Capitolo primo : il contratto preliminare 4
CAPITOLO PRIMO
IL CONTRATTO PRELIMINARE
PARAGRAFO PRIMO
RAPPORTI TRA CONTRATTO PRELIMINARE E
CONTRATTO DEFINITIVO
Il contratto preliminare e il contratto definitivo rappresentano ,
nell’ambito della medesima sequenza , due realtà fra di loro
complementari e peraltro distinte , tanto sotto il profilo logico,
quanto sotto il profilo giuridico .
Infatti , mentre il primo descrive l’assetto prefigurato dalle parti ,
il secondo sancisce la volontà delle stesse di dare vita a tale
assetto .
L’ approfondimento di cui è stato oggetto il tema del contratto
preliminare si giustifica con la necessità di configurarlo in
funzione della dinamica dei rapporti commerciali , e questo è
avvenuto tramite il superamento di un’impostazione che non
riconosceva l’autonomia giuridica del preliminare di un contratto
consensuale .
Occorre effettuare una duplice considerazione .
Da un lato , non è necessario che , nel contratto preliminare , il
contenuto del contratto definitivo sia indicato in toto .
Dall’ altro , è possibile che le parti stabiliscano , nel contratto
definitivo , un assetto differente da quello previsto nel contratto
preliminare ; naturalmente , per fare questo, dovranno essere
in accordo fra di loro .
Capitolo primo : il contratto preliminare 5
L’elemento distintivo tra i due tipi di contratto è rappresentato
dalla volontà delle parti : essa è assente nel contratto preliminare
e invece presente nel contratto definitivo .
E’ quindi di fondamentale importanza conoscere i canoni dai
quali si possa evincere la presenza ovvero l’assenza di tale
elemento .
Secondo la Corte di Cassazione
1
, per individuare tale elemento ,
è necessario riferirsi ai canoni formulati dagli art . 1362 ss.cc. ,
dedicati all’ interpretazione del contratto .
Potrebbero quindi non risultare dirimenti le formulazioni letterali
adoperate dalle parti , né la previsione relativa alla riproduzione
del consenso in forma solenne .
Il riconoscimento giuridico del contratto preliminare si trova
nell’ art . 1351 cc.
Qui si prevede che esso rivesta la medesima forma prevista per il
relativo contratto definitivo; la sanzione per la mancata
osservanza di questa disposizione è la nullità del preliminare
stesso .
Il contratto preliminare ha dispiegato l’utilità della propria
funzione nell’ ambito degli attuali schemi contrattuali .
In particolare , nell’ ambito della contrattazione relativa a beni
immobili , il contratto preliminare di vendita è importante , alla
luce della separazione tra effetti reali ed effetti obbligatori ,
1
C. di Cass. 2-11-1998 , n. 10961, RDL , 1999 , II , 516 ;
C. di Cass. 17-1-2001 , n. 564 , CED Cass. , RV 543180 .
Capitolo primo : il contratto preliminare 6
specialmente con riferimento all’ambito degli edifici la cui
costruzione non sia stata ancora iniziata ovvero ultimata .
Con il contratto preliminare, i contraenti stabiliscono il contenuto
del futuro contratto e si obbligano a stipularlo , senza per questo
giungere alla sua conclusione immediata .
Vi sono in effetti situazioni che inducono ad avvalersi di questo
tipo di contratto .
Per esempio , le parti potrebbero voler bloccare l’affare che
intendono stipulare ,vincolandosi reciprocamente ( o , se questo è
configurabile , anche unilateralmente) in un momento nel quale
non abbiano ancora raggiunto un accordo su punti ritenuti di
importanza secondaria .
Questi ultimi saranno successivamente oggetto di negoziazione ,
e quindi inseriti nel contratto definitivo .
Peraltro , è possibile anche che sussistano situazioni di tipo
oggettivo che rendano problematico il raggiungimento
immediato di un accordo completo ; segnaliamo tre casi tra i più
diffusi .
