L'attività ispettiva della Guardia di Finanza può essere considerata come una delle
più efficaci risorse a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per la lotta
all'evasione.
L’esigenza di certezza, trasparenza ed imparzialità ormai radicata nella coscienza
comune ha costretto il legislatore, negli ultimi anni, ad occuparsi sempre di più dei
rapporti tra il fisco ed il contribuente cercando, da un lato, di contemperare la
necessità di un’azione ispettiva efficace e dall’altro di assicurare che il
contribuente nel corso dell’attività ispettiva e post-ispettiva sia costantemente
tutelato da norme di diritto in modo che quest’ultimo percepisca l’evento come del
tutto fisiologico e connaturato al rapporto tra soggetto attivo e passivo
dell'obbligazione tributaria.
Per tale motivo, nell’ultimo decennio, si è assistito al proliferare di leggi, assurte a
rango di veri e propri statuti del contribuente ed a circolari dell’A.F. e della G. di
F. con cui sono state impartite specifiche direttive e linee guida per l’espletamento
delle verifiche fiscali senza lasciare, spesso, alternative circa le modalità di
effettuazione dei singoli controlli tanto che la Circ. 1/98 della G. di F. ha persino
predisposto la modulistica da utilizzare per la redazione dei singoli atti (es.: P.V.di
verifica giornaliero, P.V.C. finale).
Il presente lavoro si prefigge di individuare i reali contenuti dell’attività di verifica
fiscale e dei diritti del contribuente senza entrare nell’analisi delle metodologie di
controllo se non per evidenziarne alcuni peculiari ed importanti aspetti in ragione
del loro grado di incidenza nei confronti della sfera del contribuente, come ad es.
l’effettuazione degli accertamenti bancari.
Sotto il primo profilo, è possibile affermare che la verifica fiscale rappresenta la
principale estrinsecazione di uno dei compiti istituzionali assegnati
all'Amministrazione finanziaria.
La parte pubblica, infatti, deve vigilare sul corretto adempimento degli obblighi
fiscali, utilizzando le potestà ad essa conferite dalla legge per controllare l'esatta
determinazione dei presupposti della capacità contributiva.
In termini generali, pertanto, la verifica può essere definita come un'indagine
finalizzata all'acquisizione ed al reperimento di ogni elemento utile
all'accertamento dei redditi e delle imposte, nonché alla repressione delle
violazioni.
A tale genere di attività possono essere assoggettati tutti i contribuenti tenuti
all'osservanza delle prescrizioni previste per l'applicazione dei tributi,
indipendentemente dalla titolarità di specifici obblighi contabili.
Astrattamente, quindi, l'intervento ispettivo non costituisce un evento anomalo o
patologico, ma un aspetto, come già detto, del tutto fisiologico del rapporto tra
soggetto attivo e passivo dell'obbligazione tributaria.
Nei moderni sistemi tributari, basati sull'adempimento spontaneo degli obblighi
fiscali, infatti, è indispensabile che l'Amministrazione finanziaria controlli
periodicamente quanto dichiarato dal contribuente.
Sotto il secondo profilo, il complesso dei diritti del contribuente, tuttavia,
rappresenta un "corpus" che non merita un riguardo minore rispetto alle ragioni
della parte pubblica.
Non bisogna dimenticare, infatti, che il soggetto passivo del tributo è titolare di un
complesso di posizioni giuridicamente tutelabili, di cui alcune costituiscono diritti
inviolabili sanciti dalla Costituzione come, ad esempio, la libertà personale e
domiciliare o il diritto alla segretezza della corrispondenza.
L'attività di controllo tributario, pertanto, rappresenta una continua sintesi fra le
potestà autoritative di cui è titolare l'Amministrazione finanziaria ed il complesso
di garanzie riconosciute dall'ordinamento al soggetto ispezionato.
Cap. 1
EVOLUZIONE STORICA DELLE VERIFICHE
L'effettiva concessione alla Guardia di Finanza di tutti i poteri e le facoltà, previsti
per gli Uffici Iva e Imposte Dirette dai decreti 633/1972 e 600/1973, orientava le
scelte verso un metodo di controllo che ricalcava quello elaborato, ai fini
dell'imposizione diretta, dalla Scuola Centrale Tributaria E. Vanoni e rendeva
particolarmente avvertite due esigenze concorrenti:
¾ quella dell'uniformità delle procedure ispettive e della verbalizzazione
dei relativi esiti;
¾ quella del finalizzato e diretto coordinamento dei risultati ispettivi con
l'attività di accertamento, in senso stretto, di esclusiva competenza degli uffici
finanziari.
