2
amministrazione nel momento di predisposizione degli strumenti di
pianificazione e programmazione.
L art. 3 definisce l ambito di applicazione della disciplina comunitaria;
in particolare indica che venga effettuata una valutazione ambientale per tutti i
piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,
delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli.
Gli Stati membri possono individuare altri piani e programmi da
sottoporre alla Valutazione Ambientale, se ritengono che possano avere effetti
significativi sull ambiente. Risultano esclusi dalla VAS i piani e i programmi
destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale, di protezione civile,
finanziari o di bilancio.
Ai sensi dell art. 4 la Valutazione Ambientale deve essere effettuata
nella fase preparatoria del piano o del programma, anteriormente alla sua
adozione o all avvio della relativa procedura; agli Stati membri viene imposto
di integrare la procedura di VAS con le altre procedure in vigore per l adozione
di piani e programmi.
La direttiva n. 2001/42/CE prosegue individuando una serie di
prescrizioni che gli Stati membri devono considerare in sede di elaborazione
dei piani e dei programmi.
L art. 5 prevede la redazione di un rapporto ambientale (elemento
principale della valutazione, stando alle disposizioni della direttiva) il quale
deve individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l attuazione
del piano o del programma potrebbe avere sull ambiente, nonchØ le ragionevoli
alternative alla luce degli obiettivi e dell ambito territoriale del piano o del
programma.
La redazione del piano o del programma si baser s ulla scelta
dell’alternativa derivante dalla consultazione. Successivamente alla fase di
adozione del piano o del programma, verr messa a d isposizione del pubblico e
delle autorit la relativa documentazione (art. 9).
La VAS prevede una fase di monitoraggio dove " gli Stati membri
controllano gli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani e dei
programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti
3
negativi previsti ed essere in grado di adottare le misure correttive che
ritengono opportune" (art. 10).
4
5
1.1.2. Il decreto legislativo n. 152/2006 (artt. 4-18; 30-36)
In Italia, ma non solo in Italia, il tema della valutazione ambientale
presenta aspetti complessi e diversificati, tra i quali: sul piano istituzionale, la
variet delle legislazioni regionali e il frazionam ento delle competenze tra
Regioni ed Enti locali territoriali e di settore, ma anche delle procedure di
valutazione sia in fase di redazione che di approvazione dei piani e dei progetti;
sul piano operativo, il ricorso sistematico alle procedure di valutazione di un
territorio delicato, ricco di aree naturali protette, e il rapporto di
propedeuticit /integrazione della Valutazione di Im patto Ambientale con il
progetto e della Valutazione Ambientale Strategica con il piano; infine con le
competenze professionali richieste, che necessitano di aggiornamenti e
diversificazioni rispetto alle figure tradizionali degli addetti ai lavori nel campo
della pianificazione.
Con apposita legge delega del dicembre 20041 il Governo italiano fu
investito del compito di adottare una serie di decreti legislativi al fine di
riordinare, coordinare ed integrare la normativa ambientale vigente.
Tale esigenza nasceva dalla constatazione di una eccessiva produzione
normativa in materia ambientale imputabile ai diversi livelli di intervento sulla
materia, che ha, di fatto, attenuato l efficacia stessa delle norme tanto da
rendere necessaria una semplificazione e puntualizzazione delle disposizioni
normative esistenti2. Il tutto nell intenzione di superare un sistema normativo
poco coordinato, spesso contraddittorio e di difficile attuazione ed
interpretazione, ma soprattutto per garantire una maggiore certezza giuridica.
Il risultato di questa delega Ł stato l entrata in vigore, il 29 aprile 2006,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1523 impropriamente definito come
Testo Unico dell Ambiente e Codice dell Ambiente. S i tratta piø che altro di
un corpus normativo che tenta un operazione di sistemazione di un settore
1
Legge 15 dicembre 2004, n. 308 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione .
2
Cos PETTERUTI C., La valutazione ambientale nei piani e nei progetti, parte I, La
disciplina della VIA e della VAS nel D.lgs. 152/06, Potenza, 2008, pag. 47.
3
Norme in materia di ambiente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88,
S.O.
6
affetto da problemi di coordinamento ed organicit , rivelando per una
difficolt di consultazione per lo piø dovuta al ri nvio ad altre disposizioni.
Riguardo la trasposizione con d.lgs. n. 152/2006, Ł giunta a sentenza in
data 8 novembre 2007 la procedura di infrazione nei confronti dell Italia per la
mancata attuazione della direttiva 2001/42/CE.4
La condanna Ue Ł fondata sul mancato rispetto del termine ultimo di
recepimento (21 luglio 2004) delle norme comunitarie e segue una procedura
d infrazione avviata nel 2006, sospesa con la comunicazione da parte dell Italia
del recepimento della direttiva ad opera del d.lgs. n. 152/2006, ripresa a seguito
della proroga del legislatore italiano all entrata in vigore delle norme in materia
di VAS contenute nel codice ambientale (da ultimo al 31 luglio 2007)5.
La condanna dell Unione europea giunge nel momento in cui Ł in via di
approvazione uno schema di decreto legislativo di riformulazione del codice
ambientale nelle parti relative ad acque, rifiuti, VIA e VAS al fine di dare
accoglimento alle numerose censure dell Unione stessa.
