LA TASSAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
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Tale disparit di trattamento sono state oggetto di richiami specifici, da parte
dell Commissione Europea, poichØ risulta in contrasto con i principi
comunitari, tra i quali la libera circolazione di capitali e la libert di
stabilimento. A tal riguardo Ł stata affrontata la questione che il nostro
ordinamento sta valutando, ossia l introduzione di un unica aliquota di
imposizione, fissata ad un livello intermedio fra le due attualmente vigenti, che
possa sanare il disallineamento esistente nel trattamento tributario dei redditi
finanziari tra l Italia e gli altri Paesi della Ue, avvicinare l aliquota unica a
quella del primo scaglione Irpef, e ridurre la disomogeneit che caratterizza il
nostro sistema di imposizione.
Nell era vigente, a seguito dell integrazione dei m ercati a livello internazionale
e globale, l introduzione di misure atte alla creaz ione di una maggiore
convergenza fra i sistemi finanziari dei vari Paesi, e ad un miglior trattamento
degli investitori esteri, sono di cruciale importanza per promuovere l efficienza
del mercato. L imposizione sui redditi finanziari Ł uno dei fattori che influisce
maggiormente sulle scelte di investimento, dato che incide sui rendimenti
relativi alle attivit finanziarie investite, e per tanto, l orientamento delle
politiche tributarie esercita un forte impatto sui flussi di capitali
transfrontalieri. Al fine di promuovere l emergenza di condizioni di parit
concorrenziale, eliminando le distorsioni generate dalla doppia imposizione,
che ostacolano gli scambi economici, sono state stipulate fra vari Paesi delle
Convenzioni internazionali per regolamentare la sovranit tributaria di ciascun
Stato aderente, ed evitare che l economia di uno St ato sia svantaggiata rispetto
a quella di un altro. Tali trattati bilaterali costituiscono, inoltre, tema di spicco
negli scenari di fiscalit internazionale, poichØ in un ambiente competitivo di
dimensione globale assume rilevanza la conoscenza delle varie opportunit di
tax planning e di arbitraggio internazionale, da poter poi utilizzare come
strumento strategico da parte di quegli operatori economici che investono
all estero. Alla luce di ci Ł risultato opportuno effettuare un confronto
internazionale sulle principali aliquote impositive, applicate ai maggiori
strumenti finanziari in vigore, al fine di poter dare al lettore un quadro generale
e comparativo del sistema di tassazione corrente nei principali Stati del mondo.
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- 4 - Michela Ghidini
Nel capitolo seguente si discute sul concetto di reddito nell ambito della
tassazione dei redditi finanziari, tema sempre stato oggetto di discussione da
parte della dottrina tributaria, da decenni, che porta alla loro suddivisione in
due categorie, quella dei redditi di capitale, collegata alla nozione di reddito
prodotto, e quella dei redditi diversi, riconducibile alla nozione di reddito
entrata. Inoltre, si accenna alla nuova lettera h) dell art. 44 del T.u.i.r., la quale
assume carattere residuale, in quanto qualifica come reddito di capitale ogni
provento derivante da rapporti o contratti per il sol fatto che abbiano per
oggetto un impiego di capitale, e ci fa s che la norma divenga di portata
generale e sfati le affermazioni fatte da taluni prima della sua introduzione, i
quali sostenevano che la categoria dei redditi di capitale si riferisse al solo
frutto civile, inteso come corrispettivo di un godimento del capitale impiegato.
Nel capitolo terzo si attua una dettagliata analisi delle fattispecie che originano
redditi di capitale, prendendo in rassegna ogni singolo articolo riferito ad essi,
ossia gli articoli 44, 45, 46, 47, e 48 del T.u.i.r., scomponendoli nei relativi
commi e lettere. In aggiunta a ci , si accenna alla disciplina riservata ai redditi
esteri percepiti da soggetti residenti, ed ai redditi nazionali erogati a soggetti
non residenti, poichØ la spinta all integrazione finanziaria europea ha creato
pressioni a favore di un adeguamento dei sistemi di tassazione dei redditi da
capitale alla nuova realt di libero movimento di c apitali e di libero accesso
degli investitori ai mercati globali, creando cos concorrenza fra i diversi
ordinamenti fiscali, e inducendo ad un calo delle aliquote nominali in tutto il
mondo; pertanto risulta utile cercare di chiarire le metodologie impositive,
previste dal legislatore, al fine di evitare una doppia imposizione o salti di
imposta.
