CAPITOLO 1
La scissione: aspetti economico-aziendali
1.1. Breve introduzione alle operazioni straordinarie di gestione
Per operazioni straordinarie di gestione si intende una serie eterogenea di operazioni,
in linea di massima connesse ad aspetti di crescita aziendale, che le imprese pongono in
essere al di fuori della loro attività ordinaria. Le principali motivazioni di questo tipo di
operazioni sono:
• modificare la forma giuridica o la struttura dell’impresa;
• trasferire la titolarità o il controllo dell’impresa;
• facilitare operazioni di liquidazione e di estinzione dell’impresa.
Le principali operazioni straordinarie sono le fusioni, scissioni, conferimenti,
liquidazioni e cessioni di rami aziendali; queste operazioni vengono utilizzate spesso
per porre in essere un aumento dimensionale esterno, che si contrappone all’aumento
dimensionale interno che caratterizzato dall’aumento della dimensione della struttura
aziendale preesistente.
Le operazioni straordinarie, proprio in ragione della loro “non ordinarietà”,
presentano diverse criticità sia a livello organizzativo-gestionale, sia al livello contabile,
civilistico e fiscale.
Non è però semplice definire quelle che sono considerabili operazioni di
riorganizzazione societaria. All’interno dell’ordinamento italiano, infatti, si possono
identificare due concetti di riorganizzazione. Il primo, definito dalla normativa
tributaria, comprende tra le operazioni di riorganizzazione solamente la trasformazione,
la scissione e la fusione. Il secondo concetto è invece definito dal d.lgs. 544/1992
1
il
quale comprende tra le operazioni di riorganizzazione, oltre alla trasformazione, fusione
e scissione, anche il conferimento in una società effettuato da un’altra società, di
un’azienda o di un ramo d’azienda.
1.2. La scissione e le sue finalità
La scissione è un’operazione straordinaria attraverso la quale una società (chiamata
scissa o scindenda) trasferisce una parte, o l’intero suo patrimonio, ad una o più società
di nuova costituzione (scissione in senso stretto) o preesistenti (scissione per
incorporazione). I soci della scissa in cambio della diminuzione di valore del loro
investimento iniziale riceveranno una parte di azioni o quote delle società beneficiarie
della scissione.
1
Con questo decreto legislativo è stata recepita la direttiva CEE 434/1990 relativa al comune regime da
applicare alle operazioni straordinarie coinvolgenti società di Paesi membri diversi.
6
I due elementi appena evidenziati, la scissione del patrimonio in almeno due parti e
l’attribuzione ai soci della scissa di partecipazioni nelle beneficiarie, sono quelli
caratterizzanti l’operazione e permettono di distinguerla da tutte le altre operazioni
straordinarie.
La parte di patrimonio che viene trasferito a ciascuna beneficiaria non deve
necessariamente costituire un’azienda o un ramo aziendale ma può essere composto
anche da un gruppo di beni e addirittura da un singolo bene (vedremo in seguito come
questa operazione sia potenzialmente elusiva)
2
.
La scissione quindi realizza nuove strutture con nuovi assetti societari e suddivide la
realtà aziendale tra i soci della scissa; le motivazioni economiche dell’operazione
concernono due distinti profili: il primo relativo all’azienda e il secondo relativo agli
azionisti. Le esigenze che inducono a porre in essere la scissione possono essere interne
o esterne alla società
3
.
Tra le esigenze endogene troviamo:
• la riorganizzazione aziendale: la scissione crea una nuova struttura societaria
mediante un processo di ristrutturazione. Il passaggio del patrimonio
costituisce il punto di arrivo dell’operazione per attuare la riorganizzazione
societaria. Maggiore sarà la quota di patrimonio trasferito e maggiori saranno
gli effetti di carattere organizzativo che l’operazione avrà nei confronti della
scissa e delle beneficiarie;
• frazionare la realtà aziendale per sviluppare alcuni settori produttivi senza
rinunciare al controllo: in questo caso si creano complessi aziendali di
minori dimensioni ma dotati di una maggiore autonomia decisionale ed
operativa restando comunque sotto il controllo dei soci originari.
