7
Acquistare un�azione equivale a divenire comproprietari di un�unit� produttiva: di
un�azienda, che � chiamata ogni giorno a confrontarsi sul mercato per tentare di
rimanere in vita e di svilupparsi.
Chi acquista un�azione non acquista solo una frazione degli impianti, dei macchinari o
dei fabbricati dell�impresa, infatti egli investe anche nelle prospettive di sviluppo della
stessa legate a tantissimi fattori (capacit� del management, linee evolutive del settore,
tecnologia in dotazione, ecc.) e come tali mutevoli.
L�investimento quindi � rischioso, ma il rischio � un prezzo da pagare per ottenere un
maggior rendimento e comunque pu� essere ridotto agendo in modo oculato, cio�
diversificando le componenti del portafoglio e ricorrendo a tecniche professionali nelle
fasi di stock picking e di market timing.
E� indispensabile operare sulla base di tecniche che abbiano un fondamento razionale,
altrimenti si rischia di agire solo sulla base dell�intuito o, nei casi peggiori, sull�onda
dell�euforia e del panico.
Vista la complessit� di queste tecniche e la necessit� di avere a disposizione e saper
elaborare una grande mole di dati, � da accogliere con favore la diffusione sul mercato
finanziario italiano di gestori professionali (Sgr, Sicav, Sim) che, nell�ambito di un
mandato ricevuto, provvedono ad amministrare le risorse loro conferite in aderenza alle
esigenze del cliente (espresse in termini di propensione al rischio).
Il presente lavoro � articolato essenzialmente in quattro parti.
Dopo un discorso iniziale, utile per puntualizzare alcuni concetti propedeutici alla
trattazione, si proceder� illustrando i due principali approcci esistenti per la valutazione
delle azioni quotate sul mercato regolamentato.
Il termine valutazione implica l�esistenza di una quantit� da misurare ed � proprio in
questa direzione che si rivolge l�approccio dell�analisi fondamentale, secondo cui
occorre preliminarmente valutare l�azienda come sistema di elementi tra loro
strettamente correlati al fine di generare valore (analizzandone la storia e ipotizzando
scenari futuri) e sulla base di tale stima stabilire un intervallo che con una sufficiente
probabilit� possa contenere il cosiddetto valore intrinseco del titolo azionario.
Il confronto fra il valore intrinseco e il prezzo fatto dal mercato permetter� all�operatore
di decidere se aprire posizioni lunghe o corte partendo dall�ipotesi che in una
prospettiva di lungo periodo i due valori tendano a coincidere.
8
Per alcuni punti complementare all�analisi fondamentale � l�analisi tecnica, insieme di
strumenti matematico-statistici e regole generali (per lo pi� dettate dall�esperienza
pluriennale di alcuni operatori sui mercati finanziari mondiali) che risultano di estrema
utilit� nel market timing, ossia nell�individuazione del miglior momento per acquistare
e vendere, tenendo conto che spesso i prezzi, per svariati motivi (variazioni del
flottante, attivit� speculative, situazione del mercato del credito, ecc.), si discostano dal
valore intrinseco dei corrispondenti titoli (almeno nel breve periodo).
L�ultima parte dell�elaborato sar� quindi dedicata ai principali fattori che determinano il
citato scollamento.
9
2) DEFINIZIONI PRELIMINARI
SOMMARIO: 2.1) AZIONI 2.1.1) DEFINIZIONE 2.1.2) DIRITTI DELL�AZIONISTA 2.1.3)
CATEGORIE DI AZIONI 2.1.4) CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI - 2.2) IL MERCATO DEI
CAPITALI 2.2.1) ORIGINI E FUNZIONI 2.2.2) CLASSIFICAZIONE 2.2.3) MERCATO
REGOLAMENTATO.
2.1) AZIONI
2.1.1) DEFINIZIONE
1
Le azioni sono documenti che rappresentano l�unit� di misura della partecipazione del
socio alla societ� e l�insieme dei diritti e dei doveri che si riconnette allo status di socio.
L�azione rappresenta una frazione del capitale sociale ed ha una funzione di
legittimazione in quanto chi ne ha il possesso pu� esercitare i diritti di socio, ed una
funzione di trasferimento, in quanto chi trasmette il documento trasmette la qualit� di
socio.