Il quarto capitolo descrive in maniera dettagliata l articolo 67 e seguenti del
T.u.i.r., i quali hanno ad oggetto i redditi diversi di natura finanziaria. Per ogni
singolo articolo si analizzano i commi e le lettere di cui si compone,
permettendo cos al lettore di meglio comprendere, anche con degli esempi, la
fattispecie presa in esame. Anche per questa categoria di proventi finanziari si
esamina il caso in cui essi siano percepiti all est ero, o siano percepiti da
persone residenti in un altro Paese, essendo ormai necessario estendere l analisi
oltre i confini nazionali, a seguito dell integrazi one dei vari mercati a livello
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internazionale. Oltre a ci , si discorre in merito ai presupposti di
classificazione delle plusvalenze quali redditi di impresa o redditi diversi,
essendo, innanzitutto, diversi i riferimenti normativi e, a seconda
dell inquadramento fiscale delle stesse, ne differi scono pure le modalit di
imposizione.
Nel quinto capitolo si commenta la prevista riforma del sistema di tassazione
vigente delle rendite finanziarie, mirata ad uniformare il prelievo con
l introduzione di un aliquota situata ad un livello intermedio tra l attuale
tassazione degli interessi sui depositi bancari, ossia il 27%, e quella sulle altre
attivit finanziarie, in genere il 12.50%, con l es clusione dei piccoli patrimoni.
Tale riforma viene attuata per svariate ragioni, alle quali sottostanno motivi
equitativi e di introduzione di strumenti volti alla definizione della neutralit
del mercato del risparmio; per di piø, con l innovazione delle sistema
impositivo dei proventi finanziari, si cerca di sanare uno dei maggiori problemi
che affliggono il nostro ordinamento, ossia la mancanza di omogeneit
nell imposizione. A tal proposito viene analizzato lo studio effettuato dalla
Commissione Guerra (2006), avente ad oggetto l anal isi della tassazione dei
redditi finanziari con riguardo alla disciplina vigente ed alla sua possibile
evoluzione in seguito all introduzione di un aliquo ta unica, come previsto dal
disegno di legge n. 1762 presentato il 4 ottobre 2006 alla Camera. Nell ultima
parte si discute in merito alla proposta lanciata da Mario Draghi, Governatore
della Banca d Italia, al fine di elaborare delle so luzione per il rilancio
dell industria del Risparmio Gestito in Italia. Al proposito ha indetto una serie
di incontri, a cui hanno partecipato i rappresentanti di SGR, del Ministero
dell Economia e della Consob, e all ultimo dei qual i sono state fissate una serie
di linee guida, riconducibili alla creazione di canali di distribuzione alternativi
per i prodotti erogati dai fondi comuni, ad una maggiore indipendenza per le
SGR attraverso la separazione proprietaria fra banche e Societ di Gestione del
Risparmio, ed infine, all equiparazione della tassazione dei fondi comuni
italiani a quelli esteri, secondo il principio dell imposizione al momento del
realizzo, al fine di eliminare la minor competitivit caratterizzante i fondi
comuni italiani rispetto a quelli esteri.
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Nel sesto capitolo vengono analizzate svariate tipologie di reddito sottoposte a
tassazione, che pur essendo accennate anche nei capitoli 3 e 4, meritano un
maggior approfondimento. Tra questi si passa in rassegna la tassazione del
risparmio gestito, l imposizione delle riserve da sopraprezzo e dei rapporti
aventi ad oggetto l impiego di capitale, le modalit di imposizione dei capital
gain percepiti da enti non commerciali, l imponibilit delle plusvalenze
derivanti da cessione immobiliari, la delicata questione dei conferimenti di
opere e servizi in societ , la qualificazione e tas sazione dei proventi derivanti
da operazioni illecite, alcune tipologie impositive riguardanti le obbligazioni,
come ad esempio le obbligazioni emesse da enti territoriali o le obbligazioni
convertibili in azioni, il trattamento fiscale dei conferimenti non proporzionali,
e la disciplina sulle Societ di Investimento Immob iliare Quotate (SIIQ).
