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il soprannaturale nel naturale. Si parte infatti
dal fondamentale concetto per cui tutti gli
esseri traggono la loro origine da un Essere
onnipotente ed amoroso, che ha loro impresso
un ordine profondo ed essenziale mancando al
quale essi mancano a se stessi1.
Solo nel rispetto di quest'ordine l'uomo trova
la coincidenza con se stesso e con l’intima
legge della sua natura. Partendo da questa sua
filosofia la chiesa ha purificato il matrimonio
dalle innumerevoli deviazioni da esso subìte,
ripristinandolo quale dovrebbe essere secondo
natura. Innanzi tutto il codex i.c. stabilisce che
la celebrazione del matrimonio debba essere
1 G.Caputo, Introduzione allo studio del diritto canonico moderno, Tomo II,
ed. Cedam, Padova, 1984, pag.173 e seg.
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preceduta da una consapevole e responsabile
preparazione, adatta e proporzionata
all'importanza del sacramento ed ai
considerevoli impegni derivanti dal matrimonio,
attraverso un'efficace azione pastorale, cui è
impegnata tutta la comunità dei fedeli. Per
accertare che non vi siano ostacoli alla validità
ed alla liceità del matrimonio la celebrazione
deve essere preceduta dall'esame dei nubendi,
dalle pubblicazioni matrimoniali o dagli altri
mezzi di indagine che si ritengono opportuni
secondo le conferenze episcopali. Il
matrimonio è un istituto di diritto naturale
elevato alla dignità di sacramento fra i
battezzati, costituisce l'intima integrazione tra
l'uomo e la donna per il reciproco giovamento
4
ed ai fini della procreazione ed educazione
della prole, cui esso è ordinato2.
La sacramentalità del matrimonio non è limitata
all'atto, con cui si conclude e si perfeziona, ma
comprende il rapporto coniugale, dum
permanet, la società coniugale e l'intima unione
di tutta la vita. La prima fondamentale
affermazione che in questo senso la filosofia
naturale cristiana ha compiuto è stata la parità
tra uomo e donna in tutti gli elementi
sostanziali della vita. Su questa parità
fondamentale si fonda la necessità del
consenso di entrambi gli sposi perché si abbia
il matrimonio. Il diritto canonico pone infatti
2 S.Gherro, Studi sulle fonti del diritto matrimoniale canonico, ed. Cedam,
Padova, 1988, pag.189 e seg.
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il principio fondamentale secondo il quale il
matrimonio non può risultare che dal consenso
delle parti. Qualora tale consenso manchi anche
in una sola delle parti, oppure sia viziato, il
matrimonio è invalido3. L'invalidità del
matrimonio per carenza o vizio del consenso
deve essere dichiarata dal giudice competente,
la cui pronuncia ha l'effetto di constatazione
erga omnes dell'inesistenza giuridica del
matrimonio apparentemente contratto, fino a
tale dichiarazione il matrimonio apparente
rimane coperto dal favor iuris.
Il diritto canonico, mantenendosi fermo nella
dottrina tradizionale, ha dunque dato al
3
Enciclopedia del diritto, vol.XXV, ed.Giuffrè, Milano, 1975, pag.835 e seg.
6
consenso lo spiccato valore di causa efficiente
del matrimonio. Ogni particolare matrimonio, in
quanto implica unione coniugale fra un uomo e
una donna , non può cominciare ad esistere se
non dal libero consenso di ambedue gli sposi, e
questo atto libero di volontà non può venire
supplito da nessuna autorità umana.
Il matrimonio è costituito dal consenso,
manifestazione dell'amore umano sublimato in
caritas dal sacramento, di cui i ministri sono
gli stessi sposi, giuridicamente capaci di
manifestarlo nella forma prescritta dalla legge.
Requisito essenziale per la validità del
matrimonio è che chi presta il consenso abbia
la capacità di farlo, cioè la capacità intellettiva
a conoscere il negozio in sè e nelle sue
7
conseguenze e la capacità volitiva a compiere
liberamente il detto negozio. Se nel soggetto
manca la capacità di intendere la natura
dell'atto che si appresta a compiere e la
possibilità dell'autonoma determinazione a
porre in essere quell'atto, la manifestazione di
volontà non può determinare conseguenze. Il
matrimonio è, indubbiamente, nullo se il
consenso manchi per incapacità di intendere e
di volere, derivante da causa patologica
permanente o transitoria, o anche da grave
difetto di discernimento , o da cause
psichiche che non consentono di assumersi gli
obblighi essenziali del matrimonio. Il consenso
manca anche in caso di difformità fra volontà
interna e volontà manifestata, difformità che
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può essere involontaria, come nel caso di
errore ostativo, o volontaria, quando con atto
positivo di volontà si esclude lo stesso
matrimonio, (il cosiddetto consensus fictus), o
qualche suo elemento essenziale, ed è questo il
caso della simulazione. Non c'è consenso
quando, pur volendo il matrimonio, se ne
escluda, sempre con atto positivo di volontà,
qualche proprietà essenziale, quali l'unità e
l'indissolubilità. Il consenso non solo deve
esistere, ma non deve essere viziato da
elementi perturbatori della sua normale
formazione, quali sono l'errore motivo, il
timore determinato dall'altrui violenza e il
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dolo4. Il consenso deve necessariamente essere
vero, espressione cioè di intimo volere ed il
diritto presume sempre, dal segno esteriore, il
consenso interno.
