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INTRODUZIONE
Computer ed Internet sono nuovi strumenti, facilmente
accessibili da tutti, sempre più presenti nelle nostre case.
In Italia, il 47 % delle famiglie ha un computer, spesso con
collegamento ad Internet
1
.
L’uso di Internet da parte di bambini ed adolescenti pone
non pochi problemi. Essi sono relativi alla sicurezza della
navigazione ed alla tutela del minore navigatore.
Internet, per sua natura, è una rete “stupida”
2
, aperta a tutti
da ogni parte del mondo. In essa trovano spazio sia contenuti utili
ed interessanti che contenuti di dubbia moralità o illegali.
Se non usata correttamente, la rete Internet, è fonte di
pericoli, in modo particolare per il minore che, essendo per
natura più imprudente e curioso, oltre che fragile
psicologicamente, si avventuri in essa senza nessuna tutela e
guida, rischiando, nella migliore delle ipotesi, di essere esposto
alla visone di materiale a lui non consono o, anche, ad essere
vittima di abusi.
Il problema della tutela del minore “navigatore”
3
si pone a
livello internazionale, data la globalità della rete Internet.
1
Internet è una rete di computer a livello mondiale ad accesso pubblico ed è
uno dei principali mezzi di comunicazione di massa contemporanei. Esso
fornisce vari servizi, tra cui il World Wide Web (WWW) e la posta
elettronica. I suoi utenti sono in continua crescita.
2
Non viene fatta alcuna distinzione tra “buono” e “cattivo”. Tutti i contenuti
immessi in rete hanno il medesimo valore.
6
A questo problema si è cercato di dare una risposta sia a
livello normativo, con leggi nazionali ed accordi sia nazionali
che internazionali, che a livello tecnico – tecnologico, attraverso
la creazione di software atti alla protezione dei minori navigatori
e l’attività di monitoraggio svolta dalle forze dell’ordine, in
particolare, in Italia, dalla Polizia Postale.
I. CARATTERISTICHE DELLA RETE INTERNET
Internet è una grande rete composta da computer sparsi in
tutto il mondo. Attraverso essa è possibile compiere una
molteplicità di azioni: si possono visitare pagine Web contenenti
informazioni
4
, si possono scambiare messaggi di posta
elettronica, è possibile “chattare”
5
, telefonare, fare
videoconferenze, ascoltare musica, vedere video, condividere del
materiale
6
, fare acquisti.
3
In ambito informatico, con questo termine si vuole intendere il “muoversi
all’interno di un ipertesto scegliendo un itinerario: n. in Internet” – da
http://old.demauroparavia.it/73128.
4
Le informazioni possono essere sotto diverse forme (testi, ipertesti,
immagini, ecc…).
5
Dall’inglese “to chat”, cioè chiacchierare. Si usa questo termine per
indicare colloqui, normalmente testuali, che intercorrono tra duo o più
persone attraverso Internet.
6
Ben noto è il fenomeno del c.d. “file sharing”, attraverso cui gli utenti si
scambiano materiale spesso protetto da copyright.
7
La parte principale di Internet è costituita dal “World Wide
Web”, cioè dall’insieme delle pagine che è possibile visualizzare
attraverso un qualsiasi browser web, cioè “un programma che
consente agli utenti di visualizzare e interagire con testi,
immagini e altre informazioni, tipicamente contenute in una
pagina web di un sito”
7
. Originariamente i contenuti del Web
venivano generati da pochi professionisti e visualizzati da una
moltitudine di utenti. Con il recente avvento del c.d. “Web 2.0”,
l’utente non è più uno spettatore passivo di una creazione, ma è
lui stesso creatore dei contenuti che circolano nella rete
8
.
In Internet non vi è nessuna autorità che distingua tra i
contenuti “buoni” o “cattivi” e tra i navigatori minori o adulti,
tutti sono posti sullo stesso piano, possono fruire delle medesime
risorse, ma sono esposti a medesimi pericoli.
