52
della Rivoluzione industriale, fenomeno che ha segnato irrevocabilmente un
allargamento globale della diffusione dei prodotti, spettando al produttore (e al
distributore) stesso escogitare le giuste metodiche per far preferire i propri prodotti a
quelli dei concorrenti.
La finalità di una disciplina uniforme a tutela giuridica del “consumo” e del
“consumatore” si è ravvisata, ancor prima che in ambito nazionale -sia a livello di
legislazione statale che regionale
2
- in sede comunitaria.
In particolar modo, in ambito comunitario, la nascita di una politica dei consumatori
inizia a concretizzarsi soltanto intorno agli anni Settanta con la risoluzione del
Parlamento Europeo del 24 gennaio 1969 sul rafforzamento del consumatore nel
mercato comune; la stessa rinviene le sue basi fondamentali, in primo luogo, nella
risoluzione del Consiglio della CEE 14 aprile 1975 sul programma preliminare della
Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del
consumatore ed in secondo luogo nell’Atto Unico Europeo, che ha introdotto l’art.
100 A nel Trattato di Roma del 1957, che non contemplava norme ad hoc sui diritti
dei consumatori, e sulla loro tutela; infine, nel Trattato di Maastricht sull’Unione
Europea, entrato in vigore il 1 novembre 1993, nella parte in cui ha inserito nel
Trattato di Roma il Titolo X dedicato alla “protezione dei consumatori” riconoscendo
una tutela giuridica primaria e, di conseguenza, una posizione di rango costituzionale
comunitaria al consumatore, pari alla posizione delle imprese che, in origine, si
2
Pur tuttavia, è bene precisare che: “la tutela del consumatore si caratterizza, principalmente, come
disciplina civilistica dei rapporti tra le parti contraenti, sotto lo specifico profilo della relazione tra
parti “non uguali”, come è quella tra “professionista” e “consumatore”, caratterizzata dalla “debolezza
strutturale” di quest'ultimo. SCIALOJA-BRANCA, Commentario del codice civile, a cura di
Francesco Galgano, Bologna, 2005.
53
ritrovavano ad essere i principali destinatari del Trattato.
Il principio della protezione dei consumatori è espresso, specificamente, nell’ art. 38
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,
3
(di cui si discuterà più
avanti) istituita a Colonia nel Giugno 1999, e successivamente proclamata a Nizza il
7 dicembre 2000
.
. In particolare, tale ultimo articolo recita:”Nelle politiche
dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori”.
Anche in ambito nazionale già, a partire dagli anni 70, si ravvisa una prima, se pur
embrionale, forma di disciplina a tutela del consumo: si pensi alla formulazione del
testo originario dell’articolo 117 della Costituzione, ove era previsto che la
legislazione regionale si fondava, essenzialmente, su una competenza concorrente
della Regione in materia di “fiere e mercati”. In particolare, per quanto attiene ai
consumatori, la legislazione regionale
4
ha interessato soprattutto i finanziamenti alle
associazioni rappresentative, che cominciarono a diffondersi proprio negli anni
Settanta.
La nuova versione dell’articolo 117 della Costituzione, introdotta dalla legge
3
PANEBIANCO M., Repertorio della Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione Europea, Giuffrè,
2001.
4
BARBA, La disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (L. 30 luglio 1998 n. 281), Napoli,
2000
54
costituzionale
5
18 ottobre 2001 n. 3, non è incompatibile con iniziative legislative
regionali dello stesso contenuto
6
. Anzi, è possibile ipotizzare che le Regioni
incrementeranno le proposte legislative per il sostegno di politiche di tutela dei
consumatori e delle loro rappresentanze. Al tempo stesso, però, la vigente
formulazione dell’articolo 117 della Costituzione riconosce il ruolo essenziale della
legislazione statale in materia di disciplina del processo unitario del consumo, nella
prospettiva della finalità di tutela del consumatore.
7
Pur tuttavia, quello del consumerism è un fenomeno di evidente derivazione
d’oltreoceano, alla cui vera svolta si è assistito a seguito dell’allargamento del
mercato unico europeo e a seguito del progressivo cammino in direzione della
integrazione europea.
8
Nell’esposizione della materia del consumo e della sua tutela, la trattazione che
segue sarà suddivisa in tre capitoli.
5
La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha modificato il Titolo Vdella Parte II della Costituzione.
