1. I judicature acts (1873-75).
Le innovazioni e le modifiche, parziali e frammentarie,
compiute tra il 1830 ed il 1860
1
ebbero tutte uno scopo comune,
quello cioè di avvicinare sempre di più le amministrazioni della
giustizia di common law e di equity, aprendo a tal fine la strada
per la creazione di un’unica corte competente a decidere, a
seconda del caso e delle circostanze, in ordine ai principi
dell’uno o dell’altro sistema.
Ora è proprio in questa direzione che nel 1867 fu nominata
una Royal Commission col compito di svolgere un’indagine
conoscitiva di carattere ufficiale sullo stato della giustizia del
tempo e, in particolare, sugli inconvenienti della doppia
giurisdizione di common law e di equity. Sulla base del Report
che nel 1869 venne fuori e sulla base di un Report aggiuntivo del
1872 Lord Selborne, Cancelliere (1872-74, 1880-85) sotto il
governo Gladstone, si assunse il compito di stilare e fare
approvare dal Parlamento il Judicature Act, 1873, il quale
avrebbe dovuto entrare in vigore il 2 novembre 1874. Giacché,
però, ci si accorse che questa data, essendo troppo vicina, non
1
Uniformity of Process Act, 1832. Real Property Limitation Act, 1833. Civil Procedure Act, 1833.
Common Law Procedure Act, 1852. Common Law Procedure Act, 1854.
consentiva che le innovazioni previste dalla nuova legge
potessero essere realizzate con la dovuta accuratezza, e che,
d’altra parte, la materia normativa già approvata aveva bisogno
di alcune modifiche, si stabilì (Supreme Court of Judicature
(Commencement) Act, 1874) che lo Judicature Act, 1873 sarebbe
entrato in vigore il 1° novembre 1875. Per altro si approvò
un’altra legge, il Judicature Act, 1875, con gli emendamenti
apportati alla precedente legge del 1873. E l’una e l’altra legge –
intitolate per esteso The Supreme Court of Judicature Acts,
1873-75 – entrarono in vigore alla stessa data. È chiaro, quindi,
sia il perché si parli al plurale di Judicature Acts (essi, infatti,
sono due) sia il perché essi siano seguiti da due date: il 1873 è,
infatti, l’anno di emissione della prima legge di riforma, mentre
il 1875 è l’anno in cui fu approvata la seconda legge di
emendamento e, pure, l’anno in cui i due provvedimenti
entrarono in vigore.
Leggiamo che, esaurita la fatica di far passare ed avviare la
riforma, Lord Selborne abbia esclamato “if I leave any monumant
behind me which will bear the test of time, it may be this”: e cioè
che con i Judicature Acts egli lasciava il monumento più
rappresentativo del suo tempo. Comunque, a parte questo
monumento ideale, un simbolo in calce e pietra ricollegato a
quelle leggi fu davvero creato e fu il nuovo palazzo – un tipico
esempio di stile gotico-vittoriano – sotto il cui tetto vennero
riunite le varie Royal Courts of Justice, prima sparse in diverse
parti di Londra: palazzo, sito nello Strand e solennemente
inaugurato, insieme alla regina Vittoria, dallo stesso Lord
Selborne il 4 dicembre del 1882.
Fine al XIX secolo, la procedura inglese
2
offriva di sé un
immagine che avrebbe potuto sembrare, per alcuni versi,
grottesca. Ancora sussisteva una molteplicità di Tribunali,
le cui competenze potevano essere parzialmente
concorrenti, a volte delimitate le une dalle altre in maniera
difficilmente riconoscibile. Per ogni Tribunale, se non
addirittura per ogni tipo di azione, vi era una particolare
procedura
3
. Del resto le Common Law Courts ed i Tribunali
di Equità applicavano rispettivamente solo una parte del
diritto materiale, cosicché un attore, che avesse voluto
ottenere, in relazione alla stessa fattispecie, il risarcimento
del danno e la cessazione delle turbative da parte del
convenuto, avrebbe dovuto adire alle due Corti diverse. A
questi inconvenienti si cercò di ovviare passo dopo passo
con singole leggi, fino a quando con la promulgazione del
2
Radcliffe C.: The english legal system, London, 1971
3
Holdsworth: A history of english law I, London, 1966
Judicature Act nel 1873 – entrato in vigore nel 1875 – si
trovò il coraggio di intraprendere la grande riforma
dell’organizzazione della giustizia e della procedura, i cui
principi influenzano ancora oggi la situazione attuale in
Inghilterra
4
.
