II
giornalismo etico.
E` necessaria inoltre una conoscenza approfondita degli strumenti di tutela su cui
puo` contare chi lavora in questo settore, mentre, ancora oggi, molti giornalisti
non conoscono i limiti della loro professione. C’e` da dire pero` che, sia da parte
del Consiglio nazionale dell’Ordine che del Garante per la privacy, c’e` stata una
netta presa di posizione per evitare che venissero commessi gli stessi sbagli del
passato, calpestando il diritto di ognuno alla propria privacy in nome del diritto
di cronaca. Questo lavoro vuol addentrarsi nella disciplina concentrando ap-
punto l’attenzione su questo binomio difficile, che ha avuto nel tempo un ritmo
altalenante, scomodo; prima del 1996 l’ago della bilancia sembrava pendere piu`
dalla parte del diritto di cronaca, mentre oggi invece la sensazione e` che si sia
sbilanciato dall’altra parte, verso una tutela estrema della riservatezza. Lo di-
mostra il fatto che per i giornalisti diventa sempre piu` difficile reperire le notizie
o recuperare alcuni dati, bloccati dalla rigidita` burocratica di molte amministra-
zioni. Questa tesi si propone di offrire una conoscenza settoriale approfondita,
ponendosi come obiettivo quello di mantenere una giusta distanza tra il “fare”
ed il “subire” il giornalismo.
Anche nella stesura stessa di questa tesi si e` proceduto cercando di bilanciare
il diritto della persona a vedere rispettata la propria sfera personale con il diritto
all’informazione, che consente ai giornalisti di svolgere correttamente il loro la-
voro, quindi esponendo sempre le due facce della medaglia, quella dell’operatore
dell’informazione e quella dell’interessato. L’obiettivo di questa tesi infatti e` an-
che quello di far emergere la difficolta` normativa, deontologica, giurisprudenziale
e dottrinale di far coesistere questi due diritti. Piu` il giornalismo pero` si sforzera`
in questo senso, piu` l’informazione sara` autentica e rispettosa delle persone.
E` di fondamentale importanza infatti, per chi svolge questa professione, conoscere
le leggi che regolano la raccolta, la scelta e la diffusione delle notizie, non solo
III
in base ai criteri dell’agenda setting, ma facendo attenzione a non sconfinare
all’interno della sfera privata delle persone. Attraverso questo lavoro si vogliono
mettere in luce tutti i passi che sono stati compiuti in sede giuridica per porre
sullo stesso piano la privacy e il diritto di cronaca, mostrando alcuni casi concreti
che capitano a chi lavora in una redazione, per evitare che il giornalismo diventi
una sorta di “far west mediatico”.
Si e` scelto di suddividere la tesi in quattro capitoli, secondo la scala decre-
scente del valore normativo, partendo dalla tutela costituzionale fino ad arrivare
alle regole imposte dallo stesso Ordine dei giornalisti ai suoi iscritti, attraverso
l’adozione del Codice di deontologia.
L’importanza costituzionale della liberta` di espressione e della conseguente
liberta` di cronaca, garantita dall’articolo 21 viene spiegata all’interno del primo
capitolo. Si e` cercato di ripercorrere anche storicamente il cammino che ha
portato al riconoscimento effettivo di questo diritto, che si intravide nel periodo
preunitario grazie al re Carlo Alberto, per poi scomparire di nuovo durante le due
Guerre Mondiali, calpestato soprattutto dall’opera censoria del regime fascista.
Allo stesso tempo e` stata esaminata anche l’iniziale difficolta` del diritto alla
riservatezza a trovare uno spazio libertario all’interno dei diritti tutelati dalla
Costituzione italiana: si precisano tutti i passi che hanno portato ad un’effettiva
tutela della privacy nell’Ordinamento italiano, ripercorrendo le diverse sentenze
che dapprima negavano questo diritto, per poi ammetterlo, con estrema cautela,
nella costellazione dei diritti personali, in base all’interpretazione dell’articolo 2
Cost. come “fattispecie aperta”. Per entrare in profondita` nell’argomento, si e`
raffrontato il concetto di riservatezza italiano ed europeo e quello della privacy del
common law, il tutto ovviamente sempre rimanendo nell’ambito della professione
giornalistica, mettendo in luce le diversita` di approccio tra Europa e Stati Uniti.
