INTRODUZIONE
La "commissione rogatoria" (o più semplicemente “rogatoria”) è
un istituto che si traduce nella richiesta avanzata da una autorità
giudiziaria quando, nel corso di un processo pendente, debbano eseguirsi
atti processuali in un luogo che si trovi in altra circoscrizione o all'estero,
dunque fuori dalla sua competenza territoriale o dalla sua giurisdizione,
dalla competente autorità nazionale (rogatoria interna ) o straniera
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(rogatoria internazionale).
Questo istituto rappresenta il principale mezzo di collaborazione
internazionale per l'assunzione di prove penali all’estero,
configurandosi quindi come uno strumento importantissimo, in
quanto consente di far fronte alle esigenze di persecuzione dei reati
anche al di fuori dei confini dello Stato, della competenza e del potere
del giudice nazionale.
Infatti occorre dire che la nostra vita è sempre più caratterizzata
dall’internazionalismo, e lo stesso vale per il piano giuridico, dove
cresce sempre di più la tendenza a trasferire, dal piano nazionale a quello
dell'ordinamento internazionale, la disciplina di vari rapporti giuridici.
Tuttavia occorre precisare, che mentre nell'ambito interno dello Stato
ogni giudice può svolgere l'attività processuale per cui è competente solo nella
propria circoscrizione; nell'ambito internazionale, ogni potere giudiziario si
esaurisce entro il territorio dello Stato.
Ma è evidente che per tali principi occorrano delle eccezioni e così si è
affermata l'esigenza di una deroga al criterio della territorialità dei poteri
del giudice, dove la più importante di queste deroghe, anche se non è la sola,
P er completezza, va precisato che esistono “rogatorie interne”, cioè tra giudici di uno stesso
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Stato ma di sedi diverse, e rogatorie in materia civilistica, ma queste ultime resteranno al di
fuori dall’esame.
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è costituita dalla “commissione rogatoria” (o “rogatoria") che, come detto,
rappresenta il principale mezzo di collaborazione internazionale per
l'assunzione di prove penali all'estero.
Inoltre, per quanto riguarda la “rogatoria”, occorre aggiungere che la sua
importanza è aumentata notevolmente negli anni, soprattutto per esigenze di
indagini coordinate per fronteggiare la sempre maggiore criminalità
transnazionale; tali n e c e s s i t à t r o v a n o c o n f e r m a n e l l e c o n v e n z i o n i , s i a
multilaterali c h e b i l a t e r a l i , s t i p u l a t e p r o p r i o p e r d i s c i p l i n a r e t a l e m a t e r i a
(inizialmente, contenevano per lo più disposizioni generali e di principio).
Tuttavia il rilievo delle rogatorie internazionali è così cresciuto
che lo strumento stesso è divenuto in qualche modo “superato”, tanto
da prevedere metodi alternativi, come la costituzione di organi
investigativi transnazionali o la costituzione di autorità inquirenti
comuni .
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Tuttavia non sono questi i profili caratterizzanti di questo lavoro,
infatti in questo esame mi occuperò della “rogatoria” intesa come
principio di "assistenza giudiziaria internazionale”, il cui fondamento consiste in
una serie di convenzioni bilaterali o accordi tra comunità di Stati ,
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con cui si garantisce ad uno Stato estero la collaborazione nell'espletamento
di atti con efficacia probatoria e nell'esecuzione di provvedimenti giudiziari
nel territorio dello Stato rogato.
Istituzione di una Procura europea, competente per individuare, perseguire e rinviare a
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giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi dell’Unione (art. 86 TFUE), devolvendo ad
una regolamentazione da parte del Consiglio le questioni riguardanti la definizione di
«interessi finanziari dell’Unione europea», l’identificazione delle condotte penali che ledono
tali interessi, le modalità attraverso le quali l’ufficio della Procura europea eserciterà le
proprie funzioni, le condizioni che ne disciplinano lo svolgimento, le norme procedurali
applicabili alle sue attività, nonché quelle che regolano l’ammissibilità della prova e le
norme applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali adottati dalla stessa
Procura in esecuzione delle sue funzioni.
L'art.656 del c.p. dispone che per quanto concerne le rogatorie si osservano le convenzioni e gli usi
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internazionali e solo se trattasi di materia non regolata da tali fonti si applicano le disposizioni
del codice.
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Quindi questo istituto ha lo scopo di fronteggiare la criminalità
internazionale che sta assumendo sempre più l'aspetto di una capillare
“holding economico - criminale” senza confini.
Per quanto riguarda il nostro paese, è opportuno ricordare l’inchiesta
"Mani Pulite", che ha reso necessario un numero sempre maggiore di
procedimenti caratterizzati dalla necessità di investigare e bloccare
patrimoni all’estero.
