4
Il presente lavoro è volto all’analisi dell’istituto spagnolo del recurso de
amparo a seguito delle importantissime modifiche che lo hanno interessato,
introdotte dalla legge organica 6/2007, che ha modificato la Legge organica
del Tribunale Costituzionale (LOTC).
Inizialmente, mi sono occupato dell’inquadramento giuridico dell’istituto,
ponendo l’attenzione anche sul profilo storico, e quindi sulle ragioni che
hanno spinto la Spagna ad adottare questo sistema. In particolare, sulla base
di una prospettiva prettamente teleologica, emerge in maniera chiara
l’intenzione del Costituente spagnolo del 1978 di predisporre uno strumento
che potesse garantire una posizione primaria alla salvaguardia dei diritti
fondamentali nell’ambito delle finalità da attribuire alla giustizia
costituzionale. È emerso anche che la decisione del Costituente spagnolo di
affidare il compito di conoscere i ricorsi di amparo e, di conseguenza, di
attribuire il ruolo di primo garante dei diritti fondamentali al Tribunal
constitucional si fonda su ragioni non meramente tecnico-giuridiche,
piuttosto di natura politica, nascendo dalla diffusa diffidenza nei confronti
della magistratura ordinaria del tempo, la quale, secondo l’opinione
dominante, non sarebbe stata in grado di cogliere appieno la portata dei
nuovi valori introdotti dalla Costituzione, colpevole di essere ancora
rinchiusa nella logica del regime franchista.
Dopo aver fatto queste precisazioni preliminari, mi sono occupato della
concreta operatività del meccanismo in questione negli anni che hanno
preceduto la riforma del 2007, analizzando le ragioni che hanno spinto il
legislatore ad intervenire con una presa di posizione così forte, quale è
quella espressa dalla riforma in questione. In particolare, dallo studio
dell’attività del Tribunal constitucional è emerso un vero e proprio abuso
dell’istituto dell’amparo, che ha portato al collasso di questo organo, in
misura tale quasi da paralizzare il corretto svolgimento di tutte le altre
funzioni che la Costituzione gli attribuisce. Dopo aver passato brevemente
in rassegna i vari interventi del legislatore precedenti al 2007, caratterizzati
5
da una scarsa incisività sulla prassi dell’amparo, ho riportato alcune delle
più importanti proposte che la dottrina ha avanzato nel corso degli anni
precedenti alla riforma, tendenti, in maniera eterogenea, al perseguimento
del comune obiettivo di decongestionare il TC.
Venendo alla struttura della riforma, diversi sono gli aspetti che hanno
interessato il recurso de amparo, soprattutto in relazione ai profili
processuali, i quali sono stati plasmati in un ottica di alleggerimento del
lavoro che il TC riservava ai ricorsi stessi. In particolare, emerge la
centralità di un peculiare concetto, all’interno della legge organica del 2007,
la cui effettiva determinazione e definizione risulterà decisiva nel
raggiungimento degli obiettivi del legislatore: la “speciale rilevanza
costituzionale”. Questo requisito caratterizza il “nuovo” amparo, il quale
viene sempre più alienato dalla sua natura di forma di tutela soggettiva,
giungendo ad esprimere in maniera decisiva il proprio spirito oggettivo,
laddove la lesione del diritto fondamentale lamentata dal ricorrente in
amparo viene a rivestire il ruolo di mera occasione per un intervento del
Tribunal avente più ampio respiro, tendente cioè alla tutela di interessi
superiori, centrali nell’ordinamento, riconducibili alla Costituzione. È un
concetto, quest’ultimo, la cui centralità è determinata anche dalla scarsa
chiarezza intorno alla sua definizione. Perciò, in aggiunta alle discussioni
sulla legittimità costituzionale della riforma e a quelle, collegate alle
precedenti, sulla costituzionalità/opportunità di operare una
oggettivizzazione dell’amparo, sono state ricordate anche le numerose
manifestazioni di dubbi sui contorni del concetto della “speciale rilevanza
costituzionale”, che da più parti hanno sollecitato un intervento del Tribunal
constitucional al fine di chiarirne il contenuto. Intervento che è giunto due
anni dopo con la Sentenza numero 155/2009, che riveste un ruolo
determinante nella concreta applicazione dei requisiti introdotti dalla
