INTRODUZIONE
Il destino dell'Uomo è sempre stato legato in maniera inscindibile alle caratteristiche
dell'ambiente che lo circonda. Condizioni ambientali favorevoli hanno determinato il fiorire
delle più importanti culture umane, mentre, in altri casi, fattori ambientali avversi hanno
indotto sconvolgimenti e provocato migrazioni di interi popoli in cerca di migliori condizioni
di vita. Per secoli lo sviluppo della civiltà umana è progredito in armonia con la natura e
l'azione “razionalizzatrice” dell'Uomo sull'ambiente ha dato frutti positivi.
Con l'avvento delle moderne società consumistiche e con l'esponenziale incremento
della popolazione mondiale, quella relazione di interdipendenza positiva con l'ambiente è, in
parte, venuta meno, lasciando il posto a logiche più aggressive di sfruttamento delle risorse
naturali e ad un'azione dell'Uomo sull'Ambiente maggiormente incisiva. Questo mutamento
nella relazione tra l'Uomo e il suo ambiente ha provocato la comparsa di fenomeni di
inquinamento e degrado ambientale sino ad allora sconosciuti.
Soltanto a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, l'Uomo ha iniziato a prendere
coscienza degli effetti negativi che lo sviluppo economico, basato su logiche di tipo
consumistico, è passibile di ripercuotere sull'ambiente. Da allora sono stati elaborati strumenti
giuridici volti a mitigare le conseguenze dell'inquinamento e del degrado ambientale, tanto a
livello nazionale, con lo sviluppo del diritto ambientale e con l'adozione di politiche
ambientali mirate a ridurre l'impatto delle attività umane sull'ambiente, quanto a livello
internazionale, attraverso la cooperazione internazionali tra gli Stati su alcuni temi ambientali
di rilevanza globale, come l'estinzione di specie animali e vegetali, il fenomeno del buco
nell'ozono ed il cambiamento climatico.
Parallelamente, si è resa evidente la capacità dei fenomeni di inquinamento e di
degrado ambientale di incidere negativamente sulla vita, sul benessere e sulla salute delle
persone, sino al punto da privarle del godimento dei più basilari diritti umani. Si pensi agli
effetti che fenomeni di contaminazione delle falde acquifere, di esposizione a emissioni
nocive o di distruzione di interi ecosistemi possono avere sugli individui, soprattutto in zone
del pianeta nelle quali le comunità sono ancora intrinsecamente dipendenti dall'ambiente che
le circonda.
In quegli stessi anni, esperti di diritti umani e attivisti hanno cominciato ad esaminare
gli effetti dell'inquinamento e del degrado ambientale in termini di violazione di diritti umani
e una parte della dottrina è giunta a sostenere l'esistenza di un diritto umano alla protezione
6
dell'ambiente, inteso come pretesa giuridica dell'individuo a vivere in un ambiente tutelato e
sostenibile. Il concetto in questione ha provocato un acceso dibattito nella dottrina tra i
sostenitori dell'esistenza del diritto umano alla protezione dell'ambiente, da una parte, i quali
si sono sforzati di dare una definizione la più precisa possibile del diritto in oggetto, e,
dall'altra, i detrattori dello stesso, i quali si dichiaravano critici nei confronti dell'opportunità
di riconoscere un diritto dai contenuti troppo vaghi, nonché difficilmente giustiziabile.
Al di là del dibattito dottrinario, la questione dell'esistenza di un diritto umano alla
protezione dell'ambiente ha influenzato i lavori degli organi delle Nazioni Unite impegnati
nella promozione e tutela dei diritti umani ed ha condizionato gli sviluppi normativi
internazionali, sia a livello universale che regionale, in materia di diritti umani e ambiente.
L'impossibilità di pervenire ad una definizione condivisa del diritto umano alla protezione
dell'ambiente ha, tuttavia, indotto la comunità internazionale e gli esperti di diritti umani a
spostare il focus della discussione dalla dimensione sostanziale della tutela dell'ambiente,
intesa come diritto umano, a quella meno controversa del riconoscimento di un numero
circoscritto di diritti di tipo procedurale. L'affermazione di questa nuova tipologia di diritti,
definiti come “diritti ambientali”, ha permesso agli individui di poter beneficiare di strumenti
e procedure attraverso le quali perseguire finalità di protezione dell'ambiente e svolgere un
ruolo maggiormente attivo nell'elaborazione delle politiche di tutela dell'ambiente, nonché
nella difesa dei propri diritti da fenomeni ambientali avversi.
