Introduzione 
 
 3 
di questo lavoro, relative ai risultati raggiunti attraverso l’implementazione della logica 
fuzzy, abbiano come punto di riferimento proprio la media aritmetica. La prima parte, 
viene invece dedicata all’approfondimento dei temi generali concernenti, da un lato la 
valutazione della didattica nella legislazione italiana e lo strumento del questionario, 
dall’altro la logica sfocata e suoi fondamenti. 
 
 
Capitolo 1  
 4 
CAPITOLO 1 
LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA NELLA 
LEGISLAZIONE ITALIANA 
 
 
         L’introduzione nel nostro ordinamento della legge 24 dicembre 1993 n° 537, 
collegata alla finanziaria del medesimo anno, affida alle amministrazioni centrali un 
ruolo di indirizzo, programmazione e valutazione dell’azione delle amministrazioni 
periferiche e a quest’ultime la responsabilità dell’utilizzo delle risorse e della gestione. 
In questo quadro si pone il problema di assicurare la presenza di procedure che 
consentano la valutazione della qualità dei servizi offerti, anche attraverso una 
misurazione del loro grado di efficacia ed efficienza. Efficacia rispetto agli scopi 
dell’azione, efficienza rispetto al processo di produzione del servizio stesso.     
Rispetto alle università se ne occupa l’articolo 5 della legge (sopra menzionata)  
attraverso l’istituzione dei Nuclei di valutazione interna e dell’Osservatorio per la 
valutazione del sistema universitario. 
1
 
 
 
 1.1   I nuclei di valutazione interna  
 
         “Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna 
con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la 
corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, 
nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. I nuclei 
determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi 
generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente” recita 
l’art. 5 comma 22 della legge 537/93. Il dettato legislativo oltre a determinare le 
principali funzioni attribuite ai nuclei stabilisce che la relazione, menzionata nel comma 
22, debba essere trasmessa al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica (MURST), al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente 
dei rettori (CRUI). A questo punto è necessario fare riferimento alla legge 19 ottobre 
                                                 
1
 vedi:  http://www.pplink.org/proteo/laboratcriticasociale/quaderno_20lcs_universita.htm 
Capitolo 1  
 5 
1999 n° 370 la quale, all’art. 1 comma 1, stabilisce che le università debbano adottare un 
sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di 
ricerca e degli interventi di sostegno al diritto di studio. Il comma 2 dell’art. 1 affida tale 
attività di valutazione al nucleo, stabilendo inoltre che questo debba essere un organo 
collegiale, disciplinato dallo statuto delle università, composto da un minino di cinque ad 
un massimo di nove membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo 
della valutazione anche in ambito non accademico. Ai nuclei viene assicurata dalle 
università non solo autonomia operativa ma anche il diritto di accesso ai dati e alle 
informazioni necessari, la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa 
a tutela della riservatezza. 
L’attribuzione più importante, ai fini di questo lavoro, è quella relativa alla parte finale 
dell’art. 1 comma 2 in quanto prescrive che i nuclei debbano acquisire periodicamente, 
mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti le attività didattiche e 
debbano trasmettere un’apposita relazione , entro il 30 aprile di ciascun anno, al MURST 
e al Comitato per la valutazione del sistema universitario
2
. (Da evidenziare come la legge 
370/99, a differenza della legge 537/93, non prescriva l’obbligo di trasmissione della 
relazione alla Conferenza permanente dei rettori). 
Le sanzioni per la mancata trasmissione della relazione annuale prendono la forma di 
mancata assegnazione agli atenei di una quota del fondo per il finanziamento ordinario 
delle università. Per maggiore chiarezza è necessario sottolineare che la legge 537/93 
all’art. 5 comma 1 stabilisce che a partire dall’esercizio finanziario 1994 i mezzi 
finanziari che lo stato destina alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato 
di previsione del MURST, denominati: 
 
 Fondo per il finanziamento ordinario delle università comprendente, oltre le 
spese per funzionamento degli atenei e per ordinaria manutenzione delle strutture 
universitarie e ricerca scientifica, le spese relative al personale docente,  
ricercatore e non docente; 
 Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche; 
 Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario. 
 