Il primo riguarda l’ acquirente che deve ancora effettuare
l’accertamento dei dati catastali di un immobile ovvero
l’esistenza di pesi ed oneri sul medesimo .
Il secondo si riferisce al caso in cui la predisposizione delle
modalità di pagamento o la ricerca dei finanziamenti necessari
richiedano tempo .
Capitolo primo : il contratto preliminare 7
Il terzo è quello in cui le parti preferiscano rinviare ad un
momento successivo la formalità di una stipulazione solenne
2
.
Un aspetto sul quale si sono concentrati gli studi dottrinali è
quello della differenza tra il preliminare unilaterale e il
preliminare bilaterale , e dei rispettivi risvolti sul contratto
definitivo .
Quando si vincolano con un contratto preliminare bilaterale , le
parti effettuano una prima valutazione sulla opportunità
dell’ affare oggetto del contratto definitivo ; in tale momento non
hanno peraltro una conoscenza dell’ oggetto del contratto
assistita da un controllo approfondito .
Successivamente , i contraenti opereranno , con il contratto
definitivo , questo tipo di controllo , unitamente ad una verifica
dei presupposti essenziali , quali l’eventuale esistenza di diritti di
terzi , di vizi , o di difetti di qualità in capo al bene oggetto del
contratto .
In seguito a questo controllo , le parti potrebbero rinunciare alla
conclusione del contratto .
Il preliminare bilaterale presenta dunque il vantaggio di
consentire ai contraenti di effettuare un controllo approfondito ,
prima di vincolarsi con il contratto definitivo
3
.
2 MESSINEO , Contratto preliminare , Milano , 1962 , p.167 .
FORCHIELLI , Contratto preliminare , in Nuovo Digesto , Torino , 1959,
p.689 .
3
GABRIELLI , Il contratto preliminare , In Rivista di Diritto Civile , p. 162 ss . ;
SACCO , Il contratto preliminare , in Trattato di Diritto Civile , Torino , 1963 , p . 684 ;
DI MAJO , La tutela del promissario acquirente nel preliminare di vendita , in Giustizia
Civile , 1985 , p .1640 ; Cass . SU , 7-10-1983 , n . 5838 , GC 1984 , I , p . 2567.
Capitolo primo : il contratto preliminare 8
Diversamente si deve dire a proposito del contratto preliminare
unilaterale : in effetti , il fatto che l’obbligazione sia assunta da
una sola parte , consente di speculare , fino all’ ultimo momento
utile , sulle variazioni dei valori espressi dal mercato , sicchè tale
figura viene da alcuni accostata al patto di opzione
4
.
Per quanto riguarda il contratto definitivo , è opportuno mettere
in evidenza questi due aspetti .
Da un lato , esso è un contratto , e quindi espressione di
autonomia privata .
Dall’ altro , esso è un atto dovuto , dal momento che costituisce
adempimento di una obbligazione .
Nell’ ambito di questa configurazione , che accetta la
compatibilità di tali due profili , sono presenti tre filoni
interpretativi .
L’ orientamento dominante ritiene che , nel contratto definitivo ,
assuma rilievo prevalente il profilo causale che viene definito
interno , mentre minore importanza avrebbe la causa solvendi ,
dalla quale il definitivo, essendo atto di adempimento , non può
prescindere .
Quindi , un contratto di compravendita , stipulato in
adempimento di un preliminare , è evidentemente effettuato
venditionis causa ; meno risalto assume in esso il profilo di atto
dovuto
5
.
4
GABRIELLI , Il contratto preliminare, cit. , p. 245 ;
BIANCA , Diritto civile , Milano , 2000 , p. 200 .
5
GABRIELLI , Il contratto preliminare , cit. , p . 214 ss .
Capitolo primo : il contratto preliminare 9
Secondo un altro orientamento , vengono in uguale rilievo
entrambi i profili causali : tanto quello tipico del definitivo, cioè
la causa venditionis , quanto la causa solvendi
6
.