Il presente lavoro ha come obiettivo quello di indagare la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo al fine di individuare se e quali contributi provengano dalle
pronunce di tale organo giurisdizionale nella direzione della valorizzazione del legame tra
tutela dei diritti dell'uomo e protezione dell'ambiente nel contesto europeo. Tale scelta di
campo è giustificata dal fatto che, sebbene la Convenzione Europea per la salvaguardia dei
Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU) (1950) non contenga al suo interno
uno specifico diritto umano alla protezione dell'ambiente, la “dottrina dello strumento
vivente” e l'interpretazione evolutiva adottata, nel tempo, dalla Corte, hanno fatto della
Convenzione uno strumento flessibile e capace di recepire i mutamenti negli standard di tutela
dei diritti umani che si verificano a livello internazionale e che emergono dalle evoluzioni del
diritto interno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
L'importanza crescente che la protezione dell'ambiente è andata assumendo, negli
ultimi decenni, a livello europeo ed internazionale, nonché l'acuirsi dei fenomeni di
inquinamento e di degrado ambientale, che si ripercuotono sempre più spesso sul benessere e
sulla salute delle persone, sono stati gli spunti che ci hanno spinto ad intraprendere la ricerca.
7
L'approccio metodologico utilizzato consiste nell'esame comparato delle pronunce e
delle decisioni di ammissibilità che gli organi di Strasburgo hanno reso in casi relativi alle
questioni ambientali le più variegate, al fine di individuare le principali linee di tendenza del
sindacato degli organi CEDU in materia di tutela dell'ambiente e di protezione dei diritti degli
individui da fenomeni ambientali avversi. Sebbene l'esame delle sentenze e delle decisioni di
ammissibilità degli organi di Strasburgo abbia costituito il fulcro della presente ricerca, tali
documenti non sono stati considerati in isolamento, bensì facendo costante riferimento al
contesto generale degli sviluppi normativi internazionali, regionali e nazionali relativi alle
tematiche dei diritti umani e della protezione dell'ambiente. Tra di essi, particolare importanza
hanno ricoperto le risoluzioni dell'Assemblea Parlamentare e del Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa dedicate al tema dei diritti umani e dell'ambiente e la Convenzione di
Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
Il primo capitolo del presente lavoro riguarda l'esame dei principali orientamenti
metodologici utilizzati dalla dottrina per indagare il rapporto tra diritti umani e protezione
dell'ambiente e l'analisi dei principali sviluppi normativi, a livello universale e regionale,
relativi all'emergere del diritto umano alla protezione dell'ambiente, come diritto autonomo
sostanziale, e dei “diritti ambientali”, come diritti di tipo procedurale. Il capitolo si apre con
una ricognizione dei principali elementi di criticità che caratterizzano la relazione tra diritti
umani e protezione dell'ambiente, volta a mettere in evidenza le diverse caratteristiche dei due
corpus giuridici di riferimento ma anche i numerosi punti di contatto e le possibili sinergie. Il
capitolo si conclude con una breve analisi dei contributi che la giurisprudenza dei principali
sistemi regionali di tutela dei diritti dell'uomo ha dato in materia di tutela dell'ambiente e di
difesa dei diritti degli individui dall'inquinamento e dai fenomeni di degrado ambientale.
Il secondo capitolo è interamente dedicato alla giurisprudenza della Commissione e
della Corte Europea dei diritti dell'uomo in materia di ambiente. Attraverso l'esame delle
singole pronunce, sono analizzate le due tecniche interpretative, diverse ma complementari,
attraverso le quali gli stessi organi hanno ricompreso varie questioni legate alla protezione
dell'ambiente all'interno dell'ambito di applicazione della Convenzione.
La prima tecnica interpretativa riguarda il riconoscimento della protezione
dell'ambiente come “valore oggettivo” di interesse generale, che, in determinate circostanze,
può giustificare l'adozione, da parte degli Stati, di misure limitative di alcuni dei diritti umani
contenuti nella Convenzione, in particolare del diritto al rispetto del domicilio e della vita
privata e familiare (art. 8 CEDU) e del diritto al rispetto della proprietà (art.1 del Prot. 1).
8
La seconda tecnica interpretativa punta, invece, a ricomprendere direttamente la tutela
dell'ambiente all'interno della sfera di diritti e di libertà che la Convenzione accorda
all'individuo. Si vedrà come ciò avvenga, in primo luogo, attraverso l'elaborazione di specifici
obblighi positivi, di tipo sostanziale e procedurale, che impongono agli Stati il dovere di dare
protezione effettiva ai diritti degli individui minacciati dal degrado ambientale. Al contempo,
si vedrà come la protezione dell'ambiente penetri la sfera dei diritti e delle libertà degli
individui attraverso il riconoscimento, in via giurisprudenziale, dei “diritti ambientali” di tipo
procedurale che riguardano l'accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Infine, si vedrà come l'interesse
generale alla tutela dell'ambiente sia preso in considerazione dagli organi di Strasburgo per
garantire una forma di tutela “rafforzata” delle libertà di opinione, espressione, ed
associazione di attivisti, giornalisti e membri di associazioni che perseguono finalità di tutela
dell'ambiente.