La legge prevede che i titoli azionari presentino alcuni caratteri essenziali:
- art 2346 C.C. �Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro
valore nominale�.
- art. 2347 C.C. �Le azioni sono indivisibili� nel caso di compropriet� di
un�azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un
rappresentante comune.
- art 2348 C.C. �Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro
possessori uguali diritti� (si possono comunque creare diverse categorie di
azioni (cfr 2.1.3)).
- art. 2355 C.C. �Le azioni possono essere nominative o al portatore� tuttavia tale
disposizione non � entrata in vigore in quanto per ragioni fiscali � stata disposta
la nominativit� obbligatoria dei titoli azionari (unicamente le azioni di risparmio
possono essere al portatore).
1
FERRARA F., CORSI F., Gli imprenditori e le società, Giuffr� editore, 1999, pag.439--500.
GABRIELLI M., DE BRUNO S., Capire la Finanza, Il sole 24 ore, 2000, pag. 601--610.
10
2.1.2) DIRITTI DELL� AZIONISTA
L�azionista ha diritto:
• Di partecipare all�amministrazione.
Tale diritto nella S.p.A. si frammenta in una serie di diritti di contenuto
circoscritto quali ad esempio il diritto di intervenire in assemblea, il diritto di
impugnare le deliberazioni dell�assemblea, il diritto a stimolare l�attivit� dei
sindaci e soprattutto il diritto di voto. Il diritto di voto permette al socio di
partecipare alla formazione della volont� sociale, e di regola spetta ad ogni
azione (2351); � vietata l�emissione di azioni con voto plurimo. Se un socio ha
pi� azioni ha diritto a tanti voti quanti sono le azioni da lui possedute. La legge
prevede alcuni casi di sospensione ed esclusione del diritto di voto.
• Di richiedere la convocazione dell�assemblea o il rinvio della stessa.
Questi, come altri diritti non meno importanti, non sono riconosciuti alla singola
azione bens� a pi� azioni, in quanto raggiungano una certa frazione del CS.
• Agli utili (se esistono e se l�assemblea decide di distribuirli) e al rimborso del
capitale se residua qualcosa dopo la liquidazione della societ�.
• Di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione.
• Di recesso nei pochi casi stabiliti dalla legge.
• Di denunciare fatti al Tribunale e di agire verso amministratori e sindaci per
ottenere il risarcimento dei danni.
2.1.3) CATEGORIE DI AZIONI
a) AZIONI ORDINARIE
I detentori di azioni ordinarie sono i proprietari dell�impresa. Essi vantano un diritto
residuale sul suo patrimonio, nel senso che hanno diritto a ricevere qualunque attivit� o
utile rimanga dopo che tutti i debiti sono stati pagati e allo stesso tempo sono
limitatamente responsabili dato che la maggiore perdita cui possono andare incontro, in
caso di fallimento della societ�, � l�investimento azionario effettuato; gli altri beni
appartenenti al patrimonio personale degli azionisti non possono essere toccati in
conseguenza alle eventuali difficolt� dell�impresa.
11
Le azioni ordinarie sono emesse da SpA e da SAPA. Quest�ultima si differenzia dalla
SpA per la presenza di soci accomandatari i quali sono amministratori di diritto e non
godono del beneficio della responsabilit� limitata.
Il ricorso a tale forma societaria avviene soprattutto a livello di holding familiari poste
ai vertici del controllo di un gruppo industriale per sfruttarne i vantaggi che offrono dal
punto di vista del mantenimento del controllo.
Il Capitale Sociale di una SpA. deve sempre presentare azioni ordinarie, ovvero azioni
aventi diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie. L�art.
2348 C.C. permette la creazione di categorie di azioni fornite di diritti diversi tramite
l�Atto Costitutivo o successive modificazioni di questo. La facolt� di emettere azioni a
voto limitato � concessa nei limiti della met� del Capitale Sociale.
b) AZIONI PRIVILEGIATE
Sono azioni che concedono una prelazione nella ripartizione degli utili o nel rimborso
del capitale allo scioglimento della societ�. Tale prelazione pu� assumere gli
atteggiamenti pi� svariati ma comunque non deve essere tale da urtare contro il divieto
del patto leonino.
