di quelle prerogative essenziali che ogni essere umano può
legittimamente vantare nei suoi rapporti con i terzi e la società.
Al di là di tale assunto di principio, la giurisprudenza e la
dottrina si interrogano se i diritti della personalità siano dei diritti
metapositivi, suscettibili solo di essere riconosciuti ed affermati dal
diritto positivo, o se al contrario, essi traggono la validità e dunque la
loro ragion d’essere dalla norma che li pone; se tali diritti siano in
numero chiuso, aperto o addirittura riconducibili ad un unico e
onnicomprensivo diritto della personalità; ed infine se ognuno di essi
integri lo schema di un vero e proprio diritto soggettivo
2
.
Questa attenzione per il modo in cui il diritto positivo ha
considerato e disciplinato i valori della persona umana, ha trovato la
sua giustificazione in due ordini di ragioni: l’uno attiene al mutato
contesto sociale, politico ed economico, ossia “culturale”, che ha
profondamente trasformato le condizioni stesse di vita dell’uomo, il
suo ruolo, la sua posizione nell’universo dell’esistente; l’altro attiene a
nuovi orientamenti e scopi che la normativa costituzionale, in sintonia
con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ha riferito
all’ordinamento giuridico italiano.
2
Sul punto V. SCALISI, Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità,
Milano, 1990, 2.
3
È opportuno evidenziare che i diritti della personalità sono una
conquista della scienza giuridica del secolo scorso e datano una tappa
di quel lungo cammino di emancipazione dell’uomo: da schiavo a
persona libera
3
.
Neppure il Medioevo ha ignorato i diritti essenziali dell’uomo.
È possibile, infatti, rinvenire in taluni documenti (soprattutto carte di
franchigia e di concessioni) l’enunciazione: del diritto alla vita,
all’integrità fisica, a costituire a piacimento una famiglia
4
. Ma il fatto
stesso che questi diritti formavano oggetto di contrattazione e di
concessione evidenzia che non erano diritti di ogni uomo in quanto
tale e quale che fosse la sua condizione nella società. Vero è che il
Medioevo è indicato quale epoca della legalità, però il diritto di questo
periodo storico non esprimeva gli interessi di tutti gli individui che
facevano parte della società: era un diritto al servizio del potere
feudale
5
.
La Rivoluzione francese, proclamando la libertà di tutti gli
uomini
6
, ha segnato per la tutela della persona umana una svolta
storica e significativa. Risalgono al periodo immediatamente
3
A. RAVA’, I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto, in Riv. It. Sc.
Giur., 1901, 93 ss.; F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Vol. II, Milano, 1965,
5; P. PERLINGIERI, op. cit., 27 ss.
4
F. BATTAGLIA, voce Dichiarazione dei diritti, in Enc. Dir., XXII, Milano, 1964, 412.
5
V. SCALISI, op. cit.,3.
6
Infatti più tardi la stessa Declaration des droits de l’homme e du citojen dirà che «gli uomini
nascono e rimangono liberi ed uguali nei diritti».
4
successivo alla Rivoluzione francese, e rappresentano traduzione delle
conquiste del processo rivoluzionario in seguito allo sviluppo socio-
culturale ed economico, le affermazioni di diversi diritti di libertà
indicati allora come naturali, alienabili e sacri, tra questi: il diritto alla
vita, all’integrità fisica, alla sicurezza, alla libertà personale, alla
libertà di iniziativa economica, il diritto di resistenza all’oppressione,
l’inviolabilità della proprietà
7
.
Nonostante tutto ciò, questi diritti conseguenti alla Rivoluzione
non potevano qualificarsi come diritti della personalità, del resto il
codice napoleonico che rappresentava il naturale prodotto della
Rivoluzione non dettava alcuna disciplina dei diritti della personalità,
non offriva neppure sicuri appigli per la costruzione di una categoria
dei diritti della personalità
8
.
Per molti aspetti la mancata tutela dell’uomo in quanto essere
umano rendeva enfatica e priva di reale consistenza quella stessa
iniziale proclamazione di libertà ed uguaglianza. Liberi sulla carta ed
uguali davanti alla legge, gli uomini nella realtà non erano liberi e
neppure uguali.