riforma, in quanto contribuisce a chiarire il contenuto della “speciale
rilevanza costituzionale”, nonché a determinare un nuovo assetto nel campo
6
della tutela dei diritti fondamentali, inaugurando un nuovo corso in cui il
ruolo di primo garante dei diritti in questione viene ad essere rivestito dai
giudici comuni. Dopo aver approfondito in maniera dettagliata questi
profili, ho menzionato anche le altre innovazioni che la riforma del 2007 ha
introdotto nell’ordinamento spagnolo, anch’esse riguardanti i ricorsi di
amparo. In particolare, ho fatto riferimento alla modifica del “Tramite de
admision” e alla modifica della disciplina dell’incidente di nullità delle
decisioni giudiziarie, aventi il comune obiettivo di alleggerire il carico di
lavoro del Tribunal. Tutte queste considerazioni sono state necessarie per
comprendere l’efficacia di tali innovazioni ai fini della riduzione del carico
di lavoro del TC, sulla base delle concrete modalità con cui tali meccanismi
sono stati assimilati nella prassi dagli operatori del diritto. Potendo contare
su numerosi contributi dottrinali aventi ad oggetto una valutazione sul
bilancio dell’attività del Tribunal alla luce della riforma, nonché su una
serie di sentenze recenti dello stesso Tribunale pronunciate in amparo, ho
potuto constatare che dal punto di vista numerico la situazione non è poi
così diversa rispetto a quella immediatamente precedente alla riforma.
Infatti, alcune statistiche pubblicate dal Tribunal constitucional dimostrano
l’imponente frequenza di invocazione di una serie di diritti oggetto di
amparo. In particolare, ho rivolto la mia attenzione a tutte quelle situazioni
che rientrano nell’ambito di tutela dell’art. 24 CE, alla cui frequenza e
modalità di invocazione il Tribunal dedica un’apposita sezione delle
statistiche annuali. Dunque, ho analizzato questo aspetto sia nella
prospettiva del numero di ricorsi che invocano tale diritto presentati ogni
anno, sia dell’importanza che lo stesso riveste nel concreto atteggiarsi dei
rapporti tra Tribunal constitucional e giurisdizione ordinaria, storicamente
piuttosto complicati, concludendo, sul primo versante, che passa proprio
dall’atteggiamento del TC nei confronti dell’art. 24 CE la determinazione
del reale peso del numero di amparos di cui si deve occupare ogni anno;
sul secondo versante, ancora oggi non mancano interventi del TC che
7
annullano le pronunce dei giudici ordinari, sulla base dell’art. 24 CE. Dallo
studio di entrambi i profili ho potuto inferire la conferma della decisione del
legislatore del 2007 di puntare su una soluzione i cui effetti si sarebbero
dispiegati nel medio-lungo periodo, richiedendo un cambio di mentalità a
tutti gli operatori del diritto, soprattutto ai ricorrenti, caratterizzato dal
superamento dell’amparo come quarto grado di giudizio e accentuandone il
carattere eccezionale. Per cui ancora oggi la giustizia costituzionale
spagnola sembra un cantiere aperto, laddove il TC si impegna a consolidare
i propri orientamenti giurisprudenziali al fine di delimitare i contorni dei
vari diritti e, di conseguenza, di diminuirne la frequenza di invocazione.
Infine, ho riportato alcuni contributi importanti relativi al dibattito, che ha
più volte interessato la dottrina italiana, vertente sull’opportunità o meno di
introdurre anche in Italia un ricorso diretto del singolo alla Corte
costituzionale. IL discorso parte da una rassegna delle diverse occasioni in
cui il dibattito in questione si è acceso particolarmente, rendendo conto
delle diverse opinioni della dottrina intervenuta, ed evidenziando le ragioni
principali che hanno spinto alla prevalenza delle soluzioni conservatrici. In
particolare, in relazione a quest’ultimo profilo, mi riferisco al diffuso
giudizio positivo dell’equilibrio raggiunto nei rapporti tra la Corte
costituzionale e giudici comuni, il cui ruolo è sicuramente primario (a
differenza dell’ordinamento spagnolo). Oltre al campo dei diritti
fondamentali- che più interessa in questa sede per il richiamo all’istituto
dell’amparo spagnolo- ho menzionato brevemente anche le discussioni
aventi ad oggetto un ricorso preventivo alla Corte, in particolare il ricorso
delle minoranze parlamentari.
