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Introduzione
Il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, Riforma organica della disciplina delle societ
di capitali e societ cooperative , in attuazione della l. 3 ottobre 2001, n. 366, ha
totalmente ridefinito la disciplina delle societ d i capitali e delle societ cooperative.
L obiettivo della riforma Ł stato quello di adeguare la legislazione italiana a quella
vigente nei diversi mercati internazionali, rendendo detti modelli societari piø
competitivi.
Il presente lavoro vuole mettere in luce alcune delle modifiche apportate alla
normativa della societ a responsabilit limitata, in particolare quelle relative alla tutela
del socio, amministratore e non, figura che oggi riveste un ruolo di primaria importanza
anche grazie alla forte impronta personalistica di cui il legislatore delegante ha voluto
dotare la nuova S.r.l.
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1. La S.r.l. nel d. lgs n. 6/2003
1.1 Societ di capitali o societ di persone?
La societ a responsabilit limitata Ł stata storic amente in bilico tra la disciplina
delle societ di persone e quella delle societ di capitali1. Fin dai primi anni del secolo
scorso si sono susseguiti diversi progetti di revisione della normativa il cui intento era
quello di dare un impronta personalistica a questo modello societario. Tale
impostazione sfum del tutto con il Progetto di codice di commercio Asquini (1940) che
assoggett la S.r.l. alla disciplina della societ per azioni salvo alcune limitate eccezioni,
svanite anch esse con la creazione del Libro del Lavoro, quinto libro del Codice Civile
del 19422.
Il risultato fu una normativa appiattita sul mode llo della societ per azioni non
solo in termini di disciplina della tutela dei creditori, ma anche per ci che concerne le
strutture organizzative e il regime di circolazione delle partecipazioni; questo oltre a
privare la S.r.l. di una propria funzione economica e di un proprio ambito di
applicazione, conferiva alla stessa eccessiva rigidit e onerosit causando un ricorso
eccessivo al modello della societ per azioni e la parallela marginalizzazione del
modello della societ a responsabilit limitata ; al contempo si Ł dovuto affrontare sia
l esagerato ricorso alle societ di persone da part e delle imprese di minore dimensione,
sia l adattamento improprio del regime legale della srl sulla base dell esigenza di
un impronta maggiormente personalistica.
La giurisprudenza prevalente tendeva per ad afferm are l inderogabilit della
maggior parte delle regole legali, dichiarando inammissibile l introduzione di clausole
derogatorie come ad esempio quelle che trasferivano competenze assembleari agli
amministratori o competenze gestorie in capo ai soci3. A tale chiusura hanno contribuito
due ragioni, che costituiscono inoltre le caratteristiche principali delle societ
capitalistiche: la personalit giuridica e la respo nsabilit limitata dei soci 4. Lo sviluppo
dell economia e della societ hanno per contribuit o alla destrutturazione del concetto
di personalit giuridica che si avvicina sempre piø ad una mera tecnica contrattuale , e
anche il rapporto rischio-potere, da sempre legato al concetto della responsabilit
limitata, si Ł fatto piø debole concedendo il beneficio della responsabilit limitata anche
a quei soggetti su cui si concentra gran parte del potere.
1
C. D’Ambrosio, La nuova societ a responsabilit limitata tra soci et di persone e societ di
capitali, in Il diritto fallimentare e delle societ commerciali : rivista di dottrina e giurisprudenza, 2003,
p. 393.
2
C. D’Ambrosio, op. cit., p.394.
3
C. D’Ambrosio, op. cit., p.396.
4
La personalit giuridica, propria di questo modell o societario, imporrebbe infatti un organizzazione
corporativa e la spersonalizzazione della partecipazione individuale, conseguentemente la titolarit d el
potere d impresa e il rischio ricadrebbero sulla societ stessa; per quanto riguarda il socio, seguend o lo
stesso criterio, a rischio limitato corrisponderebbe un potere limitato.
5
1.2 La nuova S.r.l. e la centralit del socio
Il Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 - c.d. Riforma del diritto
societario - ha radicalmente modificato il diritto societario. I provvedimenti hanno
riguardato sostanzialmente le societ di capitali e sono stati ispirati dalla duplice
esigenza di pervenire ad un armonizzazione dei modelli societari nell Unione e
semplificare la normativa del settore. Si Ł cercato di cambiare quegli elementi ritenuti
desueti o non in linea con un assetto operativo flessibile e poco aderenti alla realt
gestionale. In particolare il legislatore della riforma ha collocato la S.r.l. al centro del
sistema societario rendendola uno strumento particolarmente adatto alla realt delle PMI
caratterizzata, in molti casi, da investimenti strumentali esigui e dalla volont di limitare
la responsabilit per le obbligazioni sociali.