La base della riforma fu la riorganizzazione dei
Tribunali. I numerosi Tribunali concorrenti furono tutti
ricompresi nell’unica Supreme Court of Judicature,
composta dalla High Court of Justice e dalla Court of
Appeal. All’interno della High Court vennero create diverse
divisioni, ognuna delle quali specializzata in materie
differenti, che prima erano di competenza esclusiva di un
singolo Tribunale o di diversi Tribunali indipendenti
5
. Così
si ottenne che le azioni che precedentemente dovevano
essere rigettate a causa dell’incompetenza della Corte,
vengano semplicemente rinviate alla sezione competente
all’interno della stessa Corte. Inizialmente vennero istituite
le tre divisioni chiamate Queen’s Bench Division,
Exchequer Division e Common Pleas Division, che
assunsero la competenza per la trattazione delle cause
4
Kiralfy K.R.: The english legal system, London, 1984, pag. 7 e ss.
5
Zander M.: Cases and materials on the English legal system, London, 1973
precedentemente dei tre distinti Tribunali.
6
Già dal 1881,
tuttavia, queste divisioni furono riunite nella sola Queen’s
Bench Division. Le controversie precedentemente di
competenza della Court of Chancery
7
venero devolute alla
Chancery Division. Infine, la competenza in materia di
successioni, di matrimoni, e di diritto marittimo,
precedentemente ripartita tra tre diverse Corti, venne
demandata ad un'unica sezione denominata Probate,
Divorce and Admiralty Division
8
. La riunione di questo
campo d’azione piuttosto eterogeneo –denominato
popolarmente “wills, wifes and wrecks” (“testamenti, mogli
e naufragi”)- in un'unica sezione si spiega col fatto che le
norme relative alla successione, ai matrimoni ed al diritto
marittimo erano state profondamente influenzate dal diritto
canonico. Alla High Court è sovraordinata, come giudice di
secondo grado, la Court of Appeal, nella quale sono state
riunite diverse Corti, che prima della riforma erano giudici
indipendenti di seconda istanza. Con una legge speciale del
1876, infine, è stata creata come giudice di terzo grado una
particolare suddivisione della House of Lords, alla quale
6
L’Exchequer, la Court of Common Pleas e la Court of King’s Bench; le quali formavano la Curia
Legis (le Common Law Courts).
7
Corte d’equità regia della cancelleria, sviluppatasi dal XV secolo, contro i rimedi non ottenibili
dalle Corti di common law
appartengono il Lord Chancellor e altri giudici, nominati
Lords non ereditari solo a questo fine
9
.
