v
della BCE nella supervisione bancaria rappresenta la risposta all’esigenza di
conformare la legislazione comunitaria a quei sistemi normativi dei paesi membri
che prevedono la concentrazione in un unico organismo dei poteri monetari e di
vigilanza (Italia), e quelli invece che hanno optato per una netta separazione tra
le due competenze (Francia, Germania).
Questa soluzione di compromesso ha comportato l’emergere di alcune ambiguità
che hanno dato luogo a diverse interpretazioni circa le competenze della BCE
sulla vigilanza bancaria, facendo nascere la conseguente necessità di riflettere su
una possibile ed eventualmente opportuna revisione della disciplina di
regolamentazione della vigilanza bancaria sia a livello nazionale sia a livello
comunitario.
In molti paesi europei si è già avviato un processo di revisione delle modalità
organizzative dei controlli sui mercati finanziari. Si discute, oggi, quale sia il
modello istituzionale idoneo a fronteggiare le nuove caratteristiche
dell’intermediazione, ponendo l’accento sulle ripartizioni di competenza tra le
diverse Autorità, in ragione dell’attività svolta dagli operatori, oppure degli
obiettivi che l’ordinamento attribuisce alle singole autorità o invece la
concentrazione in un unico organismo dei poteri di vigilanza.
L’ampia letteratura in materia che ha analizzato i vantaggi e i costi di ciascun
modello non è giunta a risultati univoci, ma ha evidenziato con chiarezza la
vi
tendenza, in molti ordinamenti, a superare la frammentazione dei poteri di
controllo tra le diverse Autorità.
L’evoluzione degli ordinamenti degli Stati membri mette in evidenza, però, come
la riforma dell’organizzazione europea dei controlli debba considerare una
molteplicità di fattori di difficile soluzione.
La strada più semplice sembrerebbe essere il rafforzamento dei poteri di
vigilanza della BCE. Sono state così avanzate proposte di centralizzazione
europea della vigilanza secondo un criterio funzionale prevedendo la creazione di
due distinti organismi con competenze in materia di stabilità e in materia di tutela
della trasparenza sui mercati.
Nella stessa prospettiva si collocano altre proposte che valorizzano il ruolo della
BCE nella promozione e realizzazione del coordinamento orizzontale.
Attraverso l’analisi delle recenti proposte di legge presentate dal legislatore
comunitario e di quelle discusse dagli organi legislativi nazionali, esaminerò
l’assetto attuale della disciplina della vigilanza bancaria in alcuni paesi dell’Unione
Monetaria Europea, ponendo l’accento sul ruolo svolto dalle autorità creditizie
nella definizione di quella disciplina e sul rapporto tra definizione delle regole in
materia di vigilanza e controllo sulla loro osservanza.
Capitolo 1 - La vigilanza bancaria nell’Unione Monetaria Europea
1
CAPITOLO 1
LA VIGILANZA BANCARIA NELL’UNIONE MONETARIA
EUROPEA
§1.1. L’Unione Monetaria Europea: la vigilanza prudenziale
1.1.1. La federazione monetaria dell’Europa
L’Italia, la Francia, la Repubblica Federale Tedesca, come ogni paese dell’Unione
europea, tranne quelli ancora in deroga, hanno perso la sovranità monetaria,
tanto come potere di emissione della moneta quanto come governo della
liquidità e come potere di svalutare e di fissare i cambi, dopo l’entrata a regime
del sistema di moneta unica, punto chiave dell’integrazione europea che è nuovo
assetto
1
, decisivo perché opera in uno dei settori da sempre percepito come
basilare, e del trasferimento al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alla
Banca centrale europea, (BCE).
È nota la straordinarietà che la moneta riveste nella straordinaria complessità
delle sue funzioni
2
di manifestazione di sovranità, che per prerogativa ha il batter
moneta
3
, la prerogativa di determinare il valore per perseguire politiche di vario
1
PREDIERI A., (1998).
2
GALGANO F., (1983); CARBONETTI F., (1985).
3
DE VECCHIS P., (1987).
Capitolo 1 - La vigilanza bancaria nell’Unione Monetaria Europea
2
genere
4
, di espressione dei pezzi, di intermediazione, di riserva di valore, di
oggetto del desiderio
5
, di simbolo, di giochi combinatori nella loro sommatoria,
che fanno perno su di essa nelle interrelazioni tra una funzione e l’altra
6
.
