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INTRODUZIONE
Parlare di trasparenza in ambito bancario significa far
riferimento a canoni di comportamento che le banche, come tutti gli
intermediari creditizi, devono rispettare non solo per la
salvaguardia del cliente-consumatore, ma anche per il buon
funzionamento del mercato finanziario. Il governatore pro tempore
della Banca d’Italia Draghi nel 2008, in occasione delle
considerazioni finali, sottolineava la connessione che esiste tra il
rispetto delle norme sulla trasparenza e correttezza e la fiducia del
pubblico nell’istituto creditizio. Minimizzare il cosiddetto “rischio
reputazionale”, dato dalle conseguenze negative che la banca
subirebbe in caso di comportamenti scorretti pregiudizievoli per la
clientela, è l’obiettivo da raggiungere.
Il concetto di trasparenza in ambito creditizio venne
impiegato per la prima volta nella predisposizione di norme volte a
regolare i rapporti tra banca e clientela messe a punto
dall’Associazione Bancaria Italiana
1
(ABI) nel 1988. Oggi, il
termine trasparenza è utilizzato in molteplici ambiti giuridici, quale
indispensabile elemento per qualificare i servizi offerti: basti
pensare alla pubblicità commerciale, in generale
2
. Divenuto
sinonimo di correttezza del comportamento assunto
dall’intermediario nei confronti dell’utente, così che ogni difformità
rispetto ai parametri di trasparenza previsti comporta sanzioni
1
Associazione di categoria che raggruppa la quasi totalità delle banche italiane.
Essa rappresenta gli interessi delle stesse all’esterno, svolgendo compiti di
assistenza tecnica e consulenza in varie forme.
2
Cfr: B. RUSSO, Trasparenza delle condizioni contrattuali e la gestione dei
conflitti di interesse a tutela del consumatore, Riv. Trim. dir. Economia –
Supplemento n° 2, 2010, pp. 5-6.
4
(inefficacia o nullità del contratto e, in taluni casi, il risarcimento
del danno).
Muovendo da simili premesse, nel presente elaborato ci si
prefigge di ricostruire la disciplina sulla trasparenza delle
condizioni contrattuali bancarie alla luce dell’evoluzione normativa
recentemente indotta per effetto del recepimento delle istanze in
sede comunitaria, riconoscendo altresì opportuno rilievo al dibattito
giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi su taluni temi di estremo
interesse.
Il legislatore nazionale ha predisposto la disciplina della
trasparenza in ambito bancario, articolandola su più livelli
normativi. In primo piano, per importanza e contenuti, c’è il Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
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, che d’ora in poi
chiameremo T.U.B. Il titolo VI è rubricato “Trasparenza delle
condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti” e si compone di
tre capi ai quali, recentemente, è stato aggiunto il Capo II-bis:
Servizi di Pagamento
4
. Nell’agosto 2010, ad opera del d. lgs. n.
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, numerosi articoli di questo Titolo sono stati modificati e ne
sono stati introdotti di nuovi. In un secondo momento fu il
Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR),
attraverso importanti delibere come quella del marzo 2003 recante
la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali e delle
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D. lgs. n° 385 del 1° settembre 1993, entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
4
Capo aggiunto dall’art. 34, comma 1, lettera b, d. lgs. 27 gennaio 2010, n° 11.
5
Decreto legislativo con il quale in governo ha dato attuazione alla delega
contenuta nella “legge comunitaria 2008”, in particolare l’art. 33 l. 7 luglio
2009 n° 88, e successive modifiche ad opera della “legge comunitaria 2009”
annoverando i principi direttivi ai quali il governo doveva attenersi.
5
operazioni bancarie e finanziarie
6
a chiarire nei dettagli
l’applicazione pratica delle norme sulla trasparenza, anche perché è
proprio dal T.U.B. che provengono numerosi richiami del
Comitato.
Un’ulteriore fonte normativa è costituita dalle disposizioni di
attuazione
7
emanate dalla Banca d’Italia
8
contestualmente alla
suddetta delibera del 2003 e successivamente modificate ed
aggiornate negli anni
9
. Le norme di trasparenza perseguono un
duplice obiettivo nel settore bancario, incentivando la concorrenza
del mercato e l’efficienza nello svolgimento dell’attività
finanziaria. Le cosiddette norme bancarie uniformi, indicate con
l’acronimo NUB, predisposte dall’ABI, rappresentano un accordo
interbancario sulla pubblicità e la trasparenza delle condizioni da
6
Questa delibera con i suoi 14 artt., disposti in 4 sezioni, riorganizza l’intera
normativa sulla trasparenza bancaria, tenendo conto anche delle evoluzioni
successive.
