“La salvaguardia dell’ambiente nella più recente giurisprudenza Introduzione
della Corte Internazionale di Giustizia “di Carmela LOMBARDI
nuovi strumenti economici, politici e sociali, ma partendo da un’unica
finalità prioritaria, la sostenibilità non dello sviluppo, ma della vita
dell’ecosistema terrestre. Tale preoccupazione si legge anche nelle
parole di una delle personalità più eminenti del nostro pianeta, Papa
Giovanni Paolo II
3:
“Questo mondo programmato unicamente secondo
i nostri progetti, potrebbe diventare irrespirabile. Si è chiuso un
secolo in cui la vita è stata disprezzata nel modo più brutale. L’uomo
non s’illuda di dominare la Natura e la Storia. In questo inizio di
millennio salviamo l’uomo, salviamolo tutti insieme.”
Purtroppo la defaillance principale nell’effettività del sistema di tutela
è data dall’assenza di autorità sovranazionali specifiche incaricate di
accertare la violazione di obblighi internazionali degli Stati e di
applicare eventuali sanzioni. Ciò comporta gravi inconvenienti come
l’accelerazione della crisi ecologica, una disparità e disomogeneità
della protezione ambientale, nonostante i singoli ordinamenti
nazionali si sforzino di fornire risposte ai problemi ambientali,
attraverso l’applicazione indiretta del diritto internazionale. Per questa
ragione esiste una tendenza dei governi nazionali ad adottare dei
meccanismi collettivi di consultazione e controllo politico nel caso di
accertata violazione degli obblighi di alcune parti (Non Complicance
3
13 gennaio 2001. Vedi “Giustizia e ambiente globale” a cura di Postiglione Amedeo edito da
Giuffrè Editore 2001, pag 20.
II
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Procedure), in modo da poter gestire il conflitto all’interno del
sistema convenzionale. Si tratta dei trattati ambientali multilaterali,
caratterizzati da finalità comuni, interesse reciproco e completo
adempimento per raggiungere gli scopi. Inoltre gli Stati hanno ormai
accettato di dover rispondere giuridicamente per il danno ambientale
cagionato dai loro organi o da altri soggetti sottoposti al controllo
della propria giurisdizione. Si è affermato il concetto di ambiente
come patrimonio comune dell’umanità al cui rispetto deve provvedere
la Comunità Internazionale nel suo insieme, collaborando con i singoli
governi nazionali e regionali. Gli obblighi degli Stati di controllare le
attività svolte dai propri organi specialmente da persone giuridiche
private al di fuori del territorio nazionale, diventano sempre più
rilevanti. Le Nazioni sono collettivamente e individualmente
interessati al godimento ed alla preservazione di spazi e risorse
comuni. La protezione ambientale trascende i meri rapporti reciproci
tra gli Stati e costituisce un’autentica politica internazionale pubblica
che li vincola di fronte alla Comunità Internazionale in quanto tale. La
Corte Internazionale di Giustizia
4
ha sottolineato che deve
riconoscersi l’esistenza di “obblighi di uno Stato nei confronti della
Comunità Internazionale in quanto tale”, tali obblighi riguardano tutti
4
Nella sentenza: Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain)
riprodotta in Cases sul sito www.icj-cij.org.
