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pubblici mentre, negli Stati Uniti, è stata espletata da un monopolio privato, quello della
Western Union1.
E’ un dato di fatto che i servizi di telecomunicazione nascono storicamente come
naturale estensione dei servizi postali e quasi ovunque il primo di essi, il telegrafo, è da
sempre inserito in strutture unitarie di poste e telegrafi gestite direttamente dallo Stato.
Si ricorda che l’espansione dei servizi telegrafici ha reso possibile, sin dai primi anni del
Novecento, il collegamento, mediante cavi sottomarini, di tutti i continenti, imponendo
la stipula di una prima Convenzione internazionale a Parigi nel 1884.
Nella seconda metà dell’Ottocento si è sviluppato anche il sistema del telefono che, in
Europa, divenne oggetto di monopolio pubblico da parte delle Amministrazioni postali
e delle telecomunicazioni e, negli USA, oggetto di monopolio privato da parte della Bell
Telephone Company prima e della American Telephon e Telegraph poi.
Lo sviluppo delle comunicazioni telefoniche internazionali via cavo dapprima fu
piuttosto lento; iniziò ad incrementarsi soltanto dopo la metà di questo secolo a tale
ritardo va aggiunto quello delle telecomunicazioni via etere che sfruttano la radiazione
dell’energia sotto forma di onde radio, le quali hanno avuto un ulteriore espansione, con
l’avvento dei satelliti, intorno agli anni settanta.
A decorrere dagli anni ottanta si è verificato un nuovo sviluppo tecnologico nel settore
delle telecomunicazioni, che ha motivato una nuova configurazione del settore, con le
fibre ottiche, ad esempio, che hanno notevolmente incrementato la capacità trasmissiva,
nonché con il sistema digitale che, sotto il profilo delle tecniche di trasmissione, ha
attuato lo svolgimento di funzioni di telecomunicazioni in forma numerica. Sistema
questo che ha dato luogo ad una convergenza fra le tecnologie delle telecomunicazioni e
dell’informatica, permettendo lo svolgimento di un notevolissimo numero di funzioni
nuove che giustificano una ampia serie di nuovi servizi, caratterizzati dal valore che
viene aggiunto all’informazione mediante il trattamento elettronico di essa.
Oggi, le comunicazioni a lunga distanza vengono effettuate sia per mezzo di cavi e sia
per via etere; su di un’infrastruttura di rete costituita da cavi, onde di frequenze terrestri
11879 (10 Novembre): Finisce la prima battaglia legale tra la Bell e la Western Union.
6
o satellitari, collegati da centrali di trasmissione e di commutazione, vengono forniti
servizi consistenti nel trasporto ed instradamento di voci, dati, testi ed immagini,
destinati ad uno o più utilizzatori che li ricevono per il tramite di apparati terminali
collegati all’estremità della rete.
Questo processo evolutivo ha posto, nel tempo, l’esigenza per gli Stati di legiferare per
regolamentare la materia ed i rapporti nascenti in connessione con l’espletamento dei
servizi di telecomunicazioni.
E’ così nato il diritto delle telecomunicazioni che, all’inizio, si è posto avendo come
principale riferimento la sfera territoriale dei singoli Stati, ma che subito dopo ha
chiesto la stipula di numerose convenzioni internazionali per disciplinare una
molteplicità di aspetti, nell’ambito delle telecomunicazioni, che hanno riguardato e
riguardano tecnologie e rapporti commerciali. Si ricorda a questo riguardo la
costituzione della Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT)2 che, pur
riconoscendo che la regolamentazione delle telecomunicazioni rientra nel diritto
sovrano degli Stati, manifesta però l’esigenza assoluta di una cooperazione
transnazionale per la natura stessa delle telecomunicazioni che travalicano i confini
degli Stati.
In Europa, di recente è nato il diritto comunitario delle telecomunicazioni, volto
soprattutto, nel rispetto dei principi del Trattato costitutivo della Comunità Europea3, a
creare un mercato aperto, comune, articolato sui principi della libera concorrenza e,
quindi, a realizzare la liberalizzazione più ampia in questo settore.
Questo intervento comunitario, ha trovato spunto e motivazione nell’esigenza, che si è
venuta a manifestare, nel decennio scorso, in tutto il mondo moderno, di superare
l’originaria e generale impostazione monopolistica, sia pubblica che privata, attribuita
nel tempo al settore delle telecomunicazioni.
