2statunitense, che, per tradizione storica, risultano poste come tra le
prime che hanno affrontato il regime delle liberalizzazioni economiche,
compreso il mercato borsistico. Infatti la proficua disciplina di gestione
e di controllo in materia di sollecitazione all’investimento, dalle prime
esperienze normative a quelle più recenti, alimenta la responsabilità
professionale dei suoi attori e degli organi super partes che li statuiscono
ad un livello superiore.
3Cap. I° :
I°.1 La Sollecitazione del Pubblico Risparmio dall’art. 18 della
216/1974 agli Artt. 94 e ss. del D.Lgs. n°58/98 (Tuif).
La prima esperienza normativa del mercato finanziario italiano
organicamente strutturata, fu avviata nel nostro Paese seguitamente alla
promulgazione della Legge 20 Marzo 1913 n°272, conosciuta anche
come “Legge Fondamentale”, allo scopo di disciplinare l’attività di
mediatori, borsa valori e negoziazioni di titoli. Ma, nonostante la
successiva evoluzione legislativa
1
, appariva evidente che la Borsa Valori
fosse ancora priva di una marcata identità, sia sul piano istituzionale che
nella titolarità di doveri e diritti, a causa dell’atteggiamento fortemente
ostruzionistico condotto dalle forze oligopolistiche del periodo che si
concretavano attorno al ruolo ricoperto dalle banche. Infatti, come
sostenuto da autorevole dottrina
2
, la fase di sviluppo dell’economia
italiana conclusasi con la guerra mondiale ha coinvolto un mercato
amministrato dalle banche e dalla loro capacità di determinare sia
l’offerta di nuovi titoli sia la loro domanda, il quale, però non avrebbe
retto all’impatto con la successiva recessione, a causa proprio della
posizione di difesa tenuta dalle banche al fine di arginare le
1
Il riferimento è volto alle successive leggi organizzate nel seguente ordine temporale : R.D. 9 Aprile
1925 n°376; R.D.L. 30 Giugno 1932 n°815 e R.D.L. 20 Dicembre 1932 n°1607.
2
Cfr. A.CONFALONIERI,“Introduzione” in “Il credito industriale e mobiliare. La Borsa Valori” di
U.Caprara, Padova,1991, XIV.
4ripercussioni del deterioramento dei corsi azionari. Pertanto, in questo
quadro di paradossale inefficienza istituzionale, l’approvazione del
Decreto Legge 8 Aprile 1974 n°95, successivamente convertito nella
Legge 7 Giugno 1974, n°216 rappresenta un primo interessante
tentativo di uniformare l’assetto istituzionale del mercato finanziario
alle esigenze in fieri dei mercati. Infatti, mentre originariamente le
operazioni erano disciplinate esclusivamente dall’art. 1336 c.c., in
particolar modo per quelle concernenti l’acquisto o la vendita di titoli, la
L.216/1974, all’art.18, disponeva che […]Coloro i quali intendano procedere
all’acquisto o alla vendita di azioni ed obbligazioni convertibili mediante offerta al
pubblico, devono darne preventiva comunicazione alla Consob, indicando condizioni,
modalità e termini di svolgimento dell’operazione”
3
[…]. Entro 20 gg. dalla data
di ricezione della comunicazione in argomento, la Commissione poteva
stabilire i modi in cui l’offerta doveva essere resa pubblica nonchè i dati
e le notizie che essa doveva contenere. L’omissione della
comunicazione o l’inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite erano
puniti con l’ammenda di lire 2 mln a lire 20 mln
4
. Tuttavia il dato
sostanziale
3
Cfr. R.NOBILI, “Legge 7 Giugno 1974, n° 216, art. 18”in “La Riforma delle Società par Azioni”, a cura di
R. Nobili- M. Vitale, 1975, 33.
4
Cfr. G.COLOMBO,“Sollecitazione del Pubblico Risparmio e quotazioni in borsa, in “Trattato delle s.p.a.”, a
cura di G.Colombo- Portale, vol. X°,Torino, 1993, 3.
5rinvenibile dall’analisi del contenuto normativo rifletteva una
comunione di trattamento tra offerte pubbliche di vendita e di acquisto
da parte del legislatore la quale ha sollevato non poche critiche. In
particolare la lacuna si avvertiva per le offerte pubbliche di acquisto,
date le problematiche legate alla corretta raccolta di informazioni sulle
operazioni in argomento da parte del pubblico investitore. Sicchè
risultavano necessarie una disciplina ed una vigilanza accorta da parte
dell’organo di vigilanza nazionale sia per gli assetti procedimentali che
per i comportamenti avuti dai soggetti interessati. Si ricava che,
nonostante la felice intuizione di chi sosteneva il conferimento di
questo potere di controllo alla Consob
5
, il dato più significativo della
nuova legge consisteva nel palese superamento della classica dicotomia
società-socio, ove l’interesse economico rimaneva circoscritto
all’ambito societario, per introdurne un'altra di tipo trilaterale,
società/socio effettivo/mercato, più aperta ad attività finanziarie
multiruolo e concorrenziali
6
. Pertanto la disciplina continuava ad
essere sostanzialmente lacunosa, nonostante la maggiore presa di
coscienza del legislatore nazionale di fronte alle richieste di tutela dei
mercati finanziari. Infatti l’art. 18 si applicava alle sole offerte di azioni e
5
Cfr. G.ROSSI ,“Il mercato mobiliare e l’organo di controllo”,Bologna, 1998, 118.
