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Introduzione
Sebbene sia salito alla ribalta delle cronache in occasione dei Mondiali di
calcio, il Sudafrica è sicuramente un paese che ha molti spunti da offrire per lavori di
approfondimento. Certamente la sua storia recente è, a grandi linee, conosciuta, ma
sono numerosi gli aspetti che rendono il Paese un caso di studio interessante, anche
in materie diverse da quelle giuridiche o politologiche.
Personalmente, la scelta di occuparmi del Sudafrica nasce non da una
motivazione univoca, ma da una serie di queste. Innanzitutto, si tratta di un paese
nuovo, che si è affacciato sullo scenario internazionale nella sua versione
democratica solo a partire dalla metà degli anni novanta, nonostante una storia molto
più lunga, nata addirittura agli albori dell‟umanità. Sicuramente si tratta di un paese
dal potenziale molto elevato e il fatto stesso che sia ormai sempre più spesso presente
sullo scenario internazionale è la riconferma della sua importanza. Importanza che si
concretizza anche nello studio delle istituzioni e in un‟ipotesi di confronto con la
realtà italiana nel modo di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini (e non) dei due
Paesi.
La grande quantità di risorse del sottosuolo, oltre ad una storia coloniale
diversa dalle altre realtà africane, hanno permesso al paese di collocarsi al vertice
delle economie del continente e di affacciarsi ai mercati occidentali, tanto che il
Paese è stato ammesso al G14 in qualità di Paese emergente, insieme a Cina, India,
Brasile e Messico. Secondo alcuni, in realtà il Sudafrica è stato ammesso
nell‟organizzazione più per motivazioni politiche – era l‟unico paese africano che
poteva essere seriamente preso in considerazione – che per la sua reale forza
economica. Dai dati del Cia World Factbook, in effetti, il paese risulta posizionato al
26° posto, sebbene sia da notare come la ricchezza sia decisamente male ripartita tra
la popolazione, tanto che la popolazione che vive sotto la soglia della povertà è circa
il 50%.
Un‟altra motivazione che mi ha spinto verso questo Paese è senza dubbio
un‟esperienza fatta presso le Nazioni Unite dove mi sono trovata a dover
- 5 -
rappresentare la Namibia, piccolo paese in confronto al vicino Sudafrica e al quale è
strettamente legato per ragioni storiche
1
.
Una motivazione ulteriore della mia scelta è stata una serie di romanzi
ambientati in Sudafrica dello scrittore zambiano
2
Wilbur Smith, serie che mi ha
permesso di cominciare a conoscere la storia del Paese e le cui descrizioni mi hanno
affascinato. Fascino che è solo aumentato in seguito alla visione di film quali
“Invictus” o “Il colore della libertà” o di fotografie del Paese. I film fra l‟altro hanno
il pregio di presentare la figura straordinaria di Nelson Mandela, rendendolo
sicuramente più umano e più vicino a chi, come me, ha conosciuto le sue gesta
principalmente tramite i manuali di storia.
Ovviamente a questa passione si è unita poi, crescendo, la consapevolezza per
quello che nel Paese è successo e la forza che i sudafricani hanno dimostrato nel
saper superare il passato. La transizione democratica, come vedremo, è stata molto
particolare ed è ad oggi uno dei casi più studiati, anche perché è avvenuta senza
particolari vendette della popolazione nera su quella bianca, minoritaria ma al potere
fino al 1994. Non solo, ma il processo di democratizzazione sudafricano è uno tra
quelli più riusciti, almeno per quello che si è potuto osservare fino ad adesso, con
l‟ANC alla guida del Paese a partire dal 1994 e che, almeno fino a questo momento,
è sempre stato in grado di rinnovarsi per poter meglio rispondere alle esigenze del
Paese. Ovviamente non voglio dire che la situazione in Sudafrica sia idilliaca:
numerosi sono i problemi, a partire dall‟elevato tasso di persone malate di HIV (1 su
3 tra gli adulti), con un tasso di mortalità infantile fra i più alti al mondo e dove le
diseguaglianze sono ancora nella quotidianità, nonostante il grande impegno del
governo e della Corte Costituzionale. E‟ proprio il lavoro di questa, come quello
delle altre corti, che rappresenta al momento la più importante forma di tutela dei
1 Cfr. J. Fage “Storia dell‟Africa”; la Namibia ha ottenuto l‟indipendenza dal Sudafrica solamente nel
1990. Dopo essere stata colonia tedesca (Africa Tedesca del Sud Ovest), in seguito all‟invasione
sudafricana del territorio e alla sconfitta germanica durante la Prima Guerra Mondiale,
l‟amministrazione del Paese viene affidata al Sudafrica con mandato della Società delle Nazioni. In
seguito al secondo conflitto mondiale, il Sudafrica decide per un‟annessione al proprio territorio della
Namibia, decisione unilaterale presa anche contro il parere della comunità internazionale. Nel 1966
comincia una guerriglia interna per ottenere l‟indipendenza namibiana, che viene però concessa solo
nel 1990 appunto, dopo che nel 1988 il Sudafrica ha accettato un piano delle Nazioni Unite per la
transizione della Namibia verso la piena indipendenza. In realtà, solo nel 1994 l‟indipendenza e‟ stata
totale con la cessione di Walvis Bay, che fino a quel momento era stata un‟enclave sotto il controllo
sudafricano.
