La tesi si articola in cinque capitoli:
– nel primo capitolo si è andati ad analizzare il settore delle
telecomunicazioni; l'evoluzione normativa che ha investito tale
mercato, dal monopolio della Sip all'attuale liberalizzazione. Inoltre, si
è andati a definire i compiti delle autorità garanti, del ministero delle
comunicazioni e dei comitati regionali. Di notevole importanza sono
anche gli interventi dell'Autorità Garante delle Comunicazioni sia
nell'ambito della telefonia mobile, fissa ed internet;
– Il secondo capitolo è dedicato alle imprese internet, alla loro gestione,
alle strategie ed al loro rapporto con il fisco;
– nel terzo capitolo viene presentata l'Italia Online: la sua storia, la sua
gestione, i bilanci d'esercizio e l'analisi della situazione economica
patrimoniale e finanziaria;
– nel quarto capitolo si è andati ad analizzare tutte le metodologie di
valutazione del capitale economico: sia i metodi diretti e sia i metodi
indiretti;
– il quinto capitolo è dedicato alla scelta della metodologia di valutazione
idonea all' Italia Online, e la sua applicazione. I metodi utilizzati sono
stati: il reddituale puro ed il metodo dei multipli;
– nelle conclusioni verrà fatta un breve panoramica sull'evoluzione
dell'impresa internet e se quest'ultima abbia rispecchiato le aspettative
del mercato.
2
1 Il settore delle telecomunicazioni
1.1 Introduzione. 1.2 l'evoluzione normativa comunitaria. 1.3L'ordinamento
interno delle comunicazioni elettroniche. 1.4 L'analisi del settore a livello
mondiale. 1.5 Il settore delle telecomunicazioni in Italia. 1.5.1 La rete fissa.
1.5.2 La rete mobile. 1.6 L'analisi dei mercati rilevanti dell'AGCom. 1.7 I
Comitati Regionali per le comunicazioni. 1.8 Interventi dell'autorità. 1.8.1
Interventi nella telefonia fissa. 1.8.2 Interventi nella telefonia mobile. 1.8.3
Interventi dell'autorità relativi a Internet. 1.9 Conclusioni.
1.1 Introduzione
La Costituzione italiana tutela la circolazione delle informazioni, mediante il
riconoscimento e la garanzia di due diritti: il diritto di corrispondere e
comunicare riservatamente1 ed il diritto di manifestare il pensiero2. Si tratta di
due libertà individuali3 che investono “tutta l'area delle espressioni di
pensiero”.4
L'articolo 15 della costituzione disciplina, infatti, le comunicazioni riservate
rivolte sia a singoli soggetti sia ad una pluralità di soggetti purché determinati,
mentre l'articolo 21 della Costituzione. disciplina le comunicazioni non
1 P.BARILE, E.CHELI, Corrispondenza (Libertà di), 1962;
2 S.FOIS, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Giuffrè, MILANO
1957;
3 La teoria secondo la quale le libertà in questione sarebbero riconosciute prevalentemente a
fini sociali poiché l'esercizio della libertà è in realtà un modo per il singolo di partecipare
alla vita sociale e democratica della società, si è sviluppata nella dottrina tedesca.
4 A.PACE, Problematica della libertà costituzionale, Parte speciale, Appendice di
aggiornamento.
3
riservate, vale a dire tutte le manifestazioni del pensiero “ancorché rivolte ad
un destinatario determinato”.5
L'elemento di distinzione tra i due diritti individuali deve, quindi, essere
identificato nella determinatezza dei destinatari e nella riservatezza della
comunicazione. 6
Pertanto se due o più soggetti determinati utilizzano un mezzo idoneo a
garantire la segretezza, si applica alla loro comunicazione l'articolo 15 della
Costituzione e la conseguente riserva di giurisdizione.
Diversamente, se la comunicazione non è riservata, oppure se il mezzo tecnico
è inidoneo a garantire la riservatezza, si applica l'articolo 21 della Costituzione,
e quindi, la disciplina della manifestazione del pensiero.
