I N T R O D U Z I O N E
Il sistema giuridico italiano considera come uniche fonti del vincolo successorio
la legge e il testamento, sicché la successione mortis causa può soltanto essere legittima
o testamentaria, a titolo universale o a titolo particolare. L ’art. 42 della Costituzione,
peraltro, rimette all’intervento del legislatore ordinario i due titoli della vocazione
successoria
1
.
In un sistema rigido come quello italiano, gli interpreti si sono a lungo interrogati
circa i possibili spazi di autonomia contrattuale rimessi all’ereditando
2
, anche in
considerazione del generale divieto dei patti successori previsto all’interno dell’art. 458
c.c.
Il presente studio, pertanto, si propone di rilevare se siano presenti tali opportunità
a favore del de cuius , nonché di esaminare le conseguenze che l’evento della morte di
una delle parti di un rapporto contrattuale può determinare sul vincolo negoziale stesso.
L ’obiettivo è quindi duplice: da un lato, accertare se la regola generale sia quella
della trasferibilità in capo agli eredi dei rapporti giuridici patrimoniali del de cuius , o se,
al contrario, la morte debba intendersi come causa di cessazione del rapporto
contrattuale; dall’altro, comprendere se l’ereditando, al fine di disporre del proprio
patrimonio per causa di morte, possa utilizzare strumenti dif ferenti rispetto alle fonti
legislative e testamentarie.
Nonostante l’assenza di una disposizione legislativa in merito, è comunemente
accettato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che la regola generale sia quella secondo
la quale il rapporto contrattuale prosegua in capo agli eredi.
Nel presente studio si avrà modo di analizzare l’ampiezza delle deroghe legali al
regime ordinario: per alcune tipologie contrattuali, il legislatore ha infatti previsto la
regola della non trasmissibilità del vincolo a seguito di morte di una delle parti; per
altre, la legge ha consentito la prosecuzione del rapporto con soggetti terzi, diversi dagli
eredi.
Inoltre, questa ricerca esamina, come già accennato, le possibilità di deroga al
regime legale concesse all’autonomia privata: in particolare, si andranno ad analizzare i
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F . P a d o v i n i , R a p p o r t o c o n t r a t t u a l e e s u c c e s s i o n e p e r c a u s a d i m o r t e . T r i e s t e , G i u f f r è E d i t o r e , 1 9 9 0 .
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V . F a l z o n e , F . P a l e r m o , F . C o s e n t i n o , L a C o s t i t u z i o n e d e l l a R e p u b b l i c a i l l u s t r a t a c o n i l a v o r i
p r e p a r a t o r i . R o m a , C o l o m b o , 1 9 4 9 .
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mar gini di discrezionalità che consentirebbero alle parti, all’interno del contratto stesso,
di convenire lo scioglimento di un rapporto che, per legge, sarebbe destinato a
continuare, ovvero la prosecuzione di un vincolo contrattuale destinato, per legge, allo
scioglimento (c.d. “deroghe convenzionali); in alternativa, le parti potrebbero prevedere
per testamento un legato avente per contenuto il trasferimento di una posizione
contrattuale (c.d. “deroghe testamentarie”).
Il lavoro, così sommariamente descritto, viene strutturato in sei capitoli.
Nel primo capitolo viene presentata un’introduzione al tema del rapporto tra
successione mortis causa e posizione contrattuale, seguita da un’analisi della questione
relativa alla potenziale trasmissione del vincolo agli eredi. V iene inoltre presentata una
concisa analisi storica volta ad illustrare l’evoluzione della disciplina legislativa in tema
di successione nel rapporto contrattuale, nonché un breve riferimento comparativo agli
Stati francese e austriaco.
Il secondo capitolo af fronta più analiticamente il tema della trasferibilità della
posizione contrattuale nei confronti dell’erede (il c.d. “principio generale”).
Il terzo capitolo esamina le eccezioni al principio generale della trasmissibilità
previste espressamente dalla legge. Si presta particolare attenzione al concetto di
scioglimento del contratto a tutela di una delle parti o per la salvaguardia di interessi
generali. Inoltre, viene analizzato il diritto di recesso riconosciuto alle parti contraenti
ovvero agli eredi.
Il quarto capitolo traccia una panoramica sulle possibilità di deroga riconosciute
alle parti attraverso lo strumento del contratto; si parla, in tali casi, di “deroghe
convenzionali”, distinguibili in convenzioni di trasmissibilità e convenzioni di
intrasmissibilità. La questione principale, in questo contesto, verte sul raf fronto con il
divieto dei patti successori.
Nel quinto capitolo il focus si sposta sul tema della successione testamentaria. In
questa sezione, si presta particolare attenzione alle deroghe al regime ordinario che il
testatore può introdurre, anche con l’utilizzo della figura del legato, all’interno della
propria scheda testamentaria.
Il sesto capitolo, infine, prendendo avvio dalla dimostrazione della crisi del
testamento quale unico strumento, oltre alla legge, di trasferibilità della ricchezza per
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causa di morte, presenta le principali tecniche alternative di pianificazione successoria.
Particolare attenzione è posta sulla figura del mandato post mortem exequendum .