2 Cresciuto in Sudafrica, è li che ha studiato.
- 6 -
diritti dei cittadini. Come vedremo, la Corte fornisce anche uno sviluppo continuo sul
tema dei diritti fondamentali e attraverso la sua interpretazione estensiva di alcuni
articoli del Bill of Rights si è oggi di fronte ad una delle Costituzioni più
all‟avanguardia al mondo, soprattutto per quello che riguarda i diritti della
popolazione omosessuale.
Ho deciso di occuparmi del tema dei diritti fondamentali e della loro tutela
effettiva perché penso che i paesi considerati più progrediti debbano non solo porsi in
tono paternalistico nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, come effettivamente fa
l‟Italia con la maggior parte dei Paesi africani, ma debbano anche essere pronti ad
apprendere dai nuovi Stati alcune forme di tutela dei cittadini. Ad esempio, il
Sudafrica ha una notevole legislazione anche per quello che riguarda il diritto
all‟ambiente, o l‟eguaglianza femminile (tanto che nel Parlamento sudafricano
siedono più donne che in quello italiano, come riportato nelle analisi dei Millennium
Development Goals). Certamente sono anche tanti i casi in cui siano i paesi africani a
dover guardare al modello occidentale (anche a causa di una passata impostazione
coloniale che rende certamente più facile avvicinarsi a questi modelli piuttosto che
elaborarne di completamente nuovi o sviluppare ulteriormente il sistema
tradizionale). Il Sudafrica è inoltre anche un interessantissimo laboratorio per la
cultura multietnica: essendo, infatti, composto di numerose etnie diverse
3
, e dovendo
farle coesistere su un piano di parità, si è resa necessaria una legislazione
particolarmente attenta. Così come il Canada e l‟India, anche il Sudafrica può essere
considerato come un laboratorio nel quale osservare lo sviluppo della normativa
multietnica. Il tema del multiculturalismo è uno di quelli con il quale la cultura
europea si deve più confrontare al momento – è uno degli argomenti più affrontati
anche nel ciclo del percorso universitario.
Più dello studioso di diritto interno, quando ci si occupa del diritto comparato
si ha la necessità di studiare la storia, l‟economia, la società e la cultura del paese in
esame, in modo da capire al meglio le scelte che si sono presentate al legislatore. E‟
per questa motivazione che nel presentare la mia analisi sulla tutela dei diritti
fondamentali in Sudafrica ho prima, necessariamente, dovuto presentare il Paese, con
le sue istituzioni ed il suo passato. Mi sono quindi concentrata sull‟illustrare i diritti
3 Basti pensare che solo le lingue ufficiali sono 11.
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che la Costituzione tutela, l‟ordine stesso con il quale i principi sono presentati, i casi
che hanno fatto la storia (seppure recente) dei diritti dei cittadini. Essendo il
Sudafrica un paese con un sistema misto, a metà tra la Civil Law e la Common Law,
e‟ facilmente immaginabile il peso dei precedenti ed e‟ per questa ragione che ho
preso in esame alcune sentenze della Corte Costituzionale. Per accertarmi
dell‟effettiva tutela dei diritti – e non essendo la letteratura molto aggiornata – ho
pensato di utilizzare i rapporti che il Sudafrica ha fornito autonomamente all‟ONU o
quelli che i rappresentanti delle Nazioni Unite hanno stilato riguardo agli standard di
vita della popolazione. Nel testo presento anche brevemente le istituzioni nate a
tutela dei diritti dei cittadini. Si tratta per lo più di organizzazioni la cui istituzione e‟
prevista dalla Costituzione per garantire la democrazia costituzionale. Alcuni, come
la South African Human Rights Commission si occupa dei diritti umani in generale,
mentre altre istituzioni sono dedicate alla tutela dei diritti di gruppi più svantaggiati,
come i malati di AIDS, una tra le più grandi piaghe del Paese, o le donne, che
vedono l‟uguaglianza con gli uomini sancita dalla Costituzione, ma devono
effettivamente combattere ancora molto affinché questa sia attuata. Nella parte finale
del mio lavoro propongo un confronto tra le istituzioni sudafricane e quelle italiane
ed europee – dove queste vanno ad integrare la realtà nazionale.