Le teorie a suo tempo adottate a sostegno del monopolio sono state molteplici; è però un
dato di fatto, ormai storico, che nella fase iniziale del processo di sviluppo è parso utile,
opportuno e conveniente, articolare il settore sulla base di una impostazione
2
Ginevra 22 dicembre 1992
3
istituito a Roma nel 1957
7
monopolistica per agevolarne la crescita e l’affermazione, nell’interesse anche
dell’utenza, accomunandolo, come si è già detto, ai sistemi postali e telegrafici.
Sino ai primi anni ottanta, in tutto il mondo, il monopolio è parso il sistema migliore
sulla base di considerazioni che avevano un loro contingente fondamento.
Quasi ovunque, il sistema delle telecomunicazioni si è prospettato come una naturale
estensione dei servizi postali e tale genesi storica ha sicuramente determinato il fatto che
in Europa i servizi telegrafici e telefonici si sono sviluppati attraverso l’intervento dello
Stato, sulla base di motivazioni di carattere sociale ed economico.
Vennero, si ricorderà, adottate argomentazioni di sicurezza nazionale; inoltre, la
richiamata connotazione di monopolio naturale della telefonia, generato dalla presenza
di alti costi fissi di costruzione degli impianti e di economia di scala nella gestione delle
reti, aveva suggerito, da un lato, la necessità della presenza pubblica per assicurare i
finanziamenti necessari per gli elevati investimenti, dall’altro, l’esigenza di un controllo
pubblico sull’operare dell’impresa monopolistica.
Da tenere in conto anche le motivazioni di carattere sociale, quali il controllo pubblico
delle tariffe, al fine di favorire, attraverso l’applicazione di sussidi incrociati, l’utenza
più debole o l’unicità di gestione dei servizi da parte del monopolista pubblico per
garantire l’affidabilità della rete.
Trattasi di considerazioni ed argomentazioni ormai superate, che non fanno più parte
della cultura moderna, convinta in modo radicato, anche per i progressi tecnologici e
della ormai larga diffusione dei servizi di base, che nell’ambito dei servizi di pubblica
utilità l’operare dei processi concorrenziali non può che favorire lo sviluppo nel mercato
delle imprese più innovative, dei processi più efficienti e dei prodotti di migliore
qualità.
Si è venuta così a porre una generale tendenza verso una progressiva soppressione dei
regimi di riserva assoluta e verso la corrispondente rimozione dei vincoli istituzionali
all’ingresso di nuove imprese nei mercati delle telecomunicazioni, così permettendo o
imponendo il nascere di un ordinamento improntato ai criteri del libero mercato, ai
principi della libera concorrenza.
8
Sull’onda di questi principi ispiratori, tutti i paesi europei stanno favorendo, con
opportune legislazioni, l’aumento del numero di gestori sia nella telefonia fissa che
mobile al fine di raggiungere il doppio obbiettivo di ridurre i costi, riuscendo a
soddisfare la crescente esigenza di scambio informazioni, siano esse in voce o in dati.
Ci si rende conto che quanto sin qui accennato è estremamente sintetico ed
assolutamente insufficiente per permettere una chiara rappresentazione dell’evoluzione
tecnologica e regolamentare delle comunicazioni nel tempo, nel mondo ed in Europa.
Lo scopo preposto era ed è molto limitato; si è voluto soltanto fare un cenno ad una
situazione esistente come premessa necessaria per poi affrontare il tema di questo
lavoro che è quello di rappresentare l’evoluzione, in questi ultimi anni, del processo di
armonizzazione e di liberalizzazione, seguendo l’evoluzione tecnologica nel settore
delle telecomunicazioni particolarmente alla telefonia mobile. Il lavoro segue l’iter di
sviluppo tecnologico che il comparto sta subendo con l’obbiettivo di determinare lo
scenario futuro e indicare con quale probabilità i nuovi standard tecnologici riusciranno
ad affermarsi sul mercato.
Oggigiorno, un’integrazione economica e sociale di successo ha bisogno di stabilità
politica, di un telaio legislativo adatto e anche di una infrastruttura per le
telecomunicazioni ben sviluppata.
Le nazioni e le regioni che non sono collegate da una rete di comunicazioni e trasporti
efficiente avranno maggiori svantaggi nei mercati internazionali. Inoltre queste reti
infrastrutturali sono un prerequisito per la crescita economica e lo sviluppo futuro.