L’indirizzo monetario, che vuol dire fissazione dei cambi, potere di decidere
svalutazioni, manovra importante del governo
7
, vuol dire anche la
determinazione degli obiettivi monetari inclusi nella relazione revisionale
programmatica presentata ogni anno dal Ministro del Tesoro, manovre di
svalutazione in funzione di crescita dell’economia ed anche determinazione del
tasso d’inflazione programmata, quindi la sovranità monetaria nella sua interezza,
che si trasferisce fuori dallo Stato, all’Unione europea concepita come
“metastato”
8
.
Vengono meno la possibilità di manovrare i cambi passando dal regime di quelli
flessibili ai fissi, che consentono una trasparenza del comportamento della banca
centrale e che portano ad una sostanziale rinuncia al controllo dell’offerta di
moneta. Così come viene meno la possibilità di sostituire con una svalutazione
del tasso di cambio che riporti in equilibrio la bilancia dei pagamenti.
Conseguentemente, escluso questo intervento, l’equilibrio viene affidato al
mutamento dei prezzi. In questo caso al trasferimento di poteri si affianca la
4
KEYNES J. M., (1978).
5
KEYNES J. M., (1979); DELORS J. (1994).
6
SYLOS LABINI P., (1996).
7
PREDIERI A., (1998).
8
PREDIERI A., (1998).
Capitolo 1 - La vigilanza bancaria nell’Unione Monetaria Europea
3
perdita di potere, perché viene lasciato al mercato il compito di raggiungere
l’equilibrio, con rinuncia ad esercitare poteri autoritativi che consentono
svalutazioni.
1.1.2. Il Trattato di Maastricht: l’istituzione del Sistema europeo di
banche centrali e della Banca centrale europea
Il Trattato di Maastricht
9
, firmato nel febbraio del 1992, ha rappresentato il
momento decisivo dell’integrazione monetaria europea, implicando il
trasferimento di una funzione sovrana, la politica monetaria, dagli Stati ad un
meccanismo istituzionale comunitario, indipendente dai governi nazionali e dagli
organi di governo comunitari, la Banca centrale europea (BCE) e il Sistema
europeo di banche centrali (SEBC).
La Banca d’Italia e le Banche centrali degli altri paesi che costituiscono l’Unione
monetaria europea non determinano più la politica monetaria nazionale, ma
contribuiscono a definire, su un piano di parità, la politica monetaria unica: è
questa la modifica istituzionale più rilevante che scaturisce dall’applicazione del
Trattato.
L’art. 8 del Trattato CE prevede, infatti, l’istituzione del Sistema Europeo di
banche centrali e della Banca centrale europea che agiscono nel rispetto del
principio delle competenze di attribuzione, secondo le disposizioni del Trattato e
9
Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992, pubblicato nella G.U.C.E. del 29 luglio 1992, ratificato dall’Italia con legge n.
354 del 3 novembre 1992, entrato in vigore il 1° gennaio 1993.
Capitolo 1 - La vigilanza bancaria nell’Unione Monetaria Europea
4
del Protocollo allegato sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale europea.
Il SEBC ha caratteristiche diverse dagli altri sistemi federali di banche centrali, in
particolare quello in vigore negli Stati Uniti e quello che ha governato il marco
tedesco dal dopoguerra alla fine del 1998.
A diversificare il SEBC da queste istituzioni federali non è solo la diversa
distribuzione di funzioni tra centro e periferia, quanto, e soprattutto, il suo
inserimento in una comunità di Stati sovrani, non legati tra loro da un patto
politico federale.
Ai sensi dell’art. 107 del Trattato, il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche
centrali nazionali, ma non è un soggetto dotato di autonoma personalità,
limitandosi a raggruppare solo un insieme di organismi, la BCE e le BCN,
“disciplinati da una serie di regole comuni e impegnati congiuntamente a
perseguire una serie di obiettivi e compiti”
10
.
Esso è retto dagli organi decisionali della BCE: il Comitato esecutivo e il
Consiglio direttivo.
Il primo composto dal Presidente della BCE, il Vicepresidente e altri quattro
membri, designati di comune accordo dai Governi degli Stati membri
partecipanti alla moneta unica tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza
professionale nel settore monetario e bancario; il secondo costituito dai membri
10
Rapporto annuale del Comitato dei governatori, (1991).