Questi pericoli, tuttavia, si moltiplicano nel caso in cui il
navigatore sia un minore, in particolar modo un bambino. Esso
sarà meno attento e responsabile negli acquisti “on-line”, sarà più
sensibile, peraltro con rischio di gravi traumi, alla visione di
materiale pornografico, sarà soggetto ai tentativi di adescamento
ad opera di pedofili.
7
Da http://it.wikipedia.org/wiki/Browser.
8
Si pensi, ad esempio, al fenomeno dei blog, cioè diari personali on-line o a
siti come il celeberrimo “YouTube”, che è un semplice contenitore di video
generati dagli utenti.
8
Da questo quadro emerge la necessità di una forte tutela dei
minori navigatori, sia dal punto di vista legislativo (a livello
nazionale ed internazionale) che dal punto di vista tecnologico.
Questi strumenti dovrebbero rendere più sicura la fruizione
dei contenuti, evitando anche che il problema si sposti dalla
prevenzione alla cura dei minori che, adescati da malintenzionati,
siano diventati vittime di abusi.
II. IL PANORAMA LEGISLATIVO ITALIANO
In Italia, le leggi che tutelano il minore hanno il loro germe
fondamentale nella costituzione, in particolare nell’articolo 30,
dal quale si può dire che scaturiscono gli altri articoli della
costituzione a tutela dei minori e nel secondo comma
dell’articolo 31. In esso trovano fondamento sia gli articoli del
codice penale che puniscono coloro che hanno commesso abusi
sui minori, anche attraverso Internet, che quegli accordi e
provvedimenti che mirano alla tutela del minore come
navigatore.
III. IL MINORE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Nella costituzione italiana c’è una relativa esiguità di
disposizioni che abbiano ad oggetto i minori.
9
Sono solo cinque gli articoli che si occupano di essi.
Il nucleo essenziale della disciplina è contenuto all’articolo
30, che si occupa dei rapporti tra genitori e figli.
Nel primo comma, si sancisce il dovere e diritto dei genitori
di “mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati al di fuori
del matrimonio”.
Da sottolinearsi è “la scelta di proporre in modo ribaltato la
formula «diritto-dovere»”
9
. Questo evidenzia “intenzione dei
costituenti di sottolineare la natura puramente funzionale di una
posizione che, nel passato, era stata […] connotata da forti
similitudini con il «potere». In altri termini, i genitori hanno, si,
un diritto a «mantenere, istruire ed educare» i figli, ma questo
diritto sussiste soltanto se percepito come un «dovere»; se il
«dovere» non viene adempiuto, il «diritto» decade”
10
.
In questo comma entra in gioco anche il principio di
uguaglianza, per cui “i figli nati fuori dal matrimonio hanno il
diritto di inserirsi nella vita sociale in condizione di pari dignità
con gli altri. […] Ne consegue che i figli nati fuori dal
matrimonio non devono essere colpiti nell’onore per la loro
condizione di illegittimi”
11
.
9
Da P. PASSAGLIA, I minori nel diritto costituzionale, da
http://joomla.ddp.unipi.it/documenti/persdoc/contributi/I%20minori%20nel
%20diritto%20costituzionale-1.pdf, p. 2.
10
Da P. PASSAGLIA, op. cit., p. 2.
11
Da F. DEL GIUDICE (a cura di), La Costituzione Esplicata, Casalnuovo
(NA), Edizioni Giuridiche Simone, 2005, p. 75.
10
Il secondo comma dell’articolo 30 parla dell’incapacità dei
genitori, la quale “va ravvisata in tutti i casi in cui anche uno
solo dei tre doveri (mantenere, educare, istruire) non sia
adempiuto”
12
.
In questi casi “la legge interviene per obbligare i genitori
ad adempiere al loro dovere verso i figli quando, pur potendo,
non vogliono adempiervi, mentre lo stato subentra ai genitori
quando essi non possono”
13
.