2
In contropartita di questi privilegi il Legislatore ha previsto che vi
possano essere limitazioni al diritto di voto, che viene mantenuto solo per le delibere in
assemblea straordinaria (modifiche dell�Atto Costitutivo, emissione di obbligazioni,
nomina e poteri dei liquidatori). Nel caso in cui le azioni privilegiate godano anche del
pieno esercizio del diritto di voto vengono definite preferenziali.
L�emissione di azioni privilegiate viene particolarmente promossa da quei gruppi di
comando che desiderano realizzare l�afflusso di nuove risorse finanziarie con vincolo di
capitale, senza per questo vedere pregiudicato il proprio controllo sulla societ�.
Attualmente in Italia solo 10 azioni privilegiate sono quotate alla Borsa valori e la
categoria va progressivamente restringendosi, in considerazione della crescente
tendenza a convertirle in altre categorie di azioni.
Nei paesi anglosassoni � inibita la quotazione dei titoli con voto limitato.
2
Art. 2265 C.C. �E� nullo il patto con il quale uno o pi� soci sono esclusi da ogni partecipazione agli
utili o alle perdite�.
12
c) AZIONI DI RISPARMIO
Sono azioni prive del diritto di voto nonch� del diritto di intervenire in assemblea, sono
dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale e possono essere emesse da societ�
italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell�UE.
Esse sono state introdotte con la l. 7 giugno 1974 n. 216 recentemente modificata dagli
artt.145 e seguenti del d.lgs 58/98 in base ai quali l�atto costitutivo determina il
contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalit� e i termini per il suo
esercizio e stabilisce i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione
dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di risparmio.
Le azioni di risparmio possono essere emesse sia in sede di aumento di capitale sociale,
sia in sede di conversione di azioni gi� emesse (ordinarie o di altra categoria).
I possessori di azioni di risparmio hanno il diritto di opzione su azioni di risparmio
della stessa categoria o (in mancanza o per la differenza) nell�ordine, su azioni di
risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate ovvero su azioni ordinarie.
d) AZIONI DI GODIMENTO
Possono essere attribuite al possessore di azioni ordinarie, in loro sostituzione, quando,
in seguito alla riduzione del Capitale Sociale ne sia stato rimborsato il valore nominale,
sul presupposto che il valore dell�azione ordinaria sia superiore, al momento del
rimborso, al valore nominale, a causa delle riserve esistenti.
3
Sono azioni postergate poich� rispetto alle altre hanno un trattamento meno favorevole
sia nell�esercizio del diritto di voto, sia nei diritti a contenuto economico patrimoniale.
Lo statuto pu� prevedere che nel caso di riduzione del Capitale Sociale possano essere
attribuite azioni di godimento ai soci ai quali viene rimborsato l�ammontare
corrispondente all�azione. La loro denominazione deriva dal fatto che esse continuano
ad attribuire il diritto di godimento, cio� di partecipazione agli utili, in una certa misura
ed entro certi limiti anche alla ripartizione del patrimonio sociale dopo la liquidazione.
Se non � diversamente stabilito dallo statuto o dall�Atto Costitutivo, queste azioni non
hanno diritto di voto.
3
Per le differenze di prezzo fra le azioni di risparmio e le azioni ordinarie si rimanda al par. 6.3.
13
e) AZIONI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO
In base all�art.2349 C.C. in caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di
lavoro dipendenti della societ�, possono essere emesse, per un ammontare
corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente
ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di
trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Tali azioni vengono emesse con
l�intento di favorire il rafforzamento dei rapporti tra la societ� e i singoli dipendenti.
Possono essere a voto pieno o limitato, e privilegiate in alcuni diritti patrimoniali.
f) AZIONI CON PRESTAZIONI ACCESSORIE
Sono azioni che oltre all�obbligo di conferimento impongono al socio prestazioni non
consistenti in denaro, come prestazione di cose o di lavoro. Lo scopo di queste azioni �
di interessare i fornitori alle sorti dell�impresa. Esse, oltre ai diritti spettanti alle azioni
ordinarie, attribuiscono un particolare compenso in relazione alle prestazioni stesse.
Tali azioni possono crearsi solo tramite l�Atto Costitutivo e sono trasferibili solo con il
consenso del Consiglio di Amministrazione.
