5
da un punto di vista storico che da un punto di vista
normativo, evidenziando i vari passaggi che hanno permesso
agli atleti professionisti il riconoscimento di una tutela
sanitaria, infortunistica e pensionistica al pari di ogni altro
lavoratore, in applicazione del principio costituzionale
enunciato dall'art. 3 comma 2° Cost., secondo il quale "è
compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese".
Idealmente questo lavoro è suddiviso in due sezioni.
La prima sezione è dedicata innanzitutto ad un esame
sintetico dei soggetti dell'ordinamento sportivo, che danno
luogo ad una sorta di struttura piramidale che vede al vertice
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e poi a
scalare verso il basso le Federazioni sportive nazionali, le
società sportive ed alla base gli atleti, autentica cellula
primaria e fondamentale dell'assetto sportivo agonistico.
6
Maggiore attenzione viene poi prestata all'evoluzione
storica e alla disciplina della L. n. 91/1981.
Sotto il primo profilo, partendo dai tentativi iniziali della
dottrina e della giurisprudenza per una qualificazione
giuridica del rapporto di lavoro sportivo, in seguito soprattutto
alla tragedia della collina di Superga, si giunge al primo vero
intervento legislativo avvenuto con il decreto- legge n.
367/1978, cui fa seguito il disegno di legge (atto del Senato n.
400) presentato il 26.10.1979 che costituisce premessa alla
successiva legge sul professionismo sportivo.
Sotto il secondo profilo, vengono analizzati in questa sede
i primi 6 articoli del Capo I della L. n. 91/1981, che riguardano
l'attività sportiva, il professionismo sportivo, la prestazione
sportiva dell'atleta, la disciplina del lavoro subordinato, la
cessione del contratto ed il premio di addestramento e
formazione tecnica.
Una breve parentesi è infine dedicata alla questione degli
ingaggi degli sportivi professionisti, oggetto di un vivace
7
dibattito più che mai attuale fra gli operatori del settore
sportivo.
La seconda sezione si occupa in maniera particolareggiata
dell'analisi del sistema previdenziale degli sportivi
professionisti.
Premessa indispensabile a tale analisi è la breve
trattazione del sistema giuridico di previdenza sociale in
generale, sia con riferimento al suo excursus storico che agli
elementi del rapporto di assicurazione sociale (soggetti,
oggetto, contenuto).
Segue poi l'esame vero e proprio della tutela previdenziale
degli atleti professionisti.
Innanzitutto si parte dall'evoluzione storica della tutela:
dall'istituzione nel 1934 della Cassa Interna di Previdenza per
gli infortuni degli atleti alla L. n. 366/1973, che ha esteso ai
giocatori e agli allenatori di calcio il beneficio delle prestazioni
di assistenza di malattia e pensionistiche, per finire con la L.
n. 91/1981 che ha poi esteso tale beneficio a tutti gli sportivi
professionisti.
8
Ci si occupa di seguito della trattazione approfondita dei
vari istituti di tutela: la tutela sanitaria (con una breve
parentesi dedicata al fenomeno del doping), la tutela
infortunistica (con un approfondimento inerente lo sport del
calcio) e la tutela pensionistica (con le proposte avanzate
dall'Associazione Italiana Calciatori) vengono esaminate alla
luce della disciplina legislativa che emerge dagli artt. 7-8-9
della L. n. 91/1981, tenendo conto da ultimo delle importanti
innovazioni introdotte, con riferimento alla pensione, dal
D.Lgs. n. 503/1992 e soprattutto dal D.Lgs. n. 166/1997,
attuativo della delega conferita al Governo dalla L. n.
335/1995, di riforma del sistema pensionistico.
9
CAP. I - I SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO
1. Il C.O.N.I.
L'attività sportiva (
1
) in Italia è organizzata in modo
prevalentemente pubblicistico e tendenzialmente
monopolistico, sulla base di un sistema normativo che risale
all'epoca fascista, ma è stato ampiamente confermato, sia pure
con importanti adattamenti, ai principi della Carta
costituzionale.