Il contratto definitivo avrebbe , secondo tale impostazione , una
doppia causa .
Vi è poi un terzo orientamento , in base al quale , nell’ambito dei
contratti reali , e con specifico riferimento al preliminare di
vendita , la causa solvendi assumerebbe maggiore rilievo di
quella propria del contratto definitivo
7
.
La differente configurazione dei rapporti fra i due tipi di causa si
riflette sul tema delle conseguenze che l’invalidità del contratto
preliminare determina nei confronti del contratto definitivo .
L’ orientamento prevalente , come abbiamo accennato , è quello
secondo il quale la causa propria del contratto definitivo assume
maggiore importanza rispetto alla causa solvendi.
Da ciò discende che i vizi del preliminare non producono ,
secondo questa impostazione , conseguenze sulla validità del
contratto definitivo .
Quindi , il contratto definitivo è valido anche quando il
corrispondente contratto preliminare sia nullo
8
.
Diversa conclusione trae chi aderisce alla citata teoria della
doppia causa ,che , considerando il collegamento tra la disciplina
del contratto definitivo e l’obbligazione di contrarre , prevede
che il vizio del preliminare si rifletta sul contratto definitivo .
6
CARIOTA FERRARA , L’ obbligo di trasferire , in Ann. Dir. Comp., 1950 , p . 211 ss .
7
GIORGIANNI , Contratto preliminare , esecuzione in forma specifica e forma del
mandato , in GC , 1961 ,I , p . 64 .
Capitolo primo : il contratto preliminare 10
Questo non significa però che si giunga alla sanzione drastica
della nullità del contratto definitivo in caso di nullità del
preliminare , a meno che non si tratti di un contratto definitivo
stipulato dalle parti esclusivamente in quanto ritenevano di
esservi obbligate
9
.
Dal momento che tale teoria mette in rilievo la causa propria del
contratto definitivo , si può concludere che , in base a questa
teoria , la stipulazione di un contratto definitivo valido rende
inoperanti le cause di annullamento del preliminare .
Qualora si ritenesse prevalente la causa solvendi rispetto a quella
propria del definitivo , l’invalidità del contratto preliminare
potrebbe giungere a causare la nullità del contratto definitivo .
Peraltro , proprio a causa di questa drastica conseguenza , tale
impostazione non viene seguita .
La relazione giuridica esistente tra i due tipi di contratto
determina la necessità di regole uniformi per la disciplina di
entrambi : questo, tanto ai fini dell’esecuzione in forma specifica
, quanto ai fini della validità ed efficacia dei due tipi di contratto ,
come si evince dall’ art . 1351cc
10
.
Questo principio dispiega la propria validità anche in riferimento
alle forme convenzionali , allorchè le parti abbiano prescritto un
autentico requisito di volontà , nonché alla forma prescritta a fini
meramente probatori .
9
SACCO , Il contratto preliminare , cit. , p. 687 .
10
GABRIELLI , Il contratto preliminare , cit. , p. 7ss.
Capitolo primo : il contratto preliminare 11
In base ad una pronuncia della Cassazione , i rimedi del contratto
definitivo si estendono al preliminare
11
; in base a questa
impostazione , nell’ipotesi di discordanza , il contratto
preliminare manterrebbe il proprio rilievo .
Vera questa impostazione , il contratto definitivo non potrebbe
inficiare il contenuto del preliminare non riproposto .
11
Cass . 18 -11-1987 , n . 8486 , NGCC 1988 , I , p. 537.
Capitolo primo : il contratto preliminare 12
PARAGRAFO SECONDO
L’ ART. 2932 COD . CIV .
L’ art . 2932 c. c. è dedicato all’ esecuzione specifica
dell’ obbligo di concludere un contratto.
La giustificazione , storica e giuridica , di questo articolo si
comprende alla luce di un’esigenza avvertita nel periodo
precedente la codificazione del 1942 .