• riorganizzazione dell’attività svolta con abbandono di processi non core: la
scissione realizza una struttura societaria snellita dai processi non più
considerati attraenti e/o strategici che non sono più in grado di fornire un
vantaggio competitivo. Questa operazione può essere utilizzata dalle imprese
in crisi nei periodi di forte recessione;
• soluzione di situazioni di conflitto tra i soci: attraverso una scissione non
proporzionale, come analizzeremo in seguito, i soci della scissa possono
procedere a una divisione del complesso aziendale per poi decidere di
proseguire l’attività aziendale non più congiuntamente;
• perseguimento di vantaggi fiscali.
Relativamente ai fattori esogeni è necessario procedere ad un’ulteriore distinzione tra
fattori influenzati da variabili ambientali e fattori influenzati da variabili del mercato in
cui opera la società scissa.
Nel primo sottoinsieme di fattori rientrano sostanzialmente:
• variabili macroeconomiche (tasso di inflazione, cicli economici, ecc);
• variabili settoriali che influenzano singoli settori dell’attività economica.
2
Gli aspetti fiscali dell’operazione di scissione verranno analizzati nel capitolo 4.
3
Cfr. N. TARANTINO, G. CREMONA, P. MONARCA, Manuale delle operazioni straordinarie, Milano,
Ipsoa, 2009, pag. 256.
7
Nel secondo sottoinsieme rientrano:
• il calo dei prezzi;
• l’aumento della qualità;
• la riduzione dei tempi di produzione;
• i prodotti sempre più personalizzati.
Quelli appena elencati sono dei fattori che spingono l’impresa ad essere sempre più
efficiente e, qualora non riuscisse a essere competitiva, ad operare scelte di
ristrutturazione. La scissione può essere utilizzata per riorganizzare la struttura
aziendale in tutte le attività permettendo di concentrarsi sui processi core dove l’azienda
riesce ad avere un vantaggio competitivo rispetto alle altre. Questa operazione riesce
anche a flessibilizzare la struttura dell’azienda in modo da renderla più reattiva ai
mutamenti di mercato e ambientali.
La scissione consente anche di riorganizzare la struttura aziendale per poter crescere
con una nuova compagine. Questo può verificarsi quando la società scissa si trovi nel
periodo di maturità del ciclo di vita del settore e quindi non siano ravvisabili prospettive
di crescita dimensionale. Per evitare di arrestare il processo di crescita si può decidere di
scindere il patrimonio aziendale per assegnarlo a società, preesistenti o di nuova
costituzione, che si occupino ciascuna di un processo produttivo. Queste società si
ritroverebbero nella loro fase di sviluppo e quindi con nuove prospettive di crescita.
Altro effetto della scissione è il frazionamento del rischio di impresa che da una
singola società (scissa) viene ripartito tra tutte le società beneficiarie. Questo consente
alle società partecipanti all’operazione di sopportare un rischio più contenuto rispetto a
quello iniziale. Inoltre, gli organi di governo delle nuove strutture aziendali,
diventeranno direttamente responsabili dei risultati delle stesse. Questo permetterà di
aumentare la dinamicità e la capacità di reazione delle singole società agli stimoli di
mercato e dell’ambiente.
1.3. Le differenze con il conferimento, la fusione e l a c e s s i o n e d i
azienda
Nella definizione di scissione occorre rivolgere particolare attenzione ad altre tre
operazioni straordinarie ad essa molto simili: la fusione, il conferimento e la cessione
d’azienda.
Relativamente alla fusione, sono di grande interesse le affinità e le differenze che
sono riscontrabili con la scissione. Le due operazioni presentano delle sostanziali
somiglianze sia a livello funzionale sia a livello strutturale. Le affinità sono talmente
strette che la scissione può essere addirittura vista come una sorta di “fusione alla
rovescia”, cioè un fenomeno diametralmente speculare. Nella fusione due o più società
si estinguono per dare vita ad un’unica nuova società mentre nella scissione un’unica
società si estingue dando vita a due o più nuovi soggetti giuridici dotati di propria
autonomia. Questo si verifica, come vedremo nei paragrafi successivi, solo nel caso di
scissione con beneficiarie di nuova costituzione. Nel caso di scissione per
incorporazione, cioè con beneficiarie preesistenti, non si ha un’operazione inversa alla
fusione ma una sostanziale combinazione con essa.