6
In definitiva, è ragionevole ritenere che tutte queste norme siano integralmente ascrivibili alla
materia dell’ordinamento civile e che, pertanto, siano oggetto di competenza legislativa esclusiva
dello Stato. A questo argomento, va aggiunto che sono riservate sempre alla legislazione esclusiva
statale la disciplina della concorrenza, nonché la disciplina del credito e del risparmio. Si tratta di
materie che confinano o si intrecciano con i diversi settori in sui si svolgono i rapporti dei consumatori
con le imprese. BARBA (a cura di), in La disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (L. 30
luglio 1998 n. 281), Napoli, 2000.
7
Proprio nella enumerazione delle materie di competenza normativa statale compare, nell’articolo
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, l’espressione “ordinamento civile”. Questa
locuzione – per concorde interpretazione – comprende tutte le materie disciplinate dal codice civile e
tutti i settori riguardanti il diritto civile e il diritto commerciale, i diritti della persona, gli status.
8
BESSONE M., Il “consumerism”, in Politica del diritto europeo, 1983, 357 ss.
55
Nel primo capitolo ci si occuperà della nozione di consumatore nel diritto
comunitario e italiano, con particolare attenzione ai più recenti orientamenti della
giurisprudenza italiana e della Corte di giustizia Comunitaria.
Nel secondo capitolo si proseguirà con una dettagliata analisi della normativa
comunitaria a tutela del consumatore, sia nel diritto dei Trattati che nel diritto
derivato, con particolare attenzione alle principali direttive comunitarie a tutela dello
stesso.
Nel terzo capitolo, infine, ci si occuperà della tutela del consumatore nel diritto
nazionale, spiegando le ragioni dell’avvenuta unificazione della variegata materia del
consumo in un unico documento, il Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), e le
recenti novità introdotte dal “pacchetto Bersani” sulle liberalizzazioni (decreti legge
223/2006 e 7/2007).
56
CAPITOLO I
LA NOZIONE DI CONSUMATORE
NEL DIRITTO COMUNITARIO E ITALIANO
57
1.1 La nozione di consumatore
La nozione di consumatore, intesa quale parte contrattuale debole da tutelare
nei rapporti commerciali,
9
ha dato luogo a diversi problemi interpretativi sia in sede
comunitaria che in sede di recepimento in ambito nazionale, a differenza, invece,
della più ampia nozione di “professionista”, che in senso lato può ricomprendere sia i
liberi professionisti, sia i piccoli imprenditori sia la Pubblica Amministrazione,
quando si trovi ad agire jure privatorum.
Come accennato, la storia della tutela del consumatore è relativamente recente:
soltanto trenta anni fa, queste posizioni giuridiche soggettive non appartenevano al
patrimonio giuridico continentale.
Le prime definizioni legislative della nozione di consumatore
10
risalgono alla
Convenzione di Bruxelles del 1968, in materia di contratti, dove (art. 13) è
consumatore il soggetto che agisce “per un uso che possa essere considerato estraneo
alla sua attività professionale”, definizione ripresa dall’art. 5 della Convenzione di
Roma del 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Nell’ordinamento italiano, una delle prime definizioni di consumatore è
rintracciabile nel decreto legislativo 15 gennaio 1992 n. 50, in recepimento della
direttiva n. 85/577/CE, relativa ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali: è
9
ALPA G., Ancora sulla definizione di consumatori, in I Contratti, 2001, pag. 205 ss.
10
BOCCHINI F., Nozione di consumatore e modelli economici, in AA.VV., Diritto dei consumatori
e nuove tecnologie, a cura dello stesso Bocchini, vol. I, Torino, 2003, p. 25 ss.
58
consumatore “la persona fisica che agisce per scopi che possono considerarsi estranei
alla propria attività professionale.”
Con la c.d. “legge quadro” sui diritti dei consumatori e degli utenti (L. 30 luglio
1998, n. 281) accanto a quella di consumatore fa la sua apparizione la nozione di
"utente" e vengono codificati i diritti fondamentali riconosciuti a questi soggetti.
Inoltre il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’8 marzo 2002), in attuazione della direttiva 1999/44/CE riguardante
taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo, ha ribadito la definizione di
consumatore all’interno del codice civile inserendovi gli articoli 1519 bis e seguenti.
Infine, per quanto concerne le definizioni di consumatore fornite dalla legislazione
comunitaria, deve porsi una preliminare differenza tra la legislazione speciale di tipo
generale e la legislazione speciale sui singoli contratti del consumatore.