Ho ritenuto necessario integrare la trattazione con diverse appendici, nelle quali
approfondisco alcune tematiche – come la storia sudafricana nel periodo
dell‟Apartheid o i lavori portati avanti dalla Commissione elettorale – senza
appesantire inutilmente il tema centrale della Tesi.
La bibliografia non e‟ molto ricca a causa della novità dell‟argomento, sebbene sia
stata agevolata nel reperimento del materiale dalle numerose fonti online trovate sui
siti istituzionali sudafricani, spesso integrati dal materiale ONU che viene pubblicato
per essere a disposizione di tutti i cittadini. Numerosi anche i dossier pubblicati in
occasione dei Mondiali di calcio, che hanno il pregio di aver destato l‟attenzione
dell‟opinione pubblica su di un Paese stupendo, che sta cercando quasi unicamente
con le sue forze, di riscattarsi da un paese non certo onorevole, per poter poi entrare
finalmente e pienamente a far parte della comunità internazionale.
- 8 -
1. La Comparazione Giuridica
L‟unita‟ dei sistemi giuridici del continente europeo e‟ stata spezzata in
seguito alla nascita degli Stati nazionali. Con questi, sono sorti numerosi
ordinamenti, ognuno dei quali e‟ autosufficiente e sovrano. In pratica, ogni
ordinamento e‟ in se e per se perfetto ed e‟ auto referente, ovvero ha la capacità di
crearsi da solo. Ovviamente, questi requisiti d‟indipendenza non stanno a significare
che sono negati rapporti con gli altri ordinamenti esterni; rapporti che si possono
risolvere semplicemente nel prendere in considerazione l‟esistenza di altre discipline
normative, ma che non escludono anche che si possano immettere nell‟ambito di un
ordinamento regole giuridiche elaborate e vigenti in un altro.
“Comparare” e‟ un termine che deriva dal latino comparare, parola composta
che significa mettere alla pari: l‟etimologia della parola ci ricorda qui che quando
compariamo innanzitutto dobbiamo definire gli oggetti messi a confronto, pur tra
loro diseguali, considerandoli equiparabili. La comparazione giuridica si preoccupa
principalmente di sviluppare una serie di criteri ed elementi conoscitivi che
concorrono a definire l‟identità di un ordinamento o di un gruppo di ordinamenti in
termini di modello giuridico. Al momento i sistemi principali sono certamente quelli
di Common Law e Civil Law sebbene la loro preponderanza sia causata da
un‟accentuata prevalenza della definizione di diritto dal punto di vista occidentale ed
europeo in particolare. Grazie allo studio comparatistico ed al confronto degli
elementi che caratterizzano i singoli istituti giuridici, si può giungere ad un vero
punto d‟incontro tra gli ordinamenti e realizzare quel diritto comune europeo,
quell‟unificazione del diritto di cui già si parlava nel 1926 con l‟Unidroit
4
.
In passato, gli Stati sovrani non riconoscevano ordinamenti sovra ordinati, ma
ovviamente questo punto e‟ stato superato con la nascita dell‟Unione Europea,
attorno alla quale si sente l‟esigenza di creare un unico ordinamento europeo
5
,
ricercando una matrice comune sulla quale basare appunto il nuovo sistema. Il diritto
4
Cfr. http://www.unidroit.org/
Nasce nel 1926 sotto l‟egida della Societa‟ delle Nazioni e diventa un„organizzazione intergovernativa
indipendente, non facente parte del sistema ONU, nel 1940. Dall‟art. I del suo Statuto, si deduce che
la sua funzione e‟ quella di esaminare modalità di armonizzazione e coordinamento del diritto private
degli Stati e di prepararli gradualmente all‟adozione di un unico diritto uniforme valido per tutti.
5
Cfr. L. Moccia, “Comparazione giuridica e diritto europeo”
- 9 -
pubblico comparato consiste nello studio dei singoli ordinamenti al fine di
evidenziarne somiglianze e, principalmente, differenze. A partire dal Novecento ci si
e‟ spesso interrogati sulla natura della comparazione, ovvero quanto questa sia
scienza e quanto sia invece un metodo. Le comparazioni che si ottengono sono
universali, caratteristica dei risultati di una scienza, ma e‟ anche vero che la
comparazione potrebbe essere meramente ricondotta ad un metodo per confrontare
tra loro due ordinamenti.