Le anzidette esigenze hanno trovato integrale soddisfazione, da ultimo nella
Circolare n. 1/1998 e, nel tempo, nelle seguenti Circolari:
¾ n. 1/1976 - elaborata sulla scorta della prassi operativa del Nucleo
Centrale di Polizia Tributaria e sulla base dei princìpi contenuti
nell'Istruzione riservata per i servizi di polizia tributaria del 1930;
¾ n. 1/1981 - diramata per meglio uniformare e coordinare le procedure
operative seguite dal Corpo con quelle adottate dagli uffici finanziari (la
Circolare recava in premessa una sorta di "atto di approvazione" delle
Direzioni Generali competenti);
¾ n. 1/1988 - riedizione della precedente, "con gli aggiornamenti e le
concrete soluzioni operative, resisi necessari a seguito della incandescente e
del tutto instabile materia costituita dalla criminalizzazione delle violazioni
tributarie in materia di Iva e di imposizione indiretta, effettuata con il D.L.
489/1981, convertito nella L. 516/1982, avvalendosi degli orientamenti
espressi prevalentemente dall'Autorità Giudiziaria".
1
Tutte le Istruzioni, per soddisfare le ripetute esigenze di coordinamento con le
procedure seguite dagli Uffici, e per dare compiuta attuazione ad uno dei princìpi
cardine della riforma tributaria (perfezionamento del sistema di accertamento in
base alla contabilità e rafforzamento delle inerenti garanzie (...) con conseguente
obbligo a carico dell'Amministrazione di dimostrare, in presenza di contabilità
regolarmente tenuta, l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di
passività dichiarate, potendo ricorrere a presunzioni che abbiano i requisiti della
gravità, della precisione e della concordanza" – ex art. 1, quarto comma, L.
825/1971 -) hanno posto al centro dell'attività di verifica la fase dell'ispezione
documentale, relegando, a poco a poco, in secondo piano, gli originari aspetti
peculiari di un controllo pensato e sviluppato quale strumento incisivo di indagine
e di investigazione di polizia tributaria.
In realtà, un recupero di questi aspetti peculiari è stato tentato dalla Circolare n.
1/88, che definiva la verifica come "operazione di polizia tributaria, svolta dai
militari della Guardia di finanza, a richiesta o di iniziativa, per la tutela degli
interessi dello Stato posti dalle norme tributarie, finanziarie e di carattere politico-
economico (...) sostanzialmente finalizzata all'acquisizione ed al reperimento di
1
SANTAMARIA T., Tecnica delle verifiche fiscali degli Uffici finanziari, della Guardia di Finanza e del Se.C.I.T.,
Edizioni il fisco, 1993; GIULIANI G., Super manuale alla quarta edizione, Il Sole 24-Ore del 9 dicembre 1998.
ogni elemento utile all'accertamento dei redditi e delle imposte, nonché alla
repressione delle violazioni penali ed amministrative".
Tuttavia, la definizione della verifica come operazione di polizia tributaria non ha
poi trovato, nel corpo della circolare, significativi momenti di espressione.
Negli anni successivi, una prassi operativa governata da obblighi normativi e da
scelte, che spesso hanno indotto all'abbandono di criteri di efficacia, misurati dalla
qualità dei risultati, per rincorrere aspetti di efficienza, misurati in termini
prevalentemente quantitativi, ha finito per spingere verso una pressoché totale
rinuncia agli strumenti investigativi e all'attività di intelligence.
2
La Circolare n. 1/1998, come si evidenzierà più compiutamente:
¾ recupera pienamente questi strumenti, rimarcandone l'opportunità
di utilizzazione in tutte le fasi (programmazione, preparazione ed
esecuzione) del controllo;
¾ attenua notevolmente la rigidità degli schemi operativi precedenti
(che, peraltro, risultavano ridondanti nelle verifiche condotte nei confronti
dei contribuenti medio-piccoli ed insufficienti per quelle eseguite a carico
di soggetti di rilevanti dimensioni economiche);
¾ incoraggia la riscoperta di valori culturali che privilegiano
l'intuito, l'acume investigativo, quel senso di diffidenza per tutto ciò che
appare formalmente ineccepibile e la curiosità di scoprire se tale
perfezione non sia, per caso, un artificio;
2
Sulle conseguenze pratiche di un accertamento qualitativamente carente, FOSSATI A., Efficacia dell'attività di
accertamento e terzietà del giudice tributario, Rivista della Guardia di Finanza, n. 6, 1998.
¾ fornisce orientamenti interpretativi e “logico - deduttivi" per la
corretta lettura da darsi, sempre ai fini di una proficua verifica, alle voci di
bilancio, alla loro corretta rilevazione fiscale nonché alla metodologia di
riscontro tra quanto annotato nei registri e quanto rapportabile
all'accadimento aziendale.
3
3
RIPA G., Il vademecum delle verifiche tributarie. La Circolare n. 1/1998 della Guardia di Finanza sulle attività di
controllo fiscale. Italia Oggi - Documenti - del 10 dicembre 1998