8
CAPITOLO 1.
L’ATTEGGIAMENTO DELL’ORDINAMENTO
SPAGNOLO NELL’AMBITO DELLA TUTELA DEI
DIRITTI FONDAMENTALI: LA SITUAZIONE PRIMA
DELLA RIFORMA.
1.Caratteri generali del recurso de amparo.
Il “recurso de amparo” è una forma di accesso diretto del singolo alla
giustizia. L’istituto ha un’origine molto antica; basti pensare che si riscontra
la sua presenza già nel 1841 nella costituzione dello Jucatan (Messico). In
Spagna viene introdotto per la prima volta nella seconda repubblica
spagnola (1931), e poi confermato dalla Costituzione del 1978.
Prendendo in considerazione le diverse classificazioni dei modelli di
giustizia costituzionale, possiamo concentrare la nostra attenzione su un
profilo particolare: cioè da una parte possiamo trovare i modelli fondati su
un controllo oggettivo della legge, i quali agiscono con la finalità essenziale
di eliminare le leggi in contrasto con i principi costituzionali, mirando così
a depurare l’ordinamento da tali leggi; dall’altra parte, possiamo
contemplare i modelli che hanno, invece, come funzione primaria la tutela
dei diritti fondamentali. Questi due atteggiamenti, sebbene diversi, si
pongono in stretta relazione in quanto è inevitabile che l’impostazione di
tipo oggettivo, nel momento in cui persegue la propria finalità primaria,
raggiunge, sebbene in maniera indiretta, anche l’obiettivo della tutela dei
diritti fondamentali; allo stesso modo, ma in senso opposto, il
perseguimento di una finalità principale di tutela dei diritti fondamentali
nasconde sempre un valore generale, diffuso, che trascende la lesione del
caso specifico e che corrisponde quasi sempre ad un interesse pubblico
generale. Fatta questa precisazione, per comprendere il ruolo rivestito
dall’istituto del recurso de amparo all’interno dell’ordinamento spagnolo,
9
bisogna chiarire che l’individualizzazione (o meno) della via di accesso al
giudizio costituzionale, nonché la scelta dei soggetti che sono legittimati a
farlo (nel caso in esame possiamo parlare di individualizzazione anche in
questo senso), dipende principalmente dalla finalità che un dato
ordinamento intende attribuire al giudizio costituzionale. Di conseguenza,
negli ordinamenti che intendono affidare al giudizio di costituzionalità una
finalità prettamente oggettiva (nel senso prima chiarito), troviamo strumenti
adeguati a raggiungere quella finalità, come, ad esempio, le azioni popolari
o i ricorsi da parte di soggetti pubblici (ad esempio enti territoriali o
minoranze politiche); mentre in quelli in cui il giudizio di costituzionalità
mira principalmente alla tutela dei diritti fondamentali, gli strumenti tipici
attraverso cui si persegue tale finalità sono costituiti dal riconoscimento
della possibilità di proporre un ricorso costituzionale diretto da parte del
singolo interessato, oppure dalla proposizione della questione di
costituzionalità in via incidentale, in occasione della pendenza del giudizio
sul caso concreto.
La presenza, in un determinato ordinamento, di uno strumento diretto di
accesso del singolo individuo al sindacato costituzionale, è, quindi, un
elemento in grado di produrre conseguenze sul complessivo sistema di
tutela dei diritti. Un tale rimedio, infatti, soprattutto se azionabile contro le
sentenze e gli atti amministrativi, costituisce una forma di protezione
immediata dei diritti costituzionali molto più efficace del ricorso
incidentale, proprio perché con esso si scavalca il raccordo Corte-giudici
comuni tipico della via incidentale. Un sistema di accesso fondato sul
ricorso in via incidentale garantisce, invece, una importante collaborazione
tra corti costituzionali e giudici ordinari e consente di introdurre un nuovo
assetto di valori in una forma meno invasiva, essendo impostato sullo scopo
di raggiungere il risultato nel lungo periodo.