Il comparatista non può essere considerato un operatore giuridico in senso
stretto in quanto il fine del suo lavoro e‟ la conoscenza; inoltre, un approccio
procedurale formale non e‟ sufficiente e lo studioso di diritto comparato si trova a
dover affrontare anche studi sulla storia, la cultura e la società del Paese o dei Paesi
oggetto del confronto. Solo in secondo livello la conoscenza derivante dalla
comparazione viene usata per fini pratici, come ad esempio l‟elaborazione
legislativa.
La comparazione svolge essenzialmente due funzioni principali: quella di
spiegare come funziona un determinato ordinamento (ed il suo scopo e‟ quello di
divulgare la conoscenza) e quella di spunto per eventuali riforme. Laddove, infatti, si
confrontano due o più ordinamenti, chi osserva potrebbe trarre ispirazione per
modernizzare il proprio ordinamento adattando alla situazione concreta modelli
ideali e realtà esterne. Comparazione che però non va confusa con l‟imitazione o
l‟imposizione di modelli di diritto stranieri. Fondamentale e‟ l‟adattamento
dell‟istituzione che viene innovata attraverso la comparazione all‟ordinamento e alla
realtà nella quale si deve andare ad inserire. Questo ovviamente perché ogni
ordinamento ha la sua storia, la sua tradizione, la sua cultura e la sua società.
Ulteriore funzione della comparazione e‟ quella di fornire ausilio nell‟interpretazione
di testi e nell‟unificazione dell‟interpretazione del diritto. Questo compito appare in
pieno all‟interno dell‟Unione Europea, dove le stesse Corti per facilitare l‟unione tra
gli stati e la nascita di un diritto comune spesso si rifanno alla comparazione. A
partire proprio dalla nascita dell‟Unione Europea e il suo sviluppo nel senso di realtà
economica, politica e giuridica, i giuristi continentali hanno cercato una matrice
comune attorno alla quale realizzare un unico ordinamento giuridico europeo
6
. In
6
Cfr. M. Proietti, “La comparazione giuridica quale metodo di unificazione del diritto”
- 10 -
particolare, i loro sforzi si sono concentrati principalmente sul rendere effettiva
l‟unificazione e il ravvicinamento tra i paesi membri dell‟Unione e velocizzare i
rapporti tra le istituzioni giudiziarie, spesso appartenenti a sistemi giuridici
abbastanza differenti. I comparatisti aiutano nella creazione di un tessuto comune di
principi e regole, come e‟ successo in occasione della Carta dei diritti fondamentali
della Persona, divenuta atto giuridico solo a partire dalla ratifica del Trattato di
Lisbona, ma già circolante nell‟ambiente delle corti europee attraverso l‟esempio del
modello di ordinamento tedesco che pone la dignità della persona come bilancia per
ogni singola norma.
Già in epoca romana i giuristi avevano percepito l‟esigenza di realizzare un
ordinamento giuridico valido ed applicabile erga omnes, con alcune differenze in
termini di diritti tra i cittadini e i barbari. Con l‟Unione Europea si e‟ cercato anche
di realizzare un avvicinamento tra Civil Law e Common Law, in modo da facilitare
la creazione dello spazio unico, per il quale e‟ necessaria l‟uniformazione del diritto.
Grazie alla comparazione e‟ possibile individuare i tratti in comune degli
ordinamenti, permettendoci così una classificazione e semplificandone lo studio. Si
creano quindi degli schemi teorici che hanno in se elementi empirici
7
. Quindi, altro
scopo della comparazione e‟ la sistemazione in categorie attraverso la conoscenza. E‟
con la comparazione che sono nate le classificazioni “forma di Stato” e “forma di
Governo”.
Volendo rispondere alla domanda “perché comparare?” le risposte sono,
ovviamente, varie: il De Vergottini
8
identifica almeno sei risposte, che vanno dalla
funzione della comparazione come metodo per l‟acquisizione di nuove conoscenze a
quella di verifica delle conoscenze acquisite (si può, in effetti, ridurre la
comparazione a mero elemento di controllo usato per accertare la fondatezza delle
informazioni già in nostro possesso). La comparazione, continua l‟autore, svolge
anche la funzione d‟intendimento d‟istituti propri dell‟ordinamento, ovvero permette
una migliore comprensione delle caratteristiche dell‟ordinamento vigente. Una
7
Uno schema teorico può essere il sistema parlamentare, mentre l‟elemento empirico che lo
caratterizza e‟ l‟istituto della fiducia parlamentare. Osservando sistemi diversi (come quello tedesco,
italiano e britannico), posso notare che hanno tutti in comune la fiducia parlamentare. Da questo creo
il modello “sistema parlamentare” nel quale posso collocare – o meno – un paese al momento dello
studio.
