Le  “aporie “ del reato colposo 
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viene espressamente disposta.
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 Il citato articolo, oltre a salvaguardare il principio 
costituzionale di tassatività, a parere di molti denota un minore disvalore della 
condotta colposa rispetto a quella dolosa. Tale assunto giustificherebbe una minore 
opportunità di tutela dei beni giuridici. 
In realtà, come si specificherà meglio più avanti, una siffatta impostazione non trova  
alcuna giustificazione. Sviluppatosi all’ombra del reato doloso , il modello colposo 
ad oggi è al centro della elaborazione dottrinale. La centralità assunta deriva 
dall’aumento dei delitti colposi registratosi negli ultimi decenni. La crescente 
meccanizzazione della vita sociale e lo sviluppo tecnologico hanno contribuito ad 
incrementare le occasioni di danno e di pericolo a cose e persone, con conseguente 
incremento della criminalità colposa: ne sono un esempio gli innumerevoli incidenti 
stradali e i danni derivanti dal moderno processo produttivo. 
Nella storia del reato colposo una delle prime problematiche atteneva alla stessa 
legittimità della punibilità dei fatti colposi. Infatti, mancando nella struttura del reato 
colposo sia la volontà sia generalmente la rappresentazione del fatto, si correva il 
rischio di regredirla a una mera forma di imputazione oggettiva.
6
 Tuttavia, aver 
giustificato il rimprovero colposo in base a una visione normativa della colpevolezza, 
sembrerebbe aver scartato l’ipotesi di una responsabilità meramente oggettiva. 
                                                 
5
 “espressamente” non indica una previsione esplicita, infatti la previsione potrebbe essere  “implicita” 
e sottoposta a un’interpretazione sistematica. 
6
 Il termine in questa sede  è utilizzato in senso equipollente rispetto alla c.d. “responsabilità 
oggettiva”, ossia responsabilità priva di un rimprovero di colpevolezza. Attualmente sono noti a tutti 
gli sviluppi consequenziali dovuti alla sentenza Corte costituzionale 364/88, in 
www.cortecostituzionale.it . Nella cultura della responsabilità oggettiva (tipica dell’originario 
impianto del codice vigente) l’ordinamento trattava il destinatario delle leggi con autorità non 
predisponendo strumenti di educazione giuridica e di dialogo. Il cittadino doveva unilateralmente 
preoccuparsi di evitare o per meglio dire di “scansare” quelle conseguenze giuridiche che la legge gli 
accollava per le sue “colpe”. Nel codice decine di casi riflettevano l’ illogicità di una tale costruzione, 
per citarne alcuni esempi rinviamo agli artt. 116 c.p., 117 c.p., 59 c.p., 85 c.p., Per una ricostruzione 
che tenga conto opportunamente delle differenze tra responsabilità oggettiva e responsabilità 
colpevole si rimanda a M. Donini, “Imputazione oggettiva dell’evento. ‘Nesso di rischio’ e 
responsabilità per fatto proprio”, p. 46.  L’A. si preoccupa di distinguere nettamente la 
“responsabilità oggettiva” dall’ “imputazione oggettiva”. A riguardo muove profonde critiche nei 
confronti della dottrina contemporanee, la quale rischia di confondere le idee ai “nuovi giuristi” che si 
affacciano per la prima volta allo studio di siffatte tematiche penalistiche. L’ateo del diritto penale 
potrebbe pensare erroneamente che le due nozioni si equivalgano. In realtà, le cose sono ben diverse 
in quanto “imputazione oggettiva” non è sinonimo di “responsabilità oggettiva”. L’imputazione 
oggettiva presuppone il riconoscimento del principio nullum crimen, nulla poena sine culpa. Non è 
nemmeno sinonimo di responsabilità dolosa o colposa, ma riguarda momenti interni al fatto doloso o 
colposo del soggetto agente colpevole.  
Le  “aporie “ del reato colposo 
3 
 