Nel secondo capitolo si passano in rassegna tutte le leggi inerenti l’attivita`
IV
giornalistica, che indicano gli spazi di movimento ed i limiti di una professione
border-line, rea, se svolta in maniera illecita, di provocare grandi danni alle per-
sone e alla societa`. Vengono analizzate la legge sulla stampa 47/1948, la legge n.
69/1963 sull’ordinamento della professione, l’importantissima legge sulla privacy
n. 675/1996, che ha modificato la percezione del problema della riservatezza, ed
in primis il modus operandi dei giornalisti, per arrivare fino al Testo Unico per la
privacy, attualmente in vigore. Viene inoltre presentata una carrellata di diverse
sentenze di merito e della Cassazione, come delle linee guida, evidenziando le
piu` significative che hanno portato poi al riconoscimento per tutti di una sfera
privata da tutelare, soprattutto dall’invasivita` della stampa.
Si sono voluti accennare anche i problemi correlati all’invasione della sfera pri-
vata ad opera della stampa, ovvero la diffamazione o la lesione della dignita`
e dell’onore personale. Per questo motivo sono stati esaminati gli articoli del
codice penale che disciplinano questo campo, riportando anche la proposta di
modifica del reato di diffamazione che in questo periodo e` al vaglio delle Camere.
Per completare il panorama normativo dato dal binomio giornalismo - riserva-
tezza, si e` voluto specificare l’opera di monitoraggio e di sorveglianza del rispetto
di limiti posti per legge del Garante per la protezione dei dati personali, sottoli-
neando l’atipicita` delle modalita` per l’elezione dei suoi membri rispetto alle altre
Autorita` autonome e la sua indipendenza da qualsiasi tipo di potere, politico ed
economico.
Il terzo capitolo e` dedicato invece alle numerose fonti deontologiche, a partire
dalle sette Carte deontologiche che regolano i diversi campi della cronaca, come,
ad esempio, le disposizioni che tutelano i minori nella “Carta di Treviso”, fino
alle norme etiche di chi si occupa di informazione economica. In particolare in
questo capitolo ci si e` soffermati sui singoli articoli del “Codice deontologico del
1998”, inserito, come allegato A, all’interno del Codice in materia di tutela dei
Vdati personali.
Si e` scelto di concludere il lavoro di ricerca con un capitolo, intitolato “Le
pronunce del Garante”, interamente dedicato all’esame di episodi di cronaca,
quelli che hanno maggiormente colpito l’opinione pubblica e che hanno richiesto
l’interessamento del Garante della privacy. Gli esempi che vengono riportati
sono significativi perche´ mettono in evidenza il mancato rispetto delle norme,
sia legislative sia etiche e, allo stesso tempo, rispecchiano, il piu` largamente
possibile, la pluralita` di episodi che possono sbalzare agli onori della cronaca,
dagli omicidi efferati, alla pubblicazione di liste di indagati, e che spingono il
cronista, ma anche il lettore, a chiedersi fino a che punto e` lecito invadere la
sfera privata delle persone in nome del diritto di cronaca. Ecco che torna in
primo piano l’eticita` del giornalista, che e` chiamato a discernere non solo su
quali notizie pubblicare, ma anche, e soprattutto su come scriverle.
Perche´, mai come in questo caso e` adatto questo vecchio adagio, che sottolinea
l’importanza di un giornalismo corretto:
“Gli errori dei medici vengono sepolti sotto terra, gli errori dei giudici vengono
rinchiusi in carcere, gli errori dei giornalisti finiscono in prima pagina”.
