pubblici o privati; non disciplina procedure e non
organizza istituti; appartiene piuttosto a quella
categoria di articoli, numerosi nelle parti della
Costituzione, dedicati all’organizzazione dell’economia,
che formulano principi morali, auspici e valori politici.
Tali articoli nel formulare valori politici lasciano alla
legge ordinaria, con piena libertà di scelte,
l’organizzazione delle materie considerate e così,
nell’art. 47, l’organizzazione della tutela del risparmio
e del controllo del credito.
In questi casi la Costituzione fa una scelta di valori ma
non di tecniche per il loro conseguimento; essendo i
valori facilmente condivisibili dalla generalità e invece
le scelte delle tecniche estremamente discusse proprio
nelle loro implicazioni politiche, resta aperta la
discussione del merito sulla organizzazione del settore,
della materia e del relativo mercato.
I due valori espressi dall’art. 47 sono, da un lato,
l’incoraggiamento e la tutela del risparmio e, per il
risparmio popolare, la sua destinazione alla proprietà
della casa, alla proprietà diretta coltivatrice,
all’investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese; dall’altro lato la disciplina, il
coordinamento ed il controllo del credito assumendo per
tale materia un ruolo circoscritto.
6
Il risparmio oggetto di attenzione è quello che si forma
presso le famiglie, quale parte del reddito non
consumato.
Soltanto riconoscendo tale significato al rispermio nel
contesto dell’art. 47 si possono porre i problemi del suo
incoraggiamento e della sua tutela, indirizzi che
sarebbero inconsistenti se riferiti al risparmio inteso
come grandezza macroeconomica ed aggregato del reddito
nazionale.
L’incoraggiamento e la tutela devono essere promosse dal
legislatore ordinario per tutte le forme che il risparmio
potrà assumere negli investimenti delle famiglie.
Indubbiamente, come risulta dallo stesso secondo comma,
la disposizione comprende nel risparmio sia
l’investimento in beni finanziari sia l’investimento in
beni reali che nella realtà comportano i maggiori
problemi disciplinari.
Restano probabilmente esclusi dalla preferenza
costituzionale il mero “tesaureggiamento”, il risparmio
inerte senza forme di investimento ed il risparmio senza
impiego; è da ritenere escluso dalla competenza dell’art.
47 anche l’investimento diretto in attività d’impresa
esercitata, sia in forma individuale che in forma
societaria, senza appello al pubblico che in quanto
espressione dell’iniziativa economica trova la sua
7
disciplina nelle norme che ne regolano appositamente il
regime.
Il risparmio popolare, oggetto di particolare
considerazione nel secondo comma, può essere
intuitivamente riconosciuto nel risparmio che si forma
presso le famiglie con redditi minori, o comunque con
redditi non superiori a quelli che rappresentano la media
del reddito nazionale.
L’altro termine richiamato dalla norma costituzionale è
il credito che, nel suo significato più esteso,
corrisponderebbe a tutte le attività finanziarie così
come viene impiegato anche nei sistemi di contabilità
nazionale. Comprenderebbe dunque tutte le forme di
investimento finanziario, anche partecipativo e di
rischio come le azioni ed i titoli di credito
partecipativi.
Dall’ analisi dell’art. 47 invece, la Costituzione si
riferisce al credito come esercizio dell’attività
creditizia; considerandola con tale accezione la
disposizione sarebbe mirata soltanto sugli operatori
professionali che intermediano il risparmio raccolto.
Effettivamente soltanto l’esercizio professionale
dell’attività creditizia è suscettibile di essere
disciplinato, coordinato e controllato; ed il suo
esercizio professionale, per la sua stessa complessità,
ne richiede regimi speciali di governo.
8
Nella disciplina costituzionale quindi, risparmio e
credito sono considerati separatamente ed anche
indipendenti negli obiettivi, in quanto l’incoraggiamento
e la tutela del risparmio non esigono il coordinamento
del credito e questo non comporta di per se stesso la
tutela del risparmio. Dunque il risparmio è tutelato e
promosso in tutte le sue forme; il credito è
disciplinato, coordinato e controllato soltanto se
erogato da intermediari professionali.