 
                                                 
2
 vedi paragrafo 1.4 
Capitolo 1  
 6 
1.2   Osservatorio per la valutazione del sistema universitario 
 
         L’istituzione dell’osservatorio è prevista dalla legge 537/93 la quale prescrive che 
la definizione dell’organo in questione sia demandata al MURST il quale ha provveduto 
con decreto del 22 febbraio 1996 dal titolo “Istituzione dell’Osservatorio per la 
valutazione del sistema universitario”.          
L’Osservatorio è quindi istituito presso il MURST con le finalità generali, previste 
dall’art. 1, di: 
  
− Valutare i risultati relativi all’efficienza ed alla produttività delle attività di 
ricerca e di formazione; 
− Verificare i piani di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario. 
 
L’art. 2 del decreto precisa in maniera puntuale i compiti assegnati all’Osservatorio 
nell’ambito delle finalità generali sopra menzionate: 
 
− Predisposizione della documentazione per il rapporto triennale sullo stato 
dell’istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle Università; 
− Presentazione annuale di un rapporto sulla verifica del piano triennale di 
sviluppo dell’Università; 
− Predisposizione della documentazione e delle proposte tecniche utili a definire i 
criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento 
ordinario delle Università; 
− Predisposizione della documentazione per il rapporto triennale sull’attuazione 
del diritto agli studi universitari, tenuto conto dei dati trasmessi dalle Regioni e 
dalle Università; 
− Presentazione di una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario 
italiano elaborata sulla base delle relazioni predisposte dai nuclei di valutazione 
di ciascuna Università, e tenuto conto degli elementi raccolti di propria iniziativa 
dall’Osservatorio, alle cui richieste le Università sono tenute a dare completa ed 
esaustiva risposta; 
− Assicurazione al MURST del supporto necessario per la promozione e la 
diffusione della cultura della valutazione e della autovalutazione. 
Capitolo 1  
 7 
Gli articoli successivi del decreto precisano che: 
 
− L’attività dell’Osservatorio è definita da un programma annuale predisposto 
entro il 30 ottobre di ciascun anno ed approvato dal Ministro dell’università e 
della ricerca scientifica e tecnologica; 
− L’Osservatorio presenta annualmente al Ministro ed alla competenti 
commissioni parlamentari una relazione sull’attività svolta; 
− Le università e gli Istituti universitari collaborano con l’Osservatorio fornendo 
allo stesso tutti i dati e le informazioni autonomamente richiesti. 
− Le valutazioni e le verifiche previste dall’art.1 sono condotte sulla base di 
procedure e di standard quantitativi definiti dall’Osservatorio che al riguardo 
acquisisce pareri e proposte dalla Conferenza permanente dei rettori e del 
Consiglio universitario nazionale. 
− L’Osservatorio si compone di 5 membri, esperti dotati di comprovata 
qualificazione professionale, nominati con decreto del Ministro dell’università e 
della ricerca scientifica e tecnologica, di cui uno su terna designata dalla 
Conferenza permanente dei rettori, uno su terna designata dal Consiglio 
Universitario Nazionale e tre scelti dal Ministro stesso di cui due esterni al 
mondo accademico; 
− I componenti dell’Osservatorio, che non possono ricoprire l’incarico di Rettore 
di Università o di Direttore di Istituti universitari o di membro del Consiglio 
Universitario Nazionale, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati 
una sola volta.   
 