8
Cfr. G. De Vergottini, “Diritto Costituzionale Comparato”
- 11 -
funzione cui spesso si rifanno gli organi giurisdizionali (come appunto le Corti
Europee) e‟ quella di ausilio per l‟interpretazione; e‟ stato infatti rilevato che la
comparazione giuridica e‟ uno dei metodi cui fanno ricorso i tribunali costituzionali
nell‟interpretare le disposizioni relative ai diritti fondamentali. P. Haberle
9
ha
introdotto il metodo comparativo tra quelli elencati da Savigny
10
per l‟interpretazione
delle clausole sui diritti. Per quanto riguarda le giurisdizioni internazionali, il caso e‟
leggermente diverso visto il limitato numero di discipline positive che sono chiamate
ad applicare. Altra funzione della comparazione – sempre seguendo la dettagliata
analisi proposta dal De Vergottini
11
– e‟ quella ausiliaria nella preparazione di testi
normativi. Sono stati proprio gli studi di legislazione comparata quelli dai quali la
moderna scienza comparativista si e‟ sviluppata. Addirittura questa funzione e‟
svolta anche negli ordinamenti sovietici, sebbene in questi si sia tendenzialmente
limitata la comparazione agli ordinamenti che condividono le medesime premesse
ideologiche. L‟ultima funzione ascrivibile alla comparazione e‟ quella di ausilio
all‟armonizzazione e l‟unificazione delle normative. Rientra in quest‟ultimo caso il
processo di armonizzazione delle normative nazionali dei Paesi dell‟Unione Europea.
Prioritaria alla comparazione e‟ la scelta dei criteri di classificazione, in base ai quali
si possono scegliere le unità di studio (definite classi), come ad esempio le forme di
Stato. Normalmente, si privilegiano i parametri che si presentano come relativi – e
non quelli assoluti.
La comparazione può essere temporale o spaziale; nella prima, oggetto dello
studio sono due realtà che si susseguono all‟interno dello stesso Paese, come ad
esempio un regime autoritario ed uno democratico
12
. La comparazione spaziale
invece e‟ quella che relaziona due o più situazioni contemporanee ma lontane
geograficamente.
La comparazione presuppone l‟esame di due o più ordinamenti diversi, anche
interni allo stesso ordinamento nazionale (ad esempio si possono porre a confronto
due ordinamenti regionali all‟interno dello stesso Stato). Non ha senso dire che la
comparazione di due forme di Stato non può essere fatta, perché nella comparazione
9
Cfr. P. Haberle, “Diritto e verità”
10
Cfr. http://editoria.altervista.org/savigny.php
11
Cfr. G. De Vergottini, “Diritto Costituzionale Comparato”
12
Non si deve però confondere questo tipo di comparazione con quella storica, convenzionalmente
esclusa dagli studi comparativi o al massimo lasciata come ausiliaria.
- 12 -
si evidenziano non solo i punti in comune ma anche le differenze. L‟omogeneità nel
senso di appartenenza ad una determinata forma di Stato non e‟ un prerequisito
quindi necessario per la comparazione. Quello però che conta nel caso di ordinamenti
eterogenei e‟ che gli stessi abbiano in comune tra loro l‟essere ordinamenti di
comunità politiche. Intendo dire che quello che serve affinché la comparazione sia
possibile e‟ che gli oggetti del confronto siano ascrivibili alla stessa classe.
Il diritto comparabile e‟ quello in vigore: non ci si limita quindi solo alla parte
scritta, ma e‟ possibile confrontare anche le consuetudini e tutto il diritto
effettivamente vigente. Compito del ricercatore sarà inoltre anche quello di verificare
se il diritto scritto sia ancora vigente o meno.
Si può distinguere tra macro e micro comparazione, intendendo con
quest‟ultima quella che riguarda singoli istituti o gruppi d‟istituzioni mentre con la
prima ci si riferisce a quella che più genericamente mette a confronto ordinamenti o
gruppi di ordinamenti.
Il risultato della comparazione consiste nel mettere in evidenza coincidenze,
affinità e differenze: tralasciare le ultime per concentrarsi sulla ricerca dei punti in
comune e‟ inutile e limitativo.
Ultimo elemento fondamentale in una comparazione e‟ il tertium
comparationis, il parametro di riferimento. Non sempre è indicato esplicitamente e
spesso lo si confonde con l‟ordinamento di riferimento e provenienza di chi effettua
la comparazione – che invece di solito rappresenta il termine di paragone (nel mio
esempio l‟Italia). Quando si confrontano istituti, il tertium comparationis e‟ la
funzione stessa dell‟istituto, mentre il confronto e‟ tra l‟istituto di un ordinamento e
quello di un altro, di solito vicino all‟autore.