Le due operazioni si differenziano anche in ragione del numero delle beneficiarie;
nella fusione, infatti, ci deve essere una sola società incorporante mentre nella scissione
8
le incorporanti sono più di una
4
. In secondo luogo nella scissione la società madre, a
differenza di quanto avviene nella fusione, può sopravvivere dopo la conclusione
dell’operazione.
Con l’operazione di conferimento è possibile apportare un’azienda, un ramo
aziendale o dei singoli beni, ad un ente giuridicamente diverso dalla società conferente
che riceve in cambio una quota di partecipazione nella società conferitaria. Si elimina
quindi, dalla società conferente, una parte del patrimonio che andrà a confluire in quello
di un altro soggetto giuridico.
Gli effetti del conferimento e della scissione appaiono quindi molto simili ma,
effettuando un’attenta analisi si possono riscontrare notevoli difformità sostanziali. La
prima differenza sta proprio nei soggetti legittimati ad avviare l’operazione. La
scissione deve essere obbligatoriamente deliberata dall’assemblea dei soci mentre il
conferimento può essere deciso anche dall’organo amministrativo.
Seconda importante differenza tra scissione e conferimento sta nel fatto che nella
prima, le quote o azioni delle società beneficiarie vengono attribuite ai soci della scissa
e non, come accade nel conferimento, alla stessa società conferente in cambio
dell’apporto patrimoniale, ragion per cui, nella scissione, ci sarà una diminuzione del
valore del patrimonio mentre nel conferimento il valore del patrimonio resta immutato
ma cambierà la sua composizione trasformando elementi di primo grado, cespiti e
passività trasferite, con elementi di secondo grado, cioè la partecipazione. Con il
conferimento, inoltre, si arriva alla formazione di un gruppo imprenditoriale mentre la
scissione consente di suddividere una realtà aziendale tra i soci della stessa.
Altra differenza tra i due istituti è data dal fatto che il conferimento avviene tra
soggetti diversi e terzi mentre nella scissione i titolari delle società beneficiarie sono gli
stessi soci della società beneficiaria. Ultima differenza è invece la sorte della società
conferente che rimane sempre in vita mentre nella scissione totale la società scissa si
estinguerà per effetto dell’operazione
5
.
Per quanto riguarda invece l’operazione di cessione di azienda, possiamo individuare
tre essenziali differenze. Innanzi tutto nella cessione, così come nel conferimento, il
rapporto che si crea è tra soggetti diversi e i terzi, nella scissione i titolari delle società
beneficiarie sono gli stessi soci della società scissa e non c’è quindi intervento di terzi
soggetti. Altro elemento di differenziazione è dato dal fatto che nella cessione non si
avrà, come nella scissione, l’integrazione tra i soci della società cedente nella società
beneficiaria. Le quote, infatti, non vengono assegnate ai soci della cedente ma vengono
cedute agli acquirenti nuovi soci della società ceduta. Infine, mentre può accadere che
per effetto della scissione la società scissa si estingua, ciò non potrà mai accadere
relativamente alla società ceduta poiché resterà in vita ma con una nuova compagine
sociale
6
.
4
Nei paragrafi successi vedremo che in caso di scissione parziale sarà ammessa l’esistenza di una sola
beneficiaria sia essa preesistente o di nuova costituzione. In questo caso la scissa resta in vita e continuerà
ad operare con la parte residua del suo patrimonio; è evidente che anche in questa situazione sia
ravvisabile un frazionamento del patrimonio della scissa.
5
È da ricordare che in caso di scissione parziale la società scissa non si estingue.
6
C f r . F . GIANCOLA, La scissione. Forme di scissione, scissione non proporzionale, adempimenti
procedurali, Milano, Giuffrè, 2005, pag. 69.
CAPITOLO 2
La scissione: aspetti civilistici
2.1. Ambito di applicazione e norme applicabili
Nell’analisi dell’operazione straordinaria in oggetto è necessario, in primo luogo,
definire quali sono i soggetti legittimanti a porre in essere la scissione. Il legislatore
italiano ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione previsto dalla direttiva
comunitaria 82/891/CEE
7 consentendo l’utilizzo dell’operazione a tutte le società di
persone, di capitali e alle cooperative. Restano esclusi dalla disciplina tutti gli organismi
che non assumono la forma di società: associazioni, consorzi, imprese individuali.
