6
Allo stesso tempo, furono varate le prime leggi che limitavano la
durata giornaliera e settimanale del lavoro in funzione protettiva
dei lavoratori.
Tali normative segnano la nascita del diritto del lavoro che,
all origine, si identifica con la legislazione sociale, cos
denominata perchØ rappresenta l abbandono da parte dello Stato
del suo atteggiamento di neutralit per prendersi c ura dei
problemi sociali del lavoro. Solo nel XX secolo, si avr
l affermazione di nuovi valori posti a fondamento dei moderni
Stati di diritto, che le finalit perseguite dalla legislazione sociale
saranno piø autenticamente connesse ai valori di rispetto della
persona umana, della sua dignit e libert e del su o benessere
psico-fisico. Tuttavia, anche a seguito dello sviluppo delle nuove
tecnologie, del mutamento nelle principali forme di lavoro e
dello sviluppo scientifico e tecnologico, la dipendenza della
salute degli individui dalle condizioni di lavoro e dagli ambienti
in cui si lavora non Ł stata eliminata: il lavoro Ł cambiato, ma ha
portato con sØ l emergere di nuovi pericoli.
Basti pensare che l uso dei computer, cos come l i ntroduzione di
agenti chimici e biologici in agricoltura o l utilizzo di conoscenze
capaci di incidere sull assetto genetico di un determinato bene ,
porta con sØ l insorgere di nuovi rischi e di inedite relazioni con
l apparato biologico umano, potendo essere causa di patologie e
intossicazioni. D altra parte, cantieri edili e linee di montaggio
non sono scomparse e i pericoli derivanti da processi produttivi
organizzati piø tradizionalmente non sono ancora stati rimossi.
7
Lo dimostrano i dati relativi agli infortuni: negli anni 50 si
registrano oltre 3.000 morti per infortuni sul lavoro, dato che si
mantenne fino agli anni 80. Praticamente: ogni giorno dieci
persone morivano di lavoro .
Anche se dal 1975 il numero degli infortuni mortali si riduce, nel
1990 ci sono ancora 2.400 vittime. Nel 2005 si hanno ancora
1.280 vittime, ma il dato sconfortante Ł stato riscontrato dal 1
gennaio al 12 febbraio 2008, circa 123.494 infortuni2.
Se pu considerarsi impossibile o per lo meno altam ente
improbabile, eliminare tutti i fattori di nocivit dai processi
produttivi, il legislatore ha predisposto una serie complessa e
articolata di misure rivolte a diminuire l impiego, o quanto meno
ridurre il nesso tra lo svolgimento di attivit lav orative e lo
svilupparsi di malattie ed infortuni sui luoghi di lavoro.
In alcuni casi, la nocivit Ł data dai materiali e dalle sostanze
utilizzate nel processo, in altri casi essa deriva dalla
combinazione delle macchine e degli attrezzi di lavoro con l uso
che viene fatto delle persone; in altri casi Ł la conseguenza
dell organizzazione del lavoro. In ogni caso, l obi ettivo
principale di ogni forma di tutela Ł di eliminare o diminuire gli
effetti nocivi derivanti per la persona.
Tale tutela preventiva coinvolge appieno il datore di lavoro che Ł
tenuto ad adeguare le misure di prevenzione e protezione adottate
all evoluzione delle tecnologie, della conoscenza, dei prodotti e
delle fasi delle lavorazioni.
2
Fonte: INAIL, Rapporto annuale sull andamento infortunistico 2005, luglio 2006.
8
L igiene e la sicurezza, non presentano una autonomia tecnico-
scientifica, presentandosi come istituto comune a entrambe anche
se sotto aspetti diversi: l obbligo di assicurare l integrit fisica
dei propri dipendenti qualifica la posizione passiva del datore di
lavoro, cioŁ quanto egli Ł giuridicamente tenuto ad osservare in
esecuzione del contratto di lavoro, al pari di altre obbligazioni,
mentre sotto altri aspetti, il bene della salute dei lavoratori
rappresenta un bene primario che riguarda l intera collettivit e
di cui si fa carico lo Stato attraverso l emanazione di normative
garantistiche finalizzate a tutelare questo bene3.
Un importantissimo ruolo nello sviluppo della normativa in tema
di protezione sociale e di sicurezza sul lavoro Ł stato svolto dalla
legislazione comunitaria. La necessit di prevedere standard
comuni a livello europeo per quel che concerne la sicurezza e
l igiene sui luoghi di lavoro discendeva dalla necessit di
rendere, quanto piø possibile omogenei, i costi delle imprese
indipendentemente dallo Stato in cui fossero localizzate, onde
tutelare il principio della libera concorrenza all interno della
Comunit Economica Europea, prima, e dell Unione Eu ropea,
poi. La normativa nazionale, fondata sull art. 2087 c.c. e sulle
norme derivanti dalla decretazione degli anni 40 e 50, risultava
essere in gran parte inappagante sotto diversi aspetti.
Risultano, invece, fondamentali gli artt. 136 e 137 del Trattato
istitutivo della Comunit Europea 4.
3Cfr. Elementi di igiene e sicurezza del lavoro , Edizione giuridiche Simone, 2007.
4
Trattato di Roma del 25-3-1957 istitutivo della CEE e Trattato sull Unione Europea
firmato a Maastricht il 7-2-1993 ed entrato in vigore il 1 -11-1993, ratificato dall Italia con
L. 3-11-1992, n. 454.
9
Il 1 articolo ha enunciato il principio secondo cu i gli Stati
membri devono promuovere il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro della manodopera che consenta la loro
parificazione nel progresso, sollecitando gli stessi Stati a una
stretta collaborazione nei settori della sicurezza sociale, della
protezione contro gli infortuni e le malattie professionali e
dell igiene di lavoro.