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gli Stati e sono erga omnes. Un ruolo deve essere riconosciuto alle
ONG e altri vari organismi sociali che partecipano alla elaborazione
dei Trattati e partecipano a meccanismi internazionali di risoluzione
delle controversie tra Stati quale è quello previsto in ambito WTO,
atteso che esse,a determinate condizioni, hanno diritto di inserirsi nel
procedimento come soggetti qualificati depositando osservazioni
scritte, sotto forma di un “amicus curiae brief”. Ciò comporta la
possibilità per le ONG di aderire alle tesi di una piuttosto che
dell’altra parte in causa e di influenzare, con le proprie
argomentazioni, l’esito stesso della controversia. Inoltre, sono spesso
le ONG, tramite strumenti loro propri (campagne di stampa,
manifestazioni anche simboliche,etc.), a sottolineare il comportamento
non irreprensibile di certi Stati i quali, anche per evitare il verificarsi
di situazioni politicamente insidiose sul piano quantomeno della loro
immagine internazionale, tenderanno, ove possibile, ad adempiere ai
propri obblighi. A queste agenzie “universali” si aggiungono poi una
serie di realtà di respiro regionale, che includono,ad esempio, il
Consiglio d’Europa. Esso ha da sempre riconosciuto l'importanza
decisiva della democrazia a livello locale e regionale. L'autonomia
locale deve soddisfare le aspirazioni di tutti i cittadini europei che
vivono nelle città come nei piccoli villaggi, nelle regioni centrali come
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in quelle periferiche, e oltre le frontiere nazionali. Altra ragione che
richiama la necessità di dare maggiore attenzione all’ambiente ed al
suo equilibrio, è data dal fatto che negli ultimi decenni i motivi legati
all’ambiente sono divenuti una potenziale minaccia per la pace e la
sicurezza delle Nazioni. Il 31 gennaio 1992 il Consiglio di Sicurezza
dell’ONU
5
ha ribadito che l’ instabilità economica, sociale, umanitaria
e ambientale è divenuta minaccia per la pace e la sicurezza
internazionale. Le controversie per ragioni ambientali sono alimentate
dalla crescente necessità di risorse naturali e la scarsezza di queste. In
secondo luogo gli obblighi ambientali colpiscono interessi diretti dei
singoli Stati , alcuni dei quali non soddisfano tali obbligazioni,
ottenendo un ingiusto vantaggio economico rispetto agli altri. Anche
l’interpretazione di tali obblighi, di portata sempre più ampia e
precisa, comporta la probabilità di disputa.
Quindi,nonostante i notevoli passi in avanti, è necessaria una
riconsiderazione critica dell’attuale modello orizzontale esistente, che
appare inadeguato per assicurare un futuro credibile alla tutela
ambientale. Per questo motivo c’è chi
6
ha proposto la formazione di
una Corte Internazionale dell’Ambiente ad hoc, che sia in grado di far
5
Vedi “The Peaceful Settlement of International Enviromental Disputes”ibidem, pag 1.
6
In questo senso vedi “Giustizia e ambiente globale” a cura di Postiglione Amedeo edito da
Giuffrè Editore 2001, pag 68 e ss.
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fronte alle attualità difficoltà di protezione ambientale. Tale organo
avrebbe natura specializzata e interdisciplinare e non speciale, in tal
modo la CIG conserverebbe il ruolo di giurisdizione tra Stati per
l’applicazione del diritto comune internazionale. Essa potrebbe
costituire una opportunità positiva per favorire la creazione di una
giurisprudenza specializzata e l’evoluzione del diritto internazionale
dell’ambiente.
VI
“ La salvaguardia dell’ambiente nella più recente giurisprudenza Capitolo I
della Corte Internazionale di Giustizia ” di Carmela LOMBARDI
CAPITOLO I
LA TUTELA AMBIENTALE NEL DIRITTO
INTERNAZIONALE
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“ La salvaguardia dell’ambiente nella più recente giurisprudenza Capitolo I
della Corte Internazionale di Giustizia ” di Carmela LOMBARDI
1.1 Il degrado ambientale
La protezione dell’ambiente naturale è considerato attualmente un
interesse globale, così come lo sono il mantenimento della pace o la
tutela dei diritti civili, e negli ultimi anni, a seguito dei ripetuti allarmi
lanciati non solo dai gruppi ambientalisti ma anche da rispettati istituti
scientifici, esso ha assunto un’urgenza prioritaria. Basti pensare ai
sempre più frequenti episodi di sconvolgimenti climatici, come i