7
La Banca d’Italia, in attuazione della delibera CICR 2003, emanò delle
istruzioni per puntualizzare e precisare l’applicazione pratica della disciplina
della trasparenza, attenuandone le criticità. Sono suddivise in sezioni. Nella
primavera del 2009 è iniziato un lungo iter di revisione delle stesse, che ha
condotto all’approvazione del nuovo provvedimento, nel luglio del 2009,
contenente le nuove disposizioni. Le recenti modifiche legislative avvenute nel
2010 hanno modificato ulteriormente tali disposizioni.
8
La Banca d’Italia è stata fondamentale per la crescita economica del paese.
Essa è un’Autorità Creditizia, insieme al Comitato Interministeriale per il
Credito e il Risparmio (CICR) e al suo presidente: il Ministro dell’Economia e
delle Finanze. Nel 1926, con la legge bancaria, gli venne attribuita l’esclusività
per l’emissione nazionale di banconote; successivamente ottenne poteri di
vigilanza sulle banche. Col tempo sono mutate le sue funzioni, e il suo ruolo:
diviene supervisore del sistema bancario e finanziario nazionale.
Ha il compito di gestire i tassi d’interesse ufficiali, deve tutelare la concorrenza
bancaria, sorveglia i sistemi di pagamento (assegni, trasferimento di denaro).
Oggi è istituto di diritto pubblico, ha funzioni di banca centrale, ovvero si
occupa di gestire la politica monetaria dei paesi dell’euro zona, è inserita nel
Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), al cui vertice c’è la Banca
Centrale Europea (BCE).
9
Il potere di emanare provvedimenti e istruzioni è conferito alla Banca d’Italia
dallo stesso T.U.B., art. 4.
6
applicare alla clientela, uniformi per tutti gli istituti di credito
aderenti all’associazione. Coordinare prassi negoziali diverse,
praticate dalle banche in schemi contrattuali standardizzati per tutti
gli istituti, incentiva la concorrenza del mercato del credito
facilitando l’accesso all’offerta di prodotti da parte degli istituti più
piccoli
10
.
L’elaborato si suddivide in quattro capitoli.
Nel primo capitolo si cerca innanzitutto di dare una definizione del
termine di trasparenza, considerato polisenso ed utilizzato in vari
settori quali il commercio, l’edilizia, e così via. L’uso dello stesso
da parte di più soggetti comporta, quindi, la necessità di
controllarne di volta in volta la sua estensione semantica. Il fine
della trasparenza è quello di consentire al soggetto, che entra in
rapporto con la banca, di conoscere l’effettiva portata delle clausole
contrattuali; tuttavia, nel tentativo di migliorare questo grado di
conoscenza del cliente, non si è tenuto conto del fatto che l’uso di
termini giuridicamente precisi possa rendere difficile la
comprensione delle clausole da parte della clientela.
L’indagine si occupa, poi, delle problematiche riconducibili, nello
specifico, all’ambito di applicazione della disciplina, regolamentato
dall’art. 115 T.U.B., operando anche un raffronto con la disciplina
contenuta nella l. 154/1992. Non manca un riferimento alle
disposizioni in materia di pubblicità, regolamentata a sua volta
10
Cfr: A. ANTONUCCI, Diritto delle Banche, Giuffrè Editore, Milano, 2009,
pp. 326 ss.
7
dall’art. 116
11
; in particolare soffermandosi anche sul significato da
attribuire al termine “condizioni” e sulla previsione dell’ultimo
comma di tale art. 116
12
. Infine, ruolo tutt’altro che marginale è
assunto dalle modalità e dagli strumenti per l’attuazione delle
disposizioni del TUB in materia di trasparenza bancaria,
individuando quelli che, appunto, Banca d’Italia definisce
“strumenti di trasparenza”.
Nel secondo capitolo si tratta la specifica disciplina della
trasparenza nei contratti bancari. Tali contratti ricomprendono non
solo le più tipiche attività di intermediazione nella circolazione del
denaro, ma anche ogni altra attività finanziaria e di investimento. Si
analizza, innanzitutto, l’art. 117, rubricato semplicemente
“Contratti”, sottolineando le modifiche apportate dai più recenti
decreti in materia. In particolare, si approfondisce l’esame,
dapprima delle disposizioni del primo comma del suddetto articolo,
che disciplinano la forma del contratto e l’obbligo di consegna di
un esemplare, e del terzo comma che invece sanciscono la nullità
del contratto nel caso di inosservanza della forma prescritta.
Dopodiché si procede ad analizzare la disposizione del secondo
comma, che attribuisce al CICR la possibilità di prevedere che
determinati contratti possano essere stipulati in forma diversa, per
poi procedere con le disposizioni di cui co. 4 e 5, relative al
11
Stabilisce al co. 1 che «le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in
modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni
economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi
di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi. Per le operazioni
di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo
globale medio previsto dall’art. 2, co. 1 e 2, della l. 17 marzo 1996, n. 108. Non
può essere fatto rinvio agli usi».
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Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma
dell’art. 1336 c.c..