Nel terzo capitolo si è dato spazio all'esame delle più recenti pronunce della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di ambiente, per tentare di ricavare indicazioni su
quella che potrebbe essere l'evoluzione del sindacato della Corte in questo settore. Il capitolo
si apre con un'analisi di due ambiti nei quali la Corte ha, recentemente, esteso la propria
giurisprudenza ambientale, ovvero il divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3
CEDU) ed il diritto alla libertà ed alla sicurezza (art. 5 CEDU). Nella seconda parte del
capitolo sono esaminati i segnali che emergono dalla recentissima giurisprudenza in materia
di diritto alla vita (art. 2 CEDU) e diritto al rispetto del domicilio e della vita privata e
familiare (art. 8 CEDU), in direzione di un consolidamento e di un rafforzamento della tutela
dei diritti dei singoli da forme di inquinamento e degrado ambientale. Nella terza parte, oltre
ad esaminare gli sviluppi innovativi della recente giurisprudenza in materia di diritto di
accesso alla giustizia delle associazioni ambientaliste, sarà trattato il tema più generale del
diritto umano alla protezione dell'ambiente e della definizione che la Corte ne ha dato in
alcune recentissime sentenze. In conclusione, ci interrogheremo sulle ripercussioni che il
riconoscimento del diritto umano alla protezione dell'ambiente, come diritto derivante dalla
CEDU, potrebbe avere sulla giurisprudenza futura della Corte.
9
CAPITOLO PRIMO
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DIRITTI UMANI: L'EMERGERE
DI UN DIRITTO UMANO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE IN
AMBITO UNIVERSALE E REGIONALE
1.1 Il legame tra tutela dei diritti dell'uomo e protezione dell'ambiente
Quando ci si appresta a studiare le interrelazioni tra tutela dei diritti dell'uomo e
protezione dell'ambiente è opportuno analizzare le caratteristiche e gli obiettivi dei due settori
del diritto richiamati in modo da rispondere ad un importante interrogativo preliminare: il
corpus normativo dei Diritti dell'Uomo può contribuire alla tutela dell'ambiente oppure
rappresenta un settore che per sua natura si presenta in antitesi ed è quindi di ostacolo al
raggiungimento degli obiettivi da questa preposti?
Il diritto internazionale dei diritti umani è caratterizzato da un marcato
antropocentrismo e dal riconoscimento della fondamentale importanza della tutela dei diritti
del singolo individuo nei confronti dello Stato e della collettività. La filosofia dei diritti umani
affonda le sue radici in una visione atomistica della società, nella quale l'individuo è portatore
di diritti che originano dalla condizione stessa di Essere Umano. Nella visione classica,
l'individuo è concepito come un'entità autonoma che combatte per la sopravvivenza in una
condizione di Stato di Natura; nella visione contemporanea il godimento dei diritti umani
fondamentali è la precondizione per la realizzazione dell'individuo e per la partecipazione di
questi alla vita di società
1
. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo di questi diritti da parte
degli Stati, gli strumenti internazionali più evoluti prevedono procedure giurisdizionali o
quasi-giurisdizionali.
Tali caratteristiche sembrerebbero a prima vista rendere i diritti umani un settore del
diritto internazionale agli antipodi rispetto al diritto internazionale dell'ambiente, il quale
nasce da una presa di coscienza del rapporto di interdipendenza che esiste tra Uomo,
collettività ed ecosistema, nonché dalla concreta esigenza degli Stati di sviluppare forme di
cooperazione per affrontare problematiche derivanti dallo sfruttamento di risorse condivise (si
pensi ai fiumi che scorrono sul territorio di due o più stati, ai laghi di frontiera o agli spazi
1 Gearty, Conor, “Do Human Rights help or hinder Environmental Protecion?”, in Journal of Human Rights
and the Environment, n. 1, 2010, pp. 7-10.
10
atmosferici posti al di fuori della giurisdizione nazionale
2
) o derivanti da episodi di
inquinamento transfrontaliero
3
. Il ruolo e l'importanza attribuita al singolo individuo nel
diritto internazionale dell'ambiente è fin dalle origini molto marginale
4
e le prospettive di
tutela sono spesso affidate a meccanismi di cooperazione interstatale, come l'invio, da parte
degli stati contraenti, di rapporti periodici ad organi che si occupano di vigilare il rispetto
degli impegni presi in sede di adesione ai trattati.