Si trattava infatti della societ di capitali piø d iffusa, in quanto piø aderente per
dimensioni al tessuto imprenditoriale nazionale e meno scomoda rispetto alla struttura
delle Spa, i cui fattori sfavorevoli, quali la necessit del collegio sindacale, l obbligo
della convocazione delle assemblee in Gazzetta Ufficiale, capitale minimo piø elevato,
etc., non compensavano i benefici quali la possib ilit di emettere obbligazioni,
peraltro ora non piø preclusa alla S.r.l.; nonostante questo l impianto normativo delle
Srl non Ł mai stato autonomo e rinviava continuamente agli articoli del codice riferiti
alle S.p.a.. La riforma societaria, introducendo numerose novit , avvicina la disciplina
della S.r.l. a quella della societ di persone - co nferendole perfino maggiore elasticit
tanto che c Ł chi si chiede se non sia meglio parlare di s.n.c. a responsabilit limitata 5.
Questo lavoro si concentrer in particolare sulle n ovit riguardanti la persona del
socio, - il vero protagonista della riforma - al quale la novella conferisce un ruolo
centrale attribuendogli facolt e poteri, estendend o l ambito delle sue competenze
decisionali, ma soprattutto lasciando allo stesso la scelta se di fatto esercitare i diritti ed
i poteri di fonte legale ed eventualmente, se attribuirsi quelli di fonte statutaria. In altre
parole i soci destinatari di diritti e responsabilit rimangono comunque liberi se
attribuirsi ed esercitare o meno gli stessi e, nella misura in cui vogliono completamente
disinteressarsi della societ , adottare un modello di S.r.l. del tipo tradizionale (ante-
riforma), assumendo nuovamente una posizione marginale rispetto agli amministratori.
5
M. G. Paolucci, La tutela del socio nella societ a responsabilit limitata, Milano, GiuffrŁ, 2010,
p. 3.
6
2. L ambito gestorio: artt. 2479-2468 c.c.
2.1 La partecipazione del socio all amministrazione
L esame della novellata S.r.l. ne ha messo in luce i tratti distintivi che,
differenziandola dalle altre societ dotate di pers onalit giuridica, la avvicinano
particolarmente alle societ di persone. Tra questi in particolare individuiamo la
rilevanza centrale del socio e l amplissimo grado di autonomia riservata dallo statuto6. Il
criterio della centralit del socio si contrappone a quello della centralit dell azione che
caratterizza invece la societ per azioni, dove i d iritti del socio ineriscono all azione piø
che alla sua persona, mentre nella S.r.l., in versione per cos dire piø personalistica
rispetto al passato, i diritti di cui il socio Ł titolare fanno capo primariamente a lui
piuttosto che alla quota di partecipazione societaria. Il ruolo centrale rivestito dal socio
di S.r.l. si articola in due diversi ambiti, quello prettamente gestorio (art. 2479 c.c.) e
quello del controllo interno alla gestione (art. 2476 comma 2 c.c.).
La nuova disciplina appare connotata da un maggior peso decisionale dei soci,
se non addirittura da un tendenziale spostamento dell effettiva gestione in capo a questi
ultimi 7. L art. 2479 c.c. titolato Decisioni dei soci el enca al secondo comma le
decisioni che il legislatore reputa di esclusiva competenza dei soci (ad esempio
approvazione del bilancio, distribuzione degli utili, nomina degli amministratori,
modifiche dell atto costitutivo, ecc..) ma Ł proprio al primo comma di questo articolo,
che il socio riceve maggiore considerazione: infatti l atto costitutivo pu riservare
determinate materie alla competenza dei soci i quali inoltre sono chiamati ad esprimersi
riguardo determinati argomenti che uno o piø amministratori o tanti soci che
rappresentano un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione .
L articolo dedicato alle decisioni di competenza della compagine sociale ha fatto
discutere a lungo riguardo la natura e la portata delle materie e degli argomenti che
l atto costitutivo o i soggetti qualificati dell ar t. 2479 c.c. possono sottoporre
all approvazione dei soci, nonchØ sul significato del termine approvazione ; si discute
sul fatto che lo stesso venga utilizzato come sinonimo di autorizzazione, conservando
cos il potere gestorio degli amministratori, oppure se dietro tale termine, si celi il
trasferimento di gran parte del potere in capo ai soci, privandone cos l organo
amministrativo. Una parte della dottrina8 si Ł perfino interrogata sull essenzialit di tale
organo dato il cos ampio potere di cui gode il socio di S.r.l. e data soprattutto la
mancata previsione di una norma della stessa portata dell art. 2380-bis c.c. che prescrive
che nelle Spa la gestione dell impresa spetta esclusivamente agli amministratori .
