Nel determinare con maggiore precisione, la fattispecie concreta si può
rintracciare nella trattazione dottrinale del XVII secolo specialmente ad opera di
giureconsulti napoletani: il Broja, trattando “de interceptatione literarum, aut aperitione aut
occupazione ipsarum” scrive: “hoc commititur quando aliquis accipit literas a Regio Procacio vel ab
alio, et illas aperiendo atque legendo occupat, et non consignat vero domino”, la violazione
determinava però sempre il crimen falsi.
I giureconsulti stranieri dell’epoca tesero invece a mettere in luce l’iniquità del
fatto, che violava il diritto delle genti.
Nei secoli XVII e XVIII, i mezzi di comunicazione progrediscono e sorgono dei
veri e propri servizi postali assumendo aspetti e proporzioni nuove.
Poiché il servizio postale può effettuarsi soltanto dietro concessione del Principe,
il problema della tutela del rapporto di corrispondenza cominciava ad avere particolare
importanza non più per la violazione effettuata dai privati, ma per le violazioni effettuate
dal Principe.
I governanti assoluti del tempo, consideravano molto opportuno poter prendere
cognizione della corrispondenza dei cittadini e anche la corrispondenza diplomatica non
era sempre rispettata.
La possibilità di esercitare un insidioso controllo direttamente nei rapporti più
segreti dei sudditi, determinò che la tutela del rapporto di corrispondenza subisse una
lunga battuta d’arresto.
………………………………………………………..
CAPITOLO 2
LA TUTELA E L’INVIOLABILITA’ DELLE LIBERTA’:
FONDAMENTI, ASPETTI SOGGETTIVI E
STRUMENTALI DELLA SEGRETEZZA DELLA
CORRISPONDENZA
2.1 La protezione della riservatezza in alcune esperienze straniere
Fin dal diciannovesimo secolo la tutela della “vita privata” era già una realtà
soprattutto nell’esperienza inglese e statunitense.
Nel primo caso, tenuto conto dell’ordinamento vigente di common law, alcuni autori
hanno ricercato la tutela giuridica nei molteplici rimedi offerti in via giurisprudenziale a
tutela di specifiche manifestazioni della vita privata.
La parola privacy e il concetto connesso di necessaria protezione della sfera intima
e familiare da immotivate indiscrezioni, ricorre per la prima volta con la regola del breach
of confidence, nel case Prince Albert v. Strange (1849), relativo a un dipendente della casa
reale che aveva effettuato copie abusive di alcune acqueforti
2
commissionate dal Principe
Alberto, marito della Regina Vittoria, raffiguranti i loro figli e altri soggetti di personale
interesse.
2 Tecnica di incisione su metallo (spec. di rame), ricoperta prima con una vernice antiacido, poi incisa con una
punta d'acciaio e sottoposta all'azione dell'acido nitrico in corrispondenza dei segni tracciati.
Il dipendente per trarne profitto aveva progettato di vendere ad un editore i
quadretti trafugati.
L’azione inibitoria nei confronti dell’editore fu accolta in primo grado, a tutela
dell’intrusione nella vita familiare e a tutela del diritto d’autore dei quadri e della tacita
intesa di riserbo che doveva presumersi intercorrere fra il dipendente ed il ricorrente.
Un altro importante caso, fu anche il caso Duke of Argyll v. Dukess of Argyll
(1967) relativo alle indiscrezioni giornalistiche del coniuge Argyll circa le confidenze
ricevute dalla consorte durante il matrimonio, in tal caso era stato violato l’implicito
obbligo di riserbo che imponeva il matrimonio.
Nella sentenza relativa al caso Malone v. Metropolitan (1979) venne sancito che
l’azione del breach of confidence presupponeva tre elementi: l’informazione confidenziale,
l’obbligo di riserbo e l’uso non autorizzato della notizia.
Pertanto non è tutelato il riserbo circa la notizia appresa da chi parla in luogo
pubblico, poiché si espone al rischio di ascoltatori non graditi.
Allo stesso modo il vincolo di confidenza cessa di fronte all’obiettiva illiceità del
fatto ed anche di fronte ad un pubblico interesse alla notizia.
Vi è poi la figura del breach of copyright, che risale al 1741, e occorre per esempio,
quando i documenti di un soggetto vengono pubblicati all’insaputa della persona titolare
dei diritti di riproduzione, solo l’autore di uno scritto può decidere sulla sua
pubblicazione.
Altra importante figura è quella del trespass, che concerne il caso di acquisizioni di
informazioni sulla vita privata altrui mediante l’invasione o l’introduzione abusiva nella
proprietà altrui
3
.
Non è invece illecito fotografare il territorio dallo spazio aereo soprastante,
purché questo non avvenga in modo assiduo e quindi molesto, per la persona che abita
nell’area sottostante.
Sempre connessi ad atti invasivi di natura fisica, sono le figure della nuisance e
defamation, che riguardano atti di turbativa del fondo altrui, mediante immissioni fisiche
(rumori, acqua, elettricità, ecc.) oppure atti che violano la sfera della proprietà privata
mediante le molestie telefoniche o attività che determinano altrui sofferenza come “la
pubblicazione di fotografie che possano comunque causare dolore senza plausibile ragione”.