In considerazione del fatto che successive norme legislative, regolamenti e decreti hanno 
attribuito all’Osservatorio ulteriori compiti rispetto a quelli originari, è divenuta 
necessaria una loro ridefinizione attuata grazie al D.M. 5 maggio 1999 che ha sostituito il 
precedente D.M. 22 febbraio 1996. 
Il nuovo decreto stabilisce che la finalità dell’Osservatorio è quella di valutare i risultati 
relativi all’efficienza, all’efficacia ed alla qualità delle attività di ricerca e di formazione 
e di verificare i programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario. 
I compiti assegnati all’Osservatorio secondo quanto prescritto dal decreto 5/5/99 sono 
qui riportati in dettaglio: 
Capitolo 1  
 8 
− Predisposizione di rapporti relativi allo stato di attuazione e ai risultati della 
programmazione; 
− Valutazioni istituzionali delle università; 
− Effettuazione di valutazioni tecniche in merito a proposte di nuove istituzioni 
universitarie statali e non statali ai fini dell’autorizzazione al rilascio di titoli 
aventi valore legale; 
− Predisposizione di studi e documentazioni in relazione allo stato dell’istruzione 
universitaria, all’attuazione del diritto allo studio, agli accessi ai corsi di studi 
universitari e alla definizione dei criteri di riparto della quota di riequilibrio del 
fondo per il finanziamento ordinario delle università; 
− Presentazione di una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario 
e promozione della cultura della valutazione e autovalutazione. 
 
Importante modifica alla precedente legislazione viene dall’art. 6 del decreto in esame,  il 
quale alza i componenti dell’Osservatorio fino a quota 7 membri, contro i cinque 
prescritti dal decreto 22/02/96. I membri dell’Osservatorio sono nominati dal Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra studiosi di comprovata 
qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione (anche in ambito non 
accademico), di cui due su una rosa di cinque nomi designata dal Consiglio universitario 
nazionale (CUN). 
 
L’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario ha avuto vita breve, in quanto 
dopo il suo insediamento presso il MURST nel 1996 è stato soppresso in data 19 aprile 
2000, e sostituito dal Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario così 
come prescritto dalla già citata legge 19/10/1999 n° 370. 
 
 
1.3   Coordinamento tra l’Osservatorio e i nuclei 
 
          Poiché gli interlocutori dell’Osservatorio, all’interno dell’università, sono i nuclei 
si è considerato opportuno e necessario la costituzione di una sede di incontro allo scopo 
di permettere lo scambio di informazioni e la disamina di problematiche comuni tra i 
nuclei. Sulla base di queste considerazioni l’Osservatorio si è fatto promotore della 
Capitolo 1  
 9 
nascita di un Collegio dei Nuclei di Valutazione (CNV), cui partecipano tutti i presidenti 
dei nuclei, e di un Comitato di coordinamento tra il CNV e l’Osservatorio ai quali sono 
attribuiti i seguenti compiti: 
 
− scambio di informazioni e conoscenze riguardanti le attività dei nuclei; 
− collaborazione tra i nuclei e tra nuclei ed Osservatorio per promuovere l’attività 
di valutazione; 
− coordinamento delle attività dell’Osservatorio con quelle dei nuclei per quanto 
concerne la comparabilità dei risultati di studi e indagini (sviluppati dai nuclei 
stessi) e per quanto riguarda quel minimo di dati necessari all’Osservatorio per la 
predisposizione di una relazione attinente l’efficienza e l’efficacia del sistema 
universitario. 
 
 
1.4   Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario 
 
         Il comitato è un organo collegiale che, come prescrive la legge che determina il suo 
insediamento (L. 370/99), si compone di nove membri, anche stranieri, di comprovata 
qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di settori 
metodologici e disciplinari (anche in ambito non accademico) e nominati con decreto del 
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica previo parere delle 
competenti Commissioni parlamentari. Come si evince dal decreto MURST 4 aprile 2000 
n° 178, i membri del comitato, che non possono ricoprire le cariche di rettore, preside di 
facoltà, direttore di dipartimento, direttore amministrativo, presidente o componente dei 
nuclei di valutazione e l’incarico di presidente o componente del Consiglio universitario 
nazionale, restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.  
L’art. 2 della legge 370/99 stabilisce i compiti dell’Osservatorio: 
 
− fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università previa 
consultazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del 
Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti 
universitari (CNSU), ove presente; 
Capitolo 1  
 10 
− promuovere la sperimentazione, l’applicazione e la diffusione di metodologie e 
pratiche di valutazione; 
− determinare ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di 
valutazione sono tenuti a comunicare annualmente; 
− predisporre ed attuare, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli 
atenei e di altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni 
esterne delle università con particolare riferimento alla qualità delle attività 
universitarie tenuto conto di standard riconosciuti a livello internazionale ; 
− predisporre annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte; 
− svolgere i compiti assegnati dalla legislazione vigente all’Osservatorio per la 
valutazione del sistema universitario a partire dal 19 aprile 2000; 
− svolgere ulteriori attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di 
standard su richiesta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica. 
 