Capitolo 1
Fonti Costituzionali
1.1 Cronaca e riservatezza: due diritti in parita`
1.1.1 La tutela dell’articolo 21
Oggi viene naturale pensare che ognuno di noi possa esprimere liberamente il
proprio pensiero, senza incorrere ne´ nella censura, ne´ in altri strumenti di divieto
o sanzioni. Ma la piena conquista del diritto di manifestare la propria opinio-
ne, idea, visione del mondo, e` relativamente recente, soprattutto per quel che
riguarda l’Ordinamento del nostro Paese. Lo stesso discorso vale, ovviamente,
per un altro diritto, strettamente dipendente da questo, ovvero la liberta` di
stampa: in quasi tutti gli ordinamenti democratici, Italia compresa, e` solo dal
secondo dopoguerra in poi che la liberta` d’espressione e` stata universalmente
riconosciuta come rilevante e come diritto democratico da tutelare, cosa prima
impossibile da pensare a causa dei diversi regimi dittatoriali, o della sistematica
opera di censura operata dai diversi governi europei. E` presente infatti, anche se
con sfumature diverse, nelle varie carte sovranazionali a difesa dei diritti umani:
1
2 FONTI COSTITUZIONALI
nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, all’articolo 191, nella
Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle liberta`
fondamentali del 1950, all’articolo 102, nel Patto internazionale di New York sui
Diritti Civili e Politici, del 1966, al secondo comma dell’articolo 193, fino alla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che risale al 2000, all’articolo
114. Come negli altri stati democratici, anche i padri costituenti italiani hanno
dato alla liberta` di manifestare il proprio pensiero uno spazio di assoluto rilie-
vo, inserendola nei diritti tutelati dalla Costituzione, precisamente all’articolo
215. Questa liberta` e` sentita come particolarmente importante perche´ garan-
tisce il pluralismo, la libera circolazione delle idee e la liberta` di coscienza, tre
fattori fondamentali su cui si basano tutti gli ordinamenti liberali. “In assen-
za di un’effettiva liberta` di manifestazione del pensiero, in effetti, non potrebbe
neppure fondarsi ed esistere la democrazia moderna, dal momento che il pieno ri-
1“Ogni individuo ha diritto alla liberta` di opinione e di espressione; questo diritto include
la liberta` di sostenere opinioni senza condizionamenti e di cercare, ricevere e diffondere infor-
mazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo ai confini”. La Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani e` stata approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 10 dicembre 1948.
2“Ogni persona ha diritto alla liberta` d’espressione. Tale diritto include la liberta` d’opinione
e la liberta` di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza
da parte delle autorita` pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non
impedisce agli Stati di sottoporre ad un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione,
di cinema o di televisione”. La stesura della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei
Diritti Umani e` stata fatta , in francese e in inglese, a Roma, il 4 novembre 1950 ed e` stata
depositata, in un unico esemplare, negli archivi del Consiglio d’Europa. La ratifica da parte
dell’Italia e` avvenuta nel 1955.
3“Ogni individuo ha il diritto alla liberta` di espressione; tale diritto comprende la liberta`
di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere,
oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro
mezzo di sua scelta”. Il Patto sui Diritti civili e politici e` stato fatto a New York il 16
dicembre 1966 ed e` entrato in vigore il 23 marzo 1976.
4“1. Ogni individuo ha diritto alla liberta` di espressione. Tale diritto include la liberta` di
opinione e la liberta` di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere
ingerenza da parte delle autorita` pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La liberta` dei media
e il loro pluralismo sono rispettati”.
5“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto
e ogni altro mezzo di diffusione”.
1.1 Cronaca e riservatezza: due diritti in parita` 3
conoscimento di questa facolta` condiziona l’effettivita` di gran parte delle liberta`
individuali ed associative, che caratterizzano un sistema democratico, rispetto
alle quali la liberta` di manifestazione del pensiero rappresenta un presupposto
sostanziale6”. La titolarita` di questo diritto, a conferma che e` sentito come bene
universale dell’uomo, e` estesa a tutti, come recita il testo, e non solo ai cittadini
italiani. Al momento della stesura della nostra Costituzione, il ricordo della pri-
vazione forzata di questa liberta`, operata dal regime fascista, era vivissimo ed il
timore che questo tipo di negazione potesse ripetersi nel tempo influ`ı molto sulla
redazione finale del citato articolo7. La stessa Corte Costituzionale e` tornata piu`
volte a ribadire l’importanza di questo diritto: “In piu` occasioni la Corte Costi-
tuzionale ha avuto modo di riconoscere il carattere presupposto e fondante della
liberta` di manifestazione del pensiero, individuando in essa la “pietra angolare”
(sentenza n. 84/1969) dell’ordinamento democratico , un “diritto coessenzia-
le” al regime di liberta` garantito dalla Costituzione (sentenze numero 9/1965 e
11/1968), la “condizione preliminare” per l’attuazione, ad ogni livello, centrale
e locale, della forma propria dello Stato democratico (sentenza n. 348/90)8”.