Il terzo comma dell’articolo 30 stabilisce che è assicurata
ogni tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori dal matrimonio,
“confermando la equiparazione con i figli nati all’interno del
matrimonio relativamente alla garanzia del diritto al
mantenimento, all’istruzione ed all’educazione”
14
.
Il quarto comma istituisce una riserva di legge a riguardo
delle norme e dei limiti per la ricerca della paternità.
Questo articolo della costituzione detta una sorta di
“disciplina quadro” a riguardo dello stato giuridico dei minori, la
quale viene concretizzata in altri articoli della costituzione.
L’articolo 34 della costituzione riguarda l’istruzione. Esso si
apre affermando che “la scuola è aperta a tutti”. Al secondo
comma viene imposto l’obbligo di istruzione per un periodo non
inferiore agli otto anni. Questa obbligatorietà è contemperata dal
carattere di gratuità.
12
Da F. DEL GIUDICE (a cura di), op. cit., p. 75.
13
Da F. DEL GIUDICE (a cura di), op. cit., p. 75.
14
Da P. PASSAGLIA, op. cit., p. 3.
11
“Ad essere garantita è, comunque, la sola istruzione
inferiore. Sono, infatti, soltanto «i capaci e meritevoli» ad aver
«diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi», quand’anche
essi siano «privi di mezzi» (terzo comma). Al riguardo si prevede
ulteriormente che i pubblici poteri debbono rendere «effettivo
questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che [onde selezionare coloro i quali siano
realmente «capaci e meritevoli»] devono essere attribuite per
concorso (quarto comma)»”
15
.
Altro articolo della costituzione a riguardo della tutela dei
minori è il 37. Esso riguarda specificatamente i rapporti di
lavoro.
Il primo comma riguarda la donna lavoratrice, le cui
“condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua
essenziale funzione familiari e assicurare alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione”.
Il secondo comma dell’articolo 37 introduce una riserva di
legge nella determinazione dell’età minima per il lavoro
salariato.
Nel terzo comma di quest’articolo, “si garantisce al minore
che presti attività lavorativa una tutela adeguata alla peculiarità
del suo status e si preclude ogni forma di sfruttamento”
16
.
L’articolo 48 non introduce disposizioni a tutela dei minori,
i quali non vengono nominati, ma vengono presupposti “onde
15
Da P. PASSAGLIA, op. cit., p. 5.
16
Da P. PASSAGLIA, op. cit., p. 6.
12
escluderne il diritto di voto, riservato a «tutti i cittadini, uomini e
donne, che hanno raggiunto la maggiore età»”
17
.
IV. L’ARTICOLO 31 DELLA COSTITUZIONE
Quinto ed ultimo articolo della costituzione che si occupa
dei minori è il 31.
Esso concreta la “disciplina quadro” dettata dall’articolo 30,
prevedendo, al primo comma, che lo Stato agevoli “la
formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti
relativi”
18
, attraverso “misure economiche ed altre
provvidenze”
19
. In questo comma la costituzione, dando seguito
logico a quanto scritto all’art. 30, si occupa della “mancanza (o
dell’insufficienza) dei mezzi economici che affligga i genitori,
impedendo loro di dar corso al «dovere-diritto» sancito all’art.
30, primo comma”
20
.
“Preso atto che esistono condizioni economico-sociali che
possono pregiudicare ex ante la formazione di una famiglia, la
procreazione e l’adempimento dei doveri di «mantenimento»,
«istruzione» ed «educazione» della prole”
21
, intervengono i
pubblici poteri, “attraverso sostegni economici di vario tipo”
22
.
17
Da P. PASSAGLIA, op. cit., p. 6.
18
Art. 31 comma 1 Cost.
19
Art. 31 comma 1 Cost.
20
Da P. PASSAGLIA, op. cit., p. 5.
21
Da P. PASSAGLIA, op. cit., p. 5.