Introduzione
Ricavi generati dal commercio elettronico negli anni 19962002 nel mondo. Fonte: Nua Internet Survey
L’Infrastruttura Informatica Globale (Global Information
Infrastructure o GII)
3
, sebbene nelle sue fasi di sviluppo primitive, sta
trasformando il nostro mondo. Nel prossimo decennio la GII cambierà
probabilmente in maniera definitiva quasi tutti gli aspetti della nostra vita
quotidiana, a partire dall'istruzione al sistema sanitario, alle attività
lavorative e ricreative.
Nato come esclusivo strumento di lavoro per scambi scientifici ed
accademici, oggi invece è diventato un accessorio della vita quotidiana, di
facile accesso da qualsiasi punto del pianeta. In poche parole non è
possibile dare una definizione onnicomprensiva di che cosa sia Internet.
Gli studenti di tutto il mondo scoprono enormi quantitativi di
informazioni attraverso la rete. I medici usano la telemedicina per curare i
pazienti lontani, i cittadini di molte nazioni trovano nuovi sbocchi per
espressioni politiche e personali.
3
L'infrastruttura informatica globale è la cornice di sviluppo finalizzata a collegare in rete
tutti i computer del mondo. Al momento l'Internet è considerata di fatto l'infrastruttura
informativa globale, ma nulla esclude che per il futuro si affianchino altre strutture comunicative.
6
Introduzione
Mentre Internet rende la gente più forte e le società più democratiche,
sta anche cambiando il modo di fare affari e i modelli economici; stanno
nascendo nuovi metodi per gli scambi commerciali, grazie al fatto che le
aziende e i consumatori partecipano al mercato elettronico e ne
raccolgono i benefici. Gli imprenditori possono dare vita a nuove aziende
con più facilità e minori investimenti iniziali, proprio perché si possono
raggiungere efficacemente i consumatori di tutto il mondo. Nonostante
l’aspetto commerciale di Internet sia passato in sordina dopo la crisi
finanziaria del 2001, oggigiorno una grande e sempre crescente quantità di
beni e servizi viene scambiata fra aziende. Entro breve quindi gli scambi
commerciali su Internet potrebbero essere decine di miliardi di dollari.
Affinché questo potenziale sia sfruttato al massimo, i governi
dovranno adottare un atteggiamento di attenzione verso il mercato e di
non-discriminazione nei confronti del commercio elettronico. Un
atteggiamento che possa facilitare la nascita di un ambiente legale,
trasparente e prevedibile, che sia di supporto al commercio e agli affari
globali. I responsabili delle decisioni a livello legislativo devono rispettare
l'eccezionale carattere del mezzo e devono riconoscere che la
competizione generalizzata e l'aumento delle scelte che possono fare i
consumatori dovranno essere le caratteristiche di base del nuovo mercato
digitale. Molte aziende e molti consumatori sono ancora diffidenti dal fare
troppi affari su Internet proprio a causa di una mancanza di un sistema
legale sicuro nel quale svolgere le transazioni. Questo è particolarmente
vero per l'attività commerciale internazionale, dove i problemi relativi al
rispetto dei contratti, agli impegni presi, alla protezione della proprietà
intellettuale, alla privacy, alla sicurezza dell'altro, ha reso le aziende e i
consumatori molto cauti. Man mano che l'uso di Internet diventa più esteso
cresce la preoccupazione che i governi possano applicare delle normative
restrittive sulla rete. Alcuni campi di azione legislativa potrebbero
7
Introduzione
concretizzarsi nell'applicazione di tasse e dazi doganali, limitazioni sul tipo
di informazioni diffuse, controlli sugli standard di sviluppo e la
regolamentazione dell’attività degli Internet Service Providers (fornitori di
accesso Internet, con acronimo ISP).
Di fatto, alcune di queste limitazioni al commercio stanno già
venendo fuori in molte nazioni
4
. I governi possono avere un effetto
importante nella crescita del commercio via Internet, attraverso le loro
azioni possono facilitare gli scambi elettronici o li possono inibire. Sapere
quando intervenire è altrettanto importante, sapere quando non
intervenire sarà cruciale nello sviluppo del commerci elettronico.
Proprio per quanto riguarda gli aspetti fiscali e doganali, bisogna
sottolineare che la "spersonalizzazione" e la "delocalizzazione" connesse
al commercio elettronico determinano non poche difficoltà normative agli
Stati, che non riescono a identificare facilmente il luogo in cui è possibile
tassare una transazione commerciale. In particolare il problema, come
vedremo in seguito, si pone per l'applicazione della normativa sull'IVA.