Il decreto n. 152/2006 Ł stato infatti recentemente sostituito, per la parte
relativa alla Valutazione Ambientale Strategica, dal decreto legislativo 4/2008,
in vigore dal 13 febbraio 2008.
Il provvedimento, un corpus normativo di 318 articoli, semplifica,
razionalizza, coordina e rende piø chiara la legislazione ambientale in sei
settori chiave suddivisi in 5 capitoli:
• procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione d impatto ambientale (VIA) e per l auto rizzazione ambientale
integrata (IPPC);
• difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque
dall inquinamento e gestione delle risorse idriche;
• gestione dei rifiuti e bonifiche;
• tutela dell aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
• danno ambientale.
Il Titolo I della Parte seconda del decreto reca Procedure per la
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d impatto
4
Corte di Giustizia UE, sez. VIII, 8 novembre 2007, causa C-40/07, Gazzetta Ufficiale
dell Unione Europea 315 di data 22 dicembre 2007, pag. 21.
5
http://www.reteambiente.it/ra/normativa/via/2684_Cgce8nov_07_comp.htm
7
ambientale (VIA) e per l autorizzazione ambientale integrata (IPPC) , ed in
particolare si occupano di VAS gli articoli da 4 a 18 e da 30 a 36.
Gli strumenti di valutazione ambientale si inseriscono nell ambito di un
approccio preventivo e precauzionale caratteristico della normativa ambientale
piø recente che ha prevalso su una iniziale impostazione basata sulla teorica
risarcibilit del danno ambientale tipica degli ann i 70. Sebbene il principio
chi inquina paga trovi tutt ora amplia applicazio ne e previsione nella
normativa ambientale, l intervento preventivo (e precauzionale), sia nella
legislazione comunitaria che in quella dell ordinamento interno, viene
identificato come la modalit piø efficace in termi ni di salvaguardia
dell integrit dell ambiente e della salute umana 6.
Rispetto alla legge 8 luglio 1986, n. 349, sulla istituzione del Ministero
dell Ambiente e sulle norme in tema di danno ambientale, che all art. 6
riportava una indicazione sintetica della procedura di VIA, l attuale decreto
contiene una disciplina piø organica e piø sistematica, attuando la direttiva
2001/42 che ha introdotto la procedura di VAS.
Secondo quanto prescritto la VAS ha la finalit di garantire un
elevato livello di protezione dell ambiente e contribuire all integrazione di
considerazioni ambientali all atto dell elaborazion e, dell adozione e
approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile 7.
Il problema Ł verificare su queste procedure debbano essere considerate
semplici procedimenti autorizzativi o se rappresentino delle metodologie, dei
criteri di elaborazione dei piani o di progettazione delle opere, come sembrano
suggerire le direttive comunitarie, da attuarsi sin dal principio della
progettazione o pianificazione per far s che il rapporto costi-benefici assuma
rilevanza non solo economica o sociale ma anche ambientale.
Sia dal punto di vista normativo che giurisprudenziale, esistevano
elementi sintomatici di una possibile attenuazione della connotazione
metodologica dei procedimenti di valutazione. Nel d.lgs. 152/06 prima
dell intervento del decreto legislativo 4/2008, si faceva riferimento alla
necessit di effettuare la valutazione ambientale p rima dell approvazione del
6
PETTERUTI C., op. cit., pag. 49.
7
Art. 4 del Decreto 4/08.
8
piano8, il che voleva dire che la valutazione poteva essere effettuata su un
piano o programma ormai gi definito nelle sue line e sostanziali, disattendendo
la ratio dell art. 1 della direttiva 2001/42/CE che sottolinea invece come gli
aspetti ambientali vadano considerati all atto dell elaborazione, e non solo
dell adozione, dei piani e dei programmi9.
Anche la giurisprudenza amministrativa in alcune pronunce, sembra
aver trascurato l opportunit , o meglio la necessit , che la valutazione
ambientale e quella di impatto intervengano come criteri per la redazione dei
piani e di realizzazione delle opere che producono conseguenze rilevanti per
l ambiente. La soluzione proposta dalla giurisprudenza, se pu essere valida da
un punto di vista squisitamente amministrativo10, non appare in linea con la
sensibilit del giurista dell ambiente consapevole che l efficacia dell intervento
normativo ed amministrativo per la salvaguardia dell ambiente, deve collocarsi
a monte del fenomeno potenzialmente inquinante.
L attuale versione dell art. 11 del d.lgs. 152/06 prevede come la
valutazione ambientale strategica e’ avviata dall’autorit procedente
contestualmente al processo di formazione del piano o programma. .
Quindi l autorit procedente (la pubblica amminist razione che
recepisce, adotta o approva il piano o programma), contestualmente al processo
di formazione del piano o programma, avvia la valutazione ambientale
strategica che comprende:
- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilit ( screening);
- l elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l informazione della decisione;
- il monitoraggio.
Per ciascuna delle componenti suddette della valutazione, nel Decreto
sono stabilite le modalit di svolgimento, i conten uti, i soggetti coinvolti.
8
La formulazione dell art. 10, comma 1 o dell art. 12, comma 1, era tale da consentire la
possibilit di una valutazione ambientale e quindi di un analisi del rapporto ambientale nella
fase successiva all adozione del piano ed immediatamente precedente alla sua approvazione.
9
PETTERUTI C., op. cit., pag. 50.
10
Per le motivazioni vedasi Sentenza Consiglio di Stato 22 novembre 2006, n. 6831.