Configurare la colpa come dato normativo equivale a dire che si risponde per colpa 
tutte le volte in cui non si è esercitata un volontà che doveva esplicarsi in modo 
conforme a quanto previsto dall’ordinamento. In questo senso l’illecito colposo è un 
fatto involontario che non  doveva prodursi, per cui si rimprovera la volontà di non 
averlo impedito. 
Altro problema riguarda la punibilità del comportamento colposo a prescindere dal 
verificarsi del danno (morte o lesioni ecc…), oppure in misura maggiore nel caso in 
cui si verifica l’evento dannoso. Da qui nasce la spontanea obiezione nei confronti di 
un diritto penale che non può non distinguere tra le mere infrazioni colpose e quelle 
seguite dall’evento dannoso. Quanto al trattamento, tradizionalmente, il diritto penale 
tende a considerare meno grave, perciò sanzionabile in modo più lieve di quello 
doloso, il delitto colposo. Questo è un punto di vista “classico” che, come 
preannunciato, tiene poco in considerazione la pericolosità oggettiva e soggettiva 
della delinquenza colposa nella società moderna. La pericolosità sociale dell’autore 
dell’illecito colposo non è da sottovalutare e probabilmente non risulta minore 
rispetto a quella dell’autore di un reato doloso. Senza dubbio è minore il rimprovero 
in termini di colpevolezza, ma è senz’altro maggiore la sua pericolosità. Si pensi alla 
possibilità di un automobilista disattento e spericolato che causi un incidente 
stradale, ipotesi di una bomba sempre innescata che può esplodere contro chiunque. 
La frequenza e la gravità della criminalità colposa hanno contribuito ad affrancare il 
modello colposo rispetto all’imputazione dolosa, ed inoltre lo hanno posto al centro 
della moderna analisi di politica criminale. Infatti, sul piano culturale, la rivoluzione 
realizzata dalla psicologia freudiana ha mostrato come alcune azioni apparentemente 
immotivate, risultano ad un’indagine psicanalitica ben motivate (ad es. 
l’automobilista che vive in modo aggressivo il suo ruolo). 
Per queste esposte ragioni il reato colposo merita una trattazione autonoma che ne 
sottolinei le differenze rispetto al modello doloso, ne descriva le peculiarità che lo 
connotano, ne evidenzi le differenti situazioni che si celano dietro a suddetto 
modello, ne puntualizzi le contraddizioni e, infine,  prospetti una migliore soluzione 
e gestione dei problemi coperti dal reato colposo. In effetti, data l’attuale rilevanza 
riconosciuta alla colpa in tutti gli ordinamenti, il vero problema che si cela all’interno 
Le  “aporie “ del reato colposo 
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della struttura colposa attiene, da una parte la necessità di non continuare sulla via 
del ricorso inflazionistico alla pena e, dall’altra l’esigenza di utilizzare strumenti 
sanzionatori idonei a raggiungere le finalità perseguite dall’ordinamento, senza 
incorrere in quelle note controindicazioni che caratterizzano spesso l’uso della 
sanzione penale. Date queste premesse ne consegue che bisogna scegliere con 
attenzione a quali ipotesi colpose attribuire rilievo penale, a quali cambiare etichetta 
commutandole in situazioni sanzionabili in via amministrativa e in che misura 
incentivare interventi preventivi amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  “aporie “ del reato colposo 
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CAPITOLO I 
La definizione legislativa della colpa: analisi dei diversi “tipi” di colpa e 
dei presupposti essenziali. 
 
Sommario: 1.1 La proliferazione dell’illecito colposo:il problema dell’imputazione 
“per colpa”; 1.2 Linee generali degli elementi caratterizzanti: profilo oggettivo e 
soggettivo, c.d. “doppia misura della colpa”; 1.3 L’essenza normativa della colpa: 
definizione e limiti; 1.4 Fatto tipico colposo: il c.d. “elemento negativo” e la 
riconoscibilità-prevedibilità dell’evento ed evitabilità della condotta; 1.5 La misura 
della diligenza doverosa e la figura dell’agente modello: figure standardizzate; 1.6 
Funzione,  fonti e contenuto delle regole cautelari: colpa generica e specifica; 1.7 Il 
Rischio consentito e dovere di diligenza; 1.8 Imputazione dell’evento nella 
prospettiva delle fattispecie causalmente orientate: reati colposi di evento; 1.9 
Causalità attiva ed omissiva e necessità di valori contigui al 100%; 1.10  Altre 
fattispecie colpose: reati colposi di condotta e fattispecie di pericolo. 
 