Si trattava di configurare un nuovo rimedio per l’ipotesi di
inadempimento .
In precedenza , nel silenzio della codificazione del 1865 , la
dottrina ufficiale
12
individuava , quale unico rimedio in caso di
inadempimento , il risarcimento del danno , sulla base del
principio espresso dal brocardo “ nemo ad factum precise cogi
potest”
13
.
Vi era tuttavia una corrente giurisprudenziale, non
sufficientemente considerata dalla dottrina , che proponeva una
impostazione differente , secondo la quale una sentenza
costitutiva poteva tenere il luogo di un contratto non concluso
14
.
Tale teoria , per potersi affermare , necessitava di avere
un fautore autorevole
15
.
12
Sulla scorta delle teorie di COVIELLO : in particolare , Il contratto preliminare , Milano
, 1896 , p. 109 ss.
13
Cass . 17 -1 – 1925 , FI , 1925 , I , p.1466 ;
MOSCHELLA , Contratti preliminari , in NDI ,Torino , 1938 , p . 21 ss .
14
Cass . 21-11-1889 , in La Legge , 1890 ,I , p.721 .
15
E lo trovò in CHIOVENDA : in particolare , Dell’ azione nascente dal contratto
preliminare , RDco. , 1911 , p. 96 ss.
Capitolo primo : il contratto preliminare 13
Tale teoria è stata recepita ,a livello legislativo , con l’ art . 2932
cc. , sebbene debba essere segnalata , per completezza del
discorso , la persistenza di opinioni contrarie , formulate in nome
dell’ infungibilità ed incoercibilità dell’ obbligazione di facere .
Alla luce del disposto dell’ art. 2932 c.c. , ferma restando
l’esperibilità della risoluzione del preliminare per inadempimento
nonché della condanna ad adempiere , è ora possibile “ottenere
una sentenza che produca gli effetti di un contratto non
concluso”.
Trattandosi di procedimento di esecuzione forzata , non è
necessario che l’ inadempimento sia cagionato da colpa .
Tale elemento verrà invece in rilievo in sede di condanna al
risarcimento dei danni che l’inadempimento abbia causato
1
.
I requisiti dell’esperibilità dell’ azione
2
, sono due , uno di tipo
positivo ed uno di tipo negativo.
Il requisito positivo consiste nella possibilità , intesa tanto sotto il
profilo giuridico , quanto sotto il profilo materiale .
Un esempio di impossibilità di tipo giuridico si ha nel caso di
espropriazione del bene .
Un esempio di impossibilità materiale è costituito dal perimento
della cosa
3
.
Il requisito negativo consiste nel fatto che il rimedio in parola
non deve essere escluso dal titolo .
1
BIANCA , Diritto Civ . , cit. , p. 194 .
2
Precisati nel primo comma .
3
MAZZAMUTO , L’ esecuzione forzata , in Trattato Rescigno , Torino , I , 1985 ,
p. 354 ss.
Capitolo primo : il contratto preliminare 14
Un esempio di questa fattispecie è costituito dalla presenza di
una clausola compromissoria , che deferisca qualsiasi
controversia , inerente al contratto stesso, ad un arbitrato libero
4
.
Un altro esempio è costituito dalla presenza , nel contratto
preliminare , di una clausola risolutiva espressa
5
.
Occorre , in ogni caso , che l’ esclusione del ricorso al rimedio in
parola sia determinata dall’ univoca volontà delle parti .
Il secondo comma disciplina l’ipotesi nella quale “ il contratto
abbia per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa
determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro
diritto”.
In tal caso , la domanda di esecuzione in forma specifica potrà
essere accolta in presenza di una di queste due condizioni :
l’attore dovrà aver eseguito la propria prestazione , oppure
averne fatto l’offerta secondo le modalità previste dalla legge .
In proposito , occorre segnalare che la giurisprudenza non
interpreta questo requisito in modo rigoroso.
Non è quindi indispensabile che l’offerta rispetti i canoni stabiliti
negli art . 1208 ss . c. c.