A tal proposito, infatti, il cosiddetto "Pool Mani Pulite" di Milano,
negli ultimi anni di inchieste, ha presentato un notevole numero di rogatorie
internazionali, sottolineando sempre di più l’importanza della collaborazione
giudiziaria in materia penale.
Tuttavia ritornando alla disciplina di tale materia, come si è detto in
precedenza, questa è demandata ad una serie di convenzioni bilaterali o accordi
tra comunità di Stati, tra le quali vanno ricordati: la Convenzione Europea di
assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959,
con cui si stabilì di istituire una sorta di polizia europea (Europol), composta di
funzionari di polizia dei vari Paesi, a cui affidare compiti di raccordo tra gli uffici
investigativi nazionali, nonché funzioni di supporto e coordinamento
informatico; la Convenzione d i S t r a s b u r g o e l ’ A c c o r d o d i S c h e n g e n ;
la Convenzione Europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957;
il Patto internazionale sui diritti civili e politici firmato a New York il 19
dicembre 1966; la Convenzione europea per la repressione del terrorismo,
firmata Strasburgo il 27 gennaio 1977; la Convenzione sul riciclaggio, la
ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato del 1990;
l’Accordo Italia - Svizzera e la Legge n. 367/2001 di ratifica ed esecuzione
della stessa, le quali hanno grande importanza.
In riferimento a quest’ultimo, assume grande interesse la presa di
posizione dell'autorità giudiziaria svizzera che ha portato al blocco della
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trafila delle rogatorie internazionali richieste dall’Italia; la questione sorse
nel corso di inchieste aventi ad oggetto fenomeni di corruzione, per le
quali l'autorità giudiziaria italiana aveva richiesto una serie di rogatorie
internazionali volte ad acquisire la documentazione di movimenti dei capitali
impiegati per pagare "mazzette".
Ma l'utilizzo di tali informazioni da parte degli ispettori del SECIT ,
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in seguito all'autorizzazione del magistrato rogante, ha provocato il blocco degli
ulteriori procedimenti per rogatoria in corso con la Svizzera, fino all'ottenimento
di adeguate garanzie di rispetto del “principio di specialità delle rogatorie”, con
l'assicurazione che le informazioni acquisite sarebbero state utilizzate
esclusivamente nel procedimento in cui s'inquadrava la rogatoria.
Tale studio però non deve essere circoscritto all'Accordo fra Italia-
Svizzera del 1998 e alla legge di ratifica dello stesso, pur d'estrema importanza,
infatti la materia delle rogatorie è regolata da convenzioni tra gli Stati, le quali
prevedono le forme e i limiti della collaborazione tra i giudici e la polizia
giudiziaria dei diversi Paesi contraenti, e la stessa Unione Europea si è fatta
promotrice di iniziative per il ravvicinamento degli ordinamenti degli Stati
membri e dei Paesi non appartenenti all'Unione, al fine di rendere
maggiormente incisiva l'azione di prevenzione e repressione dei reati commessi
dalle organizzazioni criminali transnazionali.
Quindi per comprendere meglio le singole questioni è opportuno
un complessivo esame della materia delle rogatorie, pure nei suoi
assetti storico-dogmatici, e l’analisi dei procedimenti rogatori,
utilizzabili in sede processuale o comunque nel procedimento, evidenziando
i criteri sanciti dalle norme dell'ordinamento italiano e da quelle contenute
nelle convenzioni alle quali il nostro Stato ha aderito.
SECIT: Ente istituito con L. 146/1980 con compiti di controllo e di studio dei fenomeni
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fiscali. Successivamente ridenominato Servizio consultivo ed ispettivo tributario, è stato
infine inglobato dal dipartimento delle Finanze presso il ministero dell’Economia e delle
Finanze.
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CAPITOLO 1. LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN
MATERIA PENALE
1.1 La rogatoria interna e la rogatoria internazionale
Con il termine rogatoria si fa riferimento a quel particolare
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strumento con cui “un’autorità giudiziaria (rogante) dà ad un’altra
(rogata), l’incarico di compiere un atto processuale, nel territorio di
propria competenza, per le esigenze di un procedimento penale dinnanzi
alla prima”; dunque per “rogatorie”, si intendono le richieste che una
autorità giudiziaria formula ad un altra autorità giudiziaria, aventi ad
oggetto comunicazioni o notificazioni di atti processuali e acquisizione
di prove.
Queste, seppur concepite come forme di collaborazione “minore”
, rivestono un ruolo tutt’altro che marginale nella vasta sfera
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dell’assistenza giudiziaria, rappresentando il principale mezzo di
collaborazione per l'assunzione di prove penali, essendo in grado di far
fronte alle esigenze di persecuzione dei reati al di fuori dei confini dello
Stato e oltre i limiti "spaziali" della sovranità statale; quindi la
sua finalità è quella di superare le difficoltà, poste dal
principio di territorialità della giurisdizione, per
l’attuazione di una piena giustizia.