Il secondo passo avanti compiuto dalla riforma
consisteva nell’aver operato la fusione tra le norme di
Common Law (in senso stretto) e quelle dell’Equity. Con
ciò si deve intendere che le divisioni della High Court così
come la Court of Appeal dovevano applicare tutte le regole
i principi del diritto inglese, senza dover avere riguardo al
fatto che esse fossero state sviluppate “at law” oppure “in
equity”. Precedentemente, la parte che in un processo
davanti alla Court of Queen’s Bench non avesse visto
accolto un mezzo di difesa riconosciuto solo “in equity”,
avrebbe dovuto rivolgersi alla Court of Chancery, per
proseguire in un secondo processo la causa contro il
convenuto. Invece, la Queen’s Bench stessa può e deve
vagliare qualsiasi “equitable defense” e, se del caso,
rigettare l’azione. Il caso teoricamente possibile di un
contrasto tra “law” ed “equity” è stato preso in
considerazione nella section 25 (11) del Judicature Act del
8
Cavanna: Storia del diritto moderno in europa , Milano, 1979, pag. 549
9
Zweigert - Hotz: Introduzione al diritto comparato, Milano, 1992, pag. 243
1873-75,
10
nel senso che le regole di equity debbono avere
la prevalenza, in quanto non si può sostenere che dalla
fusione dei due corpi di norme, tale distinzione sia
diventata priva di ogni significato. All’interno della High
Court, infatti, la distribuzione delle cause avviene in modo
tale che anche la trattazione delle cause sulla base delle
regole di Equity è effettuata dalla Chancery Division. Ciò
significa che anche tra i barristers
11
vi sono degli
specialisti per “chancery work”, mentre i giudici della
Chancery Division vengono a loro volta scelti tra questi
ultimi. La differenziazione tra “law” ed “equity” è così
rimasta presente nella coscienza comune dei giuristi inglesi
nonostante la “fusione”
12
.
Per quanto concerne il diritto sostanziale, si dà mano ad
un massiccio lavoro di ripulitura (abrogazione di leggi
antiquate) e di riordinamento (consolidation), liberando il
diritto inglese di talune soluzioni arcaiche, cercando, in
vari campi, di presentarne le regole in modo organico.
L’importanza dell’attività legislativa svolta nel XIX secolo
non fa perdere al diritto inglese il suo aspetto tradizionale:
10
“ In generale per tutte quelle materie qui non espressamente previste in cui ci sia un eventuale
conflitto o contrasto fra le norme di equità e quelle di common law relativamente alle singole
materie, prevarranno le norme equitative” in Maitland F.W.: Equity, Londra, 1975
11
Coloro che esercitano la professione legale.
nessuna codificazione interviene nel frattempo, e lo
sviluppo del diritto inglese rimane essenzialmente opera
delle corti; il legislatore apre loro nuove possibilità e
indica nuove linee direttive, più di quanto non crei egli
stesso, nella realtà pratica, un nuovo diritto
13
. Nessun
autore ha più l’ambizione, come un tempo Coke
14
e
Blackstone,
15
di descrivere l’insieme di un sistema
giuridico, che riflette la complessità dei rapporti nella
civiltà moderna. Gli strumenti essenziali per la conoscenza
del diritto inglese sono oramai, per quanto concerne
giurisprudenza e legislazione, la nuova collezione dei Law
Reports (creata nel 1865), e, per quanto concerne
l’esposizione sistematica del diritto inglese, la collezione
delle Laws of England
16
.
Con i Judicature Acts, anche la procedura inglese è
diventata molto più semplice. Il diritto sostanziale si è,
come detto, considerevolmente arricchito, ed ha acquistato
un rigore paragonabile a quello del diritto del continente
europeo. I giuristi inglesi frequentano sempre più le facoltà
12
Newmann R.A.: Equity and law, New York, 1961
13
Rheinstein M.: Common law – Equity, Milano 1960
14
Sir Edward Coke, Chief justice della Court of Common Pleas e leader dei common lawyers.
15
Blackstone, William (Cheapside, Londra 1723 – Londra 1780) giurista inglese, nominato
giudice della Court of King’s Bench nel 1770.
16
Holdsworth: A History of English law, London, 1966
di giurisprudenza, per imparare i principi, che sono sempre
più simili a quelli dei vari ordinamenti romanisti, anche se
la mentalità che è frutto di una tradizione secolare si
mantiene però in molti istituti e rimane viva nello spirito
dei giuristi.