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3 caso di un fotografo che nel 1965, si era introdotto nelle tenute reali per riprendere la regina e la principessa
Margaret mentre sciavano sull’acqua
CAPITOLO 3
LE INDAGINI GIUDIZIARIE
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI
3.1 I poteri del giudice penale (artt. dal 616 al 623 bis c.p.p.)
I poteri del giudice penale sulla libertà e sulla segretezza della corrispondenza e
delle comunicazioni costituiscono la più diretta derivazione dell’art.15 della Costituzione
che fa riferimento proprio ad essa quale Autorità investita dei poteri precipui richiamati
nella maggior parte delle norme che prevedono espressamente delle limitazioni alla
libertà ed alla segretezza.
Assunto che, come si vedrà più avanti, è solo in parte vero poiché non è solo il
giudice di pace in grado di interferire nella limitazione della libertà e della segretezza della
corrispondenza e delle comunicazioni.
Come è noto, i poteri del giudice di pace sono molto ampie per ciò che concerne
la ricerca delle fonti di prova ed è basata sul principio della ricerca della cd “verità materiale
o reale” in base al principio della libertà della prova anche in relazione ad i mezzi di
ricerca della stessa.
In parole povere il giudice non valuterà soltanto le prove fornite dalle parti, ma
potrà ricercare di sua iniziativa quelle prove che riterrà opportune acquisire per la ricerca
della verità.
Questa attività, che si instaura con l’avvio delle indagini preliminari, è dunque
un’attività inquisitoria che si forgia nel rispetto delle procedure in esse richiamate.
Il potere di informazione può essere esercitato dal giudice nel momento in cui
vengono assunte informazioni sia presso le parti ed i terzi in genere e sia presso la
Pubblica Amministrazione ed in particolare presso l’amministrazione postale.
Per le informazioni assunte presso le parti ed i terzi in genere essa è ricompressa
nelle disposizioni concernenti l’esame testimoniale ed attraverso strumenti di coercizione
penetranti quali la perquisizione ed il sequestro, che consentono di poter ottenere
direttamente le informazioni sulla corrispondenza e sulle comunicazioni delle parti e dei
terzi in genere.
Come accennato in precedenza, all’Autorità Giudiziaria è consentita la deroga al
principio costituzionale della segretezza della corrispondenza in tutte le sue forme.
………………………………………….
CAPITOLO 4
L’USO E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ED AMBIENTALI
4.1 La motivazione dei decreti autorizzativi e la inutilizzabilita’
derivante dal vizio di motivazione
Il decreto autorizzativo del Gip in tema di intercettazioni è atto non impugnabile
come pacificamente ritengono dottrina e giurisprudenza.
Vi sono state decisioni della suprema Corte che hanno ritenuto sufficiente la
motivazione minima indispensabile
4
ed altre che invece l’hanno pretesa in forma
analitica e specifica
5:
la differenza delle due posizioni ha prodotto gli effetti
interpretativi più vistosi in tema di motivazione per relationem.
La giurisprudenza per così dire “più rigorosa” ha ritenuto non sufficientemente
motivato un decreto autorizzativo, non contenente motivazione autonoma bensì per
relationem, basato sulla richiesta del pm e sui rapporti informativi elaborati dagli
investigatori.
In altri casi
6
, pur ammettendo tal genere di motivazione, ha richiesto, quale
requisito indispensabile, che il decreto indichi le ragioni per le quali il giudice ritiene di
4 Sez. V, 15 febbraio 2000, n. 784, Terracciano, rv 215731.
5 Sez. III, 23 maggio 1997, n. 6231, Bormolini, rv 208634; Sez. I, 11 febbraio 1999, Carlino, rv 212282,
secondo cui non è sufficiente il mero riferimento alle informative di polizia.
6 Sez. VI, 14 agosto 1998, n. 4007, Venturini, rv 213585.
condividere le argomentazioni poste a base della richiesta e non si esaurisca
nell'esclusivo richiamo o rinvio all'esposizione delle ragioni contenute nell'istanza.
Altro orientamento
7
, infine, è quello che ha ritenuto sufficiente la motivazione per
relationem a condizione che l’atto richiamato (richiesta del pm o informative della pg)
fosse posto nella disponibilità della parte.
La dottrina
8
segnala che la C. costituzionale, con sentenza n. 34 del 1973 aveva
sottolineato la necessità di una cautela scrupolosa nella autorizzazione delle
intercettazioni, prescrivendo una motivazione definita “adeguata e specifica”, dunque
esplicita e non per relationem.
La motivazione è richiesta anche per i decreti con i quali il Gip disponga la
proroga delle intercettazioni già autorizzate, ma essa può essere ispirata anche a criteri
di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione: dunque può
risolversi nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta
del pubblico ministero, dato che di un provvedimento reso al di fuori di una
contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione
non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante
9
.
7 Sez. I, 26 maggio 1999, n. 3909, Adorisio, rv 214006.
8 Filippi, in Codice procedura penale commentato, a cura di Giarda e Spangher, IPSOA II ed. 2001, art. 267,
p. 1405.
9 Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 32924, Belforte ed altri, rv 229105.