Il già citato d.m. del 4 aprile 2000 oltre alla costituzione regolamenta il Comitato in 
materia di funzionamento in relazione alla programmazione degli interventi e dei compiti 
del presidente e vice-presidente, in relazione alle adunanze e al supporto amministrativo. 
 
 
1.5   Conferenza dei rettori delle università italiane
3
 
 
         La conferenza dei Rettori è un organo con funzioni propositive, di consultazione e 
di stimolo per l’introduzione nelle sedi accademiche di elementi di innovazione, nonché 
mezzo di diffusione di metodologie, progetti e programmi ritenuti validi per l’intero 
mondo universitario. Nell’approfondire lo studio e l’analisi delle problematiche degli 
atenei, la CRUI si ispira alla conoscenza coordinata e obiettiva di interessi che superano 
quelli dei singoli settori o categorie, pertanto le attività svolte dalla CRUI si rivolgono 
non solo agli istituti di istruzione superiore, ma anche alle istituzioni politicamente e 
socialmente rilevanti a livello locale, nazionale ed internazionale. 
Nel porsi come luogo di sperimentazione dell’innovazione universitaria la CRUI non 
rivendica una posizione di monopolio ma offre il proprio know-how unito alla 
                                                 
3
 paragrafo realizzato facendo riferimento al sito web http://www.crui.it 
Capitolo 1  
 11 
conoscenza dei meccanismi universitari. E’ bene ricordare che gli atenei italiani operano 
in regime di autonomia e pertanto tutte le attività della CRUI si svolgono nel rispetto 
della stessa, intendendo con ciò che le università sono libere di aderire o meno alle 
indicazioni fornite dall’organo in esame. 
Per chiarezza espositiva si riportano in dettaglio quelli che sono gli scopi perseguiti dalla 
CRUI: 
 
− approfondire i problemi del Sistema Universitario rappresentandone i bisogni 
alle autorità governative e parlamentari; 
− esprimere un parere sul piano di sviluppo delle Università e sullo stato 
dell'Istruzione Universitaria; 
− promuovere e sostenere le iniziative delle Università nelle sedi nazionali e 
internazionali mediante rapporti con le analoghe associazioni comunitarie e 
straniere.  
 
Si riportano i compiti assegnati alla CRUI dalle leggi dello Stato: 
 
− partecipare, ai sensi della L. 168/89, alla definizione del piano triennale di 
sviluppo delle università, che viene adottato ogni tre anni dal Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, formulando entro 30 
giorni dalla richiesta del MURST una propria relazione generale riferita 
all’intero sistema universitario; 
−  secondo quanto prescrive la L. 449/97 art. 51 comma 1, la CRUI deve essere 
ascoltata annualmente dal MURST relativamente alla determinazione dal 
fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo. 
− ai sensi della L. 537/93 art.3 comma 3, la CRUI deve esprimere un parere in 
merito ai criteri di ripartizione della quota di riequilibrio tra le università per il 
finanziamento ordinario delle stesse. La legge cui si sta facendo riferimento 
prescrive inoltre, che la relazione dei nuclei di valutazione interna venga 
trasmessa oltre all’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario (ora 
sostituito dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario) 
Capitolo 1  
 12 
anche alla CRUI
4
, ai fini di una valutazione dei risultati relativi all’efficienza ed 
alla produttività delle attività di ricerca e formazione e per la verifica dei 
programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario anche in 
relazione  ad una successiva assegnazione delle risorse;   
− ai sensi della Circolare 23/3/94 n.6 del Ministro per la Funzione Pubblica, 
proporre al Dipartimento della Funzione Pubblica le metodologie per la 
valutazione dei carichi di lavoro che ritiene idonee tenute conto le specificità 
delle singole università. A tal fine la CRUI presenta una relazione dettagliata e 
uno studio sperimentale dei casi per ciascuna metodologia proposta. 
 
