4
un’attenta analisi
dell’articolo 88 del trattato, che prevede il controllo, da parte della
Commissione, sia dei progetti di misure di aiuto sia di quelli già
esistenti nonché di quelli illegali. Tale analisi si focalizza
soprattutto sulle fasi e sui tempi che le varie procedure necessitano,
dato che questi ultimi elementi incidono nel procedimento di
recupero.
Proprio il recupero è Stato oggetto di studio del terzo capitolo. A
partire dall’analisi dell’ordine di recupero, viene affrontata la
problematica concernente la natura tributaria delle somme da
recuperare ed quella relativa alla tutela del legittimo affidamento
del contribuente in base alla disciplina nazionale e comunitaria.
La finalità del lavoro è quella di dimostrare quale dovrebbe essere
l’esatto approccio metodologico per distinguere correttamente le
agevolazioni fiscali che sono da considerarsi tali rispetto
a quelli che, invece, non lo sono. Infine, dimostrare in relazione
al recupero degli aiuti incompatibili, la scarsa rilevanza che la
Comunità Europea pone alla tutela del legittimo affidamento del
contribuente, fondata sul comportamento dello Stato membro di
appartenenza, nello specifico quello italiano.
5
CAPITOLO 1
LE AGEVOLAZIONI
FISCALI
(Giurisprudenza collegata: Sentenze Corte di Giustizia Europea 30/59, 78/90, 83/90, 41/90, 78/76,
142/87, 40/85, 241/94, 7379, 3/80, 204/90, 47/69, 173/73, 53/00, 280/00.)
1.1 LE AGEVOLAZIONI FISCALI
L’articolo 87 n.1
01
il quale disciplina la materia delle agevolazioni
fiscali di Stato, tale Norma prevista dal Trattato, e costituita da una
molteplicità di elementi che la rende, a detta di molti esponenti della
dottrina
02
, una fattispecie complessa. L’analisi di ogni singolo
elemento della norma prevista dall’art. 87, ci ha permesso di
puntellare quei principi e quelle regole che la sorreggono, ai fini
di una corretta analisi delle agevolazioni
01
Articolo 87, paragrafo 1 Trattato della Comunità Europea: “Salvo deroghe
contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati,
ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o
talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”
02
Cfr. sull’argomento: Cinthia Pinotti, “Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto
comunitario della concorrenza”, CEDAM, Padova, 2000, pag 25; Roberti, Gian
Michele, “Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario”, Cedam, 1997; Orlandi, Maurizio,
“Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
1995; Bariatti Stefania, ” Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario”,
Milano, 1998.
6
fiscali.
Le agevolazioni fiscali sono costituite da tutti gli strumenti di
matrice tributaria, concepite dallo Stato in funzione promozionale.
Questi istituti, appunto, sono di natura negativa, nel senso che non
sono volti ad apportare dei flussi monetari nelle casse delle imprese
beneficiarie, ma sono misure che “alleviano gli oneri che
normalmente gravano sul bilancio di un’impresa”
03
. Pongono i
beneficiari in una situazione di vantaggio nei confronti di quelle
imprese concorrenti che, non potendo usufruire delle stesse misure,
vengono a trovarsi di converso in una posizione di
svantaggio.
Agevolazioni fiscali di gran lunga meno importanti sono i tributi
parafiscali o, come vengono classificati in Italia, «tributi di scopo».
Non tutte le agevolazioni fiscali sono da considerarsi
incompatibili con il trattato, ma solo quelle che ai sensi dell’Art.87
e ss. costituiscono aiuti di Stato. Spesso gli stati utilizzano gli
03
Sentenza Corte di Giustizia del 23 febbraio 1961, in causa 30/59.
7
strumenti fiscali, per la concessioni di aiuti in violazione del
trattato, per la difficoltà che la Commissione incontra nel rilevarli
all’interno dei vari ordinamenti fiscali di tassazione a livello
generale.
Nell’unione europea l’impiego del sistema tributario ai fini di aiuto
alle imprese non è di rilievo secondario; si consideri che nei periodi
1989/90, 90/92, 92/94, le agevolazioni fiscali hanno costituito da un
quarto fino ad un terzo degli aiuti complessivi erogati dagli stati al
settore industriale e che sono materia di un’accesa ed a volte
dannosa concorrenza fiscale tra gli stati membri
04
.