In questa tesi cercheremo di analizzare gli aspetti fiscali che fanno
seguito alle transazioni in Internet, sia a livello italiano che internazionale,
prendendo in considerazione alcuni esempi concreti di legislazioni di altri
Stati.
4
Si veda ad esempio la censura del governo cinese sui contenuti informativi di Internet
attuata attraverso un enorme filtro chiamato Great Chinese Firewall.
8
CAPITOLO P RIMO
IL COMMERCIO ELETTRONICO IN
GENERALE
Il commercio elettronico in generale
§ 1. Definizione di commercio elettronico
Sotto l'accezione "commercio elettronico" si intende una vasta
gamma di operazioni e attività che hanno in comune fra loro e come
elemento che li contraddistingue dalle altre forme di operazioni
commerciali, l'utilizzo di sistemi elettronici e informatici. A titolo
puramente esemplificativo includiamo nella categoria "commercio
elettronico" la compravendita di beni e servizi online, il trasferimento di
fondi (c.d. EFT, Electronic Fund Transfer), la compravendita di titoli,
azioni, fondi d'investimento, polizze assicurative ed altri servizi finanziari,
il trasferimento di dati (ad es. da un'impresa ad un'altra od anche da un
ramo ad un altro della stessa azienda), tutti effettuati attraverso mezzi
elettronici.
In particolare l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Europeo) nel 1997 ha dato una definizione specifica al termine
come segue: “tutte le forme di transazione relative ad attività commerciali,
comprendenti sia soggetti individuali che collettivi, basate sulla
elaborazione e trasmissione di dati digitali ivi compresi testi, suoni,
10
Il commercio elettronico in generale
immagini, ecc...”
5
. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America
lo ha definito in maniera più estensiva ("lo scambio di beni e servizi attraverso
l’uso di strumenti e tecniche elettroniche"), con cui sembra prediligere l'idea che
si tratti di un nuovo sistema commerciale piuttosto che una sostanziale
innovazione nei mezzi fornita dagli strumenti elettronici per fare
commercio.
Né nella definizione data dall'OCSE, né in quella del Dipartimento
del Tesoro USA, è presente il riferimento ad Internet e ciò a ragione, in
quanto esso non è che uno degli strumenti attraverso cui si può realizzare
la trasmissione dei dati, anche se il più diffuso. Tuttavia Internet è
un'aggregazione libera di reti informatiche in cui ciascuna rete privata
mantiene la propria identità (proprietà, architettura, regolamentazione,
gestione, ecc.), pur essendo interconnessa alle altre reti e pur seguendone
le regole di aggregazione. Nulla vieta pertanto di creare canali
comunicativi elettronici alternativi (ad esempio le reti private non
interconnesse ad Internet, come gli scambi commerciali del tipo c.d. EDI, o
Electronic Data Interchange, le quali rappresentano un'importante fetta
del totale del commercio elettronico mondiale), i quali presuppongono
però la presenza fisica di mezzi idonei alla trasmissione di dati da un
punto ad un altro; in questo modo si realizzerebbero ugualmente
operazioni di commercio elettronico secondo quanto stabilito dall'OCSE e
5
Measuring Electronic Commerce, OECD, 1997. Nel documento sono incluse ulteriori
definizioni: “il commercio elettronico include una vasta gamma di attività - pubblicità,
transazioni commerciali, apertura di conti correnti, produzione manifatturiera, design - utilizzano
una vasta gamma di reti per computer (ECOM, 1996)”, “il commercio elettronico riguarda la
capacità di essere imprenditori in un ambiente elettronico: trasmissione elettronica dei dati,
immagini e loro elaborazione, abbracciando una molteplicità di attività quali commercio di beni e
servizi, fornitura di beni digitali ondine, trasferimento di fondi on-line, compravendita di azioni,
aste, marketing diretto, servizi post vendita, ecc. (Commissione Europea, 1997) “, “ (US
Executive Office of the President, 1997)”, “il commercio elettronico è l'attività imprenditoriale la
cui creazione di ricchezza deriva dall'utilizzo di mezzi elettronici (EITO, 1997)”.
11
Il commercio elettronico in generale
dal Dipartimento del Tesoro USA. Riteniamo quindi che il concetto di e-
commerce sia per definizione più vasto di commercio via Internet, in quanto
nel primo sono compresi aspetti ulteriori di commercio non realizzati
attraverso reti pubbliche, bensì totalmente private.
In questa tesi per semplicità tratteremo soprattutto del commercio
elettronico che si svolge attraverso Internet; pertanto, salvo indicato
diversamente, si dovrà tenere presente l’accezione meno vasta e, mutatis
mutandis, l’applicabilità dei concetti esposti anche per scambi commerciali
digitali che si svolgono al di fuori di Internet.