2.1.4) CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI
Se le azioni sono al portatore il trasferimento si effettua con la semplice consegna del
titolo all�acquirente.
Le azioni nominative devono essere intestate al nome del titolare e l�intestazione deve
risultare dal libro dei soci. A questa duplice intestazione � subordinata la legittimazione
del possessore. Il trasferimento si effettua con la consegna del titolo e per avere piena
efficacia richiede la duplice formalit� dell�annotazione del nome dell�acquirente sul
titolo e sul libro dei soci. La legge ammette che queste formalit� anzich� congiun-
tamente, avvengano in modo separato e che l�annotazione sul libro dei soci possa
seguire dopo vari passaggi.
Quindi l�azione circoler� tramite annotazione sul titolo (girata autenticata da un notaio,
agente di cambio, funzionario di un�azienda di credito autorizzata) mentre l�an-
notazione sul libro soci avverr� solo quando sar� necessario far valere i diritti verso la
societ�.
14
L�azione � liberamente circolante con le forme dei titoli di credito; tuttavia � dubbio se
l�azione sia un titolo di credito
4
poich� non ha le caratteristiche di: letteralit� (i diritti
del socio si determinano in base al rapporto sottostante), autonomia e astrattezza (chi
acquista un�azione non acquista un diritto svincolato dalla causa). La partecipazione al
Capitale Sociale � quindi collegata ad un documento al fine di renderla liberamente
trasferibile ma a questa regola � prevista una deroga in funzione del servizio posto in
essere con il sistema dell�amministrazione accentrata dei titoli da parte della Monte
Titoli S.p.A. ai sensi della l. 19/06/86. La gestione accentrata � svolta dalla Monte
Titoli SpA e dalla Banca d�Italia (anche se il TUF ora prevede l�abbandono del regime
monopolistico) al fine di razionalizzare la custodia e la negoziazione di strumenti
finanziari.
5
Le societ� di gestione accentrata sono subdepositarie nei confronti degli intermediari
depositari e non hanno rapporti diretti con i titolari degli strumenti finanziari (la
clausola di subdeposito va approvata per iscritto da parte del titolare). I diritti inerenti ai
titoli sono esercitati dal depositante a mezzo della esibizione di certificazioni attestanti
la partecipazione al sistema rilasciate dai depositari. Il trasferimento dei titoli
appartenenti al sistema avviene mediante scritturazione di giro sui registri della societ�
di gestione accentrata.
In base all�art.28 d.lgs 213/98
6
�Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla
negoziazione su mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai
sensi e per gli effetti della disciplina dettata dal Codice Civile�. Ci� comporta la
dematerializzazione dei titoli quotati. I titoli come documenti non sono pi� emessi e la
societ� di gestione accentrata riceve dall�emittente una semplice comunicazione
dell�ammontare globale dell�emissione e del suo frazionamento. Il trasferimento degli
strumenti finanziari dematerializzati e l�esercizio dei relativi diritti patrimoniali
debbono necessariamente avvenire tramite un intermediario autorizzato.
4
GRAZIANI A., MINERVINI G., BELVISO U., Manuale di diritto commerciale, Morano editore., pag.
577; FERRARA F., CORSI F., Gli imprenditori e le società, Giuffr� editore, 1999, pag. 442--444.
5
GRAZIANI A., MINERVINI G., BELVISO U., op. cit., pag. 581--586.
6
Norme emanate per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all�Euro, nonch� per
assicurare la compatibilit� dell�ordinamento nazionale con le disposizioni comunitarie.
15
2.2) IL MERCATO DEI CAPITALI
2.2.1) ORIGINI E FUNZIONI
7
In un�economia monetaria tutti gli aspetti della vita reale (produzione, consumo,
investimento, ecc.) non possono essere percepiti se non in termini finanziari. Fra i vari
operatori presenti nel sistema economico esistono unit� strutturalmente in surplus
finanziario (le famiglie che risparmiano per soddisfare eventuali bisogni futuri) e altre
strutturalmente in deficit (La Pubblica Amministrazione per finanziare il suo deficit e le
imprese che necessitano di capitali finanziari per effettuare investimenti in impianti,
macchinari, ricerca, ecc).
In termini aggregati tali unit� vengono definite settori istituzionali.