Sarà sufficiente che la modalità seguita dall’ attore costituisca
espressione inequivoca della volontà di adempiere
6
.
Un esempio degno di menzione è costituito dall’invito a
comparire davanti al notaio per la stipula dell’ atto definitivo
7
.
4
Cass. 30 – 10 – 1991 , n. 11650 , in Foro It., 1992 , p. 1465 .
5
Cass. 16 – 11 – 1984 , n. 5827 , in Foro It. , 1984 , p. 203 ss.
6
Cass . 5-8-1977 , n.3560 , in FI , 1977 , I , p.2642 .
7
Cass . 15-9-1981 , n. 5099 , in GI , 1982 , I , p. 1056 .
Capitolo primo : il contratto preliminare 15
Nel campo dei contratti preliminari relativi ai contratti aventi
effetti reali , è diffusa una prassi di origine giurisprudenziale :
quella della pronuncia di sentenze costitutive condizionate .
In esse , affinché si verifichi l’ effetto traslativo , è necessario che
l’attore abbia eseguito la propria prestazione , qualora questa
possa essere eseguita al momento della stipula del contratto
definitivo .
8
Il rimedio previsto dall’ art . 2932 c .c . trova il proprio campo
privilegiato di applicazione nell’ ambito dei preliminari dei
contratti aventi effetti reali .
Infatti il secondo comma si riferisce , testualmente , ai “ contratti
che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa
determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro
diritto”; peraltro , anche il preliminare di vendita avente invece
effetti obbligatori è suscettibile di esecuzione in forma specifica ,
come è stato affermato a proposito del preliminare di locazione e
di quello di vendita obbligatoria .
9
8
Cass . 26-9-1984 , n. 4823 , FI , 1985 , I , p.80 ; MAZZAMUTO , L’ esecuzione forzata ,
cit. , 323 .
9
Per questi due paragrafi, cfr. CHIANALE , Contratto preliminare , in Giur . It ., 2002, ,
p. 276 ss .
Capitolo primo : il contratto preliminare 16
PARAGRAFO TERZO
ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA ED
ESECUZIONE FORZATA
L’ art . 2932 cc. prevede , come abbiamo visto , che , qualora si
verifichi l’ ipotesi di inadempimento dell’ obbligo di contrarre ,
possa essere pronunciata , a favore dell’ avente diritto , una
sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso , la
quale ha efficacia costitutiva
10
.
La pronuncia giudiziale disciplinata dall’ art. 2932 cc. produce
gli stessi effetti di un contratto non concluso , e quindi non opera
una modifica coattiva dello stato di fatto ; agisce , insomma , sul
piano giuridico e non sul piano materiale , sicchè non si
configura come una autentica ipotesi di esecuzione forzata
11
.
L’ istituto previsto dall’ art. 2932 cc. trova applicazione in ogni
ipotesi di obbligo di concludere un contratto , derivante tanto da
fonte legale , quanto da fonte negoziale ; peraltro , l’ ambito nel
quale riscontra la maggiore applicazione è costituito
dall’ inadempimento del contratto preliminare .
La dottrina ha affrontato il problema relativo alla configurabilità
dell’ istituto in parola come ipotesi di esecuzione forzata .
Alcuni Autori
12
offrono , a questo interrogativo , una risposta
negativa , dal momento che , in questa ipotesi , l’ esecuzione non
10
Le sentenze costitutive sono disciplinate all’ art . 2908 cc , ai sensi del quale “ Nei casi
previsti dalla legge , l’ autorità giudiziaria può costituire , modificare o estinguere rapporti
giuridici , con effetto tra le parti , i loro eredi o aventi causa” .
11
DIENER , Il contratto in generale , Milano , 2002 , p. 209 ss.
12
DENTI , L’ esecuzione forzata in forma specifica , Milano , 1953 , p. 40 ss. ;
MANDRIOLI , L’ esecuzione forzata in forma specifica (Premessa e nozioni generali),
Milano , 1953 , p. 70 ss.