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2 – Il rapporto risparmio-credito e la stabilità
monetaria
Vi sono particolari difficoltà interpretative riferite
all’articolo 47 in commento che nascono dal fatto che in
una sola preposizione sono concentrati elementi diversi
che acquistano un significato solo se scomposti ed
inseriti in un quadro più ampio(
2
).
Risparmio e credito sono i due termini di una relazione
espressiva del momento centrale della liquidità
monetaria(
3
).
Con l’articolo 47 fu deciso di disciplinare
congiuntamente sia il risparmio che, correlato al
credito, entra a far parte della liquidità monetaria, sia
il risparmio che non rifluisce nella liquidità, del quale
poi ne vengono favorite, nel secondo comma, alcune
particolari destinazioni considerate socialmente
rilevanti(
4
).
Naturalmente i due tipi di risparmio pongono problemi
diversi che debbono essere trattati separatamente. La
trattazione congiunta della tutela del risparmio ha però
(
2
) MERUSI Fabio, in “Commentario della Costituzione – Rapporti Economici – art.45-47”, Bologna,
Zanichelli 1980
(
3
) CAPRIGLIONE Francesco, “Intervento pubblico e ordinamento del credito”, Milano ,Giuffrè
1988, pagg 64 ss;
(
4
) PUCCINI Giusto, “L’autonomia della Banca d’Italia, profili costituzionali”, Milano, Giuffrè 1978,
pag.125, nella prima versione della norma, l’art. 44 del progetto costituzionale, le destinazioni
particolari del risparmio erano trattate congiuntamente nella prima parte. La separazione in due comma
favorisce indubbiamente la possibilità di cogliere con maggiore immediatezza il nesso risparmio-
credito, già presente nel testo sottoposto all’Assemblea.
10
un suo preciso significato che rileva direttamente anche
per la correlazione con la disciplina del credito.
La tutela del risparmio in quanto tale, come valore
economicamente e socialmente rilevante, sta a significare
che uno dei compiti della “Repubblica” è di difendere
come valore in se la moneta che è l’elemento in cui si
traduce la liquidità.
Il risparmio può essere difeso solo se contemporaneamente
si difende il valore della moneta, cioè se si controlla
opportunamente l’intero ciclo finanziario della
formazione del risparmio “incoraggiata”, perché
essenziale ad un sistema economico fondato sulla manovra
monetaria, all’investimento attraverso le imprese
bancarie.
Non si tratta di un valore costituzionale isolato e da
perseguire astrattamente; ma è la sintesi della
costituzionalizzazione di una serie poteri concatenati
che dinamicamente dovrebbe concorrere a fare della moneta
un elemento cardine della costituzione economica. Ed
all’uopo non mancano coerenti connessioni con altre norme
costituzionali che confermano il significato e la
funzione della liquidità monetaria dedotta dal rapporto
risparmio-credito di cui all’art. 47.
Il principio della retribuzione sufficiente per una
esistenza dignitosa di cui all’art.36, presuppone una
capacità di acquisto della moneta tendenzialmente
11
costante; l’art. 53, nel collegare i prelievi di
ricchezza alla capacità contributiva e al criterio di
progressività, presuppone che venga combattuto il
fenomeno dell’inflazione che agendo come prelievo
generalizzato non risulta collegato alla capacità
contributiva ed al criterio della progressività(
5
).
L’art. 81 ult. comma, con il richiedere che “le leggi che
importano nuove spese indichino i mezzi per farvi fronte”
implicitamente dispone che alle spese si provveda con
entrate effettive e non con un mero allargamento della
base monetaria.
La difesa del valore della moneta nel rapporto dinamico
risparmio-credito è dunque uno dei fattori
dell’equilibrio economico espressamente
costituzionalizzato che si inserisce in un quadro
coerente nel quale gli elementi essenziali
dell’equilibrio economico diventano componenti
strutturali della Costituzione economica della
Repubblica.
