3
INTRODUZIONE
Il presente lavoro si pone come obiettivo l'analisi dell'istituto
della sostituzione d'imposta, esaminando i tratti peculiari della
figura del sostituto e del sostituito, degli obblighi che incombono sul
sostituto d'imposta e delle controversie che interessano le due
figure, alla luce dei risvolti giurisprudenziali e delle critiche della
dottrina.
La prima parte dell'elaborato, verterà sull'analisi della
sostituzione tributaria, andando innanzitutto ad inquadrare le
ragioni che hanno spinto il legislatore ad introdurre tale istituto, che
ha assunto sempre più importanza nel nostro ordinamento, ponendo
particolare attenzione all'interesse che il Fisco mostra verso lo
stesso. Infatti, si evidenzierà come grazie alla sostituzione d'imposta,
il Fisco riesca a semplificare i rapporti con i contribuenti, a
rafforzare la propria garanzia patrimoniale e a rendere più sicura e
celere la riscossione del tributo.
Verrà delineato il modo di operare dell'istituto e l'ambito di
applicazione dello stesso, individuando le ipotesi tipiche previste dal
nostro ordinamento giuridico. L'attenzione sarà poi focalizzata sulla
figura del sostituto d'imposta, fornendo dapprima brevi cenni
sull'origine dell'istituto fino a giungere alla sua evoluzione nel diritto
tributario; in maniera specifica ci si soffermerà sui tratti salienti
4
della figura alla luce della definizione legislativa dell'art. 64 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comma primo e secondo.
Da ciò, inevitabilmente ci si sposterà sulle ritenute alla fonte,
concentrandosi in particolar modo sulle peculiarità che
caratterizzano le ritenute a titolo d'imposta e quelle a titolo
d'acconto. Sulla base di quest'ultima distinzione, si analizzerà il
rapporto che si crea tra i tre soggetti interessati alla sostituzione
d'imposta: sostituto, sostituito ed Erario.
Ed, in ultima analisi, si considereranno i tratti comuni e quelli
differenti tra la figura del sostituto d'imposta e quella del
responsabile d'imposta, al fine di delimitare obblighi, doveri e
competenze di ciascuno.
Nella seconda parte del lavoro, si analizzeranno gli obblighi
che la legge pone in capo al sostituto d'imposta, con particolare
riferimento all'onere di predisporre la certificazione delle ritenute
operate al sostituito, analizzando natura e funzione di quest'ultima.
Si continuerà mostrando il nesso tra certificazione e scomputo delle
ritenute, approfondendo l'indagine sulla questione se la
certificazione rappresenti o meno una condizione necessaria
affinché si possa procedere con la decurtazione delle ritenute
operate dal sostituto d'imposta anche quando la certificazione non
sia in possesso del sostituito.
Prendendo spunto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.
68/E del 19 marzo 2009, il lavoro si sposterà sull'analisi del
ventaglio degli strumenti utilizzabili dal contribuente come mezzi di
prova alternativi alla certificazione, al fine di dimostrare
l'effettuazione delle ritenute da parte del sostituto.
5
Data la centralità e l'importanza dell'argomento sul piano operativo,
si analizzeranno, altresì i risvolti dello scomputo delle ritenute nel
caso di omessa certificazione, dal punto di vista della giurisprudenza
e della dottrina, fornendo un breve excursus di alcune tra le più
importanti decisioni prese dalla giurisprudenza di merito e da quella
di legittimità.
Ancora verrà rilevato il caso in cui il sostituto venga meno ad un
altro obbligo fondamentale che gli è imposto dalla legge, quello
dell'omesso versamento delle ritenute. A tal riguardo, lo sguardo
sarà posto sull'evoluzione registratasi nel corso degli anni della
disciplina che regolamenta il caso, ponendo particolare interesse per
l'introduzione all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, che ha recuperato
nuovamente la previsione di una disciplina penale per il delitto
dell'omesso versamento delle ritenute certificate.
Ed infine, sarà considerato il caso in cui il sostituto operi delle
ritenute alla fonte in misura superiore rispetto a quelle previste, e il
correlato problema relativo al rimborso. Il problema del rimborso
delle ritenute indebitamente versate, sarà sondato con riferimento al
parere espresso dalla Suprema Corte al riguardo.
L'ultima parte della dissertazione porgerà lo sguardo alle
controversie tra sostituto e sostituito, toccando in particolar modo il
parere espresso dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina.
