63
4. I PRINCIPALI MEZZI DI TUTELA.
4.1LA FIDEIUSSIONE.
Prima di esaminare il testo degli artt. 2 e 3 del D.lgs. 122/2005, rispettivamente dedicati alla
garanzia fideiussoria e al rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione,
occorre delineare un quadro generale del contratto di fideiussione
192
così come regolato dal
codice civile negli artt. da 1936 a 1957.
In base alla fondamentale distinzione tra garanzie reali e garanzie personali vengono in essere,
da un lato, il pegno (avente per oggetto cose mobili) e l’ipoteca (avente per oggetto beni mobili
registrati e immobili) e, dall’altro, la fideiussione e l’anticresi (istituto che potremmo definire
desueto).
Il pegno e l’ipoteca sono diritti reali, ossia diritti assoluti opponibili erga omnes; sono diritti
che ineriscono ai beni sui quali sono costituiti e attribuiscono al creditore il diritto di sequela
(o di seguito), cioè il potere di espropriare il bene anche nei confronti dei terzi ai quali ne sia
stata eventualmente trasferita la proprietà.
Quindi, il pegno e l’ipoteca assicurano al creditore il soddisfacimento del suo credito, tramite
la citata facoltà di espropriare il bene se il debitore non paga.
Al contrario, la fideiussione e l’anticresi, sono contratti con i quali si costituisce a favore del
creditore, non una garanzia reale, ma una garanzia personale prestata da un terzo.
In tali contratti il creditore non fa affidamento sui beni del debitore costituiti in pegno od
ipoteca, ma sulla solvibilità patrimoniale di un soggetto, diverso dal debitore, che garantisce
l’adempimento dell’obbligazione altrui con tutto il suo patrimonio personale, ex art. 2740
c.c.
193
.
Nel contratto di fideiussione non viene attribuito al creditore un diritto di sequela (o di
seguito), come nel caso del pegno e dell’ipoteca; nell’eventualità in cui il “garante” si spogli
dei propri beni, il creditore non potrà più rivolgere le proprie azioni nei confronti del terzo
acquirente dei beni vendutigli dal “garante”. Sotto altro profilo, la costituzione della
192
G. BOZZI, La fideiussione, in Il diritto privato oggi, a cura di Cendon, Milano, 1995; M. FRAGALI,
Fideiussione, in Enc. dir., Milano, vol. XVII, 1968, 346 e ss.; A. GIUSTI, La fideiussione e il mandato di credito,
in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. CICU e F. MESSINEO, Milano, 1998; M. LIPARI, La natura
giuridica dell’assicurazione fideiussoria, GC, 1986, II, pag. 133 e ss; A. RAVAZZONI, Fideiussione, NN. D.I.,
Torino, 1968.
193
Art. 2740, primo comma, c.c.: “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni
presenti e futuri”.
64
fideiussione, presenta maggior snellezza rispetto alla costituzione dell’ipoteca, la quale
richiede costose formalità ai fini pubblicitari.
L’art. 1936 c.c.
194
afferma che è fideiussore il soggetto che “obbligandosi personalmente
verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui”.
È bene sottolineare come il debitore principale non sia una parte essenziale del rapporto di
fideiussione, che non assume mai carattere trilaterale; infatti, la fideiussione può essere
assunta senza che il debitore ne sia informato
195
.
A causa della gravità delle conseguenze cui la fideiussione dà luogo, l’assunzione
dell’obbligazione fideiussoria non può derivare da “fatti concludenti”, ma deve essere frutto
di una chiara ed esplicita “volontà di prestare la fideiussione”, volontà che “deve essere
espressa” (art. 1937 c.c.).
Un ulteriore elemento di notevole importanza da considerare ai fini della presente trattazione,
è quello del beneficio di escussione.
Come risulta dall’art. 1944, primo comma, c.c.: “Il fideiussore è obbligato in solido con il
debitore principale al pagamento del debito”; il che significa, che il creditore può agire
indifferentemente nei confronti del debitore o del fideiussore e, normalmente, agirà nei
confronti di quello che risulterà essere più solvibile
196
. La norma, al secondo comma, prosegue
prevedendo che “Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare
prima dell’escussione del debitore principale” (beneficio di escussione).