6Gardini Gianluca, “Le regole dell’informazione: principi giuridici, strumenti, casi”, Bruno
Mondadori, Milano, 2005, pp. 13- 14.
7
In dottrina infatti si sottolinea come lo sguardo dei padri costituenti, per quanto riguarda
la stesura dell’articolo 21, fosse rivolto piu` al passato che al futuro. Questo tipo di impostazione
la si nota soprattutto nella seconda parte dell’articolo, dove sono fissate una serie di norme
rigide e dettagliate per la tutela della liberta` di stampa. Questo il testo: “La stampa non puo`
essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si puo` procedere a sequestro soltanto per atto moti-
vato dell’autorita` giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione
dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell’autorita` giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo` essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all’autorita` giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore succes-
sive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. La legge puo` stabilire, con norme di
carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.
8Gardini Gianluca, “Le regole dell’informazione: principi giuridici, strumenti, casi”, Bruno
Mondadori, Milano, 2005, p. 14.
4 FONTI COSTITUZIONALI
Si fa risalire alla tutela dell’articolo 21, che “comprende, per agevole e pacifica
interpretazione, qualsiasi forma di espressione di idee, di pensieri, di opinioni,
e di notizie che si ritenga di voler comunicare agli altri9”, anche il diritto di
informare10, di informarsi11 ed essere informati12. Con lo stesso termine, infor-
mazione appunto, si rappresentano fenomeni sostanzialmente e giuridicamente
diversi, che vanno dal lato attivo (attivita` di informazione svolta dai mass me-
dia) a quello passivo (come il diritto di informarsi ed essere informati). Lo
sottolinea bene Claudio Chiola: “Espressione del pensiero e narrazione dei fatti
costituiscono un unicum che acquisisce valenze giuridiche diverse, a seconda che
sia oggetto di manifestazioni individuali, oppure dell’attivita` dei mezzi di comu-
nicazione di massa. Liberta`, nel primo caso e diritto d’informare, nell’altro,
nell’interesse della collettivita` ad acquisire notizie13”.
E` opportuno poi ricordare che l’articolo 21 comprende anche l’aspetto “nega-
tivo” della liberta` di espressione, ovvero la facolta` di decidere se esprimere o
tenere riservate le proprie idee, esercitando in questo modo il “diritto al silen-
zio”. Grazie all’interpretazione non strettamente letterale dell’articolo 21, anche
9Zaccaria Roberto, “Diritto dell’informazione e della comunicazione”, Cedam, Padova,
2003, p. 18.
10E´ bene pero` ricordare che il termine informazione non si trova citato nemmeno una volta
all’interno della Costituzione Italiana.
11Questo e` il diritto essenziale di poter ricercare ed accedere alle fonti; e` una facolta` che si
esplica in un interesse primario per chi svolge il lavoro di giornalista. L’obbligo di far s`ı che
questo diritto si applichi ricade sulle Istituzioni, in primo luogo sullo Stato e sulla Pubblica
Amministrazione.
12La discussione in dottrina e in giurisprudenza su questo punto e` molto ampia: in sintesi
si puo` dire che il diritto ad essere informati pretende un pluralismo di voci informative. La
Corte Costituzionale con la sentenza 24 marzo 1993, n. 112, ha sottolineato la pari dignita`
del diritto di informare e il diritto di essere informati. Per approfondire: Zaccaria Roberto,
“Diritto dell’informazione e della comunicazione”, Cedam, Padova, 2003, pp. 64- 72.