Il mercato finanziario � il luogo di incontro fra unit� in surplus e unit� in deficit. Esso �
un luogo in senso figurato poich� non pu� essere identificato fisicamente ma pu� essere
definito come un�insieme di transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. Questi
ultimi sono contratti che permettono di trasferire risorse dalle unit� in deficit alle unit�
in surplus e costituiscono passivit� finanziarie per l�emittente (comportano l�impegno al
rimborso e alla remunerazione o l�impegno ad una prestazione futura) e attivit�
finanziarie per l�acquirente (le attivit� finanziarie sono diritti patrimoniali di credito,
propriet� o di prestazione e hanno un valore in quanto rappresentando beni reali
permettono di trasferire in modo economico i diritti sulla ricchezza).
In un�ottica pi� ampia il sistema finanziario � l�insieme organizzato di mercati,
intermediari e strumenti finanziari costituenti una struttura tramite cui, in una economia
moderna, si svolge l�attivit� finanziaria, cio� la produzione e l�offerta di servizi
finanziari.
Dato che queste attivit� sono fondamentali per l�economia nazionale e dato che il
risparmio nazionale � il primo elemento ad esserne interessato, il funzionamento del
sistema finanziario avviene in un contesto di regole il cui rispetto � garantito
dall�azione di autorit� di vigilanza.
Il sistema finanziario � un�infrastruttura per l�economia reale perch� ne migliora il
funzionamento e quindi la capacit� di produrre ricchezza tramite:
7
FORESTIERI G., MOTTURA P., Il sistema finanziario: istituzioni, mercati e modelli di
intermediazione, EGEA, 1998, pag 19--27.
16
• Offerta di strumenti di regolamento degli scambi (ossia moneta in tutte le sue
forme)
• Creazione di condizioni favorevoli all�accumulazione del risparmio e al
finanziamento degli investimenti. Ci� pu� avvenire in particolar modo tramite:
- Diffusione delle informazioni su titoli e sugli emittenti.
- Negoziabilit� dei titoli e standardizzazione dei contratti in modo da
accrescere la liquidit� dell�investimento.
- Trasformazione del rischio e delle scadenze tramite l�intervento di
intermediari specializzati che si interpongono (con un diverso grado di
intensit� a seconda dei casi) fra datori e prenditori di fondi.
- Gestione dei rischi grazie alla possibilit� di stipulare contratti a termine e
contatti di assicurazione.
2.2.2) CLASSIFICAZIONE
Esistono vari criteri di classificazione ed � possibile illustrare i principali.
8
a) In base alla Scadenza:
• Mercato monetario: Negoziazioni di attivit� finanziarie con breve scadenza,
basso rischio e elevata liquidabilit�.
• Mercato finanziario: comprende le negoziazioni di attivit� finanziarie a pi�
lunga scadenza quali i mutui e gli strumenti finanziari negoziati sul mercato
mobiliare.
b) In base al momento di emissione:
• Mercato primario: comprende gli scambi di risorse finanziarie fra l�emittente e
il primo acquirente.
• Mercato secondario: comprende gli scambi fra successivi acquirenti di un titolo
gi� presente sul mercato.
c) In base al tipo di attivit� svolta dagli intermediari :
• Mercato ad intermediazione indiretta: comprende l�insieme delle negoziazioni
riguardanti strumenti finanziari molto personalizzati (costruiti in aderenza alle
esigenze del cliente dell�intermediario) e non negoziabili (non agevolmente
8
FORESTIERI G., MOTTURA P., op. cit., pag. 153--158.
GABRIELLI M., DE BRUNO S., op. cit., pag. 3--5.
17
trasferibili). Nell�intermediazione indiretta l�intermediario finanziario intrattiene
due rapporti contrattuali giuridicamente distinti con datori e prenditori di fondi.
• Mercato ad intemediazione diretta: � costituito dall�insieme di transazioni
riguardanti strumenti finanziari molto standardizzati con caratteristiche
determinate (importo, scadenza, remunerazione, ecc.) ed uguali per tutti gli
strumenti appartenenti ad una medesima categoria. Nell�intermediazione diretta
l�intermediario si limita a mettere in contatto datori e prenditori di fondi.