Dopo aver rapidamente delineato i motivi principali che comportano
il sorgere di una lite tra sostituto e sostituito, l'analisi sarà
approfondita spostando l'indagine sulla questione della competenza
giurisdizionale: spetta al giudice ordinario o a quello tributario
dirimere la controversia?
6
Sul punto si analizzeranno alcune delle ultime sentenze della Corte
di Cassazione, che paradossalmente mostrano una diversità di
veduta tra i componenti dello stesso Supremo Collegio laddove l'una
individua la competenza nella giurisdizione ordinaria, e l'altra, nella
giurisdizione tributaria.
Alla luce di questi revirement interpretativi, si evidenzierà come la
funzione nomofilattica della Cassazione venga compromessa proprio
nel periodo in cui il legislatore maggiormente ne evidenzia
l'importanza.
Dato lo scalpore suscitato dalle decisioni antitetiche adottate dalle
Sezioni Unite inerenti alla stessa questione, si cercherà di
individuare un'ipotetica giustificazione alla querelle, discernendo
anche qualche possibile soluzione prospettabile.
Ed in ultimo, l'analisi sarà posta su un caso specifico e particolare,
quello caratterizzato dal fatto che il lavoratore, nelle vesti di
sostituito, contesti al suo datore di lavoro, nello status di sostituto
d'imposta, il ritardato pagamento delle retribuzioni, lamentando che
a causa di codesta tardività egli sia stato costretto a pagare una
ritenuta d'imposta maggiore, individuando in tal caso, la soluzione
che è stata prospettata dalla Corte di Cassazione.
7
CAPITOLO I
LA SOSTITUZIONE D’IMPOSTA
1.1 Ratio normativa della sostituzione.
L’introduzione, da parte del legislatore, dell’istituto della
sostituzione tributaria, trova la sua giustificazione in tre esigenze
fondamentali: la prima riguarda la semplificazione dei rapporti del
Fisco con la pluralità dei contribuenti, la seconda concerne il
rafforzamento della garanzia patrimoniale ed infine la terza si
concretizza nell’interesse alla sicura riscossione del tributo.
Rispetto alla prima esigenza, il legislatore introducendo la figura del
sostituto d’imposta ha reso possibile tale esigenza di semplificazione
poiché la prestazione va addossata al sostituto anziché al sostituito e
quindi il Fisco si trova a dover interagire solo ed esclusivamente con
il sostituto.
I sostituti sono assai meno numerosi rispetto ai soggetti passivi veri
e propri
1
e solitamente sono dotati di una propria struttura
organizzativa che rende più agevole, semplice e veloce l’eventualità
1
Si pensi ad esempio alla classica figura del sostituto d’imposta: il datore di lavoro, il quale,
di solito, è sostituto di più soggetti dato che, normalmente ha più dipendenti. Quindi,
l’Amministrazione finanziaria ha rapporti con un numero minore di soggetti.
8
di effettuare controlli
2
.
Per quanto concerne, l’interesse del Fisco a rafforzare la sua
garanzia patrimoniale, questo non si realizza solo mediante la
predisposizione di garanzie patrimoniali a carico del debitore, ma
soprattutto ampliando l’ambito della responsabilità patrimoniale ed
estendendola a figure come quella del sostituto d’imposta. Il
patrimonio del sostituto si aggiunge in funzione di garanzia e la
particolare posizione in cui il sostituto opera rispetto alla
realizzazione del presupposto del tributo garantisce un’agevole e
sollecita realizzazione del prelievo tributario
3
.
Ed infine, circa l’interesse del Fisco ad una più sicura riscossione del
tributo, occorre innanzitutto evidenziare che il sostituto
nell’adempiere la sua obbligazione non vede diminuire il suo
patrimonio a causa del prelievo tributario, e che egli ha l’obbligo di
rivalersi sul sostituito. Il sostituto deve semplicemente adempiere ad
un obbligo i cui effetti non influiranno minimamente sulla sua sfera
patrimoniale.
Quindi il Fisco, trovandosi ad interagire con un soggetto che non ha
nessun motivo di sottrarsi al pagamento del tributo, aumenta la sua
sicurezza che la riscossione dello stesso avvenga; minore è la
possibilità di evadere in quanto il sostituto ha già ottenuto o
2
FEDELE A., Appunti dalle lezioni di diritto tributario, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 225 ss.