04
Commissione delle Comunità Europee, terzo censimento degli aiuti di Stato nella
Comunità europea a favore del settore manifatturiero e di altri settori, Bruxelles, 1993,
punto 17, tabella 5, e punto 21, istogramma II da cui risulta che nel periodo 1989/90 le
agevolazioni hanno rappresentato il 34% degli aiuti erogati al settore manifatturiero;
ID, Quarto censimento degli aiuti di Stato nella Comunità europea a favore del settore
manifatturiero e di altri settori, Bruxelles, 1995, punto 17, tabella, 5, punto 21, figura
II, da cui si ricava che nel periodo 1990-92 le agevolazioni fiscali hanno costituito il
34% degli aiuti erogati al settore manifatturiero; ID, Quinto censimento degli aiuti di
Stato nella Comunità europea a favore del settore manifatturiero e di altri settori,
Bruxelles, 1997, punto 16, tabella 5, e punto 20 grafico 2 laddove si segnala che nel
periodo 1992-94 le agevolazioni fiscali hanno rappresentato il 26% degli aiuti erogati
al settore manifatturiero. Il dato è disponibile solo per il settore industriale; Con
riguardo, infine all’ammontare degli aiuti ed alla loro ripartizione, si segnala che il
totale degli aiuti di Stato erogati dagli stati membri per il periodo 1992-94, espresso in
medi annua ascende a 95.000 milioni degli allora ecu, di cui 42.639 milioni vanno al
settore industriale.
8
Grande attenzione dovrà essere data al carattere della selettività
della misura, proprio per evitare di colpire misure fiscali di carattere
“generale” le quali non rientrerebbero nella suddetta disciplina.
Infatti il trattato prevede una specifica disciplina volta ad evitare il
fenomeno della «concorrenza fiscale» tra gli Stati, indirizzandoli ad
un’armonizzazione degli ordinamenti.
Ma una misura fiscale è compatibile sia quando viene riconosciuto
come provvedimento di carattere generale, ma anche quando, pur
avendo le caratteriste previste dall’art. 87 n. 1, rientra nelle
fattispecie derogatorie previste dall’art. 87 n. 2 e 3 del trattato.
Inoltre vi sono anche casi in cui la presenza di discrezionalità
nell’applicazione di una misura fiscale di carattere generale può
attribuirle carattere selettivo e quindi incompatibile con il mercato.
Passiamo ora a illustrare gli strumenti fiscali con cui tali aiuti
possono essere erogati.
9
1.1 LE AGEVOLAZIONI FISCALI
1.1.1IL RAPPORTO TRA LA MATERIA TRIBUTARIA E LE
AGEVOLAZIONI FISCALI
Come abbiamo detto, lo strumento per eccellenza utilizzato per
concedere aiuti, è quello dell’agevolazione fiscale.
In primo luogo dobbiamo spiegare che inerenza hanno le
agevolazioni fiscali con la materia tributaria, e se sia la sola materia
ad essa inerente
05
.
Se intendiamo per scienza tributaristica, quella che studia ed ha ad
oggetto i fenomeni giuridici di prelievo, si può dubitare della sua
inerenza alle agevolazioni fiscali, in quanto fenomeno sottrattivo di
un certo prelievo. Questo atteggiamento originario della dottrina
tributaristica, rispetto ai fenomeni in oggetto, si spiega in quanto la
dottrina italiana, nell’affrontare il tema delle agevolazioni fiscali, si
basava sulla tradizionale concezione di A. D. Giannini
06
.
05
Cfr. Basilavecchia, agevolazioni fiscali (dir. Trib.), in Enciclopedia del diritto, V
aggiornamento.
06
v. Fichera, Le agevolazioni fiscali, Cedam, Padova, 1992, pag 2.
10
In sintesi, il fenomeno agevolativo, non veniva studiato nelle sue
diverse manifestazioni, ma nella sola esenzione
07
. Quindi l’analisi
del fenomeno agevolativo coincideva con le qualificazioni e le
definizioni di una sola delle sue possibili manifestazioni,
condizionandone anche la successiva critica sul tema.
Quindi, partendo dall’assunto che la materia tributaria è attinente ai
soli aspetti impositivi in senso stretto, capiamo il sospetto che la
dottrina aveva nei confronti delle esenzioni che erano concepite
come fenomeni giuridici derogatori di quelli impositivi, per giunta
giustificati da motivi extrafiscali
08
.
