Capitolo Primo
PRINCIPI GENERALI DELLA TUTELA PENALE
AMBIENTALE
1.1 La nozione giuridica di "ambiente".
La trattazione di una materia complessa come il diritto penale
dell'ambiente, rende necessario innanzitutto comprendere cosa il
legislatore intenda per "ambiente", dal momento che nel corso degli
anni sono stati molteplici i significati dati a tale termine sia dalla
dottrina che dalla giurisprudenza, anche a livello comunitario.
Per poter comprendere pienamente le tante differenti interpretazioni
che sono state attribuite negli anni al termine "ambiente", è bene
partire dalla premessa fondamentale che il diritto va interpretato come
fenomeno storico
1
, dunque fortemente influenzato dal contesto nel
quale nasce e si evolve. Il diritto è, in quest'ottica, naturale prodotto
della società
2
.
1
Cfr. Cavanna "Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero
giuridico." vol. 1. Giuffrè Editore, 1982, pagg. 8-11.
2
Cavanna parla di "relatività degli schemi giuridici". Cfr. Cavanna "Storia del
diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico." vol. 1. Giuffrè
Editore, 1982, pagg. 8-11.
5
I vari significati attribuiti nel tempo alla nozione giuridica di
ambiente, altro non sono, quindi, che il riflesso dell'evoluzione della
sensibilità sociale, culturale e politica connessa alla protezione del
nostro habitat.
Una prima distinzione dottrinale che possiamo accennare vede il
confronto tra la teoria pluralista e quella monista.
Secondo i sostenitori della teoria pluralista
3
, l'ambiente è inteso in
termini frammentari, suddiviso in vari aspetti che restano tra loro
distinti
4
.
Innanzitutto viene preso in considerazione l'ambiente a cui fanno
riferimento la normativa e il movimento di idee relativi al paesaggio
5
.
A tale categoria, si riconducono le bellezze naturali, i centri storici, i
parchi naturali, i parchi florifaunistici e le foreste.
In secondo luogo, i sostenitori della teoria pluralista si riferiscono
all'ambiente così come individuato dalla normativa e dal movimento
3
Cfr. M.S. Giannini "Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici", in
"Riv.Trim.dir.Pubbl.", 1973
4
Cfr. Cass. civ. sez. I, 9 aprile 1991 n. 4362.
5
Cfr. M.S. Giannini "Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici", in
"Riv.Trim.dir.Pubbl.", 1973
6
di idee relativi alla difesa del suolo, dell'aria e dell'acqua
6
. A questa
categoria si riconduce ciò che concerne la prevenzione e la repressione
di attività che portino a degradazione del suolo, ad inquinamento
dell'aria e delle acque terrestri e marine
7
.
Infine si considera il termine ambiente con riferimento alla normativa
e agli studi urbanistici
8
. A questa categoria attiene tutta la
problematica dell'assetto del territorio, come individuazione delle
vocazioni, precettistica degli insediamenti, e così via
9
.
Tale concezione settoriale dell'ambiente appare evidente analizzando
le prime disposizioni, risalenti agli anni '70, relative al riparto di
compiti e funzioni ambientali tra Stato, regioni ed enti locali, le quali,
in virtù del mancato raggiungimento della concezione unitaria di
ambiente, nonché dell'acerba maturità culturale e politica in merito
all'importanza della tutela del nostro habitat, ne prevedevano la
6
Cfr. M.S. Giannini "Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici", in
"Riv.Trim.dir.Pubbl.", 1973.
7
Cfr. Maglia "Diritto Ambientale", pag. 5, IPSOA 2009.
8
Cfr. M.S. Giannini "Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici", in
"Riv.Trim.dir.Pubbl.", 1973.
9
Cfr. Maglia "Diritto Ambientale", pag. 5, IPSOA 2009.
7
suddivisione nei diversi settori del governo del territorio,
dell'urbanistica e del paesaggio
10
.
La teoria monista invece, è ben rappresentata dalla stessa legge
istitutiva del Ministero dell'Ambiente, secondo la quale alla disciplina
ambientale afferisce la conservazione ed il recupero delle condizioni
ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed
alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali
dall'inquinamento
11
. Tale impostazione mette in evidenza lo stretto
legame che intercorre tra tutela dell'ambiente e tutela della collettività.
E' bene sottolineare come la concezione unitaria
12
sia stata fatta
propria anche dalla suprema Corte che ha definito l'ambiente come
valore costituzionale unitario e diritto umano fondamentale
13
.
10
Cfr. D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 recante norme sull'ordinamento regionale e
sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione.