Questa distinzione evidentemente riverbera sulla possibilità di imporre limiti al
contenuto delle comunicazioni stesse. Per quelle non riservate, rientranti nel
paradigma costituzionale dell'articolo 21 vige il limite esplicito del buon
costume ed i limiti impliciti ricavabili dalle altre norme costituzionali. Per
quelle invece riservate e segrete, quale che sia il mezzo prescelto, si applica
l'articolo 15 Costituzione, e la limitazione può avvenire soltanto con atto
motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Il fatto che gli articoli 15 e 21 della Costituzione non abbiano dato specifica
rilevanza al mezzo di trasmissione non vuole significare la non rilevanza
5 OROFINO M., Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche nell'ordinamento
multilivello, GIUFFRE', MILANO, 2008;
6 A.PACE, Problematiche della libertà costituzionale, CEDAM, PADOVA, 2000;
4
costituzionale dell'uso dei mezzi7; questo, perché, la libertà di espressione in
entrambe le sue forme si confonde in pratica con quella dell'uso del mezzo cui
è necessariamente legata.
Un'organizzazione, anche individuale e complessa, richiede sempre una
regolazione anche minima per funzionare. Il problema costituzionale che si
pone rispetto alle regole di questa organizzazione è quello dei rapporti tra
garanzia della libertà di espressione e garanzia del mezzo, e più esattamente del
libero uso dei mezzi di diffusione.
La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che da
questo rapporto non discenda un diritto costituzionalmente garantito di poter
utilizzare qualsiasi mezzo di comunicazione, quanto piuttosto, il diritto di
utilizzare i mezzi di cui il singolo abbia la disponibilità giuridica ed in
condizione di equivalenza; questo sta a significare che il legislatore incontra
alcuni limiti nella disciplina dell'organizzazione del mezzo.
Il limite generale, è che il legislatore, non può adottare norme che
pregiudichino l'esercizio del diritto stesso, quindi, non può riservare l'uso di un
mezzo in generale solo a manifestazioni di un certo contenuto, inoltre, l'articolo
3 della Costituzione definisce che “ al legislatore e alle autorità di disporre ed
operare positivamente perché i mezzi di diffusione del pensiero siano adeguati
al fine”.
7 LOIODICE, Libertà di comunicazione e principi costituzionali, GIUFFRE', MILANO,
2000;
5
1.2 L'evoluzione normativa comunitaria
Il servizio delle telecomunicazioni è stato considerato, tradizionalmente, come
un servizio pubblico,8 pertanto, per lungo tempo, al fine di realizzare vaste
economie di scala, si è configurato come monopolio naturale; ad esempio, in
Italia, il regime di monopolio fu stabilito fin dalla legge piemontese del 23
giugno 1853, n. 1563. Tale regime, che riguardava sia l'installazione delle reti e
sia la fornitura dei servizi di telecomunicazioni, venne confermato dai codici
postali del 1936 e del 1973.9 Il codice postale prevedeva la riserva allo stato dei
“servizi di telecomunicazioni” dove, vi comprendevano, anche l'istallazione
delle reti e l'offerta dei nuovi servizi via via consentiti dal progresso
tecnologico. Le eccezioni al monopolio erano definite dal legislatore, anche se,
tale regime ha caratterizzato il sistema italiano delle telecomunicazioni fino
agli anni novanta. Nel regime di monopolio, la costruzioni delle reti e la
gestione dei servizi da parte di privati, richiedevano una apposita concessione
statale; lo stato, oltre a rilasciare le concessioni, a fissare le tariffe, ed a
svolgere i tradizionali compiti di regolamentazione e controllo, provvedeva,
anche alla prestazione dei servizi per mezzo delle aziende pubbliche e delle
società concessionarie a partecipazione pubblica.10
Le linee dell'intervento comunitario di liberalizzazione del settore delle
telecomunicazioni vennero individuate dalla Commissione in maniera specifica
8 DONATI, L'ordinamento amministrativo delle comunicazioni, GIAPPICHELLI,TORINO,
2007;
9 OROFINO M., Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche nell'ordinamento
multilivello, GIUFFRE', MILANO, 2008;
10 DONATI, L'ordinamento amministrativo delle comunicazioni, GIAPPICHELLI,TORINO,
2007;
6
nel Libro Verde del 1987. La Commissione segnalò la necessità di aprire alle
regole del mercato e della concorrenza un settore che, in ragione allo sviluppo
tecnologico e alla crescente domanda, aveva acquisito un'importanza sia sotto
il profilo economico che sociale.11
Il Libro Verde del 1987 fissò degli obietti importanti: come quello della
liberalizzazione degli apparati terminali, dei servizi, l'adozione di standard
comuni, l'apertura delle infrastrutture degli ex monopoli ai nuovi operatori.