 
 
1.1 La proliferazione dell’illecito colposo: il problema dell’ imputazione “per 
colpa” 
Da più di un ventennio, come segnalato da autorevole dottrina in diversi studi,
7
  il 
reato colposo ha subito un notevole incremento. Negli anni cinquanta e sessanta, nel 
campo degli studi medico-legali, si è calcolato un aumento dei delitti colposi rispetto 
                                                 
7
 G. Marinucci, “La colpa per inosservanza di leggi”, Milano, 1965, p. 2.; G. Fiandaca- E. Musco, 
“Diritto penale parte generale”, Bologna, 2007, parte terza cap. 1; G. Forti, “Colpa ed evento nel 
diritto penale”, Milano, 1990, p.3; in tal senso anche G. Marinucci- E. Dolcini, “Manuale di diritto 
penale. Parte generale”, Milano, 2006, II ed., p.263, per cui la colpa non è un minus rispetto al dolo, 
altresì un alius. 
Le  “aporie “ del reato colposo 
6 
 
a quelli dolosi.  Considerato che l’assoluta maggioranza dei reati previsti dalle leggi 
penali c.d. “speciali” è di tipo contravvenzionale (basti pensare a quelle poste a tutela 
del territorio, sia sotto il profilo urbanistico sia sotto quello ambientale, ed a quelle in 
materia anti-infortunistica, v. d.lgs. 2008, n. 81), e che, per come noto, l’art 42, 
ultimo comma, del c.p. prevede che per tale tipo di reato ciascuno risponda della 
propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa, ben si 
intende quanto estesi siano divenuti nelle aule giudiziarie lo studio e l’applicazione 
del concetto di colpa. 
L’incremento trova una sua ragion d’essere nell’incessante modernizzazione e 
nell’introduzione di fattispecie colpose di pericolo e dei c.d. reati del traffico
8
 (anche 
se probabilmente bisognerebbe limitarli ai soli casi di situazioni veramente 
allarmanti). 
Potremmo definire detto aumento un “tributo”
9
 che l’umanità deve pagare allo 
sviluppo tecnico-scientifico. La proliferazione del modello dell’illecito colposo trova 
un’altra giustificazione nella scarsa considerazione, da parte del legislatore, del 
principio cardine dell’extrema ratio.
10
 Infatti, nella maggior parte dei settori 
disciplinati (infortuni sul lavoro, malattie professionali, reati del traffico, 
responsabilità medica) vengono introdotte fattispecie ad hoc di illeciti colposi, forse 
temendo altrimenti di creare una lacuna nella tutela dei beni giuridici meritevoli di 
protezione. 
I moderni sistemi penali collegano automaticamente le pene al superamento di 
determinati rischi. In un ipotetico rapporto sinallagmatico tra società e consociati, 
l’aver oltrepassato un determinata soglia di rischio comporta la comminazione di 
pene per i relativi reati colposi commessi. In questo senso è condivisibile la 
definizione del Forti, secondo cui la pena nell’attuale panorama penalistico 
                                                 
8
 La definizione è ripresa da G. Forti, “Colpa ed evento nel diritto penale”, Milano, 1990, p.10. 
9
 G.Forti, Ivi, p. 11 
10
 Per extrema ratio si intende una struttura piramidale che colloca la pena, soprattutto quella 
detentiva, al vertice di una scala gerarchica quale rimedio estremo e necessario. La libertà personale è 
un diritto inviolabile costituzionalmente garantito (art. 13 Cost.) il cui sacrificio deve essere evitato.  
Le  “aporie “ del reato colposo 
7 
 
rappresenta <<un onere imposto dallo Stato per la mera partecipazione alla vita 
sociale e ai suoi rischi>>.
11
 
In Paesi come la Germania, che non prevedono le contravvenzioni, i fatti colposi 
effettivamente commessi risultano dimezzati rispetto a tutti i reati. Inoltre, esistono 
diverse attività disciplinate dalla legge, da cui possono derivare comportamenti 
colposi e dolosi.
12
 Al fine evitare un’eccessiva criminalizzazione la dottrina più 
accorta si è fatta carico da tempo di denunciare l’esagerata vastità di dimensioni 
assunte dell’illecito colposo,  la quale non trova alcuna giustificazione sul dato 
quantitativo, pertanto, auspicandone una delimitazione. Le difficoltà principali 
riguardano la mancanza di una completa definizione legislativa. Infatti, i connotati 
del fatto tipico colposo non sono facilmente definibili, così come non è facile 
definire qual è il livello di diligenza prescritto. Dette circostanze potrebbero 
comportare una lesione del principio di tassatività. 
Altrettanto problematica appare, su questo punto avremo modo di soffermarci in 
seguito, l’imputazione dell’evento all’agire colposo nelle diverse ipotesi concrete. 
Infatti, potrebbe intervenire o il comportamento determinante di un terzo, o della 
stessa vittima,
13
 oppure, l’evento potrebbe assumere conseguenze più gravi 
imprevedibili dovute alla particolare connotazione fisica della vittima, o ancora 
essere aggravato da comportamenti ulteriori o causare danni alla salute di terzi. La 
dottrina italiana e tedesca da tempo annovera tra i parametri di imputazione 
dell’evento due caratteri: “prevedibilità” ed “evitabilità”. 
                                                 