Capitolo primo : il contratto preliminare 17
avviene per mezzo di un’ attività materiale , bensì attraverso un
provvedimento di cognizione .
Tale provvedimento , come tutte le sentenze costitutive , presenta
la caratteristica di produrre l’ effetto giuridico senza la necessità
di una successiva attività esecutiva
13
.
Altra dottrina
14
opta invece per la soluzione favorevole ,
osservando che la scelta , effettuata in questa fattispecie , di
avvalersi di una tecnica di tutela non esecutiva per attuare una
funzione esecutiva
15
, è giustificata da ragioni di opportunità .
Tale ambivalenza si riconduce alla risalente dicotomia tra
quanti
16
attribuivano alla pronuncia giurisdizionale il carattere di
una esecuzione forzata in forma specifica dell’ obbligazione , e
quanti
17
, invece , ravvisavano , nella fattispecie in parola , la
costituzione ope iudicis di un diritto , ovvero del contratto
definitivo .
Secondo la giurisprudenza , l’azione di esecuzione in forma
specifica dell’ obbligo di concludere il contratto si distingue dalla
domanda di accertamento dell’ avvenuto trasferimento del diritto
di proprietà , avvenuto in virtù del contratto di compravendita .
13
MICHELI , Dell’ esecuzione forzata , in Commentario al Codice Civile a cura di
Scialoja e Branca , Bologna – Roma , 1977 , p. 534 ss.
14
BUSNELLI , in Diritto Civile , III, Obbligazioni e contratti , Torino , 1989 , p. 298 ss.
15
Questa opinione fa riferimento alla Relazione del Guardasigilli , n. 1187 , secondo la
quale “Il caso dell’ art. 2932 cc. avrebbe potuto più propriamente ricondursi all’ art. 2908
cc.( sentenze costitutive) , ma è parso più opportuno inserirlo nel quadro dell’ esecuzione
in vista della sua finalità” .
16
In particolare , CALAMANDREI , La sentenza come atto di esecuzione forzata , in Studi
in onore di Ascoli , Messina , 1930 , p. 219 ss.
17
In particolare , CHIOVENDA , Dell’ azione nascente da contratto preliminare , in Nuovi
saggi di diritto processuale , Napoli , 1912 , p. 19 ss.
Capitolo primo : il contratto preliminare 18
Infatti , la prima ha la finalità di ottenere una pronuncia
costitutiva , fondata su un contratto avente effetti meramente
obbligatori .
La seconda , viceversa , ha come finalità l’ ottenimento di una
sentenza dichiarativa , che ha il proprio fondamento in un
negozio avente efficacia reale
18
.
E’ legittimo il contratto preliminare contenente una clausoloa in
virtù della quale una parte consente che l’ altra le sostituisca un
terzo ; inoltre , è ammissibile la cessione del contratto
preliminare .
19
Nell’ ipotesi in cui il bene promesso in vendita appartenga a terzi
è necessario , affinchè possa essere emessa la sentenza ex art .
2932 cc. , che si sia verificato l’ acquisto della proprietà a
beneficio del promittente venditore .
Dal punto di vista cronologico , sarà sufficiente che l’ acquisto si
sia verificato anche in un momento immediatamente precedente
rispetto all’ emissione della sentenza
20
.
Infatti , in questa ipotesi , siamo di fronte ad un contratto
preliminare caratterizzato dalla presenza di una condizione
sospensiva , rappresentata dall’ acquisto della proprietà in favore
del promittente venditore .
L’ accertamento dell’ avveramento di tale condizione è rimesso
allo stesso giudice chiamato ad emettere la sentenza di cui alla
norma in parola
21
.
18
Cass. 2003 , n. 13420 .
19
Cass. 2001 , n. 1597 .
20
Cass. 22 -6 - 2004 , n. 11572.
21
Cass. 2003 , n. 628 .