L'organismo di vertice, a cui fa capo lo sport nazionale
nella quasi totalità delle sue manifestazioni, è il Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), sorto per la prima volta
nel lontano 1907 come comitato puramente occasionale, che si
(1
) Per una definizione del concetto di sport, si veda PAGLIARA F., La libertà contrattuale
dell'atleta professionista, in Riv. dir. sport., 1990, pp. 12 e ss.
10
costituiva ogni quattro anni per iniziativa di un gruppo di
amatori al fine di preparare ed assistere la partecipazione
italiana alle Olimpiadi (
2
).
Nel 1914 un parlamentare dell'epoca, l'on. Montrè, riuniti
i rappresentanti dei vari sports, procedette ad una prima
formazione di ciò che sarebbe stato poi il Comitato;
successivamente, nel 1927, si decise l'accorpamento di tutte le
Federazioni sportive e infine, con la L. 16.2.1942 n. 426, il
C.O.N.I. venne riconosciuto dallo Stato che gli conferì la
personalità giuridica, definendone i compiti, la sfera di attività
e la struttura e rinviando ad un regolamento (che fu però
emanato soltanto dopo la caduta del Fascismo) l'adozione delle
norme per il completamento della disciplina prevista (
3
).
Per ogni settore dello sport era costituita, o poteva essere
costituita, una Federazione nazionale, considerata come organo
del C.O.N.I.; in ciascuna Federazione erano inquadrate le
società sportive, riconosciute dal C.O.N.I., che dalla
(
2
) DE CRISTOFARO M., Problemi attuali di diritto sportivo, in Dir. Lav., 1989, I, p. 95.
(
3
) BRECCIA FRATADOCCHI A., Profili evolutivi e istituzionali del lavoro sportivo (Legge
23/3/1981, n. 91), in Dir. Lav., 1989, I, pp. 74-75.
11
Federazione stessa dipendevano disciplinarmente e
tecnicamente.
In base alla L. n. 426/1942, al C.O.N.I. era affidato il
compito di approvare gli statuti e i regolamenti delle
organizzazioni sportive "per mezzo delle Federazioni" (art. 3),
erano devoluti i proventi del tesseramento degli iscritti alle
Federazioni (art. 4), era affidato alla sua giunta esecutiva il
potere di controllare le Federazioni, di approvarne i bilanci, di
esaminare gli Statuti, di predisporre le norme relative
all'ordinamento degli uffici e la nomina dei segretari (
4
).
La L. n. 426/1942, nella sua originaria formulazione,
poneva il C.O.N.I. alle dipendenze del Partito Nazionale
Fascista, che contribuiva al suo finanziamento e provvedeva
alla nomina dei membri del consiglio nazionale, suo organo di
governo, il cui presidente veniva nominato personalmente da
Mussolini.
Il C.O.N.I. si presentava quindi, agli albori, come ente
strumentale, influenzato direttamente dal Partito Fascista di
(
4
) PAGLIARA F., op. cit., p. 15.
12
cui era emanazione; coerentemente con l'ispirazione totalitaria
di questo partito, il C.O.N.I. rappresentava, attraverso le varie
Federazioni, l'espressione organizzativa dell'intera realtà dello
sport nazionale.
La L. n. 426/1942 aveva predisposto, in materia sportiva,
una soluzione rigidamente monopolistica, che non lasciava
nessuno spazio operativo, seppur marginale, a qualsiasi altra
iniziativa di diversa provenienza: soluzione monopolistica che
aveva esclusivo fondamento nell'ideologia del regime fascista
(che vedeva anche lo sport come "instrumentum regni") e non
nello Statuto del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), al
quale la L. 426/1942 non faceva alcun riferimento.