Si tratta di una clausola molto frequente nella prassi: viene appositamente stabilito che il
pagamento, da parte del fideiussore, non avverrà se non dopo l’escussione del debitore
principale
197
.
Al fine di evitare che possano essere previste delle clausole, che consentano al fideiussore di
evitare il pagamento immediato e di effettuarlo il più tardi possibile, sono state previste forme
di fideiussioni c.d. “a prima richiesta”, che non consentono al fideiussore di opporre alcuna
194
Disposizione redatta sulla scia dell’art. 2011 del Code Napoléon.
195
Art. 1936, secondo comma, c.c.: “La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza”.
196
Va sottolineato come nella fideiussione, tale obbligo di pagamento solidale può essere evitato tramite la
stipulazione di un apposito patto in base al quale il creditore e il fideiussore “possono convenire che il fideiussore
non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale”, ex art. 1944, secondo comma, c.c.
197
A. RE – G. SCALITI, op. cit., pag. 52 e ss., in cui si legge che in questi casi “viene addirittura previsto che il
pagamento non avrà luogo se non nel momento in cui il creditore abbia ultimato tutte le azioni esecutive possibili
nei confronti del debitore, con conseguente onere economico per il creditore che dovrà dimostrare
documentalmente di non aver ottenuto soddisfazione (totale o parziale) dalle procedure esecutive intraprese
contro il debitore. Addirittura, nel caso di intervenuto fallimento del debitore la clausola potrà prevedere che il
pagamento, da parte del fideiussore, non avrà luogo se non ad avvenuta presentazione della domanda di
ammissione al passivo, da parte del creditore. […] Nei casi di fideiussori più “scaltri” viene addirittura previsto
che il momento del pagamento sarà differito non solo alla dimostrazione dell’avvenuta insinuazione al passivo
[…], ma al successivo momento, assolutamente indeterminato nel tempo, nel quale avverrà la chiusura del
fallimento”.
65
eccezione al creditore, il quale avrà diritto all’immediato pagamento. Nel prosieguo della
trattazione chiariremo se il Legislatore del 2005 ha introdotto nella normativa a tutela
dell’acquirente di immobili da costruire una fideiussione c.d. “a prima richiesta”.
Dopo aver svolto queste premesse di ordine generale, possiamo passare ad analizzare la
garanzia fideiussoria prevista dal D.lgs. 122/2005.
L’art. 2 al primo comma, stabilisce che: “All’atto della stipula di un contratto che abbia come
finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su
un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento
precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta
valere unicamente dall’acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una
fideiussione
198
, anche secondo quanto previsto dall’art. 1938 del codice civile, di importo
corrispondente alle somme ed al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha
riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere
dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
Restano comunque esclusi le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un
soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia”.
Esaminando la norma va precisato che il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto
che solo la controparte può invocare, a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una
fideiussione di importo corrispondente alle somme che il costruttore ha riscosso e che dovrà
ancora riscuotere dall’acquirente “prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto
reale di godimento”. La fideiussione oltre che a garanzia delle somme già corrisposte o da
corrispondere in futuro al costruttore, dovrà garantire e essere d’importo corrispondente “al
valore di ogni altro corrispettivo” già riscosso o ancora da riscuotere da parte del
costruttore
199
.
198
Va sottolineato come la forma di garanzia prescelta, cioè la fideiussione, non fosse pacifica, anche in sede di
lavori parlamentari. Si veda in tal senso il resoconto sommario n. 464 del 13 aprile 2005 della Seconda
Commissione permanente, relazione del Senatore L. CALLEGARO, il quale riteneva che “La legge delega per
raggiungere la sua ampia finalità di tutela dell’acquirente non esclude peraltro che possano essere introdotti
altri strumenti anche alternativi alla fideiussione. Così, ad esempio, altra garanzia potrebbe essere quella di
non consegnare le somme da versare al costruttore, ma di depositarle presso un terzo con l’incarico di
consegnarle o alla resa della fideiussione o al momento del passaggio della proprietà. In caso di situazione di
crisi le somme verrebbero restituite al promittente acquirente. Il denaro potrebbe essere depositato presso un
notaio o, anche versato presso la banca di riferimento del costruttore. Anche se per il costruttore il denaro non
sarebbe in tal modo disponibile questa potrebbe comunque aumentare la disponibilità di credito verso la banca
dimostrando la sua solidità e rendendogli quindi più facile l’ottenimento di finanziamento per la costruzione”.
199
Generalizzando, si può ritenere che qualunque obbligazione, che comporti il rischio di un sacrificio
patrimoniale di qualsiasi genere per l’acquirente, anticipato rispetto al momento in cui avverrà l’acquisto della
proprietà, dà luogo all’obbligo di rilascio e consegna della fideiussione.
66
La norma fa riferimento ai casi molto frequenti nella pratica, nei quali il promissario
acquirente, invece del denaro, trasferisce al costruttore un suo immobile, spesso proprio il
terreno sul quale sorgerà l’edificio (è il caso della permuta avente ad oggetto l’alienazione del
terreno edificabile in cambio del futuro trasferimento di unità immobiliari).
Va osservato, come non sia sufficiente che il costruttore dichiari di aver ottenuto la
fideiussione, ma dovrà consegnare all’acquirente il relativo documento all’atto della stipula
del contratto preliminare ovvero in un momento precedente. Inoltre, gli estremi di tale
documento dovranno essere inseriti nel contratto, come previsto dall’art. 6, primo comma,
lett. g) del decreto in esame.
Quello previsto dalla legge a carico del costruttore, è un comportamento che potremmo
definire a contenuto complesso
200
: egli deve negoziare la garanzia con un soggetto qualificato
e deve poi consegnare al promissario acquirente il documento che la incorpora
201
.
Un comportamento che non trova la sua collocazione nel quadro di un rapporto contrattuale
costituitosi, ma risulta attratto in un momento che precede il sorgere del vincolo, momento
regolato dal canone di buona fede ex art. 1337 c.c.
202
. Si tratta perciò, di un obbligo
precontrattuale il cui inadempimento determina la nullità del contratto
203
.
Autorevole dottrina
204
, ritiene che sussista una netta differenza tra regole di validità e regole
di condotta; quest’ultime sono destinate ad operare nella fase anteriore all’assunzione del
vincolo contrattuale e, se violate, danno luogo a conseguenze di ordine meramente risarcitorio,
senza riflessi sulla validità del contratto. Tra l’una e l’altra categoria, dunque, non potrebbero
sussistere sovrapposizioni, a meno che la legge non disponga diversamente, assegnando alla
200
S. DELLE MONACHE, La garanzia fideiussoria negli acquisti di immobile da costruire (fra obbligo e onere),
in Riv. dir. civ., 2009, 5, 10613.
201
C. M. D’ARRIGO, La tutela contrattuale degli acquirenti di immobili da costruire, in Riv. not., 2006, pag. 911
e ss., il quale ritiene che il solo fatto della mancata consegna del documento, se la fideiussione è stata stipulata,
non determini la nullità della fattispecie contrattuale.
202
Art. 1337 c.c.: “Le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono
comportarsi secondo buona fede”.
203
Si veda, tuttavia, la sentenza del Tribunale di Teramo, n. 1378 in data 14 ottobre 2015, che esclude la
dichiarazione di nullità del contratto in presenza di un comportamento scorretto dell’acquirente, contrario
all’obbligo di buona fede che deve informare la condotta dei contraenti. L’esercizio abusivo della facoltà di
invocare la nullità del contratto per liberarsi dal vincolo contrattuale può essere desunto da vari indici come ad
esempio, l’esplicita rinuncia alla fideiussione che, seppur non ammessa dalla legge, è in grado di ingenerare un
incolpevole affidamento in capo al venditore costruttore; la manifestazione della volontà di recedere dal contratto
preliminare; la non dichiarata intenzione di volersi avvalere della nullità del preliminare.
204
V. PIETROBON, Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico, Padova, 1990, pag. 104 e ss.; M.
MANTOVANI, “Vizi incompleti” del contratto e rimedio risarcitorio, Torino, 1995, pag. 287 e ss., la quale
conclude nel senso che “nonostante la direttiva di condotta espressa nell’art. 1337, la violazione della buona
fede non incide sul giudizio di validità”. In giurisprudenza, Cass. Civ., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724, in
Nuova giur. civ. comm., 2008, I, pag. 432 e ss., con nota di U. SALANITRO, Violazione della disciplina
dell’intermediazione finanziaria e conseguenze civilistiche: ratio decidendi e obiter dicta delle sezioni unite.
67
violazione di una specifica regola di condotta precontrattuale una rilevanza che si esprime sul
piano della validità del contratto
205
.
Un esempio in tal senso sembra doversi rintracciarsi nell’art. 2, primo comma, del D.lgs.
122/2005, che sancisce un particolare obbligo precontrattuale e prevede che il suo
inadempimento si rifletta sul contratto, determinandone la nullità.
Ai sensi del citato art. 2, la nullità del contratto per mancato rilascio o mancata consegna della
fideiussione “può essere fatta valere unicamente dall’acquirente”. Si tratta di una “nullità
anomala”, in quanto si discosta dal modello generale di diritto comune.
Modello che, vale la pena ricordare, poggia sui seguenti principi: la nullità può essere fatta
valere da chiunque vi abbia interesse, oltre a poter essere rilevata d’ufficio (art. 1421 c.c.);
l’azione di accertamento della nullità è imprescrittibile (art. 1422 c.c.); il contratto nullo non
può, di regola, essere sanato (art. 1423 c.c.); dalla nullità di singole clausole può derivare la
nullità dell’intero contratto (art. 1419 c.c.).
Un esempio di nullità anomala lo rinveniamo, nell’art. 36 del Codice del consumo, in tema di
clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore, rubricato “Nullità di
protezione”, che stabilisce come la nullità opera solo a vantaggio del consumatore, può essere
rilevata d’ufficio ed è causa di invalidità della sola clausola vessatoria, mentre il contratto
rimane valido per il resto.
Dunque, la nullità prevista dall’art. 2 D.lgs. 122/2005, se da un lato, si discosta dallo schema
operante per le clausole vessatorie in quanto è una nullità riferita al contratto nella sua
interezza, dall’altro anch’essa può essere ricostruita nei termini di una nullità relativa di
protezione, potendo essere fatta valere solo dall’acquirente dell’immobile da costruire (la
legge nulla dispone circa la sua rilevabilità d’ufficio)
206
.
In particolare, in dottrina
207
, si è giunti a ritenere che il contratto affetto da nullità relativa sia
originariamente inefficace, con la possibilità che tale inefficacia evolva, o verso l’inefficacia
205
G. D’AMICO, Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto, in Riv. dir. civ.,
2002, I, pag. 44, il quale evidenzia che “Il principio di non interferenza tra i due tipi di regole in discorso non
significa che il sistema delle invalidità negoziali debba ritenersi impenetrabile a qualunque valutazione che si
appunti su comportamenti riconducibili alla fase della formazione del contratto: piuttosto, è a dire che, onde
una simile valutazione possa acquistare rilievo sul piano della validità del contratto, bisognerà che essa sia
stata esplicitamente formalizzata attraverso la configurazione di una figura di invalidità”.
206
G. DE NOVA, L’obbligo del costruttore di prestare fideiussione relativamente alle somme anticipate dal
promissario acquirente: rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione, in Atti del Convegno
Paradigma, Milano, 14 – 15 aprile 2005, il quale ritiene che trattandosi “di una normativa di tutela, la nullità è
relativa. Dunque, è il compratore che decide se far valere la nullità. Non è previsto che la nullità possa essere
fatta valere d’ufficio: ciò è previsto in altri casi di norme di tutela (come dall’art. 1469 quinquies, 3° co.; e
dall’art. 1519 octies, 1° co.).
207
M. GIROLAMI, Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali. Per una teoria della moderna
nullità relativa, Cedam, Padova, 2008, pag. 321 e ss., la quale si propone l’obiettivo, nel proprio lavoro, “di
verificare la presenza di regole ricorrenti nelle previsioni di invalidità anomale, per fondare il tentativo di
68
definitiva, o verso il sopravvenire dell’efficacia, a differenza che nel caso di nullità
tradizionale. Questo potere è riconosciuto in capo alla parte tutelata dalla legge, che può
provocare la sanatoria del contratto con effetto ex tunc, attraverso una sua manifestazione di
volontà (la conferma)
208
. Una conferma che potrebbe giungere per effetto di una
manifestazione tacita di volontà, pur essendo in questo caso necessaria un’attenta valutazione
del comportamento tenuto dalla parte per evitare che si possa creare un vuoto di tutela a danno
del contraente protetto.
Sul piano temporale, pur essendo l’azione di nullità imprescrittibile, si ritiene
209
che la nullità
prevista dall’art. 2 del D.lgs. 122/2005 non possa essere fatta valere dall’acquirente, per difetto
di interesse ad agire
210
, dopo l’acquisto della proprietà dell’immobile. Interesse ad agire, che
come chiarito dalla giurisprudenza, “consiste nell’esigenza di ottenere un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice
211
”, ed esige
“la prova, da parte dell’attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione
attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica
212
”.
Dunque, non vi è dubbio che la nullità relativa prevista dal decreto in esame, non possa essere
azionata dopo che è avvenuto il trasferimento della proprietà, o il fabbricato è stato ultimato.
Infatti, l’accoglimento della domanda di nullità non determinerebbe alcun effetto positivo
nella sfera giuridica dell’acquirente, in quanto il contratto ha già realizzato l’interesse primario
oggetto del programma negoziale (l’acquisto della proprietà dell’immobile ultimato)
213
.
Inoltre, a conferma di quanto precedentemente sostenuto, il successivo art. 3, settimo comma,
D.lgs. 122/2005, prevede che la garanzia fideiussoria cessa nel momento in cui l’acquirente
acquista definitivamente la proprietà dell’immobile con la stipulazione del contratto definitivo
di vendita.
Proseguendo nell’analisi del citato art. 2, la norma prevede dei casi nei quali l’obbligo della
fideiussione non sussiste: non è dovuta la garanzia fideiussoria per “le somme […] erogate da
ricondurle, almeno tendenzialmente, ad una figura unitaria”; contra V. SCALISI, Il contratto e le invalidità, in
“Il diritto delle obbligazioni e dei contratti: verso una riforma?, in Atti del Convegno per il cinquantenario della
Riv. dir. civ., Padova, 2006, pag. 237, per il quale “Le nullità di protezione non sono una categoria unitaria e
neppure presentano uno statuto uniforme”.
208
M. GIROLAMI, op. cit., pag. 441 e ss.
209
G. PETRELLI, op. cit., pag. 263.
210
Art. 100 c.p.c.
211
Cass. Civ., 28 luglio 2004, n. 14194, in Foro it., Rep. 2004, voce Procedimento civile, n. 168; Cass. Civ., 25
febbraio 2002, n. 2721, in Foro it., Rep. 2002, voce Procedimento civile, n. 142.
212
Cass. Civ., 15 aprile 2002, n. 5420, in Foro it., Rep. 2002, voce Contratto in genere, n. 485; Cass. Civ., 7
gennaio 2002, n. 88, in Foro it., Rep. 2002, voce Contratto in genere, n. 486; Cass. Civ., 17 marzo 1981, n. 1553,
in Foro it., Rep. 2002, voce Contratto in genere, n. 256.
213
G. PETRELLI, op. cit., pag. 264.
69
un soggetto mutuante” nonché per “i contributi pubblici già assistiti da autonoma
garanzia”
214
.
Quindi, l’obbligo di prestare la garanzia, per il costruttore, sarà limitato alle somme
effettivamente incassate dal promissario acquirente, mentre per le somme versate da istituti
bancari, a titolo di mutuo, non sussisterà tale obbligo.
Il caso a cui la norma fa riferimento, riguarda il contratto di mutuo fondiario stipulato tra la
banca concedente e l’impresa costruttrice, a fronte di una garanzia ipotecaria, costituita da
quest’ultima sul terreno edificabile e sulle relative accessioni
215
, cui seguirà l’atto di
frazionamento del mutuo e dell’ipoteca in singoli lotti, per giungere poi agli atti di vendita
delle singole unità immobiliari, conclusi tra l’impresa costruttrice e gli acquirenti finali con
eventuale accollo, da parte di questi ultimi, del mutuo precedentemente frazionato.
È importante sottolineare come l’accollo esterno
216
sia cumulativo e non liberatorio, in quanto
compiuto in assenza della liberazione del debitore originario da parte del creditore
217
;
l’acquirente accollante può opporre al creditore, nel nostro caso la banca, le eccezioni fondate
sul contratto di acquisto, con il quale l’accollo è perfezionato
218
.
Dunque, nel caso in cui si verifichi la mancata ultimazione dell’immobile o una situazione di
crisi del costruttore che giustifica la risoluzione del contratto preliminare di compravendita,
l’acquirente potrà ripetere dal soggetto mutuante le rate del mutuo eventualmente già pagate.
Il Legislatore, ha previsto l’esenzione di tali somme dalla garanzia fideiussoria, proprio in
considerazione del fatto che l’acquirente, in caso sopraggiunga una situazione di crisi del
costruttore, può opporre al creditore tutte le eccezioni che potrebbe opporre al costruttore
stesso. Infine, l’esenzione prevista per i contributi pubblici erogati dalla regione all’impresa
costruttrice, si spiega in considerazione del fatto che tali contributi non rappresentano denaro
214
M. CRUCIANI, Il trasferimento di immobili da costruire, in Atti del Convegno Paradigma, 15 aprile 2005,
Milano, per il quale “ai fini della determinazione del prezzo sarà necessario, nell’edilizia agevolata, indicare la
presenza di un contributo pubblico in modo tale che ai fini della fideiussione non se ne tenga conto. Infatti si
tratta di somme che già sono oggetto di fideiussione dell’operatore a favore della regione e che non vengono e
che non vengono in alcun modo corrisposte dall’acquirente/socio della cooperativa”.
215
G. PETRELLI, op. cit., pag. 105; A. RE – G. SCALITI, op. cit., pag. 61 e ss.
216
Nell’accollo semplice (o interno) l’accollante si obbliga nei soli confronti del debitore accollato e non anche
verso il creditore il quale non può, quindi, da lui pretendere l’adempimento dell’obbligazione, con la duplice
conseguenza che accollante e debitore possono liberamente modificare o revocare in qualsiasi momento
l’impegno inizialmente assunto dal primo e che quest’ultimo, nel caso di mancata osservanza dell’obbligo,
risponde dell’inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo
all’accollo, Cass. Civ., 11 aprile 2000, n. 4604, in Foro it., voce Obbligazioni in genere, n. 58.
217
Art. 1273, secondo comma, c.c.: “L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo
se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo”.
218
Art. 1273, ultimo comma, c.c.: “In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla
stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in
base al quale l’assunzione è avvenuta”.
70
versato direttamente dal promissario acquirente all’imprenditore/costruttore ed è per questo
che non è prevista la garanzia fideiussoria per tali somme di denaro.
Un altro aspetto rilevante della normativa di tutela degli acquirenti di immobili da costruire,
è rappresentato della precisa indicazione nella legge dei soggetti che possono rilasciare la
suddetta garanzia. In base all’art. 3, primo comma, D.lgs. 122/2005, essi potranno essere
soltanto una banca, un’impresa esercente le assicurazioni oppure un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al D.L. 385/1993
219
.
Si tratta di soggetti che sono sottoposti a particolari controlli di sorveglianza, sia da parte della
Banca D’Italia, sia da parte dell’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo), e che quindi garantiscono un elevato grado di affidabilità.
Il Legislatore, non ha fatto altro che riprodurre, sostanzialmente, il testo dell’analoga
legislazione in tema di lavori pubblici ed in particolare la L. 23 dicembre 2000, n. 388
220
, la
quale individua, quali garanti delle obbligazioni assunte nei confronti dello Stato, oltre alle
imprese interessate all’esercizio delle attività bancarie o assicurative, gli intermediari
finanziari iscritti nel già citato elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L. 385/1993.
Venendo ad esaminare le modalità di escussione della fideiussione, il termine iniziale a partire
dal quale questa potrà essere escussa coincide, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, del D.lgs.
122/2005, con la data in cui si intende verificata la situazione di crisi di cui al secondo comma
del medesimo articolo
221
.