La voce rogatoria deriva dai verbi latini committere (affidare) e rogare (domandare,
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richiedere).
Questo istituto, veniva denominato in passato, “lettere rogatorie” (“lettres rogatoires”).
Tuttavia questa dizione si differenzia dalla commissione rogatoria attuale, infatti
quest’ultima si riferisce all’istituto nella sua sostanza; invece la la prima consiste nel
documento nel quale si esprime la commissione rogatoria.
“A fronte dell’istituto dell’estradizione o del riconoscimento delle sentenze penali ”, in
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AA.VV., Codice di procedura penale commentato, Assago, Ipsoa, 2010, ed. IV , pag. 8267.
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Tuttavia occorre precisare che una parte della dottrina esclude che
la rogatoria sia riconducibile alla delegazione di atti, e questo perché vi è
l’assenza di una posizione di superiorità gerarchica dell’autorità
richiedente ; invece, un’altra dottrina ha sostenuto che l’istituto della
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delega di poteri si suddividerebbe in due diverse fattispecie: le deleghe
inter-organiche intercorrenti tra organi del medesimo ente, e quelle
inter-soggettive afferenti invece, ad organi appartenenti a enti diversi
dove una superiorità gerarchica non sarebbe concepibile.
Ma nonostante questa premessa, anche questa dottrina ritiene che
l’istituto della rogatoria vada scisso da quello della delegazione di atti ,
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dato che, per quanto riguarda quest’ultima, anche se manca una relazione
gerarchica, conferirebbe al delegante un potere direttivo e di controllo
nei confronti del delegato e tale potestà risulterebbe del tutto
incompatibile con l’istituto della rogatoria.
Tuttavia, in tale ambito, occorre precisare che oltre alle rogatorie
internazionali, esistono anche quelle interne, che però non rientrano nella
sfera dell’assistenza giudiziaria internazionale, ma si collocano nel
quadro dell’organizzazione giudiziaria e della distribuzione delle
competenze.
Le “rogatorie interne”, che sono compiute in un luogo soggetto
alla sovranità dello Stato in cui si celebra il processo, consentono la
Sostanzialmente fra le parti vi sarebbe un rapporto di parità.
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In via generale la delegazione consiste nel trasferire al delegato la legittimazione a
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compiere un atto di competenza del delegante; dunque, la delega comporta che il delegante
sia competente a compiere l’atto delegato.
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collaborazione fra organi paritari sottoposti alla stessa legge
e la loro
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“ratio” consiste in motivi di economia processuale e finanziaria, e per il
loro soddisfacimento è previsto che, in casi particolari e tassativi , il
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giudice delle indagini preliminari (GIP) o il pubblico ministero (PM)
possano richiedere ad altri organi giurisdizionali italiani il compimento
di certi atti.
Qui è evidente che lo schema alla base di tale situazione è quello
della rogatoria, ma tuttavia il nostro legislatore non ha mai utilizzato
questo termine, riservandolo esclusivamente alle “rogatorie
internazionali”.
Nelle rogatorie internazionali, invece, si attua una cooperazione fra ordinamenti giuridici
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superiorem non recognoscentes: “L'espressione è utilizzata per indicare organi supremi che,
posti in posizione di indipendenza e parità tra di loro, non sono sottoposti ad alcun potere
superiore”.
In dettaglio, i casi di “rogatorie interne” riguardanti l’attività del GIP sono sostanzialmente
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due: il primo riguarda l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, infatti “nel
corso delle indagini preliminari il giudice che ha disposto la misura, qualora non ritenga di
procedere personalmente all’interrogatorio da assumere nella circoscrizione di altro
tribunale, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo” (l’art. 295 comma 5,
c.p.p., in particolare qui è usato il termine “richiedere” se non “rogatoria”).
Analogamente, quando “ricorrendo ragioni d’urgenza, l’incidente probatorio non possa
essere assunto nella circoscrizione del giudice competente, quest’ultimo può delegare il
giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta” (l’art. 398
comma 5, c.p.p.).
Per quanto riguarda invece l’attività del PM, l’art. 370 comma 3, c.p.p., “in presenza di atti
da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, consente al pubblico ministero che non
ritenga di procedere personalmente di delegare il compimento di atti singolarmente
specificati al PM presso il tribunale del luogo”.
Inoltre “ricorrendo ragioni d’urgenza o altri gravi motivi, il delegato ha la facoltà di
procedere di propria iniziativa anche al compimento di atti che in seguito allo svolgimento
di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini” (art. 370, comma
4, c.p.p.).
E “nel caso di avocazione disposta dal procuratore nazionale antimafia, il procuratore
nazionale o il magistrato della direzione nazionale antimafia da lui designato può delegare,
ma solo in casi particolari, altri uffici del pubblico ministero per il compimento degli atti
d’indagine”.
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