Tale interesse del Fisco alla semplificazione dei rapporti con la molteplicità dei contribuenti,
viene evidenziata anche da FANTOZZI A., Corso di diritto tributario, Utet, Torino, 2004, pp.
141 ss., il quale sottolinea che l’introduzione di un tale istituto consente di ridurre le
contestazioni sulla legittimità degli atti e delle relative comunicazioni e notificazioni.
3
FANTOZZI A., Corso di diritto tributario, cit., pp. 141 ss. A proposito del rafforzamento
della garanzia patrimoniale del Fisco, anche FEDELE A., Appunti dalle lezioni di diritto
tributario, cit., pp. 225 ss., asserisce che la garanzia patrimoniale del soggetto attivo
aumenta essendo, in caso di inadempimento, soggetti ad esecuzione forzata anche i beni
del sostituto.
9
comunque ha l’obbligo di ottenere dal sostituito la somma da
versare; la riscossione risulta, pertanto, essere tendenzialmente più
rapida
4
.
In definitiva, la ratio
5
della sostituzione tributaria si ravvisa
maggiormente in due elementi: nella comodità della riscossione,
dato che per il Fisco è senza dubbio più comodo avere a che fare con
una grande società che ha un numero elevato di dipendenti piuttosto
che con ognuno di loro, e nella certezza della riscossione, accresciuta
dal fatto che il sostituto non ha interesse a rischiare sanzioni per
evadere un’imposta dovuta dal sostituito del quale egli è un semplice
esattore.
A queste ragioni che tendono a dare una giustificazione all'istituto
della sostituzione tributaria, bisogna aggiungere un ulteriore
elemento: la coincidenza tra il momento della produzione del
reddito ed il momento della sua tassazione. Non è di poca rilevanza,
infatti, che grazie all’istituto della sostituzione, l’imposta venga
trattenuta e versata man mano che il reddito viene erogato in modo
da realizzare una lieve sfasatura o addirittura una perfetta
coincidenza tra il momento della produzione del reddito e quello
della sua tassazione
6
.
4
FEDELE A., Appunti dalle lezioni di diritto tributario, cit., pp. 225 ss. L’interesse perseguito
con il coinvolgimento di soggetti diversi dal contribuente, quale appunto il sostituto
d’imposta, attiene ovviamente a fattori che migliorano l’operato dell’Amministrazione
finanziaria nella riscossione dei tributi e nei rapporti con i contribuenti. Il prelievo tributario,
in definitiva, grazie alla sostituzione tributaria risulta essere più veloce, presenta un grado
di certezza maggiore e il controllo da parte dell’Ente impositore è più facile da effettuare.
5
Il temine “ratio” indica lo scopo, il fine ultimo che il legislatore intende perseguire
mediante l’emanazione di una disposizione normativa.
6
Anche FALSITTA G., “Sostituti d’imposta immaginari e follia fiscale”, in Riv. dir. trib., 1995,
pp. 1010 ss., si è soffermato sulle ragioni che hanno indotto il legislatore tributario ad
introdurre uno strumento così semplice e raffinato quale la sostituzione tributaria,
arrivando alle stesse conclusioni di FEDELE A., Appunti dalle lezioni di diritto tributario, cit.,
10
1.2 La sostituzione tributaria.
Affinché si possa parlare di sostituzione tributaria, è
necessaria la presenza di tre soggetti: il sostituto, il sostituito ed il
Fisco
7
.
