d'imposta per le imposte assolte all'estero e la notifica degli atti tributari ai
soggetti non residenti.
All’impresa multinazionale è dedicato, invece, il secondo capitolo. Infatti, ad oggi
per l’impresa la realtà economica internazionale richiede l’espansione delle
diverse attività d’impresa oltre i confini del singolo Stato. In tale contesto, il
contribuente italiano che intende porre in essere l’esercizio della propria attività
oltre confine, creando quindi un’impresa multinazionale “unitaria”, può adottare
diversificate forme giuridiche per operare all’estero, quali: a) la costituzione di
una società di diritto straniero; b) la costituzione di una stabile organizzazione
della società italiana; c) l’utilizzo di un ufficio di rappresentanza; d) l’utilizzo di
agenti ubicati presso lo Stato estero. In ultima analisi, il soggetto italiano potrebbe
decidere di attuare il trasferimento della propria sede all’estero per svolgere la
propria attività; tale scelta determina la corretta considerazione degli effetti di
natura civilistica e fiscale correlati al trasferimento della sede e, soprattutto, della
perdita della residenza fiscale. Si ha invece “impresa multinazionale di gruppo”
quando due o più società, dotate di autonoma soggettività giuridica, variamente
collegate, svolgono attività produttive di reddito d’impresa, con livelli più o meno
intensi di collegamento funzionale e di integrazione, determinati dalla
sottoposizione alla “direzione unitaria” di una società “capogruppo”. La IMG
costituisce uno sviluppo dell’impresa multinazionale unitaria ed è costituita da
società residenti nei più svariati paesi. Essendo l’impresa multinazionale di
gruppo la principale forma di impresa multinazionale rilevante ai fini tributari si
esamina il suo inquadramento fiscale, con particolare attenzione ai flussi di
reddito intra-gruppo, quali dividendi, interessi e royalties; per poi soffermarsi
sulla disciplina del consolidato fiscale, nazionale e mondiale. La pianificazione
fiscale internazionale può, soprattutto nell’ambito di un impresa multinazionale di
gruppo, offrire alternative che permettono di alleggerire il carico fiscale
sull’intero gruppo, però gli operatori devono tuttavia tenere conto anche della
disciplina antielusiva italiana che, come sottolinea l’ultimo paragrafo di questo
secondo capitolo, disconosce i vantaggi tributari indebitamente conseguiti o che
tende ad attrarre in Italia la residenza di strutture esterovestite.
Nel terzo capitolo si procede alla disamina delle norme interne e convenzionali in
materia di localizzazione e trattamento delle varie categorie di reddito
transnazionale, diverse dal reddito d’impresa: redditi fondiari; dividendi; interessi;
royalties; utili di capitale; redditi di lavoro autonomo; redditi di lavoro
dipendente; i redditi derivanti da ipotesi particolari; gli altri redditi o redditi
diversi. Quindi, si analizzano le norme unilaterali interne aventi ad oggetto la
localizzazione ed il trattamento del reddito derivante da fattispecie impositive con
elementi di estraneità, e che sono oggetto di trattamento isolato, in quanto su di
esse non opera la forza di attrazione della commercialità dei redditi.
Il quarto ed ultimo capitolo descrive la fattispecie dell’accertamento per le
imposte dirette, soffermandosi sull’accertamento con adesione, per lo studio del
caso Valentino Rossi, uno dei tanti casi di accertamento a personaggi noti basato
sulla presunzione di trasferimento fittizio della residenza all’estero.
CAPITOLO PRIMO
LE REGOLE-BASE IN MATERIA DI TASSAZIONE
TRANSNAZIONALE DEL REDDITO.
SOMMARIO:- I. LO STATO DELLA FONTE E DELLA RESIDENZA: I CRITERI DI
COLLEGAMENTO REALI E PERSONALI. IL REDDITO TRANSNAZIONALE. - II. LA
DOPPIA IMPOSIZIONE NEL QUADRO DELLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE. - III. LA
RESIDENZA. - III. 1 La residenza quale fenomeno elusivo. - III. 2 La residenza delle persone
fisiche: la disciplina del diritto interno e convenzionale. - III. 3 La residenza nel Modello OCSE. -
III. 4 La residenza delle persone giuridiche: la disciplina del diritto interno e convenzionale. - IV.
LA FATTISPECIE DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE. - IV. 1 La Stabile Organizzazione
Materiale. - IV. 2 La Stabile Organizzazione Personale. - IV. 3 La «forza di attrazione» e la
determinazione del reddito della S.O. Considerazioni introduttive e rinvio. - V. LA TASSAZIONE
DEI NON RESIDENTI E DEI RESIDENTI. - V. 1 La tassazione dei soggetti non residenti sui
redditi prodotti in Italia. - V. 2 La tassazione dei soggetti residenti in Italia sui redditi prodotti
all’estero. - V. 3 Aspetti applicativi dell’ imposta. - V. 4 La notifica degli atti tributari ai soggetti
non residenti.