La procedura che si segue dinanzi alle corti di giustizia,
per esempio, resta in larga misura quella del tempo in cui
era normale avere a che fare con una giuria, anche se poi la
presenza di una giuria, soprattutto in materia civile, sia
diventata eccezionale. La procedura è oggetto di una
accurata preparazione, in modo che i punti di contrasto fra
le parti appaiano chiaramente e siano fissati in domande cui
si potrà rispondere in modo affermativo o negativo. Il
procedimento culmina in una udienza pubblica, the day in
Court, dove i punti di contrasto sono posti in luce con una
tecnica probatoria interamente orale – audizione dei testi,
che sono interrogati successivamente dagli avvocati delle
due parti (examination in chief e cross examination)
17
: non
esiste alcun fascicolo della causa, tutto deve avvenire
oralmente in udienza affinché una giuria, un tempo
analfabeta, possa formarsi una sua opinione
18
.
17
Nesi G.: Accusa e difesa nel processo penale inglese, Milano, 1972
18
Devlin D.: Criminal, courts and procedure, London, 1967
La giuria è indubbiamente il perno attorno al quale ruota
il meccanismo processuale civile di fine ‘800.
Infatti un sommario esame delle linee in cui si svolge
tale processo mostra che, molte delle sue caratteristiche
fondamentali sono intimamente connesse con l’istituto della
giuria. L’idea del trial come “a single, dramatic,
concentrated and uninterrupted presentation of everything
that bears on the dispute”
19
, è senz’altro da collegarsi al
fatto che la giuria, per ovvi motivi di carattere pratico, può
essere convocata per una singola occasione ed è in questa
occasione – al Trial, cioè – che tutte le prove devono essere
spiegate di fronte a essa.
A sua volta, la concentrazione del dibattimento
presuppone quella che, secondo alcuni
20
, costituisce la
differenza di fondo tra processo di common law e processo
continentale, ossia una fase preliminare preparatoria,
nettamente distinta dal trial, la cui funzione è di precisare
tutti i punti della controversia, affinché la giuria possa poi
formulare il verdetto su questioni ormai ben definite,
evitando che il trial debba subire rallentamenti o rinvii
21
.
19
Schlesinger R.B.: Comparative Law, New York, 1970
20
Reynold H.: Justice in England, Berlin, 1968
21
Amos M.S. : British justice, London, 1952
L’oralità e l’immediatezza che, informano il processo,
hanno origine proprio dal fatto che i giurati, erano molto
spesso analfabeti. Era, pertanto, impensabile che potessero
decidere sulla base di scritture ad essi incomprensibili; al
contrario, “era… per essi materialmente necessario che il
processo culminasse in una udienza di dibattimento orale,
nelle quali le parti e i terzi venissero personalmente ad
esporre i fatti e le ragioni di fronte alla giuria”
22
.
Anche il complesso meccanismo delle exclusionary
rules, delle regole, cioè, che escludono l’ammissibilità di
certi mezzi di prova, ha la sua fonte nella diffidenza per la
capacità di discernimento dei giurati che, ad esempio, non
potevano rendersi conto che la hearsay evidence
23
non
avesse lo stesso valore probatorio della testimonianza
diretta
24
.
Si ritiene, infine, probabile che anche il ruolo
fondamentalmente neutrale e passivo tenuto dal giudice
durante il trial sia, almeno in parte, dovuto alla necessità
22
Cappelletti M.: Le grandi tendenze evolutive del processo civile nel diritto comparato, Milano,
1969
23
Per quanto riguarda il collegamento tra rule of evidence e giuria Lord Diplock affermava: “Per
ragioni storiche, basate sul timore che la giuria, spesso composta da analfabeti, potesse non essere
capace di distinguere il valore probatorio di diversi metodi di prova, le corti di common law
svilupparono la prassi di ammettere solo quelle che i giudici ritenevano le prove migliori (best
evidence) dei fatti controversi, e pertanto di escludere molto materiale probatorio che, secondo il
buon senso, sarebbe invece stato di aiuto a un tribunale investito dell’accertamento del fatto per
raggiungere una decisione corretta”.
di non influenzare l’orientamento dei giurati, e di lasciare
quindi che siano le parti e i testimoni, durante gli
interrogatori incrociati, a prospettare ad essi le proprie
tesi, utilizzando i mezzi di prova consentiti
25
.