Appare legittima anche la scissione di società semplici. L’art. 2502 bis c.c., che
disciplina il deposito e l’iscrizione della decisione di scissione, fa esplicito richiamo
anche alle società disciplinate al Capo II, cioè le società semplici
8
.
All’operazione di scissione possono partecipare anche le società poste in
liquidazione purché non sia ancora iniziata la distribuzione dell’attivo
9
e le cause che
hanno provocato lo stato di liquidazione siano state rimosse.
Analoghe considerazioni possono essere fatte relativamente alle società soggette a
procedure concorsuali. Nell’art. 2506 del codice civile è stato eliminato il divieto di una
loro partecipazione all’operazione di scissione. Tale circostanza viene considerata
legittima nel caso in cui la scissione venga posta in essere per eliminare, o comunque
ridurre, quelle che sono state la cause che hanno provocato l’attivazione della procedura
concorsuale o se la scissione possa essere propedeutica ad accedere ad una procedura
concorsuale minore o per evitare il fallimento. Anche in questo caso la partecipazione è
ammessa solo nel caso in cui non sia già iniziata la distribuzione dell’attivo
patrimoniale.
Come evidenziato in precedenza, l’istituto della scissione viene disciplinato con
numerosi rimandi a quella che è la disciplina della fusione. L’ultimo comma dell’art.
2506 ter del Codice Civile indica quali sono gli articoli della fusione che sono
applicabili anche alla scissione. Gli articoli espressamente richiamati sono i seguenti:
• art. 2501 septies: disciplina quali sono i documenti che devono essere
depositati nelle sedi delle società partecipanti all’operazione. I documenti in
oggetto sono:
7
La Direttiva comunitaria prevedeva che l’operazione di scissione fosse eseguibile dalle sole società per
azioni.
8
Nel capitolo dedicato agli aspetti fiscali vedremo le particolari problematiche relative al coinvolgimento,
nell’operazione di scissione, di società semplici soprattutto se esse assumono il ruolo di beneficiarie.
9
Tale limitazione è posta perché la scissione, così come la fusione, sono delle operazioni straordinarie
che implicano la continuazione dei rapporti sociali in capo alle società che risultano dall’operazione; il
rimborso, anche parziale, della quota di partecipazione dei soci alla società originaria è oggettivamente
incompatibile con la prosecuzione del rapporto.
10
o il progetto di scissione e la relazione degli amministratori e, se
prevista, degli esperti;
o il bilancio degli ultimi tre esercizi accompagnati dalle relative
relazioni degli amministratori e sindaci;
o le situazioni patrimoniali delle partecipanti previste dall’art. 2501
quater.
Questi documenti devono restare depositati nelle sedi delle partecipanti
durante i trenta giorni che precedono l’assemblea per la delibera
dell’operazione e i soci hanno diritto a visionarli ad averne copia gratuita.
• art. 2502: disciplina che il progetto di scissione deve essere approvato da
ciascuna delle società che partecipano all’operazione. Nelle società di
persone l’approvazione avviene con il consenso della maggioranza dei soci
determinata in base alla loro partecipazione agli utili; nelle società di capitali
secondo le regole previste per le modificazioni dello statuto.
• art. 2502 bis: disciplina il deposito della delibera di scissione al Registro delle
Imprese; alla delibera devono essere allegati anche tutti i documenti previsti
dall’art. 2501 bis c.c.
• art. 2503 e art. 2503 bis: disciplinano la tutela dei creditori e degli
obbligazionisti.
• art. 2504: prescrive che l’atto di scissione debba essere depositato, a cura del
notaio rogante, presso l’Ufficio del Registro delle Imprese dei luoghi in cui
hanno sede le società partecipanti alla scissione entro 30 giorni dal decorso
del termine per l’opposizione dei creditori
10
(60 giorni dall’iscrizione al
Registro delle Imprese).
