal
legislatore per la tutela dell’interesse offeso alla pronta e perequata percezione del
tributo e prospettate al contribuente – che deve attuarle ovvero cooperare per la
loro attuazione – con la promessa, appunto, del conferimento di un tale premio.
34
Cfr. d.lgs. 5 novembre 1973, n. 660, convertito in L. 19 dicembre 1973, n. 823; d.lgs. 10 luglio
1982, n. 429, convertito in L. 7 agosto 1982, n. 516.
35
Cfr. Circolare del 15 ottobre 1982, n. 41 ove testualmente si parla di Condono con riferimento
alla L. 1982 che pure concerne “norme per agevolare la definizione delle pendenze tributarie”.
36
PICCIAREDDA F., Notazioni minime in tema di clemenza tributaria, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.,
1983, I, 152 ss.