1
1
R. ROMBOLI,relazione al Seminario de Derecho y Jurisprudencia,organizzato dalla Fundacion
colloquio juridico europeo,Madrid,2009,www.astrid-online.it
10
Venendo all’istituto dell’amparo constitucional, la presenza di un tale
meccanismo all’interno dell’ordinamento spagnolo è un indice chiaro della
volontà di predisporre uno strumento concreto a garanzia di quei diritti
fondamentali predisposti dalla Costituzione, in maniera particolare nei casi
in cui questi siano violati da atti o comportamenti riconducibili a soggetti
pubblici diversi dal legislatore, e, soprattutto, alle pronunce delle autorità
giurisdizionali. La forte presa di posizione del legislatore costituente
spagnolo del 1978, espressa dall’introduzione di questo istituto trova la sua
ragion d’essere, non solo, come già detto, nella volontà di predisporre uno
strumento speciale di protezione dei diritti fondamentali che garantisca al
singolo cittadino la possibilità di far accertare, secondo le modalità stabilite,
la lesione di un proprio diritto fondamentale in sede di giurisdizione
costituzionale; ma anche, e soprattutto, nella preoccupazione del legislatore
Costituente che le autorità amministrative e giudiziarie potessero non
accogliere appieno la portata innovativa dei valori alla base della nuova
Costituzione, probabilmente attenuando il significato normativo della
stessa, così ostacolando il processo di adeguamento ai nuovi valori. In altre
parole la ragione giustificatrice dell’accesso individuale risiederebbe in una
certa diffidenza nei confronti della magistratura
2
, in considerazione del fatto
che i magistrati potessero essere ancora legati all’ideologia franchista. Alla
luce di quanto appena chiarito, anche l’istituto dell’amparo, sebbene
manifesti una volontà di attribuire al giudizio costituzionale una finalità
principalmente di tutela dei diritti fondamentali, rivela l’ulteriore funzione,
indiretta, di perseguire interessi generali, che vanno oltre la lesione del caso
concreto. Potremmo dire che contribuisce anche ad una tutela oggettiva
della Costituzione, svolgendo, cioè, una funzione che trascende il singolo.
2
A. PATRONI GRIFFI, la tutela dei diritti fondamentali in Spagna: esperienze a confronto con
l’Italia su alcuni diritti, in R. ROMBOLI, E. MALFATTI (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua
“diffusione”. Verso un controllo di costituzionalità diffuso?, Quaderni del “Gruppo di Pisa”, Torino,
2001, 304-307.
11
Proprio quest’ultimo profilo sarà trattato in maniera piuttosto specifica,
visto che si tratta di uno dei profili maggiormente accentuati dalla riforma .
Il presente lavoro è volto soprattutto ad analizzare le modifiche introdotte
dalla riforma della LOTC avvenuta con la legge 6/2007; ovviamente non
senza aver prima analizzato la situazione previgente e le ragioni che hanno
reso necessario provvedere ad una modifica, nonché le proposte dottrinali di
maggior interesse volte a risolvere il collasso del TC.
2. Funzioni del Tribunal constitucional.
Nella trattazione dell’istituto del recurso de amparo emerge chiaramente
l’importanza di un organo in particolare: il Tribunal constitucional. Infatti,
essendo tale organo da sempre assegnatario del compito di assicurare la
tutela dei diritti fondamentali, acquisisce una importanza maggiore dopo la
riforma, visto che da esso e dall’interpretazione che darà dei nuovi requisiti,
dipenderà il concreto atteggiarsi della giustizia nei confronti del
delicatissimo tema dei ricorsi in amparo.
