2
amministrativo”
3
, o come “un fatto di disfunzione
amministrativa”
4
, determina, per il cittadino, una
insoddisfazione dell’interesse personale cui aspira.
Il nostro ordinamento conosce varie forme di
silenzio al quale attribuisce diversi significati:
silenzio – inadempimento, silenzio – rigetto,
silenzio – accoglimento.
Tali forme di silenzio, rientranti nell’ampio istituto
del cd. “silenzio significativo”, sono volte ad
identificare in via interpretativa gli strumenti
processuali previsti dall’ordinamento per garantire
la effettività della tutela giurisdizionale
amministrativa
5
.
Tralasciando le altre forme di silenzio, ai fini della
presente trattazione ci si sofferma sul silenzio –
inadempimento, in quanto esso si pone come “fatto
3
Giacchetti S., Il <<Ricorso avverso il silenzio
dell’Amministrazione>> e le macchine di Munari, in Cons. di St.,
2001, II, p. 471.
4
Guarino G., Atti e poteri amministrativi, in Milano, 1994, p. 154
ss.
5
Angiuli A., Silenzio-assenso in materia di concessioni edilizie e
provvedimenti cautelari del giudice amministrativo, in Urbanistica
– aspetti civilistici, amministrativi e penali, Padova, 1985, p. 238,
la quale presta particolare attenzione alle problematiche del
silenzio assenso, jus aedificandi e tutela cautelare nel giudizio
amministrativo.
3
patologico”
6
che assume rilievo giuridico
nell’ordinamento giuridico.
6
Fantini S., Il rito speciale in materia di silenzio della pubblica
amministrazione, in Giust. Civ., 2001, n. 4, pt. II, p. 183.
4
I.2
IL SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è un mero fatto che si
realizza allorché l’amministrazione, sulla quale
grava il dovere giuridico di agire con l’emanazione
di un atto amministrativo, ometta di provvedere
senza che vi sia una particolare attribuzione
legislativa di significato a questa inerzia
7
.
In altri termini, il silenzio – inadempimento, o
silenzio rigetto, riguarda i casi in cui
l’amministrazione, sollecitata da un’istanza
proposta da un privato, non vi provveda.
In tali situazioni si crea una posizione di interesse
legittimo
8
correlata all’“immanenza del fine pubblico
che rende funzionalizzata l’attività amministrativa,
portando con sé il concetto di doverosità dell’azione
medesima”
9
.
7
Casetta E., Manuale di diritto amministrativo,in Milano, 2004, p.
288.
8
Al riguardo si è espresso anche il Consiglio di Stato, sez. IV, con
la sentenza 8 giugno 2003, n. 2491, il quale ha ritenuto che “il
silenzio – inadempimento dell’amministrazione presuppone
l’esistenza di un potere amministrativo del quale si richiede
l’esercizio e, quindi, posizioni di interesse legittimo
dell’interessato”, in Foro Amm. Cons. di Stato, 2003, c. 1882.
9
Scoca F.G., Il silenzio della pubblica amministrazione alla luce
del suo nuovo trattamento processuale, in Dir. Proc. Amm., 2002,
2, p. 245.
5
E’ proprio il concetto di doverosità che impone
all’amministrazione di agire per realizzare
l’interesse pubblico nel rispetto degli interessi
privati.
In altri termini il silenzio vale “violazione del dovere
conclusivo del procedimento”
10
e il dovere di
provvedere presuppone una specifica norma che
disciplina tale dovere.
Il dovere di provvedere è considerato "presupposto"
dell'inerzia dell'amministrazione, esso è insito nel
"potere-dovere" giuridico dell'amministrazione,
nonché nel termine di connessione con le situazioni
giuridiche degli individui
11
.
Ne deriva che un arresto ingiustificato da parte
dell’amministrazione nell’attività decisionale e
deliberativa, acquista rilevanza giuridica per il suo
essere contrario non solo all’interesse pubblico, che
deve essere attuato, ma anche lesivo dell’interesse
privato che deve essere valutato ed eventualmente
soddisfatto con l’adozione del provvedimento
richiesto.
10
Cioffi A., Osservazioni sul dovere di provvedere e sul
<<silenzio>> nell’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n.
1034, in Riv. di dir. amm., 2004, 3, p. 633 ss.
11
Cioffi A., Dovere di provvedere e pubblica amministrazione,
Milano, 2005, p.33 ss.
6
In tal modo “l’assenza del provvedimento impedisce
la realizzazione dell’interesse sostanziale finale del
privato”
12
.
Il silenzio – inadempimento, o silenzio – rifiuto, si
realizza, quindi, quando l’amministrazione pur
avendo l’obbligo di provvedere rimane inerte
13
.
Tale istituto, di creazione giurisprudenziale, nasce
dall’esigenza di apprestare una tutela al cittadino
contro il silenzio della pubblica amministrazione.
In un primo tempo, il silenzio era considerato come
un diniego tacito, ragion per cui oggetto del giudizio
era la legittimità dell’atto negativo
14
.
Si riteneva, infatti, che la p.a. avesse già
provveduto, seppur tacitamente, e, quindi, l’atto
negativo espresso sopravvenuto era considerato
inefficace e poteva servire solo per giustificare le
ragioni del diniego con la proposizione di motivi
aggiunti.
