Introduzione
VI
In primis si partir dall’analisi del principio cardine del true and fair view che impone, ex
art. 2423 del codice civile, una rappresentazione corretta e veritiera della situazione
patrimoniale-finanziaria e del risultato economico.
Tale principio, collocato al vertice della scala gerarchica dei postulati di redazione del
bilancio, Ł integrato da una serie di principi operativi funzionali all’ottenimento di una
rappresentazione corretta e veritiera. Si fornir d unque una breve rassegna dei principi di
redazione del bilancio contenuti nell’art. 2423-bis del codice civile per rendere piø agevole poi
la trattazione in oggetto, e inoltre per capire la ratio delle scelte operate dal legislatore stesso.
Nel secondo capitolo si chiarir il significato del termine partecipazione partendo dalla
contrapposizione tra capitale proprio e capitale di prestito. La partecipazione ha una
destinazione dicotomica, infatti pu essere classif icata alternativamente tra le
immobilizzazioni, ovvero nell’attivo circolante, risulta quindi importante individuare il
discrimen per la sua collocazione.
A seconda della classificazione assegnata in bilancio alla partecipazione corrisponderanno
differenti criteri di valutazione. Il legislatore ha inoltre concesso la facolt di valutare le sole
partecipazioni in imprese controllate e collegate attraverso il metodo del patrimonio netto.
Risulta perci importante, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, definire quando una
cointeressenza al capitale sociale di un’altra impresa Ł qualificabile come partecipazione in
impresa controllata o collegata.
Il terzo capitolo descrive la disciplina in materia antecedente alla novella legislativa del
1991, per poter poi meglio apprezzare il notevole impatto normativo di tale riforma sulla
rappresentazione di bilancio.
La passata disciplina, risalente al 1942, anno di entrata in vigore del codice civile, trovava
il suo fondamento in poche norme, ambigue ed imprecise, che lasciavano ampio spazio alla
discrezionalit tecnico-valutativa dell’organo amministrativo, ponendo come unico limite alla
valutazione la ragionevolezza e il prudente apprezzamento delle stime effettuate.
Si potr cos notare come tale riforma ha ridotto d rasticamente l’area di discrezionalit
tecnica precedentemente concessa all’organo amministrativo.
Nel quarto e nel quinto capitolo si analizzer nel dettaglio la disciplina vigente, attraverso
l’ausilio dei principi contabili nazionali (n. 20-21) predisposti dall’Organismo Italiano di
Contabilit , che hanno il compito di interpretare le norme di legge ed eventualmente integrarle,
ove ci sia un vuoto normativo, con norme tecnico-contabili.
Introduzione
VII
Nel quarto capitolo verr esaminato inizialmente il criterio del costo nei suoi tratti
generali. Tale criterio Ł stato abbracciato dal nostro ordinamento come il criterio base di
valutazione di una qualsiasi posta patrimoniale (ex art. 32 della IV direttiva comunitaria).
Nella seconda parte si entrer nello specifico dell a valutazione secondo il criterio del
costo: delle partecipazioni immobilizzate (ex art. 2426 c.c., I co., p.to n. 1-3), e delle attivit
finanziarie non immobilizzate iscritte nell’attivo circolante (ex art. 2426 c.c., I co., p.to n. 9).
Nel quinto capitolo si dar ampio spazio al metodo del patrimonio netto (o equity
method), alternativo a quello del costo, ma applicabile esclusivamente per la valutazione delle
partecipazioni stessa in imprese controllate e collegate (ex art. 2426 c.c., I co., p.to n. 4).
Tale metodo, a differenza del criterio del costo che cristallizza il valore nel corso degli
esercizi, permette di riflettere l’andamento economico della partecipata sul valore della
partecipazione iscritta nel bilancio della partecipante.
L’ultimo paragrafo del medesimo capitolo Ł stato dedicato all’applicazione pratica
dell’equity method, secondo il metodo del patrimonio integrale e quello con rappresentazione
solo patrimoniale, al fine di mettere in evidenza gli effetti sulla situazione patrimoniale ed
economica della partecipante.