Se oltre ai corpus normativi, alle concezioni filosofiche sottostanti ed agli strumenti di
tutela si prendono in considerazione le rivendicazione dei gruppi ambientalisti e di difesa dei
diritti dell'uomo, che si battono per un sempre maggiore avanzamento nella tutela dei
rispettivi diritti, il divario sembra allargarsi: la crescita demografica, lo sviluppo economico di
regioni del mondo che prima erano caratterizzate da sottosviluppo, la crescente
urbanizzazione provocano una sempre maggior pressione sul Pianeta e sulle sue risorse
naturali. In questo scenario possono nascere tensioni e contraddizioni tra i sostenitori dei
diritti umani, che si adoperano affinché il godimento dei diritti esistenti sia pienamente
assicurato ad una popolazione mondiale in rapida espansione, ed i gruppi ambientalisti, che
rivendicano la necessità di dare priorità alla tutela dell'ambiente ed alla conservazione delle
risorse naturali limitate
5
.
Tuttavia, se si prendono le distanze da un'analisi statica delle caratteristiche sopracitate
e ci si spinge ad analizzare l'evoluzione storica e gli obiettivi perseguiti dai due settori di
regolamentazione giuridica, è possibile notare importanti punti di contatto. Innanzitutto,
l'evoluzione dei regimi di tutela dei diritti umani e la portata globale delle minacce che il
diritto internazionale dell'ambiente si è trovato a fronteggiare in tempi recenti hanno
provocato una graduale erosione del “dominio riservato” dello Stato
6
, termine con cui si
intendono quelle materie o quei settori di intervento nei quali lo Stato è libero da obblighi
internazionali.
Tale processo di internazionalizzazione risale, per i diritti dell'uomo, alla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 mentre, per la protezione
2 Del Vecchio, Anna Maria, “Considerazioni sulla tutela dell'ambiente in dimensione internazionale ed in
correlazione con la salute umana", in Rivista Internazionale dei Diritti Umani, n. 2, 2001, p. 339.
3 Bodansky, Daniel; Brunnée, Jutta; Hey, Ellen (a cura di) The Oxford Handbook of International
Environmental Law, New York, Oxford University Press, 2007, pp. 9-10.
4 Kiss, Alexandre; Trindade, Cançado, Augusto, Antônio, “Two major challenges of our time: Human Rights
and the Environment”, in Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, n. 21, 1995, p. 27.
5 Boyle, Alan E.; Anderson, Michael R. (a cura di), Human Rights Approach to Environmental Protection,
New York, Oxford University Press, 1996, p. 3.
6 Kiss, Alexandre; Trindade, Cançado, Augusto, Antônio, “Two major challenges of our time: Human Rights
and the Environment”, op. cit. supra nota 4, p. 25; Weiss, Edith Brown (a cura di), Environmental change
and International law: New challenges and dimensions, Tokyo, United Nations University Press, 1992, p.
245.
11
dell'ambiente, alla Dichiarazione di Stoccolma sull'Ambiente Umano del 1972. In entrambi i
settori, il processo è culminato nell'affermazione di obblighi erga omnes, ovvero di obblighi
che ogni Stato assume nei confronti dell'intera Comunità degli Stati, e nel conseguente
declino del vincolo di reciprocità per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di tutela assunti
dagli Stati
7
. L'emergere nel diritto internazionale dell'ambiente di concetti come “interesse
comune”, “proprietà comune” e “patrimonio comune dell'umanità”, nonché l'inclusione di
alcuni tra i diritti umani più importanti nello jus cogens
8
, rappresentano ulteriori, ed altrettanto
significative, tappe di un'evoluzione che, in questa sede, è possibile solo sommariamente
delineare.
9
In secondo luogo, esaminando la “dimensione temporale” dei due settori del diritto
internazionale presi in considerazione, è possibile, individuare un importante aspetto in
comune nel carattere “preventivo” dei due regimi di tutela: lo scopo principale di entrambi è
la prevenzione di violazioni e danni che in alcuni casi possono provocare conseguenze
irreversibili e irreparabili (si pensi ad esempio alla violazione del diritto alla vita oppure
all'estinzione di specie animali o vegetali)
10
. Significativo al riguardo è lo sviluppo di concetti
giuridici come quello di “vittima potenziale” e l'interesse manifestato da entrambi i settori
giuridici per la salvaguardia degli interessi delle “future generazioni”.
