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che ne amplificano gli effetti, possono emergere difficolt per la clientela ad adempiere
alle proprie obbligazioni e perdite anche rilevanti per gli intermediari. Le operazioni in
derivati complessi devono essere riservate a una clientela qualificata e accompagnate
dalla massima trasparenza, assicurando la piena rispondenza dei prodotti collocati alle
esigenze e ai profili di rischio del cliente. Carenze su questo fronte possono arrecare
gravi danni alla reputazione di una banca.
L innovazione finanziaria, se accorta, Ł sempre un bene per i singoli settori produttivi e
per l economia. Con questo stesso spirito bisogna considerare i prodotti derivati,
richiamando sempre l esigenza della trasparenza operativa. La trasparenza Ł senza
ombra di dubbio un valore irrinunciabile nei rapporti banca-cliente. Da questo punto di
vista le nuove norme introdotte dalla MiFID (Markets in Financial Instruments
Directive) dal 1 novembre contribuiscono ad un ulteriore miglioramento della qualit
dei servizi finanziari negoziati con la clientela.
Con l entrata in vigore in tutta l Unione europea d ella direttiva MiFID, il mondo dei
servizi finanziari si apre a una profonda trasformazione. Le nuove regole accrescono la
trasparenza, promuovono una maggiore consapevolezza delle scelte di investimento,
stimolano l intermediario a coltivare e rafforzare il rapporto fiduciario con la clientela.
L armonizzazione europea, facilitando la prestazione di servizi nell intera area,
intensificher la concorrenza. Sar inoltre possibi le offrire nuovi servizi, tra cui la
consulenza al cliente in materia di investimento.
Sulla base del principio di proporzionalit , gli ob blighi informativi e le regole di
comportamento sono stati graduati secondo la tipologia del servizio prestato, degli
strumenti finanziari e del cliente. Anche qui la regolamentazione Ł per principi. Gli
stessi intermediari dovranno definire soluzioni organizzative adatte ai servizi che
intendono offrire; valutare i nuovi rischi operativi e di reputazione; mettere a punto il
sistema dei controlli.
L adeguatezza dei presidi organizzativi e di capitale dovr essere tenuta costantemente
sotto controllo dagli organi aziendali. La Banca d Italia verifica attentamente che le
soluzioni adottate siano idonee ad assicurare la stabilit . Il coordinamento sempre piø
stretto tra Banca d Italia e CONSOB riduce oneri e incertezze per i soggetti vigilati.
Le tematiche sviluppate nel presente lavoro sono articolare in tre capitoli.
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Il primo presenta in maniera sintetica le tipologie di strumenti derivati piø diffusi sul
mercato, analizzandone le caratteristiche di base. In seguito vengono evidenziate le
problematiche del rapporto banca-cliente in relazione al collocamento di tali prodotti,
con riferimento alla loro complessit e alla presen za di situazioni di asimmetria
informativa, prestando particolare attenzione alle vicende che di recente hanno
coinvolto Enti locali ed imprese non finanziarie.
Il secondo capitolo evidenzia le principali novit introdotte dalla normativa MiFID e
descrive il ruolo assunto dalla CONSOB, la quale dovr vigilare sugli intermediari
finanziari per verificare il rispetto della nuova disciplina, al fine di migliorare la tutela
del contraente debole nella negoziazione di strumenti finanziari derivati.
Il terzo ed ultimo capitolo parla dell azione di Vigilanza della Banca d Italia, volta a
garantire l efficienza e la stabilit del sistema f inanziario complessivo. In particolare
vengono discussi alcuni dei principali interventi ispettivi degli ultimi anni effettuati nei
confronti degli intermediari piø attivi nel comparto dei derivati e le relative
raccomandazioni. Infine si sottolinea la necessit che le banche forniscano informazioni
integrative, relative all operativit in derivati, in modo tale da aumentare il livello di
trasparenza dei mercati e favorire cos l attivit degli organi di Vigilanza, facendo anche
riferimento a specifici documenti emanati da organismi internazionali da tempo
impegnati nella regolamentazione delle problematiche legate alla disclosure degli
strumenti finanziari.