11
Di fatti, mentre nella legislazione speciale comunitaria di tipo generale, in materia
dei contratti dei consumatori, emergono definizioni di consumatore sostanzialmente
coincidenti
12
(vedi art. 2, lett. a - d. lgs. 15/1/1992 n. 50 - attuazione della Direttiva n.
85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, art. 2 lett. a
- legge n. 281/98 -disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti; art. 1 lett. b- d.
lgs. 22/11/1999 n. 185 - attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza), nella legislazione speciale sui singoli
contratti del consumatore, si rinvengono invece definizioni differenti, come ad es. nel
11
ALPA-LEVI, I diritti dei consumatori e degli utenti, Milano, 2001.
12
La trama delle novità normative introdotte a seguito dell'attuazione delle direttive comunitarie a
tutela del consumatore si svolge in senso orizzontale (norme che disciplinano specificamente singoli
settori) e in senso verticale (norme applicabili a tutti i settori). PATTI, Lessico di diritto civile, 3 ed.,
Milano, 2001, p. 123.
59
d. lgs. 17 marzo 1995 n. 111, attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE concernente i
viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, ove il consumatore è definito
“l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da
nominare… per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare
senza remunerazione un pacchetto turistico”.
Una recente definizione di consumatore ci perviene dall’art. 3 del Codice del
consumo, in cui è stata trasposta un po’ tutta la previgente legislazione in materia
consumeristica (introdotto con il d.lgs. 206/2005), ove il consumatore è definito
come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta".
Il nuovo Codice, inoltre, riconosce anche il "Consumatore di servizi pubblici", cioè
l' utente, al quale l'art. 101 garantisce il riconoscimento dei diritti previsti dalle leggi
dello Stato.
Se la definizione contenuta nel dato normativo italiano di cui all’art. 3 del Codice del
consumo, è molto chiara e praticamente inattaccabile dal punto di vista giuridico-
interpretativo, quelle che invece risultano essere discutibili sono le finalità della
norma che hanno portato alla scelta del soggetto "consumatore" da tutelare. E' chiaro
che, stante la lettura del dato normativo, la tutela è limitata -tautologicamente-
esclusivamente alle persone fisiche che si muovano in ambiti che non riguardino la
loro “attività professionale".
Ad una prima, superficiale, lettura nessun problema sembra trasparire da tale norma,
e per consumatore si intende, in buona sostanza, colui che - per esempio - entri in un
negozio e compri un oggetto per la propria abitazione oppure stipuli una polizza sulla
60
vita o ancora acquisti un computer per navigare su Internet da casa.
Si protegge, dunque, il consumatore “occasionale”,
13
il cittadino che sia pensionato,
lavoratore dipendente o studente che entri in contatto con un imprenditore
nell'ambito di un'area fuori dalla sua competenza e/o dalla sua professione: si tutela,
in pratica, il piccolo commercio, quello che sovente si limita ad acquisti al massimo
di poche migliaia di euro.
Proviamo a dare degli esempi per una lettura che vada oltre questa interpretazione,
assolutamente corretta dal punto di vista giuridico, ma probabilmente legata ad una
visione ancora troppo limitata e semplicistica sia del consumatore che del commercio
più in generale.
14
Facciamo, invece, l'esempio di un libero professionista che voglia
comprare un computer per la sua attività. In questo caso, secondo la norma, questo
tipo di contratto non rientrerebbe fra quelli tutelati, in quanto il professionista
agirebbe nell'ambito della sua attività. Le domande immediate che ne derivano sono
due: che tipo di competenza può o deve avere un avvocato nell'entrare in un negozio
per acquistare un computer? E, soprattutto, quale può essere la grande differenza
sostanziale che esisterebbe, a chiara parità di competenze tecniche del soggetto, fra il
comprarlo e tenerlo in casa per giocarci con i suoi bambini o tenerlo in ufficio e
inserire gli atti che scrive quotidianamente nell'ambito della sua attività
professionale? Nel primo caso è a pieno titolo un consumatore, nel secondo -a norma
di legge- assolutamente no, con la notevole differenza che nel primo caso deve essere
applicata al suo acquisto l'intera normativa sui contratti del consumatore e nel
13
ALPA G., Ancora sulla definizione di consumatori, in I Contratti, 2001, 205 ss.
14
ALPA G., Gli usi del termine consumatore nella giurisprudenza, in Nuova giur. civ. comm.,
Padova, 2005.