Infine, è importante evidenziare come la regolamentazione giuridica dei due settori
converga verso obiettivi comuni: una delle finalità proprie del diritto ambientale
11
è quella di:
« […] preservare condizioni ambientali che consentano alle generazioni presenti e future di
godere dei propri diritti fondamentali alla vita e alla salute […] »
12
. Una prospettiva di questo
7 Weiss, Edith Brown (a cura di), Environmental change and International law: New challenges and
dimensions, op. cit. supra nota 6, pp. 250-255.
8 Ai sensi dell'art.53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 è norma di jus cojens:
« […] a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from
which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general
international law having the same character ». Vedi Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, Vienna,
23 Maggio 1969, art. 53, in United Nations, Treaty Series, vol. 1155, 2005, p. 331;
9 Fodella, Alessandro, “I principi generali”, in Fodella, Alessandro; Pineschi, Laura (a cura di), La protezione
dell'ambiente nel diritto internazionale, Torino, Giappichelli Editore, 2009, pp. 115-116; Bodansky, Daniel;
Brunnée, Jutta; Hey, Ellen (a cura di) The Oxford Handbook of International Environmental Law, cit. supra
nota 3, pp. 10-13; De Stefani, Paolo (a cura di), Il Diritto Internazionale dei Diritti Umani – Il diritto
internazionale nella comunità mondiale, Padova, CEDAM, 1994, pp. 68-73.
10 Weiss, Edith Brown (a cura di), Environmental change and International law: New challenges and
dimensions, op. cit. supra nota 6, pp. 255-271.
11 Altra finalità è la tutela dell'ambiente per il valore intrinseco attribuibile ad esso stesso ed alle sue
componenti (come ad esempio gli ecosistemi e le specie), come messo in evidenza da Catherine Redgewell
nel suo saggio dal titolo “Life, The Universe and Everything: A Critique Of Anthropocentric Rights” nel
quale l'autrice critica l'approccio antropocentrico del diritto internazionale dell'ambiente, che, tuttavia, ella
ritiene “inevitabile”. Vedi Boyle, Alan E.; Anderson, Michael R. (a cura di), Human Rights Approach to
Environmental Protection, op. cit. supra nota 5, pp. 71-88.
12 Pitea, Cesare, “Protezione dell'ambiente e tutela dei diritti umani” in Fodella, Alessandro; Pineschi Laura (a
cura di), La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale, Torino, Giappichelli Editore, 2009, p. 134.
12
genere permette di concepire il diritto ambientale come strumento atto a migliorare le
condizioni di vita dell'Uomo e difenderle in un contesto di sfide globali e di pervasiva
influenza del degrado ambientale sulle condizioni di vita delle persone
13
.
L'importanza di un ambiente sano e non degradato per il godimento di diritti umani
fondamentali come il diritto alla vita
14
e il diritto alla salute
15
rappresenta, dunque, una buona
chiave di lettura per una corretta interpretazione del legame tra diritti umani e protezione
dell'ambiente. Episodi di inquinamento e deterioramento delle condizione dell'ambiente
possono, infatti, avere pesanti conseguenze sugli individui ed escludere dal godimento dei
diritti fondamentali un consistente numero di persone e di comunità. Si pensi agli episodi di
inquinamento delle falde acquifere
16
oppure agli effetti della distruzione di aree naturali di
fondamentale importanza per la sopravvivenza fisica e culturale delle popolazioni indigene
17
.
Un ulteriore, interessante ed originale contributo allo studio del legame tra diritti
umani e protezione dell'ambiente chiama in causa la sociologia, disciplina che affronta i diritti
umani concentrandosi sul ruolo da essi tradizionalmente svolto come catalizzatori di
resistenza all'oppressione e come strumento di rivendicazione nei confronti dell'abuso di
potere
18
. Il linguaggio dei diritti umani è portatore di cambiamento radicale e permette di
sfidare l'ingiustizia al fine di costruire una nuova e migliore società
19
. Il degrado ambientale è
per sua natura un fenomeno che colpisce gli individui in maniera diseguale, danneggiando
gravemente gli individui più poveri ed emarginati e risparmiando quelli che, disponendo di
mezzi economici e politici, riescono a minimizzarne gli effetti (ad esempio trasferendosi in
aree non inquinate o facendo pressione sui propri rappresentanti in Parlamento affinché
adottino misure di contrasto all'inquinamento). Partendo da queste premesse, si capiscono le
potenzialità in termini di forza del cambiamento e lotta alle ingiustizie di cui è portatrice la
13 Cullet, Philippe, “Definition of an Environmental Right in a Human Rights Context”, in Netherlands
Quarterly of Human Rights, vol. 13, 1995, p. 25.
14 Cançado Trindade individua nel diritto fondamentale alla vita la ratio legis del diritto internazionale dei
diritti umani e del diritto dell'ambiente e la ragione stessa del collegamento tra i due settori giuridici. Vedi
Weiss, Edith Brown (a cura di), Environmental change and International law: New challenges and
dimensions, op. cit. supra nota 6, pp. 271-280.