Oggi si giustifica tale inerenza sulla base del semplice dato formale:
nel momento in cui la finalità extrafiscale entra nell’ambito del
diritto tributario, condizionando sotto il profilo sostanziale o
procedimentale l’applicazione dei tributi, essa viene a costituire
fatalmente oggetto dell’analisi dal punto di vista del
07
Nella risposta della Commissione all’interrogazione parlamentare dell’onorevole
Burghbacher ( GUCE n. 125 del 17.8.73. pag. 2235), viene dato un elenco
esemplificativo di alcune forme di aiuti di Stato, tra le quali emergevano sia le
esenzioni da imposte e tasse, che le esenzioni da oneri sociali e tributi parafiscali.
Questo dimostra come si accentrasse l’attenzione esclusivamente sul fenomeno
dell’esenzione, in ambito fiscale.
08
F. Fichera, op. cit., pag 2.
11
Tributarista
09
. Oggi quindi è indubbio che la materia delle
agevolazioni fiscali, sia materia tributaria.
Ma essa viene comunque investita anche da altre discipline.
In primo luogo è investita anche dell’economia, sia per l’incidenza
che tali elementi agevolativi hanno su di un tributo, sia per la
necessità di chiarimento riguardo al modello economico di prelievo,
prima di stabilire quante siano le disposizioni agevolative che lo
caratterizzano.
In secondo luogo, s’interessa del fenomeno agovolativo anche la
materia della contabilità di Stato e pubblica, sia per i riflessi che le
agevolazioni hanno sulla finanza pubblica, che per i problemi di
trasparenza e chiarezza che le agevolazioni hanno sempre
comportato dal punto di vista della conoscenza effettiva del loro
impatto economico. Infatti, mentre le misure di finanziamento
diretto, quali le sovvenzioni, devono prevedere all’interno del
bilancio una previsione di spesa con l’indicazioni delle fonti da cui
trarre i fondi per tali operazioni, le misure agevolative presentano
09
M. Basilavecchia op..cit., pag.48 e ss.
12
notevoli difficoltà riguardo alla loro valutazione in termini di
previsione di spesa.
Altre due discipline che intersecano la materia delle agevolazioni,
sono il diritto costituzionale ed amministrativo:
il primo trova infatti diretta incidenza sia con il principio di
uguaglianza, sia in forza del principio costituzionale della capacità
contributiva ex art. 53 cost., secondo l’affermazione comune che
l’ingresso di aspetti extrafiscali nella normativa tributaria vera e
propria trovi legittimazione nel suddetto principio.
Il secondo perché i procedimenti amministrativi tendono a riferire
alle misure agevolative le proprie problematiche.
In secondo luogo, dobbiamo invece chiarire bene dal punto di vista
terminologico, cosa intendiamo per agevolazione fiscale.
13
1.1.2 IL CONCETTO DI AGEVOLAZIONE FISCALE
Ad un primo esame, sembra che il termine «agevolazione» possa
essere inteso come genus cui ricondurre le species dell’esenzione e
dell’esclusione: mentre quest’ultime sono caratterizzate dalla “non
tassazione”, ossia dall’insussistenza dell’an debeatur, la categoria
generale delle agevolazioni comprenderebbe ogni forma di
attenuazione della tassazione, che conduce ad una diminuzione
sostanziale del quantum del prelievo, o quanto meno
all’applicazione di modalità e schemi semplificati di attuazione del
tributo.
Quindi in una diversa prospettiva, le figure dell’esenzione e
dell’esclusione potrebbero essere contrapposte alla categoria delle
“agevolazioni”, considerando quest’ultima costituita solo da
trattamenti che conducono ad un carico minore, ma non inesistente,
di imposizione o a semplificazioni formali.
14
Vi è inoltre una tradizionale distinzione tra esclusione ed
esenzione
10
:
Da tale distinzione deriva la possibile riconduzione al concetto di
agevolazione della sola esenzione, e non delle esclusioni, in quanto
solo la prima avrebbe in effetti la caratteristica propria della
agevolazioni, di derivare il trattamento favorevole da una norma
derogatoria e ciò lo accosterebbe alle altre fattispecie di
agevolazione, dalle quali essa si differenzia solo per il suo attenere
all’an e non al quantum dell’imposizione. Si distinguerebbero così
da un lato un trattamento tributario ordinario costituito da
disposizioni impositive e disposizioni di esclusione, e dall’altro dei
trattamenti speciali, eccezionali o derogatori, derivanti
dall’applicazione di norme agevolative o di esenzione
11
.