pp. 225 ss. Le stesse ragioni sono confermate altresì da PROVAGGI G., "La Corte di
Cassazione complica la ritenuta d'acconto", in GT - Riv. giur. trib., 2006, pp. 959 ss., il quale
asserisce: "Scopo pratico della sostituzione risiede nella facilità di riscossione del tributo,
nonché nell'anticipazione del prelievo e nella mancanza di interesse del sostituto a violare la
norma, con maggiore efficienza dell'accertamento". Sull'argomento ha posto la sua
attenzione anche SOANA G.L., "Omesso versamento di ritenute certificate", in Rass. trib.,
2005, pp. 92 ss., il quale afferma che: "Si tratta di un istituto che ha la sua ragione
nell'esigenza pratica di colpire la ricchezza oggetto di tassazione prima che giunga nella
disponibilità del reddituario; ciò attraverso un meccanismo che, oltretutto, consente di
concentrare gli obblighi verso l'Amministrazione finanziaria su un solo soggetto, allo scopo
di escludere qualsiasi rapporto tra gli uffici ed una sterminata platea di individui ai quali si
riferisce, in realtà, la capacità contributiva colpita dal tributo". La ratio della sostituzione è
definita anche da LEONARDI I., "Osservazioni sul delitto di omesso versamento di ritenute
certificate", in Rass. trib., 2007, pp. 1440 ss., la quale sostiene che la sostituzione "assolve a
motivi di snellezza e di prevenzione dell'evasione fiscale: l'accertamento e la riscossione del
tributo sono più agevoli, (...) e l'esazione è più sicura perché il sostituto, chiamato a versare
materialmente il tributo, di regola, non ha interesse economico all'evasione, a differenza del
sostituito". Per PALERMO E. - ROMEO G., "Omesso versamento di ritenute e responsabilità
del lavoratore dipendente", in Il fisco, 2009, pp. 701 ss., innanzitutto l'istituto persegue la
finalità di semplificazione dei rapporti con il Fisco, essendo "pochi soggetti obbligati,
rispetto ai tanti che hanno realizzato il presupposto impositivo, con conseguente riduzione
dei soggetti da sottoporre, eventualmente, ad accertamento ed a riscossione"; ed inoltre
aggiunge che tale meccanismo garantisce maggiore certezza al prelievo tributario, dato che
"da un lato, garantisce all'Erario un'anticipazione del prelievo tributario, al momento
dell'erogazione del reddito, e dall'altro lato, trasla l'obbligo di adempiere, in capo ad un
soggetto che non ha interesse ad evadere, perché garantito dalla previsione dell'obbligo di
rivalsa". Altresì PARLATO A., Il sostituto d'imposta, Cedam, Padova, 1969, pp. 8 ss.,
riconosce nella comodità di colpire un solo soggetto anziché più di uno e nell'opportunità di
colpire il reddito alla fonte, le ragioni riconducili alla sostituzione. Ad analoga conclusione
arriva PURI P., "Sostituzione tributaria", in Dizionario Enciclopedico del diritto diretto da
Galgano F., 1996, pp. 1424 ss., secondo cui l'istituto soddisfa più esigenze: "quella di
semplificare gli obblighi del sostituito riversando gran parte di questi su di un soggetto (il
sostituito) che già possiede una struttura organizzativa e quella di garantire il prelievo
poiché il sostituto non è titolare del reddito colpito dal prelievo, e, quindi, ha minore
interesse ad occultarlo".
7
Per questo FALSITTA G., “Sostituti d’imposta immaginari e follia fiscale”, cit., pp. 1010 ss.,
definisce la sostituzione tributaria come un istituto giuridico uno e trino.
11
Il sostituto funge da esattore fiscale, egli è quasi sempre un datore di
lavoro o un mutuatario; il secondo soggetto interessato è il
sostituito, il quale riceve il compenso tassabile e nella maggior parte
dei casi è un lavoratore subordinato o un mutuante; ed infine il
Fisco, ossia il destinatario dell’imposta. Il meccanismo attraverso il
quale la sostituzione tributaria opera è alquanto semplice e
raffinato: il sostituto, nel momento in cui paga il compenso al
sostituito, opera una ritenuta a carico di quest’ultimo. Una volta
effettuata tale “trattenuta”, il sostituto versa l’importo nelle casse
erariali.
Per descrivere l'istituto della sostituzione, si può ricorrere allo
schema delineato dal codice civile per definire la delegazione di
pagamento
8
, che ha finalità solutoria ed implica l'esistenza di un
rapporto di mandato fra delegante (sostituto) e delegatario
(sostituito).
Tuttavia esistono delle differenze, poiché il sostituto è un incaricato
ope legis all'adempimento totale o parziale della prestazione
impositiva che fa carico al sostituito; il sostituito è titolare di una
propria obbligazione nei confronti dell'Amministrazione
finanziaria
9
.
La sostituzione tributaria è utilizzata dal nostro legislatore ogni qual
volta bisogna tassare redditi altrui; in oltre un secolo di applicazione
dell’istituto tale impiego non è stato mai messo in discussione, in
8
La delegazione di pagamento è disciplinata dall'art. 1269 del c.c., il quale sancisce: "Se il
debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il
creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento
non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante".
9
PURI P., "Sostituzione tributaria", cit., pp. 1425 ss.
