Capitolo primo
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e nuove figure attive, sia inserendo nuovi e più elastici principi di tutela rispetto al
precedente assetto prevenzionale in materia di sicurezza sul lavoro.
Al datore di lavoro, quindi, non si richiede più solo e principalmente di
garantire l’osservanza di una serie di specifiche previsioni di legge, ma gli si
impone di fare della sicurezza in azienda uno dei parametri attorno ai quali
impostare il proprio processo produttivo, divenendo così la sicurezza, non più un
insieme di obblighi e vincoli che vengono calati nell’azienda “dall’esterno”, ma
un parametro basilare, coerentemente di programmazione e gestione dell’intero
processo produttivo
2
.
Gli elementi di assoluta novità, che hanno determinato maggiormente tale
cambiamento rivoluzionario, sono: la valutazione del rischio, la programmazione
e proceduralizzazione degli obblighi, la compartecipazione attiva di tutti i soggetti
interni all’azienda attraverso la formazione e l’informazione degli stessi, con la
previsione delle nuove figure (Medico competente e Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza in materia di sicurezza e prevenzione, il responsabile del Servizio
di prevenzione e protezione) esperte introdotte dal legislatore del ’94 e integranti
con il sistema azienda, che assumono nuove funzioni e responsabilità in materia di
sicurezza sul lavoro.
Nell’elaborazione di questo lavoro, si è postal’attenzione sul d. lgs.
748/94.
Il legislatore con tale decreto, ponendosi come obiettivo primario
essenziale il raggiungimento di una “sicurezza diffusa”, prevede il contravventore
di norme antinfortunistiche, la possibilità, attraverso un comportamento
riparatorio, di attuare, se pur tardivamente, la legislazione in materia di sicurezza
sul lavoro, per mezzo di una particolare procedura estintiva, grazie all’istituto
della “prescrizione obbligatoria” introdotto di cui agli artt. 20 e succ..
In merito alla disciplina e all’evoluzione delle figure amministrative
preposte all’attività di vigilanza sulle normative in materia di sicurezza ed igiene
sul lavoro, si può affermare come il sistema ispettivo, sia andato incontro ad una
notevole frammentazione, con conseguenti difficoltà applicative, determinando
2
S.PESCI, in “Il D.Lgs.n.758/94 e le procedure sanzionatorie” in Quaderni di argomento di
diritto del lavoro, ordinati da PERSIANI, nell’ADL n. 5 2003, pag. 56, Padova.2003.
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così il rischio di sminuire l’importanza della materia di sicurezza sul lavoro, di
non veder accrescere quella generale “cultura della prevenzione” come elemento
indispensabile per migliorare l’approccio alla problematica della sicurezza.
Capitolo primo
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CAPITOLO I
LA NORMATIVA ITALIANA IN TEMA DI
SICUREZZA DEL LAVORO
1.1 Le disposizioni costituzionali in materia di sicurezza
La Costituzione realizza una protezione di carattere generale attraverso gli
artt. 2 e 4: il primo sancisce il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili
dell’uomo nelle formazioni sociali, e con tale espressione deve intendersi
certamente anche il luogo di lavoro, perché rappresenta un’occasione di maggiore
esposizione al rischio ed un luogo di espressione della personalità dell’individuo;
il secondo, affermando il diritto al lavoro, può essere certamente interpretato nel
senso che, tra le condizioni che la Repubblica si obbliga a promuovere per rendere
effettivo questo diritto, è certamente compresa anche l’assicurazione di un
ambiente di lavoro sicuro.
La tutela dei lavoratori si realizza con la previsione di una serie di diritti
che, in sostanza, riflettono le pretese contrattuali del prestatore nei confronti del
datore di lavoro per effetto del rapporto esistente tra questi due soggetti.
La pretesa della prevenzione degli infortuni è uno di questi diritti consiste
nella richiesta, giuridicamente rilevate, della predisposizione, nell’ambiente di
lavoro di mezzi protettivi adeguati alla natura dell’attività esercitata e tali da
prevenire danni alla sua salute ed alla integrità psico-fisica
3
dei lavoratori.
1
Cfr. SUPPIEJ, Il diritto dei lavoratori alla salubrità dell'ambiente di lavoro, in Riv.it.dir.lav.
1988, I, p. 433 ss..
