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INTRODUZIONE
Con il termine “decommissioning” si intende il processo attraverso il
quale un installazione nucleare viene declassata e decontaminata per
essere smantellata al fine di rimuovere ogni vincolo di tipo radiologico
dal sito.
Per lo sviluppo del processo di disallestimento condizione fondamentale
è la conoscenza dello stato di fatto iniziale dell’impianto con particolare
riguardo alla caratterizzazione radiologica di strutture ed installazioni.
Risulta quindi, importante conoscere quantità e caratteristiche dei rifiuti
radioattivi accumulati durante la vita operativa dell’impianto. Di
conseguenza è altrettanto rilevante conoscere lo stato finale che il
progetto deve sostenere. Le caratteristiche precise dello stato finale
dipendono tanto dai requisiti che possono porre le autorità di controllo e
sicurezza per rimuovere i vincoli radiologici, quanto dall’utilizzazione
futura del sito.
Spetta al procedimento autorizzativo e alla prevista procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) verificare, sulla base di un
progetto specifico, che le operazioni di decommissioning e controllo
istituzionale rispettino gli standard di protezione e sicurezza prefissati
per i lavoratori e la popolazione e assicurino gli elementi di compatibilità
ambientale richiesti.
Tale procedura si inserisce nella fase di disattivazione del processo di
decommissioning in quanto è in questo momento che vengono svolte
tutte quelle attività tecnico-amministrative legate al fermo definitivo
dell’impianto nucleare. Espletate tutte le procedure autorizzative si passa
successivamente alla fase di smantellamento vero e proprio per la
demolizione completa o parziale dell’impianto mediante operazioni che
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vanno dalla decontaminazione delle strutture e delle apparecchiature allo
scopo di consentirne la rimozione delle stesse, il trattamento,
ricondizionamento e smaltimento dei rifiuti prodotti, la bonifica e il
rilascio del sito per usi diversi.
In questa dissertazione si cerca di illustrare la problematica dell’Impatto
Ambientale nel decommissioning degli impianti nucleari, passando dal
quadro legislativo di riferimento per poi sviluppare le tematiche tecniche
relative agli studi e alle analisi necessarie, con approfondimenti su alcuni
aspetti principali della procedura di VIA.
Lo sviluppo di queste tecnologie e procedure di impatto ambientale è
associato alla partecipazione e al sostegno del pubblico locale e
regionale, prima ancora che nazionale. Senza processi di decisioni e di
sviluppo trasparenti, partecipativi, e continuativi non vi è futuro.
Il controllo delle attività nucleari e il monitoraggio della radioattività
ambientale sono funzioni prioritarie per assicurare un elevato livello di
protezione della popolazione e dell’ambiente dai rischi associati
all’esposizione a radiazioni ionizzanti.
Si impone, quindi, prima dell’inizio delle operazioni di decommissioning
una valutazione delle conseguenze di tali rilasci per l’ambiente, la
popolazione ed il personale impiegato. La quantità in ultima analisi
importante è la “dose” assorbita dagli individui esposti, che deve essere
stimata in connessione con l’entità dei rilasci nell’ambiente. La
legislazione prevede obbligatoriamente che questa valutazione sia
effettuata ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni delle operazioni di
“decommissioning”.
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I metodi per garantire una gestione sicura delle attività di
decommissioning non possono essere generalizzati e devono essere
affrontati individualmente caso per caso. L’obiettivo comune è tuttavia
ottenere un giusto equilibrio tra la salute e la sicurezza, l’ambiente e i
fattori economici, conforme ai requisiti normativi, alle politiche e agli
obiettivi di ciascuna nazione per quanto concerne la tempistica e il
riutilizzo degli impianti.
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1- LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
1.1 Storia della VIA
Nel 1969 il Governo degli Stati Uniti, con l’introduzione
dell’Environmental Impact Statement (EIS) con lo scopo anche di
valutare gli effetti ambientali relativi a piani e progetti governativi,
introduce per la prima volta la Valutazione di Impatto Ambientale in
breve VIA.
In Europa è la Francia che nel 1976 con la legge “Relative à la
protection de la nature” la prima nazione a dotarsi di una normativa
concernente la valutazione di impatto ambientale. Tale legge risulta
inoltre quale base e modello all’emanazione della prima direttiva
comunitaria 85/337/CEE del giugno 1985 relativa alla VIA di
determinati progetti sia pubblici che privati. In Italia tale direttiva è stata
recepita nel 1986 per essere operativa dal 1988.
Da questo momento si è avuta una continua evoluzione di norme sia da
parte dei paesi membri che dalla comunità stessa.
Elemento di spicco dell’evoluzione normativa riguarda la tipologia di
opere il cui progetto è assoggettato alla VIA. Tale elenco è stato
sdoppiato in due gruppi delineando e separando le opere da assoggettare
obbligatoriamente a VIA da quelle soggette a VIA solo eventualmente a
seguito di una scelta ancorata a criteri normativamente predeterminati o
ad una valutazione “caso per caso”.