All’interno dei vari elementi infrastrutturali, i servizi di telecomunicazione sono
particolarmente cruciali, questi sono anche uno dei mercati con maggiore crescita,
crescita con tassi a doppia cifra.
Il mercato delle telecomunicazioni cambia rapidamente e all’interno di questo vivace
mercato, quello ancora più vivace della telefonia mobile.
Le comunicazioni mobili giocano una parte speciale nella evoluzione della rete della
telefonia e delle comunicazioni più in generale.
9
E’ un campo che, per sue caratteristiche tecnologiche ed economiche, offre opportunità
di cambiamento della struttura stessa del marcato da situazioni monopolistiche a scenari
concorrenziali dove pubblico e privato convivono.
In un crescente numero di stati europei, le comunicazioni mobili sono state usate come
campo di prova nell’introduzione di una rete di competitori li dove per decenni avevano
operato monopolisti.
La procedura di vendita di licenze ha offerto opportunità agli investitori nazionali e agli
operatori di telefonia internazionali di avvicinare e rendere profittevole un terreno da
decenni in mano ai vari governi, retaggi di politiche economiche spiccatamente sociali.
Con la telefonia mobile, i clienti possono chiamare mentre si muovono, e possono
essere facilmente raggiunti in posti differenti. Entrambe queste funzioni aumentano i
benefici della rete di comunicazione, soprattutto rispetto alla rete di telefonia fissa, il
forte tasso di crescita dei clienti di telefonia mobile, anche in paesi con alta densità
telefonica come i paesi dell’Europa occidentale, sta ad indicare il grande valore
aggiunto che questa tecnologia fa percepire agli utilizzatori.
10
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI.
Le Direttive Comunitarie nel settore delle comunicazioni mobili.
Si è già fatto cenno al fatto che, oggi, le telecomunicazioni costituiscono una realtà di
portata mondiale soggetta a regolamentazioni a vari livelli: internazionale, comunitario
e nazionale.
La stessa nozione di telecomunicazione costituisce un tema che ha visto gli interventi
degli organismi internazionali, del legislatore comunitario e di quello nazionale. A
livello internazionale la nozione comunemente utilizzata di telecomunicazioni è stata
elaborata dall’Unione Internazionale delle telecomunicazioni (UIT) nel 1952, alla
conferenza di Buenos Aires, successivamente ribadita, nelle varie convenzioni
internazionali delle Telecomunicazioni, sottoscritte nel tempo.
In particolare, si specifica che “per telecomunicazioni si intende ogni trasmissione,
emissione o ricezione di segni, di segnali, di scritti, di immagini, di suoni, o di
informazioni di qualsiasi natura, per filo, radioelettrica, ottica, od a mezzo di altri
sistemi elettromagnetici”.
Trattasi di un concetto molto lato che ha consentito, specie in una fase di rapido
progresso tecnologico, di non modificare nel tempo i principi inizialmente enunciati.
Si ricorda che la stessa definizione compare nell’accordo relativo alla Organizzazione
internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti Intelsat, firmata a Washington il
20 agosto 1971 e poi ratificato in Italia4.
In definitiva, in sede internazionale si è preferito adottare una definizione lata, elastica,
atta a comprendere sia la gamma di servizi di telecomunicazioni conosciuti e sia quelli
che si prospetteranno sul mercato in dipendenza del rapido sviluppo tecnologico che
caratterizza il settore.
4
legge 23 marzo 1973 n.163.
11
Questo ampio concetto definitorio non ha impedito, naturalmente, la trattazione dei
singoli servizi di telecomunicazione, secondo una collocazione degli stessi nelle forme
tradizionali (telefonia, telegrafia, ecc.)
A livello nazionale, si può riscontrare che il precedente codice postale e delle
telecomunicazioni5, del 1936, esprimeva una definizione articolata dei servizi di
telecomunicazioni, precisamente nell’art.1, ove si disponeva l’appartenenza allo Stato
dei servizi di telecomunicazioni (telegrafici, telefonici, radioelettrici, ottici).
Tale codice, come è noto, è stato sostituito dal codice postale e delle
telecomunicazioni6, che all’art.1 dispone l’appartenenza allo Stato dei servizi di
telecomunicazioni, senza accennare né ad una elencazione né ad una qualche
definizione.