La dottrina ha anche cercato di dare una definizione tecnica del
termine “agevolazione”, il quale non ha una propria fisionomia nel
dato normativo.
10
v. cap 2, par. 2.1, pag. 70.
11
Tale classificazione è però artificiosa, e non consente lo studio delle disposizioni in
un ottica d’insieme.
15
La dottrina che più si è cimentata in merito, ha individuato,
valorizzando il dato strutturale, un’agevolazione in senso proprio
sulla base del concorso di tre elementi, riuscendo a fornire una base
di discussione precisa e sistematica
12
.
L’altra dottrina ha valorizzato al contrario, il profilo funzionale,
sostenendo la necessità di limitare la qualifica di agevolazioni a
tutti quei casi in cui viene introdotta una cosiddetta “spesa
fiscale”
13
.
Il concetto di spesa fiscale
14
, si basa si basa sulla constatazione che
l’imposta sul reddito è composta da due parti: la prima comprende
le disposizioni strutturali che consentono la tassazione dei redditi
delle persone fisiche o giuridiche; la seconda invece da un sistema
di spese fiscali, ovvero di programmi di ausilio finanziario realizzati
attraverso trattamenti tributari preferenziali piuttosto che attraverso
spese pubbliche dirette. La prima parte è costituita dalle
disposizioni che determinano la struttura dell’imposta, la seconda
invece in disposizione che sono deviazioni alla struttura normale
12
F. Fichera, op. cit., pag 32 e ss.
13
La Rosa S., Le agevolazioni tributarie, in Trattato di diritto Tributario, diretto da
A.Amatucci, Padova, 1994, pag 414
14
F. Fichera, Le agevolazioni fiscali, op. cit., pag 73 e ss.
16
dell’imposta, volte a favorire i soggetti destinatari. Questo secondo
sistema è intrecciato al primo, in quanto fornisce un vasto numero
di sovvenzioni utilizzando i meccanismi dell’imposizione diretta
come modo per l’erogazione della spesa. La teoria della spesa
fiscale «considera queste disposizioni di favore composte di due
pagamenti: il versamento fiscale che il contribuente avrebbe dovuto
effettuare in assenza della disposizione speciale e la spesa,
corrispondente a questo versamento, che lo stato dovrebbe erogare
come finanziamento diretto a favore della persona beneficiaria della
disposizione speciale. L’esenzione, la deduzione o le altre forme
che possono veicolare trattamenti di favore sono così viste come la
combinazione, da un lato, di un pagamento figurativo dell’imposta
ordinaria da parte del contribuente e ,dall’altro, di un’erogazione di
spesa da parte dello stato a favore dello stesso contribuente,
corrispondente all’ammontare della riduzione derivante dalla
disposizione speciale di favore».
Adottando quest’approccio si estromettono da tale concetto quelle
«erosioni» della base imponibile che, anche se rispondono a criteri
17
extrafiscali, trovano una loro legittimazione interna al sistema per
effetto di scelte strutturali proprie del legislatore fiscale.
In altre parole, bisognerà determinare se “il dato meramente
quantitativo, ovvero la riduzione del prelievo a carico di un
soggetto, sia il riflesso del perseguimento di finalità incentivanti o
meno, ben potendo tale riduzione essere disposta in ragione del
concorrente operare di altre circostanze che differenziano la
posizione del soggetto medesimo rispetto a quella di altri
contribuenti e, in specie, determinino un’attenuazione della capacità
contributiva dello stesso”
15
Si deve considerare infatti, che in genere nessun tributo è mai
neutrale, e presenta sempre profili di deliberata incidenza sulle
scelte dei membri della collettività e di conseguente promozione o
sanzione delle relative attività. Quindi, il compito dell’interprete
sarà appunto quello di verificare se tali caratteri si presentano
intrinseci, e quindi coerenti rispetto al criterio di concorso prescelto
dal legislatore, ovvero siano estrinseci e derogatori ad esso.
15
Così Russo, Le agevolazioni fiscali e le esenzioni fiscali alla luce dei principi
comunitari in materia di aiuti di Stato: i poteri del giudice nazionale, in Rassegna
Tributaria 1-bis/2003, pag 341