13Chiola Claudio, “Liberta` di manifestazione del pensiero”, in“Enciclopedia Giuridica”, a
cura dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato, Roma, 1991, vol. XIX, p. 2.
1.1 Cronaca e riservatezza: due diritti in parita` 5
il diritto di cronaca14 viene ricondotto direttamente alla liberta` che ciascun cit-
tadino ha di manifestare il proprio pensiero ed e`, di conseguenza, tutelato. In
altre parole: “Grazie ad un’interpretazione evolutiva dell’articolo 21, fondata
anche sulle convenzioni internazionali, lo ius narrandi - la liberta` di dare e di-
vulgare notizie, opinioni e commenti - e` ritenuta da dottrina e giurisprudenza
coperta da garanzia costituzionale15”. In primis la Corte Costituzionale ha ri-
conosciuto lo stesso grado di tutela sia alla liberta` di pensiero16 che al diritto di
cronaca, in quanto la prima comprenderebbe la seconda: “La stampa soggiace,
per il suo carattere di strumento di diffusione del pensiero, agli stessi limiti che
circoscrivono la liberta` di manifestazione del pensiero17”. Come si sottolinea
in dottrina:“ Non siamo di fronte a due diritti distinti, ma ad un’unica liberta`,
il cui oggetto e contenuto e` interamente ricompreso e garantito dall’articolo 21
della Costituzione, liberta` che puo` essere definita con espressioni terminologiche
diverse a seconda del particolare profilo o contenuto che essa intende evidenzia-
re18”. La liberta` di informazione e` quindi lo strumento giuridico primario per il
corretto svolgimento dell’attivita` giornalistica: “La liberta` di informazione e di
critica, valori che fanno definire il giornalismo informazione critica, si configura
come diritto insopprimibile dei giornalisti19”. La stessa Corte Costituzionale ha
14Anche se non e` mai esplicitamente menzionato in nessun articolo della Costituzione.
15Vigevani Giulio Enea,“Giornalismo ed espressione letteraria artistica”, in “Codice della
privacy: commento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 aggiornato con le piu` recenti
modifiche legislative”, a cura di Zucchetti Alberto, Giuffre`, Milano, 2004, vol. II, p. 1716.
16Per liberta` di pensiero si intende non un puro diritto individuale, ma lo strumento giuridi-
co indispensabile in funzione di partecipazione e di controllo nella gestione del potere. Per
approfondire: Grisolia Giovanni, “Liberta` di manifestazione del pensiero e tutela dell’onore e
della riservatezza”, Cedam, Padova, 1994, pp. 23, 35- 36.
17Sentenza n. 16/1981.
18Zaccaria Roberto, “Diritto dell’informazione e della comunicazione”, Cedam, Padova,
2003, p. 19.
19Abruzzo Franco, “Doveri dei giornalisti, diritto di cronaca (in particolare giudiziaria) e
di critica”, articolo reperito nel sito www.altalex.it, consultato il 10 febbraio 2005.
6 FONTI COSTITUZIONALI
sottolineato, con la sentenza n. 1/1981, il “rilievo costituzionale della liberta`
di cronaca (comprensiva dell’acquisizione delle notizie) e della liberta` di infor-
mazione quale risvolto passivo della manifestazione del pensiero, nonche´ il ruolo
svolto dalla stampa come strumento essenziale di quelle liberta`”.
1.1.2 Alla ricerca del giusto limite del giornalismo
Nonostante sia tutelata a livello costituzionale, la liberta` di informazione deve
fare i conti con altri diritti di pari dignita`, in primis con il diritto alla privacy.
Il confine tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza e` molto labile: per
chi si occupa di raccogliere, filtrare e divulgare le notizie, e` facile superare la
soglia della liceita` informativa e sconfinare nella sfera riservata delle persone.