Da tenere sempre a mente e‟ il problema della dimensione linguistica, che
svolge un ruolo importantissimo. Una traduzione errata può stravolgere un‟intera
comparazione. La difformità di significato può però anche originarsi dalla differenza
temporale. E‟ infatti necessario prestare attenzione anche a questo elemento qualora
si opti per un confronto tra due realtà temporalmente lontane (come ad esempio
l‟Italia dello Statuto Albertino e quella Repubblicana)
13
.
13
Ad esempio, il concetto di controfirma ministeriale nei due periodi, nonostante sia indicato dallo
stesso termine, indica due elementi diversi tra loro.
- 13 -
2. La Repubblica del Sudafrica
2.1 La geografia
Il Sudafrica si estende nella parte più meridionale del continente africano ed è
infatti lambito sia dall‟oceano Atlantico sia da quello Indiano. Il suo territorio è
occupato quasi completamente da un altopiano, che si abbassa nella sua parte
meridionale formando il deserto del Kalahari. Dallo stesso altopiano si estendono
anche le praterie (Veld) e la steppa (il Karoo). Nella parte orientale del Paese si
stagliano invece i Drakensberg, la catena montuosa più imponente dell‟area.
Più che i confini del paese
14
, ovviamente importanti, rilevante, secondo me, appare la
presenza dello Stato del Lesotho, enclave del Sudafrica, e quella dello Swaziland,
(quasi completamente inglobato dal Sudafrica se non nella parte al confine con il
Mozambico).
Il Paese non ha un‟unica capitale che assolve le tre funzioni (esecutiva,
legislativa e giudiziaria), ma tre differenti città sono state scelte: Pretoria è la capitale
amministrativa –quella che viene anche riportata come unica capitale in alcuni testi –
Cape Town rappresenta il potere legislativo, essendo lì posizionata la sede del
Parlamento mentre Bloemfontein è la capitale giudiziaria.
2.2 La storia
Grazie alla sua posizione, il Paese ha rivestito nel corso dei secoli un
importante punto di rifornimento per i mercanti che si avventuravano dall‟Europa
verso le Indie. Il primo ad aprire questa via, circumnavigando il Capo di Buona
Speranza nel 1488, fu il portoghese Bartolomeu Dias (conosciuto anche come
Bartolomeo Diaz)
15
. Da ricordare infatti che il Portogallo, in seguito alla conquista
della città-fortezza di Ceuta nel 1415, intraprese per primo l‟esplorazione delle coste
africane dell‟oceano Atlantico e Indiano, stabilendo così i primi contatti che
14
A Nord-Ovest con la Namibia, a Nord con Botswana e Zimbabwe, a nord-est con il Mozambico.
15
Cfr. J. Fage, “Storia dell‟Africa”
- 14 -
portarono poi l‟Africa Sub sahariana a stabilire con l‟Europa e il resto del mondo
relazioni (commerciali e non) strette.
Le esplorazioni portoghesi però alternavano periodi di grande impeto a pause
nell‟espansione marittima, anche a cause contingenti del Paese (come ad esempio la
morte di Giovanni II, uno dei sovrani che più si è impegnato nel finanziamento delle
esplorazioni). Inoltre, il Portogallo si trovò nell‟impossibilita‟ di ottenere
finanziamenti e uomini in grado di mantenere in vita l‟Impero che si andava creando,
né tanto meno la corona portoghese capì l‟importanza del creare basi stabili nei
luoghi esplorati (sui quali vedeva comunque riconosciuta la sua influenza grazie alle
bolle papali e al Trattato di Tordesillas che riconosceva la divisione del mondo in
due sfere d‟interesse distinte, una portoghese, l‟altra spagnola). Questo causò la
comparsa dei mercanti olandesi sulle scene sub sahariane. E‟ infatti olandese il primo
insediamento in quella che poi sarà Città del Capo
16
, nel 1652 (anno dello sbarco dei
coloni nella Penisola del Capo). La colonia del Capo fu amministrata direttamente
dalla VOC
17
, la Compagnia olandese delle Indie Orientali
18
fino al 1806, quando cioè
le colonie passarono al Regno Unito. La particolarità dell‟amministrazione da parte
di una compagnia commerciale privata, senza quindi coinvolgimento alcuno del
governo olandese, è l‟assenza della rappresentanza degli abitanti e del principio di
responsabilità pubblica. Il sistema giuridico in vigore era quello misto della Roman –
Dutch Law, sistema che integrava il diritto romano con quello olandese, anche se in
realtà durante il periodo di amministrazione della VOC la rule of law era
praticamente inesistente e il riferimento giuridico sul quale basare la vita (pubblica e
privata) e l‟amministrazione della giustizia era la Bibbia. Il sistema giuridico in
vigore all‟epoca è rimasto un riferimento nella storia del Paese, ma ad oggi a livello
costituzionale non ha lasciato molte tracce, essendo l‟ordinamento principalmente
basato sul sistema britannico. Ovviamente, un sistema in cui gli abitanti non erano
rappresentati e un Paese gestito come un‟azienda commerciale mal si sposavano con
il confinante Zululand
19
, un regno che si era andato formando in seguito alle
conquiste territoriali dei sovrani (Dingiswayo e Chaka o Shaka in particolare) e che
16
Sono infatti proprio gli olandesi ad aver fondato la città.