15 Id., pp. 280-284. La stretta connessione tra la tutela dell'ambiente e la salute umana ha valenza storica e le
sue prime concettualizzazioni vengono fatte risalire a Ippocrate. Cfr. Dupuy, René-Jean, Le Droit à la santé
en tant que droit de l'homme - The Right to health as a human right, The Hague, Sijthoff & Noordhoff, 1979.
16 Kravchenko, Svitlana; Bonine, John E. (a cura di), Human Rights and the Environment – Cases, Law, and
Policy, Durham, Carolina Academic Press, 2008, p. 3.
17 Come messo in luce da Pitea: « È infatti evidente il legame economico, culturale e spirituale che tali
popolazioni hanno con il territorio sul quale sono tradizionalmente stanziate e, quindi, la necessità di una sua
particolare tutela, al fine di salvaguardare l'esistenza e l'identità stessa dei popoli interessati ». Vedi Pitea,
Cesare, “Protezione dell'ambiente e tutela dei diritti umani”, op. cit. supra nota 12, p. 151.
18 Secondo Conor Gearty la sociologia interpreta i diritti umani in un'ottica costruttivista: « It sees human rights
as terms whose meaning is constructed, not discovered, and which is therefore capable of change […] ».
Gearty, Conor, “Do Human Rights help or hinder Environmental Protecion?”, op. cit supra nota 1, p.11.
19 Ibid.
13
tematica dei diritti umani, potenzialità alle quali possono attingere coloro che conducono
battaglie contro il degrado ambientale e coloro che ambiscono ad una trasformazione della
società in un ottica di maggiore sostenibilità economica, sociale ed ambientale.
Alla luce di queste riflessioni si comprende come i diritti dell'uomo e la protezione
dell'ambiente non siano realtà concettualmente incompatibili, bensì come tra le due possa
esistere un rapporto di interdipendenza. Tra gli obiettivi della tutela dei diritti umani è
compreso quello di evitare che le condizioni ambientali deteriorino al punto in cui il
godimento dei diritti fondamentali è messo in pericolo
20
. Come messo in luce dal giudice
Weeramantry nella sua opinione separata nel caso Gabčíkovo-Nagymaros Project (Ungheria
c. Slovacchia):
« The protection of the environment is a […] vital part of contemporary human rights doctrine, for it is a sine
qua non for numerous human rights such as the right to health and the right to life itself. It is scarcely necessary
to elaborate on this, as damage to the environment can impair and undermine all the human rights spoken of in
the Universal Declaration and other human rights instruments »
21
.
Se si esamina il verso opposto della relazione di interdipendenza, come si vedrà in
seguito, è fondata l'affermazione per cui una società nella quale i diritti umani sono rispettati
risulta più propensa ad accogliere e fare proprie istanze di tutela dell'ambiente
22
. Inoltre, è
importante mettere in evidenza come in casi nei quali gli individui incorrano in violazioni dei
propri diritti a causa di fenomeni di degrado ambientale, gli strumenti giuridici a tutela dei
diritti umani rappresentano spesso l'unico apparato di procedure giurisdizionali internazionali
che può essere invocato in conseguenza di atti o omissioni attribuibili allo Stato
23
.
1.1.1 Il riconoscimento internazionale della tutela dell'ambiente come precondizione al
godimento dei diritti umani fondamentali
All'inizio degli anni Settanta del secolo scorso, la nascita del movimento ambientalista
su scala internazionale e la pubblicazione del rapporto “I limiti dello sviluppo”
24
,
20 Shelton, Dinah, “Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been
Recognized?”, in Denver Journal of International Law and Policy, vol. 35, n. 1, 2006, p. 131.
21 Corte Internazionale di Giustizia, Gabčíkovo-Nagymaros Project (Ungheria contro Slovacchia), sentenza del
25 Settembre 1997, I.C.J Reports, 1997, opinione separata del giudice Weeramantry, p. 92.
22 Boyle, Alan E.; Anderson, Michael R. (a cura di), Human Rights Approach to Environmental Protection, op.
cit. supra nota 5, pp. 4-5.
23 Shelton, Dinah, “Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been
Recognized?”, op. cit. supra nota 20, p. 130.
24 Il rapporto, pubblicato nel 1972, fu il frutto di un’ampia ed innovativa ricerca e rese noto come l'umanità
avrebbe in breve tempo raggiunto i limiti naturali dello sviluppo in relazione agli andamenti di crescita della
14
commissionato dal “Club di Roma”
25
al Massachusetts Institute of Technologies, condussero
ad una presa di coscienza, a livello internazionale, degli effetti negativi sull'Uomo e
sull'Ambiente di uno sviluppo economico insostenibile e della conseguente necessità di
tutelare le risorse naturali del Pianeta.