11
 Per onere si intende una situazione giuridica con cui l’ordinamento impone a una parte un 
comportamento, pena uno svantaggio. Resta poi da chiarire fino a che punto sia conciliabile un 
sistema garantista che accoglie costituzionalmente un principio di presunzione di innocenza (art. 27, 
comma 2 Cost.) e di legalità possa accettare una tale visione della pena. Ricordiamo, anche, che lo 
stesso l’art. 6 CEDU esprime un’interpretazione autentica del principio citato di presunzione di 
innocenza. 
12
 M. Donini, “Imputazione oggettiva dell’evento .‘Nesso di rischio’ e responsabilità per fatto 
proprio”, Torino, 2006, cap. IV “Imputazione oggettiva nei reati colposi”, p. 95. 
13
  Cass. pen., sez. V, 22 gennaio 2007, n. 1795 (ud. 6 luglio 2006): “il concorso della condotta 
colposa della vittima alla causazione dell’evento morte o lesioni dalla stessa subito, non esclude la 
prevedibilità da parte dell’autore del delitto base di detto evento e, quindi, la sua responsabilità per il 
reato diverso ex art. 586 c.p.; ove il concorso di colpa della vittima venga accertato, esso incide non 
solo in ordine agli effetti civili ma anche su quelli penali in termini di riduzione della pena”, in Riv. di 
dir. pen., 2008, p. 83.  
Le  “aporie “ del reato colposo 
8 
 
Ma quando l’evento poteva essere previsto e doveva essere evitato? Le modalità 
concrete di applicazione dei suddetti parametri si prestano ad ampie riflessioni che 
non prescindono dalla dimostrazione di un nesso causale condotta-evento. Da tempo 
ormai la giurisprudenza, soffermatasi sul collegamento tra la condotta degli imputati 
e realizzazione dell’evento dannoso, ne ha affermato la necessità ai fini di una 
imputazione colposa. Sussistendo detto collegamento, ha poi argomentato sulla 
possibile previsione dell’evento arrivando a postularne la prevedibilità. Infatti, 
soprattutto nel caso Seveso, la nota pericolosità dell’attività di produzione di 
triclorofenolo (TCF), in base a leggi scientifiche,
14
 avrebbe dovuto imporre l’utilizzo 
di maggiori cautele (come l’impianto di termostati allo scopo di controllare la 
temperatura delle pareti del reattore). Segue che, quanto più sono rilevanti i beni 
giuridici messi in pericolo,  tanto maggiore deve essere il grado di diligenza da 
adottare in situazioni di rischio consentito. La prevedibilità dell’evento, pertanto, 
andrà accertata con maggiore rigore e maggiori saranno le cautele richieste all’agente 
volte a rimuovere anche uno solo degli antecedenti necessari alla realizzazione 
dell’evento.
15
 
Ma, ancora più complesso è l’accertamento del nesso causale nel caso in cui un terzo 
o la stessa vittima concorrano, con una condotta negligente, alla realizzazione 
dell’evento. In questi casi si dovrà verificare se, eliminata la condotta negligente 
degli altri agenti, l’evento si sarebbe comunque realizzato (c.d. condicio sine qua 
non). 
                                                 
14
 “Il fondamento della legge scientifica sta nel’esprimere una relazione tra fatti della natura, le leggi 
sono vere o false”, A. Einstein, “Le leggi della scienza e le leggi dell’etica”, 1950, trad. it. in Pensieri, 
idee, opinioni , Milano, 1996, p. 101. Dette leggi, c.d. anche leggi di copertura, si sono affermate con 
l’avvento della tecnologia a causa dello sviluppo di nuovi settori (infortunistica stradale, sul lavoro) 
che hanno generato in giurisprudenza l’esigenza di adoperare dette leggi per l’accertamento del nesso 
causale. Tuttavia, la scienza non è infallibile e non è assoluta, nel senso che alcune di queste leggi si 
prestano a margini di incertezza. Le leggi statistiche, per loro intrinseca definizione, si limitano ad 
affermare che in una data percentuale di casi un dato evento è causa di una determinata condotta (ad. 
es. tra esposizione a morbillo e contagio, tra fumo e tumore polmonare). F. Mantovani, “Diritto 
penale. Parte generale”, V ed., Padova, 2007, p. 141. 
15
 Nell’ambito dei tipi di attività produttive consentite permane l’esigenza di assicurare lo svolgimento 
dell’attività industriale in modo da garantire la sicurezza interna (per i lavoratori) ed esterna (per la 
collettività). In Italia, l’esperienza insegna, che per motivi vuoi occupazionali, vuoi economico-
aziendali, si è sempre resa facile l’installazione di qualsiasi insediamento produttivo, mirando 
piuttosto ex post a sanzionare comportamenti scorretti culminati in danni effettivi. F. Bricola, 
“Politica criminale e scienza del diritto penale”, cap. 3 “Responsabilità penale per il tipo di 
produzione e per il modo di produzione (a proposito del <<caso Seveso>>)”, Il Mulino, Bologna, 
1997, p. 132 ss.  
Le  “aporie “ del reato colposo 
9 
 