Capitolo 1 - La vigilanza bancaria nell’Unione Monetaria Europea
5
del comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati
membri partecipanti alla moneta unica.
La partecipazione congiunta al principale organo di decisione sia di persone
nominate dal “centro” sia dei rappresentanti delle BCN o più in generale di
organi locali riflette il carattere federale del SEBC.
Il Comitato esecutivo, è l’organo amministrativo della BCE: è responsabile
dell’attuazione della politica monetaria. Il Consiglio direttivo è, invece, il centro
decisionale delle linee della politica monetaria; adotta gli indirizzi e prende
decisioni necessarie ad assicurare l’assolvimento dei compiti del SEBC, (art. 12
comma 1 prot.).
Se ne ricava l’immagine di un’organizzazione caratterizzata dalla partecipazione
incrociata di membri delle banche centrali e della BCE, la cui caratteristica
comune è data dall’indipendenza tanto nei confronti degli organi comunitari,
quanto dei governi nazionali, con correlativo obbligo, tanto in capo alle
istituzioni comunitarie, quanto ai governi nazionali, di astenersi dal cercare di
influenzare l’esercizio delle funzioni della BCE o delle BCN
11
. La BCE e le BCN
hanno, infatti, entrambe personalità giuridica.
Le ragioni di questa originale struttura si possono riassumere in due esigenze
contrapposte: da un lato garantire la preminenza di un organo sovraordinato
rispetto alle BCN, dall’altro far risaltare nel Sistema “l’identità nazionale” delle
11
TESAURO G., (2001); ANDENAS M., HADIJEMMANUIL C.; (1997); MERUSI F., (1997); TOSATO G.L., (1999).
Capitolo 1 - La vigilanza bancaria nell’Unione Monetaria Europea
6
BCN, conglobate in un soggetto comunitario ma non sino al punto di
configurarsi come mera componente di una struttura dotata di autonoma
personalità
12
.
La nuova autorità monetaria, il SEBC, pur capace di prendere decisioni
centralizzate, non assume, quindi, i caratteri di una vera e propria nuova banca
centrale che si aggiunge o tanto meno si sostituisce a quelle nazionali.
La ripartizione di competenze in seno al SEBC è prevista dallo Statuto SEBC,
espressamente richiamato nell’art. 107 comma 4, e disciplinato in un apposito
protocollo, n. 18, allegato al Trattato, con lo stesso rango di normativa primaria
di quest’ultimo.
La BCE ha la funzione di assicurare che i compiti conferiti al SEBC, ai sensi
dell’art. 105, siano regolarmente assolti (art. 9 comma 2 prot.).
L’art. 107 comma 2 attribuisce personalità giuridica alla BCE ma non conferisce
una vera e propria soggettività internazionale alla BCE, vuole solo sottolineare la
marcata autonomia funzionale ed organizzativa nell’esercizio delle competenze
attribuitale dal Trattato, essenzialmente, rispetto alle istituzioni e agli altri
organismi comunitari, ferma restando tuttavia l’imputabilità della sua azione al
soggetto-Comunità
13
. La Banca centrale europea è configurata come autorità
indipendente, che ha il compito di assicurare la stabilità dei prezzi, così come lo
12
CHEMAIN R., (1996).
13
TIZZANO A., (1998).
Capitolo 1 - La vigilanza bancaria nell’Unione Monetaria Europea
7
sono le banche centrali nazionali e come lo è la Banca d’Italia nei confronti del
Governo e del Parlamento, degli Organi comunitari e di quelli degli Stati
membri. È nota la derivazione della formula dal modello tedesco.
Nell’art. 88 della costituzione tedesca la stabilità dei prezzi viene assunta come
valore, come bene pubblico, come uno di quei beni che solo lo Stato, non il
mercato, può produrre, utilizzando gli strumenti autoritativi e di intervento
diretto nei processi economici con operazioni imprenditoriali, quali quelle di
mercato aperto. In cui la Banca centrale opera come imprenditore finanziario, in
regime di concorrenza, così come un’impresa pubblica che produce beni o
servizi può operare nella produzione.
La scelta di stabilità è scelta politica consolidata dalla norma costituzionale. Oggi,
l’ordinamento europeo ha costituzionalizzato la scelta della stabilità.