pericolosi cicloni ed uragani che hanno flagellato gli Stati Uniti, tra
cui, ad esempio, il devastane uragano Catherine, che nell’agosto
2005 ha spazzato via buona parte dei paesi confinanti con il Golfo del
Messico e il recentissimo ciclone Nargis, che ha causato migliaia di
vittime e dispersi in Birmania. Oltre al fatto che la deforestazione
continua a ritmi impressionanti, la quale comporta un’enorme perdita
in termini di diversità biologica e i suoi effetti, congiuntamente a
quelli dovuti in particolare all’inquinamento veicolare ed industriale,
hanno iniziato ad essere più evidenti nell’ambiente. È opportuno, per
meglio comprendere la questione qui trattata, svolgere un breve
chiarimento che del concetto stesso di ambiente dà la Corte
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“ La salvaguardia dell’ambiente nella più recente giurisprudenza Capitolo I
della Corte Internazionale di Giustizia ” di Carmela LOMBARDI
Internazionale di Giustizia nella sentenza relativa alla controversia tra
Ungheria e Slovacchia del 1997: “L'ambiente non è un'astrazione, ma
rappresenta lo spazio vitale, la qualità della vita e l’essenza della
salute per gli esseri umani, incluse le generazioni future”
7
. Si tratta di
una definizione vagamente antropocentrica, in base alla quale
l’ambiente rappresenta prima di tutto lo spazio vitale degli esseri
umani, un concetto che propone una tutela ampia e variegata
dell’ambiente, il quale non deve essere semplicemente sano e in grado
di mantenere la sopravvivenza dell’uomo, ma deve anche essere in
grado di garantire una certa qualità della vita e della salute degli esseri
viventi.
La lunga serie di fenomeni climatici, precedentemente descritti,
possono essere ricondotti o comunque collegati a quello più ampio del
surriscaldamento relativo allo strato inferiore dell’atmosfera: il
cosiddetto “effetto serra”, da attribuire appunto all’esponenziale
aumento dei gas serra nell’atmosfera, i quali hanno l’effetto di
intrappolare il calore presso la superficie terrestre. Benché questo sia
7
“The environment is not an abstraction, but represents the living space, the quality of life and the
very health of human beings, including generations unborn.” Dall’ Opinione consultiva sulla
liceità della minaccia o dell’uso delle armi nucleari e successivamente ripresa nella decisione della
stessa corte resa nel caso Gabcikovo.Nagimaros (1997).
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“ La salvaguardia dell’ambiente nella più recente giurisprudenza Capitolo I
della Corte Internazionale di Giustizia ” di Carmela LOMBARDI
un meccanismo in parte dovuto a fattori naturali e ad una sorta di
alternanza delle fasi di riscaldamento e raffreddamento nella storia del
pianeta, è pur vero che la concentrazione di questi gas è cresciuta
enormemente dalla rivoluzione industriale in poi, tanto che solo
nell’ultimo secolo la temperatura media si è elevata di circa 1°C. Le
conclusioni presentate nel Terzo Rapporto dell’International Panel on
Climate Change (IPCC)
8
, che risale al 2001 e poggia sulle ricerche
effettuate tra il 1995 ed il 2000, confermano questo dato. Inoltre le
previsioni per il futuro sono ancora più preoccupanti.
E’ chiaro che di fronte a simili prospettive, sarebbe insensato per
la comunità internazionale non intervenire prima che lo stato delle
cose si aggravi determinando una situazione di irreversibilità, specie
in considerazione del fatto che l’entità statale risulta di per sé
insufficiente a fronteggiare quelli che sono divenuti dei veri e propri
rischi globali. In un contesto particolare quale quello del diritto
internazionale ambientale, inoltre, la formazione di nuove norme
8
L’IPCC è stato costituito nel 1988 congiuntamente dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale
(WMO) e dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), allo scopo di raccogliere e
valutare i dati scientifici relativi all’evoluzione del fenomeno del cambiamento climatico
provocato dall’uomo. Si tratta di un organismo che, avvalendosi della collaborazione di oltre 1600
scienziati di varie nazionalità, ha svolto e continua a svolgere un ruolo chiave nell’azione di
stimolo diretta ai governi affinché questi si adoperino nella realizzazione di un quadro normativo
internazionale a tutela dell’ambiente.
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