L'unico problema che sorse fu quello di natura interpretativa, in quanto nel
trattato CE, non si prevedeva una competenza della commissione per tale
materia, successivamente, la corte di giustizia si pronunciò riconoscendo a tale
organo la possibilità di emanare direttive generali in materia.
Con la Direttiva numero 88/310/CEE, (direttiva terminali), la commissione
stabilì l'obbligo per gli stati membri di procedere alla eliminazione dei diritti
speciali o esclusivi relativi all'importazione, commercializzazione, e
manutenzione degli apparati terminali. Tale direttiva riconobbe agli operatori la
libertà di importare e commercializzare gli apparecchi terminali, ma
assoggettandoli a controlli di conformità.12
Il Libro Verde del 1987 prevedeva che:
1. gli stati membri potessero conservare il regime di monopolio per le
infrastrutture di telecomunicazioni;
11 OROFINO M., Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche nell'ordinamento
multilivello, GIUFFRE', MILANO, 2008;
12 DONATI, L'ordinamento amministrativo delle comunicazioni, GIAPPICHELLI, TORINO
2007;
7
2. tra i servizi, soltanto la telefonia vocale potesse essere lasciata in
regime di monopolio;
3. tutti gli altri servizi dovessero essere liberalizzati.
La Direttiva numero 90/388/CEE dispose la liberalizzazione dei servizi di
telecomunicazione ad eccezione di quelli vocali.
In un contesto caratterizzato dalla permanenza di diritti esclusivi in relazione
alle infrastrutture si rendeva, tuttavia indispensabile, garantire che i servizi
liberalizzati, potessero essere forniti dai nuovi operatori attraverso le
infrastrutture di rete ed i servizi dei monopolisti.13 Da qui l'esigenza di una
nuovo quadro regolamentare volto a consentire, ai nuovi operatori,
l'utilizzazione, in posizione di parità ed a condizione eque, delle infrastrutture
di rete esistenti. La Commissione, quindi, emanò la direttiva 90/387/CEE, dove
si fissarono una serie di requisiti cui doveva conformarsi il sistema delle
telecomunicazioni; con tale normativa si costrinsero gli ex monopolisti a
consentire l'accesso alle proprie reti, nel rispetto dei principi di trasparenza,
non discriminazione e orientamento ai costi. Un'ulteriore apertura delle
infrastrutture ai fornitori di nuovi servizi fu resa possibile dalla direttiva
92/44/CEE14 sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee
affittate, cioè ai collegamenti tra punti delicati di rete messi a disposizione
degli utenti dal gestore di un'infrastruttura (c.d. Unbundling di rete). Con
Unbundling Local Loop (Accesso disaggregato alla rete locale), o spesso con
13 LOIODICE, Libertà di comunicazione e principi costituzionali, GIUFFRE', MILANO,
2000;
14 In GUCE 19 giugno 1992
8
il suo acronimo ULL, si indica la possibilità che hanno i nuovi operatori
telefonici, da quando è stato liberalizzato il mercato delle telecomunicazioni, di
usufruire delle infrastrutture esistenti, proprietà di altro operatore, per offrire ai
clienti servizi propri, pagando un canone all'operatore legalmente proprietario
delle infrastrutture.15
La Commissione, successivamente, cominciò ad operare per la liberalizzazione
nell'istallazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni. In questa
prospettiva vennero emanate le direttive 95/51/CEE, che eliminò le restrizioni
riguardanti l'uso di reti televisive via cavo per fornitura dei servizi liberalizzati,
15 Sebbene in Italia i cavi telefonici siano per la maggior parte di proprietà di un singolo
operatore telefonico (Telecom Italia Rete), essi possono essere utilizzati per fornire servizi
anche da altri operatori, dietro pagamento, da parte dell'operatore, di una quota di nolo per i
cavi stessi.
Quando si effettua l'ULL, i cavi presi in "affitto" vengono disconnessi dalle centrali
telefoniche dell'operatore proprietario e connessi a quelle del nuovo operatore, che diventa
in tutto e per tutto responsabile per i servizi di telefonia resi al cliente.