2.2.3) MERCATO REGOLAMENTATO
I mercati di strumenti finanziari si definiscono regolamentati quando sono istituiti e
gestiti da una societ� per azioni (detta societ� di gestione) e autorizzati dalla CONSOB
in seguito alla verifica dell�esistenza dei requisiti previsti dalla legge (forma giuridica,
requisiti di soci e amministratori, Capitale Sociale minimo, ecc.).
I mercati regolamentati sono disciplinati dal Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria d.lgs. n.58 del 24/02/1998. Nel nuovo assetto istituzionale
sono nettamente distinti i compiti organizzativi, di informazione e di sviluppo, riservati
all�iniziativa privata, dalle funzioni di controllo affidate alle Autorit� di vigilanza.
La societ� di gestione del mercato disciplina il funzionamento del mercato tramite
regolamento (condizioni di accesso e di esclusione degli operatori, ammissione degli
strumenti finanziari da negoziare, definizione delle modalit� e dei tempi di nego-
ziazione, modalit� di pubblicazione e diffusione dei prezzi, tipologie di contratti
ammessi alle negoziazioni, quantitativi minimi negoziabili) spetter� poi alla CONSOB
provvedere a verificare la compatibilit� delle norme di autoregolamentazione con le
esigenze di trasparenza del mercato, di ordinario svolgimento delle negoziazioni e di
tutela degli investitori. L�autorit� pu� anche sostituirsi alle societ� di gestione in casi
estremi di necessit� e urgenza.
Una volta rilasciata l�autorizzazione la CONSOB provvede a iscrivere il mercato e la
societ� di gestione, rispettivamente in un elenco e in un albo. La CONSOB iscrive in
un�apposita sezione del suddetto elenco i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi
dell�ordinamento comunitario e, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorit�,
pu� riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella
suddetta sezione, al fine di estenderne l�operativit� sul territorio italiano.
18
Nell�elenco sono stati iscritti d�ufficio i seguenti mercati:
a) Borsa
b) Mercato ristretto
c) Idem
d) Mts-mercato telematico all�ingrosso dei titoli di Stato
e) Mif-mercato uniforme dei contratti a termine sui titoli di Stato
A questo elenco � stato aggiunto, a partire dal 29/01/99, il Nuovo Mercato.
A causa delle complesse procedure tecniche e della necessit� di controllo sugli
operatori il TUF ha previsto che solo intermediari qualificati appositamente autorizzati
(a seguito della verifica dell�esistenza dei requisiti richiesti dalla legge al fine di
garantire la solidit� patrimoniale dell�intermediario e la sua sana e corretta gestione)
possano operare sui mercati regolamentati. In particolare il TUF fornisce all�art.1 la
definizione di strumenti finanziari (categoria che tra l�altro comprende azioni,
obbligazioni, quote di fondi comuni e derivati) e di servizi di investimento categoria
che comprende le seguenti attivit�:
• Collocamento (semplice, con garanzia, con preventiva sottoscrizione o acquisto
a fermo).
• Negoziazione per conto proprio e per conto terzi.
E� un�attivit� svolta sul mercato secondario per la quale � richiesta come per le
altre una specifica autorizzazione. Di conseguenza il privato risparmiatore deve
necessariamente avvalersi di un intermediario finanziario.
• Ricezione e trasmissione di ordini.
• Gestione professionale del risparmio.
• Servizi accessori.
Sulla base dell�art. 18 l�esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di
investimento � riservato a: imprese di investimento (Sim, imprese di investimento
comunitarie ed extra-comunitarie), agenti di cambio e banche autorizzate.
La Banca d�Italia, d�intesa con la CONSOB, pu� disciplinare l�istituzione e il
funzionamento di sistemi destinati a garantire il buon fine delle operazioni aventi ad
oggetto strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati regolamentati, anche
19
emanando disposizioni riguardanti la costituzione da parte dei relativi partecipanti di
fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dagli stessi partecipanti.
La Banca d�Italia, d�intesa con la CONSOB, disciplina il funzionamento del servizio di
compensazione e liquidazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non
derivati. In questo modo alla fine di ogni giornata di contrattazioni, viene
telematicamente determinato il saldo bilaterale di ogni intermediario verso ciascun altro
per singolo titolo. I saldi bilaterali vengono a loro volta compensati e ogni
intermediario risulter� cos� creditore o debitore per ciascun titolo negoziato verso tutti
gli altri intermediari.