61
secondo no. Una piccola società anche unipersonale che stipuli un contratto con una
impresa multinazionale non è considerata consumatore; un ente che non abbia fini di
lucro non è mai considerato consumatore anche se agisca in ambiti assolutamente
diversi dal suo raggio d'azione; un piccolo comitato di quartiere non può mai essere
considerato come un consumatore, mentre il più grande esperto di computer del
mondo che ne compri uno per la propria abitazione è invece ritenuto tale, poiché non
agisce nella sua veste professionale. E nel caso di uso promiscuo di tali beni (o
servizi) quale è la normativa di riferimento da tenere presente ? Un conto corrente
bancario che venga utilizzato da un professionista anche nella vita privata a quale
regime dovrebbe essere sottoposto? Un commercialista che stipuli un'assicurazione
sulla responsabilità professionale è poi in fondo un contraente così diverso dal
singolo cittadino che entri in un'agenzia di assicurazioni per fare una polizza
assicurativa alla sua automobile?
In pratica, da una lettura più attenta della norma o, meglio, da un'applicazione della
stessa nella realtà quotidiana, si è osservato in dottrina,
15
che il dato normativo, pur
chiarissimo, appare decisamente inadeguato per tutelare il consumatore inteso non
tanto e non solo come persona fisica che agisca per scopi estranei alla propria
attività, ma come soggetto "debole" di una trattativa -rectius, di una mera adesione a
contratti standardizzati- con entità meglio e più organizzate di lui, e che in pratica
arrivino a dettargli le condizioni di un qualsiasi tipo di contratto senza che lui possa
avere la possibilità di avviare e concludere alcuna trattativa, sia perché si tratta
spesso di contratti che si chiudono firmando dei modelli prestampati, sia perché il
15
ALPA G., Ancora sulla definizione di consumatori, in I Contratti, 2001, p. 193.
62
soggetto debole non ha la competenza necessaria per comprendere appieno tutto
quanto appare scritto nel contratto, in quanto meno "informato" dell'altro.
Deve, inoltre, tenersi presente che, la ricostruzione della nozione di consumatore si
ricollega al problema della giustificazione teorica della disciplina introdotta nel
nostro sistema legislativo, in quanto da un lato si ritiene che la legislazione
comunitaria e quella interna di attuazione vadano lette nella prospettiva della tutela
di un contraente debole, dall’altro si afferma invece che la ratio delle nuove
disposizioni vada rinvenuta nella strutturazione dei mercati c.d. finali attraverso la
disciplina dell’atto di consumo.
Dopo aver esaminato le definizioni legislative passiamo, adesso, ad esaminare quali
sono le altre definizioni di consumatore fornite dall’elaborazione delle più recenti
teorie dottrinarie.
Una prima definizione viene fornita da una celebre dottrina,
16
la quale definisce il
consumatore come: “la controparte non professionale dell'impresa”.
17
Vi sono poi altre definizioni, forniteci dalla stessa normativa comunitaria, in base
alle quali il consumatore viene identificato come:
- la controparte contrattuale bisognevole di una specifica tutela nel momento stesso
della contrattazione;
18
16
BESSONE M., Contratti del mercato e teorie del consumo, PD 1976, p. 621.
17
Vedasi ad esempio le direttive CEE 85/577 e 93/13 concernenti rispettivamente la negoziazione di
contratti fuori dei locali commerciali e l'inserimento di clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori. ALPA G., Tutela del consumatore e controlli sull’impresa – Bologna, 2004.
18
Vedi ad esempio la direttiva comunitaria n. 450 del 1984.
63
- il destinatario diretto di una tutela contro gli abusi di cui egli può essere oggetto
anche al di fuori della fase della contrattazione
19
o, se si vuole, prima della fase della
contrattazione, e in funzione propedeutica rispetto a questa, ovvero anche dopo la
conclusione del contratto, per essere indennizzato dei danni subiti a causa di
questo;
20
- mero (indiretto) oggetto di tutela al di fuori della contrattazione e al di fuori di
messaggi indiretti. È questo il caso di leggi che attraverso la protezione di interessi
generali trascendenti l'interesse del singolo si propongono di raggiungere
mediatamente anche la tutela del consumatore.
21
Inoltre, a detta di molti studiosi di diritto comunitario,
22
deve anche constatarsi che
l'esistenza ormai consolidata di un corpus di norme comunitarie, che regola i rapporti
del consumatore con le cosiddette categorie "professionali" può interpretarsi come
una revisione del principio illuminista di eguaglianza formale. Queste norme infatti
presuppongono una disuguaglianza sostanziale fra le parti, che sono titolari di diritti
ed oneri diversi, ed a questa disuguaglianza sostanziale corrisponde poi una
disuguaglianza legale.