L'utilizzo di strumenti informatici ed elettronici ha avuto come
conseguenza diretta quella di razionalizzare il sistema commerciale,
consentendo un maggiore accesso all'informazione e un abbassamento dei
costi in generale soprattutto costi amministrativi, di approvvigionamento,
di trasporto; indirettamente gli effetti sono stati quelli di aprire il mercato
globale a molti soggetti, sia nuovi che esistenti, che fino ad allora ne erano
esclusi; in altri casi ha suscitato fenomeni di aggregazione fra aziende o
riorganizzazione produttiva, al fine di trarre il massimo beneficio messo a
disposizione dalla tecnologia.
§ 2. Tipologie di commercio elettronico
Una prima distinzione fatta sulla base del tipo di attività classifica il
commercio elettronico in diretto e indiretto, essendo il primo quello che
si svolge interamente tramite mezzi elettronici ovvero il pagamento del
prezzo e la fornitura di servizi avvengono in forma digitale, senza scambio
12
Il commercio elettronico in generale
fisico; il secondo invece ha come elemento caratterizzante la presenza su
Internet
6
di materiale informativo relativo alla merce (prezzo, qualità del
bene, norme contrattuali relative al contratto di compravendita, ecc.),
permanendo la necessità di completare la transazione attraverso i canali
classici, quindi con lo spostamento fisico del bene dal venditore
all'acquirente tramite posta, corriere od altro mezzo idoneo. Il commercio
elettronico indiretto può essere paragonato alle vendite per
corrispondenza o a distanza, già contemplate dal legislatore attraverso
specifiche leggi
7
. Infatti sopravvivono le caratteristiche di "fisicità", assenti
nel commercio elettronico diretto, le quali permettono un maggiore, se
non pieno, controllo da parte delle autorità fiscali
8
.
Un'altra distinzione, questa volta dal punto di vista dei soggetti
coinvolti, esiste fra commercio elettronico c.d. "business-to-business" e
"business-to-consumer", noti rispettivamente come commercio B2B e B2C: il
primo è quello che ha luogo fra imprese, mentre il secondo ha luogo fra
imprese e consumatore finale. La dottrina individua anche un terzo
settore, meno trattato, che tuttavia presenta aspetti interessanti, il c.d.
C2C, ovvero il "consumer-to-consumer", nel quale l'operazione di commercio
elettronico avviene fra soggetti privati fuori dall'ambito di un'attività
6
Si potrebbe ipotizzare anche una forma di commercio elettronico indiretto basato su reti
private non interconnesse ad Internet, ma si tratterebbe di ipotesi senza dubbio poco utilizzate. Si
potrebbe pensare all’acquisto di beni tramite telefoni cellulari di terza generazione che
consentono un certo grado di interattività con l’utilizzatore: in questo caso verrebbe utilizzata la
rete privata del gestore.
7
D.Lgs. n. 50/92.
8
In senso contrario si vedano i problemi legati ai controlli doganali di piccoli e numerosi
pacchetti provenienti dall'estero, soprattutto Stati Uniti, che rendono assai difficoltosa la
riscossione dei tributi dovuti; esemplificativa del problema l'azione dell'Autorità Fiscale dei Paesi
Bassi, la quale nel periodo natalizio ordinò l'apertura sistematica di tutti i pacchetti provenienti
dagli USA, creando notevoli disagi e rallentamenti al servizio postale in generale.
13
Il commercio elettronico in generale
imprenditoriale (si vedano ad esempio la compravendita di beni usati
tramite asta quali eBay -www.ebay.com- oppure tramite semplici siti-
bacheca, ove è possibile far incontrare la domanda con l'offerta di beni fra
privati). I limiti del commercio C2C sono quelli legati all'impossibilità di
dedurre i costi sostenuti, nonché l'impossibilità o maggior difficoltà per le
aziende di far valere le spese sostenute contraendo con soggetti privati
quali fornitori di beni o servizi.
La dottrina classificatoria individua ulteriori categorie quali il business-
to-administration e il consumer-to-administration, che riguardano le relazioni fra
le imprese e il consumatore con la pubblica amministrazione e viceversa.
Queste due ultime categorie, anche se non propriamente appartenenti al
commercio elettronico, non sono da trascurarsi nell'ambito del diritto
tributario e qui di seguito vedremo il perché.