L'ULL è anche noto come "liberalizzazione dell'ultimo chilometro" (o "liberalizzazione
dell'ultimo miglio"), intendendo simbolicamente l'ultimo chilometro di cavo telefonico,
quello che dalla centrale telefonica arriva direttamente in casa del cliente.
Si divide in full unbundling e shared access.
Aderire all'ULL full significa cambiare gestore di telefonia fissa, e quindi rompere il
contratto con l'operatore precedente (generalmente Telecom Italia). Viceversa, con la scelta
tecnologica dello Shared Access è possibile mantenere il contratto "fisso" con l'operatore
dominante (incumbent) Telecom Italia ed avere un contratto di connessione diretta del
servizio ADSL con altro operatore. In sostanza, il doppino sarà affittato solamente per una
porzione di banda ad un operatore diverso senza dover abbandonare l'operatore di
riferimento.
Il servizio fornito in ULL è incompatibile con i servizi di selezione dell'operatore (carrier
selection) e preselezione dell'operatore (carrier pre-selection) e con i servizi di connessione
internet tramite modem tradizionale (dial-up) e modem ADSL forniti da operatori diversi da
quello prescelto. Questo perché la normativa vigente ha lasciato la facoltà di poter attivare
un servizio in CS o in CPS solo all'operatore Telecom Italia in quanto ex Monopolista. I
clienti in ULL hanno libero accesso ai numeri speciali di emergenza (112,113,115,118) e ad
una vasta serie di numeri speciali classici dell'avantielenco delle Pagine Bianche. Il motivo
risiede semplicemente nell'assenza di accordi commerciali tra l'operatore telefonico che
gestisce l'accesso in ULL e l'operatore proprietario dell'arco di numerazione non
raggiungibile.
Tramite l'unbundling, l'operatore connette i doppini di proprietà Telecom alla propria
centrale telefonica e ai propri DSLAM per fornire ADSL. Tipicamente, la centrale è la
stessa di Telecom, ma all'interno vengono poste le attrezzature del singolo gestore in una
sala chiamata OLO.
9
e la direttiva 96/2/CEE che riconobbe poi ai gestori mobili la libertà di
costruire proprie infrastrutture, di utilizzare o di condividere quelle di terzi e di
collegare il proprio sistema alla rete pubblica di telecomunicazioni16.
La direttiva 96/2/CEE modificò la direttiva 90/388/CEE, in modo da
estenderne il campo d'applicazione alle comunicazioni mobili; all'inizio degli
anni novanta, quest'ultimo, risultava essere un mercato nuovo, ed in quanto
tale, non soggetto alle distorsioni tipiche di un monopolio pubblico
pluridecennale, che ha indotto il legislatore comunitario, ad adottare una
disciplina di liberalizzazione meno incisiva rispetto a quella della telefonia
fissa.17
La direttiva 96/19/CEE dispose la completa apertura alla concorrenza dei
mercati di telecomunicazione sancendo, dal 1 gennaio 1998, la liberalizzazione
per il settore della telefonia vocale.
La liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi rendeva, inoltre, necessario
approntare una disciplina idonea a contemperare i principi del mercato e della
concorrenza con le esigenze di carattere generale che in precedenza erano
soddisfatte dagli operatori titolari di diritti speciali o esclusivi.18 Di qui
l'imposizione a carico di alcuni operatori dell'obbligo di mettere a disposizione
di tutti gli utenti a prezzi ragionevoli determinate prestazioni considerate di
16 In Italia con la l.n. 58/1992 si va a sopprimere l'Azienda di stato per i servizi telefonici e
l'affidamento in concessione esclusiva a Iritel; nel 1994 fu realizzata l'unificazione dei gestori
italiani, in particolare, l'Iritel venne fusa per incorporazione nella SIP, la quale assunse la
denominazione di Telecom Italia S.p.A.; quest'ultima incorporò Italcable, Sirm, Telespazio e
Iritel. Contestualmente venne avviato il processo di privatizzazione del settore.