Successivamente tale impostazione venne
abbandonata a favore della convinzione che oggetto
12
Scoca F.G., Il silenzio della pubblica amministrazione alla luce
del suo nuovo trattamento processuale, cit., p. 249.
13
AA.VV., Diritto Amministrativo, Bologna, 2005, tomo II, p.
1391.
14
Consiglio di Stato, sez. IV, 6 dicembre 1955, n. 946, in Cons.
St., 1955, p. 1331.
7
del giudizio sul silenzio fosse non un provvedimento
tacito, ma l’accertamento dell’obbligo di
provvedere
15
.
L’azione contro il silenzio – inadempimento era
diretta solo ad ottenere un atto espresso da parte
della p.a. e il giudizio non poteva più riguardare la
pretesa sostanziale dedotta con l’istanza originaria
non esaminata da parte della stessa p.a.
Successivamente la giurisprudenza ha ritenuto che
qualora l’amministrazione non avesse osservato il
dovere di emanare il provvedimento richiesto entro
un termine ragionevole, il titolare della posizione
giuridicamente rilevante avrebbe potuto diffidare
formalmente l’amministrazione inerte a provvedere
entro un ulteriore dato termine, e se anche questo
fosse decorso inutilmente, il silenzio
dell’amministrazione viene considerato come rigetto
e ciò costituisce il presupposto necessario per
ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Questo schema, elaborato dalla giurisprudenza per
colmare la lacuna prodotta dall’assenza di un
15
Ad. Pl. Cons. di St. del 3 maggio 1960, n. 8, in Giur. It., 1960,
III, p. 257.
8
apposito riconoscimento legislativo, si basa sul
concetto del termine a provvedere.
Ossia si ritiene che l’amministrazione debba
provvedere entro un dato termine indicato nella
diffida decorso il quale il privato deve ritenere che
si sia formato il silenzio.
Sul punto si è espressa, di recente, anche la Corte
Costituzionale che, con la sentenza n. 355 del 17
luglio 2002, ha affermato il principio secondo cui la
mancata osservanza del termine per provvedere
vale a connotare in termini di illegittimità il
comportamento della p.a. nei confronti della quale i
soggetti interessati alla conclusione del
procedimento possono insorgere utilizzando, per la
tutela della propria situazione soggettiva, tutti i
rimedi che l’ordinamento appresta, in generale, in
simili ipotesi
16
.
Dunque il silenzio si configura come un
inadempimento quando la legge assegna un
termine, senza ricollegare alcun effetto giuridico
alla mancata adozione di un provvedimento
espresso.
16
Corte Costituzionale sent. 17 luglio 2002, n. 355, in Giur. Cost.,
2002, p. 2675.
9
Un eventuale ricorso, da parte degli interessati, non
può avere ad oggetto la mancata adozione di un
provvedimento positivo, bensì, semplicemente,
l’inadempimento del dovere di provvedere
17
.
Presupposto, dunque, per la formazione del silenzio
è l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, a
fronte del quale il silenzio si configura come
inadempimento se l’obbligo è previsto o si desume
dalla legge
18
.
L’obbligo di provvedere sorge ogniqualvolta la legge
prevede che il procedimento amministrativo inizi
con un’istanza formulata da un privato.
Secondo la giurisprudenza l’obbligo di provvedere
non sussiste solo nel caso in cui ciò sia
normativamente previsto, ma anche nelle ipotesi
che discendono dai principi generali, o dalla
particolarità della fattispecie che per ragioni di
giustizia o per i rapporti esistenti tra
amministrazioni e amministrati impongono
l’adozione di un provvedimento
19
.
17
Sandulli A.M., Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989,
p. 679.
18
Brignola F., voce: Silenzio della pubblica amministrazione, in
Enc. Giuridica Treccani, 1992, vol. XXVIII, p. 2.
19
Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2004, n. 3492, in Foro
Amm. Cons. di Stato, 2004, c. 1791; TAR Salerno, sez. I, 3 luglio
2002, n. 674, in www.giustizia-amministrativa.it.
10
A titolo esemplificativo è il caso delle concessioni,
delle autorizzazioni e delle ammissioni.
Al contrario, non sussiste l’obbligo di provvedere
quando la domanda viene ritenuta infondata sulla
base della mera applicazione delle norme di legge,
ovvero quando vi siano motivi pregiudiziali o
formali, o ancora nelle ipotesi di sopravvenienze
che determinano l’obbligo di riesame di
provvedimento non impugnati.
Tale esclusione è giustificata o dall’assenza di
norme di legge che non prevedono un obbligo in tal
senso, o dalla presenza di motivi che escludono
l’obbligo, ovvero dal fatto che l’istruttoria non è
ancora terminata.
Una volta accertato che il silenzio serbato
dall’amministrazione è configurabile come silenzio
inadempimento o silenzio rigetto, il problema che si
pone è quello della formalizzazione del silenzio cioè
della individuazione delle condizioni formali che
fanno configurare il comportamento inattivo
dell’amministrazione come significativo di volontà
amministrativa negativa.