Si può dire che, proprio dall’ enorme espansione delle fattispecie, nasce l’esigenza di 
possedere una valida cognizione dei salienti connotati di tale requisito psicologico 
del reato: per il pratico del diritto affinché, previo accurato studio della sua 
applicazione negli specifici ambiti di intervento, sappia operare le scelte più 
opportune per evidenziare le ragioni difensive spendibili e per optare per le migliori 
scelte in rito; ma anche da parte del giudice per evitare di sbilanciare il giudizio in 
termini eccessivamente benevoli o eccessivamente rigoristici per l’imputato (rischi di 
questo tipo si presentano costantemente in settori delicati). 
Nell’ enorme varietà della casistica si apprezzano ipotesi di reato dai riflessi 
procedimentali, se non puramente sanzionatori, comunque estremamente 
significativi, avuto riguardo sia, al profilo risarcitorio (si pensi alle  gravi lesioni ed 
agli omicidi colposi) sia agli effetti di provvedimenti cautelari (così riguardo 
sequestri operati su insediamenti produttivi inquinanti o su prodotti alimentari 
sospettati di tossicità di larghissima diffusione commerciale). Rilievo, questo, che 
corrisponde di tutta evidenza all’estrema pericolosità sociale di reati che, a torto, si 
stimano meno gravi solo perché configurati con requisito di inferiore colpevolezza 
rispetto a quelli dolosi. Non è un caso, dunque, che anche per tali tipi di reato, non di 
rado, siano previste pene accessorie, così come non dovrebbe esser sottaciuta la 
preoccupazione a volte espressa dagli operatori di giustizia per il fatto che per alcuni 
di essi il legislatore abbia attribuito il giudizio all’organo monocratico
16
 (così, ad es., 
                                                 
16
 Art 33 ter c.p.p. Attribuzione del tribunale in composizione monocratica- “Sono attribuiti al 
tribunale in composizione monocratica i delitti previsti all’art. 73 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309, sempre che non siano contestate le 
aggravanti di cui all’art. 80 [ commi 1, 3 e 4] del medesimo testo unico. Il tribunale giudica in 
composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall’art. 33bis o da altre disposizioni di 
legge”. Inoltre l’art. 4, del d.lgs. n. 274-2000 attribuisce qualitativamente una serie di competenze al 
giudice di pace. I reati che vi rientrano sembrano espressione di situazioni di microconflittualità 
individuale. In generale, essendo un giudice non professionale nominato a tempo determinato senza 
aver vinto un concorso, il criterio di determinazione della competenza di tale organo è costituito dalla 
tenuità della sanzione e dalla semplicità dell’accertamento. Tra i delitti procedibili a querela attribuiti 
al giudice di pace, merita ricordare le percosse (art. 581 c.p.); le lesioni volontarie consistenti nell’aver 
cagionato una malattia di durata non superiore a venti giorni ( art. 582 c.p.); le lesioni colpose, salvo 
che, in ipotesi di colpa professionale o di violazione di norma anti-infortunistiche, sia stata cagionata 
una malattia di durata superiore a vanti giorni e salvo che le lesioni personali colpose siano state 
commesse in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale quando il responsabile 
guidava in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcol emico nel sangue superiore a 1,5 gr/l oppure 
sotto l’effetto di stupefacenti; l’ingiuria (art. 592 c.p.); la diffamazione (art. 595 c.p.); la minaccia  
semplice (art. 612, comma 1 c.p.); i furti lievi (art. 626 c.p.); il danneggiamento semplice (art. 635, 
comma 1 c.p.). tra i reati procedibili d’ufficio è opportuno menzionare alcune fattispecie 
contravvenzionali previste dal codice penale: la somministrazione di bevande alcoliche a minori o