Capitolo primo
8
Sotto il profilo della tutela della integrità psico-fisica il prestatore di
lavoro, oltre che nei confronti del datore vanta dei diritti anche nei confronti dello
Stato, perché, secondo l’art. 32 della Cost., la Repubblica deve tutelare la salute
come fondamentale diritto dell’individuo; pertanto tale norma racchiude ed
esprime una dimensione individuale ed una collettiva. La valenza
superindividuale di tale diritto è venuta più chiaramente alla luce nel momento in
cui «il diritto alla salute, oltre che nell’ottica tradizionale di diritto dell’integrità
fisica, è stato inquadrato sotto il diverso e complementare angolo di diritto
all’ambiente salubre»
4
. È evidente che «il riferimento della tutela ad una
determinata realtà ambientale non come oggetto di appropriazione esclusiva, ma
come controllo sulle modalità di utilizzazione di essa, induce a considerare con
attenzione il carattere non individualistico della situazione»
5
.
La constatazione appare tanto più calzante se riferita alla tutela della
salute dei prestatori di lavoro. Ambito in cui assume valore emblematico
l’assorbimento dell’interesse individuale di ciascun lavoratore alla propria
integrità fisica in quello collettivo alla predisposizione di un ambiente di lavoro
sicuro.
La tutela dell’art. 32 presenta anche un’altra duplice dimensione operativa,
aggiungendo a quella “originaria” configurazione “pubblicista” una dimensione
“privatistica”. Se, infatti, l’impostazione esegetica tradizionale limitava la portata
della norma alla sfera esclusiva dei rapporti tra cittadini e Stato, dunque
affermando la valenza squisitamente pubblicistica del diritto alla salute,
coerentemente inquadrato come un diritto soggettivo pubblico
6
, l’evoluzione del
dibattito sulla polivalenza dei diritti fondamentali ha portato ad un allargamento
dell’ottica pubblicistica in cui era inquadrato il diritto alla salute. Si è così
affermata la tesi dell’efficacia erga omnes dei diritti fondamentali, e tra questi del
4
Cfr. LUCIANI, Salute (diritto alla salute- diritto Cost.), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1991, p.
6 ss. MAMMONE, Salute territorio ambiente, Padova, 1985, p. 19 ss.; SALVI, Note sulla tutela
della salute come interesse collettivo, in Busnelli -Breccia (a cura di) Tutela della salute e diritto
privato, Milano, 1978, p. 445 ss.
5
V. SALVI, Note, cit.,p. 452
6
V. DE PALMA RAINONE, La tutela della salute come dir. pubb. soggettivo, Prob. sic. soc.,
1966, p. 7 ss.; PASQUINI, La tutela della salute nell’ordinamento italiano, Prob. sic. soc., 1966,
p. 253 ss.
Capitolo primo
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diritto alla salute, il rispetto del quale è oggetto «altresì (di) un dovere
inderogabile a provvedere alla sua conservazione, da ritenere gravante su
ciascuno»
7
. Anche la giurisprudenza si è adeguata alle elaborazioni della dottrina
e, a partire dalla fine degli anni ’60, ha più volte avuto occasione di confermare
che il diritto alla salute «si configura come un diritto primario ed assoluto
pienamente operante anche nei rapporti fra privati»
8
.
La tutela costituzionale del diritto alla sicurezza del lavoro non si esaurisce
in tali articoli, essendo altrettanto rilevante, com’è noto, il disposto dell’art. 41
della Costituzione, il cui secondo comma pone quali limiti al libero svolgersi
dell’attività privata l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà, e la dignità umana. La
disposizione pertanto sottolinea la rilevanza della sicurezza – e quindi della salute
- nell’ambito dei rapporti economico-sociali, ed assume rilievo particolare proprio
in ordine alla tutela dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro
9
. Interesse, questo,
che la norma evidentemente qualifica come predominante, nella scala gerarchica
dei valori costituzionali, rispetto a quello dell’imprenditore allo svolgimento della
sua attività.
1.2 La disciplina della sicurezza sul lavoro nel codice civile: l’art. 2087
Il codice civile contiene una norma, l’art. 2087 c.c., che, se pur di epoca
antecedente alla Carta Costituzionale, fa confluire nella disciplina del rapporto di
lavoro i principi costituzionali in materia di tutela della persona umana ed in
7
V. MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana, Riv. inf. mal. prof., 1961, I, p.
2. Sull’applicabilità dell’art. 32 anche nei rapporti intersoggettivi privati, cfr. ALPA, Salute
(Diritto alla) in NN. D. I. Appendice VI Torino, p. 913. LUCIANI, Salute, cit., p. 2 ss.