17 DONATI, L'ordinamento amministrativo delle comunicazioni, GIAPPICHELLI, TORINO
2007;
18 LOIODICE, Libertà di comunicazione e principi costituzionali, GIUFFRE', MILANO,
2000;
10
interesse generale; tali prestazioni furono contrassegnate nel loro insieme con
l'espressione “servizio universale”. La direttiva 98/10/CEE individuò un
numero minimo di servizi che gli stati membri erano comunque tenuti ad
includere tra gli obblighi di servizio universale e che dovevano essere forniti ad
un prezzo “ragionevole”19.
Nel 1997, a seguito degli sviluppi tecnologici e dell'evoluzione dei mercati, la
commissione evidenziò la possibilità di revisionare il Libro verde. Nel 1999 la
commissione presentò la review 1999, presentando le linee guida per un nuovo
quadro normativo. La review 1999 ha portato poi all'approvazione del
”pacchetto di regolamentazione per le telecomunicazioni” nel 2002.
Il Framework 2002 è un quadro normativo formato da 4 direttive:
– direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);
– direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso);
– direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni);
– direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
Inoltre, fanno parte del Framework 2002, la direttiva 2002/77/CE, che è la
direttiva concorrenza, e altre decisioni importanti: come la decisione “spettro
radio” (dec. 2002 /676/CE) e la decisione che istituisce il Gruppo dei regolatori
europei (dec. 2002/627/CE); occorre anche ricordare la direttiva 2002/58/CE,
19 L'Italia ha recepito tali direttive con molto ritardo, è stato il d.p.r. del 19 settembre 1997 n.
318 ad attuare in maniera organica le direttive di liberalizzazione fornendo, insieme alla legge
n. 249/1997, il quadro normativo generale fino all'entrata in vigore del codice.
11
che è la direttiva “protezione dati nelle comunicazioni elettroniche”.20
L'oggetto della nuova normativa è più ampio rispetto alla precedente in quanto
si intende per telecomunicazioni: “qualsiasi trasmissione di segnale con
qualsiasi mezzo elettronico, elettromagnetico o ottico”. Occorre aggiungere che
la direttiva “autorizzazione” permette agli stati membri di derogare alle norme
dettate, qualora sia necessario per il conseguimento di obiettivi in interesse
generale, ed a patto che questo avvenga conformemente al diritto
comunitario.21
Il nuovo quadro normativo va a rivedere anche la posizione che le Autorità
Nazionali di Regolamentazione rivestono nel sistema della comunicazioni
elettroniche andando a disciplinare le caratteristiche istituzionali e funzionali e
assegnando molteplici funzioni.22
Le precedenti normative, invece, prevedevano l'obbligo per ogni stato membro
di istituire un ente indipendente competente a governare nel settore delle
telecomunicazioni.
La direttiva quadro dedica un intero capo alle ANR, descrivendo i requisiti
soggettivi e funzionali, il loro rapporto con la commissione, con le diverse
ANR e con le Autorità nazionali antitrust.
La norma quadro stabilisce che, le ANR, devono essere giuridicamente distinte
e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti e/o servizi
20 DONATI, L'ordinamento amministrativo delle comunicazioni, GIAPPICHELLI, TORINO
2007;
21 OROFINO M., Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche nell'ordinamento
multilivello, GIUFFRE', MILANO, 2008;
22 OROFINO M., Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche nell'ordinamento
multilivello, GIUFFRE', MILANO, 2008;
12
di comunicazione elettronica23; inoltre, qualora vi siano stati membri che
mantengano la proprietà od il controllo di imprese che operano nel settore,
sono tenuti a separare strutturalmente le attività di regolamentazione da quelli
inerenti alla proprietà ed il controllo dell'impresa.24
Il requisito soggettivo dell'indipendenza imposto dalla normativa comunitaria è
accompagnato dall'obbligo, per gli stati membri, di garantire che le ANR
esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente, questo anche dovuto
dall'obbligo di pubblicità imposta dalla stessa normativa.
Per quanto riguarda il rapporto tra le ANR e le commissioni la direttiva quadro
stabilisce un obbligo generale di consultazione e scambio di informazioni, in
realtà tale obbligo è già noto in quanto la commissione ha il compito
istituzionale di controllare l'esecuzione del diritto comunitario e le ANR hanno
il dovere di collaborare.