 
1.6   La valutazione della didattica da parte degli studenti 
 
         Dopo aver passato in rassegna i vari organi, istituiti dalla legislazione italiana in 
relazione al tema della valutazione della didattica, si passano ad analizzare gli aspetti 
maggiormente legati al questionario studenti che è il mezzo prescritto per la raccolta 
delle opinioni dei discenti. 
E’ opportuno precisare che nell’andare a sviluppare un questionario di questo tipo, 
occorre procedere ad una delimitazione del campo d’indagine in funzione degli obiettivi 
che si intendono perseguire; in caso contrario si correrebbe il rischio di assegnare alla 
rilevazione delle opinioni degli studenti funzioni improprie e/o eccessivamente 
ambiziose. 
Pertanto nella definizione degli obiettivi ragionevolmente perseguibili si devono 
individuare quei fattori che facilitano o ostacolano l’apprendimento degli studenti sia in 
termini di svolgimento dell’attività didattica sia relazione alle condizioni logistiche in cui 
la stessa si realizza. L’individuazione di tali fattori deve quindi essere finalizzata a: 
 
− attivare specifici interventi, a livello di corso di studi, facoltà o ateneo per 
modificare e migliorare, dove si rivela la necessità, le modalità didattiche e 
logistiche di svolgimento dei corsi; 
                                                 
4
 vedi par. 1.1 
Capitolo 1  
 13 
− attivare politiche di incentivazione a livello di facoltà, ateneo e ministeriale per 
facilitare i processi di adeguamento ai fini di un miglioramento della qualità 
della didattica. 
 
Da ciò si capisce come la rilevazione dell’opinione degli studenti debba fornire 
informazioni complementari a quelle usualmente disponibili presso gli archivi di ateneo 
(dati sugli immatricolati, sugli iscritti, sugli abbandoni, sui tempi di conseguimento del 
titolo ecc..) e la loro elaborazione debba essere solo uno degli elementi su cui fondare la 
valutazione del processo formativo. Tutto questo è molto importante, in quanto non si 
devono creare situazioni in cui le opinioni degli studenti siano il mezzo per determinare 
meccanismi automatici di premio/sanzione ma piuttosto passino attraverso il filtro di un 
giudizio quantomeno competente e coerente rispetto ai fini che si stanno perseguendo. 
Queste considerazioni conducono a ricordare che, qualsiasi sia lo scopo della 
valutazione, è sempre esistita molta polemica attorno all’affidabilità e alla significatività 
delle valutazioni degli studenti. Le argomentazioni, in contrasto con lo strumento della 
valutazione, vertono sul fatto che non esisterebbe correlazione tra l’effettivo 
apprendimento e la valutazione della qualità della didattica in quanto si ritiene che gli 
studenti potranno assumere una posizione obiettiva per valutare ciò che stanno studiando 
solo al termine degli studi. La ricerca ha però dimostrato che le valutazioni degli studenti 
sono piuttosto affidabili se provengono da un campione di almeno 10 individui e gli 
argomenti di valutazione sono accuratamente selezionati: ciò vuol dire che i discenti sono 
buoni giudici in questioni quali la capacità del docente di esporre con chiarezza, mentre 
si considera inopportuno sottoporre loro domande sulla validità dei contenuti. Inoltre 
ricerche condotte in università americane come la Purdue University e Harvard hanno 
mostrato che: 
 
− gli studenti tendono a scegliere gli insegnamenti con la valutazione più alta 
anche se è noto che richiedono un maggiore lavoro; 
− le valutazioni degli studenti producono qualche miglioramento della didattica dei 
docenti ma in modo limitato; 
− i docenti migliori sono quelli cui gli studenti attribuiscono punteggi più elevati; 
inoltre vengono valutati di più gli insegnamenti che richiedono più lavoro o che 
sono più difficili. 
Capitolo 1  
 14 
Relativamente alla situazione italiana, la tematica generale della valutazione 
dell’insegnamento da parte degli studenti viene affrontata dalle università in relazione a 
quattro punti principali: 
 
− quello che lo studente saprà fare al termine degli studi; 
− se quello che impara è utile oltre ad essere necessario e sufficiente; 
− se il metodo educativo è efficiente; 
− se il sistema educativo mantiene le sue promesse. 
 