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CAPIT OLO I
C O N S I D E R A Z I O N I G E N E R A L I
1. LA SUCCESSIONE DELL ’EREDE NELLE POSIZIONI
CONTRA TTUALI: INTRODUZIONE
Costituisce insegnamento condiviso tra gli interpreti che alla successione per
causa di morte consegua il trasferimento delle posizioni contrattuali del defunto agli
eredi.
Questa regola, espressamente prevista nel codice civile del 1865, oggi non trova
più spazio all’interno della legislazione italiana. La sua permanenza, tuttavia, viene
confermata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nonché dall’eccezionale espressa
previsione, per alcuni contratti tipici, dell’evento morte quale causa di risoluzione
automatica del contratto ovvero quale episodio generatore di un diritto di recesso
unilaterale dal contratto in capo ai contraenti sopravvissuti e/o agli eredi
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.
Come accennato, nell’attuale codice civile non vi è alcuna norma espressa avente
tenore generale. T uttavia, la regola della trasmissibilità in capo agli eredi dei rapporti
giuridici patrimoniali del de cuius può ritenersi ancora presente nel sistema giuridico e
deducibile, sia pur indirettamente, da norme variamente collocate nel codice vigente.
Sono tali le disposizioni contenute negli artt. 460 c.c. e 490 c.c.: il primo, riconoscendo
al chiamato all’eredità la facoltà di compiere atti di amministrazione temporanea, fa
intendere indirettamente che «la successione possa compr ender e anche rapporti
contrattuali »
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; il secondo, al fine di descrivere gli ef fetti che conseguono
all’accettazione con beneficio di inventario, adopera il termine “patrimonio” per
sintetizzare il concetto di «somma di situazioni soggettive, anche a contenuto
contrattuale »
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.
Eppure, il riferimento principale del mantenimento di questa regola implicita della
trasmissibilità è da ricercarsi nelle numerose previsioni contenute all’interno del codice
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F . P a d o v i n i , o p . c i t . , p . 3 0 .
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F . P a d o v i n i , o p . c i t . , p . 3 0 .
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F . P a d o v i n i , R a p p o r t o c o n t r a t t u a l e e s u c c e s s i o n e p e r c a u s a d i m o r t e . T r i e s t e , G i u f f r è E d i t o r e , 1 9 9 0 .
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civile volte a disciplinare le ripercussioni della morte di una parte per una serie di
contratti tipici.
A titolo di esempio, è possibile ricordare quelle norme che, pur riconoscendo
poteri potestativi di recesso a favore degli eredi o della parte superstite, prevedono come
regola generale, in caso di non esercizio di detto potere, la prosecuzione automatica del
rapporto. Sono tali, tra gli altri, l’ipotesi della morte del conduttore di fondi urbani (art.
1614 c.c.); la morte dell’af fittuario (art. 1627 c.c.); la morte dell’appaltatore (art. 1674
c.c.); la morte del comodatario (art. 181 1 c.c.); la morte di una parte del rapporto di
conto corrente (art. 1833 c.c.).
2. LA SUCCESSIONE DELL ’EREDE NELLE POSIZIONI
CONTRA TTUALI: CENNI ST ORICI
A dif ferenza del sistema attuale, all’interno del codice civile del 1865 era
contenuta la regola esplicita secondo la quale i rapporti contrattuali si trasmettono agli
eredi in caso di morte di una delle parti
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Per l’appunto, l’abrogato art. 1 127 c.c. – ispirato all’art. 1 122 del Code Napoléon ,
come si avrà modo di osservare – stabiliva che «si pr esume che ciascuno abbia
contrattato per sé e per i suoi er edi ed aventi causa quando non siasi espr essamente
pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla natura del contratto ».
Costituiva, dunque, principio generale la trasmissibilità agli eredi dei rapporti
contrattuali facenti capo al de cuius , salve le ipotesi in cui la trasferibilità fosse impedita
dalla natura del contratto, considerando gli specifici interessi delle parti (vale a dire, i
contratti intuitu personae ), ovvero dall’autonomia delle parti, le quali, con previsione
espressa, potevano escludere la successione di qualsiasi rapporto contrattuale, purché la
deroga fosse chiara ed univoca
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Un aspetto importante è dato dall’inserimento del verbo “contrattare” nel testo
dell’articolo, in sostituzione del precedente predicato “stipulare”. La modifica è
rilevante in quanto chiarisce che la trasmissibilità del rapporto vale non solo rispetto al
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L . P a s c u c c i , L a s u c c e s s i o n e p e r c a u s a d i m o r t e n e i r a p p o r t i c o n t r a t t u a l i f a c e n t i c a p o a l d e c u i u s , i n
F a m i g l i a e d i r i t t o , 2 0 1 2 , n . 5 .
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F . P a d o v i n i , L e p o s i z i o n i c o n t r a t t u a l i , i n G . B o n i l i n i ( d i r e t t o d a ) , T r a t t a t o d i d i r i t t o d e l l e s u c c e s s i o n i e
d e l l e d o n a z i o n i . L a s u c c e s s i o n e e r e d i t a r i a , v o l . I , G i u f f r è E d i t o r e , M i l a n o , 2 0 0 9 .
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