La dottrina attribuisce detta impostazione a ragioni di natura tecnica, più in particolare
al progresso tecnologico, non così determinante, peraltro, nel settore ai primi degli anni
settanta, che avrebbe reso obsoleta “una norma che avesse avuto la presunzione di voler
costringere l’ambito della riserva a servizi predeterminabili in relazione al mezzo od al
modo della comunicazione”. Il valore della disposizione dell’art.1 è tale dunque da
rendere la norma sempre applicabile anche rispetto alle novità proposte dall’evoluzione
scientifica e tecnologica: al contempo, la dizione usata dal legislatore ha consentito di
definire meglio il campo della riserva dello Stato, non più riferita al mezzo o
all’impianto, ma al servizio reso”.
Trattasi delle medesime motivazioni che hanno giustificato l’ampia definizione dei
servizi di telecomunicazione adottata in sede internazionale, con la sola variante che la
legislazione nazionale non ha ritenuto di esprimere, nel codice postale e delle
telecomunicazioni, alcuna definizione, seppur lata.
Tuttavia, va soggiunto che nel codice postale e delle telecomunicazioni, e precisamente
nel libro IV, è stata inserita una elencazione di servizi di telecomunicazione, quali i
servizi telegrafici, i servizi telefonici e quelli radioelettrici; elencazione che però è stata
intesa non come esaustiva, bensì soltanto esemplificativa, con riferimento alle
5
R.D. 27 febbraio 1936 n.645
6
D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156
12
fattispecie più usuali, come tali meritevoli di specifica previsione regolamentare. Tanto
è vero che in detta elencazione, per lo più articolata in relazione al mezzo utilizzato per
espletare i servizi e da considerarsi superata con riferimento all’attuale tecnologia, non
si tiene conto di altri servizi, oggi assurti a grande rilevanza, quali la trasmissione dati
ed, in generale, i nuovi servizi a valore aggiunto.
Una definizione articolata di servizi di telecomunicazioni la si comincia a rinvenire nel
diritto comunitario e precisamente in più direttive, (ad esempio: la 90/387/CEE del
Consiglio del 28 giugno 1990; la 90/388/CEE della Commissione del 28 giugno 1990)
ove i servizi di telecomunicazioni sono stati definiti come “ i servizi, la cui fornitura
consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione o nell’instradamento di segnali su
una rete di telecomunicazioni mediante procedimento di telecomunicazione, ad
eccezione della radiodiffusione e della televisione”. Nella prima di dette direttive è
riportata, anche, una definizione di servizi pubblici di telecomunicazioni che sono stati
individuati nei “ servizi di telecomunicazioni affidati dagli Stati membri segnatamente
ad uno o più organismi di telecomunicazioni”.
Va precisato però che la successiva direttiva della Commissione, la 95/51/CEE del 18
ottobre 1995, ha modificato la citata definizione comunitaria di servizi di
telecomunicazioni in quella di “servizi che consistono totalmente o parzialmente nella
trasmissione e/o nell’instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni, ad
eccezione della radiodiffusione e della telediffusione”.
Per completezza d’argomento, va detto che il nostro legislatore, in sede di recepimento
della su indicata direttiva, ha introdotto una prima definizione, nel nostro ordinamento,
di servizi di telecomunicazione, precisamente con il D.Lgs. 17 marzo 1995 n.103, reso
per il recepimento della direttiva 90/388/CEE, del seguente tenore: per i servizi di
telecomunicazioni devono intendersi “i servizi la cui fornitura consiste totalmente o
parzialmente nella trasmissione e/o nell’instradamento di segnali sulla rete pubblica di
telecomunicazioni mediante procedimento di telecomunicazioni, ad eccezione della
radiodiffusione e della televisione”.
Tale definizione è stata recentemente modificata, seppure parzialmente, a seguito
dell’entrata in vigore del “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel
13
settore delle telecomunicazioni”7, emanato in base alle disposizioni espresse nella L.23
dicembre 1996 n.650, resa per la conversione del D.L. 23 ottobre 1996 n.545, e nella L.
1 luglio 1997 n.189, resa per la conversione del D.L. 1 maggio 1997 n.115.
Conseguentemente, al presente, la definizione è quella espressa nel richiamato
regolamento di attuazione che recita nel seguente modo: costituisce servizio di
telecomunicazioni “un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella
trasmissione e nell’instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso
qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la
diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi”.