Per quanto riguarda l’Italia con il DPR del 12 aprile 1996 e s.m.i. “Atto
di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1,
legge 146/1994”, è stata prevista una disciplina procedurale generale che
affidava alla competenza delle Regioni i progetti di opere di cui
all’Allegato II della direttiva 85/337/CEE (opere soggette a VIA solo
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eventualmente) costituendo di fatto il punto di partenza per le successive
legislazioni in tema di VIA emanate dalle singole Regioni.
Con l’attuazione del DLgs 3 aprile 2006 nr. 152 (Codice Ambientale), la
cui Parte II è espressamente dedicata alla VIA e alle altre procedure
valutative di impatti ambientali (valutazione ambientale strategica VAS e
Autorizzazione Integrata Ambientale AIA), e dei relativi DLgs 4/2008 e
DLgs 128/2010 detti rispettivamente “correttivo 2008” e “correttivo
2010” si è giunti alla definitiva conclusione dell’evoluzione dell’attuale
normativa in materia ambientale sostanzialmente in linea con la
normativa comunitaria volta alla semplificazione, celerità e al
“coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale”
quali la VAS, AIA, ecc..
1.2 Finalità, principi e definizioni
La finalità e obiettivo principale attribuito alla VIA dalla normativa
vigente è il concetto di “sviluppo sostenibile” allo scopo di rendere
compatibile l’attività antropica con il rispetto degli ecosistemi, delle
risorse, delle biodiversità e assicurando contemporaneamente che i
benefici derivanti da una taluna attività economica abbiano un’equa
distribuzione.
Il principio dello sviluppo sostenibile ha quindi come obiettivo quello di
mantenere uno sviluppo economico in regime di equità sociale
compatibilmente con il mantenimento dell’equilibrio ambientale
preservando di fatto la qualità e la quantità del patrimonio e delle risorse
naturali, peraltro non inesauribili, con benefici inconfutabili per le
generazioni future.
Con la VIA si prendono in considerazione gli effetti derivanti da taluni
progetti sia da un punto di vista puntuale di un singolo fattore ambientale
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quale può essere il suolo, l’aria, etc. che da un punto di vista
dell’interazione tra i vari fattori ambientali (ecosistema) che possono dar
luogo a valutazioni diverse in merito alla realizzazione di un dato
progetto.
Con l’art. 4, comma 4, del DLGS 152/2006 con la VIA si vuole
“proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla
qualità della vita , provvedere al mantenimento delle specie e conservare
la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale
per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo
appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del
presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti
fattori:
1 – l’uomo, la fauna e la flora;
2 – il suolo, l’acqua, l’aria e il clima;
3 – i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4 – l’interazione tra i fattori di cui sopra”.
La VIA ha quindi il merito di aver superato un tipo di approccio
settoriale delle problematiche ambientali, che ha contraddistinto le prime
normative anche comunitarie, a favore di un metodo mirato a garantire la
tutela dell’ambiente nella sua onnicomprensività.
Con la Valutazione di Impatto Ambientale si ha inoltre un carattere
necessariamente preventivo (principio di prevenzione) in merito alle
problematiche ambientali con la quale si tende ad evitare fenomeni di
inquinamento piuttosto che combatterne, in seguito, gli effetti e le
conseguenze. Risulta pertanto necessario e quindi obbligatorio
concludere il procedimento di VIA prima del rilascio
dell’autorizzazione/approvazione finale del progetto così come previsto
all’art. 29, comma 1, del nuovo Codice Ambientale DLGS 152/2006
(carattere “obbligatoriamente” preventivo) che prevede
espressamente che “i provvedimenti di autorizzazione e approvazione
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adottati senza la previa Valutazione di Impatto Ambientale, ove
prescritta, sono annullabili per violazione di legge”; in questo modo
l’organo legislativo ha definito in modo chiaro ed inequivocabile il
momento temporale in cui l’Amministrazione Pubblica deve essere
chiamata ad esprimere il suo giudizio di compatibilità ambientale di un
determinato progetto.
1.3 Enti e ruoli istituzionali
Relativamente alle competenze amministrative in tema di procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale è bene avere un quadro riassuntivo
per quanto attiene alla suddivisione delle funzioni, dei compiti e delle
competenze dei vari organi della pubblica amministrazione nonché di
istituzioni di carattere ambientale sia nazionali che internazionali.
Non sono inoltre da dimenticare le associazioni ambientaliste (WWF,
Legambiente, Greenpeace, Italia Nostra, ecc.) le quali spesso giocano un
ruolo di rilievo nell’ambito di un procedimento di VIA.
La tabella 1.3.1 alla pagina successiva riassume in modo sintetico le
funzioni correlate alle Istituzioni ed Enti interessati in determinate
procedure in Italia mentre la successiva tabella 1.3.2 riassume le
istituzioni con ambiti di attività a carattere ambientale sia in ambito
nazionale che internazionale.