Negli ultimi anni infatti l’importanza attribuita dalle autorità fiscali
italiane ai rapporti con il cittadino è notevolmente accresciuta ed a
testimonianza di ciò stanno le iniziative quali lo Statuto del Contribuente e
istituti come l’Interpello. Per quanto riguarda le tecnologie digitali, da
qualche anno a questa parte è stata data altrettanta importanza alla
costituzione di un nuovo canale di comunicazione con il fisco attraverso la
creazione di interfacce elettroniche grazie alle quali è possibile ottenere
informazioni, pagare le proprie tasse online, verificare il proprio stato
contributivo; si tratta del fisco telematico, che è il risultato di un progetto
ambizioso del Ministero delle Finanze, con cui, operando una svolta
epocale, si sono perseguiti tre importanti obiettivi: i versamenti unificati,
le dichiarazioni unificate ed una rete telematica che connette oltre
centomila soggetti all'anagrafe tributaria. Oltre ai benefici derivanti dalla
semplificazione rispetto agli adempimenti tributari, sia da parte dei
cittadini che per l’amministrazione fiscale, non va trascurato nemmeno
14
Il commercio elettronico in generale
l'abbattimento del volume dei moduli da compilare ed elaborare in un
anno nonché la riduzione degli errori.
§ 3. Aspetti legali del contratto in rete
3.1. SITUAZIONE INTERNAZIONALE
Il commercio elettronico rappresenta la possibilità di concludere
contratti giuridicamente rilevanti tra persone distanti; sia la proposta che
l’accettazione sono redatte su supporti informatici, inviate con metodi di
trasmissione telematica ed accessibili esclusivamente utilizzando strumenti
informatici.
La conclusione di un contratto online è riconducibile a due modalità:
per mezzo di e-mail o per mezzo di moduli web, detti form presenti in
pagine web. Nel primo caso si ha un vero e proprio scambio di
dichiarazioni contrattuali, quindi con il meccanismo della proposta e
accettazione. Nel secondo, la conclusione avviene con la compilazione dei
campi di un modulo ed il loro successivo invio.
A livello internazionale numerosi organismi si sono mossi dal 1996
ad oggi per definire le linee guida del contratto in rete. Nel 1996
l’U.N.C.I.T.R.A.L. (United Nations Commission on International Trade Law), un
organismo O.N.U. che si occupa di armonizzare e regolare la normativa in
materia di commercio internazionale, ha predisposto un modello – ‘Model
Law on Electronic Commerce’ – contenente una serie di principi accettati
internazionalmente, con il preciso scopo di diffondere il commercio
elettronico e dare, quindi, un quadro giuridico omogeneo tale da non
ostacolare o impedire la sua diffusione e il suo utilizzo. In pratica, nel
15
Il commercio elettronico in generale
documento sopra citato si è cercato di raggiungere un certo parallelismo
tra normativa applicabile al documento scritto e quella sul documento
elettronico
9
. L’equivalenza è riferita sia alla forma scritta, sia alla
verificabilità della firma. Quanto alla forma scritta, il testo precisa che,
quando una legge indica tale requisito per la validità del negozio giuridico,
questo è soddisfatto da un messaggio elettronico se l’informazione in esso
contenuta possiede i requisiti d’identificabilità ed immutabilità della
persona che li ha generati. Il requisito della firma è soddisfatto se il
mittente ha applicato una procedura idonea per stabilire l’autenticità del
messaggio
10
; a sua volta il destinatario, tramite verifiche con mezzi idonei,
è in grado di determinare se il messaggio ricevuto risulta originato dal
mittente.
La Camera di Commercio Internazionale, ha presentato un
documento (GUIDEC – Prassi comune per il commercio internazionale
assicurato da tecnologie digitali) volto a rafforzare la fiducia di questo tipo
di contratto e definire delle regole comuni per tale sistema. Tra le finalità
del documento, oltre ad estendere il contributo del modello di legge
UNCITRAL, è introdotta la necessità di assicurare la certificazione
dell’identità da parte di terzi
11
e la sua affidabilità per le parti.
9
Il punto cardine del modello è introdotto nell’art.5, che afferma: “non verrà negato
l’effetto legale, la validità o l’efficacia dell’informazione, per il solo fatto che essa si presenti
nella forma di messaggio generato tramite mezzi elettronici”.
10
Si tratta della c.d. firma elettronica, vedi par. 4.3
11
I certificatori nascono come soggetti privati che, sulla base della fiducia, confermano
l’identità dell’autore di documenti elettronici. Con l’introduzione di normative specifiche sulla
validità legale del contratto elettronico, sono stati predisposti enti certificatori con caratteri
pubblicistici, i quali sono in grado di conferire al documento elettronico valore legale
paragonabile a quello redatto da un notaio.