17
Cfr. M. A. Romani, “ Il commercio mondiale nel Seicento”
18
La Vereenigde Oost-Indische Compagnie
19
Il paese degli Zulu
- 15 -
si era a sua volta andato a sostituire alla struttura tradizionale della ripartizione del
potere delle popolazioni nguni e sotho-tswana.
Queste ultime società usavano ripartire il potere in tre ordini di autorità: i
capi, al vertice della gerarchia, conosciuti come inkosi; i capi distretto, wardhead,
che riuniti formavano il consiglio; infine, i capi famiglia. Questi capi avevano lo
stesso grado di potere, anche se lo esercitavano con diversa autorità. Il fatto che i
poteri non fossero suddivisi come nella tradizione occidentale in legislativo,
esecutivo e giudiziario non testimonia affatto la mancanza di limitazioni al potere dei
sovrani. Anzi, i metodi di controllo della gestione del potere erano numerosi, primo
tra tutti il fatto stesso che il potere fosse condiviso da più persone. Inoltre, le
decisioni più importanti, cosi come la risoluzione delle controversie con altre
popolazioni erano discusse collettivamente tra tutti i maschi adulti della comunità in
assemblee popolari
20
.
Gli Zulu s‟inseriscono in questo contesto di governo frammentato
accentrando su di un leader carismatico nuove formazioni politiche, definite
federazioni o confederazioni di signorie supreme
21
. A partire dal 1820, le conquiste
territoriali Zulu portarono alla formazione di un regno dalle dimensioni molto vaste,
dotato d‟istituzioni nuove. Le novità si rendevano necessarie per rispondere al
bisogno di governare un territorio di notevole estensione, lasciando però al sovrano
un controllo diretto del potere, attraverso i suoi funzionari (alti dignitari) e gli induna,
definiti come una sorta di capi funzionari nominati dal re medesimo, la cui struttura
costituiva l‟ossatura di uno stato centralizzato (sebbene non si possa parlare di
amministrazione pubblica nel senso moderno del termine). Attraverso gli induna,
infatti, il sovrano era in grado di controllare ogni parte del territorio e di impartire i
suoi ordini anche ai più remoti confini del suo regno. L‟innovazione degli Zulu e‟
proprio quella di aver portato un nuovo ordine sociale e politico, creando una società
20
Cfr. J. Fage, “Storia dell‟Africa”
Altra limitazione al potere era l‟incertezza del potere stesso: qualora un capo avesse preso decisioni
che non erano condivise dal resto della popolazione maschile, difficilmente sarebbe rimasto al potere,
eliminato (anche fisicamente) dai suoi opponenti. A dimostrazione di questo punto, una tipica frase
sotho ricorda che “un capo e‟ un capo solo grazie al proprio popolo”.
21
Cfr. V. Federico “Sudafrica” pag.24
- 16 -
altamente gerarchizzata e caratterizzata da un potere politico forte e militarizzato,
con la tendenza a concentrare il potere al vertice della società
22
.