Pur impegnando la maggior parte delle proprie energie nella risoluzione dei
ricorsi in amparo, il Tribunal Constitucional è depositario di altre
importantissime funzioni che, anzi, sono quelle generalmente tipiche di un
giudice costituzionale. È proprio il recupero del perseguimento in maniera
primaria di tali funzioni che è alla base delle intenzioni del legislatore in
sede di riforma. In particolare, il TC provvede al controllo normativo
(giudice delle leggi), alla tutela dei diritti fondamentali, e alla risoluzione
dei conflitti tra poteri e dei conflitti territoriali. Analizzando brevemente le
principali funzioni del Tribunal, in primo luogo tale organo si occupa del
giudizio sulle leggi e sugli atti con forza di legge, il quale si articola, a sua
12
volta, in due diversi tipi di controllo
3
: da un lato troviamo il Recurso de
incostitucionalidad, cioè un ricorso diretto che comporta un controllo
astratto (cioè non legato alla soluzione di una controversia specifica in cui
si debba applicare la norma oggetto del controllo del TC) che ha ad oggetto
leggi o atti con forza di legge. Tale rimedio può essere proposto da:
Presidente del governo; Difensore Civico ( nominato dalle Camere,
controlla l’attività della pubblica amministrazione a tutela dei diritti dei
cittadini); 50 deputati o 50 senatori; Organi assembleari ed esecutivi delle
Comunità autonome.
Riguardo ai ricorsi degli organi (legislativo ed esecutivo) delle Comunità
autonome, prima della riforma potevano essere presentati per impugnare
leggi statali lamentando la violazione delle sole norme che attribuivano
competenze legislative costituzionalmente garantite. Questo limite è venuto
meno con la riforma del 2007.
Dall’altro lato, la Cuestion de incostitucionalidad, cioè un giudizio
“concreto” di costituzionalità simile al ricorso in via incidentale tipico del
nostro ordinamento. Infatti la questione viene proposta dal giudice a quo
quando questi abbia il sospetto che la norma che deve applicare alla
controversia oggetto della sua attenzione sia incostituzionale, e vi sia un
ragionevole dubbio circa la fondatezza della questione di costituzionalità. Il
giudice a quo in questo caso rimette la questione al TC con ordinanza (auto
de planteamento de la cuestion). Nella prassi, questo tipo di controllo si
verifica in una percentuale molto bassa di casi, a causa del ritardo con cui il
TC darebbe una risposta, scoraggiando così il giudice a quo a proporre la
questione di costituzionalità (che in più sospende il processo fino alla
pronuncia finale). È infatti proprio su tale rimedio che il legislatore
organico del 2007 spera di fare affidamento, a seguito delle modifiche
introdotte, per decongestionare il Tribunal.
3
F. BALAGUER CALLEJON (coordinador), G.CAMARA VILLAR, J.F. LOPEZ AGUILAR,M.L.BALAGUER
CALLEJON,J.A. MONTILLA MARTOS, Manual de derecho constitucional,2008,Tecnos,Madrid.
13
Oggetto del controllo sono: le leggi organiche, le leggi ordinarie, gli atti con
forza di legge, i regolamenti delle due camere e i trattati internazionali.
Per quanto riguarda le pronunce con cui il TC dichiara l’incostituzionalità
di una norma con forza di legge, queste hanno la forma della sentenza (
estimatorie), aventi valore erga omnes ed effetto retroattivo, per cui la
dichiarazione di nullità viene fatta risalire al momento della sua entrata in
vigore, con l’unico limite dei rapporti esauriti. Per quanto riguarda invece le
sentenze di rigetto (desestimatorie), queste sono vincolanti inter partes (nel
caso della questione di costituzionalità); se invece il rigetto avviene al
termine di un giudizio su ricorso, non si può riproporre successivamente un
ricorso uguale per violazione dello stesso precetto costituzionale, ma si
potrà riproporre la stessa questione solo attraverso il giudizio incidentale.
Un ulteriore tipologia di controllo di costituzionalità da parte del Tribunal
Constitucional, ha ad oggetto gli accordi, i trattati e le convenzioni
internazionali: in questo caso il controllo è di tipo preventivo, cioè riguarda
trattati in attesa di ratifica. In particolare, vi è la possibilità che il Tribunal
emetta una “Declaracion”, ossia una pronuncia con la quale esso attesta la
non conformità dei trattati alla Costituzione, con la conseguenza che questi
non possono essere ratificati.