MONTUSCHI Commento all’art. 32, in Branca (a cura di). Commentario alla Costituzione (artt.
29-34 rapporti etico sociali) Bologna-Roma, 1976, in particolare p.146 ss. e 159 ss. MAMMONE,
Salute, cit., p. 13 ss.
8
Corte cost., 26 luglio 1979, n. 88, Giur. cost. 1979, 656. V. anche Cass. Sez. Un. 21 marzo 1973,
n. 796, Foro amm.., 1974, I, 26. Sulla giurisprudenza della Corte cost. v. CECCHERINI–LOI-
SANTILLI, L’art. 32 nella giurisprudenza costituzionale in Busnelli -Breccia (a cura di) Tutela,
cit.,p. 53. In tema v. BESSONE- ROPPO, Diritto soggettivo alla salute ex art. 32 della Cost. ed
evoluzione della giurisprudenza, Pol. dir., 1974, p.766. Negli ultimi anni un ulteriore affermazione
dell’operatività del diritto alla salute ex art. 32nei rapporti tra privati è venuta dalla giurisprudenza
in tema di risarcimento del danno biologico a seguito di inf. sul lav. V. Corte Cost., 18 luglio 1991
n. 356, Foro it. 1991, I, 2697 con nota di DE MARZO.
9
Cfr. SALERNO, Profili giuridici della sicurezza nell’impresa, in AA.VV. Salute e sicurezza
dell’impresa, Padova, 1992. p. 84.
Capitolo primo
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particolare di salvaguardia della salute dei lavoratori; tale norma, dunque, realizza
il pieno ed effettivo riconoscimento del diritto alla salute nei luoghi di lavoro.
L’art. 2087 c.c. é sicuramente la norma chiave in materia di tutela delle
condizioni di lavoro, sia perché ad essa è sotteso di un nuovo modo di concepire
la prevenzione, ne viene ribadita l’autonomia concettuale rispetto alle finalità
assicurative, sia perché l’obbligo di sicurezza in essa contenuto viene attratto
nell’orbita contrattuale
10
.
Sull’articolo in esame si è aperto, subito dopo la sua introduzione
nell’ordinamento, un vivace dibattito dottrinale in ordine alla qualificazione della
posizione soggettiva vantata dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
Innanzitutto vi è l’orientamento che riconduce il dovere di sicurezza ex art. 2087
c.c. alla categoria degli obblighi di protezione
11
. Tale impostazione, riconoscendo
al rapporto di lavoro natura complessa, distingue, in seno ad esso, tra nucleo
principale (obbligo di prestazione ed obbligo di retribuzione) e obblighi accessori,
facenti capo alle parti in base ai principi generali di correttezza e buona fede (ex
artt. 1175 e 1375 c.c.), tra i quali rientra l’obbligo di sicurezza.
Secondo altro orientamento l’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.,
andrebbe più propriamente ricondotto nell’area della cooperazione creditoria
12
.
Infine, vi è un’ulteriore tesi che giunge a conclusioni riduttive della portata
dell’art. 2087 c.c., subordinando il diritto alla sicurezza al diritto di esecuzione
della prestazione lavorativa
13
.
Non sono mancate posizioni, che oramai possono dirsi superate, secondo
cui la situazione soggettiva del lavoratore integrerebbe gli estremi del mero
interesse legittimo in quanto connessa ad un preminente interesse pubblico. La
10
V. GAETA, Infortuni sul lavoro e responsabilità civile. Alle origini del diritto del lavoro,
Napoli, 1986, p.45 ss.
11
Tale orientamento può essere fatto risalire principalmente agli scritti di MENGONI,
Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi” (studio critico), in riv. dir. comm., 1954, I,
p. 185 ss. ed in particolare p. 368 ss. e più di recente MENGONI PROTO PISANI ORSI
BATTAGLINI, L’influenza del diritto del lavoro su diritto civile, diritto processuale civile, diritto
amministrativo, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1990, p. 17.
12
La posizione più nota di tale orientamento è quella di MONTUSCHI, Diritto alla salute e
organizzazione del lavoro, Milano, 1986 in particolare p. 66 ss.
13
Cfr. PERA, Osservazioni sul c.d. obbligo di sicurezza del datore di lavoro, in Problemi sic.
Soc., 1967, p. 857 ss.; e LEGA, La capacità lavorativa e la sua tutela giuridica, Milano, 1950, p.
242 ss.