Già nel 1968 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si era mostrata consapevole
del legame tra condizioni ambientali e tutela dei diritti dell'uomo. Con la risoluzione n. 2398
(XXIII), essa metteva in luce come i fattori di degrado ambientale potessero avere effetti
negativi sulle condizioni di vita dell'individuo e compromettere il godimento dei diritti umani
fondamentali, sia nei paesi industrializzati, che in quelli in via di sviluppo
26
.
Sulla scia di tali sviluppi, con la risoluzione n. 2850 (XXVI)
27
del 20 dicembre 1971
della stessa Assemblea Generale, fu convocata la Conferenza delle Nazioni Unite
sull’Ambiente Umano (United Nations Conference on Human Environment, UNCHE)
28
. La
tematica dell'esaurimento delle risorse naturali fu recepita con interesse e stimolò l'attenzione
dei Paesi in Via di Sviluppo partecipanti
29
. La conferenza culminò con l'adozione della
Dichiarazione di Stoccolma sull'Ambiente Umano (Declaration of the United Nations
Conference on the Human Environment)
30
, nella quale si riconosceva, per la prima volta a
popolazione, al livello di industrializzazione, all'inquinamento, alla produzione di alimenti ed al consumo
delle risorse naturali del periodo. L’obiettivo da perseguire risultò quindi essere quello di sostituire il modello
economico basato sulla crescita illimitata con un modello di stabilità economica ed ecologica. Cfr. Concas, J.,
(a cura di), Conferenza di Stoccolma,
URL:http://www.difesambiente.it/uomo_ambiente/conferenza_stoccolma_1972.aspx, (consultato il 26
ottobre 2011).
25 Il Club di Roma è un'associazione no-profit nata nel 1968, tra le mura dell'accademia dei Lincei, a Roma. Tra
gli scopi ufficiali dell'associazione, cercare di comprendere i cambiamenti che investono il Pianeta,
evidenziare le problematiche più urgenti e proporre soluzioni, con particolare attenzione alle questioni
ambientali. Cfr. Liberti, Matteo, “Il Club di Roma: Menzogne e Verità”, in Rivista Online di Storia e
Informazione, n. 8, 2008, disponibile all'indirizzo:
http://www.instoria.it/home/limiti_sviluppo_club_roma.htm, (consultato il 26 ottobre 2011).
26 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 2398 (XXIII), “Problems of the human
environment”, 3 dicembre 1968, testo disponibile all'indirizzo:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/243/58/IMG/NR024358.pdf?OpenElement ,
(consultato il 3 novembre 2011).
27 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 2850 (XXVI), “United Nations Conference on the
Human Environment”, 20 dicembre 1971, testo disponibile all'indirizzo:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/328/65/IMG/NR032865.pdf?OpenElement,
(consultato il 3 novembre 2011)
28 Presero parte alla Conferenza 113 nazioni, di cui 108 membri delle Nazioni Unite, il Segretario Generale
dell’ONU, i rappresentanti di 13 agenzie specializzate delle Nazioni Unite, organizzazioni internazionali e
organizzazioni non governative in qualità di osservatori. Cfr. “Dichiarazione di Stoccolma sull'Ambiente
Umano del 1972”, in European Sustainability Day 2011, URL:
http://www.sustainabilityday.eu/2011/04/23/dichiarazione-di-stoccolma-sullambiente-umano-del-1972/,
(consultato il 26 ottobre 2011).
29 Shelton, Dinah, “Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been
Recognized?”, op. cit. supra nota 20, p. 129.
30 Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano (Dichiarazione di Stoccolma),
Stoccolma, 16 giugno 1972, disponibile all'indirizzo:
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503,
(consultato il 3 aprile 2012).
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livello internazionale, come la protezione dell'ambiente fosse una precondizione per il
godimento dei diritti umani. Il principio numero 1 della Dichiarazione proclamava che:
« Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a
quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve
the environment for present and future generations. […] »
31
.
E' importante notare come l'enunciazione del principio contenga al suo interno la
terminologia propria del linguaggio dei diritti umani e come il riferimento ad un ambiente di
qualità sia accompagnato dal riconoscimento della responsabilità che ogni individuo ha di
proteggerlo e migliorarlo in un'ottica di giustizia intergenerazionale. Il legame tra protezione
dell'ambiente e diritti dell'uomo è sottolineato parimenti nel preambolo della Dichiarazione, al
punto 1, nel quale si legge:
« Man is both creature and moulder of his environment, which gives him physical sustenance and affords him
the opportunity for intellectual, moral, social and spiritual growth. […] Both aspects of man's environment, the
natural and the man-made, are essential to his well-being and to the enjoyment of basic human rights the right
to life itself ».