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Capitolo 1
Derivati e innovazione finanziaria
1. Introduzione
Nel corso degli ultimi decenni il mercato internazionale dei capitali ed, in genere, tutta
l area della finanza hanno subito una profonda e radicale trasformazione, senza
precedenti per intensit e rapidit , la quale Ł sta ta caratterizzata contemporaneamente da
un aumento esponenziale delle transazioni e dall affermazione di nuove tecniche di
negoziazione e nuovi strumenti finanziari disponibili.
I mercati hanno reagito in tempi brevi, elaborando strumenti innovativi in grado di
rispondere efficacemente al nuovo e crescente fabbisogno degli operatori in termini di
gestione del rischio e molte delle tecniche nate da questa evoluzione sono alla base
degli strumenti derivati.
Questi strumenti, negli ultimi anni, si sono diffusi presso le imprese non finanziarie,
Enti locali, e in misura ridotta anche presso le famiglie. La partecipazione al mercato di
tali attori avviene attraverso l intermediazione creditizia e finanziaria di banche che si
propongono quali offerenti di strumenti finanziari derivati, sia per conto proprio che per
conto di terzi.
L obiettivo di questo primo capitolo Ł quello di evidenziare come l estrema flessibilit e
complessit di questi prodotti, pu indurre operato ri con un insufficiente dotazione di
strumenti culturali e tecnologici ad assumere rischi eccessivi o non adeguatamente
monitorati. Il primo paragrafo descrive brevemente le caratteristiche dei principali
strumenti derivati; il secondo parla del rapporto banca-cliente in relazione al
collocamento del prodotto derivato e di come la complessit di quest ultimo ha
aumentato l asimmetria informativa tra gli operatori, soprattutto nell ambito dei mercati
non regolamentati discussi nello specifico nel terzo paragrafo. Il quarto paragrafo
evidenzia l esposizione in derivati degli operatori non finanziari e le problematiche che,
a seguito di una scarsa conoscenza dello strumento e di comportamenti non sempre
corretti delle banche, hanno coinvolto in particolare Enti locali ed imprese. Il quinto
paragrafo presenta un indagine svolta dal Centro Universitario di Organizzazione
Aziendale (CUOA) la quale mette in evidenza l esigenza di una regolamentazione piø
trasparente in relazione al collocamento del derivato e al rapporto banca-impresa; infine
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il sesto paragrafo descrive il ruolo della CONSOB quale organo di Vigilanza nei
confronti delle banche e della loro operativit in derivati.
1.1 Principali derivati, finalit d uso e innovazi one finanziaria
I derivati ( derivatives) sono strumenti finanziari il cui valore dipende (ossia deriva) da
una o piø variabili sottostanti (underlying variables) (John C. Hull, 2006, pp. 1-2).
Sono contratti a esecuzione differita poichØ al momento della stipula le parti concordano
le condizioni alle quali avverr o potrebbe avvenir e, in futuro, la transazione avente ad
oggetto una determinata attivit sottostante.
Il contratto derivato pu essere definito come un i mpegno od una facolt a realizzare un
successivo scambio di cui sono stati precedentemente definiti:
• l oggetto, detto attivit sottostante, la cui natur a pu essere reale ( commodity
derivatives) oppure finanziaria (financial derivatives);
• il prezzo, detto prezzo a termine o prezzo di consegna;
• la quantit ;
• la data, detta scadenza, entro la quale la quale le controparti dovranno adempiere le
proprie obbligazioni.