Il regno Zulu, come già notato, si trova a dover fronteggiare la nuova realtà
che si e‟ creata in seguito all‟insediamento dei coloni e nel 1879, in seguito alla
guerra anglo-zulu
23
, fu sottomesso all‟autorità della Corona britannica. Ma come si
era passati dal governo della VOC al colonialismo del Regno Unito? La prima
occupazione della colonia del Capo da parte degli inglesi fu generata dalla conquista
dell‟Olanda da parte di Napoleone Bonaparte e dalla volontà di evitare che
l‟importante colonia africana cadesse nelle mani francesi. Dopo un breve periodo in
cui il controllo tornò in mano olandese, la colonia rimase sotto il dominio britannico
fino alla creazione dell‟Unione del Sudafrica nel 1910, il 31 maggio. Il passaggio
dagli olandesi alla Gran Bretagna portò varie modifiche anche nel sistema di
governo, primo fra tutti il passaggio del governo e dell‟amministrazione nelle mani
di funzionari pubblici. Il periodo di assoggettamento alla Gran Bretagna, per quello
che riguarda la struttura di governo, può essere diviso in due fasi
24
: la prima, dal
1806 al 1834, e‟ caratterizzata da una trasformazione del Capo in una colonia
inglese, con un governatore autocrate, ovvero detentore di un potere illimitato. La
lingua ufficiale della colonia diventa l‟inglese, affiancato solo mezzo secolo dopo
dall‟olandese; inoltre, con il Cession of the Cape of Good Hope Act, nel 1814 tutti gli
individui presenti sul territorio e i futuri nascituri acquisivano lo status di British
Subjects. La seconda fase, che invece riguarda gli anni successivi al 1834 fino al
1910 con la già ricordata istituzione dell‟Unione del Sudafrica, vede invece la ricerca
e la conquista dell‟autonomia da parte della colonia. Il 1834 e‟ scelto come anno di
cesura perché e‟ l‟anno dell‟istituzione del Consiglio legislativo e del Consiglio
esecutivo – due strutture per l‟autogoverno - i quali permettono una maggiore
partecipazione al governo e all‟amministrazione della colonia da parte dei suoi
abitanti. Effettivamente, da indagini, i Consigli risultano essere sufficientemente
indipendenti dalla madrepatria. Nel 1852 il principio del “No taxation without
22
Cfr. J. Fage “Storia dell‟Africa” per una trattazione più completa sulla storia delle popolazioni
Bantu e dello Zululand in particolare
23
Cfr. http://www.anglozuluwar.com/, sito dedicato alle battaglie sostenute da soldati di sua Maestà.
Interessante e ben ricostruito anche il film “Zulu Dawn”.
24
Cfr. V. Federico, “Sudafrica”.
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representation”
25
viene applicato anche nella colonia sudafricana tramite la
Costitutional Ordinance dello stesso anno, modificando profondamente il sistema. Si
introduce un sistema di governo bicamerale, facendo affiancare il Legislative
Council, fortemente rinnovato, da una House of Assembly. Le camere erano di
origine elettiva e, sul modello del King in Parliament, il Governatore aveva il diritto
di partecipare alle discussioni in entrambe, sebbene non godesse del diritto di voto in
nessuna delle due. Il diritto di voto era regolato dalla stessa Ordinance del 1852; i
criteri per ottenerlo non erano troppo restrittivi
26
e, soprattutto, non erano presenti
distinzioni di razza. Nonostante questo, la popolazione africana rimaneva ai margini
della vita politica e solo in pochi si registrarono per ottenere il diritto di voto.
Dal punto di vista giudiziario, la prima Circuit Court venne istituita nel 1811: si
trattava (ed e‟ tutt‟ora così, come detto nell‟appendice sul sistema giudiziario) di una
sorta di tribunale errante, il cui scopo e‟ quello di portare uniformità
nell‟applicazione del diritto in tutte le parti del paese.
A partire dal 1849 fu introdotto nella colonia il principio dell‟indirect rule,
ideato da Lord Lugard, che teorizzava l‟idea di usare le strutture politiche preesistenti
nel paese da parte dei suoi colonizzatori
27
. Questo ha comportato un sensibile
peggioramento nelle condizioni di vita della popolazione nera, che era soggetta a
leggi e sistemi di governo tradizionali, mentre l‟applicazione della Roman-Dutch
Law era lasciata ai casi eccezionali. Le modifiche (britannizzazione) all‟ordinamento
della colonia spinsero molti boeri a lasciare il Capo e a spingersi nelle regioni più
orientali del Sudafrica, fondando la Repubblica di Natalia, annessa dalla Corona
inglese nel 1843 alla colonia con il nome di Natal, nella quale affluirono, a partire dal
1860, masse di lavoratori indiani per sopperire alla mancanza di manodopera
agricola. Per limitare il potere elettorale di questa nuova popolazione senza però
violare il principio di non discriminazione, si decise di adottare il Franchise Act che
prevedeva la negazione del diritto di voto a coloro i quali non avessero istituzioni
legislative basate sul diritto di voto nei paesi d‟origine. Ciò ridusse notevolmente la
25 Slogan usato nelle colonie Inglesi nel continente Americano, in particolare dai coloni della
Virginia per sancire l'illegittimità delle tasse nelle situazioni in cui era assente la rappresentanza
parlamentare dei cittadini.
26
Il diritto di voto era infatti riservato agli uomini adulti con reddito annuale di 50 £ ovvero una
rendita annuale di 25£.
27
Cfr. AA. VV. “Dizionario di politica”, alla voce “Colonialismo”