6
Cfr. F. DI PASQUALI,“L’Evoluzione della disciplina del mercato mobiliare” in “La Borsa Valori ed il
mercato mobiliare:organizzazione, strumenti, intermediari”di Dacrema-Banfi,Torino, 1994, 21.
6di obbligazioni convertibili, lasciando sforniti di interventi ad hoc ampi
spazi del mercato primario dei capitali. Inoltre, anche nell’ottica di un
aggiustamento giuridico, restava la difficoltà di adattare il concetto
stesso di offerta pubblica al fenomeno della sollecitazione del pubblico
risparmio. A questo si aggiunga l’esigenza di tutelare la protezione degli
investitori e del risparmio pubblico non solo a partire dal momento
dell’ammissione alle quotazioni in Borsa delle società, ma anche
durante le fasi antecedenti alla stessa quotazione ed alla distribuzione
pubblica di titoli di investimento e di altri strumenti finanziari
7
. Nel
diritto statunitense, ad esempio, l’idea oggetto di esame è manifestata
da due leggi distinte che costituivano i pilastri della security regulation
americana, ovvero il Securities Act del 1933, che riguardava proprio il
fenomeno della distribution of securities ed il Securities Exchange Act del
1934 volto, invece, a regolare il distribution trading
8
. Entrambe le leggi si
ispiravano alla filosofia della trasparenza, ma, mentre la prima si
fondava sull’utilizzo del prospectus, regolando un sistema di static
disclosure
9
, l’altra prevedeva un sistema di continuous disclosure
10
articolato
nella prescrizione di relazioni periodiche da parte degli emittenti e degli
7
Indicazioni di analoga natura venivano offerte dall’esperienza della securities regulation statunitense e
del droit financier belga.
8
Termine tecnico volto a dire il mercato secondario delle securities rappresentati sia dalle borse valori
che dal mercato fuori borsa, denominati rispettivamente securities exchanges e over the counter market.
9
Termine tecnico inerente la trasparenza del mercato finanziario prima delle contrattazioni di borsa
10
Termine tecnico volto a definire la trasparenza del mercato di contrattazione durante le operazioni
di quotazione
7altri soggetti interessati al trading di valori mobiliari. Nonostante i limiti
dell’art. 18 e le indicazione provenienti dall’esperienza comparativa
internazionale, lo stimolo concreto ad una riforma della L.216/1974 è
venuto dall’osservazione di un fenomeno particolare: quello dei titoli
atipici e degli investimenti alternativi del risparmio
11
. Tra i primi
strumenti a destare interesse e preoccupazione in tal senso occorre
ricordare il cosiddetto Certificato di Partecipazione , la cui forma più
conosciuta e praticata era quella immobiliare
12
,.emessa da imprese che
acquistavano o costruivano immobili allo scopo di fittarli o rivenderli.
A questa tipologia di investimento alternativo se ne aggiunsero ben
presto altre forme sotto la denominazione di “Titoli Misti” una cui
tipica fattispecie era rappresentata dai Certificati Patrimoniali
13
. Questi
rappresentavano tanto una partecipazione azionaria dei risparmiatori,
quanto un loro credito in conto capitale verso la società partecipata:
questo credito, infruttifero e non rimborsabile fino allo scioglimento
della società era di un ammontare pari ad un multiplo del valore
11
Particolare tipologia di investimenti generalmente basati sull’impiego di strumenti derivati. In tale
ambito il mercato di riferimento è definito, secondo l’analoga esperienza tedesca, Graner Kapitalmarket
ovvero mercato grigio dei capitali, a causa della mancanza di una disciplina specifica.
12
In tal senso il certificato immobiliare va considerato un documento rappresentativo di diritti
acquisiti dall’acquirente per versamenti di una frazione dell’apporto complessivo.
13
Documenti emessi da società fiduciarie dai quali risultava l’affidamento in amministrazione dei
titoli corrispondenti al patrimonio disponibile.
8nominale delle azioni
14
. Pertanto come conseguenza della diffusione di
nuovi sviluppi del mercato mobiliare e della diffusione in esso di
strumenti atipici, fu palese l’esigenza di approntare meccanismi che
consentissero una completa possibilità di valutazione delle proposte di
investimento
15
. Infatti occorreva, in tal senso, autorizzare le singole
emissioni in un quadro di precise modalità intese a garantire l’assoluta
trasparenza delle proposte. La risposta del legislatore a tali fenomeni si
concretizzò nell’art. 11 della L. 77/1983, con il quale fu previsto che
ogni emissione di titoli e certificati di massa, da collocare, anche
indirettamente, presso il pubblico sarebbe stato sottoposto
all’autorizzazione del Ministro del Tesoro e nell’art. 12 della medesima
legge che avrebbe consentito una graduale riformulazione dell’ art.