Il TC si occupa anche di quei cassi riconducibili all’art. 161 CE, norma che
abilita il governo nazionale a proporre ricorso contro un atto normativo
delle Comunità autonome: in questo caso l’impugnativa determina la
sospensione dell’atto, sul quale il TC dovrà pronunciarsi nel senso della
ratifica o della sospensione nel termine di cinque mesi.
Un’altra funzione tipica del Tribunal consiste nella conoscibilità dei
recursos de amparo e nella tutela giurisdizionale dei diritti
fondamentali. Questa funzione assume particolare importanza, in
quanto esprime la mole di lavoro maggiore del TC. Di questa
particolare funzione de Tribunal mi occuperò in altre sezioni del presente
lavoro.
14
Infine, il Tribunal si occupa della risoluzione dei conflitti che hanno come
protagonisti alcuni organi istituzionali: in primo luogo, si tratta di conflitti
territoriali, cioè di conflitti tra lo stato nazionale e le comunità autonome
che hanno ad oggetto atti sub legislativi e che vengono presentati per
rivendicare un potere (conflitto positivo) oppure per contestare la
competenza riguardo all’emanazione di un determinato atto (conflitto
negativo); in secondo luogo, si può avere un conflitto tra poteri dello stato,
sulla base del quale possono ricorrere le due camere del parlamento, il
governo e il potere giudiziario (non il TC, che quindi non può essere
coinvolto in tali conflitti, essendo organo super partes). In aggiunta alle due
tipologie appena illustrate, mediante la LO 7/1999, il legislatore introduce,
modificando la LOTC, un procedimento di impugnazione delle norme dello
Stato con rango legislativo o delle disposizioni con rango di legge delle
Comunità autonome che violano l’ “autonomia local constitucionalmente
garantizada”. In sostanza il legislatore introduce un tipo di conflitto a tutela
delle competenze riconosciute alle autonomie locali (comuni e province)
4
.
3. I problemi prima della riforma
Nell’applicazione pratica avutasi nei circa trenta anni di giustizia
costituzionale, il problema principale che è emerso riguarda la competenza
del Tribunal a giudicare i ricorsi in amparo: l’elevatissimo numero, sempre
crescente, di ricorsi e i tempi inevitabilmente lunghi della decisione
5
.
4
F. BALAGUER CALLEJON (coordinador), G.CAMARA VILLAR, J.F. LOPEZ AGUILAR,M.L.BALAGUER
CALLEJON,J.A. MONTILLA MARTOS, Manual de derecho constitucional,2008,Tecnos,Madrid.
5
In particolare, come chiarisce Aragon Reyes, questo problema si presenta in una doppia
dimensione: da un lato, l’accumulo di un gran numero di questioni; dall’altro lato, il problema,
conseguente al primo, del ritardo nel risolvere quelle questioni, in MANUEL ARAGON REYES La
15
Escludendo alcuni casi che, per la loro natura (si pensi ai ricorsi elettorali) o
per il loro particolare oggetto, richiedono una risposta tempestiva, negli altri
casi si parla di un’attesa di due-tre anni solo per conoscere l’ammissione o
meno del ricorso, e di quasi cinque anni per la pronuncia di merito. Da un
punto di vista astratto potrebbe non cogliersi la portata del problema,
soprattutto in relazione ai tempi di risposta; tuttavia, se si pensa a qual è la
funzione che l’istituto dell’amparo dovrebbe svolgere all’interno del
sistema costituzionale spagnolo (cioè la tutela dei singoli di fronte alle
violazioni dei diritti fondamentali) emerge in maniera chiara la consistenza
e la gravità del problema, anche perché la pronuncia di merito spesso risulta
non più utile per la situazione che si intendeva tutelare
6
. Tutto questo è stato
considerato inaccettabile tanto da indurre il legislatore ad intervenire in
sede di riforma
7
. Lo stesso Tribunale, attraverso il suo presidente (Maria
Emilia Casas Baamonde) ha avvertito la necessità di una riforma. Come lei
stessa ha affermato il 21 febbraio 2006 nel corso di una conferenza “il
nostro Tribunale occupa uno spazio insostituibile nel nostro sistema
costituzionale e contribuisce a dotare di stabilità e equilibrio la vita
giuridica e politica spagnola … ma non è abbastanza soddisfacente il
bilancio di questi anni di attività. Possiamo e dobbiamo fornire altri servizi:
quello di tener conto quel che si è fatto per cominciare a costruire quello
che resta da fare. Tale bilancio ha messo in luce una serie di disfunzioni nel
riforma della legge organica del Tribunal Constitucional (traduzione a cura di GIANLUCA
FAMIGLIETTI), Rivista di Diritto Costituzionale, 2008.