12
nessuna occasione si è pensato di utilizzare la sostituzione tributaria
per la tassazione in capo al reddituario di redditi propri di costui.
Questo fino al 1979, quando un illustre funzionario
dell’amministrazione periferica delle imposte dirette, analizzando il
diffuso e frequente fenomeno dei finanziamenti interbancari, pensò
che un soggetto ricevendo interessi attivi, era tenuto ad operare su
quella somma, una ritenuta d’acconto a carico di se stesso.
Naturalmente, in nessuna legge tributaria esiste un seppur minimo e
lacunoso segnale, che tale stravagante idea possa diventare
plausibile. E’ impossibile concepire un rapporto mono soggettivo in
cui un soggetto sostituisce se stesso
10
.
Il termine sostituzione non deve trarre in inganno perché la
sostituzione tributaria non ha nulla a che vedere con l’idea dell’agire
con effetti nella sfera giuridica altrui, ma fa riferimento alle
situazioni giuridiche soggettive che fanno capo ad un soggetto
diverso da quello a cui sarebbero ordinariamente riferibili
11
.
10
Al riguardo FALSITTA G., “Sostituti d’imposta immaginari e follia fiscale” , cit., pp. 1010
ss., cita una piacevole analogia con uno dei più bei romanzi della letteratura italiana. Egli
asserisce: «Solo in Il fu Mattia Pascal il protagonista si sdoppia e cessando di essere Mattia
Pascal diventa Adriano Meis. Tuttavia neanche in tal caso si ha un vero raddoppio perché il
protagonista del romanzo nasce come Adriano nell’istante in cui “muore” come Mattia».
11
FANTOZZI A., Corso di diritto tributario, cit., 2004, pp. 153 ss., precisa che il termine
sostituzione è pervenuto nella dottrina tributarista dal diritto privato, dove era utilizzato
per spiegare il comportamento di determinati soggetti che avevano il potere di incidere
nella sfera giuridica altrui. Pertanto, non deve sorprenderci il tenore letterale ingannevole
del termine, essendo stato lo stesso adattato all’utilizzo nel campo tributario. Anche
LEONARDI I., "Osservazioni sul delitto di omesso versamento di ritenute certificate", cit., pp.
1438 ss., individua questa sorte di equivocità terminologica, "poiché non esiste un
fenomeno giuridico di vera e propria sostituzione: manca l'istituzione dell'imposta a carico
del soggetto che realizza il presupposto e la successiva «sostituzione» di tale soggetto
mediante imposizione dell'imposta al sostituto. Invero, vi è soltanto, nella legge, l'istituzione
del tributo a carico del sostituto, il quale si differenzia dall'ordinario soggetto passivo, il
contribuente, perché non realizza il presupposto, non già perché la sua posizione soggettiva
ne sostituisca un'altra". Contribuisce ad arricchire l'argomentazione sul termine
«sostituzione» anche TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, Utet, Torino, 2003, pp. 140
13
Parte della dottrina
12
ritiene che il termine «sostituzione tributaria»
sarebbe frutto di un vero e proprio equivoco, in quanto indurrebbe
in prima analisi, a pensare che il legislatore voglia “preferire” un
altro soggetto a quello cui è imputabile il presupposto d’imposta
13
.
Una tradizionale tesi dottrinale
14
, risalente ai primi anni del 1950,
identificava nella sostituzione tributaria la presenza di due rapporti
nei confronti dell'Erario, uno a carico del sostituto per
l'adempimento dell'obbligazione tributaria ed un altro a carico del
sostituito, che permaneva in uno stato virtuale o di quiescenza.
ss., secondo il quale "sarebbe errato pensare che vi sia una doppia movenza legislativa. E
cioè, dapprima, l'istituzione dell'imposta a carico di un soggetto (colui che realizza il
presupposto) e, in un successivo momento, la «sostituzione» di tale soggetto. Altresì PURI
P., "Brevi note intorno alle problematiche processuali delle controversie tra sostituto e
sostituito", in Rass. trib., 1990, pp. 861 ss., ritenendo ormai superato l'equivoco scaturito
dalla terminologia utilizzata, conferma che non si tratta di un vero e proprio fenomeno di
sostituzione "ma si ha solo la previsione di una prestazione a carico di un soggetto (il
sostituto) differente dal soggetto in capo al quale si sono verificate le condizioni
determinanti la nascita ed il contenuto dell'imposta". Analogo parere è espresso da
PALERMO E. - ROMEO G., "Omesso versamento di ritenute e responsabilità del lavoratore
dipendente", cit., pp. 701 ss., che confermano che tale istituto non rappresenta una vera e
propria sostituzione: "infatti, il sostituto non interviene in un secondo momento, ovvero
dopo la previsione dell'obbligazione tributaria in capo al sostituito, bensì è individuato dalla
norma, sin dal principio, come soggetto passivo del tributo". Il superamento del problema
scaturito dalla denominazione «sostituzione», ha radici lontane, infatti già ALLORIO E.,
Diritto processuale tributario, Utet, Torino, 1962, pp. 140 ss., si era mosso in tal senso, e
successivamente aveva argomentato nella stessa direzione anche PARLATO A., Il sostituto
d'imposta, cit., pp. 128 ss.