Nel capitolo 7 si descrivono alcune delle convenzioni stipulate dall Italia per
evitare la doppia imposizione internazionale, redatte per regolamentare la
sovranit tributaria di ciascuno degli Stati contra enti, eliminare la doppia
imposizione, prevenire l evasione e l elusione fisc ale, rimuovendo anche le
doppie esenzioni, oltre a disciplinare la cooperazione tra le Amministrazioni
fiscali. Questo perchØ le doppie imposizioni ostacolano gli scambi economici
transfrontalieri, ed alla luce dell interdipendenza mondiale delle economie dei
vari Paesi, le convenzioni stipulate tra di essi sono importanti per evitare che
l economia di uno Stato sia svantaggiata rispetto a quella di un altro. Assumo
rilevanza anche per il fatto che, in un ambiente competitivo di dimensione
globale, la conoscenza delle varie opportunit di tax planning e di arbitraggio
internazionale, forniscono uno strumento strategico nelle mani di coloro che
investono all estero.
Nel capitolo 8 si confrontano le diverse aliquote e tipologie di imposizione
applicate in alcuni Paesi europei ed in altri al di fuori dell Unione, al fine di
avere un quadro sintetico di imposizione dei proventi finanziari a livello
internazionale. Ci assume rilievo per il fatto che , a seguito dell integrazione
finanziaria a livello internazionale, si sono create pressioni a favore
dell adeguamento dei regimi di tassazione dei reddi ti di capitale alla nuova
realt di libera circolazione dei capitali, e liber o accesso degli investitori ai
mercati globali. In tale ottica l imposizione sui r edditi finanziari Ł uno dei
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fattori che influiscono maggiormente sulle scelte di investimento, dato incidono
sui rendimenti relativi alle attivit finanziarie i nvestite, e pertanto,
l orientamento delle politiche tributarie esercita un forte impatto sui flussi di
capitali transfrontalieri. Per di piø, il grado di integrazione con i mercati
internazionali e globali, ed il trattamento degli investitori esteri, sono fattori di
cruciale importanza per promuovere l efficienza del mercato e favorirne
l integrazione con quelli degli altri Paesi.
Infine, nel capitolo 9 viene esaminato il problema degli arbitraggi
internazionali legato agli strumenti ibridi di natura finanziaria. Tali strumenti
sono indicati dal rapporto OCSE Thin capitalization , come uno dei veicoli
piø diffusi per occultare quello che nella sostanza non risulta corrispondere alla
forma, come nel caso di apporti di capitale effettuati con titoli ammessi a
godere di vantaggi fiscali propri dei titoli di debito. Nella prassi finanziaria
internazionale questi strumenti ibridi sono utilizzati per sfruttare le asimmetrie
presenti tra i diversi ordinamenti tributari, attraverso operazioni
transfrontaliere, e conseguire arbitraggi fiscali sulle differenze di
qualificazione tra uno Stato e l altro. I conflitti di qualificazione in merito ai
proventi scaturenti da strumenti finanziari come dividendi, interessi o altro tipo
di reddito, sorgono a causa di una trattamento incoerente tra gli Stati coinvolti
nelle transazioni, dovuto alla differente interpretazione, ed applicazione, delle
previsioni contenute nei trattati bilaterali stipulati dagli stessi, solitamente
basati su di un modello standard come il Modello OCSE. Tale conflitto, come
verr ampiamente ripreso nel capitolo in questione, pu essere evitato
prendendo in considerazione le peculiarit tipiche dei titoli di debito e
dell equity insite in un determinato strumento, e, in base a ci , Ł possibile
determinare se esso sia piø vicino alla qualificazione di debito o di capitale, e
conseguentemente risulta agevole classificare anche il pagamento che da esso
scaturisce.
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2.1. La definizione di Redditi Finanziari
Il tema della tassazione dei cosiddetti redditi fi nanziari Ł sempre stato
oggetto di discussione da parte della dottrina tributaria, che dibatte da decenni,
in particolare sulla definizione del concetto di reddito.
Degno di rilievo, nel nostro ordinamento, Ł il fatto che, in attuazione della
delega conferita al governo con il Decreto Legge n. 662 del 1996, sia stata
mantenuta la distinzione fra redditi di capitale e redditi diversi.