• art. 2504 ter: prescrive il divieto di assegnazione di azioni o quote in società
beneficiarie in cambio di azioni o quote possedute, direttamente o
indirettamente, dalla stessa. Le azioni proprie dovranno essere svalutate “in
ragione delle perdite durevoli di valore ad esse attribuibili con riferimento al
valore di mercato successivo all’operazione di scissione”
11
.
• art. 2504 quater: prevede che l’invalidità della scissione non può essere
pronunciata successivamente all’iscrizione al Registro delle Imprese dell’atto
di scissione. I soci e i terzi danneggiati dall’operazione avranno comunque
diritto al risarcimento del danno subito.
• art. 2505 bis: disciplina un particolare caso di fusione, e quindi di scissione,
in cui la beneficiaria dell’operazione possiede più del 90% della scissa. In tali
casi sono previste delle semplificazioni all’iter dell’operazione. È infatti
possibile omettere la relazione dell’esperto
12
, e far deliberare la scissione
dall’organo amministrativo e non dall’assemblea dei soci.
• art. 2505 ter: dispone che in seguito all’iscrizione del progetto, della
deliberazione e dell’atto di scissione al registro delle imprese si conseguono
gli effetti dell’art. 2448 c.c. che stabilisce che «gli atti per i quali il codice
prescrive l’iscrizione o il deposito al registro delle imprese sono opponibili ai
terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i
terzi ne erano a conoscenza». Prevede inoltre che «per le operazioni compiute
entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione […] gli atti non sono
10
Per apprendimenti sulla tutela dei creditori si veda il paragrafo 2.5.3.
11
C i t . P . FORNAROLI, P. IPPOLITI, Azioni proprie: come si valutano in caso di scissione, i n
Amministrazione e Finanza, n. 2/2001.
12
Purché venga concessa ai soci di minoranza la possibilità di far acquistare le proprie quote.
11
opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne
conoscenza».
2.2. Le forme di scissione
Da quanto scritto nei precedenti paragrafi è possibile intuire che esistono diverse
forme di scissione a cui una società può ricorrere in base a quelle che sono le esigenze e
i risultati che si vogliono ottenere dall’operazione. In questo paragrafo analizzeremo nel
dettaglio tutte le possibili forme e quali sono gli elementi caratterizzanti di ognuna di
esse.
Le diverse forme di scissione possono essere individuate facilmente rispondendo a
tre semplici domande:
a. quanto patrimonio viene assegnato alle beneficiarie?
b. come sono le beneficiarie?
c. con quale criterio vengono assegnate le partecipazioni?
Rispondendo alla prima domanda possiamo distinguere tra scissione totale o
scissione parziale. La scissione totale, detta anche integrale, si verifica quando si
realizza l’assegnazione dell’intero patrimonio della scissa a due o più società e nel
momento in cui avviene tale assegnazione la scissa si estingue e la sua attività
continuerà, separatamente, in capo alle società beneficiarie. Questo tipo di scissione è
quindi un’operazione simmetricamente opposta alla fusione con l’unica differenza che
nella scissione si avranno due o più beneficiarie e non solamente una come nel caso
della fusione. Il risultato finale non è quindi una aggregazione di patrimoni bensì una
disaggregazione del patrimonio della scissa in due o più parti.
La scissione parziale
13
, invece, si verifica quando si realizza l’assegnazione non
dell’intero patrimonio della scissa ma solamente di una parte di esso ad una o più
società beneficiarie. La società scissa in questo caso non si estingue e continua ad
operare con la parte residua del suo patrimonio. In questa forma di scissione,
diversamente dalla scissione totale, è possibile che esista una sola beneficiaria poiché
anche in questo caso si avrebbe una frammentazione del patrimonio originario della
scissa. Tale forma di scissione potrebbe essere confusa con l’operazione di
conferimento. La principale differenza tra i due istituti consiste nel fatto che nel
conferimento le quote o azioni della società che riceve la quota di patrimonio vengono
assegnate alla società conferente mentre nella scissione le azioni o quote della
beneficiaria vengono assegnate ai soci della scissa e non alla scissa stessa.