La nota integrativa con il d.lgs. n. 127/1991 diventa parte integrante e inscindibile del
bilancio d’esercizio, dunque nell’ultimo capitolo si individueranno le informazioni riguardanti
le partecipazioni che obbligatoriamente dovranno essere inserite in nota integrativa, ai sensi
degli artt. 2427 e 2427-bis del codice civile.
Quest’ultimo capitolo conclude formalmente l’opera da me intrapresa, ma getta le basi per
il futuro aprendo nuovi orizzonti del tutto sconosciuti nella nostra cultura contabile, che
porteranno gradualmente a soppiantare il criterio base del costo per abbracciare quello del fair
value (o valore equo).
La direttiva del Consiglio 27 settembre 2001, n. 65/CE si pone gi in tale prospettiva,
infatti consentiva ai Paesi membri, in deroga ai criterio base del costo (ex art. 32 IV direttiva
comunitaria), di autorizzare o addirittura imporre, per tutte le societ o per talune categorie di
esse, la valutazione al fair value degli strumenti finanziari.
Il recepimento di tale direttiva nell’ordinamento nazionale Ł avvenuto solo parzialmente,
con il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 394, introducendo il fair value non come vero e
proprio criterio di valutazione degli strumenti finanziari (compresi quelli derivati), ma
solamente come informazione complementare da fornire in nota integrativa (art. 2427-bis c.c.).
La prima adozione di tali norme Ł avvenuta con il bilancio d’esercizio 2005.
Introduzione
VIII
Le norme contenute nell’art. 2427-bis c.c. sono applicabili limitatamente alle imprese che
non redigono il bilancio d’esercizio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c..
La fiaba della globalizzazione e della creazione di un mercato unico, vista e raccontata
inizialmente dalla maggior parte degli economisti come la ’’«cornucopia» del XXI secolo’’1, si Ł
trasformata in una vera e propria chimera per il nostro Paese, ma piø in generale per tutta
l’Europa.
Questo processo irreversibile di integrazione economica2 Ł stato stressato all’estremo dagli
operatori economici, al fine di ricercare una massimizzazione dell’efficienza e un aumento
esponenziale dei profitti delle imprese, a discapito di tutti e di tutto, prescindendo da qualsiasi
norma etica e morale.
Tutto ci ha causato un’accelerazione di tale processo portando ad eliminare qualsiasi
effetto positivo che si sarebbe potuto ottenere con una globalizzazione calmierata e governata.
Come nel mito del «Vaso di Pandora» si sono liberate e scatenate delle forze negative e
degli effetti che ora sono difficili da governare. Con il senno di poi molti studiosi, prima
artefici e fautori della forsennata e anarchica globalizzazione, si sono espressi a riguardo
mettendo in luce con molto ritardo rispetto allo stato di avanzamento del processo irreversibile
di integrazione, i limiti e le insidie derivanti dallo stesso.
La stipula a Marrakech (Marocco, 15 aprile 1994) dell’accordo WTO (World Trade
Organization) sul libero commercio internazionale mette le basi per la creazione di un mercato
unico mondiale. Dunque, in un mondo e in un mercato sempre piø globalizzato,
un’informazione contabile trasparente e puntuale sar il presupposto fondamentale per una
corretta e trasparente circolazione dei capitali.
L’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS appare il primo passo da
compiere verso una rappresentazione della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica
piø aderente alla realt , poichØ il criterio base di valutazione accolto non Ł piø quello del costo,
ma quello del fair value (valore corrente).
L’Europa con la direttiva del Consiglio 27 settembre 2001, n. 65/CE, e con il
regolamento del Consiglio 19 luglio 2002, n. 1606/CE appare orientata verso l’applicazione
1
TREMONTI G., La paura e la speranza, Milano, 2008, pag. 5.