11
Art. 1 co. 2 L. n. 349 del 1986.
12
Corte Cost. n. 210/87; su questa sentenza si vedano Borgonovo Re “L'ambiente
tra Stato e collettività locali: una questione spinosa tutta da risolvere” in “Riv.
Giur. Ambiente” pag. 345, 1987; Corpaci “Osservazioni in tema di valutazione di
impatto ambientale anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.
210/87” in “Regioni” pag. 1621, 1987.
13
Cass.Pen. 20 Gennaio 1983, n. 421.
8
In altre occasioni l'ambiente è stato definito come il complesso degli
elementi che caratterizzano l'habitat dell'uomo venendo incontro ai
suoi interessi sia materiali che spirituali
14
, con questo volendo
comprendere nel significato di ambiente, non soltanto i suoi aspetti
naturali come ad esempio il paesaggio, ma anche tutte quelle
trasformazioni apportate dall'uomo che risultano essere meritevoli di
tutela
15
, come nel caso dei monumenti. E' evidente come una simile
impostazione metta in risalto uno stretto legame tra ambiente e
cultura
16
. Questa definizione, nonostante possa apparire troppo ampia
e dispersiva, soddisfa quantomeno l'esigenza di racchiudere tale
nozione entro un ambito che, sebbene non chiaramente definito, possa
essere quantomeno intuibile.
14
Cfr. Antolisei, "Manuale di diritto penale. Leggi Complementari II" Milano
1993, pag.416; Allo stesso modo sembra esprimersi la Corte Internazionale di
Giustizia in un parere reso l'8 Luglio 1996 all'Assemblea Generale dell'ONU
laddove afferma che “the environment is not an abstraction but represents the
living space, the quality of life and the very health of human beings, including
generations unborn”.
15
Cfr. Cass. Pen. sez. III 28 ottobre 1993 n. 9727.
16
Tale orientamento sembra essere stato recepito dal legislatore nella legge
383/2001 laddove citando le "violazioni amministrative e penali in materia
ambientale" cita esplicitamente anche i "beni culturali ambientali e paesaggistici".
9
Come in dottrina, anche la Giurisprudenza ha incontrato nel corso
degli anni molte difficoltà nell'individuare una nozione giuridica di
ambiente condivisa.
In alcuni casi è stato considerato come un insieme che, pur
comprendendo diversi beni e valori (come l'acqua, il suolo,
l'atmosfera, ecc), si distingue ontologicamente da questi e va
considerato come una realtà priva di consistenza materiale
17
, o
addirittura come un contesto senza forma
18
.
In altra occasione si è definito l'ambiente come "il contesto delle
risorse naturali e delle stesse opere più significative dell'uomo protette
dall'ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale
per il pieno sviluppo della persona"
19
, dando ancora una volta rilievo
alla relazione tra ambiente e tutela dello sviluppo dell'individuo.
Grande importanza ha assunto l'individuazione della nozione giuridica
di ambiente anche relativamente ad eventuali riferimenti che possono
17
Cfr. Cecchetti “Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente”, pag. 3,
Giuffrè Editore, 2000.
18
Cfr. Cass.Civ. n. 4362 del 9/4/1992; Cfr. Maglia "Diritto Ambientale", pag. 5,
IPSOA 2009.
19
Cfr. Cass.Pen.Sez. III n. 9727 del 28/10/1993.
10
essere rinvenuti all'interno della Costituzione e, come naturale
conseguenza, nelle sentenze della Corte Costituzionale
20
.
La nostra indagine in quest'ambito può essere suddivisa in due fasi
separate da un ideale "spartiacque" costituito dalla modifica dell'art.
117 Cost. avvenuta nel 2001
21
.
Nell'assemblea costituente ancora non vi era chiara percezione del
fenomeno-inquinamento
22
, sicché la Costituzione Repubblicana del
1948, come noto, non reca norme in tema di ambiente. Tuttavia
essendo “ambiente” un'espressione polisensa, ed implicando essa vari
profili relazionali, occorre dire che la Costituzione non è del tutto
vuota di norme di principio in materia ambientale.
L'elevazione a rango di principio costituzionale della tutela
ambientale, fino alla riforma costituzionale del 2001 si basava quindi
20
Già nel 1983, con l'ordinanza n.184, la Corte Costituzionale manifestava il
proprio interesse verso l'ambiente parlando in termini espliciti di “beni rilevanti
costituzionalmente, quali la protezione dell'ambiente”.
21
Art.3 della legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.
22
Cfr. Cordini “Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della
Corte Costituzionale italiana” in “Riv. Giur. Dell'Amb,” V, pag. 611, 2009.
11