L’udienza non deve essere interrotta, e la decisione sulla
causa deve essere presa immediatamente; la giuria, se ce ne
fosse una, dovrebbe infatti essere messa in libertà il più
presto possibile. In materia sia civile sia penale, bisogna
escludere alcuni mezzi di prova, che potrebbero influenzare
in modo indebito l’opinione di questi giurati ignoranti, che
si suppongono sempre presenti; questa procedura è
contrassegnata dalla ricchezza e dal tecnicismo, da taluni
ritenuti eccessivi, delle norme sulle prove
26
. Per effetto di
tutte queste norme, la procedura ha conservato in
Inghilterra un’importanza considerevole rispetto ai paesi
del continente europeo, soprattutto se si considerano, nel
diritto inglese, i settori tradizionali, quelli che
costituiscono ciò che si chiama il diritto dei giuristi
( lawyers’ law).
Infine, la creazione, ad opera dei Judicature Acts, di una
più sistematica gerarchia giudiziaria, e la migliorata qualità
24
Denti V.: L’evoluzione del diritto delle prove nei processi civili contemporanei, Milano, 1971
25
Cornish W.R.: The Jury, London, 1968
delle raccolte di giurisprudenza, hanno contribuito dopo la
metà del XIX secolo, l’imporsi della regola del precedente,
la quale vincola i giudici ad attenersi alle regole poste dai
loro predecessori
27
.
La regola del precedente può teoricamente analizzarsi in
tre semplici proposizioni: 1) Le decisioni rese dalla Camera
dei Lords costituiscono precedenti vincolanti, il cui
insegnamento deve essere seguito da tutti gli organi
giudiziari. 2) Le decisioni della Court of Appeal
costituiscono precedenti vincolanti per tutti gli organi
giudiziari gerarchicamente inferiori a questa Corte, e salvo
che in materia penale per la stessa Court of Appeal. 3) Le
decisioni della High Court of Justice si impongono agli
organi inferiori, e, senza essere strettamente vincolanti,
hanno un gran valore di persuasione e sono generalmente
seguite dalle varie divisioni della High Court of Justice
28
.
Bisogna dire però, che vi sono numerose eccezioni a tale
regola, in particolar modo per la Camera dei Lord, la quale,
ne fatto un uso moderato, anche se non è stato molto
26
Harris J.F.: Diritto e procedura inglese, Verona, 1898
27
David R.: I grandi sistemi giuridici contemporanei, Padova, 1975
28
Hanbury: English courts of law, London, 1967
apprezzato il fatto che la Court of Appeal rifiuti di seguire
una delle sue sentenze
29
.
È opportuno sottolineare che i soli precedenti vincolanti
sono costituiti dalle decisioni che emanano dalle Corti
superiori, cioè dalla Supreme Court of Judicature e dalla
Camera dei Lords. Le decisioni che emanano da altre Corti
o da organi quasi-giudiziari possono avere un valore di
persuasione, ma non costituiscono mai precedenti
vincolanti
30
.
Campo naturale di applicazione della regola del
precedente è, in diritto inglese, la common law stricto
sensu. In questo campo, ciò che può sorprendere non è tanto
il fatto che la regola del precedente sia stata accolta,
quanto il fatto che abbia tardato così a lungo ad esserlo.
L’equity pone un problema diverso: la regola del precedente
ha potuto qui imporsi in tutto il suo rigore solo dopoché
l’equity stessa ha perso il carattere originario, quando cioè
ha cessato di essere l’equità propriamente detta per
diventare un raggruppamento di norme giuridiche
complementari, del sistema di common law
31
.
29
Zander M.: Cases and materiales on the english legal system, London, 1973
30
David R.: I grandi sistemi giuridici contemporanei, Padova, 1975