12
Confrontare al riguardo BASILAVECCHIA M., “Sostituzione tributaria”, in Dig. disc. priv. –
sez. comm., 1997, pp. 67; PARLATO A., Il sostituto d'imposta, cit., pp. 105 ss.
13
BASILAVECCHIA M., “Sostituzione tributaria”, cit., pp. 67 ss. Dello stesso avviso è altresì
PARLATO A., Il sostituto d'imposta, cit., pp. 105 ss., il quale afferma che occorre
preliminarmente liberarsi "del fascino pericoloso della parola sostituzione", in quanto
considerando la reale configurazione del fenomeno emerge che il sostituto non subentra
nel rapporto giuridico d'imposta al posto del sostituito.
14
BETTI E., Teoria generale delle obbligazioni, Giuffrè, Milano, 1955, vol. III, pp. 270 ss.;
D'ALBERGO S., "Appunti in tema di sostituto d'imposta", in Riv. Bancaria, 1954, pp. 500 ss.;
D'AMATI N., "La sostituzione tributaria", in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, pp. 724 ss., STEFANI
G., "Il sostituto d'imposta: una figura tipica del diritto tributario", in Boll. trib., 1965, pp.
1431 ss.; COCIVERA B., "Il sostituto d'imposta", in Riv. dir. fin. sc. fin., 1959, pp. 327 ss.
14
Quindi, secondo tale filone di idee, si instauravano due rapporti,
aventi lo stesso oggetto ma soggetti passivi diversi.
Successivamente, la tesi della duplicità dei rapporti, è stata criticata
da un altro indirizzo dottrinale
15
che si poneva in completa antitesi
con il primo.
Secondo tale tesi, la teoria della duplicità dei rapporti è frutto di un
equivoco, poiché "la sostituzione è un fenomeno di tecnica tributaria,
di natura giuridica, relativo a diversi tipi di imposte e che si presenta
sempre risultante dalla fusione di due norme in una: quella tipica,
relativa all'imposta di cui si tratta nel caso concreto, e quella
sostitutiva. (...) Con essa il legislatore ha forgiato una fattispecie
unitaria ed eccezionale, ponendo come soggetto passivo il sostituto"
16
.
Dall'analisi di queste opposte tesi, si giunge alla conclusione che
l'elemento che accomuna tutte le fattispecie di sostituzione
tributaria, è rappresentato dalla detenzione da parte del sostituto
d'imposta del quid che costituisce il reddito su cui si commisura
l'imposta.
Di conseguenza, l'elemento che permette il funzionamento della
sostituzione tributaria non può che essere il collegamento tra
imposte
17
.
15
ALLORIO E., Diritto processuale tributario, cit., pp. 134 ss.; DE MITA E., "Fattispecie legale
e rapporti giuridici nella sostituzione tributaria", in Giur. it., 1961, pp. 257 ss.; PARLATO A., Il
sostituto d'imposta, cit., pp. 11 ss.
16
DE MITA E., "Fattispecie legale e rapporti giuridici nella sostituzione tributaria", cit., pp.
260 ss., il quale osserva che è sì vero che il presupposto tipico dell'imposta va riferito al
sostituito, ma ciò rileva soltanto al fine di stabilire la misura del debito.
17
Per un'analisi approfondita inerenei alla teoria della duplicità dei rapporti e a quella
dell'unicità del rapporto, confrontare PARLATO A., Il sostituto d'imposta, cit., pp. 10 ss. e
PIGNATONE R., Sostituzione tributaria e prelievo alla fonte, Cedam, Padova, 1993, pp. 165
ss.