Nelle redazioni giornalistiche, siano della carta stampata, della radio, della tv
o di Internet, si rischia spesso di invadere l’intimita` di chi e` coinvolto in fatti
di attualita`, politica, spettacolo, in nome del diritto di cronaca. D’altronde,
e` anche vero che non e` ne´ giusto ne´ corretto inibire i giornalisti, che non de-
vono percepire il diritto alla privacy come un’arma puntata contro la liberta`
d’informazione. Bisogna trovare il giusto mezzo tra questi due diritti, entrambi
tutelati dalla Costituzione Italiana ed entrambi quindi di pari dignita` giuridi-
ca. Per quanto possa sembrare difficile questi due diritti devono coesistere, ed
e` compito del giornalista conoscerli e rispettarli perche´ “in realta` essi non sono
fra loro contrapposti, ma inserendosi nel tessuto della societa` dell’informazione
devono essere necessariamente coordinati20”. Il problema del bilanciamento tra
questi due diritti si e` addirittura ampliato negli ultimi anni, con lo sviluppo
delle nuove tecnologie: “Se e` coeva con la prima affermazione dei piu` antichi
20Filippi Claudio, “Il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attivita` giornalistica e
di informazione”, in “La tutela della riservatezza”, a cura di Loiodice Aldo e Santaniello
Giuseppe, Cedam, Padova, 2000, p. 290.
1.1 Cronaca e riservatezza: due diritti in parita` 7
mezzi di informazione la tensione tra la liberta` di manifestazione del pensiero ed
il diritto di cronaca, da una parte, e la dignita` e l’onorabilita` delle persone che
possono essere oggetto dei processi informativi, dall’altro, problemi di questi tipo
si sono fatti assai piu` complessi in presenza di ineccepibili garanzie costituzionali
a favore degli operatori informativi, ma anche di una notevolmente accresciuta
potenza di diffusione informativa, mentre la complessita` della vita nelle moderne
societa` impone a ciascuno di noi di fornire una crescente massa di dati perso-
nali, sempre piu` facilmente disponibili a causa dello sviluppo dei procedimenti
di archiviazione elettronica e spesso appettiti da imprese editoriali opinabilmente
molto interessate da informazioni relative alla vita privata di soggetti che possono
essere oggetto delle cronache21”.
Come viene chiaramente indicato nel testo costituzionale, l’unico limite espli-
cito del diritto di informazione risiede nel buon costume22.
Nella dottrina poi, ci sono posizioni che collocano il diritto di cronaca non solo
sotto la tutela dell’articolo 21, ma “su tutto il sistema costituzionale democrati-
co in quanto l’opinione pubblica si forma liberamente soltanto a patto che esista
un’informazione ampia, libera e solida23 ”. La Corte Costituzionale nella senten-
za n. 120 del 28 novembre 1968 ha ribadito che: “La liberta` di manifestazione del
pensiero non puo` trovare limitazione se non nelle disposizioni legislative dirette
21De Siervo Ugo, “Informazione, comunicazione globale e privacy”, reperito sul sito
www.associazionedeicostituzionalisti.it, consultato il 30 aprile 2005.
22Data la sua indeterminatezza, anche il termine buon costume e` stato oggetto di un intenso
dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza, per riuscire a stabilire quale fosse il contenuto
implicito da tutelare. La corrente di pensiero maggioritaria individua nella nozione penalistica
l’esplicazione migliore del buon costume. A questo proposito si vedano le sentenze della Corte
Costituzionale nn. 9/1965, 120/1968, 49/1971, 1063/1988 e 487/1989. Per approfondire:
Gardini Gianluca, “Le regole dell’informazione: principi giuridici, strumenti, casi”, Bruno
Mondadori, Milano, 2005, pp. 42- 45.
23Barile Paolo, “Diritti dell’uomo e liberta` fondamentali”, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 233.
Questa interpretazione puntualizza il fatto che, senza un’ordinamento democratico, la liberta`
di stampa non potrebbe esistere e che, viceversa, senza una libera circolazione delle idee non
si potrebbe formare nessun ordinamento democratico.
8 FONTI COSTITUZIONALI
alla tutela di altri beni ed interessi fatti oggetto di protezione costituzionale”.