Il 2 , inserito nell Atto Unico europeo del febbra io 1986 ed
entrato in vigore il 1 gennaio dell anno successiv o, ribadisce la
necessit della collaborazione in tale materia e fi ssa
espressamente l obiettivo di una armonizzazione delle condizioni
previste. La norma, inoltre, prevede la materia dell igiene e
sicurezza del lavoro tra gli specifici settori di intervento
comunitario, precisando che la Comunit possa soste nere e
completare l azione degli Stati membri per il miglioramento
dell ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei
lavoratori, per le condizioni di lavoro e per la protezione sociale
dei lavoratori.
L art. 137 del Trattato contiene una disposizione di estrema
importanza che rivela che dall adozione delle misure derivanti
dagli atti adottati dalle istituzioni comunitarie non pu mai
derivare un arretramento delle condizioni di protezione gi in atto
nello Stato membro (cd. clausola di non regresso).
Nei settori d intervento comunitario, il Consiglio della UE pu
adottare, mediante direttive, le prescrizioni minime da applicare
in tutti gli Stati membri. Ci spiega l importanza delle direttive
10
comunitarie, prima di tutto esse vincolano gli Stati membri per
quel che riguarda il risultato cui sono rivolte e che vogliono
raggiungere, a nulla rivelando la scelta dei mezzi o delle forme
piø opportune che ogni singolo ordinamento sceglier per
realizzarlo. Mentre i regolamenti comunitari, dunque,
costituiscono una formazione compiuta, nel senso della loro
diretta ed immediata applicabilit all interno degl i Stati membri,
le direttive si rivolgono in primo luogo agli Stati e non ai
cittadini, prescrivendo un obbligo di adeguamento ad esse da
parte della legislazione nazionale in tempi ragionevoli.
Conseguentemente, la non ricezione nell ordinamento interno di
una direttiva attraverso un atto giuridico dello Stato membro non
permette il sorgere di situazioni giuridiche soggettive in capo al
cittadino, in relazione allo Stato di appartenenza; tuttavia in
questi casi il singolo potr agire giudizialmente n ei confronti
dello Stato inadempiente al fine di ottenere il risarcimento del
danno subito dalla non applicazione della direttiva.
La prima direttiva comunitaria in materia di sicurezza del lavoro
risale al 19595; soprattutto negli anni 70, si assiste
all emanazioni di un ampio ventaglio di direttive.
Innovativa Ł stata la dir. n. 89/391/CEE che rivela quale
normativa quadro per il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro, seguita da varie direttive
particolari riguardanti determinati settori o aspetti della sicurezza
sociale. In effetti, ha stabilito i principi generali cui si ispira la
5
Dir. n. 529/221/CEE, contenente norme fondamentali relative alla protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
11
disciplina della materia che il legislatore italiano ha recepito,
assieme ad altre direttive particolari, con il D. Lgs. 19-9-1994, n.
626. Essa comprende principi generali relativi alla prevenzione
dei rischi professionali e alla protezione della sicurezza e della
salute, all eliminazione dei fattori di rischio e di incidente,
all informazione, alla consultazione, alla partecipazione
equilibrata e alla formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti, nonchØ direttive generali per l attuazione dei
principi generali anzidetti.
L ambito di applicazione della direttiva n. 89/391 comprende
qualsiasi settore sia esso pubblico che privato, fatta eccezione per
alcune particolari attivit ed Ł ribadito che principale destinatario
della normativa Ł il datore di lavoro quale principale garante
dell obbligo di sicurezza.
La direttiva si chiude con la previsione dell emanazione da parte
del Consiglio di direttive particolari concernenti specifici settori
o profili dell attivit lavorativa. Tra le direttiv e particolari,
rientrano: la direttiva sulla segnaletica nei cantieri temporanei per
la segnaletica di sicurezza o di salute sui luoghi di lavoro, la
direttiva relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per
l uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori6.
6
Cfr. P. Varesi, G. Fava, Codice del lavoro , Edit ore Ipsoa, 2007.
12
1.2 La fase della costituzionalizzazione del diritto del
lavoro
Alcuni principi di carattere generale in materia di sicurezza
sociale e di salute e di igiene sui luoghi di lavoro sono contenuti
nella Costituzione Repubblicana (1 gennaio 1948).
Dal 1948 in poi si sviluppa una fase storica nuova nella quale,
come conseguenza della scelte di politica legislativa accolte a
livello costituzionale, il diritto del lavoro sopravanza il diritto
civile e il diritto commerciale.
La Costituzione manifesta una volont di intervento soprattutto
nei rapporti interprivati, considerati non piø soltanto nella loro
uguaglianza di fronte alla legge, ma altres secondo la differente
posizione occupata nella societ civile, concretame nte articolata
in classi e, quindi, per categorie e gruppi di interessi contrastanti.
La conseguenza di tutto questo Ł che la disciplina di istituti tipici
del diritto civile e commerciale ha registrato modifiche
sostanziali sulla base di un nuovo concetto della dignit sociale
del cittadino. Si pu dire che il rapporto interpri vato di maggior
rilievo sul piano costituzionale Ł il rapporto di lavoro, come fonte
di situazioni di svantaggio e di vantaggio per i lavoratori e per i
datori di lavoro.
E evidente che il carattere prevalente della normativa della
materia Ł quello originario della protezione del lavoratore come
soggetto contraente piø debole.