(
5
) Cfr in questo senso OTTAVIANO, “Il Governo dell’economia: i principi giuridici” in “La
Costituzione economica, Trattato di Diritto Commerciale e di diritto pubblico dell’economia” diretto
da GALGANO F, pag 197, il quale si pone il problema degli eventuali limiti costituzionali
“all’adozione di misure che obiettivamente producano inflazione”
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3 – Il favor per il risparmio popolare. Il
risparmio disgiunto dal credito
L’art. 47 della Costituzione non tratta soltanto del
risparmio connesso al credito, ma “del risparmio in tutte
le sue forme”.
I costituenti ritennero di tutelare ed incoraggiare ogni
forma di surplus monetario ritenendo che il risparmio
monetario come tale, comunque indirizzato, fosse una
componente essenziale del sistema economico attuale. Il
risparmio preso in considerazione dalla norma non può
essere che il risparmio volontario individuale rientrando
il risparmio coattivo nella diversa problematica
dell’art. 41(
6
).
Anche disgiunto dal credito in destinazioni che non
comportino l’intermediazione bancaria, il risparmio di
moneta viene considerato meritevole di incentivazione e,
di conseguenza, di tutela. Naturalmente tutte le forme di
risparmio devono tradursi in una utilizzazione economica
del surplus monetario individuale; non è infatti il
risparmio come tale, come valore in se, che viene
incentivato e tutelato, ma il risparmio come componente
del processo economico. Il puro e semplice accantonamento
di moneta non rientra dunque nel risparmio disciplinato
dall’articolo 47 della Costituzione.
(
6
) ORTINO Sergio, “Banca centrale e Costituzione”, Pisa, Pacini 1979, in cui si conferma che il
risparmio considerato dal’articolo sia quello monetario inserito nel ciclo economico.
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Naturalmente il principale problema è di stabilire quando
la destinazione giuridica di un surplus di denaro sia
meritevole di tutela; ed all’uopo si tende a far
riferimento ad un giudizio di prevalenza, verificando
specificamente, ad esempio nel caso dei titoli azionari,
quale sia il profilo prevalente tra l’impiego come titoli
di partecipazione ovvero come titoli di crdito in senso
stretto.
Il II comma prevede un particolare favor per la
trasformazione del risparmio popolare nella titolarità di
alcuni particolari beni e lo schema, così come emerse
anche dai lavori preparatori, aveva un duplice scopo:
- tutelare il risparmio che per la misura limitata e
l’ampiezza dell’arco temporale di formazione è più
esposto al fenomeno negativo dell’inflazione in
quanto per sua natura inidoneo a trasformarsi in
beni a valore stabile; il risparmio popolare potrà
così derivare da reddito da lavoro subordinato,
artigianale, professionale e in genere da qualsiasi
altra fonte che per sua natura non possa che
determinare un surplus monetario limitato ed a lenta
formazione(
7
);
- permettere l’anticipata trasformazione del risparmio
monetario “popolare” nella proprietà individuale di
(
7
) NIGRO, “L’edilizia popolare come servizio pubblico”, Riv. Trim. dir. Pubbl., 1957, pag 150 in cui
si profila che il risparmio popolare significherebbe risparmio del lavoratore;
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beni ritenuti socialmente ed economicamente
rilevanti; la norma si riconnette al II comma
dell’art. 42 che impone alla legge di dettar norme
idonee a rendere la proprietà privata “accessibile a
tutti” ed è la traduzione normativa di una delle
ideologie politico sociali che hanno concorso alla
elaborazione della Carta Costituzionale: creare un
tessuto sociale di proprietà individuali di beni
particolarmente significativi al fine di detrminare
le caratteristiche della costituzione economica(
8
).
(
8
) EINAUDI Luigi, “Lezioni di politica sociale”, Torino, Einaudi 1977, pag 266 e segg. in cui si
evidenzia la particolare connessione fra risparmio volontario e proprietà dei beni strumentali.
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