In base al tipo di beneficiarie possiamo distinguere tra scissioni in senso stretto e
scissioni per incorporazione. Con la scissione in senso stretto le beneficiarie sono di
nuova costituzione e nascono per effetto di essa. Esse divengono persone giuridiche in
seguito al deposito dell’atto di scissione al registro delle imprese. Nel caso di scissione
per incorporazione, invece, le società beneficiare sono preesistenti e già operanti.
Appare subito evidente una sostanziale differenza tra le due forme esaminate. Nel
caso di scissione in senso stretto si ha solo un effetto disaggregativo del patrimonio
13
Questa forma di scissione rappresenta una peculiarità dell’ordinamento italiano. Negli altri paesi
europei, infatti, questo tipo di operazione non è giuridicamente regolamentata.
12
della scissa; nella scissione per incorporazione avremo anche un effetto aggregativo
ravvisabile dall’unione della parte del patrimonio della scissa trasferito e il patrimonio
precedente delle società beneficiarie. Vedremo in seguito come queste due forme
avranno anche importanti differenze operative relativamente alle valutazioni di
scissione e al calcolo del rapporto di cambio
14
.
La scissione con costituzione di nuove società presenta anche una peculiarità propria,
essendoci solamente una società esistente, saranno esclusivamente gli amministratori
della scissa a redigere il progetto e l’atto di scissione. Sarà quest’ultimo documento a
costituire una o più società beneficiarie; ci troviamo di fronte ad un fenomeno del tutto
nuovo poiché, in deroga all’art. 2247 che prevede che per la costituzione di una società
sia necessario un atto plurilaterale, le nuove beneficiarie nascono per effetto di un atto
unilaterale.
Ultimo elemento distintivo delle varie forme di scissione è il criterio di distribuzione
delle partecipazioni. I criteri di assegnazione possono essere sostanzialmente due:
il criterio proporzionale e il criterio non proporzionale.
Con il criterio proporzionale le quote o le azioni delle beneficiarie vengono assegnate
ai soci della scissa in proporzione alla percentuale con cui i soci partecipavano al
capitale della stessa. Comporta quindi che a ciascun socio venga assegnata una
partecipazione in tutte le società beneficiarie. Oltre al tipico effetto proprio della
scissione, ossia la frammentazione della società madre, si realizza anche una
frammentazione della partecipazione dei soci; essi infatti parteciperanno a tante società
quante sono le beneficiarie. Queste ultime non subiranno dei grossi sconvolgimenti
poiché avranno una compagine sociale esattamente identica a quella originaria della
società scissa. Per comprendere meglio il funzionamento di tale criterio di assegnazione
può essere utile fare un semplice esempio numerico: la società Zeta e partecipata da tre
soci: il socio A detiene il 50%, il socio B il 30% e il socio C il 20%. La società Zeta
decide di scindersi in due società più piccole (la società X e la società Y) ponendo in
essere una scissione totale con beneficiarie neocostituite e con criterio di assegnazione
proporzionale. I soci A, B e C riceveranno una partecipazione nelle due beneficiarie
rispettivamente del 50%, 30% e 20%
15
. Per maggiore chiarezza si faccia riferimento al
schema 1.
Va precisato che l’applicazione del criterio proporzionale non è sempre perfetto.
Esso infatti incontra dei limiti nella sua applicazione quando, per esempio, le
beneficiarie sono società di capitali nelle quali i soci non hanno un numero di azioni
pari all’unita di cambio (o ad un suo multiplo) e i relativi conguagli in denaro superino
il 10%
16
. Il suo ricorso risulta facilmente applicabile nel caso in cui:
• le società beneficiarie sono società di persone;
• le società beneficiarie sono società di capitali e tutti i soci della scissa
possiedono azioni in numero pari all’unità di cambio o ad un suo multiplo;
• le beneficiarie sono di nuova costituzione.
14
Per approfondimenti sul significato di rapporto di cambio e relativi metodi di determinazione si veda il
paragrafo 3.2.1.
15
P e r s e m p l i c i t à s i è i p o t i z z a t o c h e i l v a l o r e c o n t a b i l e e i l v a l o r e e c o n o m i c o d e l l a s o c i e t à s i a n o
coincidenti.
16
Come vedremo in seguito, il secondo comma dell’art. 2506 c.c., prevede che il conguaglio in denaro
non possa eccedere il limite del 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite.