7
evitare il pericolo del danno da ritardo ovvero che nelle more del giudizio
intervengano atti/fatti che rendano inutile la cognizione piena e a salvarne la
fruttuosità.
Dunque il provvedimento cautelare trova la sua ragion d’ essere nell’ incapacità del
rito ordinario di giungere ad una pronuncia definitiva in tempi ragionevoli e nella
necessità che tale pronuncia, per essere utile, sia emanata senza ritardo
3
.
Calamandrei
4
riconosceva al procedimento cautelare una funzione di:
- conservazione dello stato di fatto o di diritto
- regolamentazione provvisoria della situazione attraverso provvedimenti
innovativi destinati a durare fino al conseguimento della sentenza di merito
- anticipazione degli effetti del provvedimento definitivo.
Tale ricostruzione delle funzioni cautelari non ne esaurisce il ruolo attuale, nei limiti
in cui presuppone una efficacia limitata del provvedimento cautelare solo fino alla
sentenza di merito ed in funzione di questa. La legge 14 maggio 2005 n. 80 ha
previsto che i provvedimenti cautelari con funzione anticipatoria conservino la loro
efficacia indipendentemente dalla instaurazione o anche in caso di estinzione del
giudizio di merito.
Il rito cautelare è stato disciplinato organicamente e unitariamente solo con la legge
26 novembre 1990 n. 353 nonostante gli auspici per una disciplina unitaria espressi
già molti anni prima da Calamandrei
5
. Nel sistema previgente solo i sequestri erano
dotati di un procedimento, mentre per il provvedimento d’ urgenza si rinviava alla
effetti della sentenza di merito o un provvedimento emesso a seguito di denuncia di nuova opera o di
danno temuto.
3
CALAMANDREI op. cit. pag. 19
4
CALAMANDREI op. cit.
5
CALAMANDREI op. cit. pag. 147
8
disciplina dettata per le denunce di nuova opera e danno temuto (art. 702), riflettendo
una visione ottocentesca della tutela cautelare
6
.
Il procedimento cautelare attualmente in vigore si articola in tre fasi
7
:
- la fase di autorizzazione del provvedimento che si sostanzia nella
concessione dello stesso
- la fase di attuazione o esecuzione
- la fase di impugnazione attraverso lo strumento del reclamo
2 LA COMPETENZA CAUTELARE
La prima fase inizia con la proposizione della domanda cautelare da parte
dell’interessato, nella forma del ricorso. In base al principio di libertà delle forme e
all’estrema semplicità che caratterizza il rito cautelare è possibile ritenere, nonostante
l’ opinione contraria di parte della dottrina
8
, che la domanda può essere espressa
anche in forma orale
9
, in corso di udienza, da raccogliere a processo verbale, oppure
congiuntamente alla domanda di merito. Il ricorso dovrà contenere, otre agli elementi
stabiliti dall’ art. 125 c.p.c., le ragioni della domanda con l’ indicazione specifica del
fumus boni juris e del periculum in mora e le conclusioni o l’ istanza, nonchè gli
elementi individuatori della proponenda azione di merito
10
.
6
MERLIN Procedimenti cautelari e urgenti in generale in Digesto/civ., XIV, Torino 1996, pag. 394
7
MANDRIOLI Diritto processuale civile IV volume, XVII ed., Giappichelli, 2005 pag. 216 e ss.
8
MANDRIOLI op. cit. pag. 217
9
MERLIN op. cit.pag. 402
10
L’ indicazione degli elementi necessari per l’individuazione della causa di merito è da ritenersi
ancora indispensabile, noostante non vi sia più l’ obbligo di instaurre il giudizio di merito per i
provvedimenti anticipatori, questo in quanto tali elementi sono necessari per individuare il giudice
competente e per permettergli di valutare la verosimiglianza del diritto cautelando. A sostegno di
questa tesi v. MANDRIOLI op. cit. pag. 217; SALVANESCHI La domanda e il procedimento in Il
processo cautelare a cura di Tarzia,II ediz.,2004 Cedam, Padova. Inoltre vi è sempre il dubbio che il
giudice non consideri la misura richiesta totalmente anticipatoria e rigetti la domanda ritenuta
9
L’ atto deve essere depositato nella cancelleria del giudice competente da individuare
secondo il criterio della coincidenza maggiormente possibile tra il giudice della
cautela e il giudice del merito, distinguendo i casi di domanda proposta ante causam
o in corso di causa come specificatamente disciplinato negli artt. 669-ter, 669-quater
e 669-quinquies.
Se la domanda viene proposta prima dell’ instaurazione del giudizio di merito andrà
depositata nella cancelleria del << giudice competente a conoscere del merito>>. Vi
sono comunque delle eccezioni: in particolare qualora competente per il merito sia il
giudice di pace la competenza per la cautela sarà in capo al tribunale territorialmente
individuato, se invece la causa è di competenza del giudice straniero e il giudice
italiano non è competente per il merito, << la domanda si propone al giudice che
sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il
provvedimento cautelare>>.
In pendenza della causa di merito la domanda va proposta al giudice della stessa e
più precisamente all’ istruttore o al presidente, qualora quest’ ultimo non fosse stato
ancora nominato o il giudizio fosse sospeso o interrotto, che provvederà alla nomina.
Se la causa pende dinnanzi al giudice di pace la domanda andrà depositata presso la
cancelleria del tribunale. Se si è in pendenza dei termini per proporre impugnazione è
competente il giudice a quo autore della sentenza impugnabile. Nei casi di merito
pendente dinnanzi al giudice straniero senza che il giudice italiano sia competente e
di azione civile esercitata o trasferita nel processo penale vale la regola succitata che
attribuisce la competenza al giudice del luogo di esecuzione del provvedimento
cautelare.
incompleta con una declaratoria di nullità/inammissibilità, l’ indicazione della proponenda azione di
merito sarebbe però in questo caso dettata da prudenza.
10
Infine per l’ipotesi che il giudizio sia pendente dinnanzi ad arbitri, o vi sia clausola
compromissoria la competenza cautelare rimane in capo al giudice competente per il
merito, stante il divieto di poteri cautelari per gli arbitri sancito dall’ art. 818 c.p.c.
Questo è ora possibile, con la modifica introdotta dalla legge n. 80 del 2005, anche
quando si tratta di arbitrato irrituale. Con questa riforma il legislatore ha preso
posizione e risolto un’ annosa diatriba che da tempo divideva dottrina e
giurisprudenza. La dottrina prevalente
11
, così come più volte sancito dalla Corte
Costituzionale e dalla Corte di Cassazione
12
, ha sempre sostenuto la natura negoziale
dell’ arbitrato <<anche quando le parti esprimono la volontà che gli arbitri non si
limitino a comporre la lite in via transattiva, ma dettino un vero e proprio giudizio
privato, secondo equità o secondo diritto>>
13
, che porti alla risoluzione della
controversia attraverso la valutazione delle prove prodotte. Secondo tale
orientamento le parti, devolvendo la risoluzione della controversia a privati
compositori, rinunciano alla tutela giurisdizionale
14
e quindi anche alla tutela
cautelare che ne è una componente. Inoltre prima della pronuncia del lodo da parte
degli arbitri, sussistono solamente posizioni soggettive ancora in fieri e quindi le
parti sarebbero prive di legittimazione per chiedere tutela cautelare, almeno fino all’
esito negoziale dell’ arbitrato che darebbe vita a diritti.
Il problema maggiore derivante dall’ impossibilità di avvalersi della tutela cautelare
in presenza di arbitrato irrituale, era dovuto all’ esclusione di qualsiasi mezzo per
11
ARIETA Note in tema di rapporti tra arbitrato rituale ed irrituale e tutela cautelare in Riv. Dir.
Proc., 1993, pag.748; OLIVIERI Brevi considerazioni sulle nuove norme del procedimento cautelare
uniforme in www.judicium.it; CECCHELLA Arbitato libero e processo in R.D.Pr., 1987, pag. 898
12
V. a titolo esemplificativo Cass. 7 dicembre 2000, n. 15524; Cass. 25 novembre 1995, n. 12225;
Cass. 17 giugno 1993, n. 6707; Cass. 29 ottobre 1982, n. 5650.
13
ARIETA op.ult. cit. pag. 748
14
La tutela cautelare è invece compatibile con l’ arbitrato rituale in quanto tale lodo ha la possibilità di
conseguire efficacia di sentenza e quindi rientra nell’ alveo proprio della giurisdizione; v. GRASSO
Tutela cautelare ed arbitrato irrituale in Riv. Dir. Civ. 1997, pag. 498
11
proteggere un diritto che poteva ricevere un pregiudizio irreparabile ove non
immediatamente tutelato. Questo risultava ancor più allarmante quando si pensava al
campo in cui l’ arbitrato libero trovava la sua più diffusa applicazione: il diritto del
lavoro. Tutto ciò ha suscitato le critiche più accesse e persino gli avvertimenti ad un’
accurata prudenza alle parti al momento della sottoscrizione della clausola o del
compromesso
15
, ed ha anche suscitato
16
dubbi di costituzionalità in relazione all’ art.
24 Cost., in quanto la tutela cautelare è da considerarsi senza dubbio parte della
garanzia della tutela giurisdizionale e la sua esclusione anche in caso di arbitrato
irrituale comporterebbe una violazione di tale garanzia.
Sull’ argomento è interventuta anche la Corte Costituzionale con l’ ordinanza n.
320
17
del 5 luglio 2002. La Corte ha ritenuto l’inammissibilità della questione di
illegittimità degli artt. 669-quinquies e 669-octies, anzitutto, sul rilievo secondo cui
le norme citate non precludono affatto la tutela cautelare in presenza di arbitrato
irrituale, ma si limitano a regolare, data l’insussistenza della potestà cautelare in capo
all’arbitro ex art. 818 c.p.c., la competenza cautelare del giudice ordinario e il suo
raccordarsi al giudizio arbitrale: <<l’esclusione della potestà cautelare del giudice
statale, a fronte dell’arbitrato libero, discende unicamente dall’attribuire a questo
arbitrato natura di composizione negoziale delle controversie, per cui non vi è
giudizio al quale la tutela cautelare possa raccordarsi>>
18
.
La questione sollevata, ben lungi dall’implicare dubbi di compatibilità delle norme
denunciate con la Costituzione, comporta solo problemi di interpretazione del
sistema normativo e della volontà contrattuale delle parti e deve essere risolta dalla
15
CARPI op.cit. pag. 397 e ARIETA op. cit. pag. 755, nonchè GRASSO op. cit. pag. 503
16
ARIETAop.cit. pag.756
17
Cfr. GIORGETTI op. cit. e SASSANI La garanzia dell’accesso alla tutela cautelare nell’ arbitrato
irrituale in www.judicium.it
18
SASSANI op.ult.cit. pag. 5
12
giurisprudenza, che – soggiungono e sollecitano i giudici della Consulta – <<dovrà
esaminarla alla luce dei principi di inviolabilità del diritto costituzionale alla tutela
giudiziaria e di disponibilità, entro i limiti consentiti dalle norme imperative, dei
diritti delle parti e della loro autonomia contrattuale>>
19
.
Questa apertura verso l’ ammissibilità della tutela cautelare, anche a fronte di
clausola compromissoria in arbitrato irrituale, trova oggi ancora più fondamento con
l’attenuazione della strumentalità tra procedimento cautelare e tutela di merito per i
provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. Tale
importante novità, a cui si aggiuge il riconoscimento del potere in capo agli arbitri di
sospendere l’efficacia delle delibere assembleari impugnate con rito societario,
comporta la caducazione definitiva della teoria sostenuta dalla dottrina prevalente e
dalla giurisprudenza
20
della incompatibilità tra arbitrato irrituale e tutela
cautelare dovuta all’impossibilità di configurare la strumentalità necessaria tra i due
procedimenti
21
.
3 IL PROCEDIMENTO
La struttura del procedimento è regolata dall’applicazione del principio del
contraddittorio e dal principio di libertà delle forme. L’ art. 669-sexies stabilisce che
il giudice proceda, sentite le parti, nel modo che ritiene più opportuno al compimento
19
Corte Costituzionale, ordinanza n. 320 del 5 luglio 2002
20
v. supra
21
Anche se, posto in questi termini, il problema resterebbe aperto per i provvedimenti conservativi.
13
degli atti istruttori, escludendo tutte le formalità non necessarie al contraddittorio e
non ritenute indispensabili
22
per la sua decisione.
Il legislatore ha cercato anche di assicurare il diritto di difesa del resistente,
contemperato però dall’ esigenza di effettività della tutela, e ha consentito di
procedere inaudita altera parte solo qualora la convocazione della controparte possa
pregiudicare l’ attuazione del provvedimento in quanto la conoscenza della richiesta
potrebbe consentire alla controparte di frustrare gli scopi del provvedimento
cautelare ovvero per l’ improrogabilità della misura per i tempi necessari per
l’instaurazione del contraddittorio. In quest’ultimo caso però il giudice potrà
procedere all’ occorenza all’ assunzione di sommarie informazioni e con il decreto di
concessione del provvedimento cautelare fisserà l’ udienza per l’ audizione del
resistente e il relativo recupero del contraddittorio. In tale udienza potrà poi
modificare, revocare o confermare la misura concessa.
Questo rito completamente deformalizzato, con un’ istruttoria sommaria è
caratterizzato da una direzione officiosa
23
, comporta una grande discrezionalità in
capo al giudice che riveste un ruolo forte in quanto ha completo potere decisorio in
tema di allegazione di domande, eccezioni e in tema di mezzi probatori e di loro
acquisizione ed in tema di termini a difesa delle parti, ma che non può permettere
divagazioni nè a sè nè alle parti poichè regola fondamentale da rispettare è la
coerenza con lo scopo della tutela urgente richiesta .
L’ ordinanza di rigetto non preclude la riproponibilità della domanda, che è
incondizionata qualora il rigetto sia dovuto a motivi di incompetenza, o sottoposta
alla presenza di fatti nuovi, cioè al mutamento delle circostanze o alla deduzione di
22
Il concetto di indispensabilità va inteso come << necessità della prova alla convinzione di mera
verosimiglianza>> richiesta al giudice in tale sede, cfr. MERLIN op. cit. pag. 404
23
MERLIN op.cit. pag 403
14
nuove ragioni di fatto o di diritto, qualora si tratti di rigetto per motivi differenti. Con
tale ordinanza il giudice provvede alla liquidazione delle spese, contro la quale è
ammessa opposizione ai sensi degli articoli 645 c.p.c. e seguenti, in quanto
compatibili.
Relativamente al provvedimento di accoglimento gli art. 669-octies e 669-nonies
stabiliscono un nesso di strumentalità con il giudizio di merito facendo dipendere la
stabilità della tutela cautelare concessa ante causam dall’ instaurazione, nel termine
fissato dal giudice, o in mancanza entro 60 giorni, del procedimento di cognizione o
dalla sua prosecuzione se emanata in corso di causa. La legge 14 maggio 2005 n. 80
ha novellato tale norma, stabilendo che i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare
gli effetti della sentenza di merito e quelli emessi ai sensi dell’ art. 700 c.p.c.
rimangono efficaci indipendentemente dall’instaurazione del giudizio di merito, e,
qualora siano emessi in corso di causa, anche se il giudizio di merito si estingue.
Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non viene versata la cauzione
che il giudice può imporre per l’ eventuale risarcimento dei danni, ovvero se con
sentenza, anche non passata in giudicato, o con lodo arbitrale o con sentenza
straniera viene dichiarato inesistente il diritto cautelato, ovvero se il ricorrente non
compie le formalità necessarie per l’ esecutorietà in Italia della sentenza straniera o
del lodo arbitrale. La dichiarazione di inefficacia compete al giudice che ha concesso
il provvedimento cautelare o all’ ufficio giudiziario a cui tale giudice appartiene in
caso di contestazione delle parti.
Altro motivo di caducazione del provvedimento è il mancato versamento della
cauzione, che il giudice può imporre in sede di accoglimento della domanda
cautelare per l’ eventuale risarcimento dei danni .