32
È qui riconosciuto lo stretto legame tra diritti dell'uomo ormai ben stabiliti, come il
diritto alla libertà e il diritto alla vita, e la qualità dell'ambiente, la quale è presentata come
condizione preliminare alla realizzazione di “condizioni di vita soddisfacenti”. È possibile,
inoltre, notare come i termini utilizzati nella Dichiarazione di Stoccolma prendano ispirazione
da quelli precedentemente utilizzati nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e
Culturali
33
del 1966. Secondo l'articolo 11 del Patto:
« The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living
for himself and his family, […] and to the continuous improvement of living conditions »
34
.
Inoltre, secondo l'articolo 12 dello stesso Patto gli stati si impegnano a: « […] recognize the
31 Id., principio 1.
32 Id., preambolo.
33 Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, New York, 16 dicembre 1966, testo disponibile
all'indirizzo: http://treaties.un.org/doc/Treaties/1976/01/19760103%2009-57%20PM/Ch_IV_03.pdf
(consultato il 27 ottobre 2011). Vedi Pallmaerts, Marc, “Il diritto dell'uomo a un ambiente salubre come
diritto sostanziale”, in Déjeant-Pons, Maguelonne; Pallmaerts, Marc, (a cura di) Fioravanti Sara, Codice di
diritto internazionale dell'ambiente e dei diritti umani, trad. it. Roma, SAPERE 2000 edizioni multimediali
srl, 2003 (ed. orig. “Human rights and the environment”, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2002),
pp. 21-22.
34 Id., art. 11.
16
right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental
health »
35
. Per raggiungere tale obiettivo, al punto due sono indicate le azioni che verranno
intraprese dagli Stati
36
. Al punto 2 (b) è possibile leggere come una delle azioni sia: « The
improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene »
37
. È necessario
ricordare, tuttavia, come i diritti economici, sociali e culturali riconosciuti nel Patto del 1967
appartengano alla seconda generazione di diritti umani
38
e come l'azione degli Stati volta alla
realizzazione di tali diritti sia da considerarsi progressiva
39
e condizionata dalla disponibilità
di risorse, come indicato al paragrafo 1 dell'articolo 2 del Patto stesso.
Al contrario, è importante mettere bene in evidenza come il riferimento alla qualità
dell'ambiente contenuto nella Dichiarazione di Stoccolma non risulti condizionato da
considerazioni di tipo economico. Un ambiente di qualità è chiaramente indicato come il
prerequisito essenziale al godimento dei diritti umani fondamentali
40
, tra i quali il diritto alla
vita, che per la loro importanza non risentono di limitazioni connesse alla disponibilità di
risorse. Inoltre, la « solenne responsibilità di proteggere e migliorare l'ambiente »
41
riguarda il
genere umano nel suo complesso, quindi ogni Stato è esortato a farsi carico di questa
responsabilità e ad adottare le politiche necessarie a garantire il mantenimento ed il
miglioramento della qualità dell'ambiente
42
, indipendentemente dal proprio stadio di sviluppo
economico
43
.
1.2 La protezione dell'ambiente per mezzo dei diritti umani: i molteplici
orientamenti della dottrina
Il testo della Dichiarazione rappresenta un importante punto di partenza in quanto
contiene la prima enunciazione in termini di diritti umani del legame tra ambiente e tutela dei
diritti della persona. Nonostante essa sia uno strumento di soft-law, e sebbene al tempo della
35 Id., art. 12.
36 Id., art. 12.2.
37 Id., art. 12.2 (b).
38 Nella classificazione proposta per la prima volta nel 1977 da Karel Vasak. Cfr. Vasak, Karel, “A 30-year
struggle - The sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights”, in The
UNESCO Courier, 1977.
39 Toebes, C.A. Brigit, The right to Health as a Human Right in International Law, Amsterdam,
Hart/Intersentia, 1999, pp. 5-7.
40 Dichiarazione di Stoccolma, op. cit. supra nota 30, preambolo, § 1.
41 Id., principio 1.
42 Id., preambolo, § 2.
43 La Dichiarazione prende comunque in considerazione i bisogni e le necessità dei Paesi in Via di Sviluppo
chiedendo agli Stati ed alle Organizzazioni Internazionali di predisporre accordi specifici per mitigare i
possibili effetti economici negativi derivanti dall'applicazione delle misure di protezione dell'ambiente nelle
economie dei Paesi più fragili. Id., principio 11.
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