In definitiva, il nostro legislatore ha traslato nell’ordinamento interno la definizione
comunitaria e, quindi, si può ritenere che oggi il nostro diritto positivo ha una
definizione di servizi di telecomunicazioni, seppure riferita al campo di applicazione
delle direttive recepite.
Poiché si è in tema di definizioni, va rilevato che è prassi comunitaria inserire nelle
direttive, che costituiscono le fasi più importanti nel processo di liberalizzazione del
settore delle telecomunicazioni, tutta una serie di precisazioni normative, parte delle
quali sono state recepite, come si è visto, nel nostro ordinamento in conseguenza del
fatto traspositivo della norma comunitaria.
Definizioni che, di norma, sono state rese con specifico riferimento ai fini delle singole
direttive, ma alle quali non si può non riconoscere una valenza di portata generale.
Il richiamato regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 19 settembre 1997 n.318,
ha ripreso tutte le varie definizioni comunitarie che nel seguito si riportano e che,
quindi, devono considerarsi come riferimento per gli operatori nazionali di
telecomunicazioni.
1. diritti speciali: diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di
imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che,
all’interno di una determinata area geografica, limiti a due o più il numero di dette
imprese, autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un’attività, non conformandosi a
7
D.P.R. 19 settembre 1997, n.318
14
criteri di obbiettività, proporzionalità e non discriminazione, o designi, non
conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un
servizio o a svolgere un’attività, o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a
tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla
capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di
svolgere la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente
equivalenti;
2. diritti esclusivi: i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa,
mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà
di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un’attività all’interno di una
determinata area geografica;
3. esigenze fondamentali: i motivi di interesse generale e di natura non
economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative
all’installazione e all’esercizio di reti di telecomunicazioni, limitandone l’accesso. Tali
motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità
e, in casi motivati, l’interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela
dell’ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale nonché l’impiego
efficace dello spettro di frequenze e l’astensione dalle interferenze dannose fra sistemi
di telecomunicazione via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni
spaziali o terrestri. La protezione dei dati comprende la tutela dei dati personali, la
riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la tutela della vita privata;
4. autorità nazionale di regolamentazione: l’organismo o gli organismi incaricati,
tra l’altro, di svolgere le funzioni di regolamentazione, giuridicamente distinti e
funzionalmente indipendenti dagli organismi di telecomunicazione; nel regolamento
l’organismo è denominato Autorità;
5. organismo di telecomunicazioni: un ente pubblico o privato, ivi comprese le
consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti, anche speciali ed
esclusivi, per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché,
qualora sia ritenuto necessario, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
15
6. utenti: i singoli, ivi compresi i consumatori,ovvero gli operatori che utilizzano
o chiedono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
7. abbonato: ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un
fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico per la fornitura di detti
servizi;
8. rete di telecomunicazioni: un sistema di trasmissione e, se del caso, le
apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di
segnali tra punti terminali di reti definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi
elettromagnetici;
9. rete pubblica di telecomunicazioni: una rete di telecomunicazioni utilizzata, in
tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
10. rete privata di telecomunicazioni: una rete di telecomunicazioni che non è
utilizzata per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
11. rete telefonica pubblica fissa: una rete pubblica di telecomunicazioni
commutata che è impiegata, tra l’altro, per la fornitura del servizio di telefonia vocale
tra i punti terminali della rete in postazioni fisse;
12. sistema di comunicazioni mobili personali: un sistema costituito
dall’installazione e dalla gestione di un’infrastruttura di reti mobili, collegate o meno ai
punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni, ai fini della trasmissione e
della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili;
13. servizio di comunicazioni mobili e personali: un servizio, ad esclusione di
quelli via satellite, che consiste totalmente o parzialmente nella realizzazione di
radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvale totalmente o parzialmente di sistemi di
comunicazioni mobili e personali;
14. servizio di telecomunicazioni: un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in
parte, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi
compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa
la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi;
15. servizio pubblico di telecomunicazioni: un servizio di telecomunicazioni
accessibile al pubblico;
16
16. servizio di telefonia vocale: la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della
commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali
della rete telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare
l’apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un
altro punto terminale;
17. servizio telex: la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi
telescritti, in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica
commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l’apparecchiatura collegata al suo
punto di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
18. “servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito”: la
fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza o a destinazione dei punti
terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare
l’apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un
altro punto terminale;
19. “semplice rivendita di capacità”: la fornitura al pubblico come servizio
distinto, del trasporto di dati su circuiti affittati comprendente soltanto la commutazione,
il trattamento, l’archiviazione di dati o la conversione di protocollo nella misura
necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete
pubblica commutata; tale fornitura non è configurabile come fornitura di rete pubblica
di telecomunicazioni;
20. DCS 1800: lo standard paneuropeo per sistema radiomobile di comunicazione
in tecnica numerica operante sulla banda di programma attorno ai 1800 Mhz;
21. GSM: lo standard paneuropeo per sistema radiomobile di comunicazione in
tecnica numerica operante nella banda di frequenza attorno ai 900 Mhz;
22. servizio universale: un insieme minimo definito di servizi di determinata
qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e,
tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo accessibile;
23. condizioni di fornitura della rete aperta: le condizioni armonizzate che
riguardano l’accesso aperto ed efficiente alle reti pubbliche ed, eventualmente, ai servizi
pubblici di telecomunicazioni, nonché l’uso efficace delle reti e dei servizi; fatta salva la
17
loro applicazione caso per caso, le condizioni di fornitura della rete aperta possono
comprendere condizioni armonizzate relative ai seguenti punti:
• le interfacce tecniche, ivi compresa, se del caso, la definizione e la
realizzazione dei punti terminali di rete;
• le condizioni di utilizzazione;
• i principi di tariffazione;
• l’accesso alle frequenze ed a numeri, indirizzi, denominazioni;
24. interconnessione: il collegamento fisico e logico di reti di telecomunicazioni
utilizzate dal medesimo organismo o da un altro organismo per consentire agli utenti di
un organismo di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro organismo o di
accedere ai servizi offerti da un altro organismo;
25. autorizzazione: l’abilitazione che conferisce ad una impresa diritti e obblighi
specifici per il settore delle telecomunicazioni e che consente alla medesima di fornire
servizi di telecomunicazioni e, se del caso, di installare e di gestire reti di
telecomunicazioni per la fornitura di siffatti servizi; le abilitazioni si distinguono in:
• autorizzazione generale: un’autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di
essere regolata da una licenza per categoria o da una normativa generale e di
prevedere o meno una registrazione, viene ottenuta su semplice denuncia di
inizio attività ovvero mediante l’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso;
• licenza individuale: un’autorizzazione concessa dall’Autorità ad un’impresa
per il conferimento di diritti specifici che, se del caso, si aggiungono a quelli
dell’autorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui
trattasi in assenza di previa decisione dell’Autorità;
26. punto terminale di rete: il punto fisico nel quale all’utente viene fornito un
accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni; le posizioni dei punti terminali di rete
sono definite e costituiscono il limite delle reti pubbliche di telecomunicazioni; per i
servizi di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito
dall’antenna fissa del gestore cui possono collegarsi le apparecchiature terminali
utilizzate dagli utenti mobili;
18
27. apparecchiatura terminale: un’apparecchiatura destinata ad essere collegata
mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete
pubblica di telecomunicazione, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un
suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;
28. regola tecnica comune: una regola tecnica derivata da norme tecniche
internazionali o europee valide nei paesi della Unione europea e contenente solo i
requisiti essenziali, la cui osservanza è obbligatoria;
29. notevole forza di mercato: la posizione di un organismo che detenga il 25%
della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o
nell’ambito geografico ove è autorizzato ad operare; l’Autorità, sentita l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che
detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 27% disponga di una
notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo
mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato.
In entrambi i casi, la decisione deve tenere conto della capacità dell’organismo di
influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione di mercato,
del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, della sua esperienza nella fornitura
di prodotti e di servizi sul mercato;
30. “deficit sull’accesso”: la differenza tra i costi di installazione e gestione della
rete locale, impiegata per fornire l’accesso, ed i ricavi derivanti dai contributi di
attivazione e dai canoni di abbonamento, inclusa la remunerazione normale del capitale
impiegato.
La normativa nazionale e quella comunitaria, relative al settore delle telecomunicazioni,
sono in stretta connessione e questo rappresenta una profonda rivoluzione nel mondo
delle telecomunicazioni, volta a meglio realizzare la realtà della società
dell’informazione; obiettivo questo fondamentale dell’età moderna per una molteplicità
di motivi, non esclusi quelli occupazionali.