La direttiva, inoltre, prevede anche un nuovo e specifico raccordo tra ANR e
commissione per quanto riguarda la regolazione dei mercati.25
La Commissione è chiamata nello specifico ad intervenire a monte e a valle dei
procedimenti di regolamentazione: l'intervento a monte si realizza attraverso
l'adozione di atti di indirizzo, raccomandazioni e linee guida, tali atti hanno la
funzione di conformare l'azione delle ANR che, per loro conto, sono tenute a
tenerli in massima considerazione ed a giustificare ogni scostamento da essi;
23 DONATI, L'ordinamento amministrativo delle comunicazioni, GIAPPICHELLI, TORINO
2007;
24 G.DELLA CANANEA, Il nuovo governo delle comunicazioni elettroniche
GIAPPICHELLI, TORINO, 2003;
25 DONATI, L'ordinamento amministrativo delle comunicazioni, GIAPPICHELLI, TORINO
2007;
13
l'intervento a valle è, invece, interno ai procedimenti nazionali di regolazione.26
La direttiva quadro prevede anche forme di raccordo orizzontale tra le ANR
degli stati membri e tra le ANR e le Autorità nazionali antitrust. La normativa
in proposito si limita a dare due previsioni, una di carattere generale e l'altra di
carattere specifico: la previsione di carattere generale obbliga le ANR e le
Autorità nazionali antitrust a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie
per l'applicazione delle disposizioni comunitarie, mentre la norma di carattere
specifico riguarda invece la procedura di analisi dei mercati rilevanti.
Il raccordo orizzontale di livello sopranazionale è, invece, quello che la
normativa comunitaria chiede che si instauri tra le ANR dei paesi membri.
Il raccordo orizzontale bilaterale è il tipo di cooperazione più remoto: esso si è
sviluppato, fin dalla prima fase dell'intervento comunitario nel settore delle
telecomunicazioni, nelle forme di una cooperazione informale e volontaria. La
direttiva quadro innova rispetto al sistema informale formalizzando tre obblighi
di cooperazione: il primo che grava sulle ANR e consiste nel rendere
accessibili tutti i propri atti di regolazione alle ANR degli altri stati membri; il
secondo obbligo riguarda sempre le ANR, qualora la Commissione individui
con propria decisione mercati transnazionali, queste devono svolgere
congiuntamente l'analisi dei mercati e devono proporre congiuntamente gli
obblighi asimmetrici necessari; il terzo obbligo di cooperazione riguarda le
procedure di risoluzione delle controversie internazionali.27
26 OROFINO M., Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche nell'ordinamento
multilivello, GIUFFRE', MILANO, 2008;
27 OROFINO M., Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche nell'ordinamento
multilivello, GIUFFRE', MILANO, 2008;
14
Il raccordo orizzontale multilaterale tra le ANR si sviluppò anch'esso prima
della riforma del 2002: la prima forma di coordinamento che si sviluppò fu
l'IRG, istituito nel 1997 come un forum cui partecipano i presidenti delle
autorità nazionali, l'IRG nacque su base volontaria, dove lo scambio di
informazioni avveniva in modo informale; quando la direttiva quadro va a
prevedere espressamente la creazione di un gruppo di regolatori europei viene
istituita l'ERG.
L'ERG non sostituisce l'IRG, infatti i due gruppi coesistono nonostante abbiano
la medesima composizione e, parzialmente, le medesime funzioni. L'unica
differenza che giustifica il mantenimento di due organismi è il diverso rapporto
che questi hanno con la commissione.
L' ERG ha sia una funzione di raccordo sopranazionale sia una funzione di
consulenza rispetto alla commissione e quindi offre un doppio tipo di
coordinamento: tra le ANR, e verticale tra tutte le ANR congiuntamente, e la
commissione28.
Il principio cardine del Famework 2002 è quello della sussidiarietà rispetto alla
capacità dei mercati di autoregolarsi. Il che significa che un mercato
competitivo non deve essere regolato, mentre è necessario intervenire con
regole se il grado di concorrenza non è sufficiente. L'intervento di regolazione
è dunque ex post, successivo cioè al riscontro di una situazione di squilibrio,
pertanto, è necessaria una regolamentazione flessibile che può consistere
nell'imposizione di obblighi generali a tutti gli operatori in un determinato
28 L'IRG rimane solo un organismo di cooperazione tra le ANR.
15