2
La globalizzazione Ł un fenomeno molto ampio ed oltre all’aspetto economico include anche
quello: sociale, culturale, tecnologico e politico.
Introduzione
IX
generalizzata in un prossimo futuro di questo corpo di norme predisposto dallo IASB
(International Accounting Standards Board).
Quest’ultimo regolamento prevede l’obbligo per le imprese degli Stati membri di adottare
i principi contabili IAS/IFRS per la redazione dei bilanci consolidati delle societ quotate nei
mercati regolamentati. Tuttavia tale obbligo non Ł stato esteso ne ad altre categorie di societ ,
ne alla redazione del bilancio d’esercizio.
Mentre mi accingo a chiudere questo lavoro la situazione politica italiana appare mutata
radicalmente, alcuni politologi dopo le elezioni del 13-14 aprile 2008 azzardano addirittura nel
sostenere la nascita di una cosiddetta terza Repubblica data la netta discontinuit rispetto al
passato.
Il nostro sistema politico, caratterizzato sin dalla nascita della Repubblica Italiana (2
giugno 1946) dalla notevole frammentazione politica, dalla lungaggine dell’iter legislativo e
dalla limitata governabilit 3, sembra essere radicalmente cambiato, aprendo cos una nuova
stagione di riforme strutturali che porteranno l’Italia a recuperare il tempo perduto in
quest’ultimo decennio, riportandola cos al suo posto di prestigio con gli altri Paesi europei con
i quali ha contribuito alla creazione dell’Unione Europea, allora chiamata Comunit Economica
Europea (Trattato di Roma, 25 marzo 1957).
La XVI legislatura Ł caratterizzata da un netto segno di discontinuit rispetto al passato, i
partiti politici rappresentati nel parlamento italiano si sono drasticamente ridotti portando
addirittura alla scomparsa dal panorama politico, per la prima volta nella storia repubblicana,
dei partiti dell’estrema sinistra e dell’estrema destra. Tale semplificazione politica, indotta dalla
legge elettorale proporzionale con soglia di sbarramento, ha rafforzato il bipolarismo e ridotto
l’eccessiva e problematica frammentazione politica passata, a vantaggio di una maggiore
governabilit .
Il popolo italiano il 13-14 aprile 2008 attraverso il voto, ovvero la forma di espressione
massima della democrazia, ha indicato una netta volont di affidare il mandato di governo alla
coalizione di centro destra (Popolo delle Libert + Lega Nord) guidata dal Presidente Silvio
Berlusconi.
3
Si pensi che tra il 1948 e il 2008 si sono succeduti ben 58 governi con una durata media di 11
mesi. Non Ł mai accaduto che un governo porti a termine il suo mandato fino scadenza naturale, fissata
dalla stessa Costituzione Italiana in 5 anni. Solamente nella XIV legislatura il Governo Berlusconi, pur
avendo subito un ’’rimpasto’’ durante il mandato Ł durato in carica per l’intera legislatura (11-06-2001 al
10-04-2006). L’ingovernabilit viene considerata da molti un ’’cancro’’ della stessa democrazia, poichØ
limita lo sviluppo di un paese.
Introduzione
X
Questa breve digressione sull’attuale contesto politico italiano vuole far capire al lettore il
nuovo clima politico positivo che si Ł venuto a creare, seppure in un contesto economico
turbolento e incerto, favorevole per la realizzazione di importanti riforme.
L’ultima riforma riguardante il diritto societario Ł stata quella introdotta dal decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (le precedenti norme risalivano al 1942), tuttavia non ha
alterato il quadro normativo delineato dal d.lgs. 127/1991 in tema di valutazioni.
Questo nuovo Governo dovr affrontare tale problema tica novellando le ormai obsolete
norme del 1991: abbandonando il criterio base di valutazione del costo per accogliere, come
prospettato e gi in parte attuato dall’Unione Europea, quello nuovo del fair value contenuto
nei principi contabili internazionali IAS/IFRS.