7
F. BATTAGLIA, ibidem, 450.; F. BATTAGLIA, Libertà ed eguaglianza nelle Dichiarazioni
francesi dei diritti dal 1789 al 1795 ( testi, lavori preparatori progetti parlamentari), Bologna,
1946, 189.
8
Cfr. M. DOGLIOTTI, Le persone fisiche, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, II,
Torino, 1982, 49.; V. SCALISI, op. cit., 4.
5
I diritti della personalità vengono ad affermarsi come
conseguenza della Rivoluzione industriale che ha identificato i nuovi
rapporti dell’uomo con il mondo, con i propri simili, con se stesso, e
ha inoltre proposto una valorizzazione dell’uomo per ciò che lo stesso
è, e rappresenta nelle realtà della vita
9
.
Il codice civile italiano non ha dato particolare rilievo ai diritti
della personalità. Esso elencava quattro diritti della persona: il diritto
all’integrità fisica, il diritto al nome, il diritto allo pseudonimo e il
diritto all’immagine
10
. La nostra dottrina ha, però, enunciato, nel
quadro di un’interpretazione sistematica dell’ordinamento, una
categoria più ampia, comprensiva altresì del diritto alla vita, all’onore
ed alla reputazione
11
.
In tempi recenti dottrina e giurisprudenza si sono trovate a
dover prendere posizioni in ordine ad altre e nuove, per quanto
socialmente emergenti, istanze di tutela dell’uomo contemporaneo,
aventi ad oggetto esigenze profonde della sua personalità, correlate ad
una realtà in continuo mutamento a seguito delle innumerevoli
scoperte scientifiche e tecnologiche dell’uomo: dal riconoscimento di
9
F. GALGANO, Il diritto privato fra codice e Costituzione, Bologna, 1979, 58.; P.
BARCELLONA, I soggetti e le norme, in Centro di studi per la storia del pensiero giuridico
moderno, Milano, 1984, 138-139.
10
RICCA-BARBERIS, Il diritto all’immagine, in Riv. dir. civ., 1958, I, 266.; F. SANTORO -
PASSERELLI, Dottrine generali del diritto civile, ed. IX, Napoli, 1966, 210.; N. SPAGNESI,
(voce) Nome (storia), in Enc. Dir. XXVIII, Milano, 1978, 290 ss.
11
Sul punto V. SCALISI, op. cit., 7 ss.
6
tutela del diritto alla salute e al rispetto della dignità umana,
all’interesse alla propria identità personale ed ad una propria sfera
privata
12
.
In considerazione di tali premesse, in questo lavoro si vorrà
verificare la posizione della persona umana nel sistema normativo
attuale e, quindi, se e in quale misura le nuove esigenze della persona
umana hanno rilevanza e ricevono tutela giuridica.
1.1 Segue: la persona umana quale fonte di qualificazione e di
legittimazione del sistema positivo.
La persona umana ovvero l’uomo, è dunque criterio di
legittimazione e fonte qualificativa del diritto.
Spetta al diritto di una comunità identificare e specificare quali
aspetti e quali posizioni della persona meritano garanzie e tutele.
Considerato che il diritto è un “sistema culturale”, ovverosia «un
sistema di interessi derivante da una vita comune e reso
oggettivamente accettabile da una comune esperienza e cultura»
13
,
12
Vedi V. SCALISI, ibidem.
13
Su punto MARITAIN, Les droit de l’homme et la loi naturelle, Paris, 1947. Per importanti
Costituzioni ispirate dal giusnaturalismo cfr. F. BATTAGLIA, Le carte dei diritti, Ed. 2, Firenze,
7
solo il diritto di una società ha titolo di specificare quali aspetti e quali
posizioni della persona sono attuali e attuabili, rispondenti cioè allo
stile di vita della comunità giuridica e alle capacità realizzative della
stessa
14
.
Possiamo affermare, quindi, che l’espressione “diritti del
soggetto” va utilmente sostituita con quella “diritti della persona”;
l’uomo ha “diritti” prima ancora che “soggetto”, in quanto “persona”,
e che la soggettività, nei modi e termini in cui il diritto obiettivo la
identifica, rappresenta essa stessa un aspetto del “diritto” della
persona
15
.