23
19
CHINÈ G., Il consumatore, in AA.VV., Diritto privato europeo, a cura di N. Lipari, Padova, 1997,
p. 164 ss..
20
Esempio della prima specie la Dir.CEE 84/450 in materia di pubblicità ingannevole; della seconda
specie la Dir. CEE 85/374 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.. ALPA G.,
Introduzione al diritto dei consumatori, Bari-Roma, 2006, p. 324.
21
ZENCOVICH V., Il diritto europeo dei contratti, Giurisprudenza italiana, IV 1993, p. 72.
22
Cfr. CHINÈ G ., COMANDÈ G., COMOGLIO L. P., DE SALVIA M.
64
Altri studiosi
24
hanno rilevato, invece, che il legislatore comunitario emana le
normative ordinandole secondo la tipologia dei soggetti destinatari, individuando
insiemi di vicende economiche attorno alle quali raggruppare la disciplina di ogni
attività.
Si può quindi accostare la figura di consumatore al concetto di status inteso secondo
lo stile "comunitario", vale a dire come mezzo per definire la posizione dell'essere
umano rispetto ad una collettività.
25
La letteratura dei paesi di common law ha addirittura aggiornato il moderno concetto
di status “comunitario”, intuendo che gli stati della persona sono di interesse
pubblico e sociale.
26
Il moderno consumatore sembra essere al centro delle attenzioni del mondo politico,
economico ed imprenditoriale ed anche a livello dottrinale sembra essersi
recentemente riacceso il dibattito sulla nozione di consumatore, inteso come soggetto
titolare di posizioni giuridiche riconosciute a tutela del soggetto che "contratta" con
l’imprenditore per scopi estranei all’attività professionale eventualmente svolta.
27
Dal punto di vista più propriamente giuridico, questa nuova attenzione è forse
23
CAMERO-DELLA VALLE, La nuova disciplina dei diritti del consumatore, Milano,1999;
24
Cfr. COMOGLIO L.P., CONFORTI B., CORSO E., GASPARINETTI M., VERARDI C.M.
25
Il giurista americano FRIEDMAN W. G., nel suo saggio "Some reflections on status and freedom"
(Indianapolis, 1962, p. 222 ss.), definisce lo status come "un insieme aperto di situazioni di
indifferenza positive o negative, in cui l'uomo viene a trovarsi nei rapporti sociali", e tra gli esempi
cita anche lo stato di consumatore.
26
ALPA G., op.cit.
.
27
Si pensi, ad esempio alle libere professioni intellettuali (avvocati, commercialisti, ma anche medici,
promotori finanziari, etc.), che stipulano contratti per beni e servizi strumentali alla professione con
soggetti imprenditoriali (providers, società telefoniche, rivenditori di prodotti informatici).
65
riconducibile al fatto che le nuove tecnologie della società dell’informazione
ripropongono la necessità di tutelare non solo la persona fisica acquirente di beni e
servizi per uso privato, ma anche soggetti nuovi. Ed allora, la questione riguarda
l’applicabilità delle norme a tutela del consumatore anche in presenza di contratti
sottoscritti da piccoli imprenditori, da professionisti o magari da associazioni
professionali.
Infine, occorre osservare come la nozione stessa di consumatore consti di un
carattere necessariamente relazionale, in quanto per potere esplicare i suoi interessi
necessita di un confronto con l’antagonista figura del professionista.
Coagulando le varie definizioni relazionali fin ora fornite dalla legislazione e dalla
dottrina, si può sintetizzare dicendo che, il consumatore sia qualsiasi persona fisica
che agisca per perseguire finalità di tipo extraimprenditoriale o extraprofessionale,
ovvero per soddisfare esigenze personali, proprie o del nucleo familiare di
appartenenza, mentre il professionista sia la persona fisica o l’ente, personificato e
non, che agisca nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale.
Entrambe le definizioni appaiono interdipendenti, in quanto esattamente
simmetriche: il consumatore si contrappone al professionista così come l’atto di
consumo si contrappone all’atto di commercio. Ed entrambe risultano dalla
commistione di profili soggettivi ed oggettivi, poiché l’uno o l’altro sono
insufficienti, da soli, a designare i destinatari dell’intervento normativo.