Gli strumenti derivati presentano un forte elemento di differenziazione in relazione al
mercato di negoziazione nel quale avviene lo scambio. I contratti possono essere
stipulati in mercati organizzati e regolamentati oppure nei cosiddetti mercati Over the
Counter (OTC). Nel primo caso si tratta di strumenti quotati in borse ufficiali,
fortemente standardizzati, disciplinati da regole di trasparenza a tutela dei risparmiatori,
caratterizzati da un elevata liquidit e di consegu enza facilmente negoziabili. Nel
secondo caso, i derivati hanno origine da contrattazioni bilaterali, che avvengono
principalmente fra intermediari finanziari i quali realizzano soluzioni contrattuali
altamente dettagliate e personalizzate sui cui contenuti non vi Ł per obbligo di
informativa. Tali condizioni sono inadatte a sviluppare un ampio mercato secondario e
comportano di conseguenza un minor grado di liquidit .
Al fine di analizzare le principali strutture contrattuali, Ł utile operare una distinzione di
base, differenziando i prodotti con strutture semplici, quali forward, futures, opzioni e
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swaps, da quelli piø complessi, spesso nati quale combinazione e/o evoluzione delle
predette strutture.
Tra i prodotti derivati finanziari semplici , dett i anche plain vanilla, si annoverano tre
principali tipologie:
• contratti a termine
• contratti di opzione
• contratti swaps
I contratti a termine sono accordi per comprare o vendere un attivit a una certa data
futura, per un certo prezzo (delivery price). In questa categoria troviamo i contratti
forward, negoziati sui mercati OTC, e i contratti futures, negoziati invece in borse
ufficiali.
I contratti forward sono accordi per comprare o vendere un attivit a una certa data
futura, per un certo prezzo (John C. Hull, 2006, p p. 4-5). Sono quindi diversi dai
contratti a pronti (detti anche contratti spot) dove il regolamento del contratto Ł
immediato e contemporaneo allo scambio. Nei contratti forward, una delle parti si
impegna ad acquistare a scadenza e ad un determinato prezzo (delivery price) il bene
sottostante, assumendo quindi una posizione lunga (long position). L altra parte si
impegna alla stessa data e per il medesimo prezzo a vendere il bene, assumendo quindi
una posizione corta (short position).
I contratti futures, al pari dei contratti forward, sono accordi tra due parti per comprare
o vendere un attivit a una certa data futura, per un certo prezzo (John C. Hull, 2006,
pp. 6-7). In questo caso le transazioni avvengono in mercati regolamentati nei quali la
borsa oltre a stabilire certi aspetti standard del contratto per rendere possibili le
negoziazioni, fornisce anche una procedura che assicura alle controparti che il contratto
verr onorato. Per agevolare gli scambi, infatti, gli operatori hanno creato un organismo
di mercato detto Cassa di Compensazione e Garanzia (exchange clearinghouse) che
garantisce il buon fine delle operazioni e rappresenta la sicurezza per la controparte di
non incorrere nel rischio di insolvenza.
Ipotizzando che due soggetti, A (acquirente a termine) e B (venditore a termine),
decidano di stipulare un contratto future, essi non concludono tale contratto
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direttamente tra di loro. La Clearing House si frappone fra i soggetti A e B diventando
cos la controparte diretta dello scambio per entrambi e dando luogo, di conseguenza, a
due specifici contratti. La funzione svolta dalla Clearing House implica, inoltre, che
essa sia tenuta a sopportare il rischio di controparte, nel momento in cui il soggetto A o
B non Ł in grado di adempiere la propria obbligazione. Per questa ragione Ł stato
istituito un sistema di margini che obbliga entrambi i contraenti a versare alla Cassa, al
momento della stipula del contratto, un deposito precauzionale dal quale essa pu
attingere per effettuare le necessarie compensazioni quotidiane tra le parti a seguito di
variazioni di prezzo del sottostante. A differenza dei contratti forward, i contratti futures
sono infatti caratterizzati dal meccanismo del marking-to-market per cui tutti i profitti e
le perdite generati da variazioni di prezzo del sottostante devono essere
obbligatoriamente calcolati e regolati giornalmente. Ci implica un aumento o una
riduzione del deposito. Se tale margine iniziale, per effetto di continue perdite
giornaliere, dovesse scendere al di sotto di un limite prestabilito (margine di
mantenimento) la controparte sarebbe chiamata reintegrarlo (margine di variazione) per
ritornare all importo iniziale del deposito precauzionale.