I primi due punti attengono all’accreditamento del Corso di Studi, implicando un 
giudizio di valore sui temi e sugli esiti della formazione; i secondi due riguardano il 
processo formativo ed è su tale tematica che verte la raccolta delle opinioni degli 
studenti. Da ciò è possibile comprendere come la tradizione delle università italiane 
limiti la funzione della valutazione da parte degli studenti alla sfera del “miglioramento 
della didattica” al fine di incentivare la dialettica tra docenti e studenti e permettere al 
sistema quel feedback continuo finalizzato all’efficienza nell’ apprendimento. 
Come accennato sopra è bene chiarire e ribadire che lo scopo della valutazione non è 
quello di compilare classifiche di merito fra i vari corsi per non aprire la strada ad un uso 
comparativo e amministrativo della valutazione, nonostante si prospetti anche nel nostro 
paese che la valutazione possa avere effetti su carriera o incentivi. Certo è da ritenere 
scorretto l’uso delle valutazioni allo scopo di classificare ordinalmente i docenti, in 
quanto gli studenti non sono valutatori ma fornitori di informazioni. Si mostra inoltre che 
una tale classificazione sarebbe inutile in quanto non è necessario effettuare paragoni tra 
docenti o tra insegnamenti, ma è sufficiente acquisire quegli elementi individuali che 
consentano di stabilire se viene raggiunto o meno il livello di sufficienza per la 
promozione o il compenso del docente. 
Il questionario che viene usato per raccogliere le informazioni degli studenti è stato 
quindi elaborato sulla base di quelle variabili evidenziate dalla ricerca, come più 
opportune nel permettere il collegamento tra qualità della didattica ed efficacia 
nell’apprendimento. 
 
 
Capitolo 1  
 15 
         Prima di passare all’esposizione, nel prossimo capitolo, delle tecniche che 
permettono la costruzione di un questionario si deve ricordare che, per andare incontro 
alle insistenti richieste di una maggiore aderenza tra le competenze acquisite in ambito 
universitario dagli studenti, e le competenze professionali richieste in ambito lavorativo, 
le università hanno apportato cambiamenti alla propria struttura organizzativa riformando 
i corsi istituzionali o introducendo nuovi corsi. 
Questi cambiamenti condurranno a maggiori offerte di corsi formativi accompagnate da 
una concorrenza sempre più intensa tra i vari atenei. Per tale ragione è stato finanziato 
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia un progetto di ricerca denominato 
METEIRIDI (MEtodi e TEcnologie per Innovare e RIorganizzare la DIdattica) che si 
propone tre obiettivi in merito ad altrettanti ambiti di ricerca: 
 
− primo obiettivo: realizzare un questionario atto a raccogliere in modo idoneo le 
opinioni degli studenti e ad approfondire le problematiche relative alla 
misurazione dei concetti. Questa raccolta di dati deve anche consentire un 
confronto tra le tecniche tradizionali e quelle che hanno alla base gli insiemi 
sfocati. 
− secondo obiettivo: sulla base di un indagine svolta presso la facoltà di Economia 
approfondire gli aspetti riguardanti i tempi impiegati dagli studenti per la 
preparazione degli esami. Tale processo di analisi consente di ottenere 
suggerimenti per eventuali tagli e modifiche ai programmi e di ampliare le 
conoscenze in merito alle variabili che influenzano la dinamica dello studio. 
− terzo obiettivo: approfondire l’analisi della didattica in merito ai nuovi metodi di 
insegnamento basati sull’utilizzo di supporti informatici. Questo percorso 
dovrebbe condurre ad organizzare corsi universitari a distanza.