In seguito, l'evoluzione politica e legislativa ha portato
alla rescissione di ogni legame tra il C.O.N.I. ed il Partito
Fascista, quest'ultimo soppresso con la L. 2.8.1943 n. 704, ma i
provvedimenti modificativi della L. n. 426/1942, rimasta in
vigore, mentre da un lato hanno dato una base democratica
all'organizzazione interna del C.O.N.I. e delle Federazioni (
5
)
(
5
) V. D.lgs. C.P. St. 11.5.1947, n. 362, che ha sostituito gli artt. 6, 7 e 8 della L. n. 462/1942.
13
(passati alle dipendenze del Capo del Governo) (
6
), non ne
hanno intaccato la posizione monopolistica; né la situazione è
cambiata dopo l'entrata in vigore delle Costituzione
repubblicana. Difatti i regolamenti di attuazione della L. n.
426/1942 (prima quello adottato dallo stesso C.O.N.I. come
regolamento interno nel 1964 e poi quello governativo di cui al
D.P.R. n. 530/1974) hanno confermato la concezione
monopolistica dell'organizzazione collettiva del fenomeno
sportivo, sia pure sulla base di una diversa giustificazione,
inerente al collegamento del C.O.N.I. con il C.I.O., le cui norme
statutarie sono espressamente richiamate come parte
integrante, insieme con quelle delle Federazioni internazionali
di settore, dell'ordinamento sportivo internazionale (
7
). Inoltre
si era accentuata, rispetto allo Stato, l'autonomia del C.O.N.I.,
prima alle dipendenze del Capo del governo, poi sottoposto alla
mera vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo ed
ora, a seguito della soppressione dello stesso Ministero con
(
6
) V. L. n. 704/1943, art. 5.
(
7
) DE CRISTOFARO M., op. cit, p. 96.
14
referendum popolare indetto con D.P.R. 25.2.1993 (
8
), soggetto
alla vigilanza del Dipartimento dello spettacolo (
9
).
Soltanto con la L. 23.3.1981 n. 91 si giunse a delimitare la
portata del criterio organizzativo monopolistico: la norma di
coordinamento che si pone come norma indiretta di attuazione
dei principi costituzionali è contenuta nell'art. 1, che
espressamente dispone: "L'esercizio dell'attività sportiva, sia
essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma
professionistica o dilettantistica, è libero".
Analizzando tale disposizione, si deve ritenere che la
garanzia di libertà sia posta anzitutto a tutela dello stesso
C.O.N.I., delle Federazioni che in esso confluiscono e delle
società sportive che di queste fanno parte, nei confronti dello
Stato o di qualsiasi altra pubblica autorità (
10
). La garanzia di
libertà incide poi nell'ambito delle norme interne del C.O.N.I. e
delle Federazioni da questo riconosciute, a tutela degli sportivi
(
8
) In particolare, il referendum ha abrogato la L. 31.7.1959, n. 617, recante l'istituzione del
Ministero del Turismo e dello Spettacolo, e con il D.P.R. 5.6.1993, n. 175 è stata differita
l'entrata in vigore dell'abrogazione medesima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5.6.1993.
(
9
) LA ROSA A., Il rapporto di lavoro nello spettacolo, Giuffrè, Milano, 1998, p. 207.
(
10
) Sui rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico, si veda BRECCIA
FRATADOCCHI A., op. cit., p. 72 ss.
15
e delle società: ciò in quanto la L. n. 91/1981 contiene una
disciplina complessiva dell'attività sportiva agonistica, che
risulta essere applicabile esclusivamente agli sportivi ed alle
società appartenenti, rispettivamente per tesseramento e per
affiliazione, a questo ordinamento particolare. Infine, la
garanzia di libertà vale anche per i soggetti che intendano
svolgere l'attività sportiva al di fuori delle discipline,
direttamente o indirettamente, controllate dal C.O.N.I.: ciò
risulta di tutta evidenza in quanto l'art. 1 della L. n. 91/1981 è
indeterminata in relazione ai soggetti beneficiari della tutela
ed a quelli verso i quali tale libertà è oggetto di tutela.