La seconda parte dell’art. 3, prevede alcune condizioni per l’escussione della fideiussione: nel
caso di trascrizione del pignoramento relativo all’immobile oggetto del contratto, è necessario
che “l’acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal
contratto”; nelle ipotesi previste dalle lettere b), c) e d) del secondo comma dell’articolo in
questione, è invece necessario che “il competente organo della procedura concorsuale non
abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare”.
219
Il rigido regime di vigilanza e controllo previsto dall’art. 107, con particolare riferimento alla “adeguatezza
patrimoniale” ed al “contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni”, nonché le ispezioni che può
effettuare la Banca D’Italia, costituisce sufficiente garanzia per gli acquirenti.
220
L. 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
(Legge finanziaria 2001).
221
Art. 3, secondo comma, D.lgs. 122/2005: “La situazione di crisi si intende verificata in una delle seguenti
date: a) di trascrizione del pignoramento relativo all’immobile oggetto del contratto; b) di pubblicazione della
sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; c) di
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo; d) di pubblicazione della
sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta
amministrativa o l’amministrazione straordinaria”.
71
Dunque, nel caso di pignoramento immobiliare la volontà di recedere dal contratto è rimessa
al promissario acquirente; ciò in ragione del fatto che la trascrizione del pignoramento non è
evento tale da creare immediatamente un pregiudizio nella sfera patrimoniale dell’acquirente.
Al contrario, nel caso di sottoposizione del costruttore ad una procedura concorsuale,
l’acquirente avrà a disposizione un limitato arco temporale per decidere se rinunciare
definitivamente all’immobile escutendo la fideiussione
222
, oppure se, attendere la decisione
del curatore di subentrare o meno nel preliminare di vendita in luogo del fallito.
Proseguendo nell’analisi delle modalità di escussione della fideiussione, l’art. 3, quarto
comma, D.lgs. 122/2005, prevede che, il promissario acquirente debba inviare al domicilio
del fideiussore, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una “richiesta scritta”
corredata da “idonea documentazione comprovante l’ammontare delle somme e il valore di
ogni altro corrispettivo che complessivamente il costruttore ha riscosso”.
A tal proposito, deve ritenersi
223
che la “documentazione idonea”, possa essere costituita
anche da assegni bancari o circolari, in quanto l’acquirente ha il solo obbligo di dimostrare
l’avvenuto pagamento e non anche la causale di questo (con mezzi idonei a tal fine, come il
bonifico bancario). Va osservato, come tale condivisibili conclusioni potrebbero essere messe
in dubbio dall’ art. 6, lett. f), che prevede che il contratto preliminare menzioni “le modalità
di corresponsione del prezzo” che devono essere, in primo luogo, costituite “da bonifici
bancari o versamenti diretti su conti correnti bancari o postali indicati dalla parte venditrice
ed alla stessa intestati”. È vero che il medesimo art. 6, lett. f), fa riferimento anche ad “altre
forme che siano comunque in grado di assicurare la prova certa dell’avvenuto pagamento”,
sennonché il ricorso ad assegni bancari, potrebbe dar luogo a future contestazioni
224
. Proprio
per questo motivo, il mezzo di pagamento da privilegiare è, come anticipato, il bonifico
bancario.
Come anticipato l’interrogativo sorto in dottrina
225
attiene alla configurabilità della garanzia
in esame come fideiussione “a prima richiesta”.
222
Art. 72 bis l. f.: “In caso di situazione di crisi del costruttore […], il contratto si intende sciolto se, prima che
il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a
garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni
caso la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al
contratto”.
223
G. PETRELLI, Gli acquisti di immobili da costruire. Le garanzie, il preliminare e gli altri contratti, le tutele
per l’acquirente (D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122), Ipsoa, 2005, pag. 14.
224
Cass. Civ., 20 febbraio 1992, n. 2097, in Giur. it., 1993, I, 1, pag. 1973, nella quale si è ritenuto che un assegno
bancario non fosse in concreto atto a dimostrare che il pagamento da esso risultante attenesse al contratto oggetto
di revocatoria.
225
F. D’AMBROSIO, Fideiussione e vincoli di contenuto negli immobili da costruire, in Contratti, 2006, 6, pag.
605.