16
Il commercio elettronico in generale
Anche l’OCSE ha pubblicato delle linee guida
12
allo scopo di
assicurare una tutela pari a quella garantita negli acquisti tradizionali. I
punti principali che l’OCSE evidenzia sono i rimborsi ai consumatori,
principi per i venditori a distanza, repressione delle frodi ai consumatori
nel mercato globale e responsabilità da prodotto.
In ambito comunitario sono numerose le comunicazioni riguardanti
il commercio elettronico. Con la COM 586/98 si sono voluti regolare gli
aspetti giuridici generali del commercio elettronico; la COM 461/98 è
relativa all’istituzione della moneta elettronica; con la COM 624/99 il
commissario al Mercato Interno Bolkestein spiega esattamente la rilevanza
per l’Europa del commercio elettronico e la necessità di un quadro
giuridico armonizzato, esistendo altrimenti il rischio che i vantaggi
connessi ad esso siano vanificati dalle divergenze legislative nazionali.
Le ragioni dell’emanazione della direttiva COM 297/98 derivano
dalla necessità d’avere norme uniformi a livello europeo, per evitare
regolamentazioni nazionali differenti che possano essere di ostacolo allo
sviluppo del commercio elettronico, oppure creino barriere artificiali
all’ingresso sul mercato od infine producano distorsioni concorrenziali.
Quest’insieme di norme costituisce la base per la direttiva
2000/31/CE, la c.d. “Direttiva sul Commercio Elettronico”, la quale ha
stabilito dei principi generali come la qualificazione dell’offerta su Internet,
le forme del contratto e d’espressione del consenso, le professioni
regolamentate in rete, la definizione di comunicazione commerciale.
Inoltre, ha stabilito alcuni obblighi di informazione: identità del fornitore,
12
In ‘The Guidelines For Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce’
17
Il commercio elettronico in generale
indirizzo geografico, dati di iscrizione ai registri del commercio e numeri
di eventuali autorizzazioni e, se soggetto IVA, il numero di identificazione
di cui all’art.22 par.1 Dir 77/388/CEE.
Un contratto concluso online è necessariamente sottoposto alle regole
generali sui contratti e alle regole proprie dei tipi contrattuali.
3.2. LA NORMATIVA ITALIANA
Nella dottrina e giurisprudenza la conclusione del contratto online si
fa rientrare nella previsione dell’art.1326 se effettuata tramite e-mail,
equiparando quindi la comunicazione elettronica ad una semplice
comunicazione a distanza. Nell’ipotesi invece di contratto per adesione
attraverso compilazione del form (vedi sopra), sicuramente il più utilizzato,
esso può definirsi come offerta al pubblico qualora contenga tutti gli
elementi essenziali per la conclusione, trattandosi altrimenti di invito a
proporre.
Quando il contratto presenta elementi di internazionalità, in Italia
trovano applicazione le norme di diritto internazionale privato statali o
convenzionali, come la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, o norme di diritto uniforme,
come la Convenzione di Vienna sempre del 1980 sulla vendita
internazionale di beni mobili.
Le principali regole applicabili ai contratti conclusi con mezzi
elettronici sono:
ξ l’individuazione del contraente: l’unico sistema per individuare
con certezza il contraente online è collegato all’impiego della
18
Il commercio elettronico in generale
firma digitale;
ξ il tempo di conclusione del contratto: il contratto, secondo
l’art. 1326 C.Civ., si conclude nel momento in cui chi ha fatto
la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
Questa regola si applica chiaramente anche nell’ipotesi di
contrattazione su Internet;
ξ il luogo di conclusione: la legge su questo punto non si
esprime; facendo comunque riferimento alla dottrina più
accreditata e alla giurisprudenza, si ritiene che il luogo di
conclusione si trovi dove il proponente ha notizia
dell’avvenuta accettazione. In caso di dubbio si ricorre al luogo
dove l’impresa ha la propria sede legale.
Si può risalire ad una normativa specifica sul commercio elettronico
con il d.p.r. 513/97. Il comma 1 dell’art.11 di tale decreto afferma che “i
contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante
l’uso della firma digitale sono validi e rilevanti”; ciò significa quindi che i
contratti fanno legge fra le parti se rispettano le disposizioni contenute nel
decreto. Secondo tale articolo il documento informatico è costituito dalla
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
La firma digitale è il risultato della procedura informatica, detta
validazione, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, pubblica
e privata, che consente al sottoscrittore e al destinatario, rispettivamente,
di manifestare e verificare la provenienza e l’integrità di un documento
informatico.
Un ruolo chiave nell’ambito della normativa sulla firma elettronica
dovrà essere svolto dalle Autorità di certificazione, che dovranno essere in
19