I contratti di opzione, negoziabili sia in borsa che nei mercati Over The Counter, danno
invece al portatore il diritto di comprare (call option) o di vendere (put option)
un attivit entro una certa data ( Amercan option) oppure alla data di scadenza
(European option), per un certo prezzo d esercizio (strike price), a fronte del pagamento
iniziale di un premio. I contratti di opzione danno al portatore la facolt di esercitare il
diritto di acquisto o vendita del sottostante e non comportano, a differenza dei contratti
a termine, nessun obbligo a scadenza.
In ultimo i contratti swaps, negoziati nei mercati OTC sono definibili come contratti
mediante i quali due soggetti si impegnano a scambiarsi per un certo periodo di tempo,
dei flussi periodici futuri calcolati in relazione ad un certo capitale nozionale .
Generalmente l accordo stabilisce le date nelle quali avverranno i pagamenti e la
modalit con la quale dovranno essere calcolati.
Il contratto swap piø semplice e diffuso Ł l interest rate swap attraverso il quale una
parte promette all altra di pagare, per un certo numero di anni ed in base al capitale
nozionale di riferimento, un tasso fisso predeterminato. La controparte s impegna a sua
volta a pagare un tasso d interesse variabile sullo stesso nozionale per lo stesso periodo
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di tempo. Attraverso questi contratti Ł possibile trasformare una passivit a tasso
variabile in una a tasso fisso o viceversa.
La presenza di molteplici strutture contrattuali rende possibile l impiego dei derivati per
il soddisfacimento di differenti esigenze. Tali strumenti vengono infatti utilizzati con
finalit di copertura, speculative e di arbitraggio.
La copertura dei rischi Ł resa possibile dalla struttura derivata del contratto il quale
consente l assunzione di una posizione di segno opposto a quella da cui origina il
rischio che si intende coprire. Gli operatori che stipulano contratti derivati per copertura
sono definiti hedgers ed assumono posizioni in forward, futures e opzioni per eliminare
i rischi che derivano dalle loro esposizioni nei confronti delle variabili di mercato. Se ad
esempio un investitore possiede un portafoglio azionario esposto al rischio di ribasso
dei prezzi, avr l esigenza di coprire la propria p osizione in titoli e lo potr fare
semplicemente attraverso l acquisto di un opzione put, con la quale otterr il diritto di
poter vendere ad un prezzo prefissato le proprie azioni, anche in caso di ribasso del
prezzo degli stessi. I contratti di opzione possono essere considerati come una sorta di
assicurazione, poichØ consentono di ottenere una protezione dai movimenti sfavorevoli
dei prezzi senza dover rinunciare alla possibilit di beneficiare dei movimenti
favorevoli. I contratti forward e futures, al contrario, fissando il prezzo da pagare o da
ricevere a scadenza, neutralizzando il rischio.
Gli operatori che impiegano i derivati con finalit speculativa desiderano, invece,
assumere una posizione sui mercati e porre in essere strategie, che possono essere
rialziste o ribassiste in relazione alle aspettative che hanno rispetto ai movimenti dei
prezzi dell attivit sottostante. Se uno speculator e ha delle aspettative di ribasso del
prezzo di un sottostante α, egli potr stipulare un contratto forward, nel quale assume la
posizione di venditore a termine, e bloccare il prezzo d esercizio ad un valore ipotetico
F. Se a scadenza le previsioni dell operatore si realizzeranno, egli potr esercitare il
diritto di vendere il sottostante α al prezzo d esercizio F, superiore al prezzo a pronti, e
conseguire cos un guadagno. Nel caso contrario conseguir un perdita. Gli speculatori
scommettono sulle variazioni di prezzo ed hanno la possibilit di operare con leve
finanziarie elevate e, nel caso in cui le loro aspettative siano corrette, conseguire ingenti
profitti pur non disponendo di grossi capitali.