V'è una fondamentale presunzione legale circa
la capacità dei nubendi di intendere e di volere,
tale capacità si presume infatti esistente nella
persona normale anche se essa può trovarsi
annullata o diminuita per cause patologiche
durature o occasionali.
Altra presunzione legale riguarda il minimo
necessario di cognizione necessario in ordine
al matrimonio, il codice canonico dispone che
per aversi il consenso per la conclusione del
4
R.Baccari, Elementi di diritto canonico, ed.Cacucci, Bari, 1986, pag.92 e
seg.
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matrimonio è sufficiente che il contraente
sappia che con il matrimonio si instaura un
consorzio permanente fra uomo e donna
ordinato al bene dei coniugi ed alla generazione
ed educazione della prole5.
La conoscenza di cui sopra si presume
raggiunta nell'età della pubertà anche se non si
è a conoscenza dello svolgimento dei rapporti
coniugali e del modo fisiologico per il
concepimento della prole. L'ignoranza della
natura e dello scopo del matrimonio non è
presumibile dopo la pubertà6. Si tratta tuttavia
di una presunzione iuris tantum nel senso che
5
V.Del Giudice, Nozioni di diritto canonico, ed.Giuffrè, Milano, 1941, pag.115
e seg.
11
ammette la prova contraria, è cioè possibile
dimostrare che, per condizioni particolari,
mancava nel soggetto anche la cognizione
minima, presunta dal codice canonico, in
rapporto all'essenza dell'istituto del
matrimonio. Un'altra presunzione legale,
anch'essa iuris tantum, riguarda la conformità
tra l'interno volere e la sua manifestazione. Si
presume l'esistenza del consenso matrimoniale
interno in conformità dell'espressione di esso.
L'apparente volontà è considerata senz'altro la
vera volontà: chi esprime il consenso
matrimoniale si presume abbia voluto porre in
6
P.Moneta, Il Matrimonio nel nuovo diritto canonico, ed Ecig, Genova, 1996,
pag.43 e seg.
12
essere il matrimonio, con i suoi fini e le
proprietà essenziali . Data la necessità che in
materia matrimoniale prevalga la verità circa
l'esistenza o meno del consenso , anche cotesta
presunzione è iuris tantum; è cioè possibile
provare in contrario , la difformità dell'interno
volere dalla manifestazione: a) perchè una parte
ebbe ad incorrere in errore, b) perchè si tese
ad escludere, da una o da entrambe le parti, il
matrimonio stesso ed il consenso fu un
" consensus fictus", c) perchè il soggetto, con
atto positivo di volontà, volle escludere lo
stesso oggetto formale del contratto
matrimoniale o una delle proprietà essenziali
del matrimonio: l'unità e l'indissolubilità. La
presunzione sancita dal codice canonico in
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favore della rispondenza dell'intenzione
interna alla volontà manifestata, ammette quindi
la dimostrazione di una volontà contraria. Dal
momento che si tratta di presunzioni iuris
tantum, chi pretende di aver solo
apparentemente consentito, è tenuto a fornirne
la prova. L'indagine su tale consenso forma
quanto di più arduo e delicato possa esservi,
portando alla certezza o all'esclusione del
vincolo. Tutti gli altri tipi di matrimonio
conosciuti prima e dopo del cristianesimo (
salvo il matrimonio civile che altro non è se
non un imitazione laica del matrimonio
canonico) non considerano mai come essenziale
il consenso degli sposi perché concepiscono
sempre, almeno agli effetti del matrimonio,
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l'uomo e la donna su posizioni diverse. Questo
risultato della costruzione del matrimonio
secondo natura quale appare alla filosofia
naturale cristiana è dunque strettamente
connesso con la sua considerazione come
contratto dal momento che solo a tale
considerazione corrisponde pienamente una
parità tra i due nubendi . Parità senza la quale
non vi può essere contratto e che basta, d'altra
parte, a costituire il matrimonio come contratto
in quanto è la base dell'accordo di due volontà
poste sullo stesso piano. L'accordo delle due
volontà dei nubendi, che dà al consenso
matrimoniale la sua natura contrattuale, è
assolutamente necessario ed insostituibile.
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Il posto ed il valore del consenso sono, di
conseguenza, essenziali per la costituzione del
vincolo matrimoniale; anzi, a ben vedere, sono
i soli ad essere essenziali ed anche sufficienti
7
.
Ciò è vero in due sensi: anzitutto nel senso
che non si ha matrimonio senza il consenso, ma
anche nel senso che basta il consenso perché il
matrimonio si abbia, purché esistano, come
elementi in certo modo esterni ai due nubendi e
voluti dall'ordinamento giuridico per ragioni
generali, la capacità e la forma che si pongono
perciò come conditiones iuris.
7
“AA.VV”., Il matrimonio, legge della chiesa e legge dello stato, ed.Jovene,
Napoli, 1934, pag 99 e seg.