In altre legislazioni, invece, in particolare quelle di cultura anglosassone, si Ł
seguita la via dell unificazione dei redditi di nat ura finanziaria in un unica
categoria omnicomprensiva, e non la diversificazione da un lato dei plusvalori
finanziari, quali redditi entrata, e dall altro dei redditi di capitale, quali redditi
prodotto.1
Tuttavia, l introduzione nel nostro sistema di una sola macroclasse sarebbe
stata troppo aggressiva alla luce del Testo Unico approvato con DPR n. 917
del 1986, ossia il Testo Unico delle Imposte sui Redditi ( d ora in poi T.U.I.R.),
in quanto esso Ł improntato ad un metodo classico che presenta numerose
fattispecie tassative di reddito, ed inoltre riconduce la categoria dei redditi di
capitale alla nozione di reddito prodotto e le plusvalenze finanziarie a quella di
reddito entrata.
Come rilevato da Panteghini (2005), va rilevato che il Reddito prodotto Ł la
somma di tutti i redditi che remunerano i fattori produttivi impiegati, quindi
tende a coincidere con il concetto di valore aggiunto.
Gli aspetti piø problematici legati alla sua definizione, riguardano il profilo
dell equit , poichØ alcune fonti di reddito non sono da esso considerate ( le
plusvalenze e le entrate straordinarie).2
Il reddito entrata, invece, considera elementi ulteriori, e in particolare le forme
di reddito come guadagni o perdite in conto capitale relative a beni patrimoniali
o forme di entrata particolari come le vincite, liberalit , donazioni ecc.. . A
1
Franco Gallo, I redditi di capitale: Definizione e tassazione dell imponibile, in Studi e note di economia,
Quaderni/3, pag. 23, 1999.
2
Op. cit.
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Michela Ghidini - 11 -
queste tipologie di entrata non corrisponde la produzione di un valore aggiunto,
a differenza di ci che avviene per la definizione di reddito prodotto. Una
definizione rigorosa dello stesso, che mette in luce le componenti patrimoniali e
reddituali, pu essere quella di ammontare massimo di risorse che un individuo
Ł in grado di consumare potenzialmente in un dato periodo, garantendo alla fine
dello stesso la medesima situazione patrimoniale esistente all inizio.
Il reddito entrata pu essere quindi misurato dalla somma del consumo e dalla
variazione del valore del patrimonio; quest ultima Ł collegata non solo al valore
aggiunto, che nel corso dell anno, si Ł prodotto attraverso l uso dei fattori
produttivi disponibili, ma anche alla generazione di valori delle diverse
componenti patrimoniali della ricchezza appartenente ad un soggetto, quali ad
esempio obbligazioni, azioni, terreni, fabbricati ecc.. ed ad entrate di natura
straordinaria od occasionale.3
Fino all entrata in vigore del Tuir nel 1988, il nostro sistema di tassazione dei
redditi Ł stato costruito ignorando il concetto di reddito entrata e puntando sul
concetto di reddito prodotto.
La linea separatrice tra redditi di capitale e redditi diversi passava attraverso la
distinzione di frutti civili e proventi ad essi assimilati, da un lato, ed
plusvalenze o qualsiasi provento differenziale speculativo, dall altro lato. 4
Successivamente all introduzione del Testo Unico si Ł, anche se solo
lievemente, fatto riferimento anche alla nozione di reddito entrata, eliminando
contemporaneamente gli elementi qualificanti delle plusvalenze vigenti
anteriormente, ossia il fine speculativo e la preordinazione al guadagno.
Anche in seguito, con l emanazione del DLgs n. 461 del 21.11.1997 volto a
modificare e integrare il Tuir, il legislatore si Ł limitato a rendere piø netta la
separazione fra le due categorie di redditi, non ritenendo ancora maturi i tempi
per assorbire nella piø ampia definizione di redditi entrata ogni provento
derivante dallo svolgimento di un attivit finanzia ria.
Infatti, come gi rilevato, l inclusione in un unic a grande categoria avrebbe
portato alla creazione di due grandi spezzoni all i nterno del Tuir: da una parte, i
3
Bosi, Guerra (2007), Op. cit.
4
Gallo (1999), Op. cit.