Tutte le implicazioni del principio proclamato dall'art. 1 della
L. n. 91/1981 sono aspetti di un diritto fondamentale, riconducibile
all'art. 2 della Costituzione, il quale "riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità" (
11
). Intesa in tal modo, la garanzia di
libertà sancita dalla L. n. 91/1981 circoscrive il monopolio legale
(
11
) Questo diritto della persona è tra l'altro presupposto e matrice di altri diritti fondamentali,
come il diritto al lavoro (sancito dall'art. 4 Cost.) ed il diritto di associarsi liberamente (sancito
dall'art. 18 Cost.).
16
dell'attività sportiva riservato al C.O.N.I. ed alle altre articolazioni
organizzative al suo interno: l'esercizio dello sport, infatti, non è solo
permesso, ma è "libero"; mentre il monopolio è "permesso" e perciò
limitato. Tuttavia, occorre ricordare che il legislatore italiano ha di
fatto compiuto una scelta a favore del criterio monopolistico: infatti
il nuovo D.P.R. n. 157/1986, che ha sostituto il vecchio D.P.R. n.
530/1974, emanato in attuazione della L. n. 426/1942, contiene
proprio un'affermazione di tale criterio laddove dispone che "per uno
stesso sport può essere costituita una sola Federazione" (
12
).
(
12
) DE CRISTOFARO M., op. cit., pp. 95 e ss.
17
2. Le Federazioni sportive nazionali.
Passando ad esaminare l'assetto istituzionale dello sport
agonistico in Italia, alla luce della normativa vigente, si può
constatare che al vertice di tale assetto vi è il C.O.N.I. (v.
infra, par. 1), ente pubblico non economico, diventato ausiliario
dell'ormai soppresso Ministero del Turismo e dello Spettacolo
con la L. 20.3.1975 n. 70, che lo ha incluso tra gli enti pubblici
c.d. "parastatali".
Del C.O.N.I. fanno parte le Federazioni sportive nazionali
da questo riconosciute (attualmente esse sono 38, elencate
dall'art. 27 del D.P.R. n. 157/1986). Tali Federazioni, costituite
dalle società sportive c.d. "affiliate" (artt. 10 e 14 della L. n.
91/1981) sono definite organi del C.O.N.I. dall'art. 5 della L. n.
426/1942, ma sono tali solo relativamente all'esercizio delle
18
attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza
(art. 2.2 del D.P.R. n. 157/1986).
Circa la natura giuridica di queste Federazioni sportive,
essa è stata lungamente dibattuta. In passato, la
giurisprudenza aveva sostenuto il totale inserimento delle
stesse nell'area del diritto pubblico, in considerazione della
molteplicità e dell'intensità dei legami con il C.O.N.I. (
13
);
recentemente, però, tale giurisprudenza è mutata (
14
), e ciò sia
per l'influenza di una parte della dottrina, sia per l'entrata in
vigore della L. n. 91/1981, che ha esaltato l'autonomia tecnica,
organizzativa e di gestione delle Federazioni nei confronti del
C.O.N.I. (art. 14 comma 2°).
Attualmente le Federazioni sono considerate come
associazioni di diritto privato, che si pongono come organi del
C.O.N.I. ed assumono natura pubblicistica solo per
l'esplicazione delle attività rivolte a realizzare interessi
coincidenti con quelli del C.O.N.I. (
15
)
(
13
) Da ultimo, Cassazione, sentenza 16.1.1985, n. 97.
(
14
) V. Cassazione, Sezioni Unite., sentenza 9.5.1986, nn. 3091-3092; Cassazione, sentenza
22.12.1987, n. 9566.
(
15
) DE CRISTOFARO M., op. cit., pp. 97-98.