6
M. G. Paolucci, op cit., p. 2 e L. A. Bianchi, Societ a responsabilit limitata: artt. 2462-2483 c.c.,
in Commentario alla riforma delle societ , Milano, GiuffrØ, 2008;
7
A. M. Leozappa, Il "socio-risparmiatore" nella societ a responsabi lit limitata: diritti particolari e
decisioni ex art. 2479 c.c., in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni,
2006, p. 282.
8
Trattasi di posizione estremamente radicale, a favore di una titolarit originaria del potere di gest ione
in capo ai soci.
7
Nell interpretare quindi la volont del legislatore , in merito all esigenza o meno
dell organo amministrativo all interno della S.r.l. , occorre fare chiarezza sui termini
utilizzati: mentre il termine materia indica un o ggetto di decisione molto piø ampio e
generale, tanto da poter essere affidata ai soci esclusivamente dal contratto sociale, gli
argomenti - di portata piø limitata rispetto alla materia -, possono essere demandati
dagli amministratori o dai soci stessi affinchØ la compagine sociale si esprima in merito;
tenuta presente la distinzione tra sottoporre atti e discutere argomenti 9 e il fatto che
solo gli atti propriamente tali, e quindi emessi dagli amministratori, possono costituire
oggetto di approvazione e di autorizzazione, ecco fatta maggiore chiarezza
sull intenzione del legislatore che intendeva, al primo comma del 2479 c.c., limitare il
potere gestorio dei soci alle materie riservate loro dall atto costitutivo (competenza
immediata) mentre per le restanti decisioni, il loro potere si esprime solo sotto forma di
autorizzazione/approvazione, su determinati argomenti di discussione che uno o piø
amministratori o tanti soci che rappresentano un terzo del capitale riservano loro
pattiziamente; quest ultima Ł quindi una competenza mediata il cui esercizio richiede il
concorso degli amministratori, cioŁ l esecuzione dell atto autorizzato. Vale la pena
ricordare che il concorso dell organo amministrativo risulta, altres necessario, anche
per le decisioni adottate in ordine alle materie che l atto costitutivo riserva ai soci,
quantomeno per quel che concerne il potere di rappresentanza.
Tale ricostruzione darebbe ragione all altra (e sicuramente piø consistente) parte
della dottrina, la quale sostiene che nonostante poteri decisionali piø ampi rispetto al
passato l organo amministrativo costituisca una componente imprescindibile del
modulo organizzativo della S.r.l. e come tale non sostituibile dall insieme dei soci. Ad
avvalorare questa tesi si aggiunge l articolo 2463 c.c. il quale, al numero 8) del secondo
comma, richiede come requisito essenziale dell atto costitutivo l indicazione delle
persone cui Ł affidata l amministrazione e l art. 2475-bis c.c. che demanda di diritto
agli amministratori la rappresentanza generale della societ .
Nel rispetto della condivisione del potere di gestione, restano da determinare i
limiti, cioŁ la ripartizione di competenze tra soci e amministratori. Le materie che
l atto costitutivo, ai sensi dell art. 2479 c.c. co mma 1, pu riservare ai soci, riguardano
l amministrazione della societ ad eccezione della redazione del progetto di bilancio,
della delega di aumento del capitale e dei progetti di fusione e scissione, i quali nel
rispetto dell art. 2475 c.c. sono esclusivamente attribuiti all organo amministrativo. Il
riparto delle competenze gestionali tra amministratori e soci appena analizzato ci porta a
dover fare delle considerazioni sulle responsabilit imputabili a questi ultimi. L art.
2476 c.c. al comma 7, prevede che sono altres solidalmente responsabili con gli
amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento
di atti dannosi per la societ , i soci o i terzi . Come gi detto, il concorso dell organo
amministrativo Ł indispensabile e ci determina, in capo a quest ultimo, l attribuzione
di responsabilit ancor prima che l evento dannoso, originato dalla decisione dei soci, si
sia verificato. La solidariet opera concretamente solo in un verso: l amministratore
anche quando esente da colpa deve manifestare il suo dissenso al compimento di un atto
che reputa dannoso, mentre il socio Ł chiamato a rispondere delle conseguenze dannose
solo ove abbia consapevolmente partecipato alla decisione. Vero Ł che l atto
pregiudizievole pu essere stato determinato anche dall assenza o dall astensione del
9
A. M. Leozappa, op. cit., p. 288.