I. Lo Stato della fonte e della residenza: i criteri di collegamento
reali e personali. Il reddito transnazionale.
La sovranità1 tributaria di uno Stato si esprime mediante la potestà2 tributaria od
impositiva illimitata, spettante allo Stato stesso, e volge preliminarmente
l’attenzione all’espletarsi della portata ultraterritoriale delle norme impositive,
espressione di detta potestà, ed ai fondamenti che sottendono tali norme. La
delimitazione della potestà tributaria degli Stati concerne tutti i possibili fatti
giuridici tributari, il cui collegamento ad un determinato ordinamento statuale è
dato da relazioni personali o reali, quali la situazione del bene in possesso, la
proprietà del soggetto passivo o il compimento del fatto cui partecipa tale
soggetto. Il potere legislativo, attraverso cui lo Stato esercita la propria potestà
tributaria, è illimitato: il legislatore tributario è dotato della massima
discrezionalità circa qualsiasi tipo di imposta ed i criteri di collegamento,
oggettivi o soggettivi, da adottare3. La concorrenza di criteri di collegamento reali
o oggettivi, su cui di solito si fonda la pretesa dello Stato della fonte, e dei criteri
di collegamento personali o soggettivi, su cui di solito si fonda la pretesa dello
Stato della residenza, esprime in materia tributaria, la dialettica tra principio della
territorialità e principio della personalità della legge. Quindi uno Stato può
1
“La sovranità dello Stato, intesa nel suo aspetto di sovrana potestà tributaria, può essere indagata
secondo una duplice prospettiva: sotto il “profilo interno” è il modo in cui si manifesta il carattere
autoritario dell’ordinamento interno dello Stato nei riguardi dei soggetti ad esso sottoposti; mentre
sotto il “profilo esterno” essa attiene all’esercizio di una piena capacità di diritto internazionale
dello Stato in materia impositiva nei confronti degli altri Stati”. Garbarino C., “La Tassazione del
Reddito Transnazionale”, CEDAM 1990, Pag. 97, 98.
2
“La potestà impositiva è un potere giuridico espresso da una legge che è quindi giuridicamente
efficace, indipendentemente dall’esercizio delle potestà impositive degli altri Stati. Diversa è la
pretesa impositiva che è un mero fatto empirico e cioè la semplice volontà di uno Stato di tassare
una certa fattispecie.” Garbarino C. “Manuale di tassazione internazionale” , IPSOA 2005.
3
G. Falsitta, “Corso istituzionale di diritto tributario”, CEDAM 2007, p. 46.
esercitare la potestà impositiva anche fuori del territorio dello Stato stesso, ma
deve individuare con legge un criterio di collegamento tra la fattispecie impositiva
e lo Stato stesso; si distingue così fra territorialità ed ultratteritorialità
dell’imposizione4.
In concreto i criteri di collegamento su cui si fondano le pretese impositive degli
Stati tendono a rapportarsi ai moduli della residence taxation che esprime il
collegamento personale, e source taxation che esprime quello reale. E’ facilmente
comprensibile, quindi, che nell’ambito della teoria generale della fattispecie
tributaria si distingue l’aspetto personale e reale di essa: il soggetto passivo è
titolare, ed è questo l’elemento personale, del presupposto ritenuto dal legislatore
indice di capacità contributiva e quindi dell’elemento reale. Così, rispetto ad un
certo Stato il criterio di collegamento può essere: personale, ossia attinente al
rapporto e ad un collegamento tra il soggetto passivo e lo Stato stesso, espresso
dal concetto di residenza fiscale; mentre il criterio di collegamento reale attiene al
rapporto e al collegamento tra il presupposto produttivo di reddito e lo Stato
stesso, espresso dal concetto di fonte di reddito. Così, il criterio oggettivo dà
rilievo al legame fra fatto imponibile e territorio ed il criterio soggettivo,
all’opposto, valorizza il legame tra soggetto e territorio5.
I criteri di collegamento personali e/o reali sono espressi da norme interne di ogni
singolo Stato, che ha potestà impositiva originaria. Quando lo Stato della fonte e
della residenza coincidono non rilevano problemi afferibili alla pretesa tributaria;
tuttavia ogniqualvolta esiste un elemento di estraneità che incrina la perfetta
territorialità della fattispecie essa presenta un criterio di collegamento, cioè
4
Garbarino C., “Manuale di tassazione internazionale” , IPSOA 2005, Pag.7-10.
5
G. Falsitta, op. cit., p. 46.