1/18 della L. 216/1974, attraverso una nozione di valore mobiliare (art.
18-bis) e di sollecitazione del pubblico risparmio (art. 18-ter, 1°comma)
più ampia. .Infatti nella nuova nozione di valore mobiliare erano inclusi
i titoli di massa atipici ed altri strumenti non cartolarizzati di raccolta
14
Una variante era data dalle units di investimento e delle units immobiliari. Le prime erano certificati
rappresentativi di un’azione e di un credito fruttifero e rimborsabile entro una scadenza determinata.
Le seconde erano quote di società a responsabilità limitata e di un credito destinato a convertirsi, per
una metà, in capitale della s.r.l. e, per l’altra metà, in obbligazioni della società stessa,una volta che
questa si fosse trasformata in società per azioni.
15
Nello specifico fu pregevole l’intervento del Senatore Berlanda durante i lavori conclusivi della
Relazione sui Fondi Comuni di investimento Immobiliare nel 1982, davanti alla Commissione
Finanze e Tesoro del Parlamento Italiano, il quale manifestava l’esigenza di approntare meccanismi
che consentissero una completa possibilità di valutazione delle proposte di investimento. In tal senso
[…]occorre autorizzare le singole emissioni in un quadro di precise modalità intese a garantire
l’assoluta trasparenza delle proposte[…].
9del risparmio mobiliare, mentre la nozione di sollecitazione del
pubblico risparmio comprendeva sia le offerte di pubbliche
sottoscrizioni sia il collocamento porta a porta. Ma il vero punto di
arrivo dell’intera evoluzione legislativa in campo finanziario è stato,
certamente, il Testo Unico della Finanza n°58/1998 che ha
introdotto significative modifiche sul piano dell’articolazione e
razionalizzazione della materia sollecitativa. Infatti, con esso, il
legislatore nazionale ha elaborato settori chiave quali la tutela delle
minoranze e le regole giuridiche che disciplinano il rapporto tra
emittenti e risparmiatori. Inoltre la disciplina del Testo Unico si
connota anche per il forte ricorso alla delegificazione
16
, il che ha
comportato un ampliamento del potere regolamentare della Consob
mediante un ampio ricorso alla normativa secondaria
17
. Analizzandone
i punti essenziali, si riscontra, in primo luogo, un apposita disciplina
differenziata per le offerte pubbliche di acquisto e di sottoscrizione che
costituiscono la sollecitazione all’investimento e per le offerte
pubbliche di acquisto e di scambio che integrano la sollecitazione al
disinvestimento. In questo modo si supera il limite delle precedenti
normative, che tendevano ad uniformare entrambe le fattispecie,
16
Cfr. G.CANNIZZARO,Sub art. 94 Tuif in “Il TUF nelle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria” a cura di C. Rabitti Bedogni ,Milano, 1998,559.
17
Il riferimento è esplicitamente rivolto al regolamento Consob n° 11971/1998 che rappresenta
l’attuazione delle norme secondarie del Decreto in argomento da www.consob.it.
10
attraverso una semplificazione dei presupposti di applicabilità ed una
maggiore chiarezza espositiva. Infatti si specifica all’art.1, comma 1, lett.
t ) del Tuif che, per sollecitazione all’investimento, si intende […]ogni
offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al
pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari[…].
Sebbene il termine sollecitazione si colleghi a quanto già
precedentemente contemplato dalla l. 216/1974 esso ora indica
esclusivamente le fattispecie che conducono, attraverso la vendita o la
sottoscrizione di prodotti finanziari, all’operazione di investimento. Gli
artt. 18 e ss. della L. 216/1974, ad esempio, consolidarono una linea
direttrice di tipo generico su qualunque operazione sollecitatoria, salvo,
poi, innestare discipline speciali riferite alle offerte pubbliche di vendita
e di sottoscrizione con diritto di voto e discipline speciali per le offerte
pubbliche di acquisto e scambio di valori mobiliari con diritto di voto
18
.
In pratica , come riferiva autorevole dottrina
19
, si integravano due
discipline che finivano con il dar vita ad un vero e proprio
18
Disciplina elaborata rispettivamente dalla legge 18 Febbraio 1992 n° 149, Capo I° e II°.
19
Cfr. F.ANNUNZIATA,Sub art. 94 Tuif in “La disciplina delle società quotate nel testo unico della
Finanza, D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n°58” a cura di P.Marchetti-L.A.Bianchi, Milano,1999,68. Cfr.
A.JANNARELLI, Sub art. 94” in “Commentario al T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria” a cura di G.Alpa-F.Capriglione, Padova, 1998, 885, il quale sosteneva che con il decreto
legislativo n°58/1998 “[…]si è volutamente posta l’attenzione su un profilo teleologico
dell’operazione sollecitatoria dato che quest’ultima si arresta alle soglie di quel formale atto idoneo al
fenomeno contrattuale, con l’obiettivo di catturare l’attenzione degli interlocutori potenziali,
orientandone le scelte, in luogo del dato meramente morfologico delle singole azioni posto dalla
legislazione precedente[…]”.