Questa sentenza ha de facto sancito la totale riserva di legge per qualsiasi limite
da porre alla liberta` d’espressione. Pur limitando il diritto di cronaca alla tutela
costituzionale dell’articolo 21, ci si accorge pero` che nel mondo dell’informazione,
concretamente, questo diritto deve coniugarsi con il diritto delle persone ad es-
sere rispettate nella loro sfera intima e privata24.
Per poter svolgere serenamente e coscientemente il suo lavoro quindi, il gior-
nalista ha bisogno di conoscere esattamente il margine di liberta` che non puo`
superare perche´ “un’insicura tutela della privacy puo` danneggiare molto la li-
berta` di informazione, poiche` molti, intimoriti dai rischi che potrebbero correre,
cercherebbero di rendere inaccessibili le informazioni che li riguardano25”. Anche
il diritto alla riservatezza infatti trae il suo fondamento normativo nella Costi-
tuzione perche´ viene compreso tra i diritti inviolabili della persona. Quanto sia
difficile pero` mantenere la giusta distanza tra i due diritti ce lo testimoniano
i numerosi casi di processo a carico di giornalisti o di testate, nazionali o lo-
cali26. Senza entrare ora nel merito della giurisprudenza, si puo` ricordare, che,
in generale, il diritto di cronaca ha due confini invalicabili, uno intrinseco alla
professione stessa del giornalista, ossia la ricerca della verita` sostanziale27 dei
24Nel capitolo 2 verranno approfondite delle sentenze in cui i giudici si sono espressi ponendo
dei vincoli al diritto di cronaca, in particolare la sentenza della Corte di Cassazione del 18
ottobre 1984, n. 5259, conosciuta come “Decalogo dei giornalisti”, prima dell’introduzione in
Italia della legge sulla privacy del 1996.
25Ugo de Siervo, “Riservatezza e mezzi d’informazione. La necessaria ricerca di un comune
livello di tutela della riservatezza”, intervento alla XXII Conferenza Internazionale: “One
World, one privacy ”, reperito sul sito www.privacy.it, consultato il 7 marzo 2005.
26
Il diritto alla privacy e` stato per la prima volta ricondotto alla tutela dell’articolo 2 della
Costituzione nel 1975, quando la Corte di Cassazione fu chiamata a giudicare una controversia
che opponeva diritto di cronaca e quello di privacy, nel caso di Soraya Esfandiari. (Cass. civ.
I, 27 maggio 1975, n. 2129).
27
Il concetto di verita` e` stato a lungo oggetto di discussione giuridica. Per verita` sostanziale
dei fatti non si intende l’obiettivita` della narrazione ( peraltro impossibile da raggiungere) ma
si pretende dal giornalista un’accurata ed attenta valutazione delle fonti dalle quali ha recepito
la notizia. In questo senso si e` espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5259/1984
1.1 Cronaca e riservatezza: due diritti in parita` 9
fatti, l’altro invece e` proprio il diritto alla privacy delle persone28. Oltre alla
giurisprudenza, anche la dottrina conferma questa situazione di conflitto tra i
due interessi: “L’attivita` di informazione, quale espressione e momento attua-
tivo del diritto di manifestare il proprio pensiero, pur collocandosi tra le liberta`
proclamate e protette come fondamentali dalla Carta Costituzionale, si pone in
una posizione di ontologica confliggenza con altri diritti29”. La societa` dell’in-
formazione, nella quale viviamo, contribuisce a far emergere con particolare in-
tensita` lo sforzo di bilanciare questi due diritti, di cronaca e di riservatezza, che
oggi sono piu` che mai d’attualita`30. Lo stesso Garante della privacy31 ha scritto,
nel 2003, in riferimento al rapporto tra privacy e giornalismo: “La normativa
europea e nazionale si fonda sulla compatibilita` tra liberta` di cronaca e diritti
dei cittadini (del cittadino oggetto della notizia e del cittadino lettore, telespet-
tatore o ascoltatore). Costanti sono pero` le frizioni. La tensione tra queste due
che stabilisce che il diritto di cronaca e` legittimato solo quando sussista, insieme ad altre
condizioni, “la verita` (oggettiva o anche soltanto putativa purche´, un quest’ultimo caso, sia
frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti”. Si parla esplicitamente della
verita` sostanziale dei fatti anche nella sentenza n. 6041/1997 della Corte di Cassazione civile:
“La condizione della verita` della notizia comporta, come inevitabile corollario, l’obbligo del
giornalista, non solo di controllare l’attendibilita` della fonte (non sussistendo fonti informative
privilegiate), ma anche di accertare e di rispettare la verita` sostanziale dei fatti oggetto della
notizia (non scalfita peraltro da inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinare
o ad aggravare la valenza diffamatoria). Per approfondire: Grisolia Giovanni, “Liberta` di
manifestazione del pensiero e tutela dell’onore e della riservatezza”, Cedam, Padova, 1994,
pp. 58- 59. Santaniello Giuseppe, “Il Codice italiano della privacy nella prospettiva europea”,
articolo reperito nel sito www.interlex.it, consultato il 10 febbraio 2005.