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- 12 - Michela Ghidini
redditi riconducibili alla generale definizione, ossia i redditi di lavoro
dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e fondiari; dall altra, le rendite
finanziarie comprensive sia di redditi di capitale che di quelli diversi.
Operando in tal modo, il legislatore del 1997 ha creato il presupposto per
assoggettare a tassazione, in quanto ricompresi nell ampia definizione di
reddito entrata, i proventi finanziari differenziali per il solo fatto di consistere
in una differenza positiva.
In conclusione, la scelta di mantenere distinte le due categorie Ł stata
inevitabile per il legislatore, e coerente con l or iginaria filosofia del Testo
unico, come sottolineato da Gallo nel suo scritto Redditi di capitale e redditi
diversi : definizione e tassazione dell imponibile , pubblicato in Studi e note di
economia; tale scelta ha portato all inclusione:
- da un lato, nella sfera del reddito prodotto i redditi di capitale, cioŁ quei
proventi che costituiscono frutto economico dell im piego di capitale;
- e dall altro, nella sfera del reddito entrata alcun i redditi di capitale e quelli
di natura finanziaria per i quali l impiego di capi tale, se c Ł, non Ł diretta
causa produttiva dello stesso provento.5
Inoltre, anche da un punto di vista giuridico-tecnico, ha ragione d esistere la
separazione fra reddito entrata e reddito prodotto; infatti, per i primi la base
imponibile Ł costituita dai proventi percepiti al lordo di eventuali costi e oneri
correlati e si presta quindi alla tassazione mediante cedolari o ritenute alla
fonte. Per i secondi invece, la base imponibile Ł al netto di costi ed oneri
correlati alla loro realizzazione, e pertanto mal si presta alla tassazione tramite
ritenute alla fonte; l esito dell unificazione dell e due macroclassi, in tale
contesto, sarebbe stato quello di perdere i vantaggi legati alla piø semplice
tassazione dei redditi di capitale attraverso l uso di piø agevoli regimi
sostitutivi d imposta.
Pertanto, caratteristica distintiva di tali redditi risulta essere il fatto che, i
redditi di capitale pur non essendo necessariamente determinabili sono
comunque certi nella loro esistenza, mentre i redditi diversi sono incerti sia
5
Op. cit.
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nell an che nel quantum, ossia nel loro risultato finale che nella loro
quantificazione. In altre parole, mentre un reddito di capitale potr , mal che
vada, risultare nullo, un reddito diverso potr inv ece risultare negativo se le
componenti negative risultano maggiori di quelli positive.6
2.2. La nozione di reddito di capitale e l articolo 41
lettera h)
Fino all introduzione del DLgs n. 461 del 21.11.1997, i redditi di capitale
venivano tassativamente indicati nell art. 41, dall a lettera a) alla lettera h), e
ove un provento non fosse esplicitamente ricompresso in una delle suddette
fattispecie si riteneva escluso dalla definizione di reddito di capitale. La
precedente definizione ampliava l ambito di imponib ilit ad ogni forma di
provento equiparabile agli interessi, ma comunque oltre non andava, attraverso
l eccezione e ogni altro provento in misura defin ita derivante dall impiego
di capitale . Pertanto doveva trattarsi di remunera zioni in misura
predeterminata o predeterminabile dalle parti contraenti in via negoziale,
accomunabile agli interessi per il sol fatto di avere un ammontare noto o quasi
al momento della stipula.
Tale lettera h) consentiva di ricomprendere i rapporti giuridici che perseguivano
i medesimi risultati economici dei contratti tipici espressamente previsti
nell elencazione della norma, ma non enunciava una definizione unitaria di
redditi di capitale, e lasciava troppi spazi alla fantasia del mercato mobiliare,
come enfatizzato da R. Rinaldi nello scritto Alcun e considerazioni in tema di
riordino della tassazione dei redditi di capitale , pubblicato in Rivista di diritto
finanziario, sempre piø orientato all elaborazione di operazioni finanziarie alle
quali attribuire una veste giuridica nuova o comunque combinazioni di contratti
6
Gisotti Giuseppe, Gestione delle minusvalenze nella determinazione dei redditi diversi di natura
finanziaria, in La Settimana fiscale, edizione del 23.3.2000, pagina 28.