L’esempio e l’influenza del modello tedesco, consacrato dall’art. 88 Cost. tedesca,
hanno dato vita ad un’innovazione importante nel costituzionalismo occidentale
che introduce con chiarezza un fine costituzionale di stabilità che assicura
l’equilibrio e attribuisce competenze di indirizzo che modificano il modello
lineare dello Stato democratico.
La modificazione è imperniata sull’indipendenza della Banca centrale e
sull’attribuzione del fine specifico della stabilità dei prezzi, riservata ad un
soggetto indipendente dal Governo e dal Parlamento, che può entrare in
conflitto con gli organi di indirizzo politico. Il fine, per taluni, è in conflitto con
Capitolo 1 - La vigilanza bancaria nell’Unione Monetaria Europea
8
una politica di piena occupazione che il parlamento e il governo potrebbero
seguire
14
. Il modello è basato su un nocciolo costituzionale, una sequenza lineare
corpo elettorale-assemblea parlamentare, con un governo derivante dal corpo
elettorale nel sistema presidenziale o dal parlamento nel sistema parlamentare.
Gli organi di indirizzo politico sono inseriti nella sequenza.
La Banca centrale, invece, decide come il governo o come il parlamento, con una
scelta non vincolata alla legge bensì con piena discrezionalità essa da attuazione
al fine costituzionale di garantire la stabilità dei prezzi. Talvolta si è parlato di
neutralità della Banca centrale, a partire da un celebre saggio di Carl Schmitt. La
Banca centrale però non è neutrale
15
: fa ciò che avrebbe fatto il governo se
avesse mantenuto i poteri che aveva, compie scelte politiche con atti
amministrativi. Essa non è un simbolo, fornito di auctoritas, è un potere, invece,
fornito di potestas.
“È un giocatore, un operatore, il più potente che ci sia sulla scacchiera del
mercato ed è il punto di partenza equiordinato a quello di governo sulla
scacchiera politica e su quella internazionale in relazione alla potenza del
paese”
16
. L’attività della Banca centrale investe tutto il paese perché regola la
domanda globale, investe tutta l’economia attraverso le determinazioni sui tassi,
sulla stabilità dei prezzi, sulla stabilità del sistema bancario.
14
HERDEGEN M., (1998).
15
PREDIERI A., (1996).
16
PREDIERI A., (1996).
Capitolo 1 - La vigilanza bancaria nell’Unione Monetaria Europea
9
La Banca centrale decide, interviene, conforma, funzionalizza con poteri tanto
forti che possono far parlare di sovranità.
Il Tribunale costituzionale tedesco nella sentenza del 12 ottobre 1993
17
ha
esaminato la problematica dell’autonomo affidamento della politica monetaria
alla competenza sovrana di una Banca centrale europea indipendente che rispetta
i limiti costituzionali entro i quali può essere modificato il principio democratico
che per la Germania non pone problemi di legittimità data la formulazione
dell’art. 88 cost.. Il quale, secondo il Tribunale, “mira evidentemente a fornire un
fondamento costituzionale all’Unione monetaria prevista dal Trattato
sull’Unione, ma anche a circoscrivere a questo solo caso la previsione di un
conferimento delle relative funzioni ad istituzioni indipendenti. Questa regola al
principio democratico è ammissibile perché tiene conto della particolarità,
sperimentata nell’ordinamento giuridico tedesco, secondo cui il valore del denaro
è garantito meglio da una banca centrale indipendente che non da organi
pubblici che dipendono nelle loro possibilità di azione e nei mezzi dal volume e
dal valore del denaro, nonché da un consenso limitato nel tempo da parte delle
forze politiche”
18
. Come ho ricordato, il modello tedesco, tappa significativa del
costituzionalismo occidentale nel nostro secolo, è divenuto poi europeo. Dopo
essere stato assunto come obiettivo dalle banche centrali di molti paesi, tra cui il
17
In Giur. cost., (1994), II.
18
In Giur. cost, (1994).
Capitolo 1 - La vigilanza bancaria nell’Unione Monetaria Europea
10
nostro, è stato recepito, nella sostanza, nel Trattato di Maastricht per la Banca
centrale europea e, conseguentemente per le banche centrali dei singoli paesi.