28Si fa qui riferimento a due sentenze della Corte di Cassazione: una civile del 18 ottobre
1984, n. 5259 (il c.d. “Decalogo del giornalista”), l’altra penale del 30 giugno 1984, n. 8959.
29Pia de Nigris, “Il diritto di cronaca”, in “Privacy”, a cura di Clemente Agostino, Cedam,
Padova, 1999, p. 343.
30Per approfondire: Filippi Claudio, “I trattamenti di dati personali nel mondo dell’infor-
mazione”, in “Il diritto alla protezione dei dati personali. La disciplina della privacy alla luce
del nuovo codice”, a cura di Riccardo Acciai, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2004, pp.
789- 796.
31Della sua istituzione, della sua funzione e dei suoi compiti specifici si parlera`
approfonditamente nel prossimo capitolo.
10 FONTI COSTITUZIONALI
dimensioni talvolta sfocia in conflitto32”. E` difficile, per non dire impossibile,
trovare un confine netto tra i due diritti: sta nell’etica del giornalista e nella
sua buona fede cercare di non superare quella “sottile linea rossa”. In dottrina
si precisa:“Questa prospettiva dialettica tra valori graduabili e flessibili rafforza
dunque la convinzione che il bilanciamento tra dignita` della persona e liberta`
di manifestazione del pensiero non si possa fondare su tipizzazioni normative
a priori, ne´ sulla sola considerazione della sussistenza di un astratto e rigido
interesse pubblico; un corretto equilibrio puo` essere individuato con l’illuminato
esame a posteriori da parte dell’interprete delle circostanze di fatto che hanno
determinato la tensione tra i due valori e con la valutazione in concreto dei beni
in gioco33”.
Per Norberto Bobbio34, senatore a vita, il punto della questione e` capire cosa vuol
dire informare35:“Informare di che cosa? E` forse un dovere dire tutto quello che
si sa? Quante cose sappiamo che ci guardiamo bene dal dire: non divulghiamo
mica, per esempio, l’esistenza di un rapporto intimo tra due persone. Dunque,
ci sono notizie da dare e da non dare. Allora diciamo che e` un diritto-dovere
del giornalista dare tutte le informazioni che contribuiscono ad accrescere la
realta` della conoscenza sociale, politica e culturale da parte del pubblico. Og-
gi siamo aggrediti, bombardati dai media, con un eccesso d’informazione tanto
inutile quanto dannosa. Ecco allora la mia domanda: quale informazione va
32“Privacy e giornalismo, diritto di cronaca e diritti dei cittadini”, a cura di Mauro Paissan,
Presidenza del consiglio dei Ministri. Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2003, p. 5.
33Vigevani Giulio Enea,“Giornalismo ed espressione letteraria artistica”, in “Codice della
privacy: commento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 aggiornato con le piu` recenti
modifiche legislative”, a cura di Zucchetti Alberto, Giuffre`, Milano, 2004, vol. II, p. 1732.
34Professore universitario, partigiano e filosofo italiano, scomparso il 9 gennaio 2004 all’eta`
di 94 anni.
35Per approfondire: Arcuri Camillo, Fusaroli Gaetano, “La trasparenza invisibile: l’accesso
dei cittadini all’informazione”, Marietti, Genova, 1990.