L’individuazione dell’attuale “diritto della persona”, rinvia ad
un’indagine che deve essere svolta avuto riguardo al diritto positivo
vigente in un dato momento storico, presso una determinata comunità
di uomini, e per quello che ci interessa con riguardo al diritto positivo
italiano.
1947 e per certi aspetti C. ZANCHI (a cura di), La protezione internazionale dei diritti dell’uomo,
in Riv. Vita italiana-documenti e informazioni, 2/1979, Quaderno n. 30.
14
A. FALZEA, Efficacia giuridica, in Voci di teoria generale del diritto, Milano, 1978, 306 ss.,
ove è detto: Anche una comunità giuridica ha come suo interesse fondamentale l’esigenza minima
di continuare in futuro, nel modo migliore che risulti realmente possibile, il proprio tipo di vita e
l’esigenza aggiuntiva, egualmente essenziale, di elevarlo e di arricchirlo. Interesse fondamentale
della comunità è, in conclusione, il tipo migliore di esistenza per essere realmente possibile e
realizzabile” e oltre “l’interesse per salire a livello del diritto deve non soltanto diventare interesse
sociale ma anche ricevere una qualificazione ulteriore. Il criterio della qualificazione giuridica
degli interessi è costituito dall’interesse fondamentale. Guardando a questo interesse fondamentale
con le sue necessità, possibilità, impossibilità, noi riusciamo a valutare ogni altro modo di
esistenza come giuridicamente necessario, possibile o impossibile.
15
Al riguardo V. SCALISI, op. cit., 33.
8
Occorre iniziare dai limiti e dalla rilevanza che i moderni
sistemi giuridici predispongono per la salvaguardia dei diritti
considerati fondamentali della persona. L’espressione diritti
fondamentali significa diritti che fanno parte della persona come tale,
sono perciò diritti intrinseci, caratterizzati dalla persona umana in
quanto tale, pertanto inalienabili, imprescrittibili e persino
irrinunciabili
16
. Una volta si usava l’espressione diritti naturali per
alludere al congenito collegamento di quei diritti con la natura della
persona
17
.
La nostra tradizione giuridica ha studiato per molto tempo
questi aspetti della tutela della persona sebbene sotto un profilo
prevalentemente filosofico, assegnandole un capitolo tra i diritti
pubblici soggettivi. I manuali di diritto privato solo in tempi
relativamente recenti ne hanno iniziato la trattazione. L’espressione
tradizionale che identifica la materia è diritti della personalità,
espressione non sempre accolta con favore a causa della sua eccessiva
rigidità manifestatesi nella tendenza ad accogliere soprattutto da parte
della giurisprudenza, ad un unico diritto della personalità cui si
dovrebbe far ricorso nelle molteplici ed eterogenee varietà di
manifestazioni ove l’esigenza di tutela si riconduce.
16
Sul punto M. BESSONE, Istituzioni di diritto privato, Torino, 2005, 119.
17
M. BESSONE,ibidem.
9
Uno dei motivi della difficile introduzione dei diritti della
personalità all’interno della disciplina propria dei rapporti privati è di
carattere sistematico.
Il codice detta, al libro I, le regole proprie della persona fisica,
mentre la materia della tutela giuridica è tradizionalmente riservata al
capitolo della responsabilità per fatto illecito (per tutti quegli aspetti
che attengono alla lesione di diritti patrimoniali connessi alla persona
fisica), ovvero alle norme contenute nel codice penale.
Infine, la sede, la fonte principale ove questi diritti sono
descritti e trattati è la Carta costituzionale. Già l’art. 2 della
Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell’uomo ovunque essi si
manifestino. Oggi le forme di tutela dei diritti della persona sembrano
mutuare la propria base normativa da una pluralità di fonti: anzitutto
la Costituzione, poi la Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali
18
, e da ultimo, la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000.
18
Ratificata dall’Italia il 25 ottobre 1955, contiene il catalogo dei diritti e delle libertà riconosciuto
e sottoscritto dal Consiglio d’Europa.
10