La Banca centrale governa il Sistema delle banche centrali europee con propri
organi decisionali. Essa ha struttura e funzioni unitarie, pur mantenendo un forte
decentramento organizzativo con l’articolazione delle singole banche centrali. Le
quali sono sott’ordinate alla Banca centrale europea, che ha posizione di
gerarchia nei loro confronti perché esse, come parte integrante del SEBC,
“agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea”, ai
sensi dell’art. 14, terzo comma dello Statuto.
La supremazia si spinge sino al tal punto che, se “per le funzioni non disciplinate
dal Trattato né dallo Statuto, le Banche centrali nazionali mantengono la loro
indipendenza”, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea valuta, “a
maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli
obiettivi e i compiti del SEBC”.
Gli organi comunitari, SEBC e BCE, sono competenti solo limitatamente alla
moneta, per la quale hanno poteri decisori e normativi, con un passaggio tutto
atipico dal prefederativo al federativo, con la costituzione di nuovi organi per
una sola funzione sovrana e senza che vi sia federazione.
È una formula che lascia dubbiosi giuristi ed economisti per la sua asimmetria
strutturale e funzionale
19
e per la sua novità.
19
ORTINO S., (1990).
Capitolo 1 - La vigilanza bancaria nell’Unione Monetaria Europea
11
Ai dubbi strutturali può essere replicato che questa federalizzazione nuova è la
conseguenza di quella duplice innovazione nel costituzionalismo occidentale, di
un mutamento profondo dei poteri nella società che ha portato all’egemonia
finanziaria che né Montesquieu, né i padri fondatori della costituzione
nordamericana, né i giacobini francesi potevano conoscere e supporre.
Gli aspetti innovativi del nuovo costituzionalismo sono quindi l’assunzione della
stabilità dei prezzi come fine di uno stato democratico poliarchico ad economia
poliarchia organizzata, la devoluzione ad un ente indipendente autonomo dagli
organi costituzionali di poteri accresciuti con il conferimento di un potere di
normazione primaria dell’ordinamento, con ulteriori passi avanti nella stessa
strada di riconoscimento di funzioni di indirizzo.
La BCE può, infatti, stabilire regolamenti nell’area di sua competenza, ai sensi
dell’art. 108 primo comma del Trattato. Si tratta di atti di normazione derivata
con rango di norma di legge primaria, vincolanti, di portata generale, che sono
direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Una normazione di rango secondario, regolamentare, affidata ad autorità
amministrative indipendenti, a banche centrali, non è nuova
20
; il nostro
ordinamento la conosce da molti anni; ma è eccezionale una normazione
primaria che sancisce il carattere di organo di indirizzo dotato di tutte le funzioni
tradizionalmente tipiche degli organi di indirizzo dell’Unione europea.
20
CIRILLO F., (1992).
Capitolo 1 - La vigilanza bancaria nell’Unione Monetaria Europea
12
1.1.3. Il contributo del Sistema europeo di banche centrali ad una buona
conduzione delle politiche in materia di vigilanza prudenziale
Compito del Sistema di banche centrali è anzitutto la definizione e l’attuazione
della politica monetaria comunitaria, anche attraverso la gestione unitaria della
moneta unica, l’Euro, e il controllo sulla stabilità dei prezzi, nel contesto più
generale degli obiettivi comunitari dell’economia di mercato e della libera
concorrenza, ex art. 105 del Trattato, obiettivo questo direttamente ispirato allo
statuto della Bundesbank e considerato dal Rapporto Delors, il modello monetario
che meglio favorisce una crescita economica sostenibile.
L’attività del SEBC deve essere tesa a prevenire fenomeni di deflazione e
soprattutto di inflazione.
La teoria economica ha peraltro dimostrato, da un lato, che un equilibrio totale è
pressoché impossibile da raggiungere, dall’altro, che un livello d’inflazione è
connaturato all’idea stessa di stabilità dei prezzi. Pertanto il Trattato consente
una seppure leggera fluttuazione dei prezzi, in linea con l’idea di una crescita
sostenibile, non inflazionistica delle attività economiche che la Comunità ha il
compito di promuovere ai sensi dell’art. 2 del Trattato
21
.
Per l’assolvimento dei compiti affidati al SEBC, la BCE detiene un potere
normativo effettivo che si esprime attraverso l’emanazione di atti vincolanti,
decisioni e regolamenti, consentiti, a causa del loro carattere generale e della
21
POCAR F., (1999).