6
Soprattutto per questo motivo i è parlato di una crisi di legittimazione nella sua percezione
sociale, in quanto i tempi di risposta avrebbero creato un distacco tra la cultura dei diritti
fondamentali propria del cittadino (appunto nella dimensione sociale) e le risposte date dal
Tribunal constitucional ai ricorsi in amparo; in questo senso, J. JIMÉNEZ CAMPO, “La legge
organica 6/2007 di riforma del Tribunal constitucional, un anno dopo”, Conferenza presentata nel
Dottorato di giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Pisa, 19 giugno 2008.
7
Ed in effetti, alcuni autori hanno sostenuto che da questa preoccupante situazione si poteva
uscire solamente attraverso un intervento del legislatore, in quanto, malgrado gli sforzi dello
stesso Tribunal, non spettava ad esso risolvere tali problemi; in questo senso, MANUEL ARAGON
REYES La riforma della legge organica del Tribunal Constitucional (traduzione a cura di GIANLUCA
FAMIGLIETTI), Rivista di Diritto Costituzionale, 2008.
16
funzionamento e nel lavoro del Tribunale … che potranno essere corrette
solo dal legislatore. La razionalizzazione della mole di lavoro, la maggior
agilità e l’accorciamento dei termini di risposta nei processi, con la
diminuzione del numero di questioni pendenti (la cui accumulazione,
soprattutto di ricorsi di amparo, è cresciuta durante gli anni) e del tempo di
attesa nell’emissione della sentenza o comunque nella risoluzione definitiva
sono obiettivi imprescindibili”
8
. A questi problemi devono unirsi quelli
derivati dal conflitto che durante tutti questi anni è intercorso tra le due più
alte istanze giurisdizionali dell’ordinamento spagnolo, ovvero il Tribunale
supremo e il Tribunale costituzionale
9
.
Il carico di lavoro ha poi esercitato un riflesso negativo sulla possibilità e
l’efficacia del Tribunal constitucional di esercitare le altre importantissime
funzioni assegnategli dalla Costituzione, in particolare il controllo della
legittimità costituzionale delle leggi e la risoluzione dei conflitti di
attribuzione. In questi casi l’attesa di una decisione poteva giungere
addirittura fino ai sette anni, con il risultato che spesso l’oggetto della
questione era relativo ad una legge che nel frattempo era stata modificata o
abrogata da provvedimenti successivi. In realtà nella maggioranza dei casi i
ricorsi non hanno superato il giudizio di ammissibilità, per una serie di
motivi : perché veniva invocato un diritto non contemplato dalla
Costituzione tra quelli amparabili, o per carenza manifesta di contenuto che
consentisse una decisione nel merito o infine perché era già stato rigettato
un ricorso basato sugli stessi presupposti. Tuttavia il TC ha comunque
dovuto impegnarsi in un “lavoro negativo”, cioè in sostanza nello studio di
8
R. TUR AUSINA, Spagna, riformata la legge organica del Tribunale Costituzionale (traduzione a
cura di SERENA SILEONI), Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, fascicolo 3, anno
2007.
9
G.ROLLA,L’interpretazione adeguatrice tra Tribunale Costituzionale e giudici comuni in Spagna,
Estudios Constitucionales,Ano 8,num.2,2010,pagg. 601-632.